Circolare n. 3 - Kanzlei - Brugnara Schweigkofler Weger

WIRTSCHAFTSPRÜFER UND STEUERBERATER
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
BRUGNARA SCHWEIGKOFLER WEGER
Dott. Michael Brugnara
Dott. Walter Schweigkofler
Dott. Walter Weger
3. Lettera Circolare 2013
Indice:
1.) Novità “Legge di stabilità” ................................................................................. 1
2.) Novità trasferimento immobiliari ........................................................................ 3
3.) Aliquota cedolare secca per contratti a canone concordato .............................. 4
4.) Riduzione detraibilità polizza vita e infortuni ...................................................... 4
5.) Deducibilità Servizio Sanitario nazionale (SSN) ................................................ 4
6.) Incassi tramite Bancomat .................................................................................. 4
Gentile Cliente, il Governo ha approvato il decreto legge di stabilità e anticipato cosi alcune
disposizioni della c.d. “Finanziaria 2014”. Di conseguenza, inizia ora l’iter parlamentare, dove
possono verificarsi ancora alcune modificazioni.
Con questa circolare vogliamo comunicarLe le principali disposizioni di natura fiscale:
Rivalutazione beni d’impresa
Per le società capitali è ripresentata la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal
bilancio chiuso al 31.12.2012. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve
riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
-
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo
esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale dal 2016) tramite il
versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
•
•
16% per i beni ammortizzabili;
12% per i beni non ammortizzabili (p. es. terreni)
In caso di cessione la plus/minusvalenza della rivalutazione il riconoscimento avviene
dopo 4 anni (2017).
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale
affrancamento della riserva vanno versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il
termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
-
Compensazione crediti d’imposta superiori a 15.000 euro
L’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla
fonte, imposte sostitutive per importi superiori a 15.000 euro annui richiede l’apposizione
del visto di conformità da parte di un professionista abilitato alla relativa dichiarazione.
La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014.
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-
Deducibilità IMU Immobili strumentali
Dal 2013 è prevista la deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa / lavoro autonomo,
nella misura del 30%, relativa agli immobili strumentali. L’IMU rimane tuttavia
indeducibile ai fini IRAP.
-
Detrazione interventi riqualificazione energetica, recupero patrimonio edilizio,
l’acquisto di mobili / elettrodomestici



La legge di stabilità fornisce una proroga della detrazione degli interventi di
riqualificazione energetica come segue:
Fino al 05.06.2013
55%
06.06.2013 - 31.12.2014
65%
01.01.2015 - 31.12.2016
55%
Per il recupero patrimonio edilizio la situazione é come segue:
26.06.2012 – 31.12.2014
50%
fino a 96.000 euro
1.01.2015 - 31.12.2015
40%
fino a 96.000 euro
dal 1.01.2016
36%
fino a 48.000 euro
Il bonus arredi e per grandi elettrodomestici vale soltanto per l’arredo dell‘ immobile
che é oggetto di ristrutturazione
6.06.2013
-
Limite di spesa a seconda
dell’intervento agevolato
- 31.12.2014
50%
10.000 euro
Deduzione ACE e incremento aliquota
È aumentata la misura dell’aliquota applicabile:
 all’incremento di capitale proprio (ovvero, al patrimonio netto, se inferiore) per le
società di capitali;
 al patrimonio netto risultante alla fine dell’esercizio (per imprese individuali e società
di persone);
ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. deduzione ACE.
In particolare, l’aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata:
 4% per il 2014;
 4,5% per il 2015;
 4,75% per il 2016.
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-
Aumento detrazione IRPEF lovoro dipendente – Art. 6, comma 1
Relativamente alla detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente
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-
sono stati aumentati per 182 euro gli importi della detrazione per redditi superiori a
8.000 euro e fino a 55.000 euro.
sono stati eliminati gli incrementi della detrazione in presenza di un reddito
superiore di 55.000 euro.
Deduzione IRAP per Incremento base occupazionale
Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 è prevista una “nuova” deduzione IRAP del
costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce
incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel
periodo d’imposta precedente.
La deduzione spetta fino a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto nel
periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi.
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Riordino oneri detraibili
Entro il 31.01.2014 è prevista l’adozione di specifici provvedimenti finalizzati alla
razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF. La mancata adozione dei predetti
provvedimenti comporta che la detrazione IRPEF (del 19%) (ad esempio, interessi
passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte,
ecc.) spetta nella misura del 18% per il 2013 e del 17% per il 2014.
-
Contributo solidarietà
È prevista la proroga al triennio 2014-2016 del contributo di solidarietà (3% del reddito
complessivo eccedente il limite di 300.000 euro).
2.) Novità trasferimenti immobiliari
Per i trasferimenti immobiliari effettuati dal 01.01.2014 ci sono importanti novità in
materia di imposte di registro ed ipocatastali.
In particolare:
- la misura fissa dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali passa da 168 euro
a 200 euro;
- l’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” passa dal 3% al 2%, mentre
quella relativa agli altri trasferimenti immobiliari è fissata al 9% con un minimo di
1.000 euro (in luogo delle attuali aliquote variabili dall’1% al 15% ovvero dell’imposta
fissa di 168 euro). Per i trasferimenti soggetti alle nuove aliquote le imposte
ipocatastali sono dovute nella misura fissa di 50 euro.
Diverse agevolazioni saranno abolite (come p.e. per il trasferimento di fabbricati sotto
tutela delle belle arti, i trasferimenti di immobili ad ONLUS).
Inoltre, si introduce anche maggiori tutele per gli acquirenti di immobili: il prezzo non
sarà più percepito il giorno del rogito dal venditore di un immobile (o di un'impresa), ma
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sarà compito del notaio versargli su un conto corrente dedicato l'importo dovuto, una
volta che la trascrizione è stata effettuata.
3.) Aliquota cedolare secca per contratti a canone concordato
Per i contratti abitativi tra privati a canone concordato è applicabile dal 2013 la cedolare
secca del 15% (invece del attuale 19%).
4.) Riduzione detraibilità polizza vita e infortuni
Il limite massimo detraibile ai fini IRPEF dei premi delle assicurazioni vita e infortuni
sono ridoti per l’anno 2013 da 1.291 euro a 630 euro.
Dal 2014 il limite della detraibilità è ulteriormente ridotta a 530 euro.
5.) Deducibilità Servizio Sanitario nazionale (SSN)
Per l’anno 2013 è deducibile il contributo al servizio sanitario nazionale pagato insieme
alla polizza assicurativa RC auto per l’eccedenza di 40 euro del SSN.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 è stata introdotta
l’indeducibilità del contributo al servizio sanitario nazionale.
6.) Incassi tramite Bancomat
Dal 01.01.2014 i soggetti che effettuano attività di:
-
vendita di prodotti;
-
prestazione di servizi, anche professionali;
dovrebbero in base alla legislazione attuale dotarsi di apparecchio bancomat.
Per qualsiasi chiarimento dei trattati siamo a Vostra disposizione.
Merano, lì 13 dicembre 2013
Cordiali saluti
Studio Associato Brugnara Schweigkofler Weger
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