Acquisto del box auto con detrazione del 50% Mercoledì 19 febbraio 2014 La detrazione per i cosiddetti “interventi di recupero del patrimonio edilizio”, attualmente prevista nella misura del 50%, spetta anche in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di box auto, garage, autorimesse e posti auto pertinenziali. Inoltre, non è necessario che il vincolo di pertinenzialità riguardi l’abitazione principale, ben potendo il box essere asservito anche a una seconda abitazione. Infine, la detrazione è applicabile non solo per l’acquisto di un singolo box, ma anche per una pluralità di essi asserviti a un solo immobile. È questo il quadro emergente dalla seguente breve rassegna di normativa e prassi. Il combinato disposto degli artt. 16-bis, comma 1, lett. d) del TUIR e 1, comma 139, lett. d) della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) prevede una detrazione d’imposta del 50% (fino alla fine di quest’anno) delle spese sostenute, con il limite massimo di 96.000 euro, relative alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. Occorre osservare, innanzitutto, che, rientrando la misura tra i cosiddetti interventi di recupero del patrimonio edilizio, è necessario che il contribuente rispetti tutti gli adempimenti previsti per questi ultimi, tra cui giova senz’altro ricordare l’obbligo di pagamento delle spese mediante bonifico speciale, recante, tra l’altro, il codice fiscale dell’ordinante, nonché il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario delle somme. Per quanto attiene le spese agevolabili, si evidenzia che la norma fa esclusivo riferimento a quelle “di realizzazione” delle autorimesse o dei posti auto pertinenziali e, pertanto, come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, le uniche spese ammesse sono quelle sostenute per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, per l’eventuale relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, per le prestazioni professionali richieste dal tipo d’ntervento, per l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni per le autorizzazioni, per le denunce di inizio lavori e, infine, per gli oneri di urbanizzazione (cfr.circ. 57 del 24 febbraio 1998). Deve ritenersi, pertanto, che siano escluse le spese sostenute per l’acquisto dell’area, nonché l’utile ritraibile dal costruttore del box o del garage, se questo è stato acquistato, appunto, presso un’impresa. Mentre nell’ipotesi di costruzione di box in economia, quindi, il contribuente può calcolare selettivamente le predette spese agevolabili, nel caso di acquisto presso un’impresa costruttrice, invece, solo quest’ultima conosce quelle effettivamente sostenute per la realizzazione del box o posto auto, che di solito non coincidono con il prezzo di vendita, il quale, infatti, normalmente include anche l’utile dell’imprenditore. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria ha sempre ribadito che il contribuente che intende beneficiare della detrazione de qua deve a tal fine ottenere una specifica attestazione dal venditore, recante l’ammontare delle spese di realizzazione del box. L’Amministrazione finanziaria, nel corso del tempo, ha fornito importanti chiarimenti in proposito e, anche se datati e riferiti alla precedente normativa di riferimento di cui all’art. 1 delle L. 449/1997, deve ritenersi che gli stessi siano tuttora validi, atteso che tale normativa è stata integralmente “riversata” nell’attuale art. 16-bisdel TUIR, rendendo così l’agevolazione strutturale (si veda l’art. 4, comma 1, lett. c) del DL 201/2011). La prima importante puntualizzazione riguarda la possibilità di fruire della detrazione in oggetto anche nell’ipotesi di acquisto di un box esterno al condominio nel quale si abita e anche se detto box o posto auto pertinenziale è già stato realizzato, sempreché, ovviamente, sia resa disponibile l’attestazione dei costi di realizzazione rilasciata dal venditore (ris. 69270 del 15 aprile 1999). È appena il caso di ricordare che, per quanto attiene al necessario vincolo di pertinenzialità, secondo l’Amministrazione finanziaria si prescinde dal requisito formale della dichiarazione di volontà espressa nell’atto notarile (o nella concessione edilizia in caso di costruzione in economia, cfr. circ. 24/2004, § 1.2), facendosi esclusivamente riferimento al comportamento concludente delle parti (circ. Min. Finanze 17 maggio 2000 n. 98, § 11.1.2). Con la risoluzione 17441 del 13 aprile 1999, infine, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il box acquistato sia pertinenza della seconda abitazione, comunque nulla osta alla fruibilità dell’agevolazione poiché, per l’accesso al beneficio fiscale de quo, è sufficiente il rispetto della condizione dell’asservimento pertinenziale ad altra unità immobiliare esistente. Quindi, anche l’acquisto di più box che sono asserviti ad un solo immobile è agevolabile mediante la detrazione del 50% delle spese di realizzazione. Fonte: Eutekne Info Alessandro BORGOGLIO
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