Marzo 2014 - Dott.ssa Elena Trombetta

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Marzo 2014
A CURA DELLO STUDIO
Dott.ssa ELENA TROMBETTA
Como – Via Giovane Italia, 13
INFORMA AZIENDE
DEL MESE DI MARZO 2014
Risparmio energetico: entro il 31/03 presentazione modello IRE
Professionisti: al 30/06 l’obbligo di attivazione del POS
Scadenziario
Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como
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RISPARMIO ENERGETICO - ENTRO IL 31/03 PRESENTAZIONE MOD. IRE
Come noto, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai co. da 344 a 349
dell’art.1 della L.296/2006 (Finanziaria 2007) è riconosciuta una detrazione delle spese.
Detta detrazione Irpef/Ires:
con il cd decreto “Energia” (art. 14, DL 63/2013) :
è stata prorogata alle spese “sostenute” fino al 31/12/2013
è stata incrementata dal 55% al 65%, per le spese “sostenute” dal 06/06 al 31/12/2013
fermo restando l’obbligo di ripartizione in 10 quote annuali di pari importo.
Nota: con tale disposizione, l’agevolazione, è stata inoltre estesa alle spese:
- di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o impianti
geotermici a bassa entalpia
- di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (dedicati alla produzione
di acqua calda sanitaria).
con l’art.1, c.139 della Legge di stabilità 2014, è stata ulteriormente prorogata nella misura:
del 65%, per le spese sostenute nel periodo 6/06/2013 - 31/12/2014
del 50% per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2015.
PERIODO
fino al 5 giugno 2013
dal 6/06/2013 al 31/12/2014
dal 01/01 al 31/12/2015
Dal 1° gennaio 2016
DETRAZIONE APPLICATA
55%
65%
50%
36%
TETTO MAX DI SPESA
in relazione all’ intervento
agevolato
INTERVENTI SU PARTI CONDOMINIALI: per quanto riguarda gli interventi relativi a parti comuni degli
edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis c.c.) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si
compone il singolo condominio, la detrazione agevolazione è stabilita nella misura del:
- 65% per le spese sostenute dal 6/06/2013 al 30/06/2015
- 50% per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30/06/2016
Pertanto, è possibile fruire della detrazione del 65%:
per i lavori cd “a cavallo” ossia che iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello/i
successivo/i
in caso di spese sostenute in più periodi d’imposta (ossia nel periodo precedente a quello in
cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano)
In tali casi, in applicazione del cd “monitoraggio dei crediti d'imposta" (art. 29, DL 185/2008):
è obbligo trasmettere telematicamente una apposita istanza (mod. "IRE" “Comunicazione per
lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta”)
per permettere all’Erario di determinare l’ammontare delle spese agevolate in ciascun periodo
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO IRE
La comunicazione va presentata qualora:
i lavori proseguono per più di 2 anni
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in un periodo d’imposta siano sostenute spese per interventi di riqualificazione energetica
non ultimati nell’ambito dello stesso periodo
Pertanto, è necessario presentare il modello IRE se:
a) i lavori per i quali si intende beneficiare della detrazione del 65% risultano:
iniziati nel 2013 e conclusi nel 2014
iniziati nel 2012, proseguiti nel 2013 e conclusi nel 2014
iniziati o proseguiti nel 2013, proseguiti nel 2014 e conclusi nel 2015
b) le spese relative ai suddetti interventi sono sostenute nelle diverse annualità.
LAVORI ESTESI A 3 o PIÙ ANNI: per lavori che si protraggono per più di 2 periodi di imposta, l’istanza
va presentata per ogni periodo di imposta in cui i lavori non sono ultimati.
Esempio: lavori iniziati nel 2012 ed ancora in corso al 31/12/2013 sono stati comunicati al 31/03/2013 per
la quota pagata nel 2012 ed andranno comunicati entro il 31/03/2014 per la quota pagata nel 2013
l’obbligo di presentazione del modello IRE sussiste qualora:
oltre allo svolgimento dei lavori in più periodi d’imposta
le relative spese risultano sostenute in più annualità
REQUISITI
PRESENTAZIONE “Sostenimento” spese: al fine di individuare il periodo d’imposta di sostenimento
delle spese si rammenta che (CM 20/2011):
ISTANZA
- persone fisiche/professionisti: vale il principio di cassa (ovvero rileva il
momento del pagamento)
- imprese: rileva la “ultimazione” delle prestazioni (competenza)
LAVORI ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE
La suddetta comunicazione non va presentata se :
i lavori risultano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta
Esempio: lavori iniziati a gennaio 2013 e ultimati a dicembre 2013
nell’anno in cui sono iniziati i lavori (non terminati) non vengono sostenute spese.
Esempio: lavori iniziati a dicembre 2013 senza sostenimento di alcuna spesa in tale periodo, e ultimati
gli anni successivi.
COMUNICAZIONE ALL'ENEA
Ai fini della detrazione del 65%, resta fermo l’obbligo di inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine
dei lavori, i dati relativi agli interventi realizzati, mediante la modulistica predisposta.
SOGGETTI INTERESSATI
Al sussistere delle predette condizioni, sono tenuti a presentare il modello IRE, tutti i soggetti
beneficiari della detrazione del 65% ovvero:
persone fisiche
società di persone (snc e sas)
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ditte individuali
società semplici ed associazioni
professionali
società di capitali (srl, spa, ecc.).
enti non commerciali che esercitano
esclusivamente attività istituzionale
CONTITOLARI: in presenza di più proprietari o detentori dell’immobile che sostengono le spese è
sufficiente che la comunicazione sia inviata anche da parte di uno soltanto si essi.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La comunicazione in esame va trasmessa all’Agenzia delle Entrate :
esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato)
entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale sono state sostenute spese per
interventi non ancora ultimati nel periodo d’imposta stesso
Pertanto, i soggetti:
con periodo d’ imposta solare
che hanno sostenuto spese per lavori iniziati/eseguiti nel 2013 e proseguiti nel 2014
devono presentare il modello IRE entro il 31/03/2014.
A tal fine, va utilizzato l’apposito software “IRE2009” disponibile sul sito web delle Entrate ovvero
un software che fornisca un file conforme alle specifiche fissate dal provv.21/12/09.
Nota: il modello IRE non va presentato se i lavori (terminati nel 2014) riguardano spese sostenute nel
2014 ma relative a lavori iniziati nel 2013 o in anni precedenti.
LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRE
Il modello IRE si compone di diversi riquadri, nei quali, oltre alla sottoscrizione e all’impegno alla
trasmissione telematica, vanno riportate le seguenti informazioni.
PERIODO DI RIFERIMENTO
In tale quadro occorre indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese per le quali si
intende fruire della detrazione.
Esempio1
Un contribuente che ha iniziato nel 2013 lavori di riqualificazione energetica (sostenendo le
relative spese), proseguiti nel 2014, è tenuto ad inviare la comunicazione entro il 31/03/2014,
indicando quale anno di riferimento il “ 2013”.
SOGGETTI CON PERIODO NON SOLARE
I soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno
solare devono indicare il periodo d’imposta (data inizio/fine) in cui sono state sostenute le spese
per le quali intendono fruire della detrazione.
Esempio2
Un soggetto con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, 1° luglio – 30 giugno,
che ha iniziato nel mese di luglio 2013 lavori di riqualificazione energetica che proseguono
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oltre il 30 giugno 2014, è tenuto ad inviare la comunicazione entro il 28 settembre 2014,
indicando come periodo di riferimento il periodo d’imposta dall’1/07/2013 al 30/06/2014.
Lo stesso soggetto, invece, non dovrà inviare la comunicazione per le spese sostenute
anteriormente al 1° luglio 2013 in quanto non sono oggetto di comunicazione le spese
sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2012.
DATI DEL DICHIARANTE
Nella sezione in esame occorre indicare:
il codice fiscale ed i dati anagrafici ovvero la denominazione/ragione sociale (se diverso da persona
fisica) del dichiarante
il diritto goduto sull’immobile oggetto di intervento, barrando rispettivamente la casella:
“possessore” (proprietario o titolare di altro diritto reale)
“detentore” dell’immobile (locatario, comodatario)
“contitolare” in caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo
stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se più soggetti hanno diritto alla
detrazione.
Parti comuni: per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice
fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione:
barrando la casella “amministratore” del condominio o “condomino”
indicato, nell’apposito spazio, il codice fiscale del condominio.
Nota: i soggetti non residenti devono indicare, inoltre, lo stato estero di residenza e il relativo codice
rilevabile dall’elenco degli Stati esteri allegato alle istruzioni di Unico.
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SPESE SPOSTENUTE
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In tale riquadro è necessario:
barrare la casella o le caselle relative la tipologia di intervento effettuato e non terminato (quali:
riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sull’involucro dell’edificio esistente, installazione di
pannelli solari o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale)
indicare il corrispondente ammontare delle spese sostenute nel 2013.
DATA INIZIO LAVORI
Va riportata la data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica (2013 o anni precedenti).
ASPETTI SANZIONATORI
L'eventuale omesso/tardivo invio della comunicazione (CM 21/2010):
non comporta la decadenza dalla detrazione (che spetta comunque)
si applica la sola sanzione da €. 258 a €. 2.065 (ex art. 11 c. 1 DLgs.471/97)
Nota: in assenza di chiarimenti da parte dell'Agenzia, non si ritiene applicabile:
- né il ravvedimento operoso
- né la cd "remissione in bonis" (DL16/2012)
non trattandosi di una dichiarazione di natura "fiscale" (coerentemente con quanto previsto per
comunicazioni analoghe: comunicazione dati Iva, ecc.).
ESEMPLIFICAZIONI
Esempio3
Supponiamo che il sig. Rossi abbia iniziato ad ottobre 2013 dei lavori di riqualificazione
energetica della propria abitazione; questi sono terminati a dicembre 2013.
In tal caso, il contribuente :
non deve presentare il mod. IRE in quanto i lavori sono iniziati e finiti nello stesso anno
deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Esempio4
Supponiamo che la società Alfa srl abbia iniziato ad ottobre 2013 dei lavori di
riqualificazione energetica di un’immobile strumentale all’attività; questi sono terminati a
febbraio 2014 ed il pagamento degli stessi è avvenuto interamente a fine lavori (2014).
In tal caso, la società:
non deve presentare il modello IRE alle Entrate in quanto per i suddetti lavori (iniziati nel
2013 e terminati nel 2014) nel 2013 non risultano sostenuto spese
deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Esempio5
Supponiamo che il sig. Verdi abbia iniziato a dicembre 2013 dei lavori di riqualificazione
energetica della propria abitazione; questi sono terminati a marzo 2014.
Le spese sostenute per gli interventi ammontano a € 7.000 nel 2013 e € 5.000 nel 2014.
In tal caso, il contribuente :
deve presentare il modello IRE alle Entrate per la sola spesa del 2013 (€ 7.000)
deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
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POS PER PROFESSIONISTI E IMPRESE
Dal prossimo 30 giugno, professionisti e imprese saranno tenuti ad accettare i pagamenti anche
mediante carte di debito (cd. “bancomat”); infatti, con la conversione in Legge n. 15/2014 del cd
decreto Milleproroghe (DL 150/2013) viene confermato il differimento di 6 mesi dell'obbligo di
accettazione della moneta elettronica da parte:
degli esercenti attività commerciali
dei prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.)
degli studi professionali (in forma associata o meno e/o provvisti o meno di un Albo/ordine)
che sarebbe dovuto scattare dallo scorso 01/01/2014 (art.15, c.4 del DL 179/2012).
Tuttavia, lo slittamento dei termini è destinato ad impattare sul DM emanato lo scorso 24/01/2014; il decreto,
infatti, non tiene conto del differimento al 30/06 dell'obbligo di accettazione dei Pos e, pertanto, pare che lo
stesso non abbia più effetti almeno per la parte concernente la disciplina transitoria. Possibile, quindi, che il
nuovo esecutivo provveda a una riscrittura del regolamento.
LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO ATTUATIVO
Si rammenta che secondo il DM 24/01/2014 l’obbligo di accettare pagamenti attraverso bancomat:
si applica a tutti i pagamenti di importo > €. 30,00
in sede di prima applicazione (ovvero fino al 30/06/2014): riguarderà i soli soggetti:
di impresa o professionali
con fatturato > €. 200.000 nell’anno precedente a quello di effettuazione del pagamento.
Nota: si rimanda ad ulteriore specifico decreto (da emanare entro il 26/06/2014):
- l’ individuazione di nuove soglie e nuovi limiti di fatturato
- l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici “anche con tecnologie mobili”.
EFFETTI DELLA PROROGA
Considerato che il differimento al 30/06/2014 è motivato con l’intento “di consentire alla platea
degli interessati di adeguarsi all’obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di
debito (POS)” si osserva che la citata disposizione transitoria (in sede di “prima applicazione e fino
al 30/06/2014”) fissata dal DM attuativo è, di fatto, non più operativa.
Pertanto dal 30/06 l’obbligo di attivazione del POS opera a prescindere dal fatturato realizzato
(salvo l’adozione di nuove “regole” entro il prossimo 26/06).
COMMERCIANTI
PRESTATORI DI SERVIZI
STUDI PROFESSIONALI
FINO AL 30/06/2014
DAL 30/06/2014
SE VOLUME D'AFFARI > €.
200.000
PER QUALSIASI VOLUME
D'AFFARI
PER PAGAMENTI SUPERIORI A € 30
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PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2014
17 LUNEDÌ
IVA - CORRISPETTIVI
GRANDE DISTRIBUZIONE
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di febbraio da parte delle
imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o
spediti nel corso del mese di febbraio e risultanti da documenti di
FATTURAZIONE DIFFERITA
accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che
l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.
Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute,
FATTURE E AUTOFATTURE nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le
DI IMPORTO < €.300,00
operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal
cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro
Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso dello
REGISTRAZIONE DEI
scorso mese di febbraio, per le quali risultano emessi lo scontrino o la
CORRISPETTIVI
ricevuta fiscale.
Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
precedente fino a €.250.000 devono annotare l'ammontare dei corrispettivi
DILETTANTISTICHE:
e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con
REGISTRAZIONI CONTABILI
riferimento al mese precedente.
Liquidazione e versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al
IVA MENSILE
mese di febbraio (contribuenti mensili)
Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al 2013 risultante dalla
dichiarazione annuale IVA. Il termine interessa i soggetti che presentano la
IVA – SALDO ANNUALE
dichiarazione annuale in forma autonoma; coloro che presentano il modello
Unico 2014 possono differire il versamento fino al 16/6 o 16/07 con la
maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese.
Termine per l'invio telematico dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento
ricevute per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza
applicazione dell’IVA registrate per il mese di febbraio (soggetti mensili)
ovvero per il quarto trimestre 2013 (soggetti trimestrali “speciali”)
IVA
DICHIARAZIONI D'INTENTO Tale termine va inteso quale “termine ultimo” e pertanto la comunicazione
può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel
mese/trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le
dichiarazioni d’intento ricevute.
Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute
relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib.
1004)
RITENUTE
(su pagamenti effettuati nel Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute
mese di febbraio 2014)
relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib.
1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038)
Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese
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precedente
Condomini: versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da
contratti d'appalto d’opera o servizi (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod.
trib. 1019 prestatori IRPEF)
Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in
partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o
misto (cod. trib. 1030) per gli associati "qualificati"
Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta del 4% sui bonifici per
lavori che danno accesso alla detrazione Irpef
Versamento imposta: versamento dell’imposta sugli intrattenimenti
INTRATTENIMENTI
relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di febbraio
Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'INPS da parte dei datori di
lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei dipendenti,
relativi alle retribuzioni maturate nel mese di febbraio.
INPS - Gestione Separata: Versamento del contributo del 22% o 27,72%, da
parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori
coordinati e continuativi / a progetto, collaboratori occasionali, nonché
PREVIDENZA
incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali
(compenso > € 5.000).
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi
corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo
di lavoro, nella misura del 22% o 27,72% (soggetti non pensionati/non
iscritti ad altra previdenza)
Termine ultimo per il versamento da parte delle società di capitali della
TASSA ANNUALE
tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (cod. trib.7085) pari a:
LIBRI CONTABILI E SOCIALI - € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è < €. 516.456,90
- € 516,46 se il capitale sociale o fondo di dotazione > € 516.456,90.
Termine per il versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria
ISI E IVA
(codice tributo 6729) dovute per il 2014 relativamente agli apparecchi da
APPARECCHI
divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) e c),
INTRATTENIMENTO
TULPS, installati entro l’1/03/2014 o non disinstallati entro il 31/12/2013.
25 MARTEDÌ
INTRASTAT MENSILI
Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e
servizi resi/ricevuti in ambito comunitario registrati o soggetti a
registrazione relative al mese di febbraio (mensili)
31 LUNEDÌ
COMUNICAZIONE
“BLACK LIST” MENSILI
Invio telematico delle operazioni con soggetti passivi aventi sede in Paesi
"black list" di importo superiore a € 500 registrate o soggette a
registrazione nel mese di febbraio (soggetti mensili)).
A tal fine, va utilizzato l’apposito quadro BL contenuto nel nuovo modello
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di comunicazione “polivalente”.
Invio telematico della comunicazione degli acquisti con operatori
economici aventi sede a San Marino, annotati a febbraio.
ACQUISTI DA SAN MARINO
A tal fine va utilizzato il quadro SE contenuto nel nuovo modello di
comunicazione “polivalente”.
Invio telematico della comunicazione (modello IRE) relativa le spese
sostenute nel 2013 (o precedenti) per gli interventi di risparmio energetico
RISPARMIO ENERGETICO: iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) e proseguiti nel 2014 per i quali si
MODELLO IRE
intende beneficiare della detrazione del 55% - 65%.
Si rammenta che l'eventuale omesso o tardivo invio della comunicazione
non pregiudica la detrazione, ma comporta la sanzione formale di € 258.
Presentazione in via telematica del modello EAS per comunicare le
variazioni dati verificatesi nel 2013, rispetto a quanto già comunicato.
ENTI NON COMMERCIALI
Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.
VARIAZIONE DATI MOD. EAS
Non è necessario presentare il modello EAS relativamente alle variazioni
già comunicate all’Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.
Invio telematico della comunicazione dell’indirizzo telematico che l’Agenzia
dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 risultanti dai modd.
730/2014 relativi al 2013. Il modello va utilizzato dai soggetti che non
MOD. 730-4/2014
hanno già inviato la comunicazione nel 2013 e da coloro che devono
variare dati già comunicati.
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che
quelli retributivi relativi al mese di febbraio. L’adempimento riguarda
E-MENS
anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi o
lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi
occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro.
ENASARCO
Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al
VERSAMENTO FIRR
fondo per l’indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.
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