www.redazionefiscale.it Marzo 2014 A CURA DELLO STUDIO Dott.ssa ELENA TROMBETTA Como – Via Giovane Italia, 13 INFORMA AZIENDE DEL MESE DI MARZO 2014 Risparmio energetico: entro il 31/03 presentazione modello IRE Professionisti: al 30/06 l’obbligo di attivazione del POS Scadenziario Studio dott.ssa Elena Trombetta – Como Marzo 2014 www.redazionefiscale.it Pagina 2 / 10 Informa Aziende RISPARMIO ENERGETICO - ENTRO IL 31/03 PRESENTAZIONE MOD. IRE Come noto, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui ai co. da 344 a 349 dell’art.1 della L.296/2006 (Finanziaria 2007) è riconosciuta una detrazione delle spese. Detta detrazione Irpef/Ires: con il cd decreto “Energia” (art. 14, DL 63/2013) : è stata prorogata alle spese “sostenute” fino al 31/12/2013 è stata incrementata dal 55% al 65%, per le spese “sostenute” dal 06/06 al 31/12/2013 fermo restando l’obbligo di ripartizione in 10 quote annuali di pari importo. Nota: con tale disposizione, l’agevolazione, è stata inoltre estesa alle spese: - di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia - di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria). con l’art.1, c.139 della Legge di stabilità 2014, è stata ulteriormente prorogata nella misura: del 65%, per le spese sostenute nel periodo 6/06/2013 - 31/12/2014 del 50% per le spese sostenute dal 01/01 al 31/12/2015. PERIODO fino al 5 giugno 2013 dal 6/06/2013 al 31/12/2014 dal 01/01 al 31/12/2015 Dal 1° gennaio 2016 DETRAZIONE APPLICATA 55% 65% 50% 36% TETTO MAX DI SPESA in relazione all’ intervento agevolato INTERVENTI SU PARTI CONDOMINIALI: per quanto riguarda gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (artt. 1117 e 1117-bis c.c.) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione agevolazione è stabilita nella misura del: - 65% per le spese sostenute dal 6/06/2013 al 30/06/2015 - 50% per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30/06/2016 Pertanto, è possibile fruire della detrazione del 65%: per i lavori cd “a cavallo” ossia che iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello/i successivo/i in caso di spese sostenute in più periodi d’imposta (ossia nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano) In tali casi, in applicazione del cd “monitoraggio dei crediti d'imposta" (art. 29, DL 185/2008): è obbligo trasmettere telematicamente una apposita istanza (mod. "IRE" “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta”) per permettere all’Erario di determinare l’ammontare delle spese agevolate in ciascun periodo REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO IRE La comunicazione va presentata qualora: i lavori proseguono per più di 2 anni SPAZIO PER INTESTAZIONE STUDIO Marzo 2014 www.redazionefiscale.it Pagina 3 / 10 Informa Aziende in un periodo d’imposta siano sostenute spese per interventi di riqualificazione energetica non ultimati nell’ambito dello stesso periodo Pertanto, è necessario presentare il modello IRE se: a) i lavori per i quali si intende beneficiare della detrazione del 65% risultano: iniziati nel 2013 e conclusi nel 2014 iniziati nel 2012, proseguiti nel 2013 e conclusi nel 2014 iniziati o proseguiti nel 2013, proseguiti nel 2014 e conclusi nel 2015 b) le spese relative ai suddetti interventi sono sostenute nelle diverse annualità. LAVORI ESTESI A 3 o PIÙ ANNI: per lavori che si protraggono per più di 2 periodi di imposta, l’istanza va presentata per ogni periodo di imposta in cui i lavori non sono ultimati. Esempio: lavori iniziati nel 2012 ed ancora in corso al 31/12/2013 sono stati comunicati al 31/03/2013 per la quota pagata nel 2012 ed andranno comunicati entro il 31/03/2014 per la quota pagata nel 2013 l’obbligo di presentazione del modello IRE sussiste qualora: oltre allo svolgimento dei lavori in più periodi d’imposta le relative spese risultano sostenute in più annualità REQUISITI PRESENTAZIONE “Sostenimento” spese: al fine di individuare il periodo d’imposta di sostenimento delle spese si rammenta che (CM 20/2011): ISTANZA - persone fisiche/professionisti: vale il principio di cassa (ovvero rileva il momento del pagamento) - imprese: rileva la “ultimazione” delle prestazioni (competenza) LAVORI ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE La suddetta comunicazione non va presentata se : i lavori risultano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta Esempio: lavori iniziati a gennaio 2013 e ultimati a dicembre 2013 nell’anno in cui sono iniziati i lavori (non terminati) non vengono sostenute spese. Esempio: lavori iniziati a dicembre 2013 senza sostenimento di alcuna spesa in tale periodo, e ultimati gli anni successivi. COMUNICAZIONE ALL'ENEA Ai fini della detrazione del 65%, resta fermo l’obbligo di inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi realizzati, mediante la modulistica predisposta. SOGGETTI INTERESSATI Al sussistere delle predette condizioni, sono tenuti a presentare il modello IRE, tutti i soggetti beneficiari della detrazione del 65% ovvero: persone fisiche società di persone (snc e sas) SPAZIO PER INTESTAZIONE STUDIO Marzo 2014 www.redazionefiscale.it Pagina 4 / 10 Informa Aziende ditte individuali società semplici ed associazioni professionali società di capitali (srl, spa, ecc.). enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale CONTITOLARI: in presenza di più proprietari o detentori dell’immobile che sostengono le spese è sufficiente che la comunicazione sia inviata anche da parte di uno soltanto si essi. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE La comunicazione in esame va trasmessa all’Agenzia delle Entrate : esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato) entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale sono state sostenute spese per interventi non ancora ultimati nel periodo d’imposta stesso Pertanto, i soggetti: con periodo d’ imposta solare che hanno sostenuto spese per lavori iniziati/eseguiti nel 2013 e proseguiti nel 2014 devono presentare il modello IRE entro il 31/03/2014. A tal fine, va utilizzato l’apposito software “IRE2009” disponibile sul sito web delle Entrate ovvero un software che fornisca un file conforme alle specifiche fissate dal provv.21/12/09. Nota: il modello IRE non va presentato se i lavori (terminati nel 2014) riguardano spese sostenute nel 2014 ma relative a lavori iniziati nel 2013 o in anni precedenti. LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRE Il modello IRE si compone di diversi riquadri, nei quali, oltre alla sottoscrizione e all’impegno alla trasmissione telematica, vanno riportate le seguenti informazioni. PERIODO DI RIFERIMENTO In tale quadro occorre indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese per le quali si intende fruire della detrazione. Esempio1 Un contribuente che ha iniziato nel 2013 lavori di riqualificazione energetica (sostenendo le relative spese), proseguiti nel 2014, è tenuto ad inviare la comunicazione entro il 31/03/2014, indicando quale anno di riferimento il “ 2013”. SOGGETTI CON PERIODO NON SOLARE I soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono indicare il periodo d’imposta (data inizio/fine) in cui sono state sostenute le spese per le quali intendono fruire della detrazione. Esempio2 Un soggetto con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, 1° luglio – 30 giugno, che ha iniziato nel mese di luglio 2013 lavori di riqualificazione energetica che proseguono SPAZIO PER INTESTAZIONE STUDIO Marzo 2014 www.redazionefiscale.it Pagina 5 / 10 Informa Aziende oltre il 30 giugno 2014, è tenuto ad inviare la comunicazione entro il 28 settembre 2014, indicando come periodo di riferimento il periodo d’imposta dall’1/07/2013 al 30/06/2014. Lo stesso soggetto, invece, non dovrà inviare la comunicazione per le spese sostenute anteriormente al 1° luglio 2013 in quanto non sono oggetto di comunicazione le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2012. DATI DEL DICHIARANTE Nella sezione in esame occorre indicare: il codice fiscale ed i dati anagrafici ovvero la denominazione/ragione sociale (se diverso da persona fisica) del dichiarante il diritto goduto sull’immobile oggetto di intervento, barrando rispettivamente la casella: “possessore” (proprietario o titolare di altro diritto reale) “detentore” dell’immobile (locatario, comodatario) “contitolare” in caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se più soggetti hanno diritto alla detrazione. Parti comuni: per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione: barrando la casella “amministratore” del condominio o “condomino” indicato, nell’apposito spazio, il codice fiscale del condominio. Nota: i soggetti non residenti devono indicare, inoltre, lo stato estero di residenza e il relativo codice rilevabile dall’elenco degli Stati esteri allegato alle istruzioni di Unico. TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SPESE SPOSTENUTE SPAZIO PER INTESTAZIONE STUDIO Marzo 2014 www.redazionefiscale.it Pagina 6 / 10 Informa Aziende In tale riquadro è necessario: barrare la casella o le caselle relative la tipologia di intervento effettuato e non terminato (quali: riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sull’involucro dell’edificio esistente, installazione di pannelli solari o sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) indicare il corrispondente ammontare delle spese sostenute nel 2013. DATA INIZIO LAVORI Va riportata la data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica (2013 o anni precedenti). ASPETTI SANZIONATORI L'eventuale omesso/tardivo invio della comunicazione (CM 21/2010): non comporta la decadenza dalla detrazione (che spetta comunque) si applica la sola sanzione da €. 258 a €. 2.065 (ex art. 11 c. 1 DLgs.471/97) Nota: in assenza di chiarimenti da parte dell'Agenzia, non si ritiene applicabile: - né il ravvedimento operoso - né la cd "remissione in bonis" (DL16/2012) non trattandosi di una dichiarazione di natura "fiscale" (coerentemente con quanto previsto per comunicazioni analoghe: comunicazione dati Iva, ecc.). ESEMPLIFICAZIONI Esempio3 Supponiamo che il sig. Rossi abbia iniziato ad ottobre 2013 dei lavori di riqualificazione energetica della propria abitazione; questi sono terminati a dicembre 2013. In tal caso, il contribuente : non deve presentare il mod. IRE in quanto i lavori sono iniziati e finiti nello stesso anno deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Esempio4 Supponiamo che la società Alfa srl abbia iniziato ad ottobre 2013 dei lavori di riqualificazione energetica di un’immobile strumentale all’attività; questi sono terminati a febbraio 2014 ed il pagamento degli stessi è avvenuto interamente a fine lavori (2014). In tal caso, la società: non deve presentare il modello IRE alle Entrate in quanto per i suddetti lavori (iniziati nel 2013 e terminati nel 2014) nel 2013 non risultano sostenuto spese deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Esempio5 Supponiamo che il sig. Verdi abbia iniziato a dicembre 2013 dei lavori di riqualificazione energetica della propria abitazione; questi sono terminati a marzo 2014. Le spese sostenute per gli interventi ammontano a € 7.000 nel 2013 e € 5.000 nel 2014. In tal caso, il contribuente : deve presentare il modello IRE alle Entrate per la sola spesa del 2013 (€ 7.000) deve inviare l’apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. SPAZIO PER INTESTAZIONE STUDIO Marzo 2014 www.redazionefiscale.it Pagina 7 / 10 Informa Aziende POS PER PROFESSIONISTI E IMPRESE Dal prossimo 30 giugno, professionisti e imprese saranno tenuti ad accettare i pagamenti anche mediante carte di debito (cd. “bancomat”); infatti, con la conversione in Legge n. 15/2014 del cd decreto Milleproroghe (DL 150/2013) viene confermato il differimento di 6 mesi dell'obbligo di accettazione della moneta elettronica da parte: degli esercenti attività commerciali dei prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) degli studi professionali (in forma associata o meno e/o provvisti o meno di un Albo/ordine) che sarebbe dovuto scattare dallo scorso 01/01/2014 (art.15, c.4 del DL 179/2012). Tuttavia, lo slittamento dei termini è destinato ad impattare sul DM emanato lo scorso 24/01/2014; il decreto, infatti, non tiene conto del differimento al 30/06 dell'obbligo di accettazione dei Pos e, pertanto, pare che lo stesso non abbia più effetti almeno per la parte concernente la disciplina transitoria. Possibile, quindi, che il nuovo esecutivo provveda a una riscrittura del regolamento. LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO ATTUATIVO Si rammenta che secondo il DM 24/01/2014 l’obbligo di accettare pagamenti attraverso bancomat: si applica a tutti i pagamenti di importo > €. 30,00 in sede di prima applicazione (ovvero fino al 30/06/2014): riguarderà i soli soggetti: di impresa o professionali con fatturato > €. 200.000 nell’anno precedente a quello di effettuazione del pagamento. Nota: si rimanda ad ulteriore specifico decreto (da emanare entro il 26/06/2014): - l’ individuazione di nuove soglie e nuovi limiti di fatturato - l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici “anche con tecnologie mobili”. EFFETTI DELLA PROROGA Considerato che il differimento al 30/06/2014 è motivato con l’intento “di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all’obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS)” si osserva che la citata disposizione transitoria (in sede di “prima applicazione e fino al 30/06/2014”) fissata dal DM attuativo è, di fatto, non più operativa. Pertanto dal 30/06 l’obbligo di attivazione del POS opera a prescindere dal fatturato realizzato (salvo l’adozione di nuove “regole” entro il prossimo 26/06). COMMERCIANTI PRESTATORI DI SERVIZI STUDI PROFESSIONALI FINO AL 30/06/2014 DAL 30/06/2014 SE VOLUME D'AFFARI > €. 200.000 PER QUALSIASI VOLUME D'AFFARI PER PAGAMENTI SUPERIORI A € 30 SPAZIO PER INTESTAZIONE STUDIO Marzo 2014 www.redazionefiscale.it Pagina 8 / 10 Informa Aziende PRINCIPALI SCADENZE DI MARZO 2014 17 LUNEDÌ IVA - CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di febbraio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese di febbraio e risultanti da documenti di FATTURAZIONE DIFFERITA accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, FATTURE E AUTOFATTURE nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le DI IMPORTO < €.300,00 operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro Annotazione, anche cumulativa, delle operazioni, effettuate nel corso dello REGISTRAZIONE DEI scorso mese di febbraio, per le quali risultano emessi lo scontrino o la CORRISPETTIVI ricevuta fiscale. Le associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali nell'anno ASSOCIAZIONI SPORTIVE precedente fino a €.250.000 devono annotare l'ammontare dei corrispettivi DILETTANTISTICHE: e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con REGISTRAZIONI CONTABILI riferimento al mese precedente. Liquidazione e versamento dell’imposta eventualmente a debito relativa al IVA MENSILE mese di febbraio (contribuenti mensili) Liquidazione e versamento dell’imposta relativa al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale IVA. Il termine interessa i soggetti che presentano la IVA – SALDO ANNUALE dichiarazione annuale in forma autonoma; coloro che presentano il modello Unico 2014 possono differire il versamento fino al 16/6 o 16/07 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese. Termine per l'invio telematico dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza applicazione dell’IVA registrate per il mese di febbraio (soggetti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2013 (soggetti trimestrali “speciali”) IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO Tale termine va inteso quale “termine ultimo” e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese/trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d’intento ricevute. Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib.1001) e assimilati (cod. trib. 1004) RITENUTE (su pagamenti effettuati nel Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute mese di febbraio 2014) relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038) Addiz. Regionali/comunali sui redditi da lavoro dipendente del mese SPAZIO PER INTESTAZIONE STUDIO Marzo 2014 www.redazionefiscale.it Pagina 9 / 10 Informa Aziende precedente Condomini: versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto d’opera o servizi (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF) Associati in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030) per gli associati "qualificati" Banche e le Poste Italiane: versamento della ritenuta del 4% sui bonifici per lavori che danno accesso alla detrazione Irpef Versamento imposta: versamento dell’imposta sugli intrattenimenti INTRATTENIMENTI relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese di febbraio Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese di febbraio. INPS - Gestione Separata: Versamento del contributo del 22% o 27,72%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi / a progetto, collaboratori occasionali, nonché PREVIDENZA incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso > € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 22% o 27,72% (soggetti non pensionati/non iscritti ad altra previdenza) Termine ultimo per il versamento da parte delle società di capitali della TASSA ANNUALE tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (cod. trib.7085) pari a: LIBRI CONTABILI E SOCIALI - € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è < €. 516.456,90 - € 516,46 se il capitale sociale o fondo di dotazione > € 516.456,90. Termine per il versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria ISI E IVA (codice tributo 6729) dovute per il 2014 relativamente agli apparecchi da APPARECCHI divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) e c), INTRATTENIMENTO TULPS, installati entro l’1/03/2014 o non disinstallati entro il 31/12/2013. 25 MARTEDÌ INTRASTAT MENSILI Invio telematico degli elenchi riepilogativi di cessioni/acquisti di beni e servizi resi/ricevuti in ambito comunitario registrati o soggetti a registrazione relative al mese di febbraio (mensili) 31 LUNEDÌ COMUNICAZIONE “BLACK LIST” MENSILI Invio telematico delle operazioni con soggetti passivi aventi sede in Paesi "black list" di importo superiore a € 500 registrate o soggette a registrazione nel mese di febbraio (soggetti mensili)). A tal fine, va utilizzato l’apposito quadro BL contenuto nel nuovo modello SPAZIO PER INTESTAZIONE STUDIO Marzo 2014 www.redazionefiscale.it Pagina 10 / 10 Informa Aziende di comunicazione “polivalente”. Invio telematico della comunicazione degli acquisti con operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a febbraio. ACQUISTI DA SAN MARINO A tal fine va utilizzato il quadro SE contenuto nel nuovo modello di comunicazione “polivalente”. Invio telematico della comunicazione (modello IRE) relativa le spese sostenute nel 2013 (o precedenti) per gli interventi di risparmio energetico RISPARMIO ENERGETICO: iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) e proseguiti nel 2014 per i quali si MODELLO IRE intende beneficiare della detrazione del 55% - 65%. Si rammenta che l'eventuale omesso o tardivo invio della comunicazione non pregiudica la detrazione, ma comporta la sanzione formale di € 258. Presentazione in via telematica del modello EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2013, rispetto a quanto già comunicato. ENTI NON COMMERCIALI Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. VARIAZIONE DATI MOD. EAS Non è necessario presentare il modello EAS relativamente alle variazioni già comunicate all’Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10. Invio telematico della comunicazione dell’indirizzo telematico che l’Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 risultanti dai modd. 730/2014 relativi al 2013. Il modello va utilizzato dai soggetti che non MOD. 730-4/2014 hanno già inviato la comunicazione nel 2013 e da coloro che devono variare dati già comunicati. Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio. L’adempimento riguarda E-MENS anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro. ENASARCO Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al VERSAMENTO FIRR fondo per l’indennità di risoluzione del rapporto di agenzia. SPAZIO PER INTESTAZIONE STUDIO
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