CASA E FISCO: AGEVOLAZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE A cura del Rag. Luca Reina CHI PUO’ FRUIRE DELLA DETRAZIONE PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI (segue) Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali (es. condominio). PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI (segue) PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI (segue) Danno diritto alla detrazione solo gli interventi sugli immobili e non, per esempio, sui meccanismi di sicurezza di apparecchiature o elettrodomestici. PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI (segue) DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’IMMOBILE L’Agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni interventi di prassi in merito, chiarendo quando spetta la detrazione. Circolare 36/E del 31.05.2007: In caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione l’agevolazione spetta, solamente, in presenza di «fedele ricostruzione». In caso di ristrutturazione senza demolizione e con ampliamento l’agevolazione spetta, solamente, per le spese relative alla parte pre-esistente. Risoluzione 4/E del 04.01.2011: L’agevolazione spetta per tutti i lavori eseguiti inerenti alla volumetria ed alla sagoma degli edifici già esistenti, volti alla «fedele ricostruzione» degli stessi. D.L. n. 69/2013 (c.d. «Decreto del Fare») ha modificato il Testo Unico in materia di edilizia eliminando, nel caso di demolizione e ricostruzione, il riferimento al mantenimento della sagoma originaria. Per cui l’agevolazione spetta nel caso in cui sia rispettata la volumetria e non necessariamente la sagoma. PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI (segue) CASA E FISCO: AGEVOLAZIONI PER IL «BONUS MOBILI» CHI PUO’ FRUIRE DELLA DETRAZIONE PER QUALI BENI SPETTA L’AGEVOLAZIONE La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di: CASA E FISCO: AGEVOLAZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO CHI PUO’ FRUIRE DELLA DETRAZIONE Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche: - i titolari di un diritto reale sull’immobile - i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali - gli inquilini -coloro che hanno l’immobile in comodato. • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); • le associazioni tra professionisti; • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per attività d’impresa/professionale). Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari). PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI (segue) Tipologia di intervento Riqualificazione energetica globale (c. 344 L. 296/2006) Descrizione dell’intervento • Comprendono qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che permetta all’edificio di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore a precisi limiti. • Per questa categoria non sono definite le tipologie di opere, ma il valore di risparmio energetico finale raggiunto da queste, qualsiasi esse siano. PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI (segue) Tipologia di intervento Descrizione dell’intervento • Comprendono interventi su coperture, pavimenti e pareti che delimitano il volume Involucro di edifici esistenti, riscaldato. riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, • Rientrano fra questi anche la sostituzione di finestre comprensive porte di ingresso e finestre. di infissi. • Per questa categoria è importante che i valori (c. 345 L. 296/2006) di trasmittanza delle partizioni orizzontali o verticali e dei serramenti rispettino determinati limiti di trasmittanza. PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI (segue) Tipologia di intervento Descrizione dell’intervento • Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, produttivi e ricreativi. Installazione di pannelli solari per produzione acqua calda (c. 346 L. 296/2006) • È indispensabile avere una garanzia di 5 anni per pannelli e bollitori e di 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici. • Inoltre, i pannelli devono essere conformi a determinate norme UNI EN ed essere certificati da un organismo dell’Unione Europea o della Svizzera. PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI (segue) Tipologia di intervento Descrizione dell’intervento Sostituzione impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione Sono compresi gli interventi di sostituzione di impianto di riscaldamento esistente con impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell’impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia. Rientra anche la sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. (c. 347 L. 296/2006) DETRAZIONI FISCALI: BENEFICI DETRAZIONI FISCALI: Ristrutturazione edilizia La detrazione dall’imposta lorda è pari al: • 50% delle spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2014 • 40% delle spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015 con un limite di spesa di Euro 96,000,00. La regola a regime, dall’01.01.2016, consente le detrazioni per un importo pari al 36% delle spese sostenute, con un limite di spesa di Euro 48.000,00. DETRAZIONI FISCALI: DOCUMENTI DA CONSERVARE DOCUMENTI DA CONSERVARE: Ristrutturazione edilizia Nel caso di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, conservare la seguente documentazione: - abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (in caso la normativa non preveda il rilascio di dette autorizzazioni produrre dichiarazione sostitutiva); - comunicazione all’ASL, se obbligatoria; - domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti; - ricevute pagamento ICI/IMU (se dovuta); - delibera assembleare e riparto in base a tabella millesimale, nel caso di interventi su parti comuni di edifici; - dichiarazione di consenso del possessore, nel caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile; - fatture attestanti i lavori e relativa quietanza di pagamento. DOCUMENTI DA CONSERVARE: Risparmio energetico Nel caso di spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico, conservare la seguente documentazione: -asseverazione*, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti; -attestato di certificazione (o qualificazione) energetica*, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio; -scheda informativa*, relativa agli interventi realizzati (se l’intervento riguarda sostituzione di finestre/infissi o installazione di pannelli solari), redatta conformemente all’allegato di legge; -attestazione di invio telematico della pratica all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, e copia della documentazione; -fatture attestanti i lavori e relativa quietanza di pagamento; -delibera assembleare e tabella millesimale in caso di interventi su parti comuni condominiali; -dichiarazione di consenso all’intervento da parte del proprietario in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile. *I presenti documenti devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali. DOCUMENTI DA CONSERVARE: Pagamenti DOCUMENTI DA CONSERVARE: Pagamenti (segue) La Circolare n. 55/2012 dell’Agenzia delle Entrate prevede la perdita del diritto alla detrazione nel caso il bonifico sia sprovvisto della causale o riporti nella causale la normativa in modo errato. La stessa Circolare prevede la possibilità di regolarizzare il bonifico incompleto attraverso la modalità sotto riportata: “Naturalmente, la detrazione in esame non potrà essere disconosciuta nell’ipotesi in cui l’istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti ……….. In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell’anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa.” DOCUMENTI DA CONSERVARE: Pagamenti (segue) Causali per bonifici: -Ristrutturazione: art. 16-bis D.P.R. 22.12.1986 n. 917. - Bonus mobili: art. 16-bis D.P.R. 22.12.1986 n. 917. - Risparmio energetico: art. 1 Legge 27.12.2006 n. 296. Particolarità per pagamenti “BONUS MOBILI” PAGAMENTI FINANZIATI DA PRESTITI AL CONSUMO Il finanziamento dovrà essere erogato entro il 31.12.2013, mediante bonifico bancario intestato al venditore in nome e per conto dell’acquirente mutuatario; successivamente, occorrerà fornire al beneficiario tutta la documentazione relativa alla detrazione. Pagamenti eseguibili anche con carte di credito o di debito Agenzia delle Entrate, circolare 18.09.2013, n. 29/E VALUTAZIONE, RIVALUTAZIONE E …SVALUTAZIONE A cura di Cristiano Corghi Norma di riferimento Legge Stabilità n. 147/2013 - DL 70/2011 RIVALUTAZIONE TERRENI Aspetti Giuridici e Fiscali 1 gennaio 2014 30 giugno 2014 1 gennaio 2014 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI Aspetti Giuridici e Fiscali Norma di riferimento Legge Stabilità n. 147/2013 - DL 70/2011 Art. 5 L 448/2001 – effetti rivalutazione • 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7. Legge Stabilità n. 147/2013 - DL 70/2011 Art. 5 L 448/2001 – Imposta sostitutiva • 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2014, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera cbis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2014. • 3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 giugno 2014. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. La pratica 1 gennaio 2014 Gli effetti fiscali 1 gennaio 2014 Imposta sostitutiva Recupero Imposta Sostitutiva Precedente Approfondimenti Legge Stabilità n. 147/2013 - DL 70/2011 Art. 5 L 448/2001 – Imposta sostitutiva • 4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. • 5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1 gennaio 2014, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. • 6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili … Rivalutazione Parziale Il parere dell’Agenzia delle Entrate (2002) Perizia di Stima Rivalutazione CONCLUSIONI Il sottoscritto, dopo aver seguito i criteri di valutazione indicati nel paragrafo_____, tenendo conto che successivamente alla data del _______________non risulta che si siano verificati ai fini valutativi fatti di rilievo, come attestatomi dagli amministratori con dichiarazione allegata alla presente perizia, dichiara che il valore dell’azienda MANIFATTURA ALFA SNC, ottenuto valorizzando la sola componente patrimoniale, è pari a € 135.550,00 Euro (centotrentacinquemilacinquecentocinquanta/00), arrotondato in via prudenziale a € 135.500,00 (centotrentacinquemilacinquecento/00). Di conseguenza le quote di partecipazione detenute dai singoli soci nella Società in Nome Collettivo vengono valutate come segue: - GIOVANNI, titolare di una quota pari al 50,00% dell’intero patrimonio della società oggetto di valutazione – Valutazione quota di partecipazione: € 67.750,00; - DANIELA, titolare di una quota pari al 50,00% dell’intero patrimonio della società oggetto di valutazione – Valutazione quota di partecipazione: € 67.750,00. Con quanto sopra esposto il sottoscritto ritiene di aver assolto l’incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di legge ed ai principi della tecnica professionale. Luogo e Data: ________________________ Firma RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA LEGGE 147/2013 - LEGGE DI STABILITA’ 2014 L’ipotesi della svalutazione – il nuovo OIC 9 E’ dovere di amministratori sindaci e revisori tener conto dell`impatto in bilancio di eventuali perdite di valore durevoli e quindi di effettuare i cosiddetti impairment test. Si confronta il valore netto contabile dell`immobilizzazione con il valore recuperabile delle stessa. Valore recuperabile: il maggiore tra il valore netto di realizzo dell`immobilizzazione (fair value al netto dei costi di vendita) e quello derivante dall`utilizzazione della stessa (valore d`uso). Per alcune voci di bilancio iscritte nelle immobilizzazioni immateriali (spese pluriennali e avviamento) valore d’uso = capacità di recuperare il costo residuo attraverso la redditività dell`azienda o della singola unità cui la spesa fa riferimento. Impairment per le PMI: modello di svalutazione semplificato per il calcolo del valore d`uso basato sulla capacità di ammortamento. In questo caso valore d`uso = differenza tra ricavi e costi derivanti dall`uso, senza tener conto di attualizzazioni e nei casi più semplici facendo riferimento all`intera azienda. E’ possibile , in caso di svalutazione dell’intera azienda, imputare la svalutazione in via prioritaria all’avviamento e proporzionalmente agli altri beni, fatta salva la possibilità di procedere in via analitica ebitda
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