REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Tavassi pres. dott.ssa Paola Gandolfi giud. dott. Claudio Marangoni giud. rel. ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 74616 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2011 vertente TRA Maurizio LU___ Giovanni LU___ elett. dom.ti in Milano, via Petrarca 13, presso lo studio del procuratore avv. Eugenio MASSA SALUZZO che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Domenico CAPRA ed Elisa CAPPELLINI del foro di Piacenza; pagina http://bit.ly/1jBQJWr 1 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 - attori E IB___ s.n.c. di Claudio IS_____, Paolo Boglia e Daniele Bariffi, in persona del legale rappr.te pro tempore; Claudio IS_____, in proprio e quale ex socio della IS_____ E PIER_____ s.n.c. di IS_____ Claudio e PIER______ Fiorella; Daniele BARIFFI; Paolo BOGLIA; elett. dom.ti in Milano, viale Montenero 63, presso lo studio del procuratore avv. Roberto PACCHIOLI che li rappresenta e difende; - convenuti – Fiorella PIER______, in proprio e quale ex-socia della IS_____ E PIER_____ s.n.c. di IS_____ Claudio e PIER______ Fiorella; elett. dom.ta in Milano, viale Montenero 63, presso lo studio del procuratore avv. Roberto PACCHIOLI che la rappresenta e difende; - convenuta – e con LU___ ASSICURAZIONI s.a.s. di LU___ Maurizio e Giovanni, in persona del legale rappr.te pro tempore; elett. dom.ta in Milano, via Petrarca 13, presso lo studio del procuratore avv. Eugenio MASSA SALUZZO che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Domenico CAPRA ed Elisa CAPPELLINI del foro di Piacenza; - terza intervenuta – pagina http://bit.ly/1jBQJWr 2 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 OGGETTO: concorrenza sleale. CONCLUSIONI All’udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2013 i procuratori delle parti così concludevano: per gli attori e per la terza intervenuta: “accertato e dato atto che i convenuti hanno svolto attività di concorrenza sleale ai danni degli Agenti Generali INA Assitalia di Lecco dott. Maurizio e Giovanni LU___ e/o LU___ Assicurazioni s.a.s. di LU___ Maurizio e Giovanni, - inibire la prosecuzione dell'illecito, stabilendo i provvedimenti ritenuti allo scopo idonei, e - condannare i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione di tutti i danni subiti dai Dott. Maurizio LU___ e Giovanni LU___ e/o dalla LU___ Assicurazioni s.a.s. di LU___ Maurizio e Giovanni, quali Agenti Generali dell'Agenzia Generale INA Assitalia di Lecco, allo stato quantifìcati in una somma equivalente alle provvigioni e sovraprovvigioni non percepite sulle polizze disdette, agli addebiti provvigionali subiti in conseguenza delle disdette o mancati rinnovi, al danno da concorrenza sleale o comunque in quel diverso importo che risulterà accertato e dovuto, in corso di causa, a qualsiasi titolo per i fatti di cui in premessa, eventualmente determinato in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Previa ammissione di CTU al fine di quantificate il danno subito dall'Agenzia Generale Ina Assitalia di Lecco, in conseguenza delle pagina http://bit.ly/1jBQJWr 3 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 disdette prodotte in giudizio, tenuto conto dei parametri provvigionali e del lucro cessante determinato sino alla naturale scadenza dei contratti a termine e sino alla durata media (da determinarsi in esito ad una valutazione statistica delle polizze in essere presso l'Agenzia Generale di Lecco nel decennio 2000- 2010) dei contratti a tempo indeterminato, tenuto conto degli addebiti provvigionali e/o di altra natura; previa ammissione delle prove così come indicate nella memoria attorea 4 maggio 2012. Con vittoria delle spese di causa.” Per i IB___ convenuti s.n.c., IS_____, Boglia e Bariffi: “- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Dott. Maurizio LU___ e del Dott. Giovanni LU___, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti conferita dal Dott. Maurizio LU___ e dal Dott. Giovanni LU___ nella dichiarata qualità di "Agenti Generali dell'Agenzia Generale Ina Assitalia di Lecco" con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare l’incompetenza per materia e/o funzionale del Tribunale Proprietà di Milano, Industriale e Sezione specializzata Intellettuale, in favore in materia del di Tribunale ordinario di Lecco, competente in quanto locus commissi delicti nonché ex art. 18 c.p.c. (foro convenuti IS_____, PIER______, Bariffi) ed ex art. 19 c.p.c. (foro convenuta IBB S.n.c.) o del pagina http://bit.ly/1jBQJWr 4 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 Tribunale ordinario di Milano, competente ex art. 18 c.p.c. (foro del convenuto Boglia), con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la nullità della vocatio in ius della IS_____ E PIER______ ASSICURAZIONI di IS_____ CLAUDIO e PIER______ FIORELLA S.n.c. in liquidazione, cancellata dal Registro delle Imprese in data 30/11/11, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in causa della LU___ Assicurazioni S.a.s. di LU___ Maurizio e Giovanni, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, per difetto di interesse ad agire, della LU___ Assicurazioni S.a.s. di LU___ Maurizio e Giovanni, con ogni conseguente statuizione; - in subordine, nel merito, respingere comunque ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari. ln via istruttoria, in subordine, nel denegato caso di ammissione, a seguito di eventuale rinnovo delle istanze istruttorie avversarie in sede di precisazione delle conclusioni, della prova diretta sui capitoli 5 e 6 della memoria avversaria, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi, con il teste Sig.ra Cairo Alessandra, sui seguenti capitoli, dedotti a prova contraria: - vero che le polizze riferite al sig. Ernesto Crivella sono relative ad un immobile di proprietà della zia di questi, Corti Assunta, conoscente e cliente da lunga data del convenuto Boglia, anch'ella pagina http://bit.ly/1jBQJWr 5 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 abitante nella stessa via Roma di Valmadrera ove è sito il mobilificio del nipote e l'agenzia Ina Assitalia; - vero che Ernesto Crimella alla data del 31/10/09 - di cessazione del mandato di subagente di Paolo Boglia - aveva ancora aperto con INA Assitalia un sinistro, in relazione ad una grandinata che nel luglio dello stesso anno aveva danneggiato i pannelli solari situati nel fabbricato sito in Valmadrera, Via Roma nn. 46 e 48; - vero che alcune settimane dopo la cessazione di Boglia dall'incarico di subagente per Valmadrera, Crimella lo incontrò lungo la Via Roma in Valmadrera, e gli chiese se aveva notizie del sinistro ancora aperto; in questa occasione, saputo della nuova attività di Boglia, Crimella si dichiarò disponibile a valutare l’opportunità di stipulare una polizza con la sua nuova Agenzia, dopo averne valutato la convenienza economica; - vero che alcuni giorni dopo Boglia e Crimella si incrociarono per strada e Boglia chiese a Crimella se poteva fargli avere la propria proposta assicurativa che nel precedente incontro Crimella si era dichiarato disposto a valutare; Crimella rispose che poteva lasciare copia della disdetta e della proposta nei suoi uffici in Corso Promessi Sposi, dichiarando che avrebbe mandato la disdetta solo dopo aver valutato la convenienza della proposta; - vero che Ernesto Crimella ha rifiutato la proposta assicurativa formulata da Paolo Boglia. pagina http://bit.ly/1jBQJWr 6 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte da controparte.“ per la convenuta PIER______: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'intervento in causa della LU___ Assicurazioni S.a.s. LU___ di Maurizio e Giovanni, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, per difetto di interesse ad agire, della S.a.s. di LU___ Maurizio e Giovanni, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Dott. Maurizio LU___ e del Dott. Giovanni LU___, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti conferita dal Dott. Maurizio LU___ e dal Dott. Giovanni LU___ nella dichiarata qualità di "Agenti Generali dell'Agenzia Generale Ina Assitalia di Lecco" con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare l'incompetenza per materia e/o funzionale del Tribunale di Milano, Proprietà Industriale ordinario di Lecco, e Sezione specializzata Intellettuale, territorialmente in in favore competente materia del in di Tribunale quanto locus commissi delicti nonché ex art. 18 c.p.c. (foro convenuti IS_____, PIER______, Bariffi) ed ex art. 19 c.p.c. (foro convenuta IBB S.n.c.) o del Tribunale ordinario di Milano, territorialmente competente ex pagina http://bit.ly/1jBQJWr 7 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 art. 18 c.p.c. (foro del convenuto Boglia), con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la nullità della vocatio in ius della IS_____ E PIER______ ASSICURAZIONI di IS_____ CLAUDIO e PIER______ FIORELLA S.n.c. in liquidazione, cancellata dal Registro delle Imprese in data 30/11/11, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di FIORELLA PIER______ e comunque, in subordine, la nullità dell'atto di citazione e della comparsa di intervento nei confronti della stessa per carenza assoluta di causa petendi. ln ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte da controparte.” FATTO E DIRITTO 1. Maurizio e Giovanni LU___ hanno dedotto di essere entrambi dal 1994 Agenti Generali INA Assitalia per la zona di Lecco, nella quale si trovano 15 subagenzie gestite da altrettanti subagenti. Hanno esposto che in data 1.3.2000 erano stati nominati quali subagenti per il comune di Galbiate Claudio IS_____ e Fiorella PIER______, in data 1.1.1987 Daniele Bariffi per il territorio di Lecco e in data 1.1.1992 Paolo Boglia per il comune di Valmadrera, e che tutti e tre detti subagenti avevano contemporaneamente trasmesso lettera di recesso con decorrenza a partire dal 31.10.2009. pagina http://bit.ly/1jBQJWr 8 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 Nel dicembre 2009 i medesimi tre ex-subagenti avevano costituito la IB___ s.n.c. di Claudio IS_____, Paolo Boglia e Daniele Bariffi con sede in Valmadrera con la quale avevano intrapreso l’attività di agenti assicurativi per Vittoria Assicurazioni s.p.a. Gli odierni attori nei mesi successivi a detti recessi avevano ricevuto un rilevantissimo numero di disdette relative a polizze in carico alle subagenzie già gestite dai tre ex-subagenti - del tutto anomale rispetto al consueto numero di disdette o mancati rinnovi in misura maggiore concentratesi tra il novembre 2009 e l’ottobre 2010, fino ad azzerarsi progressivamente nel corso del 2011. Le modalità di redazione di tali disdette – molto spesso su modelli prestampati raccomandate provenivano del tutto identici presentavano da località – numeri diverse e il di da fatto che spedizioni quelle di le relative susseguenti residenza e degli assicurati cui si riferivano costituivano circostanze che rivelavano la contemporaneità della loro spedizione da parte di un unico soggetto che le aveva previamente raccolte, evidentemente gli exsubagenti. L’invio delle stesse nell’imminenza delle relative scadenze delle polizze era altresì evidente indice – secondo gli attori – del possesso e dell’utilizzazione da parte degli ex-subagenti degli elenchi dei clienti e dei dati commerciali relativi alle polizze da essi sottoscritte. pagina http://bit.ly/1jBQJWr 9 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 Contestavano dunque l’illecito sviamento della loro clientela in relazione all’art. 2598 n. 3 e all’art. 98 c.p.i. e chiedevano che fosse adottata dal Tribunale l’inibitoria nei confronti delle parti convenute IB___ s.n.c., IS_____ e PIER______ Assicurazioni s.n.c. in liquidazione, Claudio IS_____, Paolo Boglia, Daniele Bariffi e Fiorella PIER______ alla prosecuzione degli illeciti dedotti con condanna solidale dei medesimi al risarcimento di tutti i conseguenti danni. Si sono costituti con memoria comune i convenuti IB___ s.n.c., Claudio IS_____, Paolo Boglia e Daniele Bariffi, sollevando in via preliminare eccezione di incompetenza della Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale di questo Tribunale, quindi la nullità Assicurazioni della vocatio s.n.c. in in ius della liquidazione in IS_____ quanto e PIER______ cancellata dal Registro delle Imprese in data 30.11.2011. Nel merito rilevavano che le contestazioni svolte dalle parti attrici si fondavano su mere presunzioni, posto che non vi era prova che i soggetti che avevano disdetto le polizze fossero divenuti clienti dell’agenzia di IB___ s.n.c. e che detti mancati rinnovi fossero il risultato di imprecisate attività degli ex-subagenti, così come nulla induceva a ritenere sussistente un illecito utilizzo di informazioni riservate che peraltro affermavano essere notoriamente utilizzate nei rapporti tra agente e subagente. pagina http://bit.ly/1jBQJWr 10 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 Affermavano che la limitata entità territoriale in cui si era sempre svolta l’attività di assicuratori dei convenuti aveva determinato un fenomeno di fidelizzazione della clientela nei confronti non tanto delle varie fisiche, compagnie mentre le assicuratrici informazioni quanto circa le delle loro dimissioni persone degli ex- subagenti erano state diffuse proprio dall’Agenzia Generale di Lecco INA Assitalia. Rilevavano altresì che le disdette prodotte dagli attori in realtà erano diverse tra loro, anche scritte su carta intestata del cliente o a mano e concludevano per il rigetto delle domande svolte nei loro confronti. Si è costituita nel giudizio con memoria autonoma la convenuta Fiorella PIER______ – anche quale ex-socia della cessata IS_____ e PIER______ Assicurazioni s.n.c. in liquidazione – svolgendo anch’essa le medesime eccezioni preliminari sviluppate dagli altri convenuti. Quanto al merito della controversia ha affermato che dopo la cessazione del mandato subagenziale conferito dall’Agenzia Generale INA Assitalia di Lecco non aveva più svolto l’attività di agente di assicurazioni. Concludeva dunque per il rigetto delle domande svolte dagli attori nei suoi confronti. Si è volontariamente costituita in causa anche la LU___ Assicurazioni s.a.s. di LU___ Maurizio e Giovanni, costituita in data 20.9.2011, che ha assunto il mandato di Agente Generale INA Assitalia in data pagina http://bit.ly/1jBQJWr 11 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 1.10.2011 ed ha richiamato e fatto proprie tutte le domande formulate dagli attori. 2. In via preliminare deve essere confermata la competenza della Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale presso il Tribunale di Milano – oggi Sezione specializzata in materia di impresa – in relazione al luogo in cui gli illeciti contestati sarebbero stati commessi (Lecco e provincia). Invero la prospettazione delle parti attrici contenuta in atto di citazione coinvolge esplicitamente nella prospettiva della concorrenza sleale evocata anche specificamente l’illecito utilizzo di informazioni riservate ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. – indicate come quelle afferenti sia alla lista clienti che alle informazioni commerciali relative alle polizze da essi sottoscritte (scadenze, tipologia di polizza, premi ecc.) – che determina l’inclusione della controversia nell’ambito dell’ipotesi di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 134 c.p.i. o comunque l’ipotesi di illecito concorrenziale dedotto nell’ambito della concorrenza sleale interferente di cui alla lett. a) della medesima disposizione di legge. Diverso profilo – non afferente alla determinazione della competenza del giudice adito – riguarda il fatto che le parti attrici nel loro atto di citazione introduttivo non abbiano indicato compiutamente tutti i presupposti necessari per accertare l’effettiva integrazione dei presupposti previsti dall’art. 98 c.p.i. per l’accesso alla pagina http://bit.ly/1jBQJWr 12 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 specifica tutela, posto che tale profilo attiene più propriamente all’ambito delle valutazioni di merito – integrabili nelle successive fasi del giudizio mediante produzione documentale o istanze probatorie nei termini di legge – che dovrebbero confermare o meno l’applicabilità della disciplina in questione. Se la competenza deve fondarsi sulla prospettazione svolta dalla parte, la circostanza che le parti attrici non si siano limitate ad indicare l’illecito utilizzo di un mero elenco clienti – peraltro in sé non estraneo al novero delle informazioni commerciali riservate, posto che nel suo complesso tale elenco di soggetti privati non potrebbe essere noto o facilmente accessibile ad operatori non facenti parte della rete INA Assitalia – ma abbiano altresì dedotto anche specificamente l’abuso di informazioni commerciali ulteriori e rilevanti sotto (tipologie di il profilo polizze, della scadenze loro intrinseca contrattuali ecc.) riservatezza conferma la sufficiente allegazione di tale ipotesi di illecito. L’ulteriore eccezione che riguarda l’avvenuta cessazione della IS_____ e PIER______ Assicurazioni s.n.c. in liquidazione deve essere evidentemente accolta, posto che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, privandola della capacità di stare in giudizio e determinandosi un fenomeno di obbligatori tipo successorio, facenti capo in all'ente forza non del si quale i rapporti estinguono ma si trasferiscono ai soci. pagina http://bit.ly/1jBQJWr 13 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 Questi ultimi, dunque, ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate", nei limiti di quanto illimitatamente processuale già ed in riscosso essi a seguito subentrano capo all'ente della anche estinto, nella liquidazione o legittimazione determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (così da ultimo Cass. 24955/13). 2. Quanto al merito della controversia, deve rilevarsi che la qualità di agenti generali INA Assitalia conferita agli attori Maurizio e Giovanni LU___ nel periodo rilevante ai fini della presente causa – delimitato dagli stessi attori all’intervallo di tempo tra il recesso dei subagenti (ottobre 2009) e la conclusione dell’attività dedotta come illecita (settembre 2011) - deve essere confermata sulla base della documentazione in atti. Da essa si rileva l’attestazione del conferimento di tali mandati agenziali nel 1994 (doc. 21 fasc. att.) e la permanenza di essi ancora alla data del 19.9.2011 in capo ai medesimi attori (doc. 22 fasc. att.) come rilevabile dalle visure estratte dal RUI. D’altra parte gli stessi ex-subagenti convenuti avevano indirizzato il loro formale recesso non già alla LU___ s.n.c. dei F.lli LU___ dott. Maurizio e Giovanni – che le parti convenute hanno indicato come assuntori di tale mandato agenziale sin dal 2000 in luogo dei pagina http://bit.ly/1jBQJWr 14 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 due fratelli LU___ – ma proprio agli Agenti Generali Maurizio e Giovanni LU___ (v. docc. 4, 5 e 6 fasc. att.). 3. Ciò posto quanto alla legittimazione attiva delle parti attrici, ritiene il Collegio che la documentazione prodotta dalle parti attrici e il complesso delle valutazioni desumibili dallo sviluppo del contraddittorio tra le parti porti ad una valutazione positiva del fondamento delle contestazioni di illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 3 c.p.c. in relazione anche all’utilizzo indebito di informazioni commerciali riservate. Il complesso di tali elementi appare idoneo a fondare quantomeno il quadro di una serie di presunzioni gravi, specifiche e concordanti tutte convergenti nel dare effettivo conto dell’effettiva sussistenza dell’illecito sviamento di clientela, tenuto conto della difficoltà obbiettiva per le parti attrici di poter conseguire elementi di prova diretta in tali specifiche tipologie di illeciti. In primo luogo non può non essere considerata la circostanza che le tre subagenzie già gestite dagli ex-subagenti abbiano ricevuto un flusso di disdette del tutto anomalo rispetto ai periodi precedenti all’ottobre 2009, e cioè nel periodo ottobre 2009/ottobre 2010 n. 178 disdette per la subagenzia di Galbiate (solo 7 tra il gennaio e l’ottobre 2009), n. 329 disdette per la subagenzia di Lecco (solo 5 tra il gennaio e l’ottobre 2009) e n. 168 disdette per la subagenzia di Valmadrera (solo 6 tra il gennaio e l’ottobre 2009). pagina http://bit.ly/1jBQJWr 15 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 Rilevante altresì è il fatto che tali disdette si siano sostanzialmente concentrate (ed esaurite) in un arco di tempo di circa due anni, idoneo cioè a comprendere la possibilità di considerare la varietà delle scadenze delle varie polizze in un quadro di sistematico sviamento della clientela di tali subagenzie. Ulteriore elemento che sostiene l’illiceità dello sviamento di clientela è la tipologia delle disdette ricevute, che si accompagna alle modalità con le quali esse sono state raccolte e trasmesse al fine di confermare l’esistenza di un’unica regia a tutta l’operazione. Se è vero – come rilevato dalle convenute – che alcune di esse sono state redatte a mano o con carta intestata del cliente, tuttavia non sfugge al Collegio che in assoluta prevalenza l’esame del testo di tali disdette conferma che esse sono state redatte sugli stessi moduli prestampati (da completare con il numero di polizza ed altri dati del cliente) e/o aventi il medesimo testo e in molti casi le raccomandate risultavano evidentemente spedite insieme (in quanto aventi numeri successivi) dallo stesso ufficio postale, invii che raggruppavano anche clienti residenti in comuni diversi e talvolta clienti di più delle subagenzie in questione (v. docc. A, B, e C, nonché nn. 9 e 10 fasc. att.). Lo stesso doc. 20 prodotto dalle parti attrici – contestato per altri profili dalle convenute – di fatto conferma che tale tipo di modulo pagina http://bit.ly/1jBQJWr 16 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 era predisposto e fornito ai potenziali clienti dalle convenute, nel caso di specie dal convenuto Boglia. Tali elementi non sono stati sostanzialmente scalfiti dalle contestazioni svolte dalle parti convenute – in particolare dalla difesa di IB___ s.n.c., Claudio IS_____, Paolo Boglia e Daniele Bariffi – che di fatto hanno fondato le loro argomentazioni sulla natura presuntiva dell’affermato illecito storno di clientela, sull’esistenza di un rapporto di fidelizzazione legato alla limitata entità territoriale delle zone in cui essi da anni svolgevano la loro attività assicurativa. Se non vi è dubbio che il rapporto personale tra cliente e persona fisica dell’assicuratore consenta di ritenere che un certo numero di assicurati rapporti possa con seguire le il compagnie medesimo nel assicuratrici, cambiamento tuttavia dei tale suoi evento fisiologico non può eccedere una soglia di normale tollerabilità fino a ricomprendere – come appare il caso di specie - anche il caso vi siano elementi per verificare che sia stato invece posto in essere un piano di attività determinare un preordinato massiccio e esodo sviluppato di proprio clienti dalla al fine di precedente subagenzia. La rilevanza di un fenomeno fisiologico di mantenimento del legame fiduciario con l’agente potrà essere al più affrontata nel diverso contesto della determinazione della sussistenza e dell’entità di un danno risarcibile, ove si ritenesse di giungere all’esclusione in un pagina http://bit.ly/1jBQJWr 17 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 contesto equitativo di una quota di recessi che fosse ritenuta congrua rispetto a tale fenomeno. Va poi rilevato – quale elemento che si aggiunge a quelli già evidenziati e che concorre in maniera evidente all’integrazione e conferma di un quadro probatorio generale anche sotto il profilo dell’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti (artt. 2727 e 2719 c.c.) – che le parti attrici hanno prodotto documentazione ricavata dal SIC, banca dati ANIA, da quale si rileva che un grandissimo numero di polizze RC auto INA Assitalia già oggetto di non rinnovazione dopo il recesso dei tre subagenti siano state poi stipulate per i medesimi veicoli proprio con Vittoria Assicurazioni (v. doc. 11 fasc. att.), con ciò potendosi sostenere – per i rapporti assicurativi rilevabili da banche dati accessibili alle parti attrici – anche l’effettiva trasmigrazione della clientela per tali specifici rapporti assicurativi che conferma da un lato direttamente la sistematicità e l’estensione dell’intervento delle parti convenute sulla clientela INA Assitalia e sotto altro profilo la derivazione da tale circostanza della logica presunzione che anche rapporti assicurativi diversi nel ramo danni oggetto delle disdette contestate abbiano seguito la medesima sorte a seguito che la condotta dell’attivazione degli ex-subagenti. 4. In merito alla natura delle informazioni complessiva delle parti convenute come innanzi evidenziata consente di ritenere essere state certamente utilizzate nell’attività pagina http://bit.ly/1jBQJWr 18 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 contestata, deve affermarsi in via generale che la cessazione del mandato di subagente comporta che il recedente non possa utilizzare in maniera sistematica – al di là dunque di singoli rapporti di conoscenza diretta o di contatti già sussistenti anteriormente alla instaurazione del rapporto di mandato – la lista dei clienti intestatari di polizze con la compagnia assicuratrice di cui esso era subagente. La circostanza che nei rapporti di mandato fosse usuale trasmettere tra agenti e subagenti tali elenchi ai fini della verifica e calcolo delle provvigioni e per tutti gli usi necessari all’espletamento di tale mandato non può costituire circostanza tale da legittimare l’exsubagente all’utilizzazione dei medesimi dati ed informazioni dopo la cessazione del mandato stesso. Se appare evidente che tali informazioni – rilevabili nel caso di specie dal doc. 18 delle parti attrici – debbano considerarsi di per se stesse di pertinenza della compagnia assicuratrice e non già del subagente che opera in forza di mandato in suo favore e che è noto che alla cessazione del suo rapporto lo stesso subagente appare soggetto a specifici oneri di riconsegna di tutta la documentazione contrattuale afferente ai rapporti instaurati in favore della mandante, appare altresì evidente che la conoscenza di tali dati e delle informazioni commerciali singolarmente pertinenti a ciascun assicurato (natura polizze, scadenze, premi ecc.) non può essere ricondotta a quelle competenze professionali dell’ex-subagente che pagina http://bit.ly/1jBQJWr 19 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 possono essere liberamente utilizzate dal medesimo anche in altri e diversi rapporti. Va invero confermato che tali informazioni – sia la lista clienti nel suo complesso che tutte le specifiche informazioni attinenti alle polizza stipulate da detti clienti con INA Assitalia – devono considerarsi in sé riservate ai sensi dell’art. 98 c.p.i., in quanto sia nel loro complesso (lista clienti) che nel loro specifico (dati contrattuali) sono il risultato di un’attività pluriennale svolta nell’interesse della mandataria, regolarmente remunerata nel corso del rapporto di subagenzia, che esclude la possibilità che esse possano ritenersi generalmente note, al di fuori del rapporto contrattuale esaurito e per finalità ad esso estranee, o facilmente accessibili agli operatori concorrenti del settore. Se il valore economico di tali dati appare evidente in vista della gestione e dello sviluppo dei rapporti contrattuali della compagnia assicuratrice titolare di dette informazioni, ritiene altresì il Collegio che siano rilevabili dagli atti anche elementi che consentono di ritenere che dette informazioni siano sottoposte a ragionevoli ed adeguate misure di segretezza. Tali elementi – al di là delle generiche contestazioni sul punto da parte delle convenute, che ben avrebbero invece potuto contestare specificamente le allegazioni in tal senso fornite dalle parti attrici in ragione della loro piena ed effettiva conoscenza delle modalità di conservazione delle stesse e di accesso al sistema pagina http://bit.ly/1jBQJWr 20 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 informatico della predisposizione raggiungibile compagnia di un tramite assicuratrice sistema la rete – consistono informatico internet ed nella centralizzato accessibile non solo ai soggetti autorizzati, così come peraltro appare conforme alle normali modalità organizzative delle primarie compagnie assicuratrici tra le quali indubbiamente INA Assitalia deve ritenersi compresa. Deve dunque concludersi – ponendo in relazione il comportamento delle parti convenute con gli elementi già innanzi evidenziati – che può ritenersi ragionevolmente desumibile dal complesso degli atti di causa che l’illiceità dello sviamento di clientela posto in essere dalle parti convenute sia stato attuato anche attraverso l’indebita utilizzazione di sistematicità dei dette informazioni contatti all’utilizzazione della posti lista riservate, in essere clienti) e in dalle ragione parti dalla della (quanto articolazione dell’invio delle disdette in relazione all’avvicinarsi delle scadenze contrattuali delle polizze (quanto all’utilizzazione delle informazioni commerciali). 5. L’accertamento pronunciato nei dell’illecito confronti delle concorrenziale parti deve convenute, essere preso atto dell’estinzione della IS_____ e PIER______ Assicurazioni s.n.c. in liquidazione. Il coordinamento evidente, mentre delle la condotte dei responsabilità convenuti della appare convenuta del tutto Fiorella PIER______ può essere confermata quantomeno nella sua qualità di expagina http://bit.ly/1jBQJWr 21 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 socia della cessata IS_____ e PIER______ Assicurazioni s.n.c. in liquidazione – che gestiva il portafoglio assicurativo della subagenzia INA Assitalia già di titolarità dell’Isacchi e dalla PIER______ e quindi dei dati relativi a tale portafoglio poi utilizzati negli illeciti accertati - e nei limiti in cui essa potrà essere concretamente tenuta sul piano risarcitorio in dipendenza di tale sua qualità. Quanto alla terza intervenuta LU___ Assicurazioni s.a.s. di LU___ Maurizio e Giovanni, costituita in data 20.9.2011 deve ritenersi ammissibile l’intervento adesivo dipendente da essa svolto nella presente causa. Ancorchè sia pacifico che le condotte illecite siano state poste in essere nel periodo anteriore all’assunzione da parte della terza intervenuta del mandato agenziale, tuttavia la pendenza all’atto dell’intervento di pendenze gestorie tra i fratelli LU___ e detta società consente di individuare un interesse di quest’ultima a sostenere le domande svolte dagli originari attori. 6: La causa deve essere pertanto rimessa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per l’adozione delle più opportune iniziative istruttorie volte regolazione delle alla spese determinazione del processuali deve danno risarcibile. essere La rinviata alla pagina 22 di 23 sentenza che definirà tutte le domande svolte in causa. P.Q.M. il Tribunale, non definitivamente pronunciando:: http://bit.ly/1jBQJWr Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011 1) in parziale accoglimento delle domande svolte da Maurizio LU___ e Giovanni LU___ con l’intervento adesivo della terza intervenuta LU___ ASSICURAZIONI s.a.s. dell’estinzione IS_____ della Claudio LU___ di Maurizio convenuta PIER______ e IS_____ e Giovanni, PIER_____ E Fiorella, accerta dato atto s.n.c. di l’illecito concorrenziale ex art. 2598 n. 3 c.c. posto in essere dalle parti convenute IB___ s.n.c. di Claudio IS_____, Paolo Boglia e Daniele Bariffi, Claudio IS_____ (in proprio e quale ex socio della IS_____ E PIER_____ s.n.c. di IS_____ Claudio e PIER______ Fiorella), Daniele BARIFFI, Paolo BOGLIA, Fiorella PIER______ (in proprio e quale exsocia della PIER______ IS_____ Fiorella) E PIER_____ tra l’ottobre s.n.c. 2009 di e IS_____ la fine Claudio del e 2010 consistente nell’illecito sviamento di clientela in danno delle parti attrici; 2) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per l’ulteriore corso istruttorio. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 novembre 2013. Il Giudice estensore Il Presidente Claudio Marangoni Marina Tavassi pagina http://bit.ly/1jBQJWr 23 di 23 Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Sentenza n. 3958/2014 pubbl. il 21/03/2014 RG n. 74616/2011
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