A cura della Redazione Directio Adesione all'IFRS 11 e determinazione della base imponibile ai fini Ires ed Irap In data 18 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 29/E, in materia di effetti fiscali connessi all'adozione del principio contabile internazionale IFRS 11. L'IFRS 11, individua due categorie di “accordi a controllo congiunto”, classificati in funzione dei diritti e delle obbligazioni che le parti assumono nel rapporto contrattuale: joint operation e joint venture. Il controllo congiunto si ha quando è richiesto il consenso unanime delle parti per le decisioni riguardanti le attività rilevanti. Nella joint operation le parti esercitano diritti sulle attività e assumono obbligazioni sulle passività derivanti dall'accordo. Nella joint venture le parti che detengono il controllo vantano diritti sulle attività nette dell’accordo. Il caso L'istante interpello è una società che, in adesione al suddetto principio, ha creato una joint operation con un'altra società, al fine di costruire e gestire un'autostrada. Dal joint agreement è scaturita una terza società - società veicolo - con sede fiscale in Turchia, su cui le due società di partenza esercitano un "controllo congiunto". Ai sensi dell'IFRS 11, agendo la società sorta dall'accordo congiunto (Gamma) in trasparenza contabile, nel bilancio della società istante interpello non viene rilevata nè la propria partecipazione nella società Gamma, nè ricavi e costi che ne derivano. Risultano, al contrario, contabilizzate nel bilancio della società le attività, le passività, i ricavi e i costi di Gamma per la parte corrispondente alla percentuale di partecipazione alla joint operation. Si richiede quale sia il corretto calcolo della base imponibile ai fini Ires per la società istante interpello (joint operator) in ossequio o meno al principio di “derivazione rafforzata” sancito dall’articolo 83 del TUIR, nonchè il corretto calcolo del valore della produzione netta ai fini Irap. Il principio di "derivazione rafforzata" stabilisce che, per la determinazione del reddito complessivo ai fini Ires, i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, adottano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle poste di bilancio previsti dai principi contabili internazionali. Applicare tali criteri, in questa fattispecie, farebbe sì che le attività, le passività, i costi e i ricavi della società Gamma assumano rilievo fiscale per quest’ultima in misura piena e per la società istante interpello in misura pari alla quota di partecipazione detenuta in Gamma. La risposta dell’Agenzia Tuttavia, ai sensi dell'art.3 comma 3 del Decreto 48/2009 (decreto attuativo della disciplina fiscale applicabile ai soggetti IAS adopter), il regime fiscale adottato per gli strumenti rappresentativi di capitale (titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del TUIR ed assimilati) è basato su criteri giuridico-formali, al fine di evitare la mancata o doppia imposizione del reddito connesso. Ciò premesso, l'Agenzia sentenzia che, nella fattispecie oggetto di interpello, la società istante (joint operator) deve rilevare la base imponibile Ires in deroga al principio di "derivazione rafforzata", riconoscendo fiscalmente la partecipazione detenuta nella società veicolo (Gamma) "secondo la sua configurazione giuridica e non sulla base della titolarità proquota dei beni sottostanti" e, dunque, nella pratica deve: dare rilievo alla partecipazione detenuta nel capitale della società veicolo e ai componenti positivi e negativi di reddito da essa derivanti, anche se non rilevati contabilmente nel proprio bilancio separato; non dare rilievo alla proprio quota parte di attività, passività, ricavi e costi della società veicolo, nonostante la relativa contabilizzazione nel proprio bilancio separato. L'Agenzia stabilisce, inoltre, la non rilevanza ai fini Irap degli elementi reddituali di Gamma nel bilancio della società istante. 2
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