Adesione all`IFRS 11 e determinazione della base

A cura della Redazione Directio
Adesione all'IFRS 11 e determinazione della base
imponibile ai fini Ires ed Irap
In data 18 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 29/E,
in materia di effetti fiscali connessi all'adozione del principio contabile internazionale IFRS 11.
L'IFRS 11, individua due categorie di “accordi a controllo congiunto”, classificati in funzione dei
diritti e delle obbligazioni che le parti assumono nel rapporto contrattuale: joint operation e joint
venture. Il controllo congiunto si ha quando è richiesto il consenso unanime delle parti per le
decisioni riguardanti le attività rilevanti.
Nella joint operation le parti esercitano diritti sulle attività e assumono obbligazioni sulle
passività derivanti dall'accordo.
Nella joint venture le parti che detengono il controllo vantano diritti sulle attività nette
dell’accordo.
Il caso
L'istante interpello è una società che, in adesione al suddetto principio, ha creato una
joint operation con un'altra società, al fine di costruire e gestire un'autostrada. Dal joint
agreement è scaturita una terza società - società veicolo - con sede fiscale in Turchia, su
cui le due società di partenza esercitano un "controllo congiunto".
Ai sensi dell'IFRS 11, agendo la società sorta dall'accordo congiunto (Gamma) in trasparenza
contabile, nel bilancio della società istante interpello non viene rilevata nè la propria
partecipazione nella società Gamma, nè ricavi e costi che ne derivano. Risultano, al contrario,
contabilizzate nel bilancio della società le attività, le passività, i ricavi e i costi di Gamma per la
parte corrispondente alla percentuale di partecipazione alla joint operation.
Si richiede quale sia il corretto calcolo della base imponibile ai fini Ires per la società istante
interpello (joint operator) in ossequio o meno al principio di “derivazione rafforzata” sancito
dall’articolo 83 del TUIR, nonchè il corretto calcolo del valore della produzione netta ai fini Irap.
Il principio di "derivazione rafforzata" stabilisce che, per la determinazione del reddito
complessivo ai fini Ires, i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali, adottano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione
delle poste di bilancio previsti dai principi contabili internazionali.
Applicare tali criteri, in questa fattispecie, farebbe sì che le attività, le passività, i costi e
i ricavi della società Gamma assumano rilievo fiscale per quest’ultima in misura piena e
per la società istante interpello in misura pari alla quota di partecipazione detenuta in
Gamma.
La risposta dell’Agenzia
Tuttavia, ai sensi dell'art.3 comma 3 del Decreto 48/2009 (decreto attuativo della disciplina
fiscale applicabile ai soggetti IAS adopter), il regime fiscale adottato per gli strumenti
rappresentativi di capitale (titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d) del TUIR ed
assimilati) è basato su criteri giuridico-formali, al fine di evitare la mancata o doppia
imposizione del reddito connesso.
Ciò premesso, l'Agenzia sentenzia che, nella fattispecie oggetto di interpello, la società istante
(joint operator) deve rilevare la base imponibile Ires in deroga al principio di "derivazione
rafforzata", riconoscendo fiscalmente la partecipazione detenuta nella società veicolo
(Gamma) "secondo la sua configurazione giuridica e non sulla base della titolarità proquota dei beni sottostanti" e, dunque, nella pratica deve:


dare rilievo alla partecipazione detenuta nel capitale della società veicolo e ai componenti
positivi e negativi di reddito da essa derivanti, anche se non rilevati contabilmente nel
proprio bilancio separato;
non dare rilievo alla proprio quota parte di attività, passività, ricavi e costi della società
veicolo, nonostante la relativa contabilizzazione nel proprio bilancio separato.
L'Agenzia stabilisce, inoltre, la non rilevanza ai fini Irap degli elementi reddituali di
Gamma nel bilancio della società istante.
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