SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Gen. D. Bruno Buratti
Comandante Regionale Veneto
Guardia di Finanza
La disciplina antiriciclaggio nel
settore assicurativo
SCENARIO DI CONTESTO:
CRIMINALITA’ E RICICLAGGIO DI
CAPITALI ILLECITI
“[…] Molto, moltissimo denaro; di
provenienza, diciamo, incerta … Molto,
moltissimo denaro: lei può spiegarne la
provenienza?
E lei? domandò impassibile don Mariano.
Tenterò: perché nel denaro che lei
accumula così misteriosamente bisogna
cercare le ragioni dei delitti sui quali sto
indagando; e queste ragioni bisogna in
qualche modo illuminare negli atti in cui
la imputerò di mandato per
omicidio…Tenterò...[…]”
(da L. Sciascia, Il giorno della civetta)
è noto che il fenomeno
criminale è sempre più
strettamente collegato con
la realtà economica e
finanziaria
La presa di coscienza della
presenza d’ingenti flussi finanziari
illeciti e dei connessi effetti
distorsivi arrecati al sistema
economico nel suo complesso……
……ha accresciuto la
consapevolezza dell’importanza
strategica dell’azione di
contrasto al riciclaggio.
DIMENSIONE DEL FENOMENO
alcune attività sono sommerse
(necessariamente) a causa di
regole che le rendono illegali
– traffico di droga
– prostituzione
– gioco d’azzardo
Economia criminalemafiosa
Economia “illegale”
(187 MLD)
altre attività sono sommerse
a causa della
decisione di occultare redditi
– lavoro nero
– evasione fiscale in genere
Economia
sommersa
(290 MLD)
ATTIVITÀ FUORI LEGGE
Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su
dati Eurispes, Istat, Legambiente,
Confesercenti-Sos Impresa, Abi.
(circa 490 MLD di euro)
FLUSSI DI RICICLAGGIO DEI CAPITALI ILLECITI
STIMA: 150 miliardi di euro
….pertanto, l’industria del riciclaggio produce:
410 MILIONI DI EURO AL GIORNO
17 MILIONI DI EURO L’ORA
285 MILA EURO AL MINUTO
4750 EURO AL SECONDO
FLUSSI DI RICICLAGGIO DEI CAPITALI ILLECITI
“Con un fatturato di 150 miliardi di euro, la holding
del riciclaggio è la prima azienda del Paese, davanti
a un colosso come Eni, che con i suoi 120 miliardi è
in cima alle classifiche della produzione italiana e
tra le venti maggiori imprese internazionali.
La massa dei capitali sporchi stacca di quasi un
terzo il primo polo bancario nazionale, Unicredit,
fermo a 92 miliardi, ed è tre volte più grande di
un’azienda di credito come Intesa San Paolo”
Fonte: ‘‘Soldi sporchi’’ di Pietro Grasso con Enrico Bellavia.
CONTRASTO AL RICICLAGGIO
GUARDIA DI FINANZA 2009 – 2013
Usura e traffico
di stupefacenti
217,66 MLN
(1,24%)
Riciclaggio
accertato
17,52 MLD
Frode
fiscale
5,95 MLD
(33,99%)
Altre
fattispecie
delittuose
9,26 MLD
(52,87%)
Reati
fallimentari
295,18 MLN
(1,69%)
Truffa e
appropriazione
indebita
1,79 MLD
(10,21%)
10
La Criminalità Organizzata e le infiltrazioni nel
sistema dell’economia legale
La criminalità organizzata aggredisce
dell’economia legale attraverso ……
Accumulo
preziosi
di
tutti
i
settori
beni
Acquisizione di attività
produttive, utilizzabili se necessario - anche a
fini illeciti
Acquisizione di beni
immobili
Investimenti sui
mercati
finanziari
L’IMPATTO DEL CRIMINE SUL SISTEMA ECONOMICO
L’INQUINAMENTO FINANZIARIO
• il riciclaggio deve ricorrere agli intermediari finanziari che possono esserne più o meno
consapevoli
• il riciclaggio alimenta un mercato parallelo d’intermediazione finanziaria (Hawalla)
L’INQUINAMENTO ECONOMICO
• effetti microeconomici: distorsione dei meccanismi di competizione, effetti negativi sul
mercato del lavoro
• effetti macroeconomici: impatto sul comparto privato (equilibrio mafioso di sottoimpiego),
impatto sul comparto pubblico (sottrazione quote di gettito, sottrazione quote di spesa dai
bilanci pubblici)
L’INQUINAMENTO SOCIALE
• attentati ai patrimoni privati
• basso livello di sicurezza e incremento oneri assicurativi
• svalutazione del territorio
• leva moltiplicativa criminale
• meccanismi di condizionamento del mondo politico
• sfiducia dei cittadini
La “Financial Action Task Force” (F.A.T.F. o G.A.F.I.) è una
istituzione fondata nel luglio 1989, nel corso del Vertice dei Capi
di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati (G7) a
Parigi.
Il Gruppo di Azione Finanziaria si occupa di fenomeni di
riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ed è un organismo
intergovernativo il cui obiettivo è quello di sfruttare le
potenzialità della cooperazione e di individuare misure idonee a
prevenire l’utilizzazione del sistema bancario e finanziario ai fini
illeciti.
In sostanza, l’attività della Task Force è orientata a
sovrintendere gli sviluppi del sistema antiriciclaggio dei Paesi
aderenti ed esaminare le tendenze emergenti in tema di
tecniche. Il principale strumento con cui esso agisce è quello
delle RACCOMANDAZIONI (strumenti di “soft law”).
MERCATO ASSICURATIVO
Imprese di
assicurazione
con sede in Italia
n. 137
Imprese di assicurazione
autorizzate ad operare
in regime di libera
prestazione di servizi
n. 991
Imprese di assicurazione
in regime di
stabilimento in Italia
n. 91
Fonte: Relazione annuale IVASS per l’anno 2012.
MERCATO ASSICURATIVO
PREMI VITA
69,7 MLD
PORTAFOGLIO PREMI
IMPRESE ITALIANE
105,1 MLD DI EURO
Pari al 6,7%
del PIL
PREMI DANNI
35,4 MLD
La normativa antiriciclaggio: norme di natura
repressiva
approccio di carattere
REPRESSIVO
approccio di carattere
PREVENTIVO
mediante elaborazione
di strumenti di carattere
penale e di
cooperazione di polizia
volto ad introdurre
nell’ordinamento obblighi
di collaborazione attiva al
sistema degli intermediari
finanziari e ad altre
tipologie di operatori ben
definiti
LE TAPPE DEL RICICLAGGIO
• Riciclaggio
monetario
Anni 80
• Riciclaggio
bancario
Anni 70
• Riciclaggio
finanziario
Anni 2000
• Riciclaggio
extrafinanziario
Anni 90
BANCA
LE FASI DEL RICICLAGGIO
COLLOCAMENTO (Placement):
Ingresso dei fondi provenienti da attività illecite nel
circuito dei pagamenti
PULITURA (Laundering):
Mascheramento della provenienza illecita dei fondi
mediante occultamento nel sistema finanziario
INTEGRAZIONE ECONOMICA (Recycling):
Reinvestimento dei capitali “legittimati”, al fine di
trarne profitto
La genesi e l’evoluzione della fattispecie
di riciclaggio nel sistema penale italiano
1978
1990
1993
• D.L. 59/78. Introduzione del reato di riciclaggio nel Codice Penale
• Legge 55/90. Allargamento dei reati presupposto
• Legge 328/93. Ulteriore allargamento dei reati presupposto
2006
• Legge 146/06. Estensione della responsabilità amministrativa degli enti
anche per i reati di riciclaggio transnazionali
2007
• D.Lgs. 231/07. Allargamento della responsabilità amministrativa degli
enti per tutti i reati di riciclaggio. Introduzione confisca obbligatoria
anche per equivalente (art. 648-quater C.p.)
La genesi e l’evoluzione della fattispecie
di riciclaggio nel sistema penale italiano
L’attuale formulazione del reato di
riciclaggio e reimpiego
• CHIUNQUE
• NO
AUTORICICLAGGIO
• DOLO GENERICO
• DELITTO NON COLPOSO
• DELITTO (art. 648ter)
SOGGETTO
ATTIVO
REATO
PRESUPPOSTO
ELEMENTO
SOGGETTIVO
CONDOTTA
•
•
•
•
SOSTITUZIONE
TRASFERIMENTO
OSTACOLO
IMPIEGO (art. 648ter)
La definizione di riciclaggio nel D.Lgs. 231/2007
Art. 2 - Ai soli fini del presente
decreto le seguenti azioni, se
commesse intenzionalmente,
costituiscono riciclaggio:
a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati
essendo a conoscenza che essi provengono da
un’attività criminosa o da una partecipazione a tale
attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine
illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni;
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,
proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati
essendo a conoscenza che tali beni provengono da
un’attività criminosa o da una partecipazione a tale
attività;
c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni
essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione,
che tali beni provengono da un’attività criminosa o da
una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere
precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il
tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o
consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di
agevolarne l’esecuzione.
La nozione di riciclaggio
Disallineamento tra la definizione di riciclaggio ai fini
amministrativi e quella penale
Introduzione dell’autoriciclaggio sollecitata, nel
2005, dal Fondo Monetario Internazionale e, più di
recente, dal Governatore della Banca d’Italia e dal
Procuratore Nazionale Antimafia
•
Il Gruppo di studio
t di è stato
t t costituito
tit it con d
decreto
t del Ministro
della Giustizia dell’8 gennaio 2013 con l’incarico di
procedere alla ricognizione, sistematizzazione e analisi
critica e organica del complesso degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle convenzioni e trattati
internazionali in materia di prevenzione e contrasto del
riciclaggio;
•
Nel corso dei lavori del Gruppo, sono state elaborate due
distinte proposte di riformulazione della fattispecie di
riciclaggio che tengono conto della necessità di prevedere la
punibilità della fattispecie di autoriciclaggio;
•
In data 23 aprile 2013 il Gruppo ha chiuso i suoi lavori
presentando la propria relazione conclusiva;
Il sistema di prevenzione antiriciclaggio
Sistema di prevenzione antiriciclaggio
Norme comunitarie
I㼻 - Direttiva
n. 91/308/CEE (10/6/1991)
Norme nazionali
In vigore dal
DL 143/1991 conv. L. 5/7/1991, n. 197 9/5/1991
D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374
II㼻 - Direttiva
n. 2001/97/CE (04/12/2001)
D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56
In vigore dal
14/3/2004
III㼻 - Direttiva
n. 2005/60/CE (26/10/2005)
D.Lgs. 21/11/2007, n. 231
in vigore dal
29/12/2007
Struttura del decreto legislativo n. 231/2007
Titolo I
Titolo II
Titolo III
(Disposizioni .generali)
(Degli obblighi)
(Misure ulteriori)
Capo I
Disposizioni
comuni
Capo I
Obblighi di
adeguata verifica
Misure per l’assolv.
degli obblighi
Capo II
Autorità
Capo II
Obblighi di
registrazione
Capo III
Soggetti destinatari
degli obblighi
Capo III
Obblighi di
segnalazione
Sezione I
Disposizioni
generali
Sezione II
Obblighi semplificati
di adeguata verifica
Titolo IV
Vigilanza e Controlli
Titolo V
(Disp. sanz. e finali)
Capo I
Sanzioni
penali
Capo II
Sanzioni
Amministrative
Capo III
Disposizioni
finali
Sezione III
Obblighi rafforzati
di adeguata verifica
Sezione IV
Esecuzione da parte
di terzi
Autorità coinvolte nel sistema di prevenzione
L’attività di prevenzione del sistema antiriciclaggio e
p
antiterrorismo è ripartita
tra:
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, responsabile delle
politiche di
prevenzione per finalità di riciclaggio e di
finanziamento al terrorismo;
il Comitato di Sicurezza Finanziaria, organismo collegiale di
coordinamento con funzioni di analisi e di valutazione;
l’UIF, con compiti di analisi finanziaria delle segnalazioni
sospette;
la Guardia di Finanza e la DIA, con compiti di approfondimento
investigativo delle segnalazioni e, per il Corpo, di vigilanza
ispettiva;
le Autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob e IVASS), con
funzioni di regolamentazione e di controllo ispettivo.
DISCIPLINA DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO
DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti
attività finanziaria
(art. 11 D. Lgs. 231/2007)
Operatori non finanziari
(artt. 10 e 14 D. Lgs. 231/2007)
Professionisti e revisori
(artt. 12 e 13 D. Lgs. 231/2007)
DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
INTERMEDIARI FINANZIARI ex art. 11, commi 1 e 2,
D.Lgs n. 231/2007
Banche, poste e Cassa Depositi e Prestiti
Intermediari finanziari e istituti di pagamento
SIM,, SGR e SICAV
dii
IImprese
mprese di assicurazione che
e operano
ope
nei rami
ne
ram
mi vita
vit d
cui all’art. 2, comma 1, del CAP
agenti d
di cambio
b
Società fiduciarie
operatori del microcredito, confidi, cambiavalute,
promotori finanziari
DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
ALTRI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ FINANZIARIA ex
art. 11, comma 3, D.Lgs n. 231/2007
Agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi
promotori finanziari
all’art.
IIntermediari
nttermediari assicurativi di cui all’art
l’art.. 109,
109
09, comma
comm 2,
2,
llettera
ettera a)
a) e b)) del CAP che operano nei rami
am vvita
ita
DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Imprese di assicurazione
assoggettate a normativa antiriciclaggio
RAMI VITA
Assicurazioni sulla durata della vita umana
Assicurazioni di nuzialità e di natalità
Assicurazioni le cui prestazioni principali sono
direttamente collegate al valore di quote di
organismi di investimento collettivo del risparmio
Assicurazioni malattia e assicurazioni contro il rischio
di non autosufficienza
Operazioni di capitalizzazione
Operazioni di gestione di fondi collettivi
DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Intermediari assicurativi
assoggettati a normativa antiriciclaggio
Agenti di assicurazione,
che agiscono in nome o per
conto di una o più imprese di
assicurazione o di
riassicurazione
Mediatori (denominati
broker),
che agiscono su incarico del
cliente e senza poteri di
rappresentanza di imprese di
assicurazione o di
riassicurazione
operanti nel ramo vita
Normativa primaria e secondaria a fini antiriciclaggio
applicabile ad imprese e intermediari assicurativi
Decreto legislativo n. 231/2007
Provvedimento Banca d’Italia in data 3 aprile 2013,
in tema di tenuta dell’archivio unico informatico
Provvedimento Banca d’Italia in data 24 agosto 2010,
concernente gli indicatori di anomalia
Provvedimento UIF in data 4 maggio 2011, recante
istruzioni su compilazione di segnalazioni operazioni
sospette
Comunicazioni dell’UIF in tema di
rappresentativi di comportamenti anomali
schemi
Regolamento ISVAP n. 41/2012 in tema di
organizzazione e controlli interni a fini antiriciclaggio
PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE
Adeguata
verifica
Registrazione e
conservazione
dei dati
OBBLIGHI DI
COLLABORAZIONE
Comunicazione al
Ministero delle
infrazioni al
trasferimento di
denaro contante
Segnalazione
operazioni
sospette
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
1
PRESUPPOSTI
2
CONTENUTO
3
MODALITÀ
4
VALUTAZIONE
(Quando scatta l’obbligo?)
((In cosa consiste?))
(Cosa occorre fare?)
(Cosa occorre valutare?)
ADEGUATA VERIFICA
QUANDO SORGE L’OBBLIGO
INTERMEDIARI ED ALTRI ESERCENTI ATTIVITA’ FINANZIARIA, IVI COMPRESE LE
IMPRESE E INTERMEDIARI ASSICURATIVI (ART. 15)
instaurazione di un rapporto continuativo;
esecuzione di operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la
trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento per importo pari o
superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di
un’operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per
realizzare un’operazione frazionata;
presenza di sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
sussistenza di dubbi sulla
precedentemente ottenuti.
veridicità
o
sull’adeguatezza
dei
dati
ADEGUATA VERIFICA - CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI
OBBLIGO DI ADEGUATA
VERIFICA DELLA CLIENTELA
(art. 15 e segg. DLgs. 231/2007)
IDENTIFICAZIONE E
VERIFICA DELL’IDENTITA’
DEL
CLIENTE
(e verifica del potere di
rappresentanza)
OTTENERE INFORMAZIONI
SU SCOPO E NATURA DEL
RAPPORTO CONTINUATIVO
O DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
DELL’EVENTUALE
TITOLARE
EFFETTIVO
CONTROLLO COSTANTE
DEL RAPPORTO O DELLA
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
MODALITA’ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO (ART. 19)
LA LEGGE FORNISCE INDICAZIONI IN TEMA DI:
1
• Identificazione e verifica dell’identità del cliente
2
• Identificazione e verifica dell’identità del titolare
effettivo
3
• Controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’OBBLIGO
CRITERI GENERALI
(ART. 18)
1
• Identificazione e verifica dell’identità del cliente
Effettuata in presenza del cliente, anche attraverso dipendenti
e collaboratori, mediante un documento d’identità non
scaduto, prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o
al momento dell’esecuzione dell’operazione.
Qualora il cliente sia una società è verificata l’esistenza del
potere di rappresentanza
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’OBBLIGO
CRITERI GENERALI
(ART. 19)
2
• Identificazione e verifica dell’identità del titolare
effettivo
Effettuata contestualmente all’identificazione
del cliente, attraverso il ricorso a pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque, contenenti informazioni utili,
ovvero mediante richieste ai propri clienti
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’OBBLIGO
CRITERI GENERALI
(ART. 19)
2
• Identificazione e verifica dell’identità del titolare
effettivo
Criteri di individuazione ((allegato
g
tecnico al d.lgs.
g 231/07))
Società
Riferimento alla persona fisica che in ultima istanza detiene,
anche indirettamente, una partecipazione dotata di diritto di
voto superiore al 25% a meno che si tratti di società quotata.
Fondazioni e Trust
La persona fisica beneficiaria di almeno il 25% del patrimonio o
nel cui interesse l’entità è stata costituita.
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’OBBLIGO
CRITERI GENERALI
(ART. 19)
3
• Controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale
analisi delle transazioni nel corso del
rapporto valutando la compatibilità con
la conoscenza che si ha del cliente
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
(ART. 20)
CLIENTE
OPERAZIONE/PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
NATURA GIURIDICA
TIPOLOGIA OPERAZIONE
O PRESTAZIONE PROF.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
PREVALENTE
ATTIVITA’ SVOLTA
COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO
DELL’OPERAZIONE O DEL CONFERIMENTO
D’INCARICO
AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA/SEDE DEL
CLIENTE
O DELLA CONTROPARTE
AMMONTARE
FREQUENZA OPERAZIONI/PRESTAZIONI E
DURATA
RAGIONEVOLEZZA OPERAZIONE/PRESTAZIONE
IN RAPPORTO ATTIVITA’ DEL CLIENTE
AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE DEL
PRODOTTO
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
PUO’
ESSERE EFFETTUATA
IN BASE AD ALTRE MODALITA’
Esecuzione
da parte
di terzi
ADEGUATA VERIFICA - OBBLIGHI SEMPLIFICATI
In presenza di determinate categorie di soggetti (profilo
soggettivo) e di prodotti (profilo oggettivo)
Art. 25
D.Lgs. 231/2007
PROFILO SOGGETTIVO
INTERMEDIARIO FINANZIARIO
(ART. 11, CO. 1 E 2 Lett. B) E C)
ENTE CREDITIZIO O FINANZIARIO
COMUNITARIO
(soggetto alla direttiva)
ENTE CREDITIZIO O FINANZIARIO
EXTRACOMUNITARIO
(con pari obblighi)
Società o altro organismo quotato
Ufficio della P.A.
Segue
ADEGUATA VERIFICA - OBBLIGHI SEMPLIFICATI
Art. 25
D.Lgs. 231/2007
07
PROFILO
OGGETTIVO
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
VITA
PREMIO ANNUALE <= € 1.000
O PREMIO UNICO <= €2.500
FORME PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI OD
OBBLIGATORIE
MONETA ELETTRONICA
QUALUNQUE ALTRO PRODOTTO A
BASSO RISCHIO AUTORIZZATO DAL
MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE
ADEGUATA VERIFICA: OBBLIGHI RAFFORZATI
IN PRESENZA DI ELEVATI
RISCHI DI RICICLAGGIO
O FINANZIAMENTO AL
TERRORISMO
QUANDO IL CLIENTE
NON E’ PRESENTE
FISICAMENTE
OBBLIGHI
RAFFORZATI
(art. 28)
RAPPORTI CON PERSONE
POLITICAMENTE
ESPOSTE NON
RESIDENTI IN ITALIA
SI ADOTTANO MISURE
SPECIFICHE E
ADEGUATE PER
COMPENSARE IL
MAGGIOR RISCHIO
ACCERTARE L’IDENTITA’
TRAMITE DOCUMENTI E
DATI SUPPLEMENTARI
MISURE SUPPLEMENTARI DI
VERIFICA O CERTIFICAZIONE
DEI DOCUMENTI FORNITI
IL PRIMO PAGAMENTO SIA
EFFETTUATO TRAMITE CONTO
DEL CLIENTE IN ESSERE
C/O UN ENTE CREDITIZIO
ADEGUATA VERIFICA: ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI
Art. 30
D.Lgs. 231/2007
ALL’IDENTIFICAZIONE DEL
CLIENTE
AL FINE DI EVITARE IL
RIPETERSI DELLE
PROCEDURE DI ADEGUATA
VERIFICA RELATIVE
ALL’IDENTIFICAZIONE DEL
TITOLARE EFFETTIVO
ALLE INFORMAZIONI SU SCOPO
E NATURA DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
L’OBBLIGATO
PUO’ AVVALERSI
RILASCIATA DA ALTRO
INTERMEDIARIO/PROFESSIONISTA CHE HA GIA’
IDENTIFICATO IL CLIENTE
DAGLI ALTRI SOGGETTI
(EX. ART. 30, CO 1, LETT. A, B, C)
ADEGUATA VERIFICA: OBBLIGO DI ASTENSIONE
Art. 23 D.Lgs. 231/2007
Quando gli operatori non sono in grado di rispettare gli obblighi di
adeguata verifica della clientela, devono astenersi dall’effettuare
l’operazione o dall’avviare il rapporto ovvero devono porre fine allo
stesso, nonché prendere l’ipotesi di effettuare una segnalazione di
operazioni sospette alla UIF, in presenza di possibili operazioni di
riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata
verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o
prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli operatori
restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità
finanziarie, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un
conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei
fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte
bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di
rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (D.Lgs. n.
196/2012)
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE
OBBLIGO DI
CONSERVARE
(art. 36 D.Lgs. 231/2007)
COPIA O RIFERIMENTI DEI
DOCUMENTI RICHIESTI PER
L’ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
I DOCUMENTI ORIGINALI O LE
COPIE
DI OPERAZIONI E PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
PER UN PERIODO
DI 10 ANNI
DALLA FINE DEL RAPPORTO
O DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
PER UN PERIODO
DI 10 ANNI
DALLA CESSAZIONE
DEL RAPPORTO
O DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE
Art. 36
D.Lgs. 231/2007
OBBLIGO DI REGISTRARE
(E CONSERVANO PER UN PERIODO DI 10 ANNI)
CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI DI
IMPORTO
PARI O > A
15.000,00 EURO
CON RIFERIMENTO
AI RAPPORTI CONTINUATIVI
TEMPESTIVAMENTE
E COMUNQUE ENTRO 30 GG
DALL’
APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA
DEL RAPPORTO CONTINUATIVO
• LA DATA DI INSTAURAZIONE
• I DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE
• LE GENERALITA’ DEI DELEGATI A
OPERARE
• IL CODICE DEL RAPPORTO (OVE
PREVISTO)
E COMUNQUE ENTRO 30 GG
DAL COMPIMENTO
DELL’OPERAZIONE
• LA DATA
• LA CAUSALE
• L’IMPORTO
• LA TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE
• I MEZZI DI PAGAMENTO
• I DATI IDENTIFICATIVI DI CHI EFFETTUA
L’OPERAZIONE E DEL SOGGETTO PER
CONTO DEL QUALE EVENTUALMENTE
OPERA
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI DATI
Artt. 37-39
D.Lgs. 231/2007
Archivio unico
informatico
Altri sistemi informatici di cui
alcuni operatori non finanziari
sono dotati nell’esercizio
dell’attività istituzionale
Registro della clientela
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI DATI
IMPRESE DI ASSICURAZIONE
ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
ex art. 37 D. Lgs 231/2007
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI DATI
INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Art. 36, c. 4
D. Lgs.
231/2007
Art. 36, c. 5
D. Lgs.
231/2007
Inoltrano i dati da registrare
entro 30 giorni all’impresa di
assicurazione
per
la
quale
operano, che provvede alla
registrazione dei dati entro i
successivi
30
giorni
dal
ricevimento
Gli obblighi di comunicazione dei
dati, afferenti alle operazioni di
incasso
del
premio
e
di
pagamento delle somme dovute
agli
assicurati,
sussistono
esclusivamente se tali attività
sono espressamente previste
nell’accordo
sottoscritto
o
ratificato dall’impresa
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
Art. 41
D.Lgs. 231/2007
I SOGGETTI OBBLIGATI DEVONO
SEGNALARE ALL’UIF QUANDO
SANNO
SOSPETTANO
VI SONO MOTIVI
RAGIONEVOLI
DI SOSPETTARE
CHE SIANO
IN CORSO
STATE COMPIUTE
STATE TENTATE
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO
O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
IL SOSPETTO
E’ DESUNTO
Art. 41
D.Lgs. 231/2007
DALLE CARATTERISTICHE
DALL’ENTITA’
DELL’OPERAZIONE
DALLA NATURA
DA QUALSIASI ALTRA
CIRCOSTANZA CONOSCIUTA
tenuto conto anche della
capacità economica e
dell’attività svolta dal
soggetto cui è riferita
INDICATORI DI ANOMALIA PER GLI OPERATORI FINANZIARI
DAL DECALOGO DEL 2001 AL PROVVEDIMENTO DI BANCA D’ITALIA DEL 2010
59
INDICATORI DI ANOMALIA PER IMPRESE/INTERMEDIARI
ASSICURATIVI
INDICATORI DI ANOMALIA PER IMPRESE/INTERMEDIARI
ASSICURATIVI
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE - Procedura di
trasmissione
IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Art. 42
D. Lgs.
231/2007
Procedura di trasmissione delle
segnalazioni di operazioni sospette
a DUE STADI
Segue…
…continua
Il responsabile della dipendenza/unità
organizzativa dell’impresa inoltra la
segnalazione al titolare dell’attività
senza ritardo
Il titolare dell’attività esamina le segnalazioni
pervenute e, qualora le ritenga fondate, tenendo conto
dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche
desumibili dall’AUI, le trasmette alla UIF prive del
nominativo segnalante
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE - Procedura di
trasmissione
INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Art. 42, c. 3
D. Lgs.
231/2007
Analogamente agli agenti in attività
tivi
finanziaria, tali soggetti trasmettono la
segnalazione al titolare dell’attività
dell’impresa di assicurazione di
riferimento
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE - Procedura di
trasmissione
INTERMEDIARI ASSICURATIVI
Cosa succede se l’intermediario di riferimento non è
individuabile?
Modifica normativa che ha integrato l’art. 42, comma 3,
secondo cui la segnalazione in questo caso sarà inviata
direttamente all’UIF dall’intermediario assicurativo
(agente o broker)
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
SEGNALAZIONE
Analisi
Finanziaria
U.I.F. (UNITA’ di INFORMAZIONE FINANZIARIA
DIREZIONE
INVESTIGATIVA
ANTIMAFIA
Analisi
Criminale
NUCLEO SPECIALE
POLIZIA VALUTARIA
Nuclei
Polizia Tributaria
Reparti territoriali
Guardia di Finanza
PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA
DISPOSITIVO ANTIRICICLAGGIO: REPARTI
Nucleo Speciale Polizia
zia
a
Valutaria
103 Nuclei di Polizia
Tributaria
51 Gruppi
211 Compagnie
228 Tenenze
68 Brigate
Nuovi
Reparti coinvolti
Disciplina di prevenzione antiriciclaggio ed
antiterrorismo
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
UNITA’ DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA
Analisi Finanziaria
A seguito delle modifiche apportate dal
decreto legislativo n. 151/2009, l’art. 47,
comma 1, del decreto legislativo n.
231/2007 assegna all’UIF il compito di
definire i criteri per l’approfondimento
finanziario
Il nuovo percorso di approfondimento delle
segnalazioni di operazioni sospette
Le segnalazioni sospette vengono classificate direttamente
in categoria di rischio
A. F. I.
Prima facie, assenza di elementi
che lascino supporre la sussistenza
di violazioni
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
ESITO
APPROFONDIMENTO
Violazioni
amministrativ
e
Contestazioni
ex
Legge
689/81
e
trasmissione
del
verbale agli organi
competenti
Violazioni
penali
Violazioni
tributarie
Nessun
rilievo
Interessamento della
competente Autorità
Giudiziaria
Interessamento del
Reparto del Corpo
territorialmente
competente mediante
appunto informativo
Archiviazione della
posizione segnalata
SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
Unità di Informazione Finanziaria
può sospendere operazioni sospette di
riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo, sempre che ciò non
pregiudichi il corso delle indagini
La sospensione
può avvenire
anche su richiesta
di
D.I.A. (DIREZIONE
NUCLEO SPECIALE
INVESTIGATIVA
POLIZIA VALUTARIA
G.diF.
ANTIMAFIA)
per un massimo di
5 giorni lavorativi
SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
Tale procedura è di solito strumentale e
propedeutica all’adozione di provvedimenti
cautelativi di sequestro da parte
dell’Autorità Giudiziaria in campo penale
DOVERE DI RISERVATEZZA
Nei confronti della persona o
dell’ente oggetto della segnalazione
Nei confronti del soggetto
segnalante
Art. 46 D.Lgs.231/07
Art. 45 D.Lgs.231/07
Finalità: impedire che fughe di
notizie pregiudichino le indagini
Finalità: tutela dell’identità del
segnalante – garanzia di sicurezza
Può essere vinto solo in casi in cui è
Rilevanza penale della violazione di tale “indispensabile” attraverso l’emissione
obbligo (art. 55 - 8˚ co.): arresto da 6
di un decreto motivato dell’A.G.
mesi ad 1 anno o ammenda
art. 45 - 7˚ c.
da 5.000 a 50.000 euro
100.000
91.245
90.000
80.000
70.000
59.862
60.000
50.000
30.447
40.000
11.724
30.000
2.963
20.000
10.000
0
4.591
5.817
3.075
1.937
2.716
26 99 234 838
2.374
18.823
7.741
6.947
7.125
11.451
26.961
13.367
5.561
TREND SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
(anno 2013)
NUMERO
SEGNALAZIONI
'
REGIONE
Lombardia
17.546
19%
Lazio
12.077
13%
Campania
10.454
12%
Toscana
5.678
7%
Emilia Romagna
7.020
8%
Piemonte
5.014
6%
Veneto
7.232
8%
Puglia
4.941
5%
Sicilia
4.257
4%
Atre regioni
17.026
18%
Totale
91.245
100%
Dati tratti dalla relazione del 22 luglio 2009 dinanzi alla Commissione
Antimafia del Governatore della Banca d’Italia
PRINCIPALI CAUSALI delle SS.OO.SS. pervenute dall’UIF
(anno 2013)
CAUSALE
%
CAUSALE
%
Prelevamento con moduli allo sportello
13,24%
Deposito su libretti di risparmio
Bonifico in arrivo
11,99%
Incasso proprio assegno tratto sullo stesso
1,38%
intermediario
Versamento di contante
11,66%
Rimborso su libretti di risparmio
Bonifico in partenza
8,43%
Bonifico estero
6,55%
Versamento assegni tratti su altro
intermediario
5,36%
Prelevamento contante < 15.000 euro
4,86%
Versamento assegni tratti su altro
intermediario
Emissione assegni circolari e titoli similari,
vaglia
4,72%
4,39%
Trasferimento di denaro contante e titoli
al portatore
Versamento assegni tratti sullo stesso
intermediario
Incasso rimesse documentate da o per
l'estero a/d
Consegna/ritiro mezzi di pagamento da
parte di clientela
Versamento contante a mezzo sportello
automatico o cassa continua
Cambio assegni tratti sullo stesso
intermediario
1,56%
1,18%
1,07%
0,99%
0,93%
0,88%
0,78%
0,69%
Disposizione di trasferimento
3,48%
Pagamento per utilizzo carte di credito
0,64%
Versamento contante < 15.000 euro
2,11%
Pagamento o disposizione a mezzo sport.
aut./incasso di mandato di pagamento
0,60%
Versamento assegno circolare altro
intermediario
1,89%
Altre operazioni
10,62%
TREND SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
Più del 95% delle segnalazioni
proviene da banche, poste,
imprese assicurative e
intermediari finanziari.
Il contributo di professionisti
e società fiduciarie è pari
all’1% circa
TREND SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
(anno 2013)
Segnalante
Area
Banche
Intermediari
Finanziari
Professionisti
Operatori
non
finanziari
Totale
Δ
NORD
36.211
4.569
621
315
41.716
45,72%
CENTRO
19.689
2.704
1.502
919
23.868
26,16%
SUD
17.329
1.502
103
101
19.035
20,86%
ISOLE
4.812
919
30
29
5.790
6,35%
NON
DISPONIBILE
604
186
41
5
836
0,92%
TOTALE
78.645
9.880
1.858
862
91.245
100%
Δ
86,19%
10,83%
2,04%
0,94%
100%
79
Segnalazioni di operazioni sospette
pervenute da imprese ed enti assicurativi
ANNO
N. SEGNALAZIONI
2006
202
2007
153
2008
258
2009
2010
300
137
2011
240
2012
316
2013
663
TOTALE
2.269
80
Esiti segnalazioni sospette
pervenute da imprese ed enti assicurativi
Periodo
P
i d 2006
2006- 2013
Analisi
pre investigativa
Nucleo Speciale P.V.
Segnalazioni archiviate
n. 1.379 (71,7%)
Segnalazioni delegate
per ulteriori approfondimenti
n. 548 (28,3%)
Esiti segnalazioni sospette
pervenute da imprese ed enti assicurativi
Δ
Segnalazioni
con esito
positivo
Periodo
Segnalazioni
approfondite
Segnalazioni
con esito
positivo
2006/2009
455
125
27,5%
2010/2013
437
133
30,4%
Totale
892
258
28,9%
Esiti segnalazioni sospette
pervenute da imprese ed enti assicurativi
2006/2009
2010/2013
Numero
segnalazioni
Numero
segnalazioni
acquisite A.G./proc. penali
preesistenti
73
113
violazioni penali
7
10
violazioni amministrative
45
10
125
133
Esito
Totale
Procedure organizzative e sistemi di controlli a fini
antiriciclaggio delle imprese/intermediari
assicurativi
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE E
PROCEDURE INTERNE
Articolo 7, comma 2, D.Lgs n. 231/2007
prevede, a cura delle Autorità di vigilanza
di settore, l’emanazione di disposizioni in
tema di organizzazione e controlli interni
volti a prevenire l’utilizzo degli
intermediari per finalità di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo
Provvedimento Banca
d’Italia del 10 marzo 2011
Regolamento Isvap n.
41 del 15 maggio 2012
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE E
PROCEDURE INTERNE
Provvedimento Banca
d’Italia del 10 marzo
2011
Applicabile nei confronti di
banche, Poste, agenti di
cambio, intermediari
finanziari, istituti di
pagamento, SGR, SICAV, SIM,
società fiduciarie, agenti in
attività finanziaria,
mediatori creditizi,
operatori del microcredito,
Cassa depositi e prestiti
Regolamento Isvap n. 41
del 15 maggio 2012
Applicabile nei confronti
di imprese e
intermediari assicurativi
REGOLAMENTO ISVAP N. 41/2012
La disposizione prevede presidi specifici per il
controllo del rischio di riciclaggio costituiti da risorse,
procedure e funzioni organizzative chiaramente
individuate e adeguatamente specializzate.
Nell’adempimento delle disposizioni, vige il principio
della proporzionalità in relazione alla natura, forma
giuridica, dimensione e articolazione organizzativa
dell’attività svolta.
Vengono assegnati compiti e funzioni agli organi
sociali (organo amministrativo e di controllo) e
viene istituita la funzione antiriciclaggio.
RUOLO DEGLI ORGANI SOCIALI
Definiscono politiche aziendali e pongono
in atto misure organizzative ed operative
per evitare il rischio di coinvolgimento in
episodi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo e predispongono controlli sul
rispetto delle normative antiriciclaggio e
sull’adeguato presidio di tale rischio
RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO
Principali compiti
Collabora all’individuazione del sistema dei
controlli interni e delle procedure
Verifica l’idoneità del sistema dei controlli
interni e delle procedure adottate
Trasmette mensilmente all’UIF i dati concernenti
le registrazione nell’AUI
Predispone flussi informativi diretti
Concorre a diffondere la cultura in materia di
antiriciclaggio
INDIVIDUAZIONE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO
Consiglio di
Amministrazione
delibera
Funzione anti
riciclaggio
assegnata a
Unità
organizzativa
apposita
Responsabile
Compliance
interna
Il Responsabile
può essere il
Responsabile
della compliance
Outsourcing
Ai terzi sono
richieste
professionalità,
autorevolezza e
indipendenza
Altra unità
organizzativa
Il Responsabile
della Funzione AR
non può essere il
Responsabile
dell’area90
LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE E
DEGLI ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO
L’Italia si caratterizza per una crescita più
bassa rispetto agli altri Paesi dell’Unione
Europea degli strumenti di pagamento
alternativi al contante
BANCONOTE IN EURO in circolazione area euro al
31 dicembre 2011: 12,6 mld di pezzi per un
valore di 759 mld di euro.
MEDIA OPERAZIONI CON CARTE DI PAGAMENTO:
66 operazioni per abitante in Italia contro 157 in
Unione Europea.
(Fonte: Banca d’Italia)
Utilizzo di denaro contante
Garantisce il totale anonimato, riduce la
tracciabilità dei trasferimenti di ricchezza,
rende le transazioni non trasparenti, agevola
lo sviluppo dell’economia sommersa e
criminale
93
CRITICITÀ BANCONOTE 500 EURO
Valigetta 24 ore standard
Biglietti da 500 euro:
10.000 -12.000
Valore: 5-6 milioni di euro
94
LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE
Art. 49 - Limitazione all’uso
del contante e dei titoli al
portatore
D.Lgs.
231/2007
Art. 50 - Divieto di conti e
libretti di risparmio anonimi
o con intestazione fittizia
Art. 51 - Obbligo di
comunicazione al MEF delle
infrazioni
DIVIETO di eseguire tra soggetti diversi, senza
il tramite di un intermediario abilitato tra
quelli previsti dalla norma, il trasferimento, a
qualsiasi titolo (quindi anche a titolo di
donazione), di denaro, libretti di risparmio
bancari o postali al portatore o titoli al
portatore in euro o in valuta estera, se il valore
è
complessivamente
superiore
(anche
operazioni frazionate) a…………..
12.500: fino al 29 aprile 2008
5.000: dal 30/4 al 24/6/2008
12.500: dal 25/6/2008 (DL 112/2008)
5.000: dal 31/05/2010 (DL 78/2010)
2.500: dal 13/08/2011 (D.L. 138/2011)
1.000: dal 06/12/2011 (D.L. 201/2011)
LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE
LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE
Art. 49 del D.Lgs.
231/2007
Obiettivo di
canalizzare
la maggior
parte dei
flussi
finanziari
Il divieto
sussiste
indipendente
mente dalla
natura lecita
o illecita
dell’operazio
ne
Il divieto ha
per oggetto
esclusivamen
te valori per
loro natura
anonimi
la violazione si
realizza
quando il
trasferimento
intercorre fra
soggetti
diversi
Il divieto non
si applica in
caso di mero
prelevamento
in banca di
importi in
denaro
contante
superiori a
1.000 euro
LIMITAZIONI ALL䇻䇻UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE:
INAPPLICABILITA䇻 DEL DIVIETO AI NON RESIDENTI
Deroga introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 16/2012, convertito
dalla Legge n. 44/2012
Per le sole persone fisiche di cittadinanza diversa da quella
italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo,
che abbiano residenza fuori dal territorio italiano non si
applica il divieto di trasferimento di denaro contante previsto
dall’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, limitatamente
all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo,
effettuati presso i soggetti che svolgono attività di
commercio al minuto ed assimilate (art. 22 del d.p.r. n.
633/1972) e presso le agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter
del d.p.r. n. 633/1972).
LIMITAZIONI ALL䇻
䇻UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE:
INAPPLICABILITA䇻 DEL DIVIETO AI NON RESIDENTI
Condizioni di applicazione
Il cedente del bene o il prestatore del servizio deve:
aver inviato apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle
Entrate, utilizzando il modello approvato con il provvedimento n.
45160/2012 datato 23 marzo 2012 del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate;
acquisire, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, fotocopia del
passaporto del cliente e apposita autocertificazione di quest’ultimo
in cui si attesti che il cliente non è cittadino italiano né di uno dei
Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e
che ha la residenza fuori del territorio dello Stato ;
versare, nel primo giorno feriale successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, il denaro contante incassato in un
conto corrente allo stesso intestato, consegnando alla banca
fotocopia del passaporto del cliente e della fattura o della ricevuta o
dello scontrino fiscale emesso.
LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE
I MODULI
DI ASSEGNI
BANCARI/POSTALI
REGOLA
GENERALE
SONO MUNITI DELLA CLAUSOLA
DI NON TRASFERIBILITA’
DEROGA
SE RICHIESTO PER ISCRITTO
DAL TITOLARE DEL CONTO
(importo < 1.000 €)
EMESSIONE
IN FORMA LIBERA
E’ DOVUTA L’IMPOSTA DI
BOLLO DI 1,50 EURO PER OGNI
MODULO
SE EMESSI ALL’ORDINE DEL TRAENTE
POSSONO ESSERE GIRATI UNICAMENTE
PER L’INCASSO
A UNA BANCA O A POSTE ITALIANE
S.P.A.
LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE
I LIBRETTI DI DEPOSITO
(BANCARI O POSTALI)
AL PORTATORE
NON POSSONO AVERE
UN SALDO => A 1.000
EURO
I LIBRETTI CON SALDO => A 1.000
EURO ESISTENTI
DOVEVANO ESSERE
ESTINTI DAL
PORTATORE
IL SALDO DOVEVA
ESSERE RIDOTTO
SOTTO I 1.000 EURO
ENTRO IL
31/03/2012
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO
LIMITAZIONI
ALL’USO DEL
DENARO
CONTANTE
APERTURA E
UTILIZZO DI
CONTI E LIBRETTI
ANONIMI
INFRAZIONI DA
COMUNICARE AL
MEF
ASSEGNI BANCARI E
POSTALI
(art. 51 D.Lgs. 231/2007)
ASSEGNI
CIRCOLARI, VAGLIA
POSTALI E
CAMBIARI
LIBRETTI DI
DEPOSITO AL
PORTATORE
2012
2013
Violazioni
amministrative alla
legislazione
antiriciclaggio
n.
3.023
2.408
- di cui per trasferimenti di
denaro contante oltre la
soglia
n.
2.231
2149
ATTIVITA’ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO
ATTIVITÀ ISPETTIVA
IMPRESE E INTERMEDIARI
ASSICURATIVI
AUTORITÀ DI VIGILANZA ISPETTIVA A
FINI ANTIRICICLAGGIO
IVASS ex art. 53, c. 1
D. Lgs 231/2007
ATTIVITÀ ISPETTIVA
In alcuni casi, accertate carenze
nei sistemi di controlli interni,
ovvero ritardi ed omissioni nelle
registrazioni nell’archivio unico
informatico.
Focus sulla voluntary disclosure e differenze
rispetto allo scudo fiscale
SCUDO FISCALE 2009
(D.L. 78/2009, mod. dal D.L. 103/2009,
conv. nella l. 3 ottobre 2009 n.141)
Art. 13 bis, comma 1
(Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e
patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato).
E' istituita un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e
patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato senza
l’osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni (pari al 5% del capitale scudato)
SCUDO FISCALE 2009
(D.L. 78/2009)
Art. 13 bis, comma 4
“…..l'effettivo pagamento dell'imposta comporta,
in materia di esclusione della punibilità penale,
l'applicazione della disposizione di cui al già
vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.”
SCUDO FISCALE 2009
(D.L. 78/2009)
Esclusione punibilità penale
Art. 13 bis, comma 4.
Non sono perseguibili i reati tributari di cui al D.Lgs.
74/2000 (ad eccezione emissione fatture per operazioni
inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte, omessi versamenti), nonché taluni reati
societari (es. falso in bilancio) e comuni (ipotesi di falsità
materiale ed ideologica) quando gli stessi sono stati
commessi per eseguire od occultare i predetti reati
tributari.
SCUDO FISCALE 2001/2009
(D.L. 350/2001 conv. nella l. 409 del 23 novembre 2001)
Art. 17
(“Disposizioni in materia di antiriciclaggio”)
“Si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di
identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal
decreto-legge n. 143 del 1991 […].”
SCUDO FISCALE 2009
(D.L. 78/2009)
Focus su segnalazioni sospette
Art. 13 bis, comma 3
Non vi è l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i
quali si determina la non punibilità.
SCUDO FISCALE 2009
SEGNALAZIONI SOSPETTE PERVENUTE
DALL’UIF
N. 565
NO
UTILIZZABILITA’ DIRETTA
SCUDO FISCALE 2009
(D.L. 78/2009, mod. dal D.L. 103/2009,
conv. nella l. 3 ottobre 2009 n.141)
Art. 13 bis co. 3
“Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione … non possono
in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del
contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria
civile, amministrativa o tributaria[…]”
•
Non è possibile stimare con certezza a quanto
ammontino i capitali detenuti all’estero, in
violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, da
cittadini residenti.
•
Secondo il MEF (giugno 2010), a seguito della
procedura di rimpatrio dei capitali (c.d. scudo
fiscale), l’ammontare delle attività emerse è stato di
104,5 miliardi di euro (di cui oltre 71 miliardi in
Svizzera).
Il D.L. n. 4 del 2014, in vigore dallo scorso 29 gennaio
al 28 marzo u.s., ha introdotto una particolare
procedura di regolarizzazione dei capitali detenuti
all’estero, attraverso la collaborazione volontaria del
contribuente (c.d. voluntary disclosure).
Rientra tra le misure volte a contrastare i fenomeni di
sottrazione di redditi all’imposizione, realizzata
mediante la fittizia allocazione all’estero della
residenza fiscale e l’illecito trasferimento e/o
detenzione all’estero di attività produttive di reddito.
La disciplina di regolarizzazione delle attività patrimoniali e
finanziarie detenute oltre frontiera in violazione degli
obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale:
• era contenuta in 4 nuovi articoli introdotti dopo l’art. 5ter del D.L. n. 167/1990;
• individuava presupposti e modalità per attivare la
procedura;
• prevedeva effetti e conseguenze in caso di esibizione di
atti falsi o di comunicazione di dati non rispondenti al
vero.
Per poterne beneficiare, il contribuente doveva:
• indicare spontaneamente al Fisco tutti gli investimenti e tutte
le attività finanziarie costituite o detenute all'estero, anche
indirettamente o per interposta persona;
• fornire i documenti e le informazioni utili per la ricostruzione
storica dei redditi detenuti;
• versare (in un’unica soluzione) imposte dovute e sanzioni
relative agli illeciti in tema di monitoraggio fiscale quantificate
in base all’avviso di accertamento;
DIVIETO di accedere alla procedura:
se erano già stati avviati interventi ispettivi dall’AF
ovvero indagini giudiziarie da parte della Magistratura
per violazioni di norme tributarie (riguardanti le attività
finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal
territorio dello Stato in violazione alla disciplina sul
monitoraggio fiscale).
A differenza di quanto accadeva con lo scudo fiscale, la
collaborazione volontaria:
• non consentiva di definire la pretesa tributaria mediante il
pagamento di una somma predeterminata, con effetti estintivi
delle imposte e delle sanzioni dovute;
• non assicurava l’anonimato, né la preclusione ad utilizzare le
informazioni comunicate a sfavore del contribuente e di terzi
soggetti;
• non prevedeva forme di limitazione e/o di inibizione dei poteri
ispettivi fiscali nei confronti dei soggetti che adottano la
procedura di emersione;
• non precludeva che l’AF potesse eseguire controlli anche in
presenza dell’avvio della procedura ovvero dopo la sua
conclusione.
Si trattava di una forma evoluta e speciale di ravvedimento
operoso: era lo stesso autore della violazione che rivelava
l’avvenuta commissione di illeciti tributari e che forniva elementi
comprovanti le sue condotte evasive al Fisco.
La VD non aveva previsto alcuna esclusione dagli adempimenti
di “collaborazione attiva” in materia di antiriciclaggio. Infatti gli
intermediari finanziari e i professionisti erano tenuti ad attivare
le procedure previste dal D.Lgs. n. 231/2007 anche con riguardo
alle attività oggetto di voluntary disclosure, tra cui:
• l’adeguata verifica della clientela (obbligo di identificazione e
registrazione del cliente), ma anche il dovere di ottenere
informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e/o
prestazione, nonché sulle motivazioni sottostanti alle
operazioni richieste o eseguite;
• la registrazione delle operazioni;
• la segnalazione all’UIF di operazioni sospette.
L’11 marzo in Commissione Finanze è stato presentato ed
approvato un emendamento al D.L. 4/2014 che ha
abrogato l’art. 1 (ossia tutte le disposizioni in tema di
voluntary disclosure).
Con la conversione in legge (L. 28 marzo 2014 n. 50) è
stato confermato lo stralcio di tutta la disciplina sulla
voluntary disclosure.
Sono in essere iniziative legislative per la reintroduzione
di una nuova disciplina della VD
Tra i principali punti oggetto di discussione nelle iniziative
legislative in itinere si ricordano:
• l’ammontare e le modalità di versamento del dovuto
(quindi non solo versamento in unica soluzione);
• l’uso delle informazioni rese con la procedura;
• l’esclusione della punibilità per alcune specifiche
condotte del D. Lgs. 74/2000;
• la riduzione dei termini per l’accertamento;
• l’esclusione della punibilità per i professionisti.
Sanzioni amministrative e penali antiriciclaggio
Sanzioni penali
Violazione
Norma
sanzionatoria
Inosservanza dell’obbligo di
identificazione della clientela
Art. 55, comma 1,
D. Lgs 231/2007
Multa da 2.600
13.000 euro
Art. 55, comma 1,
D. Lgs 231/2007
Reclusione da 6 mesi
a 1 anno e multa da
5.000 euro, salvo che
il fatto non costituisca
più grave reato
Art. 55, comma 3,
D. Lgs 231/2007
Arresto da 6 mesi a 3
anni e ammenda da
5.000 euro, salvo che
il fatto non costituisca
più grave reato
Omessa o falsa indicazione delle
generalità del soggetto per
conto del quale è eseguita
l’operazione
Omesse o false informazioni
sullo scopo e sulla natura della
prestazione professionale
Entità sanzione
a
…continua
Violazione
Norma
sanzionatoria
Entità sanzione
Omessa, tardiva o incompleta
registrazione
delle Art. 55, comma 4, Multa da 2.600
informazioni
prescritte D. Lgs 231/2007 13.000 euro
dall’art. 36
a
Reclusione fino ad un
Omesse comunicazioni da parte Art. 55, comma 5,
anno e multa da 100
degli organi di controllo
D. Lgs 231/2007
a 1.000 euro
Violazione
del
divieto
di
comunicazione
al
soggetto
Art. 55, comma 8,
interessato
o
a
terzi
D. Lgs 231/2007
dell’avvenuta segnalazione di
operazione sospetta
Arresto da 6 mesi a 1
anno o ammenda da
5.000 euro, salvo che
il
fatto
non
costituisca più grave
reato
Sanzioni amministrative
Violazione
Limitazione
all’uso
del
denaro e dei titoli al
portatore nelle transazioni
Obbligo di comunicazione al
MEF delle infrazioni alle
disposizioni di cui all’art. 49,
comma 1 ed all’art. 50
Obbligo
sospetta
di
segnalazione
Norma
sanzionatoria
Entità sanzione
Art. 58, comma 1,
D. Lgs 231/2007
Dal
1%
al
40%
dell’importo trasferito
e
comunque
non
inferiore a 3.000 euro
Art. 58, comma 7,
D. Lgs 231/2007
Dal
3%
al
30%
dell’importo
dell’operazione,
del
saldo
del
libretto
ovvero del conto e
comunque non inferiore
a 3.000 euro
Art. 57, comma 4,
D. Lgs 231/2007
Dal
1%
al
dell’importo
dell’operazione
segnalata
40%
non
…continua
Violazione
Norma
sanzionatoria
Entità sanzione
Omessa istituzione del registro
della clientela
Art. 57, comma 3,
D. Lgs 231/2007
Da 5.000 a 50.000
euro
Obblighi informativi verso la UIF
Art. 57, comma 5,
D. Lgs 231/2007
Da 5.000 a 50.000
euro
Mancato rispetto provvedimento
di sospensione dell’operazione
da parte dell’UIF
Art. 57, comma 1,
D. Lgs 231/2007
Da
5.000
200.000 euro
a
…continua
Norma
sanzionatoria
Entità sanzione
Mancata astensione dall'instaurazione o
cessazione di un rapporto continuativo,
esecuzione di operazioni o prestazioni
professionali, di cui siano direttamente o
indirettamente parte società fiduciarie,
trust, società anonime o controllate
attraverso azioni al portatore aventi sedi in
Paesi inseriti nella lista individuata dal
Ministro dell'Economia e Finanze, in ragione
del rischio di riciclaggio o finanziamento
del terrorismo degli stessi
Art. 57,
comma 1 ter
D. Lgs
231/2007
Sanzione di euro 5.000
per un’operazione di
importo non superiore
a 50.000 euro; dal 10%
al 40% dell’importo per
un’operazione
superiore a 50.000; da
25.000 a 250.000 euro
se
l’importo
dell’operazione non è
determinato
o
determinabile
Trasferimento di denaro contante per
importi superiori ai 2.000 euro ovvero
compresi tra i 2.000 ed i 5.000 euro da
parte degli operatori esercenti attività di
prestazione di servizi di pagamento nella
forma dell'incasso e dei trasferimenti dei
fondi
Art. 58,
comma 4,
D. Lgs
231/2007
Sanzione dal 20% al
40%
dell’importo
trasferito
Violazione
129
Grazie per la vostra attenzione