Gen. D. Bruno Buratti Comandante Regionale Veneto Guardia di Finanza La disciplina antiriciclaggio nel settore assicurativo SCENARIO DI CONTESTO: CRIMINALITA’ E RICICLAGGIO DI CAPITALI ILLECITI “[…] Molto, moltissimo denaro; di provenienza, diciamo, incerta … Molto, moltissimo denaro: lei può spiegarne la provenienza? E lei? domandò impassibile don Mariano. Tenterò: perché nel denaro che lei accumula così misteriosamente bisogna cercare le ragioni dei delitti sui quali sto indagando; e queste ragioni bisogna in qualche modo illuminare negli atti in cui la imputerò di mandato per omicidio…Tenterò...[…]” (da L. Sciascia, Il giorno della civetta) è noto che il fenomeno criminale è sempre più strettamente collegato con la realtà economica e finanziaria La presa di coscienza della presenza d’ingenti flussi finanziari illeciti e dei connessi effetti distorsivi arrecati al sistema economico nel suo complesso…… ……ha accresciuto la consapevolezza dell’importanza strategica dell’azione di contrasto al riciclaggio. DIMENSIONE DEL FENOMENO alcune attività sono sommerse (necessariamente) a causa di regole che le rendono illegali – traffico di droga – prostituzione – gioco d’azzardo Economia criminalemafiosa Economia “illegale” (187 MLD) altre attività sono sommerse a causa della decisione di occultare redditi – lavoro nero – evasione fiscale in genere Economia sommersa (290 MLD) ATTIVITÀ FUORI LEGGE Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati Eurispes, Istat, Legambiente, Confesercenti-Sos Impresa, Abi. (circa 490 MLD di euro) FLUSSI DI RICICLAGGIO DEI CAPITALI ILLECITI STIMA: 150 miliardi di euro ….pertanto, l’industria del riciclaggio produce: 410 MILIONI DI EURO AL GIORNO 17 MILIONI DI EURO L’ORA 285 MILA EURO AL MINUTO 4750 EURO AL SECONDO FLUSSI DI RICICLAGGIO DEI CAPITALI ILLECITI “Con un fatturato di 150 miliardi di euro, la holding del riciclaggio è la prima azienda del Paese, davanti a un colosso come Eni, che con i suoi 120 miliardi è in cima alle classifiche della produzione italiana e tra le venti maggiori imprese internazionali. La massa dei capitali sporchi stacca di quasi un terzo il primo polo bancario nazionale, Unicredit, fermo a 92 miliardi, ed è tre volte più grande di un’azienda di credito come Intesa San Paolo” Fonte: ‘‘Soldi sporchi’’ di Pietro Grasso con Enrico Bellavia. CONTRASTO AL RICICLAGGIO GUARDIA DI FINANZA 2009 – 2013 Usura e traffico di stupefacenti 217,66 MLN (1,24%) Riciclaggio accertato 17,52 MLD Frode fiscale 5,95 MLD (33,99%) Altre fattispecie delittuose 9,26 MLD (52,87%) Reati fallimentari 295,18 MLN (1,69%) Truffa e appropriazione indebita 1,79 MLD (10,21%) 10 La Criminalità Organizzata e le infiltrazioni nel sistema dell’economia legale La criminalità organizzata aggredisce dell’economia legale attraverso …… Accumulo preziosi di tutti i settori beni Acquisizione di attività produttive, utilizzabili se necessario - anche a fini illeciti Acquisizione di beni immobili Investimenti sui mercati finanziari L’IMPATTO DEL CRIMINE SUL SISTEMA ECONOMICO L’INQUINAMENTO FINANZIARIO • il riciclaggio deve ricorrere agli intermediari finanziari che possono esserne più o meno consapevoli • il riciclaggio alimenta un mercato parallelo d’intermediazione finanziaria (Hawalla) L’INQUINAMENTO ECONOMICO • effetti microeconomici: distorsione dei meccanismi di competizione, effetti negativi sul mercato del lavoro • effetti macroeconomici: impatto sul comparto privato (equilibrio mafioso di sottoimpiego), impatto sul comparto pubblico (sottrazione quote di gettito, sottrazione quote di spesa dai bilanci pubblici) L’INQUINAMENTO SOCIALE • attentati ai patrimoni privati • basso livello di sicurezza e incremento oneri assicurativi • svalutazione del territorio • leva moltiplicativa criminale • meccanismi di condizionamento del mondo politico • sfiducia dei cittadini La “Financial Action Task Force” (F.A.T.F. o G.A.F.I.) è una istituzione fondata nel luglio 1989, nel corso del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati (G7) a Parigi. Il Gruppo di Azione Finanziaria si occupa di fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ed è un organismo intergovernativo il cui obiettivo è quello di sfruttare le potenzialità della cooperazione e di individuare misure idonee a prevenire l’utilizzazione del sistema bancario e finanziario ai fini illeciti. In sostanza, l’attività della Task Force è orientata a sovrintendere gli sviluppi del sistema antiriciclaggio dei Paesi aderenti ed esaminare le tendenze emergenti in tema di tecniche. Il principale strumento con cui esso agisce è quello delle RACCOMANDAZIONI (strumenti di “soft law”). MERCATO ASSICURATIVO Imprese di assicurazione con sede in Italia n. 137 Imprese di assicurazione autorizzate ad operare in regime di libera prestazione di servizi n. 991 Imprese di assicurazione in regime di stabilimento in Italia n. 91 Fonte: Relazione annuale IVASS per l’anno 2012. MERCATO ASSICURATIVO PREMI VITA 69,7 MLD PORTAFOGLIO PREMI IMPRESE ITALIANE 105,1 MLD DI EURO Pari al 6,7% del PIL PREMI DANNI 35,4 MLD La normativa antiriciclaggio: norme di natura repressiva approccio di carattere REPRESSIVO approccio di carattere PREVENTIVO mediante elaborazione di strumenti di carattere penale e di cooperazione di polizia volto ad introdurre nell’ordinamento obblighi di collaborazione attiva al sistema degli intermediari finanziari e ad altre tipologie di operatori ben definiti LE TAPPE DEL RICICLAGGIO • Riciclaggio monetario Anni 80 • Riciclaggio bancario Anni 70 • Riciclaggio finanziario Anni 2000 • Riciclaggio extrafinanziario Anni 90 BANCA LE FASI DEL RICICLAGGIO COLLOCAMENTO (Placement): Ingresso dei fondi provenienti da attività illecite nel circuito dei pagamenti PULITURA (Laundering): Mascheramento della provenienza illecita dei fondi mediante occultamento nel sistema finanziario INTEGRAZIONE ECONOMICA (Recycling): Reinvestimento dei capitali “legittimati”, al fine di trarne profitto La genesi e l’evoluzione della fattispecie di riciclaggio nel sistema penale italiano 1978 1990 1993 • D.L. 59/78. Introduzione del reato di riciclaggio nel Codice Penale • Legge 55/90. Allargamento dei reati presupposto • Legge 328/93. Ulteriore allargamento dei reati presupposto 2006 • Legge 146/06. Estensione della responsabilità amministrativa degli enti anche per i reati di riciclaggio transnazionali 2007 • D.Lgs. 231/07. Allargamento della responsabilità amministrativa degli enti per tutti i reati di riciclaggio. Introduzione confisca obbligatoria anche per equivalente (art. 648-quater C.p.) La genesi e l’evoluzione della fattispecie di riciclaggio nel sistema penale italiano L’attuale formulazione del reato di riciclaggio e reimpiego • CHIUNQUE • NO AUTORICICLAGGIO • DOLO GENERICO • DELITTO NON COLPOSO • DELITTO (art. 648ter) SOGGETTO ATTIVO REATO PRESUPPOSTO ELEMENTO SOGGETTIVO CONDOTTA • • • • SOSTITUZIONE TRASFERIMENTO OSTACOLO IMPIEGO (art. 648ter) La definizione di riciclaggio nel D.Lgs. 231/2007 Art. 2 - Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. La nozione di riciclaggio Disallineamento tra la definizione di riciclaggio ai fini amministrativi e quella penale Introduzione dell’autoriciclaggio sollecitata, nel 2005, dal Fondo Monetario Internazionale e, più di recente, dal Governatore della Banca d’Italia e dal Procuratore Nazionale Antimafia • Il Gruppo di studio t di è stato t t costituito tit it con d decreto t del Ministro della Giustizia dell’8 gennaio 2013 con l’incarico di procedere alla ricognizione, sistematizzazione e analisi critica e organica del complesso degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle convenzioni e trattati internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio; • Nel corso dei lavori del Gruppo, sono state elaborate due distinte proposte di riformulazione della fattispecie di riciclaggio che tengono conto della necessità di prevedere la punibilità della fattispecie di autoriciclaggio; • In data 23 aprile 2013 il Gruppo ha chiuso i suoi lavori presentando la propria relazione conclusiva; Il sistema di prevenzione antiriciclaggio Sistema di prevenzione antiriciclaggio Norme comunitarie I㼻 - Direttiva n. 91/308/CEE (10/6/1991) Norme nazionali In vigore dal DL 143/1991 conv. L. 5/7/1991, n. 197 9/5/1991 D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 II㼻 - Direttiva n. 2001/97/CE (04/12/2001) D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 In vigore dal 14/3/2004 III㼻 - Direttiva n. 2005/60/CE (26/10/2005) D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 in vigore dal 29/12/2007 Struttura del decreto legislativo n. 231/2007 Titolo I Titolo II Titolo III (Disposizioni .generali) (Degli obblighi) (Misure ulteriori) Capo I Disposizioni comuni Capo I Obblighi di adeguata verifica Misure per l’assolv. degli obblighi Capo II Autorità Capo II Obblighi di registrazione Capo III Soggetti destinatari degli obblighi Capo III Obblighi di segnalazione Sezione I Disposizioni generali Sezione II Obblighi semplificati di adeguata verifica Titolo IV Vigilanza e Controlli Titolo V (Disp. sanz. e finali) Capo I Sanzioni penali Capo II Sanzioni Amministrative Capo III Disposizioni finali Sezione III Obblighi rafforzati di adeguata verifica Sezione IV Esecuzione da parte di terzi Autorità coinvolte nel sistema di prevenzione L’attività di prevenzione del sistema antiriciclaggio e p antiterrorismo è ripartita tra: il Ministero dell’Economia e delle Finanze, responsabile delle politiche di prevenzione per finalità di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo; il Comitato di Sicurezza Finanziaria, organismo collegiale di coordinamento con funzioni di analisi e di valutazione; l’UIF, con compiti di analisi finanziaria delle segnalazioni sospette; la Guardia di Finanza e la DIA, con compiti di approfondimento investigativo delle segnalazioni e, per il Corpo, di vigilanza ispettiva; le Autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob e IVASS), con funzioni di regolamentazione e di controllo ispettivo. DISCIPLINA DI PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11 D. Lgs. 231/2007) Operatori non finanziari (artt. 10 e 14 D. Lgs. 231/2007) Professionisti e revisori (artt. 12 e 13 D. Lgs. 231/2007) DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO INTERMEDIARI FINANZIARI ex art. 11, commi 1 e 2, D.Lgs n. 231/2007 Banche, poste e Cassa Depositi e Prestiti Intermediari finanziari e istituti di pagamento SIM,, SGR e SICAV dii IImprese mprese di assicurazione che e operano ope nei rami ne ram mi vita vit d cui all’art. 2, comma 1, del CAP agenti d di cambio b Società fiduciarie operatori del microcredito, confidi, cambiavalute, promotori finanziari DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO ALTRI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ FINANZIARIA ex art. 11, comma 3, D.Lgs n. 231/2007 Agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi promotori finanziari all’art. IIntermediari nttermediari assicurativi di cui all’art l’art.. 109, 109 09, comma comm 2, 2, llettera ettera a) a) e b)) del CAP che operano nei rami am vvita ita DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Imprese di assicurazione assoggettate a normativa antiriciclaggio RAMI VITA Assicurazioni sulla durata della vita umana Assicurazioni di nuzialità e di natalità Assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio Assicurazioni malattia e assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza Operazioni di capitalizzazione Operazioni di gestione di fondi collettivi DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO Intermediari assicurativi assoggettati a normativa antiriciclaggio Agenti di assicurazione, che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione Mediatori (denominati broker), che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione operanti nel ramo vita Normativa primaria e secondaria a fini antiriciclaggio applicabile ad imprese e intermediari assicurativi Decreto legislativo n. 231/2007 Provvedimento Banca d’Italia in data 3 aprile 2013, in tema di tenuta dell’archivio unico informatico Provvedimento Banca d’Italia in data 24 agosto 2010, concernente gli indicatori di anomalia Provvedimento UIF in data 4 maggio 2011, recante istruzioni su compilazione di segnalazioni operazioni sospette Comunicazioni dell’UIF in tema di rappresentativi di comportamenti anomali schemi Regolamento ISVAP n. 41/2012 in tema di organizzazione e controlli interni a fini antiriciclaggio PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE Adeguata verifica Registrazione e conservazione dei dati OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE Comunicazione al Ministero delle infrazioni al trasferimento di denaro contante Segnalazione operazioni sospette ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 1 PRESUPPOSTI 2 CONTENUTO 3 MODALITÀ 4 VALUTAZIONE (Quando scatta l’obbligo?) ((In cosa consiste?)) (Cosa occorre fare?) (Cosa occorre valutare?) ADEGUATA VERIFICA QUANDO SORGE L’OBBLIGO INTERMEDIARI ED ALTRI ESERCENTI ATTIVITA’ FINANZIARIA, IVI COMPRESE LE IMPRESE E INTERMEDIARI ASSICURATIVI (ART. 15) instaurazione di un rapporto continuativo; esecuzione di operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento per importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata; presenza di sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; sussistenza di dubbi sulla precedentemente ottenuti. veridicità o sull’adeguatezza dei dati ADEGUATA VERIFICA - CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 15 e segg. DLgs. 231/2007) IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL’IDENTITA’ DEL CLIENTE (e verifica del potere di rappresentanza) OTTENERE INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DELL’EVENTUALE TITOLARE EFFETTIVO CONTROLLO COSTANTE DEL RAPPORTO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA MODALITA’ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO (ART. 19) LA LEGGE FORNISCE INDICAZIONI IN TEMA DI: 1 • Identificazione e verifica dell’identità del cliente 2 • Identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo 3 • Controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’OBBLIGO CRITERI GENERALI (ART. 18) 1 • Identificazione e verifica dell’identità del cliente Effettuata in presenza del cliente, anche attraverso dipendenti e collaboratori, mediante un documento d’identità non scaduto, prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento dell’esecuzione dell’operazione. Qualora il cliente sia una società è verificata l’esistenza del potere di rappresentanza ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’OBBLIGO CRITERI GENERALI (ART. 19) 2 • Identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo Effettuata contestualmente all’identificazione del cliente, attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, contenenti informazioni utili, ovvero mediante richieste ai propri clienti ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’OBBLIGO CRITERI GENERALI (ART. 19) 2 • Identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo Criteri di individuazione ((allegato g tecnico al d.lgs. g 231/07)) Società Riferimento alla persona fisica che in ultima istanza detiene, anche indirettamente, una partecipazione dotata di diritto di voto superiore al 25% a meno che si tratti di società quotata. Fondazioni e Trust La persona fisica beneficiaria di almeno il 25% del patrimonio o nel cui interesse l’entità è stata costituita. ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’OBBLIGO CRITERI GENERALI (ART. 19) 3 • Controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale analisi delle transazioni nel corso del rapporto valutando la compatibilità con la conoscenza che si ha del cliente ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ART. 20) CLIENTE OPERAZIONE/PRESTAZIONE PROFESSIONALE NATURA GIURIDICA TIPOLOGIA OPERAZIONE O PRESTAZIONE PROF. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PREVALENTE ATTIVITA’ SVOLTA COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DELL’OPERAZIONE O DEL CONFERIMENTO D’INCARICO AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA/SEDE DEL CLIENTE O DELLA CONTROPARTE AMMONTARE FREQUENZA OPERAZIONI/PRESTAZIONI E DURATA RAGIONEVOLEZZA OPERAZIONE/PRESTAZIONE IN RAPPORTO ATTIVITA’ DEL CLIENTE AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE DEL PRODOTTO ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PUO’ ESSERE EFFETTUATA IN BASE AD ALTRE MODALITA’ Esecuzione da parte di terzi ADEGUATA VERIFICA - OBBLIGHI SEMPLIFICATI In presenza di determinate categorie di soggetti (profilo soggettivo) e di prodotti (profilo oggettivo) Art. 25 D.Lgs. 231/2007 PROFILO SOGGETTIVO INTERMEDIARIO FINANZIARIO (ART. 11, CO. 1 E 2 Lett. B) E C) ENTE CREDITIZIO O FINANZIARIO COMUNITARIO (soggetto alla direttiva) ENTE CREDITIZIO O FINANZIARIO EXTRACOMUNITARIO (con pari obblighi) Società o altro organismo quotato Ufficio della P.A. Segue ADEGUATA VERIFICA - OBBLIGHI SEMPLIFICATI Art. 25 D.Lgs. 231/2007 07 PROFILO OGGETTIVO CONTRATTI DI ASSICURAZIONE VITA PREMIO ANNUALE <= € 1.000 O PREMIO UNICO <= €2.500 FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI OD OBBLIGATORIE MONETA ELETTRONICA QUALUNQUE ALTRO PRODOTTO A BASSO RISCHIO AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ADEGUATA VERIFICA: OBBLIGHI RAFFORZATI IN PRESENZA DI ELEVATI RISCHI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO QUANDO IL CLIENTE NON E’ PRESENTE FISICAMENTE OBBLIGHI RAFFORZATI (art. 28) RAPPORTI CON PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE NON RESIDENTI IN ITALIA SI ADOTTANO MISURE SPECIFICHE E ADEGUATE PER COMPENSARE IL MAGGIOR RISCHIO ACCERTARE L’IDENTITA’ TRAMITE DOCUMENTI E DATI SUPPLEMENTARI MISURE SUPPLEMENTARI DI VERIFICA O CERTIFICAZIONE DEI DOCUMENTI FORNITI IL PRIMO PAGAMENTO SIA EFFETTUATO TRAMITE CONTO DEL CLIENTE IN ESSERE C/O UN ENTE CREDITIZIO ADEGUATA VERIFICA: ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI Art. 30 D.Lgs. 231/2007 ALL’IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE AL FINE DI EVITARE IL RIPETERSI DELLE PROCEDURE DI ADEGUATA VERIFICA RELATIVE ALL’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO ALLE INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE L’OBBLIGATO PUO’ AVVALERSI RILASCIATA DA ALTRO INTERMEDIARIO/PROFESSIONISTA CHE HA GIA’ IDENTIFICATO IL CLIENTE DAGLI ALTRI SOGGETTI (EX. ART. 30, CO 1, LETT. A, B, C) ADEGUATA VERIFICA: OBBLIGO DI ASTENSIONE Art. 23 D.Lgs. 231/2007 Quando gli operatori non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, devono astenersi dall’effettuare l’operazione o dall’avviare il rapporto ovvero devono porre fine allo stesso, nonché prendere l’ipotesi di effettuare una segnalazione di operazioni sospette alla UIF, in presenza di possibili operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli operatori restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (D.Lgs. n. 196/2012) OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE OBBLIGO DI CONSERVARE (art. 36 D.Lgs. 231/2007) COPIA O RIFERIMENTI DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA I DOCUMENTI ORIGINALI O LE COPIE DI OPERAZIONI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER UN PERIODO DI 10 ANNI DALLA FINE DEL RAPPORTO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER UN PERIODO DI 10 ANNI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO O DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE Art. 36 D.Lgs. 231/2007 OBBLIGO DI REGISTRARE (E CONSERVANO PER UN PERIODO DI 10 ANNI) CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O > A 15.000,00 EURO CON RIFERIMENTO AI RAPPORTI CONTINUATIVI TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE ENTRO 30 GG DALL’ APERTURA/VARIAZIONE/CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO • LA DATA DI INSTAURAZIONE • I DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE • LE GENERALITA’ DEI DELEGATI A OPERARE • IL CODICE DEL RAPPORTO (OVE PREVISTO) E COMUNQUE ENTRO 30 GG DAL COMPIMENTO DELL’OPERAZIONE • LA DATA • LA CAUSALE • L’IMPORTO • LA TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE • I MEZZI DI PAGAMENTO • I DATI IDENTIFICATIVI DI CHI EFFETTUA L’OPERAZIONE E DEL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE EVENTUALMENTE OPERA MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI DATI Artt. 37-39 D.Lgs. 231/2007 Archivio unico informatico Altri sistemi informatici di cui alcuni operatori non finanziari sono dotati nell’esercizio dell’attività istituzionale Registro della clientela MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI DATI IMPRESE DI ASSICURAZIONE ARCHIVIO UNICO INFORMATICO ex art. 37 D. Lgs 231/2007 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI DATI INTERMEDIARI ASSICURATIVI Art. 36, c. 4 D. Lgs. 231/2007 Art. 36, c. 5 D. Lgs. 231/2007 Inoltrano i dati da registrare entro 30 giorni all’impresa di assicurazione per la quale operano, che provvede alla registrazione dei dati entro i successivi 30 giorni dal ricevimento Gli obblighi di comunicazione dei dati, afferenti alle operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme dovute agli assicurati, sussistono esclusivamente se tali attività sono espressamente previste nell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE Art. 41 D.Lgs. 231/2007 I SOGGETTI OBBLIGATI DEVONO SEGNALARE ALL’UIF QUANDO SANNO SOSPETTANO VI SONO MOTIVI RAGIONEVOLI DI SOSPETTARE CHE SIANO IN CORSO STATE COMPIUTE STATE TENTATE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE IL SOSPETTO E’ DESUNTO Art. 41 D.Lgs. 231/2007 DALLE CARATTERISTICHE DALL’ENTITA’ DELL’OPERAZIONE DALLA NATURA DA QUALSIASI ALTRA CIRCOSTANZA CONOSCIUTA tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita INDICATORI DI ANOMALIA PER GLI OPERATORI FINANZIARI DAL DECALOGO DEL 2001 AL PROVVEDIMENTO DI BANCA D’ITALIA DEL 2010 59 INDICATORI DI ANOMALIA PER IMPRESE/INTERMEDIARI ASSICURATIVI INDICATORI DI ANOMALIA PER IMPRESE/INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE - Procedura di trasmissione IMPRESE DI ASSICURAZIONE Art. 42 D. Lgs. 231/2007 Procedura di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette a DUE STADI Segue… …continua Il responsabile della dipendenza/unità organizzativa dell’impresa inoltra la segnalazione al titolare dell’attività senza ritardo Il titolare dell’attività esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate, tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’AUI, le trasmette alla UIF prive del nominativo segnalante SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE - Procedura di trasmissione INTERMEDIARI ASSICURATIVI Art. 42, c. 3 D. Lgs. 231/2007 Analogamente agli agenti in attività tivi finanziaria, tali soggetti trasmettono la segnalazione al titolare dell’attività dell’impresa di assicurazione di riferimento SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE - Procedura di trasmissione INTERMEDIARI ASSICURATIVI Cosa succede se l’intermediario di riferimento non è individuabile? Modifica normativa che ha integrato l’art. 42, comma 3, secondo cui la segnalazione in questo caso sarà inviata direttamente all’UIF dall’intermediario assicurativo (agente o broker) SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE SEGNALAZIONE Analisi Finanziaria U.I.F. (UNITA’ di INFORMAZIONE FINANZIARIA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA Analisi Criminale NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA Nuclei Polizia Tributaria Reparti territoriali Guardia di Finanza PROCURA NAZIONALE ANTIMAFIA DISPOSITIVO ANTIRICICLAGGIO: REPARTI Nucleo Speciale Polizia zia a Valutaria 103 Nuclei di Polizia Tributaria 51 Gruppi 211 Compagnie 228 Tenenze 68 Brigate Nuovi Reparti coinvolti Disciplina di prevenzione antiriciclaggio ed antiterrorismo SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA Analisi Finanziaria A seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 151/2009, l’art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007 assegna all’UIF il compito di definire i criteri per l’approfondimento finanziario Il nuovo percorso di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette Le segnalazioni sospette vengono classificate direttamente in categoria di rischio A. F. I. Prima facie, assenza di elementi che lascino supporre la sussistenza di violazioni SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ESITO APPROFONDIMENTO Violazioni amministrativ e Contestazioni ex Legge 689/81 e trasmissione del verbale agli organi competenti Violazioni penali Violazioni tributarie Nessun rilievo Interessamento della competente Autorità Giudiziaria Interessamento del Reparto del Corpo territorialmente competente mediante appunto informativo Archiviazione della posizione segnalata SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Unità di Informazione Finanziaria può sospendere operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini La sospensione può avvenire anche su richiesta di D.I.A. (DIREZIONE NUCLEO SPECIALE INVESTIGATIVA POLIZIA VALUTARIA G.diF. ANTIMAFIA) per un massimo di 5 giorni lavorativi SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Tale procedura è di solito strumentale e propedeutica all’adozione di provvedimenti cautelativi di sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria in campo penale DOVERE DI RISERVATEZZA Nei confronti della persona o dell’ente oggetto della segnalazione Nei confronti del soggetto segnalante Art. 46 D.Lgs.231/07 Art. 45 D.Lgs.231/07 Finalità: impedire che fughe di notizie pregiudichino le indagini Finalità: tutela dell’identità del segnalante – garanzia di sicurezza Può essere vinto solo in casi in cui è Rilevanza penale della violazione di tale “indispensabile” attraverso l’emissione obbligo (art. 55 - 8˚ co.): arresto da 6 di un decreto motivato dell’A.G. mesi ad 1 anno o ammenda art. 45 - 7˚ c. da 5.000 a 50.000 euro 100.000 91.245 90.000 80.000 70.000 59.862 60.000 50.000 30.447 40.000 11.724 30.000 2.963 20.000 10.000 0 4.591 5.817 3.075 1.937 2.716 26 99 234 838 2.374 18.823 7.741 6.947 7.125 11.451 26.961 13.367 5.561 TREND SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (anno 2013) NUMERO SEGNALAZIONI ' REGIONE Lombardia 17.546 19% Lazio 12.077 13% Campania 10.454 12% Toscana 5.678 7% Emilia Romagna 7.020 8% Piemonte 5.014 6% Veneto 7.232 8% Puglia 4.941 5% Sicilia 4.257 4% Atre regioni 17.026 18% Totale 91.245 100% Dati tratti dalla relazione del 22 luglio 2009 dinanzi alla Commissione Antimafia del Governatore della Banca d’Italia PRINCIPALI CAUSALI delle SS.OO.SS. pervenute dall’UIF (anno 2013) CAUSALE % CAUSALE % Prelevamento con moduli allo sportello 13,24% Deposito su libretti di risparmio Bonifico in arrivo 11,99% Incasso proprio assegno tratto sullo stesso 1,38% intermediario Versamento di contante 11,66% Rimborso su libretti di risparmio Bonifico in partenza 8,43% Bonifico estero 6,55% Versamento assegni tratti su altro intermediario 5,36% Prelevamento contante < 15.000 euro 4,86% Versamento assegni tratti su altro intermediario Emissione assegni circolari e titoli similari, vaglia 4,72% 4,39% Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore Versamento assegni tratti sullo stesso intermediario Incasso rimesse documentate da o per l'estero a/d Consegna/ritiro mezzi di pagamento da parte di clientela Versamento contante a mezzo sportello automatico o cassa continua Cambio assegni tratti sullo stesso intermediario 1,56% 1,18% 1,07% 0,99% 0,93% 0,88% 0,78% 0,69% Disposizione di trasferimento 3,48% Pagamento per utilizzo carte di credito 0,64% Versamento contante < 15.000 euro 2,11% Pagamento o disposizione a mezzo sport. aut./incasso di mandato di pagamento 0,60% Versamento assegno circolare altro intermediario 1,89% Altre operazioni 10,62% TREND SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE Più del 95% delle segnalazioni proviene da banche, poste, imprese assicurative e intermediari finanziari. Il contributo di professionisti e società fiduciarie è pari all’1% circa TREND SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (anno 2013) Segnalante Area Banche Intermediari Finanziari Professionisti Operatori non finanziari Totale Δ NORD 36.211 4.569 621 315 41.716 45,72% CENTRO 19.689 2.704 1.502 919 23.868 26,16% SUD 17.329 1.502 103 101 19.035 20,86% ISOLE 4.812 919 30 29 5.790 6,35% NON DISPONIBILE 604 186 41 5 836 0,92% TOTALE 78.645 9.880 1.858 862 91.245 100% Δ 86,19% 10,83% 2,04% 0,94% 100% 79 Segnalazioni di operazioni sospette pervenute da imprese ed enti assicurativi ANNO N. SEGNALAZIONI 2006 202 2007 153 2008 258 2009 2010 300 137 2011 240 2012 316 2013 663 TOTALE 2.269 80 Esiti segnalazioni sospette pervenute da imprese ed enti assicurativi Periodo P i d 2006 2006- 2013 Analisi pre investigativa Nucleo Speciale P.V. Segnalazioni archiviate n. 1.379 (71,7%) Segnalazioni delegate per ulteriori approfondimenti n. 548 (28,3%) Esiti segnalazioni sospette pervenute da imprese ed enti assicurativi Δ Segnalazioni con esito positivo Periodo Segnalazioni approfondite Segnalazioni con esito positivo 2006/2009 455 125 27,5% 2010/2013 437 133 30,4% Totale 892 258 28,9% Esiti segnalazioni sospette pervenute da imprese ed enti assicurativi 2006/2009 2010/2013 Numero segnalazioni Numero segnalazioni acquisite A.G./proc. penali preesistenti 73 113 violazioni penali 7 10 violazioni amministrative 45 10 125 133 Esito Totale Procedure organizzative e sistemi di controlli a fini antiriciclaggio delle imprese/intermediari assicurativi DISPOSIZIONI IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE INTERNE Articolo 7, comma 2, D.Lgs n. 231/2007 prevede, a cura delle Autorità di vigilanza di settore, l’emanazione di disposizioni in tema di organizzazione e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari per finalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo Provvedimento Banca d’Italia del 10 marzo 2011 Regolamento Isvap n. 41 del 15 maggio 2012 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE INTERNE Provvedimento Banca d’Italia del 10 marzo 2011 Applicabile nei confronti di banche, Poste, agenti di cambio, intermediari finanziari, istituti di pagamento, SGR, SICAV, SIM, società fiduciarie, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, operatori del microcredito, Cassa depositi e prestiti Regolamento Isvap n. 41 del 15 maggio 2012 Applicabile nei confronti di imprese e intermediari assicurativi REGOLAMENTO ISVAP N. 41/2012 La disposizione prevede presidi specifici per il controllo del rischio di riciclaggio costituiti da risorse, procedure e funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. Nell’adempimento delle disposizioni, vige il principio della proporzionalità in relazione alla natura, forma giuridica, dimensione e articolazione organizzativa dell’attività svolta. Vengono assegnati compiti e funzioni agli organi sociali (organo amministrativo e di controllo) e viene istituita la funzione antiriciclaggio. RUOLO DEGLI ORGANI SOCIALI Definiscono politiche aziendali e pongono in atto misure organizzative ed operative per evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e predispongono controlli sul rispetto delle normative antiriciclaggio e sull’adeguato presidio di tale rischio RUOLO DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Principali compiti Collabora all’individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure Verifica l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate Trasmette mensilmente all’UIF i dati concernenti le registrazione nell’AUI Predispone flussi informativi diretti Concorre a diffondere la cultura in materia di antiriciclaggio INDIVIDUAZIONE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO Consiglio di Amministrazione delibera Funzione anti riciclaggio assegnata a Unità organizzativa apposita Responsabile Compliance interna Il Responsabile può essere il Responsabile della compliance Outsourcing Ai terzi sono richieste professionalità, autorevolezza e indipendenza Altra unità organizzativa Il Responsabile della Funzione AR non può essere il Responsabile dell’area90 LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE E DEGLI ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO L’Italia si caratterizza per una crescita più bassa rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea degli strumenti di pagamento alternativi al contante BANCONOTE IN EURO in circolazione area euro al 31 dicembre 2011: 12,6 mld di pezzi per un valore di 759 mld di euro. MEDIA OPERAZIONI CON CARTE DI PAGAMENTO: 66 operazioni per abitante in Italia contro 157 in Unione Europea. (Fonte: Banca d’Italia) Utilizzo di denaro contante Garantisce il totale anonimato, riduce la tracciabilità dei trasferimenti di ricchezza, rende le transazioni non trasparenti, agevola lo sviluppo dell’economia sommersa e criminale 93 CRITICITÀ BANCONOTE 500 EURO Valigetta 24 ore standard Biglietti da 500 euro: 10.000 -12.000 Valore: 5-6 milioni di euro 94 LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE Art. 49 - Limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore D.Lgs. 231/2007 Art. 50 - Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia Art. 51 - Obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni DIVIETO di eseguire tra soggetti diversi, senza il tramite di un intermediario abilitato tra quelli previsti dalla norma, il trasferimento, a qualsiasi titolo (quindi anche a titolo di donazione), di denaro, libretti di risparmio bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, se il valore è complessivamente superiore (anche operazioni frazionate) a………….. 12.500: fino al 29 aprile 2008 5.000: dal 30/4 al 24/6/2008 12.500: dal 25/6/2008 (DL 112/2008) 5.000: dal 31/05/2010 (DL 78/2010) 2.500: dal 13/08/2011 (D.L. 138/2011) 1.000: dal 06/12/2011 (D.L. 201/2011) LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE Art. 49 del D.Lgs. 231/2007 Obiettivo di canalizzare la maggior parte dei flussi finanziari Il divieto sussiste indipendente mente dalla natura lecita o illecita dell’operazio ne Il divieto ha per oggetto esclusivamen te valori per loro natura anonimi la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi Il divieto non si applica in caso di mero prelevamento in banca di importi in denaro contante superiori a 1.000 euro LIMITAZIONI ALL䇻䇻UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE: INAPPLICABILITA䇻 DEL DIVIETO AI NON RESIDENTI Deroga introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 16/2012, convertito dalla Legge n. 44/2012 Per le sole persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano non si applica il divieto di trasferimento di denaro contante previsto dall’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, limitatamente all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo, effettuati presso i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed assimilate (art. 22 del d.p.r. n. 633/1972) e presso le agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter del d.p.r. n. 633/1972). LIMITAZIONI ALL䇻 䇻UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE: INAPPLICABILITA䇻 DEL DIVIETO AI NON RESIDENTI Condizioni di applicazione Il cedente del bene o il prestatore del servizio deve: aver inviato apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con il provvedimento n. 45160/2012 datato 23 marzo 2012 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; acquisire, all’atto dell’effettuazione dell’operazione, fotocopia del passaporto del cliente e apposita autocertificazione di quest’ultimo in cui si attesti che il cliente non è cittadino italiano né di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato ; versare, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il denaro contante incassato in un conto corrente allo stesso intestato, consegnando alla banca fotocopia del passaporto del cliente e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso. LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE I MODULI DI ASSEGNI BANCARI/POSTALI REGOLA GENERALE SONO MUNITI DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA’ DEROGA SE RICHIESTO PER ISCRITTO DAL TITOLARE DEL CONTO (importo < 1.000 €) EMESSIONE IN FORMA LIBERA E’ DOVUTA L’IMPOSTA DI BOLLO DI 1,50 EURO PER OGNI MODULO SE EMESSI ALL’ORDINE DEL TRAENTE POSSONO ESSERE GIRATI UNICAMENTE PER L’INCASSO A UNA BANCA O A POSTE ITALIANE S.P.A. LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE I LIBRETTI DI DEPOSITO (BANCARI O POSTALI) AL PORTATORE NON POSSONO AVERE UN SALDO => A 1.000 EURO I LIBRETTI CON SALDO => A 1.000 EURO ESISTENTI DOVEVANO ESSERE ESTINTI DAL PORTATORE IL SALDO DOVEVA ESSERE RIDOTTO SOTTO I 1.000 EURO ENTRO IL 31/03/2012 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO LIMITAZIONI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE APERTURA E UTILIZZO DI CONTI E LIBRETTI ANONIMI INFRAZIONI DA COMUNICARE AL MEF ASSEGNI BANCARI E POSTALI (art. 51 D.Lgs. 231/2007) ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE 2012 2013 Violazioni amministrative alla legislazione antiriciclaggio n. 3.023 2.408 - di cui per trasferimenti di denaro contante oltre la soglia n. 2.231 2149 ATTIVITA’ ISPETTIVA ANTIRICICLAGGIO ATTIVITÀ ISPETTIVA IMPRESE E INTERMEDIARI ASSICURATIVI AUTORITÀ DI VIGILANZA ISPETTIVA A FINI ANTIRICICLAGGIO IVASS ex art. 53, c. 1 D. Lgs 231/2007 ATTIVITÀ ISPETTIVA In alcuni casi, accertate carenze nei sistemi di controlli interni, ovvero ritardi ed omissioni nelle registrazioni nell’archivio unico informatico. Focus sulla voluntary disclosure e differenze rispetto allo scudo fiscale SCUDO FISCALE 2009 (D.L. 78/2009, mod. dal D.L. 103/2009, conv. nella l. 3 ottobre 2009 n.141) Art. 13 bis, comma 1 (Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato). E' istituita un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato senza l’osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni (pari al 5% del capitale scudato) SCUDO FISCALE 2009 (D.L. 78/2009) Art. 13 bis, comma 4 “…..l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.” SCUDO FISCALE 2009 (D.L. 78/2009) Esclusione punibilità penale Art. 13 bis, comma 4. Non sono perseguibili i reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 (ad eccezione emissione fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, omessi versamenti), nonché taluni reati societari (es. falso in bilancio) e comuni (ipotesi di falsità materiale ed ideologica) quando gli stessi sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari. SCUDO FISCALE 2001/2009 (D.L. 350/2001 conv. nella l. 409 del 23 novembre 2001) Art. 17 (“Disposizioni in materia di antiriciclaggio”) “Si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991 […].” SCUDO FISCALE 2009 (D.L. 78/2009) Focus su segnalazioni sospette Art. 13 bis, comma 3 Non vi è l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determina la non punibilità. SCUDO FISCALE 2009 SEGNALAZIONI SOSPETTE PERVENUTE DALL’UIF N. 565 NO UTILIZZABILITA’ DIRETTA SCUDO FISCALE 2009 (D.L. 78/2009, mod. dal D.L. 103/2009, conv. nella l. 3 ottobre 2009 n.141) Art. 13 bis co. 3 “Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione … non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa o tributaria[…]” • Non è possibile stimare con certezza a quanto ammontino i capitali detenuti all’estero, in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, da cittadini residenti. • Secondo il MEF (giugno 2010), a seguito della procedura di rimpatrio dei capitali (c.d. scudo fiscale), l’ammontare delle attività emerse è stato di 104,5 miliardi di euro (di cui oltre 71 miliardi in Svizzera). Il D.L. n. 4 del 2014, in vigore dallo scorso 29 gennaio al 28 marzo u.s., ha introdotto una particolare procedura di regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero, attraverso la collaborazione volontaria del contribuente (c.d. voluntary disclosure). Rientra tra le misure volte a contrastare i fenomeni di sottrazione di redditi all’imposizione, realizzata mediante la fittizia allocazione all’estero della residenza fiscale e l’illecito trasferimento e/o detenzione all’estero di attività produttive di reddito. La disciplina di regolarizzazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute oltre frontiera in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale: • era contenuta in 4 nuovi articoli introdotti dopo l’art. 5ter del D.L. n. 167/1990; • individuava presupposti e modalità per attivare la procedura; • prevedeva effetti e conseguenze in caso di esibizione di atti falsi o di comunicazione di dati non rispondenti al vero. Per poterne beneficiare, il contribuente doveva: • indicare spontaneamente al Fisco tutti gli investimenti e tutte le attività finanziarie costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona; • fornire i documenti e le informazioni utili per la ricostruzione storica dei redditi detenuti; • versare (in un’unica soluzione) imposte dovute e sanzioni relative agli illeciti in tema di monitoraggio fiscale quantificate in base all’avviso di accertamento; DIVIETO di accedere alla procedura: se erano già stati avviati interventi ispettivi dall’AF ovvero indagini giudiziarie da parte della Magistratura per violazioni di norme tributarie (riguardanti le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato in violazione alla disciplina sul monitoraggio fiscale). A differenza di quanto accadeva con lo scudo fiscale, la collaborazione volontaria: • non consentiva di definire la pretesa tributaria mediante il pagamento di una somma predeterminata, con effetti estintivi delle imposte e delle sanzioni dovute; • non assicurava l’anonimato, né la preclusione ad utilizzare le informazioni comunicate a sfavore del contribuente e di terzi soggetti; • non prevedeva forme di limitazione e/o di inibizione dei poteri ispettivi fiscali nei confronti dei soggetti che adottano la procedura di emersione; • non precludeva che l’AF potesse eseguire controlli anche in presenza dell’avvio della procedura ovvero dopo la sua conclusione. Si trattava di una forma evoluta e speciale di ravvedimento operoso: era lo stesso autore della violazione che rivelava l’avvenuta commissione di illeciti tributari e che forniva elementi comprovanti le sue condotte evasive al Fisco. La VD non aveva previsto alcuna esclusione dagli adempimenti di “collaborazione attiva” in materia di antiriciclaggio. Infatti gli intermediari finanziari e i professionisti erano tenuti ad attivare le procedure previste dal D.Lgs. n. 231/2007 anche con riguardo alle attività oggetto di voluntary disclosure, tra cui: • l’adeguata verifica della clientela (obbligo di identificazione e registrazione del cliente), ma anche il dovere di ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e/o prestazione, nonché sulle motivazioni sottostanti alle operazioni richieste o eseguite; • la registrazione delle operazioni; • la segnalazione all’UIF di operazioni sospette. L’11 marzo in Commissione Finanze è stato presentato ed approvato un emendamento al D.L. 4/2014 che ha abrogato l’art. 1 (ossia tutte le disposizioni in tema di voluntary disclosure). Con la conversione in legge (L. 28 marzo 2014 n. 50) è stato confermato lo stralcio di tutta la disciplina sulla voluntary disclosure. Sono in essere iniziative legislative per la reintroduzione di una nuova disciplina della VD Tra i principali punti oggetto di discussione nelle iniziative legislative in itinere si ricordano: • l’ammontare e le modalità di versamento del dovuto (quindi non solo versamento in unica soluzione); • l’uso delle informazioni rese con la procedura; • l’esclusione della punibilità per alcune specifiche condotte del D. Lgs. 74/2000; • la riduzione dei termini per l’accertamento; • l’esclusione della punibilità per i professionisti. Sanzioni amministrative e penali antiriciclaggio Sanzioni penali Violazione Norma sanzionatoria Inosservanza dell’obbligo di identificazione della clientela Art. 55, comma 1, D. Lgs 231/2007 Multa da 2.600 13.000 euro Art. 55, comma 1, D. Lgs 231/2007 Reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da 5.000 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato Art. 55, comma 3, D. Lgs 231/2007 Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 5.000 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l’operazione Omesse o false informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale Entità sanzione a …continua Violazione Norma sanzionatoria Entità sanzione Omessa, tardiva o incompleta registrazione delle Art. 55, comma 4, Multa da 2.600 informazioni prescritte D. Lgs 231/2007 13.000 euro dall’art. 36 a Reclusione fino ad un Omesse comunicazioni da parte Art. 55, comma 5, anno e multa da 100 degli organi di controllo D. Lgs 231/2007 a 1.000 euro Violazione del divieto di comunicazione al soggetto Art. 55, comma 8, interessato o a terzi D. Lgs 231/2007 dell’avvenuta segnalazione di operazione sospetta Arresto da 6 mesi a 1 anno o ammenda da 5.000 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato Sanzioni amministrative Violazione Limitazione all’uso del denaro e dei titoli al portatore nelle transazioni Obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni alle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1 ed all’art. 50 Obbligo sospetta di segnalazione Norma sanzionatoria Entità sanzione Art. 58, comma 1, D. Lgs 231/2007 Dal 1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore a 3.000 euro Art. 58, comma 7, D. Lgs 231/2007 Dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto e comunque non inferiore a 3.000 euro Art. 57, comma 4, D. Lgs 231/2007 Dal 1% al dell’importo dell’operazione segnalata 40% non …continua Violazione Norma sanzionatoria Entità sanzione Omessa istituzione del registro della clientela Art. 57, comma 3, D. Lgs 231/2007 Da 5.000 a 50.000 euro Obblighi informativi verso la UIF Art. 57, comma 5, D. Lgs 231/2007 Da 5.000 a 50.000 euro Mancato rispetto provvedimento di sospensione dell’operazione da parte dell’UIF Art. 57, comma 1, D. Lgs 231/2007 Da 5.000 200.000 euro a …continua Norma sanzionatoria Entità sanzione Mancata astensione dall'instaurazione o cessazione di un rapporto continuativo, esecuzione di operazioni o prestazioni professionali, di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sedi in Paesi inseriti nella lista individuata dal Ministro dell'Economia e Finanze, in ragione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo degli stessi Art. 57, comma 1 ter D. Lgs 231/2007 Sanzione di euro 5.000 per un’operazione di importo non superiore a 50.000 euro; dal 10% al 40% dell’importo per un’operazione superiore a 50.000; da 25.000 a 250.000 euro se l’importo dell’operazione non è determinato o determinabile Trasferimento di denaro contante per importi superiori ai 2.000 euro ovvero compresi tra i 2.000 ed i 5.000 euro da parte degli operatori esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e dei trasferimenti dei fondi Art. 58, comma 4, D. Lgs 231/2007 Sanzione dal 20% al 40% dell’importo trasferito Violazione 129 Grazie per la vostra attenzione
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