U.I.F. Unità di Informazione Finanziaria Prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo S.I.B.C. Roma, 22 gennaio 2014 Giampaolo Estrafallaces Unità di Informazione Finanziaria - Roma 1 Alcuni scritti cui ispirarsi 2 Audizione del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi sulle problematiche connesse al riciclaggio http://www.bancaditalia.it/media/notizie/15072008/Audizione_riciclaggio.html Audizione sull’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia http://www.bancaditalia.it/media/notizie/draghi_220709/Audizione%20 sull%E2%80%99azione%20di%20prevenzione%20e%20contrasto %20del%20riciclaggio%20davanti%20alla%20Commissione%20p arlamentare%20di%20inchiesta%20sul%20fenomeno%20della%2 0mafia.html Controlli & segreti la lotta al denaro sporco - Le operazioni sospette di riciclaggio: un bilancio triennale http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/Rimini-2011.pdf 3 Il contributo della Banca d'Italia nella lotta al riciclaggio http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/tarantola_290110/Tarantola_2 90110.pdf Il nuovo approccio regolamentare al rischio di riciclaggio http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2010/240610_mieli.pdf La disciplina italiana sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio: principali novità e problematiche http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/castaldi_rimini_290110.pdf La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario - Il ruolo della Banca d’Italia http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Tarantola_100511.pdf 4 L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio: Testimonianza del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/AUDIZIONECOMMISSIONE-ANTIMAFIA.pdf Prevenzione e contrasto del riciclaggio: l’azione della Banca d’Italia http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Tarantola_28111.pdf Rapporto annuale n. 5 - anno 2012 http://www.bancaditalia.it/;internal&action=search_result.action?PAG_RIC_NAV= 4 Il ruolo delle Financial Intelligence Units per la tutela della sicurezza economica e finanziaria http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/Sicurezza_economica__Relazione_dott_Clemente_4_marzo.pdf 5 Anomalie operative, sospetti e spunti investigativi: il contributo dell’UIF http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/anomalie_operative La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/castaldi_vero na_310112.pdf L’Unità di informazione finanziaria (UIF) funzioni e organizzazione http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/Castaldi_sassari_170 409.pdf 6 NOZIONE DI • Riciclaggio, penalistica e amministrativa; • Reato presupposto • Collaborazione attiva; • Approccio basato sul rischio; • Apparato amministrativo di antiriciclaggio; • F.I.U. 7 IL CICLO DEL RICICLAGGIO • Placement (collocamento): le disponibilità illecite vengono introdotte nel sistema finanziario, attraverso l’acquisto di prodotti e/o servizi bancari e/o finanziari • Layering (stratificazione): le disponibilità illecite vengono celate all’interno del sistema bancario e finanziario, attraverso operazioni di movimentazione, frammentazione e ri-aggregazione • Integration (integrazione): le disponibilità illecite, ormai “rivestite” di una autonoma giustificazione finanziaria, sono immesse, a mezzo di operazioni reali o meramente finanziarie, nell’economia legale 8 Nel nostro ordinamento Due nozioni di riciclaggio 9 R I C I C L A G G I O NOZIONE PENALISTICA (articolo 648 bis C.P.) NOZIONE AMMINISTRATIVA (articolo 2 D.Lgs 231/07) 10 Art. 648-bis C.P. Riciclaggio Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. 11 11 Art. 2.D.lgs.231/07 Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto • 1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: • a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa……..; • b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa………….; • c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa……………….; • d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. 12 AUTORICICLAGGIO attività di trasformazione e nascondimento della provvista criminale poste in essere da chi ha commesso il reato fonte o ha concorso a commettere il reato fonte 13 REATO PRESUPPOSTO PROFITTO PREZZO PRODOTTO CONVERSIONE, TRASFERIMENTO, OCCULTAMENTO, DISSIMULAZIONE 14 14 STRUMENTI REPRESSIVI DI TIPO PENALE RICICLAGGIO APPARATO AMMINISTRATIVO CON FUNZIONI DI PREVENZIONE 15 Finalità della disciplina La disciplina antiriciclaggio ha lo scopo di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. (Art. 2, comma 5 d.lgs. 231/07) 16 ) APPARATO AMMINISTRATIVO = PREVENZIONE = NOZIONE AMMINISTRATIVA DI RICICLAGGIO 17 AMPLIAMENTO DELLA NOZIONE COLLABORAZIONE ATTIVA 18 COLLABORAZIONE ATTIVA Legge 197/1991 ha rovesciato i termini del rapporto fra “autorità” e sistema finanziario: fino ad allora semplice adesione alle richieste di documentazione bancaria avanzate per fini 19 penali, fiscali e antimafia. COLLABORAZIONE ATTIVA • Da un lato l’adempimento degli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione di dati; • Dall’altro l’espletamento di una attività di VALUTAZIONE delle operazioni finanziarie 20 KYC KNOW YOUR CUSTOMER Conosci il tuo cliente! 21 obblighi di adeguata verifica della clientela a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo; 22 IMPOSSIBILITA’ AD ADEMPIERE ALL’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA? OBBLIGO DI ASTENSIONE DAL PORRE IN ESSERE L’OPERAZIONE O DAL CONTINUARE IL RAPPORTO (E VALUTAZIONE DELL’INVIO DI SEGNALAZIONE) È INFATTI IMPOSSIBILE TRATTARE CON CHI NON SI CONOSCE 23 “nel caso non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica…………. gli enti o le persone soggetti al decreto 231/2007 restituiscono al cliente i fondi……………. tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso” 24 COME SI FA A INTERROMPERE IL RAPPORTO? SE SUL RAPPORTO SI TROVANO DISPONIBILITA’ CHE FACCIAMO? D.lgs. N. 169 del 19 settembre 2012 25 ARTICOLO 23 D.LGS 231/07 OBBLIGO DI ASTENSIONE PRESUPPOSTO Impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica ex articolo 18 (lett. a, b, c) Rapporto continuativo già in essere Obbligo di porre fine al rapporto VALUTAZIONE Sempre che non ostacoli le indagini Rapporto continuativo non ancora in essere Divieto di instaurare il rapporto e di porre in essere l’operazione. SEGNALAZIONE 26 OBBLIGO ASTENSIONE ARTICOLO 23, C. 1bis, D.LGS. 231/07 CIRCOLARE MEF 57889 – 30 LUGLIO 2013 RAPPORTO CONTINUATIVO IN ESSERE INTERLOCUZIONE PRELIMINARE CON IL CLIENTE PREAVVERTENDOLO DELLE CONSEGUENZE MANTENIMENTO DELLE EVIDENZE DEI CONTATTI ESITO NEGATIVO COMUNICAZIONE SCRITTA PER OTTENERE ENTRO 60 GG. LE COORDINATE DEL CONTO PER LA RESTITUZIONE ESITO NEGATIVO VERSAMENTO DISPONIBILITA’ A CONTO INFRUTTIFERO 27 OBBLIGO ASTENSIONE ARTICOLO 23, C. 1bis, D.LGS. 231/07 Rapporto continuativo già in essere o operazione in corso RESTITUZIONE DEI FONDI, STRUMENTI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIE Messaggio: impossibilità di rispettare di adeguata verifica B O N I F I C O Conto corrente indicato dal cliente INTESTATO O COINTESTATO Valutare segnalazione INTERMEDIARIO NAZIONALE, COMUNITARIO, O APPARTENENTE A PAESE A REGIME EQUIVALENTE 28 STATI EXTRACOMUNITARI E TERRITORI STRANIERI CHE IMPONGONO OBBLIGHI EQUIVALENTI A QUELLI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2005/60 MEF DECRETO 1 febbraio 2013 1. Australia; 2. Brasile; 3. Canada; 4. Hong Kong; 5. India; 6. Giappone; 7. Repubblica di Corea, 8. Messico; 9. Singapore; 10. Stati Uniti d'America; 11. Repubblica del Sudafrica; 12. Svizzera NON C’E PIU’ LA FEDERAZIONE RUSSA 29 ASTENSIONE SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA meramente eventuale solo ove sussistano gli elementi ex articolo 41 D.lgs 231/07 La segnalazione è infatti il risultato di un processo complesso Elementi oggettivi Profili soggettivi caratteristiche capacità economica entità attività svolta natura altre circostanze oggettive 30 Art. 41 Obblighi di segnalazione “SANNO, SOSPETTANO O HANNO MOTIVI PER SOSPETTARE, CHE SIANO IN CORSO, O SIANO STATE COMPIUTE O TENTATE OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO AL TERRORISMO” 31 Ma come si fa a desumere il sospetto??????? • • • • Occorre tener presenti: Le caratteristiche L’entità Dell’operazione La natura Qualunque circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate Attenzione: questo non basta!!!!!!!!!! Ci sono altre coordinate 32 Gli elementi devono essere valutati tenendo presente LA CAPACITA’ ECONOMICA L’ATTIVITA’ SVOLTA DEL SOGGETTO CUI L’OPERAZIONE SI RIFERISCE 33 FINALITA’ • Ridurre i margini di incertezza legati a valutazioni soggettive • Omogeneità dei comportamenti degli intermediari Decalogo - 12 GIUGNO 2001 “istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette” 34 Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari 24 AGOSTO 2010 http://www.bancaditalia.it/vigilanza/anti /antiriciclaggio/normativa/nazionale/p rovv_ind_anom.pdf 35 Gli intermediari adottano procedure interne di valutazione idonee a garantire • la tempestività della segnalazione • la riservatezza dei soggetti coinvolti • l’omogeneità dei comportamenti. 36 TEMPESTIVITA’ D.Lgs. 231/2007 Articolo 41 comma 4: Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto 37 Iter segnaletico interno Gli intermediari devono in primo luogo dotarsi di regole per le segnalazioni al fine di assicurare omogeneità di comportamento del personale. Impiegato front office Responsabile punto operativo Strumenti esterni Indicatori di anomalia Modelli e schemi di comp. Anomalo Titolare attività o legale rappresentante o delegato SOS senza nominativo UIF Strumenti interni Procedure di esame e valutazione (controlli interni) Ausilio informatico selezione automatica delle analie in base a parameomtri quali-quantitativi (Es. GIANOS) (Art. 42 del d.lgs. n. 231/2007) 38 Ogni Indicatore individua un’ operazione o un comportamento a se stante cioè che da solo può giustificare un approfondimento da parte dell’intermediario a fini dell’inoltro di una segnalazione. Principi generali: • Carattere esemplificativo e non esaustivo • Insufficienza della mera ricorrenza ai fini della segnalazione • Insufficienza dell’assenza di indicatori ai fini dell’esclusione • Il sospetto deve essere elaborato sulla base dell’intero patrimonio informativo del segnalante 39 INDICATORI • Indifferenza dell’importo dell’operazione • Irrilevanza del perfezionamento delle operazioni • Irrilevanza della mera decisione di concludere il rapporto 40 Articolazione degli indicatori in sub-indici L’indicatore è declinato, in maniera esemplificativa, in molteplici sub-indici 41 Articolazione degli indicatori in subindici - Un esempio (II) Ind. n. 9: “Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio” Sub-indice 9.2: “Prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze” 42 Articolazione degli indicatori in subindici - Un esempio (III) Ind. n. 13: “Operazioni in strumenti finanziari incoerenti sotto il profilo economico […] oppure illogiche o inusuali, soprattutto se di importo complessivamente rilevante, non adeguatamente giustificate da specifiche esigenze” Sub-indice 13.4: “Frequenti operazioni di investimento a lungo termine in strumenti finanziari immediatamente seguite dalla richiesta di liquidare la posizione e di trasferire i relativi proventi” 43 Approccio basato sul rischio articolo 20 d.lgs 231/07 Il rigore degli obblighi di adeguata verifica devono essere commisurati al Rischio di Riciclaggio Rischio come parametro per l’applicazione di misure differenziate Passaggio da approccio rule based a approccio risk based 44 Criteri generali per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo con riferimento al cliente: 1) natura giuridica; 2) prevalente attività svolta; 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; 45 con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: • 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; • 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; • 3) ammontare; • 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; • 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente; • 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo. 46 schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lett. b) del d.lgs n. 231 del 2007, pubblicati sul sito www.bancaditalia.it /UIF. 47 L’Unità di Informazione Finanziaria struttura organizzativa DIREZIONE Dirigenti a disposizione DIVISIONE SEGRETERIA DIVISIONE NORMATIVA E RAPPORTI ISTITUZIONALI DIVISIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONAL E DIVISIONE ANALISI E GESTIONE DATI DIVISIONE OPERAZIONI SOSPETTE I DIVISIONE OPERAZIONI SOSPETTE II 48 A cosa serve una F.I.U.? • accentrare in un solo punto, in ogni paese, le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette così da evitare dispersioni e frammentazioni e rendere più efficace l’intervento • consentire sulla base di tale centralizzazione, il più efficace dispiegarsi della collaborazione internazionale attraverso lo scambio di informazioni sulle operazioni sospette 49 CONSIGLIO Dell’ UNIONE EUROPEA DECISIONE 2000/642 17 OTTOBRE 2000 Principio della unicità della FIU (nel senso che non possono essere istituite più FIU in un solo stato) 50 Articolo 2, comma 1 “è un'unica unità centrale nazionale, che al fine di combattere il riciclaggio di denaro è incaricata di ricevere (e nella misura in cui ciò sia consentito, di richiedere), analizzare e divulgare presso le competenti autorità le informazioni finanziarie comunicate relativamente a sospetti proventi di reato o richieste dalle leggi o dai regolamenti nazionali”. 51 FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT MODUS OPERANDI • FIU tenute ad approfondire pedissequamente ciascuna segnalazione per determinarne la rilevanza in termini di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, cioè ogni segnalazione da luogo a un fascicolo. • FIU che individuano FILONI di approfondimento, in maniera autonoma rispetto alle segnalazioni ricevute. 52 I compiti della UIF A) Analisi finanziaria delle SOS Riceve le SOS e ne effettua l'analisi finanziaria propedeutica a quella investigativa (“filtro”) Acquisisce - per via cartolare o ispettiva - ulteriori dati e informazioni presso i soggetti obbligati (AUI); Consulta archivi propri e pubblici e può avvalersi anche delle informazioni contenute nell'anagrafe dei conti e dei depositi, nell'anagrafe tributaria, nonché in altri archivi resi disponibili da altre autorità sulla base di appositi protocolli di collaborazione (ad esempio: Centrale dei Rischi) Per consentire all’A.G. l’eventuale adozione di provvedimenti cautelari, può sospendere operazioni sospette, fino a 5 gg. lavorativi. (art. 6 d.lgs. n. 231/2007 53 ) I compiti della UIF C) Analisi e studio Riceve mensilmente dati statistici aggregati (SARA) dai soggetti di cui all’art. 40 del d.lgs. 231/2007 Elabora e analizza flussi finanziari per individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio o di fin. del terrorismo Svolge analisi e studi su singole anomalie, specifici settori dell'economia, strumenti di pagamento e realtà economiche territoriali (Art. 6 d.lgs. n. 231/2007) 54 (art. 6 d.lgs. n. 231/2007) I compiti della UIF D) Controlli La UIF verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 231/07 con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione (anche con la collaborazione del NSPV) (art. 53 d.lgs. n. 231/07) La UIF accerta le violazioni indicate negli artt. 57 e 58 del d.lgs. 231/07 e provvede alla contestazione ai sensi della l. 689/81 (art. 60 d.lgs. n. 231/07) 55 I compiti della UIF B) Regolamentazione Elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario Emana istruzioni sul contenuto delle SOS (in G.U.) Propone indicatori di anomalia per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette. (adottati con provvedimenti delle Banca d’Italia) (Art. 6 d.lgs. n. 231/2007) 56 Approfondimento La UIF effettua l’analisi finanziaria delle operazioni: attingendo • ai propri archivi • alle informazioni ulteriori acquisite dagli intermediari • agli archivi delle altre autorità come la BDI ( ad esempio la centrale dei rischi) • alle informazioni delle FIU di altri stati. 57 Intermediari e altri soggetti obbligati Archiv. SOS IL CICLO DELLE SEGNALAZIONI archiviazione (10 anni di evidenza) GdF (Reparti territoriali) GdF (NSPV) UIF SELEZIONE analisi finanziaria Relazione tecnica D N A DIA AG ipotesi di reato (crim. org.) ( 331 cpp) archiviazione attività investigativa AG 58 58 OBIETTIVI RADAR Raccolta e Analisi Dati per l’Anti Riciclaggio • Incremento delle informazioni strutturate • Integrazione tra dati strutturati e documenti • Uniformità dei dati rappresentati nella Segnalazione a prescindere dalla natura del soggetto segnalante • Tracciabilità delle attività svolte dall’analista. 59 COMPONENTI DELL’APPARATO AMMINISTRATIVO DI ANTIRICICLAGGIO 60 Ministero dell’Economia e delle Finanze Responsabile politico dell’azione antiriciclaggio Promuove la collaborazione fra UIF, Autorità di vigilanza di settore, ordini professionali e forze di polizia 61 Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) • Istituito presso il MEF • Svolge la funzione di una “cabina di regia” interistituzionale con il compito di coordinare le diverse amministrazioni per garantire la funzionalità del sistema e per assicurare l’applicazione di disposizioni internazionali (ONU e UE): tipico esempio le misure di congelamento disposte dalla UE sui beni di soggetti sospettati di essere terroristi; • Il Comitato è composto dal Direttore generale del tesoro, dai Ministeri dell’economia e finanze, dell’Interno, della Giustizia e degli Esteri, da Banca d’Italia, Consob e Ivass, e infine dall’Unità d’Informazione Finanziaria, Guardia di finanza, Direzione investigativa antimafia, Carabinieri e 62 Direzione nazionale antimafia. BANCA D’ITALIA al pari delle altre autorità di settore svolge compiti di natura regolamentare adeguata verifica della clientela Provv. 3.4.13 http://www.bancaditalia .it/vigilanza/normat iva/norm_bi/disposi zionivig/provv_110413 registrazione e conservazione dei dati nell'Archivio Unico Informatico (AUI) organizzazione, procedure e controlli interni che assicurino l'assolvimento degli adempimenti antiriciclaggio, compreso l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Provv.10.3.11 http://www.bancaditalia.it/vigilanza /normativa/norm_bi/disposizionivig/Provv_Organizz.pdf 63 Banca d'Italia ispezioni Per verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali degli intermediari vigilati il rispetto da parte degli intermediari vigilati degli obblighi previsti dalla normativa, in particolare: verifica della clientela, corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI), adeguatezza dei controlli interni, formazione del personale. 64 GAFI - FAFT • soggetto che a livello internazionale si occupa dello sviluppo della strategia antiriciclaggio; • approfondisce le nuove tipologie di riciclaggio. tendenze e 65 FINE ... La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. In questo caso abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funziona…e nessuno sa il perché ! (Albert Einstein) 66
© Copyright 2025 ExpyDoc