Antiriciclaggio - corsi

U.I.F.
Unità di Informazione Finanziaria
Prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo
S.I.B.C.
Roma, 22 gennaio 2014
Giampaolo Estrafallaces
Unità di Informazione Finanziaria - Roma
1
Alcuni scritti cui ispirarsi
2
Audizione del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi sulle
problematiche connesse al riciclaggio
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/15072008/Audizione_riciclaggio.html
Audizione sull’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio davanti alla
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/draghi_220709/Audizione%20
sull%E2%80%99azione%20di%20prevenzione%20e%20contrasto
%20del%20riciclaggio%20davanti%20alla%20Commissione%20p
arlamentare%20di%20inchiesta%20sul%20fenomeno%20della%2
0mafia.html
Controlli & segreti la lotta al denaro sporco - Le operazioni sospette di
riciclaggio: un bilancio triennale
http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/Rimini-2011.pdf
3
Il contributo della Banca d'Italia nella lotta al riciclaggio
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/tarantola_290110/Tarantola_2
90110.pdf
Il nuovo approccio regolamentare al rischio di riciclaggio
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2010/240610_mieli.pdf
La disciplina italiana sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio: principali
novità e problematiche
http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/castaldi_rimini_290110.pdf
La prevenzione del riciclaggio nel settore finanziario - Il ruolo della Banca d’Italia
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Tarantola_100511.pdf
4
L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio: Testimonianza del Direttore
dell'Unità di Informazione Finanziaria
http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/AUDIZIONECOMMISSIONE-ANTIMAFIA.pdf
Prevenzione e contrasto del riciclaggio: l’azione della Banca d’Italia
http://www.bancaditalia.it/interventi/intaltri_mdir/Tarantola_28111.pdf
Rapporto annuale n. 5 - anno 2012
http://www.bancaditalia.it/;internal&action=search_result.action?PAG_RIC_NAV=
4
Il ruolo delle Financial Intelligence Units per la tutela della sicurezza economica
e finanziaria
http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/Sicurezza_economica__Relazione_dott_Clemente_4_marzo.pdf
5
Anomalie operative, sospetti e spunti investigativi: il contributo dell’UIF
http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/anomalie_operative
La segnalazione delle operazioni sospette all’Unità di informazione
finanziaria (UIF). Obblighi e responsabilità
http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/castaldi_vero
na_310112.pdf
L’Unità di informazione finanziaria (UIF) funzioni e organizzazione
http://www.bancaditalia.it/UIF/interventi/InterventiUIF/Castaldi_sassari_170
409.pdf
6
NOZIONE DI
• Riciclaggio, penalistica e amministrativa;
• Reato presupposto
• Collaborazione attiva;
• Approccio basato sul rischio;
• Apparato amministrativo di antiriciclaggio;
• F.I.U.
7
IL CICLO DEL RICICLAGGIO
• Placement (collocamento): le disponibilità illecite vengono
introdotte nel sistema finanziario, attraverso l’acquisto di
prodotti e/o servizi bancari e/o finanziari
• Layering (stratificazione): le disponibilità illecite vengono
celate all’interno del sistema bancario e finanziario,
attraverso operazioni di movimentazione, frammentazione e
ri-aggregazione
• Integration (integrazione): le disponibilità illecite, ormai
“rivestite” di una autonoma giustificazione finanziaria, sono
immesse, a mezzo di operazioni reali o meramente
finanziarie, nell’economia legale
8
Nel nostro ordinamento
Due nozioni di riciclaggio
9
R I C I C L A G G I O
NOZIONE PENALISTICA
(articolo 648 bis C.P.)
NOZIONE AMMINISTRATIVA
(articolo 2 D.Lgs 231/07)
10
Art. 648-bis C.P.
Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in
relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro
15.493.
11
11
Art. 2.D.lgs.231/07
Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e
finalità del decreto
• 1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
• a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo
a conoscenza che essi provengono da un’attività
criminosa……..;
• b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà
dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a
conoscenza che tali beni provengono da un’attività
criminosa………….;
• c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni
provengono da un’attività criminosa……………….;
• d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere
precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo
di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno
a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
12
AUTORICICLAGGIO
attività di trasformazione e nascondimento della
provvista criminale poste in essere da chi ha
commesso il reato fonte o ha concorso a
commettere il reato fonte
13
REATO PRESUPPOSTO
PROFITTO
PREZZO
PRODOTTO
CONVERSIONE, TRASFERIMENTO,
OCCULTAMENTO, DISSIMULAZIONE
14
14
STRUMENTI REPRESSIVI DI TIPO PENALE
RICICLAGGIO
APPARATO AMMINISTRATIVO
CON FUNZIONI DI PREVENZIONE
15
Finalità della disciplina
La disciplina antiriciclaggio ha lo
scopo di prevenire l'utilizzo del
sistema finanziario e di quello
economico a fini di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
(Art. 2, comma 5 d.lgs. 231/07)
16
)
APPARATO AMMINISTRATIVO
=
PREVENZIONE
=
NOZIONE AMMINISTRATIVA DI
RICICLAGGIO
17
AMPLIAMENTO DELLA NOZIONE
COLLABORAZIONE ATTIVA
18
COLLABORAZIONE ATTIVA
Legge 197/1991
ha rovesciato i termini del rapporto fra “autorità” e
sistema finanziario:
fino ad allora
semplice adesione alle richieste di
documentazione bancaria avanzate per fini
19
penali, fiscali e antimafia.
COLLABORAZIONE ATTIVA
• Da un lato l’adempimento degli obblighi di
identificazione, registrazione e conservazione
di dati;
• Dall’altro l’espletamento di una attività di
VALUTAZIONE delle operazioni finanziarie
20
KYC
KNOW YOUR CUSTOMER
Conosci il tuo cliente!
21
obblighi di adeguata verifica della
clientela
a) identificare il cliente e verificarne l'identità
sulla base di documenti, dati o informazioni
ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b) identificare l'eventuale titolare effettivo e
verificarne l'identità;
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla
natura prevista del rapporto continuativo;
22
IMPOSSIBILITA’ AD
ADEMPIERE ALL’OBBLIGO DI
ADEGUATA VERIFICA?
OBBLIGO DI ASTENSIONE DAL PORRE IN ESSERE
L’OPERAZIONE O DAL CONTINUARE IL
RAPPORTO
(E VALUTAZIONE DELL’INVIO DI SEGNALAZIONE)
È INFATTI IMPOSSIBILE TRATTARE CON
CHI NON SI CONOSCE
23
“nel caso non sia possibile rispettare gli
obblighi di adeguata verifica………….
gli enti o le persone soggetti al decreto
231/2007 restituiscono al cliente i
fondi…………….
tramite bonifico su un conto corrente
bancario indicato dal cliente stesso”
24
COME SI FA A INTERROMPERE IL
RAPPORTO?
SE SUL RAPPORTO SI TROVANO
DISPONIBILITA’ CHE FACCIAMO?
D.lgs. N. 169 del 19 settembre
2012
25
ARTICOLO 23 D.LGS 231/07
OBBLIGO DI ASTENSIONE
PRESUPPOSTO
Impossibilità ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica ex
articolo 18 (lett. a, b, c)
Rapporto continuativo
già in essere
Obbligo di porre fine al
rapporto
VALUTAZIONE
Sempre che non
ostacoli le indagini
Rapporto continuativo non
ancora in essere
Divieto di instaurare il rapporto
e di porre in essere
l’operazione.
SEGNALAZIONE
26
OBBLIGO ASTENSIONE ARTICOLO 23, C.
1bis, D.LGS. 231/07
CIRCOLARE MEF 57889 – 30 LUGLIO 2013
RAPPORTO CONTINUATIVO IN ESSERE
INTERLOCUZIONE PRELIMINARE
CON IL CLIENTE
PREAVVERTENDOLO DELLE CONSEGUENZE
MANTENIMENTO DELLE
EVIDENZE DEI CONTATTI
ESITO NEGATIVO
COMUNICAZIONE SCRITTA PER OTTENERE
ENTRO 60 GG.
LE COORDINATE
DEL CONTO PER LA RESTITUZIONE
ESITO NEGATIVO
VERSAMENTO DISPONIBILITA’
A
CONTO INFRUTTIFERO
27
OBBLIGO ASTENSIONE ARTICOLO 23, C. 1bis, D.LGS.
231/07
Rapporto continuativo già in essere o operazione in corso
RESTITUZIONE DEI FONDI,
STRUMENTI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIE
Messaggio: impossibilità
di
rispettare
di adeguata verifica
B
O
N
I
F
I
C
O
Conto corrente indicato dal cliente
INTESTATO O COINTESTATO
Valutare
segnalazione
INTERMEDIARIO NAZIONALE,
COMUNITARIO,
O APPARTENENTE A PAESE A
REGIME EQUIVALENTE
28
STATI EXTRACOMUNITARI E TERRITORI
STRANIERI CHE IMPONGONO OBBLIGHI
EQUIVALENTI A QUELLI PREVISTI DALLA
DIRETTIVA 2005/60
MEF
DECRETO 1 febbraio 2013
1. Australia; 2. Brasile; 3. Canada; 4.
Hong Kong; 5. India; 6. Giappone; 7.
Repubblica di Corea, 8. Messico; 9.
Singapore; 10. Stati Uniti d'America; 11.
Repubblica del Sudafrica; 12. Svizzera
NON C’E PIU’ LA FEDERAZIONE RUSSA
29
ASTENSIONE
SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA
meramente eventuale
solo ove sussistano gli elementi ex articolo 41 D.lgs 231/07
La segnalazione è infatti il risultato di
un processo complesso
Elementi oggettivi
Profili soggettivi
caratteristiche
capacità economica
entità
attività svolta
natura
altre circostanze oggettive
30
Art. 41 Obblighi di segnalazione
“SANNO, SOSPETTANO O HANNO
MOTIVI PER SOSPETTARE, CHE
SIANO IN CORSO, O SIANO STATE
COMPIUTE O TENTATE OPERAZIONI
DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO
AL TERRORISMO”
31
Ma come si fa a desumere il
sospetto???????
•
•
•
•
Occorre tener presenti:
Le caratteristiche
L’entità
Dell’operazione
La natura
Qualunque circostanza conosciuta in
ragione delle funzioni esercitate
Attenzione: questo non basta!!!!!!!!!!
Ci sono altre coordinate
32
Gli elementi devono essere
valutati tenendo presente
LA CAPACITA’ ECONOMICA
L’ATTIVITA’ SVOLTA
DEL SOGGETTO CUI L’OPERAZIONE
SI RIFERISCE
33
FINALITA’
• Ridurre i margini di incertezza legati a
valutazioni soggettive
• Omogeneità dei comportamenti degli
intermediari
Decalogo - 12 GIUGNO 2001
“istruzioni operative per l’individuazione delle
operazioni sospette”
34
Provvedimento recante gli indicatori
di anomalia per gli intermediari
24 AGOSTO 2010
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/anti
/antiriciclaggio/normativa/nazionale/p
rovv_ind_anom.pdf
35
Gli intermediari adottano procedure interne di
valutazione idonee a garantire
• la tempestività della segnalazione
• la riservatezza dei soggetti coinvolti
• l’omogeneità dei comportamenti.
36
TEMPESTIVITA’
D.Lgs. 231/2007
Articolo 41 comma 4:
Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo,
ove possibile prima di eseguire l’operazione,
appena il soggetto tenuto alla segnalazione
viene a conoscenza degli elementi di sospetto
37
Iter segnaletico interno
Gli intermediari devono in primo luogo dotarsi di regole per le
segnalazioni al fine di assicurare omogeneità di comportamento del
personale.
Impiegato
front office
Responsabile
punto operativo
Strumenti esterni
Indicatori di
anomalia
Modelli e
schemi di comp.
Anomalo
Titolare attività o
legale
rappresentante o
delegato
SOS senza
nominativo
UIF
Strumenti interni
Procedure di
esame e
valutazione
(controlli interni)
Ausilio
informatico
selezione
automatica delle
analie in base a
parameomtri
quali-quantitativi
(Es. GIANOS)
(Art. 42 del d.lgs. n. 231/2007)
38
Ogni Indicatore individua un’ operazione o un comportamento
a se stante cioè che da solo può giustificare un
approfondimento da parte dell’intermediario a fini dell’inoltro di
una segnalazione.
Principi generali:
• Carattere esemplificativo e non esaustivo
• Insufficienza della mera ricorrenza ai fini della
segnalazione
• Insufficienza
dell’assenza
di
indicatori
ai
fini
dell’esclusione
• Il sospetto deve essere elaborato sulla base dell’intero
patrimonio informativo del segnalante
39
INDICATORI
• Indifferenza dell’importo dell’operazione
• Irrilevanza del perfezionamento delle
operazioni
• Irrilevanza della mera decisione di
concludere il rapporto
40
Articolazione degli indicatori in sub-indici
L’indicatore è declinato, in maniera
esemplificativa, in molteplici sub-indici
41
Articolazione degli indicatori in subindici - Un esempio (II)
Ind. n. 9: “Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro
contante, specie se per importi rilevanti o qualora
implichi il ricorso a banconote di elevato taglio”
Sub-indice 9.2: “Prelevamento di denaro contante
per importi particolarmente significativi, salvo che il
cliente rappresenti particolari e specifiche
esigenze”
42
Articolazione degli indicatori in subindici - Un esempio (III)
Ind. n. 13: “Operazioni in strumenti finanziari incoerenti sotto il
profilo economico […] oppure illogiche o inusuali, soprattutto se
di importo complessivamente rilevante, non adeguatamente
giustificate da specifiche esigenze”
Sub-indice 13.4: “Frequenti operazioni di investimento a lungo
termine in strumenti finanziari immediatamente seguite dalla
richiesta di liquidare la posizione e di trasferire i relativi
proventi”
43
Approccio basato sul rischio
articolo 20 d.lgs 231/07
Il rigore degli obblighi di adeguata verifica
devono essere commisurati al Rischio di
Riciclaggio
Rischio come parametro per l’applicazione di misure differenziate
Passaggio da approccio rule based a approccio risk based
44
Criteri generali per la valutazione del rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
con riferimento al cliente:
1) natura giuridica;
2) prevalente attività svolta;
3) comportamento tenuto al momento del
compimento
dell'operazione
o
dell'instaurazione del rapporto continuativo
o della prestazione professionale;
4) area geografica di residenza o sede del
cliente o della controparte;
45
con riferimento all'operazione, rapporto continuativo
o prestazione professionale:
• 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o
prestazione professionale posti in essere;
• 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto
continuativo o prestazione professionale;
• 3) ammontare;
• 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto
continuativo o della prestazione professionale;
• 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto
continuativo o della prestazione professionale in
rapporto all'attività svolta dal cliente;
• 6) area geografica di destinazione del prodotto,
oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.
46
schemi e modelli di anomalia
emanati dalla UIF ai sensi
dell’articolo 6, comma 7, lett.
b) del d.lgs n. 231 del 2007,
pubblicati sul sito
www.bancaditalia.it /UIF.
47
L’Unità di Informazione Finanziaria
struttura organizzativa
DIREZIONE
Dirigenti a
disposizione
DIVISIONE
SEGRETERIA
DIVISIONE
NORMATIVA E
RAPPORTI
ISTITUZIONALI
DIVISIONE
COOPERAZIONE
INTERNAZIONAL
E
DIVISIONE
ANALISI E
GESTIONE
DATI
DIVISIONE
OPERAZIONI
SOSPETTE I
DIVISIONE
OPERAZIONI
SOSPETTE II
48
A cosa serve una F.I.U.?
• accentrare in un solo punto, in ogni paese, le
informazioni relative alle segnalazioni di
operazioni
sospette
così
da
evitare
dispersioni e frammentazioni e rendere più
efficace l’intervento
• consentire sulla base di tale centralizzazione,
il più efficace dispiegarsi della collaborazione
internazionale attraverso lo scambio di
informazioni sulle operazioni sospette
49
CONSIGLIO Dell’ UNIONE
EUROPEA
DECISIONE 2000/642
17 OTTOBRE 2000
Principio della unicità della FIU
(nel senso che non possono essere istituite più FIU in un solo stato)
50
Articolo 2, comma 1
“è un'unica unità centrale nazionale, che al
fine di combattere il riciclaggio di denaro è
incaricata di ricevere (e nella misura in cui ciò
sia consentito, di richiedere), analizzare e
divulgare presso le competenti autorità le
informazioni
finanziarie
comunicate
relativamente a sospetti proventi di reato o
richieste dalle leggi o dai regolamenti
nazionali”.
51
FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT
MODUS OPERANDI
•
FIU tenute ad approfondire pedissequamente
ciascuna segnalazione per determinarne la rilevanza
in termini di riciclaggio e finanziamento al terrorismo,
cioè ogni segnalazione da luogo a un fascicolo.
• FIU che individuano FILONI di approfondimento, in
maniera autonoma rispetto alle segnalazioni ricevute.
52
I compiti della UIF
A) Analisi finanziaria delle SOS
 Riceve le SOS e ne effettua l'analisi finanziaria propedeutica
a quella investigativa (“filtro”)
 Acquisisce - per via cartolare o ispettiva - ulteriori dati e
informazioni presso i soggetti obbligati (AUI);
 Consulta archivi propri e pubblici e può avvalersi anche delle
informazioni contenute nell'anagrafe dei conti e dei depositi,
nell'anagrafe tributaria, nonché in altri archivi resi disponibili
da altre autorità sulla base di appositi protocolli di
collaborazione (ad esempio: Centrale dei Rischi)
 Per consentire all’A.G. l’eventuale adozione di provvedimenti
cautelari, può sospendere operazioni sospette, fino a 5 gg.
lavorativi.
(art. 6 d.lgs. n. 231/2007
53 )
I compiti della UIF
C) Analisi e studio
 Riceve mensilmente dati statistici aggregati (SARA) dai
soggetti di cui all’art. 40 del d.lgs. 231/2007
 Elabora e analizza flussi finanziari per individuare e
prevenire fenomeni di riciclaggio o di fin. del terrorismo
 Svolge analisi e studi su singole anomalie, specifici settori
dell'economia, strumenti di pagamento e realtà
economiche territoriali
(Art. 6 d.lgs. n. 231/2007)
54
(art. 6 d.lgs. n. 231/2007)
I compiti della UIF
D) Controlli
 La UIF verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 231/07
con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di
omessa segnalazione (anche con la collaborazione del NSPV)
(art. 53 d.lgs. n. 231/07)
 La UIF accerta le violazioni indicate negli artt. 57 e 58 del d.lgs. 231/07
e provvede alla contestazione ai sensi della l. 689/81
(art. 60 d.lgs. n. 231/07)
55
I compiti della UIF
B) Regolamentazione
 Elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti
anomali sul piano economico e finanziario
 Emana istruzioni sul contenuto delle SOS (in G.U.)
 Propone indicatori di anomalia per agevolare l’individuazione delle
operazioni sospette. (adottati con provvedimenti delle Banca d’Italia)
(Art. 6 d.lgs. n. 231/2007)
56
Approfondimento
La UIF effettua l’analisi finanziaria delle
operazioni:
attingendo
• ai propri archivi
• alle informazioni ulteriori acquisite dagli
intermediari
• agli archivi delle altre autorità come la BDI ( ad
esempio la centrale dei rischi)
• alle informazioni delle FIU di altri stati.
57
Intermediari e
altri soggetti
obbligati
Archiv.
SOS
IL CICLO DELLE SEGNALAZIONI
archiviazione
(10 anni di
evidenza)
GdF
(Reparti
territoriali)
GdF
(NSPV)
UIF
SELEZIONE
analisi finanziaria
Relazione tecnica
D
N
A
DIA
AG
ipotesi di
reato
(crim. org.)
( 331 cpp)
archiviazione
attività
investigativa
AG
58
58
OBIETTIVI
RADAR
Raccolta e Analisi Dati per l’Anti Riciclaggio
• Incremento delle informazioni
strutturate
• Integrazione tra dati strutturati e documenti
• Uniformità dei dati rappresentati nella Segnalazione a
prescindere dalla natura del soggetto segnalante
• Tracciabilità delle attività svolte dall’analista.
59
COMPONENTI DELL’APPARATO
AMMINISTRATIVO DI
ANTIRICICLAGGIO
60
Ministero dell’Economia e
delle Finanze
Responsabile politico dell’azione antiriciclaggio
Promuove la collaborazione fra UIF,
Autorità di vigilanza di settore, ordini
professionali e forze di polizia
61
Comitato di Sicurezza Finanziaria
(CSF)
• Istituito presso il MEF
• Svolge la funzione di una “cabina di regia”
interistituzionale con il compito di coordinare le diverse
amministrazioni per garantire la funzionalità del sistema e
per assicurare l’applicazione di disposizioni internazionali
(ONU e UE): tipico esempio le misure di congelamento
disposte dalla UE sui beni di soggetti sospettati di essere
terroristi;
•
Il Comitato è composto dal Direttore generale del tesoro,
dai Ministeri dell’economia e finanze, dell’Interno, della
Giustizia e degli Esteri, da Banca d’Italia, Consob e Ivass, e
infine dall’Unità d’Informazione Finanziaria, Guardia di
finanza, Direzione investigativa antimafia, Carabinieri e
62
Direzione nazionale antimafia.
BANCA D’ITALIA
al pari delle altre autorità di settore
svolge compiti di natura regolamentare
adeguata
verifica
della
clientela
Provv. 3.4.13
http://www.bancaditalia
.it/vigilanza/normat
iva/norm_bi/disposi
zionivig/provv_110413
registrazione e
conservazione
dei
dati
nell'Archivio
Unico Informatico
(AUI)
organizzazione,
procedure e controlli
interni che assicurino
l'assolvimento
degli
adempimenti
antiriciclaggio,
compreso l'obbligo di
segnalazione
delle
operazioni sospette.
Provv.10.3.11
http://www.bancaditalia.it/vigilanza
/normativa/norm_bi/disposizionivig/Provv_Organizz.pdf
63
Banca d'Italia
ispezioni
Per verificare
l'adeguatezza
degli
assetti
organizzativi
e
procedurali
degli
intermediari vigilati
il rispetto da parte degli
intermediari vigilati degli obblighi
previsti dalla normativa,
in particolare: verifica della
clientela, corretta alimentazione
dell'Archivio Unico Informatico
(AUI), adeguatezza dei controlli
interni, formazione del personale.
64
GAFI - FAFT
•
soggetto che a livello internazionale si
occupa dello sviluppo della strategia
antiriciclaggio;
• approfondisce le nuove
tipologie di riciclaggio.
tendenze
e
65
FINE
... La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è
quando tutto funziona e nessuno sa il perché. In questo caso
abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che
funziona…e nessuno sa il perché ! (Albert Einstein)
66