Newsletter n. 1 - Antiriciclaggioitalia.it

Newsletter n. 1 – 15 settembre 2014 a cura del Prof. Emanuele Fisicaro
Settimanale legale
Gentile lettore,
siamo lieti di inviarLe la Newsletter di Academia Edizioni, Almawave e Studio Legale Fisicaro.
Un servizio completamente gratuito che la terrà aggiornata riguardo le discipline antiriciclaggio, compliance e
responsabilità amministrativa degli enti.
BANCA CENTRALE EUROPEA
Soggetti vigilati significativi ed enti creditizi meno significativi
Ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 del 16/04/2014 della Banca centrale
europea (Regolamento quadro sul Meccanismo di Vigilanza Unico), che istituisce il quadro di cooperazione
nell’ambito del MVU tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità
nazionali designate, la BCE in data 4 settembre 2014 ha reso pubblico l’elenco definitivo dei 120 Istituti di
credito ritenuti “significativi” (significant credit institutions) che saranno soggetti alla vigilanza diretta della
BCE dal 4 novembre 2014. Tra loro figurano 14 gruppi bancari italiani.
Per ciascun istituto è stata indicata la motivazione specifica della vigilanza diretta, e in caso di classificazione
come significativo sulla base del criterio delle dimensioni, il valore totale delle attività del soggetto o del
gruppo vigilato. La BCE ha altresì contrassegnato un elenco dei soggetti che, pur rispondendo a uno dei criteri
previsti per il Regolamento sull’ MVU e risultando quindi classificabili come significativi, sono stati nondimeno
fatti rientrare dalla BCE fra gli elenchi meno significativi in considerazione di circostanze specifiche.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DEL TESORO
Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento
Il Quarto Rapporto statistico sulle frodi con le carte di pagamento elaborato dall’Ufficio Centrale Antifrode
Mezzi di Pagamento (UCAMP) del Dipartimento del Tesoro, ha rilevato che pagare con bancomat, carte di
credito e carte prepagate nel nostro Paese è mediamente più sicuro rispetto al resto del mondo. Nel rapporto
si sottolinea come a fronte di un aumento nell’anno 2013 delle “transazioni non riconosciute” (circa 365.806
per un valore di quasi 65 milioni di euro contro le 266.073 registrate nell'anno precedente, corrispondenti a
circa 55 milioni di euro di valore), le cifre sono molto al di sotto dei valori riscontrati nello stesso periodo in
altri Paesi europei. Il tasso di frode per l'Italia nel 2013 risulta pari a 0,019, molto inferiore all'analogo valore
di UK (0,074%), Francia (0,069%) e Australia (0,048%).
BANCA DI ITALIA
Obblighi antiriciclaggio e operazioni di factoring
Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle disposizioni in materia di adeguata
verifica della clientela e registrazione in Archivio Unico Informatico relative agli obblighi antiriciclaggio
applicabili al debitore ceduto nell’ambito delle operazioni di cessioni di crediti in massa. I debitori ceduti
nell’ambito di tali operazioni non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie, a
meno che non intervenga un accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto. Ciò comporta l’esclusione
dagli obblighi di registrazione in AUI dei rapporti tra creditore cessionario e debitore ceduto nelle operazioni
di factoring; l’esenzione discenderà infatti direttamente dalla circostanza che il debitore ceduto non è più
considerato cliente del creditore cessionario.
UIF - ANAC
Protocollo d’intesa tra l’Unità di Informazione Finanziaria e l’Autorità nazionale Anticorruzione
Il 30 luglio 2014 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha sottoscritto con un l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) un Protocollo d’intesa che consentirà il reciproco scambio di informazioni e la
collaborazione per l’individuazione e lo sviluppo di iniziative utili ai fini del contrasto del riciclaggio dei
proventi della corruzione.
L’Accordo impegna le due Autorità nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali (anche di controllo), e
nel rispetto dei reciproci vincoli di riservatezza, a scambiare informazioni utili a rilevare i fattori di rischio
connessi con fenomeni corruttivi, ossia suscettibili di pregiudicare il corretto funzionamento dei presidi
anticorruzione nella pubblica amministrazione o l’efficace adempimento degli obblighi di segnalazione di
operazioni sospette da parte degli uffici della pubblica amministrazione. Il Protocollo, inoltre, delimita gli
specifici ambiti di collaborazione tra le due Autorità, volti, tra l’altro: all’individuazione di tipologie di attività
o di condotte indicative di operazioni sospette, con particolare riferimento ai settori maggiormente esposti
al rischio di riciclaggio e corruzione; alla definizione di modelli o schemi rappresentativi di comportamenti
anomali; all’elaborazione di parametri, fattori di rischio e indicatori per la prevenzione della corruzione;
all’effettuazione di analisi e studi congiunti su specifici settori o fenomeni; alla sensibilizzazione delle
pubbliche amministrazioni, anche attraverso iniziative formative, circa il corretto adempimento degli
obblighi antiriciclaggio.
IVASS
Obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione per le imprese assicurative
L’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha dato attuazione al Regolamento n.5 del 21 luglio 2014
concernente disposizioni relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della
clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai sensi
dell’art. 7, co. 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Il Regolamento prevede che l’IVASS in collaborazione con la Banca d’ Italia e CONSOB, riordini l’intera
normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, emanando
dettami circa i corretti adempimenti degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione da parte delle
imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi.
AGENZIA DELL’ ENTRATE
Monitoraggio fiscale
Con il provvedimento dell’8 agosto 2014, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed il Comandante della
Guardia di Finanza hanno emanato le disposizioni di attuazione dell’art. 2 del decreto legge 28 giugno 1990
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge n.97/2013, riguardanti le modalità e i termini relativi alle
richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’ identità
dei relativi valori.
Le disposizioni interessano i destinatari della normativa antiriciclaggio e stabiliscono termini e modalità per
la richiesta, da parte di unità speciali dell’Agenzia delle Entrate e dei reparti speciali della Guardia di Finanza,
di informazioni relative all’ identità dei titolari effettivi rilevati, con riferimento a specifiche operazioni con l’
estero o rapporti ad esse collegate.
Il provvedimento attua quanto previsto dalla cd. Legge comunitaria 6 agosto 2013, n. 97 ed ha l’espressa
finalità di garantire la massima efficacia dell’azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la
repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’
estero.
DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
Relazione -secondo semestre 2013 – flussi di segnalazioni di operazioni sospette
In relazione al secondo semestre 2013, la D.I.A. ha individuato attraverso una approfondita analisi
investigativa i flussi di segnalazione di operazioni sospette, provenienti dall’ Unità d’ informazione Finanziaria
della Banca d’ Italia, allo scopo di individuare quelle eventuali operazioni che, connotate da profili attinenti
con la criminalità organizzata, sono stati oggetto di ulteriori accertamenti investigativi.
Dalle statistiche emerge che le segnalazioni trasmesse dagli enti creditizi, dagli intermediari finanziari, e in
parte dagli istituti di moneta elettronica, costituiscono le fonti pressoché esclusive della collaborazione attiva
che caratterizza tale sistema.
Il contributo degli operatori non finanziari e dei professionisti appare invece più limitato.
Con riferimento invece all’ area territoriale di effettuazione delle operazioni segnalate nel semestre in esame
emerge come la gran parte di esse attiene alle regioni settentrionali, seguono le regioni centrali, e infine
quelle meridionali e le isole.
CASSAZIONE PENALE
No al concorso tra 416-bis e riciclaggio per i beni derivanti dal reato associativo
Depositate il 13 giugno 2014 le motivazioni della pronuncia numero 25191 delle Sezioni Unite sulla
questione del concorso tra i delitti di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e quello di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis
c.p.) nei casi in cui la contestazione riguardi beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione
mafiosa. In breve, il 28 novembre 2013, con l’ordinanza numero 47221/2013 la prima sezione penale
aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite e, il 27 febbraio 2014, i giudici della Corte di Cassazione
avevano fornito risposta negativa. Il 13 giugno 2014 sono state depositate le motivazioni. Da come si evince
dalla motivazioni la questione consiste nel cogliere il nesso esistente tra le connotazioni assunte dai delitti
di riciclaggio e reimpiego e le clausole di riserva, in apertura delle due disposizioni, che prevedono
entrambe l’impunità per tali reati nei confronti di colui che abbia commesso o concorso a commettere il
delitto presupposto. Le Sezioni unite, risolvendo il contrasto insorto tra le Sezioni semplici della Corte di
cassazione, hanno affermato che non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi
denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa.
CASSAZIONE PENALE
Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni appartenenti a persona giuridica per
reati tributari compiuti dal legale rappresentante
La prova del rapporto organico intercorrente tra la società e l’autore del reato fiscale non legittima la
confisca per equivalente ai danni dell’ente. Lo afferma la Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale – nella
sentenza 5 maggio 2014 n. 18311. Le Sezioni Unite hanno posto rilievo su come la confisca per equivalente
debba basarsi su specifiche disposizioni di legge e come, non di rado, la persona giuridica sia proprio il
soggetto danneggiato dal reato, tanto da promuovere azioni di responsabilità verso l’amministratore che
l’ha esposta alle conseguenze civile. Le Sezioni Unite hanno confermato il principio per cui, al di fuori dei
casi in cui sia stato possibile dimostrare che la società era uno schermo fittizio, è assolutamente normale la
disponibilità dei beni societari da parte del suo amministratore; ma tale disponibilità deve ritenersi, fino a
prova contraria, nell’interesse dell’ente e in virtù della funzione che lo stesso ricopre. Ciò in ragione della
fondamentale distinzione tra il patrimonio della società e quello dei suoi amministratori. Peraltro la
confisca per equivalente in caso di reati tributari è applicabile unicamente all’autore del reato e la persona
giuridica non può essere considerata tale.