La figura del PREPOSTO nella scuola 1 DEFINIZIONE DI “PREPOSTO” (Art. 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. N. 81/2008) << PREPOSTO>> : persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, SOVRINTENDE alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. 2 Lavoratore Per comprendere chi è il preposto, si deve far riferimento alla definizione di lavoratore (art. 2 Testo Unico D.lgs 81/08). • lavoratore: “persona che … svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, … 3 Lavoratore • ma anche “..il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 … ed ancora “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione”. 4 Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane nota n. 1650 del 04/11/2002 lo studente viene reputato come lavoratore in due fattispecie • scuola in cui si “faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali” (es. scuole per operatori alimentari, alberghieri e della ristorazione; per le cure estetiche; edile e del territorio; …): lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola; 5 • scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero in cui non si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc., ma il cui percorso di studi preveda però un periodo di tirocinio dello studente presso un’azienda (es. scuola per infermieri): lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui “entra in azienda”, vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento presso l’impresa “ospitante 6 • Nelle Istituzioni scolastiche ricoprono la funzione di PREPOSTO: • IL DIRETTORE SGA nei confronti del Personale ATA posto alle sue dirette dipendenze • Responsabile di laboratorio, Insegnanti tecnicopratici e Docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico scientifiche durante l’utilizzo di laboratori, il Capo Ufficio Tecnico, l'addetto o responsabile ai laboratori, alle attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. 7 OBBLIGHI DEL D.S.G.A. PREPOSTO (Art. 19, D. Lgs. n. 81/2008) OBBLIGHI DEI DSGA/PREPOSTI, nei confronti del Personale ATA posto alle sue dirette dipendenze I “Preposti”, secondo le loro attribuzioni e Competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 8 • nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) messi a loro disposizione e, • in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 9 • c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 10 • e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato • f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; • g) frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 7, D.Lgs. N. 81/2008. 11 Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502 • per individuare tale figura non è necessaria una delega scritta da parte della Dirigenza Scolastica, e neanche una nomina • Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge • Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato [o incaricato] dal datore di lavoro, bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo 12 FORMAZIONE • il dirigente scolastico dovrà garantire ai preposti una formazione ulteriore, (8 ore) rispetto a quella prevista per tutti i lavoratori, e un aggiornamento periodico (6 ore in 5 anni), finalizzati alla definizione dei compiti propri di tale figura oltre che al riconoscimento dei rischi e delle misure di tutela specifici del lavoro svolto 13 FORMAZIONE • In relazione ai compiti esercitati dal preposto in materia di SSL 14
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