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La figura del
PREPOSTO nella scuola
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DEFINIZIONE DI “PREPOSTO”
(Art. 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. N. 81/2008)
<< PREPOSTO>> : persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti dei poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli,
SOVRINTENDE alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa.
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Lavoratore
Per comprendere chi è il preposto, si deve far
riferimento alla definizione di lavoratore (art. 2
Testo Unico D.lgs 81/08).
• lavoratore: “persona che … svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione, …
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Lavoratore
• ma anche “..il soggetto beneficiario delle
iniziative di tirocini formativi e di orientamento di
cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196
… ed ancora “l’allievo degli istituti di istruzione
ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionali nei quali si faccia uso
di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia
effettivamente applicato alle strumentazioni o
alle apparecchiature in questione”.
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Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali
e Risorse Umane nota n. 1650 del 04/11/2002
lo studente viene reputato come lavoratore in due
fattispecie
• scuola in cui si “faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature
fornite di videoterminali” (es. scuole per
operatori alimentari, alberghieri e della
ristorazione; per le cure estetiche; edile e del
territorio; …): lo studente è equiparato ad un
lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola;
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• scuola al cui interno si eroga unicamente
didattica frontale ovvero in cui non si faccia uso
di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
etc., ma il cui percorso di studi preveda però un
periodo di tirocinio dello studente presso
un’azienda (es. scuola per infermieri): lo
studente è equiparato a lavoratore unicamente
nel momento in cui “entra in azienda”, vale a
dire quando diventa beneficiario delle iniziative
di tirocinio formativo e di orientamento presso
l’impresa “ospitante
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• Nelle Istituzioni scolastiche ricoprono la
funzione di PREPOSTO:
• IL DIRETTORE SGA nei confronti del Personale ATA
posto alle sue dirette dipendenze
• Responsabile di laboratorio, Insegnanti tecnicopratici e Docenti teorici che insegnano discipline
tecniche o tecnico scientifiche durante l’utilizzo di
laboratori, il Capo Ufficio Tecnico, l'addetto o
responsabile ai laboratori, alle attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali.
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OBBLIGHI DEL D.S.G.A. PREPOSTO (Art. 19, D.
Lgs. n. 81/2008)
OBBLIGHI DEI DSGA/PREPOSTI, nei confronti del
Personale ATA posto alle sue dirette dipendenze
I “Preposti”, secondo le loro attribuzioni e
Competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da
parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,
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• nonché delle disposizioni aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei Dispositivi di Protezione
Individuale (D.P.I.) messi a loro disposizione e,
• in caso di persistenza della inosservanza, informare i
loro superiori diretti.
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
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• c) richiedere l’osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
• d) informare il più presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da
prendere in materia di protezione;
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• e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato
• f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
• g) frequentare appositi corsi di formazione, secondo
quanto previsto dall’art. 37, c. 7, D.Lgs. N. 81/2008.
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Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza
14 gennaio 2010 n. 1502
• per individuare tale figura non è necessaria una
delega scritta da parte della Dirigenza
Scolastica, e neanche una nomina
• Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente,
è individuato direttamente dalla legge
• Il preposto non è chiamato a rispondere in
quanto delegato [o incaricato] dal datore di
lavoro, bensì a titolo diretto e personale per
l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come
già si è detto, direttamente fanno capo
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FORMAZIONE
• il dirigente scolastico dovrà garantire ai
preposti una formazione ulteriore, (8
ore) rispetto a quella prevista per tutti i
lavoratori, e un aggiornamento
periodico (6 ore in 5 anni), finalizzati alla
definizione dei compiti propri di tale figura
oltre che al riconoscimento dei rischi e
delle misure di tutela specifici del lavoro
svolto
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FORMAZIONE
• In relazione ai compiti esercitati dal
preposto in materia di SSL
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