proc. n. 66806/013 TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia d’Impresa SEZIONE A Il giudice dott.ssa Alima Zana, ha emesso la seguente nell’ambito del procedimento promosso da UNIC- Unione Nazionale Industria Conciaria- e da UNI.CO.PEL- Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti- contro FS Retail, Luna s.r.l. e Gatsby s.r.l. ************* 1.L’OGGETTO DELLA CONTROVERSIA Con ricorso cautelare depositato in data 27.9.2013, l’Unione Nazionale Industria Conciaria- Associazione Nazionale di Categoria aderente a Confindustria che raggruppa e rappresenta i più qualificati operatori del settore della concia, di seguito UNIC – e l’Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti di Pelle, Materia Concianti, Accessori e Componenti –associazione di consumatori senza scopo di lucro che persegue finalità di solidarietà sociale di seguito UNICOPEL - hanno invocato misure cautelari urgenti nei confronti delle società FS Retail, Luna s.r.l., Gatsby s.r.l. e SMT RETAIL s.r.l. (nei confronti di quest’ultima il procedimento è stato già definito per ragioni di rito). Parte ricorrente ha lamentato l’illegittima commercializzazione a cura delle resistenti sul territorio italiano di calzature recanti sulla suola interna la denominazione generica, in lingua italiana, "pelle" ovvero "vera pelle" senza indicazione alcuna del Paese di provenienza del prodotto. Ciò trarrebbe in inganno il pubblico, indotto a ritenere l’origine italiana della pelle, anche in virtù Pagina 1 http://bit.ly/1pP3bal Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a ordinanza del marchio italiano stampigliatura “pelle” che contraddistingue ovvero “vera la pelle” merce. farebbe La inoltre erroneamente intendere sia che l’intero prodotto sia che la sua parte in pelle siano italiani quando non lo sono. E ciò in violazione della recente legge nazionale n. 8/2013 la quale, all’art. 3, comma 2, fa obbligo di indicare il Paese di provenienza dei prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini “cuoio” “pelle”, “pelliccia” e loro derivati. condotta concorrenza operatori censurata sleale concreterebbe dei italiani nel produttori settore altresì un’ipotesi stranieri della concia, a danno di degli rappresentati da UNIC. In effetti, quella italiana sarebbe una pelle tra le più pregiate al mondo per prescrizioni produttive e tradizione manifatturiera:l’italianità delle pelle sarebbe dunque un pregio del prodotto che legittimamente solo vantare. i produttori Inoltre, italiani sarebbe potrebbero professionalmente scorretto pubblicizzare un prodotto facendo credere contro il vero che esso sia composto da pelle lavorata in Italia e dunque da un materiale diverso da quello realmente impiegato. Le ricorrenti assistita da hanno penale, quindi invocato diretta ad la misura impedire la dell’inibitoria circolazione sul mercato italiano di tali calzature senza l’etichettatura del “made in” riferita alla denominazione “pelle”. Si sono costituite tutte le resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso sotto diversi profili. Nel corso del procedimento è emerso che alcune calzature oggetto del contenzioso sono prodotte in Paese extracomunitario (la Cina) così come indicato sull’etichetta in plastica applicata alla suola esterna. Secondo risponderebbe ai le ricorrenti requisiti tuttavia della legge tale indicazione n.8/2013 perché non non riferita specificamente all’origine della pelle ma alla calzatura in generale, mentre il termine “vera pelle” è stampigliato invece sulla suola interna. Per altre calzature è invece controversa la provenienza europea o extraeuropea della pelle utilizzata. Pagina 2 http://bit.ly/1pP3bal Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a La Alcune resistenti hanno invocato la remissione del procedimento in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 Dicembre 2008, n. 130, al fine di stabilire la corretta interpretazione degli artt. 3 e 5 della Direttiva 94/11/CE, in relazione a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della n.8 del 14 gennaio 2013. Le ricorrenti hanno negato la sussistenza di incompatibilità ed hanno chiesto in via principale l’accoglimento del ricorso e, in via subordinata, la remissione alla Corte di Giustizia. il giudice incompatibilità particolare d’ufficio con riguardo i ha rilevato principi agli artt. di 34, profili diritto 35 e 36 di possibile comunitario, con del sul Trattato Funzionamento dell’Unione Europea. Il Tribunale ha superato le questioni preliminari sollevate dalle parti. 2.IL CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE TROVANO APPLICAZIONE NEL CASO IN ESAME Come accennato, la norma di riferimento nell’ordinamento interno della quale i ricorrenti invocano l’applicazione è la legge n. 8/2013 “nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30.1.2013 ed entrata in vigore il 14.2.2013. In particolare l’articolo 3, comma 2, di tale legge nazionale introduce l’obbligo di etichettatura, con l’indicazione dello Stato di provenienza, per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini “cuoio”, “pelle”, “pelliccia” e loro derivati o sinonimi indicati dall’art. 1, commi 1 e 2 , della legge stessa.1 1 L’art. 3 della legge n. 8/2013 recita “E’ vietato mettere in vendita o altrimenti in commercio con i termini “cuoio”, “pelle”, “pelliccia,” e loro derivati o sinonimi,come aggettivi che sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole ovvero sotto i nomi generici di “pellame” “pelletteria” o “pellicceria”, anche tradotti in lingua diversa dall’italiano, Pagina 3 http://bit.ly/1pP3bal Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Anche Si tratta dunque di una disposizione che prevede l’etichettatura obbligatoria sull’origine della pelle utilizzata negli articoli destinati a circolare sul mercato italiano. Tale normativa nazionale commercializzazione di pone una prodotti presunzione con pelle assoluta non tra italiana la con diciture scritte in italiano e ingannevolezza del consumatore. Non è dunque rimesso all’interprete in concreto, e dunque al giudice, il giudizio sull’inganno al pubblico, già compiuto in astratto dal legislatore. La legge non fa differenza alcuna tra merci prodotte da Stati non fabbricate all’Unione o Europea rispetto commercializzate in un a merci altro legalmente Stato Membro dell’Unione. Il testo normativo è stato notificato alla Commissione Europea in data 21.12.2012 (n. notifica 2012/667/I). Ad oggi, autorità all’art. non risulta italiana 1, il comma che sia decreto 4, delle stato adottato ministeriale legge dalla competente attuativo menzionato citata2, al fine della articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglie animali lavorate appositamente per la conservazione delle loro caratteristiche naturali e, comunque, prodotti diversi da quelli indicati all’art.1”. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, è fatto obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza”. Il precedente art. 1 della legge n .8/2013 prevede che: 1. “i termini “cuoio” e “pelle” e quelli da essi derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall’italiano,sono riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati, purchè eventuali strati ricoprenti di altro materiale siano di spessore uguale o inferiore a 0.15 millimetri. 2” Le diposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi in cui i termini di cui al medesimo comma sono utilizzati come aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi o suffissi altre parole”. 2 L’articolo 1, comma 4, della legge n. 8/2013 recita: “con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data Pagina 4 http://bit.ly/1pP3bal di Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a appartenenti determinazione delle specifiche tecniche in relazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 1. Va segnalato infine che non risultano precedenti applicazioni di tali disposizioni da parte del giudice nazionale. 3.LE DISPOSIZION DELL’UNIONE PERTINENTI Ciò posto interno quanto cui Tribunale la che alla precisazione fattispecie deve sussistano alcuni delle essere norme di riferimento valutata, profili ritiene che il necessitano dell’intervento della Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. E ciò in primo luogo con riguardo all’interpretazione degli artt. La legge richiamata infatti riguarda unicamente prodotti importati (ovvero la parte di prodotto in pelle non integralmente trattata in Italia) e sembra renderne più difficile l’importazione e la vendita rispetto allo smercio dei prodotti nazionali. Deve essere altresì richiamata, al fine di inquadrare le questioni interpretative che il Tribunale intende rimettere alla valutazione della Corte rubricata di sul regolamentari Giustizia, la "riavvicinamento e amministrative Direttiva 94/11/CE e delle disposizioni degli Stati membri succ. mod. legislative, concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita del consumatore". Viene in rilievo in particolare l’art.3 della Direttiva3 il quale fa divieto entrata in vigore della presente legge sono definite le specifiche tecniche dei rigenerati da fibre di cuoio e dei prodotti realizzati mediante processo di disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di particelle fibrose, pezzetti o polvere dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, poi trasformati, con o senza l’aggiunta di elementi leganti, in fogli o altre forme, per i quali è fatto divieto di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e 3 “pelliccia”. La Direttiva 94/11/CE, come successivamente modificata, prevede all’art. 3 che “fatti salvi altri obblighi contenuti nella normativa comunitaria, gli Stati membri non possono vietare o impedire la commercializzazione sul loro territorio di calzature conformi ai requisiti di etichettatura della presente direttiva, applicando disposizioni l’etichettatura di nazionali determinate non calzature o armonizzate che di in calzature disciplinano generale”. Pagina 5 http://bit.ly/1pP3bal Il Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 34, 35 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione. agli Stati membri armonizzate le di introdurre quali si disposizioni convertano in un nazionali non impedimento alla commercializzazione sul loro territorio di calzature conformi ai requisiti di etichettatura della Direttiva stessa. Il successivo articolo 5, consentendo l’apposizione di scritte supplementari, vieta tuttavia immissioni agli sul Stati mercato di membri di calzature impedire conformi o al ostacolare disposto del n.952/2013 del precedente l’art. 3. Infine, viene in rilievo Parlamento Europeo il Regolamento (UE) e del Consiglio del l9.10.2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione; all’art. 60 prevede che le “merci sono considerate originarie del paese o del territorio in cui hanno subito l’ultima lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata (..)”. 4.I MOTIVI DELLA REMISSIONE 4.1.Nel caso comunitario in non esame la sembra corretta fornire interpretazione tutti gli del elementi diritto utili che consentano di valutare la compatibilità delle norme di diritto interno con la normativa comunitaria, tanto da non lasciare dubbio alcuno sulla soluzione da dare alle questioni sollevate senza l’intervento della Corte. Ricorda mercato preliminarmente unico il della Tribunale presunzione l’incompatibilità di qualità con legata il alla localizzazione nel territorio nazionale di tutta o una parte del processo produttivo “la quale di per ciò stesso limita o svantaggia il processo produttivo le cui fasi si svolgono in tutto successivo articolo supplementari accompagnare poste le 5 dispone se del indicazioni direttiva. Gli Stati ostacolare immissioni caso tuttavia mercato “informazioni sull’etichetta richieste membri sul che di ai non sensi della possono calzature scritte potranno presente vietare od conformi al disposto della presente direttiva come disposto dall’art. 3”. Pagina 6 http://bit.ly/1pP3bal Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori o in parte in altri Stati Membri”4. A tale principio fanno eccezione, le regole relative alla denominazione d’origine ed alle indicazioni di provenienza alimentari, in quanto nel oggetto settore di dei una prodotti specifica agro- disciplina comunitaria. Con la così conseguenza come che, costantemente in conformità interpretato al diritto dalla comunitario, Corte, l’obbligo di marchiatura dell’origine per i prodotti realizzati all’interno del territorio dell’Unione non sembra poter prevedere che questa consista nell’indicazione del Paese membro all’interno del quale il prodotto è stato realizzato, salva ovviamente l’apposizione Sul punto, le ricorrenti hanno tuttavia sostenuto che il diritto comunitario consentirebbe deroghe al divieto di marchiatura: ed una delle ipotesi sarebbe ravvisabile proprio nel caso in cui la mancata indicazione sull’origine comporti ingannevolezza per il consumatore. La protezione di quest’ultimo contro inganni e frodi attuate attraverso pratiche commerciali sleali giustificherebbe, a norma dell’art.36 del Trattato, disposizioni nazionali restrittive della libera circolazione delle merci, come quella nazionale in esame. E ciò alla l’applicazione luce di di una alcune normativa decisioni nazionale secondo le -restrittiva- quali “ai prodotti importati da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricati e messi in commercio, è compatibile con il Trattato stesso solo se imposta per motivi di interesse generale indicati 4 Sentenza della Corte del 12.10.1978, Joh.Eggers Sohn et Co. contro Città di Brema C- 13/78, punto 25 della motivazione. 5 Si veda in proposito sentenza della Corte del 5.11.2002, Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica Federale di Germania causa C-325/00, sentenza della Corte del 6.3.2003, Commissione delle Comunità Europee contro Repubblica Francese, C -6/02). Pagina 7 http://bit.ly/1pP3bal Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a volontaria5. all’art. 36 o da esigenze imperative inerenti, in particolare, alla lealtà del commercio e alla tutela dei consumatori”. 6 In subordine le ricorrenti hanno rilevato che comunque l’obbligo di marchiatura non troverebbe quale limite di applicazione la normativa comunitaria citata in relazione ai prodotti in pelle fabbricati o commercializzati in Stati non Membri: dunque per alcune delle calzature oggetto di contenzioso la legge n. 8/2013 sarebbe comunque applicabile. Come ricordato al punto n.1, infatti, alcune calzature oggetto del contenzioso sono prodotte in Paese extracomunitario (la Cina) così indicato esterna. sull’etichetta Altre non in recano plastica alcuna applicata indicazione alla del suola Paese di produzione. Sotto quest’ultimo profilo osserva il Tribunale che in effetti le pronunce rilevanza della al nell’ambito 6 Sentenza Corte principio dell’art. Corte -che del di 36 non del 11.5.1989, Repubblica Federale di Germania- talora negano comunque ingannevolezza Trattato7- Commissione del sembrano delle Comunità autonoma consumatore indicare Europee una contro C-76/86 punto 13 della motivazione. Si veda ancora la sentenza della Corte dl 16.12.1980, domanda di pronuncia pregiudiziale Arrondissementsrechtbank Assen contro Paesi Bassi, C- 27/80, punto 11 della motivazione:“provvedimenti nazionali imposti dall’esigenza di garantire la corretta denominazione dei prodotti, di evitare qualsiasi confusione nella mente del consumatore ed assicurare la lealtà in commercio non sono in contrasto con il principio della libera circolazione delle merci sancito dagli artt. 30 e segg.” Si veda anche sentenza della Corte del 26.11.1996, F.lli Graffione s.n.c. contro Ditta Fransa, C-313/94, punto 24 della motivazione. 7 Cfr. Sentenza della Corte del 17.6.1981, Commissione Europea contro Irlanda, C-113/80, punti 13,14,e 16 della motivazione, la cui massima recita:“l’articolo 36 del Trattato CEE, in quanto deroga al principio fondamentale dell’abolizione di qualsiasi ostacolo per la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, va interpretato restrittivamente; le deroghe in esso elencate non possono essere estese a casi diversi da quelli tassativamente contemplati. Dato che né la tutela dei consumatori né la lealtà dei negozi commerciali sono menzionate fra le deroghe di cui all’art. 36 è evidente che queste ragioni non possono essere invocate –in quanto tali – nell’ambito del suddetto articolo. Pagina 8 http://bit.ly/1pP3bal Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a come incompatibilità con il solo mercato unico delle presunzioni di qualità legate alla localizzazione nel territorio nazionale di tutta o di una parte del processo produttivo. E ciò in quanto la presunzione si converte in un limite o in uno svantaggio del processo produttivo le cui fasi si svolgono in tutto o in parte in altri Stati-Membri.8 Entrambe le questioni interpretative sono rilevanti nel giudizio pendente innanzi a questo Tribunale perché per alcune calzature è stata allegata e documentata la produzione extra-comunitaria della calzatura, mentre per altre l’origine geografica –comunitaria- è contestata. effetto equivalente ad un restrizione quantitativa la norma nazionale che subordini all’indicazione dello Stato di provenienza il diritto di utilizzare la denominazione “pelle” o “vera pelle” in lingua italiana nei soli casi in cui si tratti di pelle legalmente lavorata o commercializzata in altri Stati-Membri, le domande dei ricorrenti andranno solo parzialmente accolte: e ciò con riguardo alle calzature oggetto di contenzioso che utilizzano pelli conciate in Paesi non Membri. Ove invece l’applicazione della legge nazionale n.8/2013 anche a pelli lavorate in Paesi non Membri dell’Unione sia impedita dai principi e dalle disposizioni in materia del diritto dell’Unione, la domanda delle ricorrenti andrà rigettata totalmente. Qualora infine venisse accolta la tesi delle ricorrenti, secondo la quale la comunitario legge senza nazionale limite n. 8/2013 alcuno, le è conforme domande al diritto urgenti delle ricorrenti andranno accolte integralmente. 4.2. Ulteriori profili di dubbio interpretativo che il Tribunale intende sottoporre alla Corte attengono alla disciplina dettata dalla Direttiva n. 94/11/CE, ed in particolare all’articolo 5 il 8 Si veda ad esempio sentenza della Corte del 25.4.1985, Commissione delle Comunità Europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e D’Irlanda del Nord, C207/83, punti-17,18,21 della motivazione. Pagina 9 http://bit.ly/1pP3bal Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Quindi, ove la Corte ritenesse che corrisponda ad una misura di quale fa divieto per gli Stati Membri di impedire od ostacolare immissioni sul mercato di calzature conformi al disposto della presente direttiva come disposto dall’art.3. Ed allora: l’art. 3 della legge n. 8/2013 potrebbe convertirsi in un divieto alla stampigliature Direttiva n. circolazione siano invece 94/11/CE. E delle conformi ciò sempre calzature, alle le prescrizioni attraverso un cui della obbligo di indicazione della provenienza incompatibile con l’articolo n. 5 della Direttiva stessa. stata D.M. recepita dall’ordinamento 11.4.19969; l’articolo 5 in ogni della caso Direttiva italiano hanno ed in rilevato citata particolare dal che, ove trovasse anche immediatamente applicazione nell’ordinamento interno, esso non sarebbe comunque ostativo all’applicazione della legge n. 8/2013. E ciò in quanto la Direttiva vieta espressamente solo “disposizioni nazionali non armonizzate”, mentre la legge nazionale sarebbe armonizzata perché finalizzata a tutelare il consumatore contro inganni, in conformità all’art. 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione. Osserva sul Direttiva importante punto in esame, per trasparenza Tribunale i che tra l’etichettatura una per funzionamento il migliore del Considerando indicata informazione consumatori armonioso è i nonché mercato e una per interno. quale delle mezzo maggiore garantire Le il informazioni fornite dall’etichettatura, ai sensi dell’art. 4 della Direttiva, sono scritte almeno nella lingua che può essere determinata dallo Stato membro di consumo. 9 Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 11.4.1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale 26.4.1996 n. 97, rubricato:“Recepimento della direttiva 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore”. Pagina 10 http://bit.ly/1pP3bal Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Le ricorrenti hanno osservato che tale ultima disposizione non è Sussiste dunque a giudizio del Tribunale l’incertezza interpretativa se tra “le disposizioni nazionali non armonizzate” di cui artt. 3 della Direttiva 94/11/CE, rientrino anche leggi interne che impongano l’obbligo di etichettatura sull’origine, motivato da ragioni di ingannevolezza del pubblico per l’utilizzo di denominazioni generiche del prodotto nella lingua dello Stato. E dunque, se le disposizioni citate della Direttiva, correttamente interpretate, ostino all’applicazione della legge nazionale n.8/2013, traducendosi quest’ultima in un ostacolo all’immissione nel mercato di calzature conformi al dettato della Direttiva stessa. subordine, ritiene interpretativa il Tribunale sull’eventuale che sussista incompatibilità incertezza della legge nazionale solo ove applicata a prodotti che utilizzino pelli ottenute da lavorazioni in Paesi Membri ovvero già in tali Stati legalmente commercializzati, mentre sia consentita la sua applicabilità a pelle lavorate in Paesi extra-comunitari. E ciò in relazione al caso di specie ed alle calzature prodotte in Paesi non Membri. 4.3.Infine il Tribunale segnala un possibile conflitto della norma nazionale con il Regolamento (UE) n.952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del l9.10.2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione. Osserva il Tribunale che il criterio dettato dall’articolo 60 del Regolamento, il quale prevede il criterio dell’ultima lavorazione sostanziale del prodotto, potrebbe confliggere con le regole dettate dagli artt. 1 e 3 della legge nazionale n. 8/2013. Ed infatti la regola prevista dalla normativa italiana obbligo di etichettatura recante l’indicazione impone dello Stato un di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in paesi esteri che potrebbe rivelarsi disomogeneo rispetto al criterio del citato art.60 del Regolamento. Con conseguente necessità nel primazia del diritto caso in esame di riaffermare la comunitario rispetto alla norma interna confliggente, anche anteriore, attraverso la sua disapplicazione. Pagina 11 http://bit.ly/1pP3bal Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a In La soluzione interpretativa antecedente logico delle tre questioni appare costituire rispetto all’emanazione della pronuncia conclusiva del procedimento pendente innanzi a questo Tribunale. P.Q.M. Visto l’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il Tribunale di Milano -Sezione Specializzata in materia d’Impresa- sottopone in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti: 1)se gli artt. dell’Unione 34, 35, e Europea, 36 del Trattato correttamente sul Funzionamento interpretati, ostino all’applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge nazionale n.8 gennaio 2013 -che fa obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana “pelle”- ai prodotti commercializzata risolvendosi in tale in altri legge pelle legalmente Stati Membri nazionale in lavorata dell’Unione una misura o Europea, d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall’art. 30 del Trattato e non giustificata dall’art. 36 del Trattato; 2) se gli artt. dell’Unione 34, 35, Europea, e 36 del Trattato correttamente sul Funzionamento interpretati, ostino all’applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge nazionale n.8 14 gennaio 2013- che fa obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana “pelle”- ai prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi non Membri dell’Unione Europea e non già legalmente commercializzati nell’Unione, d’effetto risolvendosi equivalente ad tale una legge nazionale restrizione in una quantitativa misura vietata dall’art. 30 del Trattato e non giustificata dall’art. 36 del Trattato; 3)se gli artt. 3 e 5 della Direttiva 94/11/CE, correttamente interpretati, ostino all’applicazione dell’art. 3, comma 2, delle legge nazionale 14 gennaio n.8 -che fa obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza per prodotti Pagina 12 http://bit.ly/1pP3bal Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a 14 ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana “pelle” - ai prodotti in pelle legalmente lavorata o legalmente commercializzata in altri Stati Membri dell’Unione; 4) se gli artt. 3 e 5 della Direttiva 94/11/CE, correttamente interpretati, correttamente interpretati, ostino all’applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge nazionale n.8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza, per prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi non Membri dell’Unione Europea e non già legalmente commercializzati nell’Unione; 5)se l’art. 60 del Regolamento (UE)952/2013 del Parlamento Europeo all’applicazione dell’art. 3, comma 2, legge nazionale 14 gennaio 2013 n. 8- che fa obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri prodotti in dell’Unione che utilizzano la dicitura ottenuta da lavorazioni pelle Europea o non già italiana legalmente in “pelle”- Paesi a Membri commercializzati nell’Unione; 6)se l’art. 60 del Regolamento (UE)952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.10.2013, correttamente interpretato, osti all’applicazione dell’art. 3, comma 2, legge nazionale 14 gennaio 2013 n. 8- che fa obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano prodotti in pelle ottenuta da dell’Unione Europea e non la dicitura italiana “pelle”- a lavorazioni in Paesi non Membri già legalmente commercializzati nell’Unione; Dispone la sospensione del procedimento nonché la comunicazione della presente ordinanza alle parti e la trasmissione della stessa alla Corte di Giustizia U.E. a cura della Cancelleria. Così deciso in Milano, 20 febbraio 2014 Il Giudice designato dott.ssa Alima Zana Pagina 13 http://bit.ly/1pP3bal Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a e del Consiglio del 9.10.2013, correttamente interpretato, osti Firmato Da: ZANA ALIMA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c4622 - Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a Pagina 14 http://bit.ly/1pP3bal
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