Campi elettromagnetici, oneri dei controlli

AssoARPA – Audizione Commissione Ambiente Camera dei Deputati su decreto legge “Salva Italia”
Campi elettromagnetici, oneri dei controlli.
L’art. 6 del D. L. 133/2014 introduce alcune misure di semplificazione per la realizzazione di reti di
comunicazione elettronica a banda ultralarga.
Al di la della singola questione in esame, ad AssoArpa preme evidenziare come nella materia dei
campi elettromagnetici sia ancora in sospeso la problematica dei costi dei controlli, la quale
doveva essere trattata nel DDL “collegato ambientale” da lungo tempo all’esame del Parlamento.
Come noto alcune Sentenze della Corte Costituzionale (ad esempio la n. 272 del 2010) hanno
dichiarato illegittime alcune leggi regionali con le quali erano stati inseriti oneri a carico degli
operatori, evidenziando la violazione dell’art. 117 della Costituzione relativo alla suddivisione di
competenza legislativa tra Stato e Regioni. In sostanza, secondo la Corte solo con una legge
statale uniforme su tutto il territorio possono essere imposti tali oneri, e non con disposizioni
regionali che determinerebbero una situazione di disomogeneità territoriale.
Sulla base di quanto sopra, visto lo stallo del citato “collegato ambientale”, AssoArpa propone di
utilizzare questo Decreto statale n. 133/2014 per risolvere definitivamente la questione
prevedendo, appunto, che i costi relativi alle attività tecniche degli Organi di vigilanza siano posti a
carico dei soggetti proponenti. Si propone pertanto al riguardo un emendamento che vada ad
inserirsi direttamente nel corpo del D.lgs. n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni digitali). La
quantificazione di tali costi dovrebbe avvenire comunque a livello nazionale (D.M. Ambiente) al fine
di evitare la possibile violazione del citato art. 117 della Costituzione.
Sul punto vi sarà probabilmente opposizione da parte degli operatori economici del settore TLC
ma, francamente, si ritiene improbabile che i piani di investimento degli stessi (come invece
sostenuto in passato dagli stessi operatori) possano essere rideterminati in ragione
dell’introduzione di tali oneri. Si tratta infatti, con ogni evidenza, di importi appartenenti ad ordini di
grandezza tra loro incomparabili.