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Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014
RG n. 56619/2008
Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti
magistrati:
dott.ssa Marina Tavassi
pres.
dott.ssa Paola Gandolfi
giud.
dott. Claudio Marangoni
giud. rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 56619 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell’anno 2008 vertente
TRA
P______ di P------ Ciro & C. s.n.c., in persona del legale rappr.te
pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, Galleria del Corso 4, presso lo studio
dell’avv.
Franca
Carbone,
rappresentata
e
difesa
dagli
avv.ti
Cristina CERIALI del Foro di Vicenza e Luigi MANNA del Foro di
Milano;
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014
RG n. 56619/2008
Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014
- attrice E
ATI_____
Aero
Termica
Italiana
s.p.a.,
in
persona
del
legale
rappr.te pro tempore;
del procuratore avv. Massimo POLTRONIERI che la rappresenta e difende
unitamente all’avv. Elisabetta RACCA;
- convenuta –
OGGETTO: modello di utilità.
CONCLUSIONI
All’udienza
di
precisazione
delle
conclusioni
del
25.9.2013
i
procuratori delle parti così concludevano:
per l’attrice: “Nel merito:
- accertarsi e dichiararsi che le condotte della convenuta come
descritte in atti costituiscono violazione da parte di ATI_____
S.p.a. del diritto di proprietà industriale vantato da P____ S.n.c.
in forza del
brevetto italiano per modello industriale di utilità
concesso in data 7.5.2003, n. 00249452 e atti di concorrenza sleale
ex artt. 2598 c.c. numeri 1 e 3 per tutti i motivi esposti in
narrativa;
-
nel
denegato
caso
di
ritenuta
applicabilità
alla
fattispecie
dell’art. 59 c.p.i., fatti salvi in ogni caso i diritti conferiti dal
modello nazionale fino al 3 agosto 2006 e le domande di declaratoria
di concorrenza sleale, convertirsi ex art. 59 comma 3 c.p.i. l’azione
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Firmato Da: MARANGONI CLAUDIO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1b58 - Firmato Da: TAVASSI MARINA ANNA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: de142
Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c156a
elett. dom.ta in Milano, Corso di Porta Vittoria 18, presso lo studio
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Repert. n. 4903/2014 del 30/04/2014
a tutela del modello nazionale nella corrispondente azione a tutela
della
porzione
italiana
del
brevetto
europeo
EP
1
176
763
di
titolarità dell’attrice;
- in via condizionata alla conversione dell’azione ex art. 59 comma 3
come
sopra,
e
ulteriormente
condizionata
alla
ritenuta
validità della porzione italiana del brevetto EP 1 176 763 come
brevetto per invenzione, accertati i requisiti per la validità del
titolo come modello di utilità, disporsi la conversione della stessa
porzione in modello di utilità ex art. 76 comma 3 c.p.i.;
per l’effetto:
-
condannarsi
rappresentante
la
ATI_____
pro
tempore,
S.p.a.,
al
nella
risarcimento
persona
nei
del
legale
confronti
della
P____ S.n.c. dei danni patrimoniali e non patrimoniali, liquidati
ove occorra anche ex art. 125 comma 2 c.p.i., per una somma comunque
non inferiore ad Euro 1.952.802,22 o alla diversa somma ritenuta
corrispondente
agli
utili
derivanti
dalla
contraffazione,
da
restituirsi in ogni caso ex art. 125 comma 3 c.p.i., oltre ad
interessi al tasso legale e a rivalutazione monetaria, dalla data di
costituzione in mora al saldo effettivo;
-
disporsi
a
carico
di
ATI_____
S.p.a.
l'inibitoria
della
fabbricazione, del commercio e dell'uso di tutti i ventilconvettori
mod. KF come meglio descritti agli atti e comunque di qualsiasi
prodotto, comunque denominato, in violazione dei diritti dell’attrice
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c.p.i.
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azionati nel presente giudizio, fissando una penale adeguata per ogni
trasgressione o giorno di ritardo nell’attuazione dell’inibitoria;
- ordinarsi il ritiro definitivo dal commercio dei medesimi prodotti
nei confronti di chiunque ne sia proprietario o ne abbia la materiale
fissando
una
penale
adeguata
per
ogni
giorno
di
ritardo;
- disporsi, altresì, la distruzione di tutte le cose costituenti la
violazione dei diritti azionati da P____ S.n.c. e dei mezzi adibiti
alla loro produzione;
- ordinarsi a carico di ATI_____ S.p.a. la pubblicazione della sentenza
conclusiva della presente controversia sulla stampa nazionale.
In via istruttoria
- ordinare ad ATI_____ l’esibizione delle proprie fatture di vendita dei
ventilconvettori modello KF emesse dal 2004 ad oggi nonché i registri
iva vendite dal 2004 ad oggi nonché ogni documento necessario alla
determinazione
dell’utile
derivante
dalla
vendita
dei
ventilconvettori modello KF, disponendo altresì le modalità con le
quali detta esibizione dovrà essere effettuata;
- ordinare ad ATI_____ S.p.a., ai sensi dell'art. 121 co. 2 D.Lgs
30/2005,
di
fornire
l'identificazione
dei
i
documenti
soggetti
e
tutti
implicati
gli
nella
elementi
per
produzione
e
distribuzione dei ventilconvettori mod. KF e per la quantificazione
delle unità prodotte dall'anno 2004 ad oggi.
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.”
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disponibilità,
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Per la convenuta: “… non accettando il contraddittorio:
a. relativamente alla domanda di conversione dell’azione ex art. 59
co. 3 e di conversione del brevetto in modello ex art. 76 co. 3
C.P.I. di cui alla memoria depositata da PDR in data 28.5.2013;
prima volta nella richiamata memoria in data 28.5.2013;
in via principale:
- respingere le domande tutte proposte dall’attrice e richiamate col
foglio di precisazione delle conclusioni in data 16.1.2013;
in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare che il modello di utilità n. 00249452 è
nullo per le ragioni di cui in narrativa;
in via istruttoria:
- ove le prove documentali dimesse non dovessero essere ritenute
sufficienti
00249452,
a
dimostrare
disporre
la
consulenza
nullità
tecnica
del
sul
modello
di
utilità
n.
punto
con
riserva
di
suggerire il relativo quesito.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente
giudizio.“
FATTO E DIRITTO
1. Nel suo atto introduttivo del presente giudizio l’attrice ha
dedotto di aver depositato in data 21.3.2000 domanda di brevetto
nazionale per modello di utilità – concesso poi con il n. 249.452 in
data 7.5.2003 – che atteneva ad una cassetta interna ad incasso per i
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b. relativamente all’azione di concorrenza sleale formulata per la
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condizionatori d’aria che eliminava tutti i problemi di installazione
di tale tipologia di condizionatori fino ad allora in commercio.
Sulla base della priorità costituita da detta domanda di brevetto
nazionale
in
data
12.3.2001
l’attrice
aveva
depositato
una
concesso (EP 1136763).
Ha affermato che la convenuta ATI_____ Aero Termica Italiana s.p.a.
– già acquirente tra il 2002 ed il 2004 di ingenti quantitativi delle
cassette per incasso Moon e Stark prodotte da P____ s.n.c. che
costituivano l’attuazione del trovato brevettato – aveva posto in
commercio dal marzo 2004 un modello di ventilconvettore da incasso
nel soffitto denominato KF-01 che riprendeva i medesimi insegnamenti
dei menzionati titoli brevettuali di cui l’attrice era titolare.
Nel
febbraio
Tribunale
s.p.a.
un
per
2006
l’attrice
procedimento
ottenere
aveva
cautelare
l’inibitoria
instaurato
nei
dinanzi
confronti
all’ulteriore
di
a
questo
ATI_____
fabbricazione
e
commercio del ventilconvettore KF-01 sulla base della violazione del
brevetto europeo EP 1136763 e nel corso della quale la perizia
tecnica
d’ufficio
aveva
per
un
verso
confermato
l’indebita
interferenza del prodotto di controparte con le rivendicazioni del
brevetto europeo in tale sede dedotto, rilevando tuttavia che il
titolo possedeva i presupposti di legge per la sua brevettabilità
esclusivamente quale modello di utilità.
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corrispondente domanda di brevetto europeo, anch’esso successivamente
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Il ricorso era stato dunque respinto sul presupposto della nullità
del titolo europeo, non essendo stato azionato in sede di ricorso
cautelare il modello di utilità nazionale.
Nella presente causa P____ s.n.c. ha dunque azionato nei confronti
di utilità nazionale n. 249.452, chiedendo – oltre all’inibitoria
all’ulteriore
produzione
e
commercio
del
prodotto
KF-01
–
il
risarcimento del danno derivante dall’accertata contraffazione.
Si è costituita nel presente giudizio la convenuta ATI_____ s.p.a.,
contestando la validità del modello di utilità n. 249.452 di cui
controparte è titolare sulla base dello stato della tecnica così come
da essa allegata e contestando – quanto al profilo del richiesto
risarcimento del danno - la tesi dell’attrice secondo la quale
l’interruzione degli acquisti già eseguiti presso P____ s.n.c.,
dovuta alla scarsa qualità di tali prodotti, avrebbe indebitamente
fatto venir meno all’attrice corrispondenti introiti per ulteriori
quattro anni.
Concludeva dunque per il rigetto delle domande svolte dalla società
attrice e formulava in via riconvenzionale domanda di nullità del
modello di utilità azionato nei suoi confronti.
La causa, già pervenuta una prima volta in decisione all’esito sia di
una consulenza d’ufficio brevettuale che di una consulenza contabile,
è stata rimesso sul ruolo istruttorio con ordinanza del 18.4.2013 in
quanto il Collegio ha inteso sottoporre d’ufficio alle parti ai sensi
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delle medesime apparecchiature di ATI_____ s.p.a. il solo modello
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dell’art. 101, comma secondo, c.p.c. la questione - non trattata
nelle
rispettive
nazionale
per
difese
modello
-
di
dell’effettiva
utilità
alla
efficacia
luce
di
del
brevetto
quanto
previsto
dall’art. 59, comma 1 c.p.i.
causa è stata nuovamente rimessa alla decisione del Collegio.
2. La questione dell’effettiva efficacia del brevetto nazionale per
modello di utilità in presenza di brevetto europeo che tuteli il
medesimo trovato va risolta sulla base del disposto dell’art. 59
c.p.i. che stabilisce in via generale il principio della preminenza
del brevetto europeo.
Va rilevato che nella fattispecie in esame non vi è dubbio alcuno
circa l’effettiva coincidenza dell’ambito di tutela proprio delle
rivendicazioni dei due brevetti, di cui quello nazionale costituisce
la priorità indicata nella domanda di brevetto europeo, posto che la
differente formulazione delle rispettive rivendicazioni è derivata
dalla mera riscrittura del testo originario eseguita in sede di esame
europeo, che ha comportato variazioni solo formali e non sostanziali
rispetto al testo del modello di utilità nazionale.
Ciò risulta peraltro confermato dal fatto che sia il CTU che i
consulenti delle parti in sede di esame tecnico hanno concordato di
fare riferimento per le loro valutazioni del testo europeo in quanto
ritenuto del tutto concordante con quello del modello di utilità.
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Successivamente al deposito di memorie su tale specifica questione la
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Deve
dunque
ritenersi
applicabile
nel
caso
di
specie
quanto
specificamente previsto nel comma 2, lett. a) dell’art. 59 c.p.i. in
quanto a suo tempo non era stata proposta opposizione alcuna al
rilascio del brevetto europeo EP 1136763.
n. 249.452 va individuata in quella in cui era scaduto il termine per
promuovere tale opposizione (entro nove mesi dalla pubblicazione del
suo rilascio: art. 99 CBE) e cioè al 3 agosto 2006.
Il fatto che parte attrice abbia impostato la sua azione sul solo
brevetto per modello di utilità consente dunque la valutazione della
sua validità e della dedotta contraffazione solo entro tale limite
temporale, e cioè limitatamente alla contraffazione dei prodotti
commercializzati dalla convenuta fino a tale data.
Le domande svolte da parte attrice di conversione dell’azione in
origine fondata sul modello di utilità in domande fondate sulla
frazione del brevetto europeo EP 1136763 e quelle subordinate a tale
conversione
devono
essere
dichiarate
inammissibili
in
quanto
formulate solo successivamente alla rimessione in istruttoria della
causa a seguito dell’ordinanza del Collegio del 18.4.2013.
3. Ciò posto quanto alla delimitazione dell’ambito temporale di
autonoma efficacia del modello di utilità azionato da P____ s.n.c.,
deve essere affrontata la questione dell’effettiva validità di tale
modello in relazione alle contestazioni sollevate dalla convenuta
ATI_____
s.p.a.
posto
che
parte
convenuta
non
ha
contestato
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Pertanto la data di cessazione degli effetti del modello di utilità
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l’interferenza del suo prodotto KF-01 con quanto rivendicato nel
titolo brevettuale di parte attrice.
Come è ben noto alle parti, il trovato è destinato a risolvere i
problemi di installazione di un’unità di un condizionatore posta
esternamente
all’epoca
visibile,
del
deposito
che
del
necessitava
modello
secondo
di
la
utilità
tecnica
di
un
nota
perfetto
allineamento nell’assemblaggio di dette parti ed un’esatta centratura
della base esterna sia rispetto all’unità di condizionamento, sia
rispetto alla superficie in vista del controsoffitto.
Tale necessità derivava dal fatto che in tale epoca l’accoppiamento
tra la base di copertura e l’unità di condizionamento era realizzata
ad incastro delle superfici esterne delle bocchette di passaggio
dell’aria
poste
dell’unità
del
parallela
movimento
o
sulla
base
di
condizionatore,
diritta,
reciproco
cioè
che
senza
copertura
aventi
e
quelle
tutte
possibilità
potesse
una
di
rimediare
dei
canali
conformazione
alcun
ad
gioco
o
imperfetti
posizionamenti di tali parti dell’apparecchiatura.
La soluzione prevista dal modello di utilità in esame prevede che le
bocchette ed i canali destinati ad impegnarsi reciprocamente non
siano conformati a pareti esterne diritte o parallele tra loro, ma
che le pareti esterne delle bocchette della base di copertura abbiano
una inclinazione che crea una rastremazione da una base più larga
all’estremità opposta più stretta che consente di lasciare una certa
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all’interno di una controsoffittatura rispetto alla base di copertura
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libertà di movimento delle stesse all’interno dei canali dell’unità
di condizionamento, con ciò consentendosi dunque la possibilità di un
posizionamento
dell’unità
di
condizionamento
non
necessariamente
preciso rispetto alla superficie esterna del controsoffitto.
s.p.a., concludendo che sul piano della novità esse risultavano non
rilevanti.
Invero
alcune
di
esse
presentavano
la
bocchette
della
base
di
copertura esternamente rettilinee e parallele rispetto alle loro
sezioni di incastro (JP 4 254 121; JP 7 049 135) o comunque ad
andamento uniforme (JP 61 282 734) o prive della forma rastremata (US
4
549
474),
oppure
non
inserite
nei
canali
dell’unità
di
condizionamento ma appoggiate esternamente a filo di essi (JP 10 220
799), oppure comunque incastrate senza alcuna possibilità di gioco
all’interno dei canali dell’unità di condizionamento (JP 6 028 517;
DE 298 22 930).
In altri casi la base di copertura era sprovvista di bocchette
(condizionatore Sanyo; US 5 577 958).
Se la presenza del presupposto di novità appare obbiettivamente
fondato
sulla
base
delle
osservazioni
innanzi
succintamente
riportate, quanto all’ulteriore presupposto della novità intrinseca
che deve necessariamente essere presente nella soluzione tecnica
proposta dal trovato deve preliminarmente rammentarsi che – secondo
un’impostazione costante della giurisprudenza di legittimità – se
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Il CTU ha esaminato le anteriorità dedotte dalla convenuta ATI_____
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l'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema
tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel
campo industriale, tale da apportare un progresso rispetto alla
tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da esprimere un'attività
utilità è pure la sua particolare novità intrinseca, che determina un
incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente
sicchè,
pur
con
un
grado
"minore"
di
novità,
esso
migliora
l'attuazione del "già noto", conferendo un'utilità nuova ed ulteriore
(così da ultimo Cass. 19715/12).
In particolare, al fine di riconoscere ad un modello di utilità un
apprezzabile gradiente di originalità, occorre che esso non si ponga
come ovvio sviluppo della situazione preesistente o come trovato
conseguibile attraverso una ricerca banale, ossia con applicazione di
regole elementari o composizione di altri brevetti o di modelli
preesistenti, ma che abbia, al contrario, richiesto un certo sviluppo
inventivo ed il superamento di qualche difficoltà tecnica (Cass.
19688/09).
L’esame del CTU rispetto a tale specifico profilo di validità del
modello appare condivisibile quanto alla positiva valutazione della
sua effettiva sussistenza nel caso di specie.
Egli
ha
infatti
individuato
nelle
anteriorità
rappresentate
dai
brevetti JP 6 028 517 e US 4 549 474 – in quanto attinenti a
condizionatori
ad
incasso
aventi
nella
base
di
copertura
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creativa dell'inventore, la caratteristica giuridica del modello di
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bocchette
sporgenti
che
si
inseriscono
nel
corpo
scatolare
del
condizionatore in corrispondenza dei canali di circolazione dell’aria
– lo stato della tecnica più prossimo a quello cui il modello di
utilità in esame si riferisce.
bocchette della base di copertura, oltre a non essere parimenti
rappresentata in tali anteriorità, non risulta nemmeno in qualche
modo riprodotta nelle sue funzionalità – consentire cioè una libertà
di
posizionamento
nell’assemblaggio
mantenendo
nel
contempo
la
funzione di tenuta dell’aria nell’impegno delle bocchette con i
canali di sbocco dell’aria del condizionatore – né poteva ritenersi
un piano sviluppo di soluzioni preesistenti, posto che anche le
differenze di sezione tra i corpi cilindrici delle bocchette e dei
canali rilevabili in tali anteriorità non potevano soddisfare la
necessità di una libertà di reciproco posizionamento di tali elementi
mantenendo
nel
contempo
anche
l’indispensabile
caratteristica
di
tenuta dell’aria nella parte in cui tali elementi si impegnano tra
loro.
Del
tutto
condivisibile,
a
parere
del
Collegio,
è
dunque
la
conclusione relativa alla validità del modello di utilità n. 249.452.
4. Le osservazioni critiche sviluppate dalla convenuta ATI_____
s.p.a. rispetto alle conclusioni raggiunte dal CTU non risultano di
rilievo
tale
da
indurre
il
Collegio
ad
adottare
differenti
valutazioni.
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In effetti la caratteristica della rastremazione della forma delle
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RG n. 56619/2008
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In effetti tali osservazioni non contengono alcuna novità rispetto a
quanto già sostenuto dal consulente di parte della convenuta e già
oggetto di specifica valutazione da parte del CTU.
Sul
punto
appare
sufficiente
dunque
rimandare
alle
osservazioni
esterna
descritta
delle
in
bocchette
JP
4
254
(differente
121)
e
dunque
quanto
dalla
alla
forma
sussistenza
interna
di
un
apprezzabile contenuto originale ed innovativo del brevetto (v. pagg.
19-21 relazione CTU brevettuale).
5. Come si è già rilevato, l’effettiva interferenza del prodotto KF01 commercializzato da ATI_____ s.p.a. rispetto agli insegnamenti
propri del modello di utilità in questione non è stata oggetto di
alcuna contestazione da parte della convenuta, tanto che l’indagine
tecnica eseguita
in corso di
causa si è
incentrata sulla sola
validità del modello di utilità n. 249.452 con gli esiti innanzi
esposti.
Deve dunque affermarsi che il ventilconvettore denominato KF-01 ha
integrato contraffazione del modello di utilità di parte attrice per
tutto il periodo di commercializzazione anteriore al 3 agosto 2006,
termine di cessazione di efficacia del titolo nazionale a seguito
della mancata opposizione al conforme titolo europeo.
Per effetto di tale cessazione di efficacia del titolo nazionale in
questa sede azionato – che peraltro sarebbe comunque già scaduto alla
data della presente decisione – non appare possibile provvedere
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svolte dal CTU quanto alla novità della rastremazione della forma
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all’accoglimento
all’ulteriore
delle
domande
produzione
e
di
parte
attrice
commercializzazione
di
del
inibitoria
prodotto
in
questione ed alle misure della fissazione di penale, di ritiro dal
commercio e di distruzione.
concorrenza
sleale
ex
art.
2598
nn.
1
e
3
c.c.
di
cui
alle
conclusioni formulate da P____ s.n.c. all’udienza del 25.9.2013,
posto che essa non era mai stata formulata nell’atto introduttivo o
nei termini processuali perentori di modificazione delle domande.
6. Deve dunque procedersi alla determinazione del danno risarcibile
sulla base degli accertamenti contabili svolti in corso di causa e
nei limiti temporali innanzi precisati per ciò che concerne l’ambito
di
illiceità
della
condotta
della
convenuta
rispetto
ai
limiti
temporali di efficacia del titolo nazionale.
ATI_____
s.p.a.
ha
sostenuto
che
sarebbe
stata
costretta
ad
interrompere gli acquisti dei prodotti di P____ s.n.c. in quanto
rivelatisi di standard qualitativo non adeguato e che non vi erano
contratti
di
fornitura
in
essere
tra
le
parti,
negando
dunque
l’effettiva sussistenza di un danno a carico di controparte.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno esposti dall’attrice, ha
contestato
che
esso
dovesse
essere
calcolato
sul
fatturato
asseritamente perduto da P____ s.n.c. sulla base di una pretesa
proiezione di incassi futuri ed ha anche contestato la metodologia
seguita dal CTU contabile sulla base del quesito ad esso affidato dal
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Va altresì rilevato che appare inammissibile anche la domanda di
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giudice e le relative risultanze osservando che parte attrice non
aveva dedotto alcuna flessione delle sue vendite nel suo mercato a
partire
dal
momento
in
cui
ATI_____
s.p.a.
aveva
introdotto
macchine analoghe e che i ventilconvettori acquistati da P____
titolare del brevetto – con marchio ATI_____
Chiedeva
infine
che
il
Tribunale
adottasse
quale
criterio
di
liquidazione del danno quello rappresentato da una royalty, che
indicava nella misura del 10% dell’utile marginale accertato dalla
CTU contabile.
Tali rilievi non possono essere condivisi dal Collegio.
Va premesso che parte attrice sin dal suo atto di citazione ha
chiesto che il danno fosse liquidato dal Tribunale in una somma
globale
ex
art.
125
comma
2
c.p.i.,
comunque
non
inferiore
all’ingiustificato arricchimento conseguito da ATI_____ s.p.a. per
effetto della contraffazione.
L’accertamento di contraffazione brevettuale prescinde evidentemente
da ogni considerazione circa (non provate) carenze qualitative dei
prodotti a suo tempo forniti dalla titolare del brevetto o dalle
modalità di commercializzazione dei prodotti da essa forniti, in
quanto la perdita economica che incombe su di essa è direttamente
connessa all’indebita ripresa da parte di concorrenti delle soluzioni
tecniche
coperte
da
valida
privativa
e
dalla
conseguente
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s.n.c. erano sempre stati commercializzati – con il consenso della
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impossibilità
di
sfruttamento
in
via
esclusiva
del
successo
commerciale del brevetto stesso.
In
tale
prospettiva
all’introduzione
del
se
Codice
già
della
la
giurisprudenza
proprietà
antecedente
industriale
vigente
conseguente
alla
contraffazione
anche
la
misura
degli
utili
conseguiti dal contraffattore – quale elemento di calcolo di guadagni
che il titolare del brevetto avrebbe potuto conseguire se fosse stata
rispettata la sua esclusiva – lo stesso art. 125 c.p.i. da un lato
indica espressamente tra gli elementi pertinenti alla liquidazione
del danno anche i benefici realizzati dall’autore della violazione e
nel suo comma 3 afferma la possibilità – effettivamente esercitata da
P____ s.n.c. nel caso di specie con apposita domanda – di assegnare
alla titolare del brevetto la restituzione degli utili realizzati
dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del
lucro cessante.
L’analisi contabile eseguita in corso di causa permette dunque anche
di evitare il ricorso alle presunzioni di cui al comma 2 dell’art.
125
c.p.i.
per
la
determinazione
di
una
royalty
appropriata
–
peraltro indebitamente riferita dalla convenuta rispetto all’utile
marginale determinato dal CTU, non già sul fatturato – e i dati
esaminati e valutati dal consulente contabile possono costituire
utile base per tale liquidazione, posto che nessuna contestazione è
stata sollevata da ATI_____ s.p.a. quanto alla correttezza dei dati
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utilizzava diffusamente al fine di valutare il danno risarcibile
Sentenza n. 5603/2014 pubbl. il 30/04/2014
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acquisiti dal CTU e dei criteri utilizzati per la determinazione
dell’utile marginale lordo connesso all’illecita commercializzazione
del prodotto KF-01.
I rilievi sollevati da parte attrice rispetto a quanto determinato
CTU
sono
stati
riproposti
in
sede
conclusionale
rimandando
integralmente alle osservazioni svolte dal consulente di parte della
stessa attrice in sede di consulenza tecnica e sui quali il CTU aveva
già preso posizione confermando le proprie analisi.
L’assenza di effettive e nuove contestazioni riguardo ai criteri
adottati dal CTU contabile nella determinazione dell’utile marginale
attinenti alla commercializzazione del prodotto in questione solleva
il Collegio dalla ricostruzione di tale profilo, a tal fine dunque
rimandando
peritale
alle
(v.
in
articolate
argomentazioni
particolare
pagg.
da
svolte
17
a
22
nella
relazione
della
relazione
contabile).
Se l’arco temporale di determinazione del danno per la contraffazione
va delimitato al periodo gennaio 2004/3 agosto 2006, va rilevato che
il CTU ha determinato per l’anno 2004 un utile marginale conseguito
da ATI_____ s.p.a. nella misura di € 44.629,58, per l’anno 2005 di
€ 114.761,52 e per l’intero anno 2006 di € 248.481,08 (v. tabella a
pag. 22 relazione).
La necessità di delimitare tale utile marginale per il 2006 ai soli
primi sette mesi dell’anno porta il Collegio a determinare in via
equitativa
l’intera
somma
liquidabile
in
favore
dell’attrice
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dal
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nell’importo complessivo di € 310.000,00, da intendersi comprensivo
di
interessi
legali
e
rivalutazione
monetaria
alla
data
della
presente sentenza.
Non sussistono altresì i presupposti per la liquidazione anche di un
conto del fatto (riferito da parte convenuta e in sé non oggetto di
alcuna contestazione) che nel corso dei precedenti rapporti tra le
parti
i
prodotti
di
P____
s.n.c.
venivano
commercializzati
da
ATI_____ s.p.a. con il marchio di quest’ultima, con ciò risultando
di fatto evanescenti i margini per il riconoscimento di un danno
all’immagine commerciale dell’attrice.
Deve infine essere accolta l’istanza di pubblicazione del dispositivo
della
presente
sentenza,
secondo
le
modalità
specificate
nel
dispositivo stesso.
7. Le spese del giudizio e delle consulenze tecniche d’ufficio devono
essere
poste
specificato
in
delimitazione
a
carico
della
dispositivo,
temporale
parte
posto
che
dell’illecito
convenuta,
anche
liquidate
tenuto
accertato
come
conto
della
l’analisi
delle
contestazioni svolte ha comunque reso indispensabile il riferimento a
tutte le indagini tecniche eseguite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda,
eccezione o istanza disattesa:
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danno di natura non patrimoniale in favore dell’attrice, anche tenuto
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1) in parziale accoglimento delle domande avanzate da P____ di
P------- Ciro & C. s.n.c. nei confronti di ATI_____ Aero Termica
Italiana
s.p.a.,
respinta
la
domanda
riconvenzionale
di
nullità
svolta da parte convenuta del brevetto per modello di utilità n.
di
contraffazione
cui
parte
attrice
tale
privativa
di
commercializzazione
da
parte
è
titolare
integrata
della
ed
accertata
dalla
convenuta
del
la
produzione
e
modello
di
ventilconvettore denominato KF-01, condanna la convenuta ATI_____
Aero Termica Italiana s.p.a. al risarcimento del danno in favore di
parte attrice relativamente alla commercializzazione del menzionato
prodotto tra il 2004 ed il 3.8.2006 liquidato nella somma complessiva
di € 310.000,00 oltre interessi legali dalla data della presente
sentenza fino all’effettivo saldo;
2) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza
per una volta ed a caratteri doppi del normale sul quotidiano La
Repubblica a cura ed a spese della convenuta entro trenta giorni
dalla
notificazione
in
forma
esecutiva
della
presente
sentenza,
autorizzando sin da ora parte attrice a provvedere direttamente a
tale incombente ove detto termine fosse inutilmente decorso e ponendo
a carico della convenuta le relative spese;
3) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all’UIBM
a cura della Cancelleria;
4)respinge le ulteriori domande avanzate da parte attrice;
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5) condanna ATI_____ Aero Termica Italiana s.p.a. al rimborso delle
spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate nella misura
di € 14.000,00 (di cui € 2.000,00 per spese ed € 12.000,00 per
compensi) oltre oneri di legge, cui si aggiungono le spese delle
tecniche
d’ufficio
nella
misura
delle
somme
rispettivamente liquidate in corso di causa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 gennaio 2014.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Claudio Marangoni
Marina Tavassi
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