CASI DI CASA N. 41/2014 18 luglio 2014 www.agefis.it Compromesso per acquisto box in corso di realizzazione Domanda Devo acquistare un box in corso di realizzazione da parte di una cooperativa è comunque obbligatorio procedere alla registrazione del compromesso per poter godere della detrazione? Risposta Secondo quanto puntualizzato dalla Risoluzione del 7 luglio 2008 n. 282 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - non è necessario. Secondo il citato documento di prassi, riprendendo quanto già era stato chiarito dalla circolare 12 maggio 2000, n. 95, punto n. 2.1.7, hanno titolo a fruire della detrazione d'imposta del 50% (sino al 31 dicembre 2013) anche gli acquirenti di box e posti auto pertinenziali, per le sole spese imputabili alla loro realizzazione ed a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal costruttore. Nell'ipotesi in cui l'atto definitivo di acquisto del box pertinenziale sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, la detrazione d'imposta in discorso compete in relazione ai pagamenti in acconto effettuati con bonifico, fino a concorrenza del costo di costruzione del box dichiarato dalla ditta costruttrice, a condizione che vi sia un compromesso di vendita regolarmente registrato dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l'edificio abitativo ed il box (in proposito, vedasi la circolare 20 giugno 2002, n. 55, punto n. 1). Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 28 febbraio 2008, n. 38, ha precisato che la necessità dell'esistenza di un contratto preliminare regolarmente registrato si riconduce all'esigenza che sia formalizzata la destinazione funzionale del box al servizio dell'abitazione richiesta dalla norma agevolativa in parola. Nella fattispecie in esame, però, relativa all'assegnazione di box auto pertinenziali da parte di cooperative edilizie di abitazione, deve essere tenuto presente il particolare procedimento che porta all'assegnazione degli immobili ai soci delle cooperative edilizie. In particolare nella Risoluzione del 7 luglio 2008 n. 282 l'Agenzia delle Entrate sottolinea che la richiesta di assegnazione del box pertinenziale deve essere accettata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa edilizia. Il verbale di accettazione, viene quindi trascritto nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della stessa cooperativa che rientra tra i libri sociali obbligatori delle cooperative (articoli 2516 e 2421 del Codice civile) e che deve essere sottoposto a vidimazione. L'Agenzia sottolinea che la sussistenza del vincolo CASI DI CASA N. 41/2014 18 luglio 2014 www.agefis.it pertinenziale tra l'alloggio e il box, richiamato dalla circolare 20 giugno 2002, n. 55 risulta, pertanto, formalizzata già prima dell'assegnazione degli immobili nel verbale della deliberazione del consiglio di amministrazione che accetta le domande dei soci. Quindi, secondo l'Agenzia, il procedimento descritto, essendo assistito dalle formalità previste per le cooperative, sottoposte peraltro anche alla specifica vigilanza amministrativa propria del settore, soddisfa comunque l'esigenza di vedere formalizzata la sussistenza del vincolo pertinenziale tra il box e l'abitazione. Di conseguenza i soci delle cooperative edilizie non solo possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d'imposta per l'acquisto di box pertinenziali ma possono essere ammessi al regime agevolativo già per gli acconti pagati con bonifico, in relazione al costo di costruzione del box pertinenziale, sin dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da parte del Consiglio di amministrazione anche se questo non è sottoposto a registrazione. Ciò anche nell'ipotesi in cui il rogito avvenga in un periodo d'imposta successivo.
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