Rödl & Partner Verso il successo Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 febbraio 2014 Informativa Edizione: 27 Febbraio 2013 · www.roedl.com/it Sommario: Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 febbraio 2014 > Gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 febbraio 2014 di Rita Santaniello e Jessica Middlemas, Rödl & Partner Milano Cari amici, con sentenza del 13 febbraio 2014, la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato l’illegittimità della normativa italiana in materia di licenziamenti collettivi contenuta nella Legge n. 223 del 23 luglio 1991. In particolare, ad avviso della Corte, avendo escluso la categoria dei “dirigenti” dall’ambito di applicazione della procedura prevista in caso di licenziamento collettivo, la normativa italiana è in contrasto con la Direttiva 98/59/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. Infatti, la predetta Direttiva prevede all’art. 1 che la disciplina sui licenziamenti collettivi si applichi a tutti i lavoratori, con la sola eccezione dei dipendenti delle pubbliche amministrazione, degli equipaggi di navi marittime e dei lavoratori assunti a tempo determinato, senza la possibilità di escludere dal suo ambito di applicazione alcuna altra categoria di lavoratori. La Repubblica Italiana si è difesa osservando come la normativa e i contratti collettivi italiani garantiscano ai dirigenti una tutela di carattere economico in caso di licenziamento che costituisce una condizione di miglior favore per tale categoria e quindi non sussisterebbe alcun contrasto con la normativa europea. Sul punto la Corte ha osservato che la Direttiva 98/59 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori qualora preveda di effettuare licenziamenti collettivi, al fine di valutare la possibilità di evitare o ridurre gli esuberi di personale. Quindi, la Direttiva sarebbe parzialmente privata della sua utilità in caso di mancata attuazione della procedura di consultazione nei confronti di una determinata categoria di lavoratori (quali i dirigenti), a prescindere dalle misure sociali previste a favore di tali lavoratori per attenuare le conseguenze in caso di licenziamento. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato che lo Stato italiano è venuto meno ai suoi obblighi derivanti dalla Direttiva 98/59. Gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia La sentenza con cui la Corte di Giustizia accerta l’inadempimento di uno Stato membro rispetto agli obblighi discendenti dal diritto comunitario devono trovare immediata applicazione non solo da parte del giudice nazionale nell’esercizio delle sue funzioni, ma anche da parte delle amministrazioni nazionali. In altre parole, le norme comunitarie, così come interpretate dalla Corte nella sentenza di inadempimento, sono dotate di immediata efficacia nei confronti degli organi dello Stato membro. Quindi, l’accertato inadempimento dello Stato Italiano impone l’obbligo innanzitutto per il legislatore italiano di 1 Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 febbraio 2014 un intervento al fine di rendere la normativa italiana conforme alla Direttiva 98/59. Inoltre, vi è l’obbligo per i giudici italiani di non applicare la norma nazionale dichiarata incompatibile con il diritto comunitario, bensì direttamente la norma comunitaria. Pertanto, d’ora in poi tutti i licenziamenti intimati ai dirigenti nell’ambito di una riduzione collettiva di personale dovranno avvenire nel rispetto della normativa in materia di licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/1991 con il conseguente obbligo di includere anche tale categoria di lavoratori nella platea degli esuberi. Sul piano giudiziale, quindi, ci si può aspettare una serie di nuovi contenziosi promossi da dirigenti, qualora essi ritengano che i loro diritti siano stati lesi nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Tuttavia, si pongono alcuni dubbi riguardo ai licenziamenti già intimati ai dirigenti contestualmente ad una riduzione collettiva di personale e in relazione ai quali non sono già decorsi i termini di decadenza per la loro impugnazione. Data l’immediata efficacia della sentenza della Corte (con conseguente obbligo per il giudice nazionale di applicare direttamente la norma comunitaria), potrebbe essere teoricamente possibile per un dirigente adire il giudice nazionale sostenendo l’illegittimità del licenziamento allo stesso comminato per la sua esclusione dalla procedura espletata. Sul punto si auspica un chiarimento legislativo oppure in giurisprudenza. Sul piano sanzionatorio l’eventuale accertamento dell’ingiustificatezza/illegittimità del licenziamento comminato al dirigente nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo non comporterà in realtà alcuna modifica rispetto alla disciplina vigente. Infatti, come noto, i dirigenti sono generalmente esclusi dall’ambito di applicazione delle norme di legge che tutelano i lavoratori in caso di licenziamento illegittimo (ad eccezione dell’ipotesi di licenziamento nullo per ritorsione, discriminazione, ecc.). La tutela offerta alla categoria dei dirigenti in caso di licenziamento illegittimo deriva unicamente dalla contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva prevede, in caso di licenziamento ingiustificato del dirigente, il pagamento a carico del datore di lavoro della c.d. indennità supplementare. Pertanto, nell’ipotesi in cui il Giudice del lavoro dovesse accertare la violazione della procedura di informazione e consultazione con le associazioni sindacali oppure dei criteri di scelta utilizzati per individuare il lavoratore da licenziare, al dirigente non sarà applicabile la tutela prevista a favore della generalità dei lavoratori di cui all’art. 18 della Legge 300/1970 (ad eccezione di ipotesi quali la discriminazione del dirigente), ma unicamente la tutela prevista dalla contrattazione collettiva di settore che consiste, come visto sopra, nel pagamento di un’indennità. A titolo esemplificativo, il CCNL Dirigenti Commercio prevede che tale indennità sia compresa fra un minimo pari alle mensilità di preavviso dovute al lavoratore fino a un massimo di 18 mensilità. Il CCNL Dirigenti Industria, invece, prevede che tale indennità sia compresa fra un minimo pari al numero di mensilità di preavviso dovute oltre a ulteriori due mensilità fino a un massimo di 20 mensilità. L’indennità supplementare viene automaticamente incrementata in relazione all’età del dirigente licenziato (se compresa fra un’età tipicamente tra i 50 e i 64 anni, a seconda del CCNL applicato). A livello procedurale, la fase di informazione e consultazione condotta tra la parte datoriale e le associazioni sindacali dei lavoratori in esubero dovrà necessariamente coinvolgere d’ora in poi anche le associazioni di rappresentanza dei dirigenti (Federmanager, Manageritalia, ecc.), alle quali dovrà essere inviata la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo. Un ulteriore profilo, che pone alcune perplessità, riguarda l’indennità di mobilità. Come noto, attualmente i dirigenti sono esclusi da tale trattamento e hanno diritto, in caso di licenziamento, solo al normale sussidio di disoccupazione, sostituito in seguito alla Legge Fornero dall'assicurazione sociale per l'impiego (c.d. ASpI). La Direttiva 98/59 non disciplina gli ammortizzatori sociali e le misure sociali di accompagnamento previste per i lavoratori licenziati. Quindi, teoricamente, la disciplina dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della Legge 223/1991 non dovrebbe estendersi anche ai dirigenti. Ne consegue che le aziende non dovranno versare alcuna contribuzione all’INPS al fine di finanziare la mobilità per il proprio personale dirigenziale (al contrario di quanto avviene per la generalità dei lavoratori qualora essi abbiano diritto all’indennità di mobilità, a seconda del settore di attività e delle dimensioni aziendali). Ciò determinerà, tuttavia, che la trattativa condotta con le associazioni sindacali nell’ambito della procedura di informazione e consultazione sarà diversa a seconda che si discuta dell’incentivazione economica da riconoscere ai dirigenti oppure alle altre categorie di lavoratori, in quanto spesso l’importo delle incentivazioni economiche concordato fra le parti sociali sono stabilite tenendo conto anche della possibilità per i lavoratori di poter percepire o meno l’indennità di mobilità. In ogni caso, dal 1 gennaio 2017, con l’abrogazione definitiva dell'indennità di mobilità, il problema sarà definitivamente superato. Da tale data, infatti, tutti i lavoratori disoccupati, indipendentemente dalla modalità del licen- 2 Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 febbraio 2014 Edizione: 27 Febbraio 2013 ziamento, potranno godere, soddisfatti i requisiti, dell'indennità di disoccupazione nell'ambito dell’ASpI. *** Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento fosse necessario. Cordiali saluti Contatto per ulteriori informazioni Rita Santaniello Avvocato Tel.: + 39 02.6328841 E-Mail: [email protected] Jessica Middlemas Avvocato Tel.: + 39 02.6328841 E-Mail: [email protected] Verso il successo “Ogni singola persona conta“, per i Castellers e per noi. „La nostra filosofia è condividere gli obiettivi dei nostri assistiti in una visione globale e imprenditoriale. Pensiamo al cliente e al mercato in cui opera, ne condividiamo le finalità e impostiamo la nostra consulenza con l’obiettivo di accompagnarlo verso il successo.“ Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi. Rödl & Partner „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Forza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, nel maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale. „ Non perdiamo mai di vista lo scopo del nostro impegno. Un chiaro obiettivo ci aiuta a scorgere gli errori, le debolezze e rischi e ad evitarli per tempo. Solo quando la strada è libera dagli ostacoli, iniziamo la scalata, ma avendo sempre ben presente quale sia la nostra meta.“ Castelleres de Barcelona Imprint - Informativa “Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 febbraio 2014”, edizione 27 febbraio 2013 Rödl & Partner Largo Donegani 2, 20121 Milano Tel.: +39 02 6328841 | www.roedl.com/it Responsabile di redazione: Rita Santaniello – [email protected] Jessica Middlemas – [email protected] Largo Donegani 2, 20121 Milano Responsabile grafica: Rödl & Partner Unternehmenskommunikation Jeannie Pfefferlein - [email protected] Äußere Sulzbacher Str. 100, 90491 Nürnberg Redazione: La presente informativa è redatta a cura di Rödl & Partner e non è destinata alla stampa. 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