A NN O 2 0 1 4 Le C I R C O L AR E NU M E R O 3 Circolari della Fondazione Studi n. 3 del 13.02.2014 LE NOVITA’ DEL CUD Novità che interesseranno le attività di aziende e consulenti del lavoro nella predisposizione del modello di certificazione da consegnare entro il prossimo 28 febbraio 2014 Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2014, è stato approvato lo schema di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati “CUD 2014”, insieme alle relative istruzioni per la compilazione. Da un’analisi della nuova modulistica emergono alcune novità di particolare rilievo che interesseranno le attività di aziende e consulenti del lavoro nella predisposizione del modello di certificazione da consegnare en entro il prossimo 28 febbraio 2014. Di seguito si riportano alcune e delle novità di maggior rilievo. a) Contributi per assistenza sanitaria: annotazione AU La novità introdotta quest’anno riguarda una nuova casistica che potrà trovare posto nell’annotazione AU, correlata al punto 132 del modello. La descrizione innovativa è la seguente: ““Se detti contributi hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, per qualsiasi importo, l’annotazione deve essere la seguente: Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono deducibili o detraibili in sede d di dichiarazione dei redditi; l’ammontare dei contributi non dedotti è pari a euro …”. L’annotazione è stata introdotta al fine di gestire i versamenti effettuati a favore di casse sanitarie che non hanno ottenuto, per l’anno 2013, l’attestazione di iscrizione one all’anagrafe dei Fondi sanitari di cui al decreto del Ministero della Salute 27/10/2009. PAGINA 2 CIRCOLARE / PARERE Sotto questa ipotesi, pertanto, il modello CUD dovrà essere compilato valorizzando nel campo 132 l’ammontare dei contributi versati a tali casse. C’è da notare che lo stesso importo confluisce anche nel campo 1 del modello poiché il predetto versamento, non avendo le caratteristiche per rientrare nell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente nei limiti di euro 3.615,20 di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, sarà stato assimilato ad un qualsiasi fringe benefit, e quindi, se di importo superiore ai 258,23 euro, ha concorso alla formazione del reddito imponibile. Di conseguenza le spese mediche (anche se rimborsate dalla cassa) sostenute dal dipendente a fronte del versamento alla cassa sanitaria potranno essere portate in deduzione / detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. E’ da escludere invece che questa annotazione possa essere utilizzata per evidenziare eventuali errori di tassazione da parte del sostituto di imposta (si pensi al caso in cui l’importo versato doveva essere escluso dal reddito imponibile e non lo è stato o viceversa). Questo perché il dipendente potrebbe sempre “sistemare” l’errore di tassazione in sede di dichiarazione e di conseguenza il trattamento sulle spese mediche sostenute si invertirebbe nuovamente rendendo non corretta l’indicazione nell’annotazione AU. Un ulteriore aspetto va valutato qualora nello stesso periodo di imposta siano stati effettuati versamenti a favore sia di casse iscritte all’anagrafe dei fondi sanitari (e che quindi consentono l’esclusione dal reddito), sia di casse che tale iscrizione non hanno (ipotesi questa che potrebbe verificarsi ad esempio nei casi di conguaglio complessivo di più rapporti di lavoro). Sotto questa ipotesi il campo 132 dovrà essere compilato in sommatoria dei diversi versamenti, avendo cura poi di indicare nell’annotazione AU, separatamente, la quota parte che riferisce alla prima ed alla seconda casistica. PAGINA 3 CIRCOLARE / PARERE B) Contributi per la previdenza complementare: annotazione CC. Con riferimento ai punti 120 e 121, denominati rispettivamente “Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2” e “Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2”, le istruzioni per la compilazione del modello CUD 2014 chiariscono che, in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, è necessario verificare che non sia stato superato il limite di deduzione fissato in 5.164,57 euro annui. Questa avvertenza dovrà essere riportata nell’annotazione di nuova istituzione “CC”. Rispetto a questa variazione deve ritenersi che la stessa debba essere fornita in tutte le ipotesi in cui sia presente una contribuzione a previdenza complementare. A questa conclusione si arriva poiché diversamente ragionando le possibili alternative sono: 1) Esistenza di CUD non conguagliati dal sostituto di imposta: questa ipotesi, tuttavia, non può mai realizzarsi poiché se il datore di lavoro non ha operato il conguaglio complessivo, probabilmente non è neanche a conoscenza dell’esistenza di altri modelli CUD del sostituito che non sono stati oggetto di un conguaglio; 2) Se invece il datore ha conguagliato più redditi allora il campo dovrebbe essere utilizzato nel caso in cui il sostituto si renda conto di aver errato il conguaglio; quindi saremmo di fronte a CUD conguagliati ma in maniera errata; Non resta quindi che interpretare la novità nel senso di fornire una segnalazione al sostituito che sia interessato da versamenti a previdenza complementare della necessità di verificare la presenza di ulteriori CUD non conguagliati che potrebbero modificare i presupposti dell’imposizione fiscale.
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