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Le
C I R C O L AR E NU M E R O 3
Circolari della Fondazione Studi
n. 3 del 13.02.2014
LE NOVITA’ DEL CUD
Novità che interesseranno
le attività di aziende e
consulenti del lavoro nella
predisposizione
del
modello di certificazione
da consegnare entro il
prossimo 28 febbraio 2014
Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2014,
è stato approvato lo schema di certificazione unica
dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e
assimilati “CUD 2014”, insieme alle relative istruzioni per
la compilazione. Da un’analisi della nuova modulistica
emergono alcune novità di particolare rilievo che
interesseranno le attività di aziende e consulenti del
lavoro nella predisposizione del modello di
certificazione da consegnare en
entro il prossimo 28
febbraio 2014.
Di seguito si riportano alcune
e delle novità di maggior
rilievo.
a) Contributi per assistenza sanitaria: annotazione
AU
La novità introdotta quest’anno riguarda una nuova
casistica che potrà trovare posto nell’annotazione
AU, correlata al punto 132 del modello.
La descrizione innovativa è la seguente: ““Se detti
contributi hanno concorso a formare il reddito di
lavoro
dipendente,
per
qualsiasi
importo,
l’annotazione deve essere la seguente: Le spese
sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi sono
deducibili o detraibili in sede d
di dichiarazione dei
redditi; l’ammontare dei contributi non dedotti è pari
a euro …”.
L’annotazione è stata introdotta al fine di gestire i
versamenti effettuati a favore di casse sanitarie che
non hanno ottenuto, per l’anno 2013, l’attestazione di
iscrizione
one all’anagrafe dei Fondi sanitari di cui al
decreto del Ministero della Salute 27/10/2009.
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CIRCOLARE / PARERE
Sotto questa ipotesi, pertanto, il modello CUD dovrà
essere compilato valorizzando nel campo 132
l’ammontare dei contributi versati a tali casse. C’è da
notare che lo stesso importo confluisce anche nel
campo 1 del modello poiché il predetto versamento,
non
avendo
le
caratteristiche
per
rientrare
nell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente nei
limiti di euro 3.615,20 di cui all’art. 51, comma 2, lett. a)
del TUIR, sarà stato assimilato ad un qualsiasi fringe
benefit, e quindi, se di importo superiore ai 258,23 euro,
ha concorso alla formazione del reddito imponibile.
Di conseguenza le spese mediche (anche se
rimborsate dalla cassa) sostenute dal dipendente a
fronte del versamento alla cassa sanitaria potranno
essere portate in deduzione / detrazione in sede di
dichiarazione dei redditi.
E’ da escludere invece che questa annotazione possa
essere utilizzata per evidenziare eventuali errori di
tassazione da parte del sostituto di imposta (si pensi al
caso in cui l’importo versato doveva essere escluso dal
reddito imponibile e non lo è stato o viceversa).
Questo perché il dipendente potrebbe sempre
“sistemare” l’errore di tassazione in sede di
dichiarazione e di conseguenza il trattamento sulle
spese mediche sostenute si invertirebbe nuovamente
rendendo non corretta l’indicazione nell’annotazione
AU.
Un ulteriore aspetto va valutato qualora nello stesso
periodo di imposta siano stati effettuati versamenti a
favore sia di casse iscritte all’anagrafe dei fondi
sanitari (e che quindi consentono l’esclusione dal
reddito), sia di casse che tale iscrizione non hanno
(ipotesi questa che potrebbe verificarsi ad esempio nei
casi di conguaglio complessivo di più rapporti di
lavoro).
Sotto questa ipotesi il campo 132 dovrà essere
compilato in sommatoria dei diversi versamenti,
avendo cura poi di indicare nell’annotazione AU,
separatamente, la quota parte che riferisce alla prima
ed alla seconda casistica.
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CIRCOLARE / PARERE
B) Contributi per la previdenza complementare:
annotazione CC.
Con riferimento ai punti 120 e 121, denominati
rispettivamente “Contributi previdenza complementare
esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2” e “Contributi
previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui
ai punti 1 e 2”, le istruzioni per la compilazione del
modello CUD 2014 chiariscono che, in caso di contributi
per previdenza complementare certificati in più CUD
non conguagliati, è necessario verificare che non sia
stato superato il limite di deduzione fissato in 5.164,57
euro annui. Questa avvertenza dovrà essere riportata
nell’annotazione di nuova istituzione “CC”.
Rispetto a questa variazione deve ritenersi che la stessa
debba essere fornita in tutte le ipotesi in cui sia presente
una contribuzione a previdenza complementare. A
questa conclusione si arriva poiché diversamente
ragionando le possibili alternative sono:
1) Esistenza di CUD non conguagliati dal sostituto di
imposta: questa ipotesi, tuttavia, non può mai
realizzarsi poiché se il datore di lavoro non ha
operato
il
conguaglio
complessivo,
probabilmente non è neanche a conoscenza
dell’esistenza di altri modelli CUD del sostituito che
non sono stati oggetto di un conguaglio;
2) Se invece il datore ha conguagliato più redditi
allora il campo dovrebbe essere utilizzato nel
caso in cui il sostituto si renda conto di aver errato
il conguaglio; quindi saremmo di fronte a CUD
conguagliati ma in maniera errata;
Non resta quindi che interpretare la novità nel senso di
fornire una segnalazione al sostituito che sia interessato
da versamenti a previdenza complementare della
necessità di verificare la presenza di ulteriori CUD non
conguagliati che potrebbero modificare i presupposti
dell’imposizione fiscale.