…in primo piano Rassegna di notizie a cura della FLC CGIL di Ravenna n. 95 del 29/7/2014 SI POTRÀ ANDARE IN PENSIONE PRIMA DEI 62 ANNI SENZA PENALIZZAZIONI, CON IL REQUISITO CONTRIBUTIVO Cade un’altra delle ingiustizie della Riforma Fornero: ora bisogna cambiare la legge per tutti e restituire dignità all'età pensionabile. Finalmente chi vuole andare volontariamente in pensione prima dei 62 anni potrà farlo senza penalizzazioni, grazie ad un emendamento al Decreto sulla Pubblica Amministrazione che cancella tutte le decurtazioni economiche previste dalla legge Fornero e soprattutto elimina la dizione di «prestazione effettiva di lavoro». Per maturare i 41 anni e sei mesi di anzianità (per le donne) e 42 anni e sei mesi (per gli uomini), necessari per la pensione di anzianità, si potrà tenere conto di tutto l’arco di vita lavorativa, compresi i giorni di sciopero, congedo matrimoniale, maternità facoltativa, e così via, senza penalizzazioni se non si raggiungono i 62 anni di età. Sempre nel decreto sulla Pubblica Amministrazione sarà confermata l’abolizione del così detto «trattenimento in servizio», che consente di restare a lavoro per altri due anni, oltre l’età e il servizio maturati. I dipendenti pubblici, compresi i dirigenti, potranno essere pensionati d’ufficio, una volta raggiunti i requisiti di servizio, ma mai prima dei 62 anni che diventano 65 per i medici e i professori universitari. La norma ha valore retroattivo: da settembre, quando entrerà in vigore il decreto, il beneficio del trattenimenti in servizio cessa per tutti. Ma come ha dichiarato il segretario generale della FLC CGIL ora bisogna cambiare la Riforma Fornero. Per restituire dignità all’età pensionabile è necessario ritornare ai criteri di flessibilità che salvaguardano le scelte dei lavoratori per la loro quiescenza e le speranze dei giovani di avere un'occupazione stabile. FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: SE FUORI ORARIO DI LAVORO VA RETRIBUITA A stabilirlo il Tribunale di Verona, seguito dalla Corte d'appello di Venezia, dopo un ricorso della FLC CGIL di Verona. Il ricorso ha riguardato un corso di formazione in materia di sicurezza durante l'anno 2007-08. Infatti, il Dirigente della scuola interessata ha svolto l'annuale corso di formazione per il personale al di fuori delle ore di lavoro, sostenendo che rientra negli obblighi di servizio in quanto “attività funzionali all’insegnamento per le quali la contrattazione collettiva non prevede un orario definito, al pari delle attività di preparazione delle lezioni, correzione dei compiti ed i rapporti individuali con le famiglie”. Il corso è, dunque, stato fatto durante ore extra lavorative e senza retribuzione. Non è d'accordo il giudice del lavoro di Verona che ha emesso una sentenza sul caso, nel 2011, sancendo che “La formazione a cui fanno riferimento l’art. 29 e gli artt. 63 e seguenti del CCNL è evidentemente l’insieme delle attività dirette ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del docente”. “La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza non rientra nell’insieme delle attività funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale dell’insegnante ma è diretta, invece, come per qualsiasi altro lavoratore, a prevenire i rischi di infortunio o malattia correlati all’ambiente di lavoro”, formazione che non è disciplinata dal CCNL ma dalla legge. Pertanto "la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza trova quindi la sua fonte direttamente nell'art. 22 del D.lgs 626/94" che dà incarico al Datore di lavoro a svolgere la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza durante l'orario di lavoro. Poiché nel caso di specie l'attività formativa si è svolta in ore di lavoro aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente previsto, il giudice ha condannato l’istituto a retribuire le ore eccedenti prestate dai lavoratori come attività aggiuntive non di insegnamento. La sentenza della Corte d'Appello di Venezia, emanata giorno 10 di luglio 2014, ha confermato quanto affermato dal Tribunale di Verona. COMPENSO AI COMMISSARI INTERNI IMPEGNATI SU DUE CLASSI Finalmente conclusa una vicenda paradossale grazie al lungo e paziente lavoro della FLC CGIL e degli altri sindacati scuola. A margine dell’incontro sulla metodologia CLIL, che si è svolto oggi 25 luglio al MIUR, il Direttore Generale dott.ssa Carmela Palumbo ha informato le Organizzazioni Sindacali che è arrivata alla firma la nota, oggetto di una formale richiesta di chiarimento indirizzata al MIUR il 4 luglio scorso da tutti sindacati scuola, sulla questione relativa ai compensi da attribuire ai commissari interni degli esami di stato nella quale si chiarisce definitivamente che la retribuzione aggiuntiva spetta al commissario interno impegnato su due classi, sia quando le classi fanno parte della stessa commissione, sia quando appartengono a due commissioni diverse. La vicenda è nata nel novembre 2012 quando la nota 7321 del 13 novembre 2012 del Dipartimento per gli Ordinamenti del MIUR, smentendo la precedente nota 7230 del 5 luglio 2007, aveva sostenuto che la retribuzione aggiuntiva spettasse solo nel caso di un commissario interno impegnato in due classi di commissioni diverse e non in due classi della stessa commissione. La contraddizione era stata evidenziata in più occasioni dai sindacati negli incontri del Tavolo tecnico sulle Retribuzioni istituito al MIUR ed è stata oggetto di una richiesta unitaria. La nota mette dunque fine ad una vicenda a dir poco sconcertante che ha interessato diverse Direzioni Generali (Personale, Ordinamenti, Politiche Finanziarie) coinvolte a diverso titolo nelle problematiche relative agli Esami di Stato e riconosce finalmente ai commissari interni impegnati su due classi il diritto ad un compenso adeguato al lavoro effettivamente svolto. METODOLOGIA CLIL NELLE CLASSI TERMINALI DEI LICEI E DEGLI ISTITUTI TECNICI: PRONTE LE INDICAZIONI PER L’A.S. 2014/2015 Parte dal prossimo anno scolastico l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina dell’ultimo anno di corso, ma non è ancora completata la formazione dei docenti. Nel corso dell’incontro che si è svolto al MIUR il 25 luglio, il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici dott.ssa Carmela Palumbo ha fornito ai sindacati l’informativa sulle modalità con le quali, dal prossimo anno scolastico, si darà attuazione in tutte le classi terminali dei licei e degli istituti tecnici alla metodologia CLIL, cioè all’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera. Dal prossimo anno, infatti, la riforma degli Ordinamenti prevede che si generalizzi la novità che ha già da due anni coinvolto i licei linguistici, dove la CLIL è prevista a partire dal terzo anno. Ai sindacati è stata presentata una bozza di circolare che prevede un'introduzione graduale della metodologia CLIL, suggerendo l’attivazione preferibilmente del 50% del monte ore annuale della disciplina veicolata in lingua straniera. In considerazione della necessità di garantire che gli studenti all’ultimo anno di corso non siano penalizzati dalla novità, il MIUR ha dunque evitato di definire, per il primo anno di attuazione, standard troppo rigidi e ha previsto che, nell’eventualità che le istituzioni scolastiche non dispongano di docenti in organico in possesso delle necessarie competenze, la metodologia CLIL possa essere oggetto di progetti interdisciplinari in lingua straniera, inseriti nel POF e organizzati in collaborazione con i docenti di lingua straniera e, dove presenti, di conversazioni in lingua straniera, attuati anche mediante un’organizzazione didattica flessibile o in rete con altre scuole. Un’attenzione particolare è stata riservata all’Esame di Stato per il quale si prevede che, qualora la CLIL coincida con la disciplina oggetto della seconda prova scritta, essa non potrà essere svolta in lingua straniera, stante il carattere nazionale di tale prova. Diverse sono invece le indicazioni per la terza prova scritta per la quale, come previsto dalla normativa, sarà la commissione a stabilire le modalità con le quali la CLIL sarà oggetto della prova, sulla base delle professionalità e competenze presenti in commissione e delle indicazioni presenti nel Documento del Consiglio di Classe, di cui all’art. 5 del DPR 323/98. Infine, nella circolare è previsto che la CLIL sarà oggetto del colloquio orale qualora il relativo docente faccia parte della commissione d’esame in qualità di commissario interno. Tutte le organizzazioni sindacali presenti al tavolo, sottolineando le criticità che la CLIL presenta a causa dell’enorme ritardo con cui è partita la formazione dei docenti e le inevitabili differenziazioni che si registreranno a livello nazionale, dal momento che l’attivazione delle CLIL sarà garantita nella maggior parte dei casi dall’impegno “volontario” di docenti già in possesso delle competenze linguistiche necessarie, hanno chiesto che il MIUR fornisca al più presto i dati relativi alla formazione avviata e consenta l'accesso alla formazione anche i docenti di laboratorio (ITP) non laureati, inspiegabilmente esclusi dalla prima fase. I sindacati hanno infine sollecitato la pubblicazione entro l’inizio del prossimo anno scolastico dell’Ordinanza che dovrà fornire le indicazioni per i primi Esami di Stato dei Nuovi Ordinamenti. PER L'AFFISSIONE ALL'ALBO SINDACALE
© Copyright 2024 ExpyDoc