si potrà andare in pensione prima dei 62 anni

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Rassegna di notizie a cura della FLC CGIL di Ravenna
n. 95 del 29/7/2014
SI POTRÀ ANDARE IN PENSIONE
PRIMA DEI 62 ANNI SENZA PENALIZZAZIONI,
CON IL REQUISITO CONTRIBUTIVO
Cade un’altra delle ingiustizie della Riforma Fornero: ora bisogna
cambiare la legge per tutti e restituire dignità all'età pensionabile.
Finalmente chi vuole andare volontariamente in pensione prima dei 62 anni potrà farlo senza
penalizzazioni, grazie ad un emendamento al Decreto sulla Pubblica Amministrazione che cancella tutte le
decurtazioni economiche previste dalla legge Fornero e soprattutto elimina la dizione di «prestazione
effettiva di lavoro».
Per maturare i 41 anni e sei mesi di anzianità (per le donne) e 42 anni e sei mesi (per gli uomini),
necessari per la pensione di anzianità, si potrà tenere conto di tutto l’arco di vita lavorativa,
compresi i giorni di sciopero, congedo matrimoniale, maternità facoltativa, e così via, senza
penalizzazioni se non si raggiungono i 62 anni di età.
Sempre nel decreto sulla Pubblica Amministrazione sarà confermata l’abolizione del così detto
«trattenimento in servizio», che consente di restare a lavoro per altri due anni, oltre l’età e il servizio
maturati.
I dipendenti pubblici, compresi i dirigenti, potranno essere pensionati d’ufficio, una volta raggiunti i requisiti
di servizio, ma mai prima dei 62 anni che diventano 65 per i medici e i professori universitari.
La norma ha valore retroattivo: da settembre, quando entrerà in vigore il decreto, il beneficio del
trattenimenti in servizio cessa per tutti.
Ma come ha dichiarato il segretario generale della FLC CGIL ora bisogna cambiare la Riforma Fornero.
Per restituire dignità all’età pensionabile è necessario ritornare ai criteri di flessibilità che
salvaguardano le scelte dei lavoratori per la loro quiescenza e le speranze dei giovani di avere
un'occupazione stabile.
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA:
SE FUORI ORARIO DI LAVORO VA RETRIBUITA
A stabilirlo il Tribunale di Verona, seguito dalla Corte d'appello di Venezia, dopo un ricorso della FLC CGIL
di Verona. Il ricorso ha riguardato un corso di formazione in materia di sicurezza durante l'anno 2007-08.
Infatti, il Dirigente della scuola interessata ha svolto l'annuale corso di formazione per il personale al di fuori
delle ore di lavoro, sostenendo che rientra negli obblighi di servizio in quanto “attività funzionali
all’insegnamento per le quali la contrattazione collettiva non prevede un orario definito, al pari delle attività
di preparazione delle lezioni, correzione dei compiti ed i rapporti individuali con le famiglie”.
Il corso è, dunque, stato fatto durante ore extra lavorative e senza retribuzione.
Non è d'accordo il giudice del lavoro di Verona che ha emesso una sentenza sul caso, nel 2011,
sancendo che “La formazione a cui fanno riferimento l’art. 29 e gli artt. 63 e seguenti del CCNL è
evidentemente l’insieme delle attività dirette ad arricchire il patrimonio culturale e professionale del
docente”.
“La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza non rientra nell’insieme delle attività funzionali
allo sviluppo del patrimonio culturale dell’insegnante ma è diretta, invece, come per qualsiasi altro
lavoratore, a prevenire i rischi di infortunio o malattia correlati all’ambiente di lavoro”, formazione
che non è disciplinata dal CCNL ma dalla legge.
Pertanto "la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza trova quindi la sua fonte direttamente nell'art.
22 del D.lgs 626/94" che dà incarico al Datore di lavoro a svolgere la formazione dei dipendenti in materia
di sicurezza durante l'orario di lavoro. Poiché nel caso di specie l'attività formativa si è svolta in ore di
lavoro aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente previsto, il giudice ha condannato l’istituto a
retribuire le ore eccedenti prestate dai lavoratori come attività aggiuntive non di insegnamento.
La sentenza della Corte d'Appello di Venezia, emanata giorno 10 di luglio 2014, ha confermato
quanto affermato dal Tribunale di Verona.
COMPENSO AI COMMISSARI INTERNI
IMPEGNATI SU DUE CLASSI
Finalmente conclusa una vicenda paradossale grazie al lungo e paziente
lavoro della FLC CGIL e degli altri sindacati scuola.
A margine dell’incontro sulla metodologia CLIL, che si è svolto oggi 25 luglio al MIUR, il Direttore Generale
dott.ssa Carmela Palumbo ha informato le Organizzazioni Sindacali che è arrivata alla firma la nota,
oggetto di una formale richiesta di chiarimento indirizzata al MIUR il 4 luglio scorso da tutti sindacati scuola,
sulla questione relativa ai compensi da attribuire ai commissari interni degli esami di stato nella quale si
chiarisce definitivamente che la retribuzione aggiuntiva spetta al commissario interno impegnato su due
classi, sia quando le classi fanno parte della stessa commissione, sia quando appartengono a due
commissioni diverse.
La vicenda è nata nel novembre 2012 quando la nota 7321 del 13 novembre 2012 del Dipartimento per gli
Ordinamenti del MIUR, smentendo la precedente nota 7230 del 5 luglio 2007, aveva sostenuto che la
retribuzione aggiuntiva spettasse solo nel caso di un commissario interno impegnato in due classi di
commissioni diverse e non in due classi della stessa commissione.
La contraddizione era stata evidenziata in più occasioni dai sindacati negli incontri del Tavolo tecnico sulle
Retribuzioni istituito al MIUR ed è stata oggetto di una richiesta unitaria.
La nota mette dunque fine ad una vicenda a dir poco sconcertante che ha interessato diverse Direzioni
Generali (Personale, Ordinamenti, Politiche Finanziarie) coinvolte a diverso titolo nelle problematiche
relative agli Esami di Stato e riconosce finalmente ai commissari interni impegnati su due classi il diritto ad
un compenso adeguato al lavoro effettivamente svolto.
METODOLOGIA CLIL NELLE CLASSI TERMINALI
DEI LICEI E DEGLI ISTITUTI TECNICI:
PRONTE LE INDICAZIONI PER L’A.S. 2014/2015
Parte dal prossimo anno scolastico l’insegnamento in lingua straniera
di una disciplina dell’ultimo anno di corso,
ma non è ancora completata la formazione dei docenti.
Nel corso dell’incontro che si è svolto al MIUR il 25 luglio, il Direttore Generale per gli Ordinamenti
Scolastici dott.ssa Carmela Palumbo ha fornito ai sindacati l’informativa sulle modalità con le quali, dal
prossimo anno scolastico, si darà attuazione in tutte le classi terminali dei licei e degli istituti tecnici alla
metodologia CLIL, cioè all’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera.
Dal prossimo anno, infatti, la riforma degli Ordinamenti prevede che si generalizzi la novità che ha già da
due anni coinvolto i licei linguistici, dove la CLIL è prevista a partire dal terzo anno.
Ai sindacati è stata presentata una bozza di circolare che prevede un'introduzione graduale della
metodologia CLIL, suggerendo l’attivazione preferibilmente del 50% del monte ore annuale della disciplina
veicolata in lingua straniera.
In considerazione della necessità di garantire che gli studenti all’ultimo anno di corso non siano penalizzati
dalla novità, il MIUR ha dunque evitato di definire, per il primo anno di attuazione, standard troppo rigidi e
ha previsto che, nell’eventualità che le istituzioni scolastiche non dispongano di docenti in organico
in possesso delle necessarie competenze, la metodologia CLIL possa essere oggetto di progetti
interdisciplinari in lingua straniera, inseriti nel POF e organizzati in collaborazione con i docenti di
lingua straniera e, dove presenti, di conversazioni in lingua straniera, attuati anche mediante
un’organizzazione didattica flessibile o in rete con altre scuole.
Un’attenzione particolare è stata riservata all’Esame di Stato per il quale si prevede che, qualora la CLIL
coincida con la disciplina oggetto della seconda prova scritta, essa non potrà essere svolta in
lingua straniera, stante il carattere nazionale di tale prova.
Diverse sono invece le indicazioni per la terza prova scritta per la quale, come previsto dalla
normativa, sarà la commissione a stabilire le modalità con le quali la CLIL sarà oggetto della prova, sulla
base delle professionalità e competenze presenti in commissione e delle indicazioni presenti nel
Documento del Consiglio di Classe, di cui all’art. 5 del DPR 323/98.
Infine, nella circolare è previsto che la CLIL sarà oggetto del colloquio orale qualora il relativo docente
faccia parte della commissione d’esame in qualità di commissario interno.
Tutte le organizzazioni sindacali presenti al tavolo, sottolineando le criticità che la CLIL presenta a causa
dell’enorme ritardo con cui è partita la formazione dei docenti e le inevitabili differenziazioni che si
registreranno a livello nazionale, dal momento che l’attivazione delle CLIL sarà garantita nella maggior
parte dei casi dall’impegno “volontario” di docenti già in possesso delle competenze linguistiche
necessarie, hanno chiesto che il MIUR fornisca al più presto i dati relativi alla formazione avviata e
consenta l'accesso alla formazione anche i docenti di laboratorio (ITP) non laureati, inspiegabilmente
esclusi dalla prima fase.
I sindacati hanno infine sollecitato la pubblicazione entro l’inizio del prossimo anno scolastico
dell’Ordinanza che dovrà fornire le indicazioni per i primi Esami di Stato dei Nuovi Ordinamenti.
PER L'AFFISSIONE ALL'ALBO SINDACALE