REPUBBLICA ITALIANA UNIONE EUROPEA Coordinamento Nazionale Rete degli Istituti Agrari Istituti Tecnici Agrari - Istituti Professionali per l’Agricoltura e l’Ambiente Prot. 164 Roma, 16/12/2014 Al Direttivo Ai Dirigenti Scolastici Ai DSGA Ai Docenti della RENISA Loro Sedi Oggetto: ALERTEUROPA - Novità Etichettatura Prodotti Alimentari; Get.mi Tutti, a partire dal 13 Dicembre 2014 entra in vigore il Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, introducendo importanti novità in tema di etichettatura alimentare. Le principali novità riguardano in particolare: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione Il Regolamento 1169/2011 si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli somministrati dalle collettività. Il Regolamento definisce come collettività : qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale (articolo 2, comma 2, lettera d). Articolo 8 Responsabilità L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione. In base a questo articolo è sufficiente indicare un solo operatore ma senza specificare se produttore, confezionatore, venditore. L'indicazione dello stabilimento di produzione diventa facoltativa. Il "soggetto” che appare sull'etichetta o sull'imballaggio diventa l'unico responsabile, dovrà quindi verificare la correttezza del contenuto dell'etichetta a priori (se non coincide con il produttore. Es grande distribuzione). In sintesi chi appone il nome o la ragione sociale è il responsabile legale del contenuto delle informazioni fornite. g.d.l. REPUBBLICA ITALIANA UNIONE EUROPEA Coordinamento Nazionale Rete degli Istituti Agrari Istituti Tecnici Agrari - Istituti Professionali per l’Agricoltura e l’Ambiente Articolo 9 Elenco delle indicazioni obbligatorie Tra le indicazioni obbligatorie è precisato, in merito all'operatore responsabile, che dovrà essere indicato in etichetta con nome o ragione sociale ed indirizzo. Per indirizzo si intende l'indirizzo postale completo. Il sito Internet, l'email, il numero iscrizione Registro imprese è aggiuntivo ma non sostituisce l'indirizzo. Articolo 13 Presentazione delle indicazioni obbligatorie Ai fini di garantire la piena leggibilità delle indicazioni obbligatorie, oltre ad insistere sul concetto di visibilità (non devono essere in alcun modo nascoste od oscurate da altre indicazioni scritte o grafiche), il Regolamento fornisce precise indicazioni sulle dimensioni minime dei caratteri utilizzati (vedere anche esempio contenuto nell' allegato IV del Regolamento). Inoltre le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo1, lettere a, e, k (ovvero denominazione alimento, quantità e, se del caso, titolo alcolometrico) devono essere messe nelle stesso campo visivo. Articolo 14 Vendite a distanza E' precisato che, nel caso di vendite a distanza, le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 9 del Regolamento, con la sola esclusione della lettera f (ovvero il termine minimo di conservazione o data di scadenza), devono già essere fornite prima dell'acquisto ed essere quindi disponibili sul sito od altro mezzo adeguato individuato dall'operatore alimentare. Articolo 21 Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Le sostanze e i prodotti allergeni devono essere segnalati in etichetta con maggiore evidenza per risultare subito identificabili nell'elenco utilizzando ad esempio un carattere o stile diverso (grassetto), ecc. In mancanza di un elenco di ingredienti, occorre utilizzare la dicitura "contiene” seguita dalla denominazione della sostanza o prodotto allergico. L'elenco di queste sostanze e prodotti allergici è presente nell'allegato II del Regolamento. L'obbligo di indicare la presenza di ingredienti allergeni è esteso anche al settore delle collettività (vedere anche articolo 44). Articolo 24 Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento L'articolo rimanda in realtà all'allegato X del Regolamento che fornisce indicazioni sulle diverse diciture da usare in base al grado di deperibilità dell'alimento. Inoltre diventa obbligatorio indicare la data di scadenza anche sulle singole porzioni preconfezionate (es. yogurt) oltre che sulla confezione intera. Articolo 26 Paese di origine o luogo di provenienza L'indicazione del paese di origine o luogo di provenienza è al momento obbligatoria nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. Per quanto riguarda gli ingredienti, nel caso di origine diversa dell'ingrediente primario rispetto a quella indicata per il prodotto, occorre invece attendere ulteriori disposizioni legislative applicative. Si estende invece l'obbligo di indicazione dell'origine delle carni suine, avicole, ovine e caprine (come già succede per le carni bovine). Articolo 44 Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati Per gli alimenti "sfusi” (ora chiamati non pre-imballati), in vendita al consumatore finale o alle collettività, è obbligatoria l’indicazione degli ingredienti allergeni. Il Regolamento non fornisce ulteriori indicazioni sulle modalità di indicazione (a parte il carattere diverso di cui all'articolo 21). g.d.l. REPUBBLICA ITALIANA UNIONE EUROPEA Coordinamento Nazionale Rete degli Istituti Agrari Istituti Tecnici Agrari - Istituti Professionali per l’Agricoltura e l’Ambiente Il Regolamento contiene anche informazioni specifiche sull'etichettatura nutrizionale (articolo 30 e seguenti). L’etichettatura nutrizionale è facoltativa fino al 12.12.2016 ma nel caso si decidesse già di utilizzarla, occorre applicare i criteri previsti dal presente Regolamento. Si sottolinea solo che, come indicato nell'articolo 49 del Regolamento, nel caso di presenza in etichetta di un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute, l'etichettatura nutrizionale diventa già obbligatoria. Per quanto riguarda invece le altre modifiche di cui sopra, nel caso di prodotto già etichettati in base alle precedenti norme, possono essere venduti fino ad esaurimento scorte. L'etichetta deve però già essere stata affissa sui prodotti stessi. Si precisa inoltre che, per le parti non toccate dal Regolamento comunitario, a livello italiano si continua a fare riferimento al Decreto legislativo n. 109/92, in attesa di nuove disposizioni legislative nazionali. Il testo del Regolamento è disponibile on-line. Sul sito della Commissione Europea è anche disponibile una guida al Regolamento: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg11692011_en.pdf. In tema di normativa alimentare la Camera di commercio di Torino ed Unioncamere Piemonte, in collaborazione con il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino ha attivato lo Sportello di primo orientamento in materia di etichettatura e sicurezza alimentare:http://www.to.camcom.it/etichettatura Per le altre provincie piemontesi i contatti sono sul seguente sito: http://www.pie.camcom.it/C/ES/Page/t04/view_html?idp=1011 Certi di aver fatto cosa gradita, si inviano Distinti saluti. Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Marini (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) g.d.l.
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