prot 164 - ALERTEUROPA - Novità etichettatura

REPUBBLICA ITALIANA
UNIONE EUROPEA
Coordinamento Nazionale
Rete degli Istituti Agrari
Istituti Tecnici Agrari - Istituti Professionali per l’Agricoltura e l’Ambiente
Prot. 164
Roma, 16/12/2014
Al Direttivo
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA
Ai Docenti
della RENISA
Loro Sedi
Oggetto: ALERTEUROPA - Novità Etichettatura Prodotti Alimentari;
Get.mi Tutti,
a partire dal 13 Dicembre 2014 entra in vigore il Regolamento UE n. 1169/2011 relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, introducendo importanti novità in tema di
etichettatura alimentare.
Le principali novità riguardano in particolare:
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il Regolamento 1169/2011 si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi
quelli somministrati dalle collettività. Il Regolamento definisce come collettività : qualunque
struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense,
scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono
preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale (articolo 2,
comma 2, lettera d).
Articolo 8 Responsabilità
L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il
cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito
nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione. In base a questo articolo è sufficiente indicare
un solo operatore ma senza specificare se produttore, confezionatore, venditore. L'indicazione
dello stabilimento di produzione diventa facoltativa. Il "soggetto” che appare sull'etichetta o
sull'imballaggio diventa l'unico responsabile, dovrà quindi verificare la correttezza del contenuto
dell'etichetta a priori (se non coincide con il produttore. Es grande distribuzione). In sintesi chi
appone il nome o la ragione sociale è il responsabile legale del contenuto delle informazioni
fornite.
g.d.l.
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Istituti Tecnici Agrari - Istituti Professionali per l’Agricoltura e l’Ambiente
Articolo 9 Elenco delle indicazioni obbligatorie
Tra le indicazioni obbligatorie è precisato, in merito all'operatore responsabile, che dovrà essere
indicato in etichetta con nome o ragione sociale ed indirizzo. Per indirizzo si intende l'indirizzo
postale completo. Il sito Internet, l'email, il numero iscrizione Registro imprese è aggiuntivo ma non
sostituisce l'indirizzo.
Articolo 13 Presentazione delle indicazioni obbligatorie
Ai fini di garantire la piena leggibilità delle indicazioni obbligatorie, oltre ad insistere sul concetto di
visibilità (non devono essere in alcun modo nascoste od oscurate da altre indicazioni scritte o
grafiche), il Regolamento fornisce precise indicazioni sulle dimensioni minime dei caratteri utilizzati
(vedere anche esempio contenuto nell' allegato IV del Regolamento). Inoltre le indicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo1, lettere a, e, k (ovvero denominazione alimento,
quantità e, se del caso, titolo alcolometrico) devono essere messe nelle stesso campo visivo.
Articolo 14 Vendite a distanza
E' precisato che, nel caso di vendite a distanza, le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 9 del
Regolamento, con la sola esclusione della lettera f (ovvero il termine minimo di conservazione o
data di scadenza), devono già essere fornite prima dell'acquisto ed essere quindi disponibili sul
sito od altro mezzo adeguato individuato dall'operatore alimentare.
Articolo 21 Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze
Le sostanze e i prodotti allergeni devono essere segnalati in etichetta con maggiore evidenza per
risultare subito identificabili nell'elenco utilizzando ad esempio un carattere o stile diverso
(grassetto), ecc. In mancanza di un elenco di ingredienti, occorre utilizzare la dicitura "contiene”
seguita dalla denominazione della sostanza o prodotto allergico. L'elenco di queste sostanze e
prodotti allergici è presente nell'allegato II del Regolamento. L'obbligo di indicare la presenza di
ingredienti allergeni è esteso anche al settore delle collettività (vedere anche articolo 44).
Articolo 24 Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento
L'articolo rimanda in realtà all'allegato X del Regolamento che fornisce indicazioni sulle diverse
diciture da usare in base al grado di deperibilità dell'alimento. Inoltre diventa obbligatorio indicare
la data di scadenza anche sulle singole porzioni preconfezionate (es. yogurt) oltre che sulla
confezione intera.
Articolo 26 Paese di origine o luogo di provenienza
L'indicazione del paese di origine o luogo di provenienza è al momento obbligatoria nel caso in cui
la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. Per quanto riguarda gli ingredienti, nel
caso di origine diversa dell'ingrediente primario rispetto a quella indicata per il prodotto, occorre
invece attendere ulteriori disposizioni legislative applicative. Si estende invece l'obbligo di
indicazione dell'origine delle carni suine, avicole, ovine e caprine (come già succede per le carni
bovine).
Articolo 44 Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati
Per gli alimenti "sfusi” (ora chiamati non pre-imballati), in vendita al consumatore finale o alle
collettività, è obbligatoria l’indicazione degli ingredienti allergeni. Il Regolamento non fornisce
ulteriori indicazioni sulle modalità di indicazione (a parte il carattere diverso di cui all'articolo 21).
g.d.l.
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Il Regolamento contiene anche informazioni specifiche sull'etichettatura nutrizionale (articolo 30
e seguenti). L’etichettatura nutrizionale è facoltativa fino al 12.12.2016 ma nel caso si decidesse
già di utilizzarla, occorre applicare i criteri previsti dal presente Regolamento.
Si sottolinea solo che, come indicato nell'articolo 49 del Regolamento, nel caso di presenza in
etichetta di un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute, l'etichettatura nutrizionale diventa già
obbligatoria.
Per quanto riguarda invece le altre modifiche di cui sopra, nel caso di prodotto già etichettati in
base alle precedenti norme, possono essere venduti fino ad esaurimento scorte. L'etichetta deve
però già essere stata affissa sui prodotti stessi.
Si precisa inoltre che, per le parti non toccate dal Regolamento comunitario, a livello italiano si
continua a fare riferimento al Decreto legislativo n. 109/92, in attesa di nuove disposizioni
legislative nazionali.
Il testo del Regolamento è disponibile on-line.
Sul sito della Commissione Europea è anche disponibile una guida al Regolamento:
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg11692011_en.pdf.
In tema di normativa alimentare la Camera di commercio di Torino ed Unioncamere Piemonte, in
collaborazione con il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino ha attivato lo Sportello di
primo
orientamento
in
materia
di
etichettatura
e
sicurezza
alimentare:http://www.to.camcom.it/etichettatura
Per le altre provincie piemontesi i contatti sono sul seguente sito:
http://www.pie.camcom.it/C/ES/Page/t04/view_html?idp=1011
Certi di aver fatto cosa gradita, si inviano
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
g.d.l.