Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015

Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015
Etichettature alimentari- le sanzioni sugli errori dopo le modifiche del regolamento UE n. 1169/2011
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che recentemente il Ministero dello Sviluppo ha
pubblicato una circolare con cui vengono forniti chiarimenti in riferimento alla nuova disciplina dell’etichettatura
degli alimenti, con particolare riferimento alle sanzioni applicabili nelle ipotesi di errori e omissioni. Il
chiarimento è stato reso necessario per effetto dell’applicazione, dallo scorso 13.12.2014, delle disposizioni
contenute nel regolamento UE n. 1169/2011, recante disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e
pubblicità degli alimenti. La circolare chiarisce che resta in vigore l’articolo 18 che disciplina le sanzioni
applicabili alle disposizioni della normativa nazionale, il quale verrà abrogato solamente in data successiva
all’approvazione di un D.Lgs. di riforma recante il quadro sanzionatorio previsto dal regolamento UE del 2011.
Viene fornito, quindi, un raccordo tra le sanzioni attualmente applicabili, anche a fronte dell’intervento dell’UE.
Rimangono invece valide, in quanto non soggette ad armonizzazione, le disposizioni relative ai lotti e ai
prodotti non preconfezioniati.
Premessa
A fronte di una recente modifica normativa, il Ministero dello Sviluppo è intervenuto per fornire
chiarimenti in riferimento alle sanzioni applicabili nel caso in cui siano apposte
informazioni errate sulle etichette alimentari. La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 109/92, infatti,
è stata superata per effetto dell’approvazione definitiva del regolamento UE n. 1169/2011,
ma il sistema sanzionatorio preesistente si continuerà ad applicare, alle fattispecie
confermate dalla nuova disciplina.
L’apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 109/92, secondo quanto chiarito dal MISE, rimarrà
applicabile (laddove possibile) fino all’approvazione di un nuovo decreto legislativo
sull’argomento. Con la circolare in commento vengono fornite, in particolare, le fattispecie in cui
trovano applicazioni le sanzioni in materia di etichettatura alimentare.
La nuova disciplina
In via estremamente riassuntiva, si deve ricordare che le disposizioni contenute nel regolamento
si applicano – a partire dallo scorso 13.12.2015 - agli operatori del settore alimentare in tutte
le fasi della catena alimentare. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale,
compresi quelli forniti dalle collettività e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
Secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore dallo scorso 13.12.2014, né l’etichettatura, né la
presentazione dei prodotti alimentari, né la pubblicità di tali prodotti deve:
 indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti;
 attribuire a un prodotto alimentare la proprietà di prevenire, trattare o guarire una
malattia umana (fatta eccezione per le acque naturali minerali e gli alimenti destinati a un
particolare utilizzo nutrizionale, per i quali esistono disposizioni specifiche).
OSSERVA
Le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il
consumatore.
L’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o
con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito
nell’UE, l’importatore. Egli assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti,
conformemente alla normativa europea applicabile in materia di alimenti e ai requisiti delle pertinenti
disposizioni nazionali. Quando gli alimenti sono pre-imballati, le informazioni obbligatorie
devono comparire sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta.
OSSERVA
Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse
all’operatore che riceve tali alimenti affinché quest’ultimo possa fornirle al consumatore
finale, se necessario.
1
Le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente
leggibili ed eventualmente indelebili. L’altezza «x» dei caratteri deve essere di almeno 1,2 mm
(salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni). Le indicazioni obbligatorie riguardano:
INDICAZIONI OBBLIGATORIE
Le indicazioni
obbligatorie
La denominazione
L’elenco degli ingredienti
Le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce,
cereali contenenti glutine, ecc.)
La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
La quantità netta dell’alimento
Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza
Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego
Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore
Il paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando
la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore
Le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso
adeguato dell’alimento
Per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo
alcolometrico volumico effettivo;
una dichiarazione nutrizionale
Le informazioni fornite su base volontaria, invece, devono soddisfare i seguenti requisiti:
 non inducono in errore il consumatore;
 non sono ambigue né confuse;
 si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti.
OSSERVA
Inoltre, le informazioni volontarie non possono, per quanto riguarda la loro presentazione, occupare
lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie.
Le sanzioni applicabili
Come anticipato in premessa, in mancanza di una nuova disciplina organica delle sanzioni che tenga in
considerazione le modifiche apportate dal regolamento n. 1169/2011 si continuano ad applicare,
laddove compatibili, le sanzioni previste dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 109/92.
In particolare, continuano a trovare applicazione le seguenti sanzioni:
SANZIONI APPLICABILI
D.Lgs. n. 109/92
Articoli
Sintesi del contenuto
Regolamento n. 1169/2011
Articoli
Sanzione applicabile
2
Art. 7
Pratiche leali di informazione
Art.
2
Finalità
dell'etichettatura
dei
prodotti alimentari
Art. 8, par. 4
Informazioni che accompagnano
Art.
un
dell'etichettatura
alimento
degli
e
responsabilità
operatori
del
settore
2
Art. 18.1
da € 3.500,00 ad €
18.000,00
Finalità
dei
prodotti alimentari
Art. 18.1
da € 3.500,00 ad €
18.000,00
alimentare.
Art. 8, par. 6
Responsabilità
del
settore
catena
di
degli
operatori
alimentare
nella
trasmissione
delle
Art. 16 Vendita dei
prodotti sfusi, c. 7
Art. 18.3
da € 600,00 ad €
3.500,00
informazioni sugli alimenti non
preimballati
destinati
consumatore
finale
al
o
alle
collettività.
Art. 8, par. 7
Indicazioni
obbligatorie:
a)
Art.14
Modalità
di
quando l’alimento preimballato è
indicazione
destinato al consumatore finale,
menzioni
ma commercializzato in una fase
dei
precedente
preconfezionati, c. da
alla
vendita
al
consumatore finale e quando in
delle
obbligatorie
Art. 18.2
da € 1.600,00 ad €
9.500,00
prodotti
5a7
questa fase non vi è vendita a
una
collettività;
l’alimento
destinato
a
b)
quando
preimballato
è
essere
a
collettività
fornito
per
preparato,
esservi
trasformato,
frazionato o tagliato.
Art. 8, par.8
Responsabilità
del
settore
catena
di
degli
operatori
Art. 17 Prodotti non
alimentare
nella
destinati
al
trasmissione
delle
consumatore
Art. 18.3
da € 600,00 ad €
3.500,00
informazioni sugli alimenti non
destinati al consumatore finale o
alle collettività.
Art. 9, par. 1
Elenco
delle
indicazioni
obbligatorie
Art.
3
Elenco
delle
indicazioni dei prodotti
Art. 10 ed
Indicazioni
obbligatorie
Allegato III
complementari
per
tipi
o
categorie specifici di alimenti
Art. 18.2
da € 1.600,00 ad €
preconfezionati, c. 1
9.500,00
Allegato 2, Sezione II,
Art. 18.3
che richiama gli artt. 4
da € 600,00 ad €
e
5
Art.
Designazione
6
3.500,00
degli
aromi, c.3-quater
Artt. 12 e 13
Messa
a
disposizione,
Art.
14
Modalità di
posizionamento e presentazione
indicazione
delle informazioni obbligatorie
menzioni
delle
obbligatorie
Art. 18.2
da € 1.600,00 ad €
9.500,00
3
dei
prodotti
preconfezionati, c. 1 e
4
Art. 14,
Vendita
par. 1,
messi
lettera b)
a
distanza.
Alimenti
in
vendita
tramite
distributori automatici o locali
par. 2
commerciali automatizzati.
Art. 15
Requisiti linguistici
Art.
15
Distributori
automatici diversi dagli
Denominazione dell’alimento
da 1 a 4
Art.17, par. 5
Disposizioni
e Allegato VI
denominazione dell’alimento e
sulle
specifiche
indicazioni
sulla
che
da € 600,00 ad €
impianti di spillatura
3.500,00
Art.
Art. 18.2
3
Elenco
delle
indicazioni dei prodotti
Art. 17, parr.
Art. 18.3
da € 1.600,00 ad €
preconfezionati, c. 2
9.500,00
Art. 4 Denominazione
Art. 18.3
di vendita, c. 1, 1-bis,
da € 600,00 ad €
1-ter, 1-quater, 2
3.500,00
Art. 4 Denominazione
Art. 18.3
di vendita c. 3 e 4
da € 600,00 ad €
la
3.500,00
accompagnano.
Art. 18,
Elenco degli ingredienti
Art. 5 Ingredienti c. 3
par. 1
Art. 18.3
da € 600,00 ad €
3.500,00
Art. 18,
Designazione degli ingredienti
par. 2
Art. 18, par.
Prescrizioni
tecniche
che
4 ed Allegato
disciplinano
l’applicazione
dei
VII parti A,
B, C, E
Art. 5 Ingredienti, c. 2
Art. 18.3
Art. 4 Denominazione
da € 600,00 ad €
di vendita, c. 5-bis
3.500,00
Art. 5 Ingredienti
Art. 18.3
da € 600,00 ad €
paragrafi afferenti all’elenco e
alla
designazione
3.500,00
degli
ingredienti.
Art. 18, par.
4 Allegato
Designazione
degli
aromi
nell’elenco degli ingredienti
Art.
6
Designazione
degli
VII, parte D
aromi
esclusione
del
Art. 18.3
(ad
da € 600,00 ad €
c.3-
3.500,00
quater)
Art. 21 ed
Etichettatura di alcune sostanze
Art. 5 Ingredienti, c. 2-
Art. 18.3
Allegato II
o prodotti che provocano allergie
bis, 2-ter, 2-quater e
da € 600,00 ad €
o intolleranze
Allegato 2 sezione III
3.500,00
Art.
Art. 18.3
Art. 22 ed
Indicazione
Allegato VIII
ingredienti
Art. 23 ed
quantitativa
degli
8.
Ingrediente
caratterizzante
Quantità netta
da € 600,00 ad €
evidenziato
3.500,00
Art. 9. Quantità
Art. 18.3
Allegato IX
da € 600,00 ad €
3.500,00
Art. 24 ed
Termine
Allegato X,
conservazione
punto 1
minimo
di
Art.
10.
minimo
conservazione
Termine
di
Art. 18.3
da € 600,00 ad €
3.500,00
4
Art. 24 ed
Data di scadenza
Art. 10-bis. Data di
Allegato X,
scadenza
Art. 18.2
da € 1.600,00 ad €
punto 2
9.500,00
Art. 25 e
Condizioni di conservazione o
Art. 3. Elenco delle
Art. 18.2
Art. 27
d’uso nonché istruzioni per l’uso,
indicazioni dei prodotti
da € 1.600,00 ad €
ove obbligatorie.
preconfezionati, c. 1,
9.500,00
lettere i) e l)
Art. 26, par.
Indicazione del paese d’origine o
Art.
2, lettera a)
del luogo di provenienza nel
dell'etichettatura
caso in cui la sua omissione
prodotti alimentari, c.
possa
1, lettera a)
indurre
in
errore
il
2.
Finalità
dei
Art. 18.1
da € 3.500,00 ad €
18.000,00
consumatore.
Art. 28 ed
Titolo alcolometrico
Art.
Allegato XII
12.
Titolo
alcolometrico
Art. 18.3
da € 600,00 ad €
3.500,00
Art. 36 par. 2
Informazioni
sugli
alimenti
fornite su base volontaria.
Art.
2.
Finalità
dell'etichettatura
prodotti alimentari
dei
Art. 18.1
da € 3.500,00 ad €
18.000,00
5