Etichettatura e marcatura di prodotti alimentari e non

ETICHETTATURA / MARCATURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON
La Legge sulla tutela dei consumatori / Zakon o zaštiti potrošača (G.G. U.U. nn. 79/07,
125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13) disciplina l’obbligo di informare i consumatori
sul prodotto e le sue disposizioni sono conformi alle seguenti Direttive Europee:
2009/22/CE, 85/577/CEE, 93/13/CEE, 97/7/CE, 98/6/CE, 98/27/CE (modificata con la
Direttiva 2005/29), 2002/65/CE, 2005/29/CE, 2008/122/CE.
Relativamente ai documenti che accompagnano il prodotto la Legge all'art.13 recita:
•
all'atto della vendita il commerciante deve consegnare al consumatore i documenti
prescritti che il produttore ha predisposto per renderne l'utilizzo più facile e più sicuro
(garanzia, specificazioni/istruzioni tecniche, istruzioni per il montaggio, istruzioni d'uso,
elenco di manutentori autorizzati, avvertenze sui possibili pericoli derivanti dall’utilizzo,
dichiarazione di conformità, ecc.)
•
la traduzione dei documenti prescritti che il commerciante ha preparato per l'uso più
facile e sicuro del prodotto deve essere conforme all’originale.
L’art. 17 della Legge recita che l’Informazione sul prodotto (Obavijest o proizvodu) deve
contenere i dati essenziali su di esso che – a seconda del singolo caso – sono necessari al
consumatore medio per poter prendere la decisione sull’acquisto ed in particolare:
-
-
dati sulle principali caratteristiche/proprietà del prodotto (denominazione, tipo del
prodotto, materiale/composizione, dimensioni, ed altri elementi qualora necessari
per un'identificazione più precisa del prodotto)
identità e sede del commerciante (ragione sociale/denominazione e, ove
necessario, indirizzo e identità della persona in nome della quale si presenta sul
mercato)
Tutti i dati sopraindicati devono essere chiari, visibili, ben leggibili e redatti in lingua croata
e caratteri latini o in un’altra lingua, simboli, segni, pittogrammi di semplice comprensione
per l’acquirente (N.B. dalla data di adesione della Croazia all’UE, 1°luglio 2013, non è più
obbligatorio che l’etichetta sia esclusivamente in lingua croata)
Alla data di adesione all'UE è cessato di valere anche l'obbligo di indicare sull'etichetta il
paese di origine.
Le disposizioni della Legge (art. 17 comma 2) recitano che se le apposite disposizioni
legislative – armonizzate con le norme comunitarie - disciplinano la marcatura di un
determinato prodotto, le informazioni/indicazioni obbligatorie sono prescritte da dette
disposizioni (Lex specialis).
Ufficio di Zagabria
Masarykova 24, 10000 Zagreb
T +385 1 4830711 F +385 1 4830740
[email protected]
www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane
Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
T +39 0659921
www.ice.gov.it
Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004
Certificazione UNI EN ISO9001
La normativa base che tratta la problematica dell’etichettatura / dichiarazione di
prodotti alimentari è la seguente:
•
Regolamento sull’etichettatura/dichiarazione, pubblicizzazione e presentazione degli
alimenti (Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane) pubblicato sulla
G.U. n. 63/11; integrazioni e modifiche G.U. 79/11. Il Regolamento croato è – in linea di
massima - conforme alla Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità. Il Regolamento cessa di valere il 31 dicembre 2014.
•
Regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
(Pravilnik o informiranju potrošača o hrani ) pubblicato sulla G.U. n. 8 del 21
gennaio 2013; integrazioni G.U. n. 42/2013). Le disposizioni del Regolamento croato
sono conformi al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti
ai consumatori.
Le disposizioni della normativa croata in merito alle indicazioni obbligatorie sono uguali alle
disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011; l'art. 9 recita tassativamente che, fatte
salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
a. la denominazione dell’alimento;
b. l’elenco degli ingredienti;
c. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da
una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o
intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora
presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e. la quantità netta dell’alimento;
f. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego (ove esistenti);
h. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui
all’articolo 8, paragrafo 1;
i.
il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26;
j.
le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso
adeguato dell’alimento;
k. per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico
volumico effettivo;
l.
una dichiarazione nutrizionale.
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Le indicazioni vengono espresse mediante parole e numeri. Fatte salvo le eccezioni, esse
possono in aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli. Se la Commissione
adotta atti delegati e di esecuzione, esse possono essere in alternativa espresse
attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e numeri.
In merito ai requisiti linguistici l'articolo 15 del Regolamento croato recita:
1. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere redatte in lingua croata,
caratteri latini
2. il paragrafo 1 non osta che tali indicazioni figurino in più lingue.
Dal 1° luglio 2013 non è più obbligatorio indicare sull’etichetta il nome dell’importatore
croato, in quanto – nell’elencare le indicazioni obbligatorie - l’art.3 della Direttiva
2000/13/CE al punto 7 tassativamente INDICA COME SUFFICIENTE “il nome o la
ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito
nella Comunità.” Il fornitore (straniero) può scegliere se redigere l’etichetta / dichiarazione
conformemente alle disposizioni della Direttiva 2000/13/CE o del Regolamento (UE) n.
1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il Regolamento – nell’elencare le
indicazioni obbligatorie - all’art. 9 al punto h) tassativamente recita che è obbligatorio
indicare il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui
all’articolo 8, paragrafo 1. (“l’operatore del settore alimentare responsabile delle
informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è
commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore
nel mercato dell’Unione”). Quindi, nel caso si tratti del produttore Comunitario non è
necessario nell'etichetta/dichiarazione indicare l'importatore croato in quanto il produttore
stabilito nella Comunità è colui che si assume le responsabilità relative alla
sicurezza/idoneità sanitaria, utilizzo, ecc. del prodotto; sarebbe al contrario necessario
indicare il nominativo dell’importatore croato nel caso in cui il fornitore straniero fosse di
provenienza di paesi terzi.
Anche se il Regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
è la normativa base che tratta la problematica dell’etichettatura di prodotti alimentari per
alcuni prodotti vengono osservate anche le disposizioni di appositi regolamenti :
Vino: la normativa croata in merito all’etichettatura del vino (Legge sul vino / Zakon o vinu G.G. U.U. nn. 96/03 e 55/11; Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim
oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina/
Regolamento sulla denominazione di origine protetta e sull’indicazione geografica protetta,
sulle diciture tradizionali e sull’etichettatura dei vini – G.G. U.U. nn. 141/10, 31/11, 78/11 e
120/12) è conforme alle disposizioni Comunitarie - Regolamento (CE) N. 1234/2007,
Regolamento (CE) N. 491/2009, Regolamento (CE) N. 436/2009, Regolamento (CE)
N. 607/2009. Alcune indicazioni sono obbligatorie per qualsiasi tipologia di vino, mentre
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altre sono obbligatorie solo per alcune di esse. Ci sono poi le indicazioni facoltative che la
legge prevede come possibili opzioni non vincolanti. Le diciture/indicazioni tradizionali che
gli altri Paesi membri utilizzano per la Denominazione di Origine Protetta o per
l’Indicazione Geografica Protetta non vanno tradotte.
Superalcolici: la materia è disciplinata dal Regolamento sui superalcolici che, in merito
all’etichettatura, è conforme alla seguente normativa Comunitaria: Regolamento (CE) N.
110/2008 e Direttiva 2000/13/CE.
A partire dal 1° luglio 2013 non è più necessario che i prodotti alimentari di origine
Comunitaria vengano muniti di appositi certificati (certificato veterinario internazionale,
certificato fitosanitario, ecc.) ma è sufficiente la documentazione commerciale dalla quale
si deve, comunque, evincere la tracciabilità del prodotto (questo è particolarmente
importante per i prodotti alimentari di origine animale).
Le disposizioni legislative che vanno osservate per la marcatura di determinati
prodotti/gruppi di prodotti non alimentari sono:
•
Legge sui requisiti per i prodotti tecnici e la valutazione della conformità (Zakon o
tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti ) e degli atti legislativi emanati
in base a tale Legge, in particolare nella normativa croata sono implementate le
disposizioni del Regolamento (CE) n. 765/2008 e del Regolamento (CE) n. 764/2008.
L'art. 8 comma 2 della Legge recita che il distributore, prima di mettere a disposizione
sul mercato un prodotto, deve verificare se il prodotto è marcato in forma prescritta
(marchio di conformità od altra marcatura), se è munito dalla documentazione
prescritta, istruzioni d’uso ed informazioni/dati relativi alla sicurezza – tutto redatto in
lingua croata o in lingua facilmente comprensibile ai consumatori ed altri utilizzatori
•
Legge sui prodotti edili (Zakon o građevnim proizvodima) - le disposizioni sono
conformi alla seguente normativa Europea: Regolamento (UE) n. 305/2011,
Regolamento (CE) n. 765/2008 e Regolamento (CE) n. 764/2008
•
Legge sugli oggetti d’uso comune (Zakon o predmetima opće uporabe) – le
disposizioni della Legge si riferiscono ai prodotti e materiali che vengono in contatto
diretto con gli alimenti ed ai prodotti di largo consumo (vasellame, pentolame,
posateria, imballaggi per oggetti d’uso comune, giocattoli, prodotti cosmetici, tabacco e
prodotti affini). Nella legislazione croata sono implementate le disposizioni della
seguente normativa europea per prodotti e materiali che vengono in contatto diretto
con gli alimenti : Regolamento (CE) n. 648/2004 – detersivi; Regolamento (CE) n.
1223/2009 – prodotti cosmetici, Regolamento (CE) n.. 2023/2006 , Regolamento (CE)
n 1935/2004, Regolamento (CE) n 450/2009, Regolamento (CE) n 282/2008 e
Regolamento (CE) n. 10/2011.
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