ETICHETTATURA / MARCATURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON La Legge sulla tutela dei consumatori / Zakon o zaštiti potrošača (G.G. U.U. nn. 79/07, 125/07, 79/09, 89/09, 133/09, 78/12, 56/13) disciplina l’obbligo di informare i consumatori sul prodotto e le sue disposizioni sono conformi alle seguenti Direttive Europee: 2009/22/CE, 85/577/CEE, 93/13/CEE, 97/7/CE, 98/6/CE, 98/27/CE (modificata con la Direttiva 2005/29), 2002/65/CE, 2005/29/CE, 2008/122/CE. Relativamente ai documenti che accompagnano il prodotto la Legge all'art.13 recita: • all'atto della vendita il commerciante deve consegnare al consumatore i documenti prescritti che il produttore ha predisposto per renderne l'utilizzo più facile e più sicuro (garanzia, specificazioni/istruzioni tecniche, istruzioni per il montaggio, istruzioni d'uso, elenco di manutentori autorizzati, avvertenze sui possibili pericoli derivanti dall’utilizzo, dichiarazione di conformità, ecc.) • la traduzione dei documenti prescritti che il commerciante ha preparato per l'uso più facile e sicuro del prodotto deve essere conforme all’originale. L’art. 17 della Legge recita che l’Informazione sul prodotto (Obavijest o proizvodu) deve contenere i dati essenziali su di esso che – a seconda del singolo caso – sono necessari al consumatore medio per poter prendere la decisione sull’acquisto ed in particolare: - - dati sulle principali caratteristiche/proprietà del prodotto (denominazione, tipo del prodotto, materiale/composizione, dimensioni, ed altri elementi qualora necessari per un'identificazione più precisa del prodotto) identità e sede del commerciante (ragione sociale/denominazione e, ove necessario, indirizzo e identità della persona in nome della quale si presenta sul mercato) Tutti i dati sopraindicati devono essere chiari, visibili, ben leggibili e redatti in lingua croata e caratteri latini o in un’altra lingua, simboli, segni, pittogrammi di semplice comprensione per l’acquirente (N.B. dalla data di adesione della Croazia all’UE, 1°luglio 2013, non è più obbligatorio che l’etichetta sia esclusivamente in lingua croata) Alla data di adesione all'UE è cessato di valere anche l'obbligo di indicare sull'etichetta il paese di origine. Le disposizioni della Legge (art. 17 comma 2) recitano che se le apposite disposizioni legislative – armonizzate con le norme comunitarie - disciplinano la marcatura di un determinato prodotto, le informazioni/indicazioni obbligatorie sono prescritte da dette disposizioni (Lex specialis). Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 La normativa base che tratta la problematica dell’etichettatura / dichiarazione di prodotti alimentari è la seguente: • Regolamento sull’etichettatura/dichiarazione, pubblicizzazione e presentazione degli alimenti (Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane) pubblicato sulla G.U. n. 63/11; integrazioni e modifiche G.U. 79/11. Il Regolamento croato è – in linea di massima - conforme alla Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. Il Regolamento cessa di valere il 31 dicembre 2014. • Regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (Pravilnik o informiranju potrošača o hrani ) pubblicato sulla G.U. n. 8 del 21 gennaio 2013; integrazioni G.U. n. 42/2013). Le disposizioni del Regolamento croato sono conformi al Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Le disposizioni della normativa croata in merito alle indicazioni obbligatorie sono uguali alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011; l'art. 9 recita tassativamente che, fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni: a. la denominazione dell’alimento; b. l’elenco degli ingredienti; c. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e. la quantità netta dell’alimento; f. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego (ove esistenti); h. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1; i. il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26; j. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; k. per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l. una dichiarazione nutrizionale. Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 Le indicazioni vengono espresse mediante parole e numeri. Fatte salvo le eccezioni, esse possono in aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli. Se la Commissione adotta atti delegati e di esecuzione, esse possono essere in alternativa espresse attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e numeri. In merito ai requisiti linguistici l'articolo 15 del Regolamento croato recita: 1. Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere redatte in lingua croata, caratteri latini 2. il paragrafo 1 non osta che tali indicazioni figurino in più lingue. Dal 1° luglio 2013 non è più obbligatorio indicare sull’etichetta il nome dell’importatore croato, in quanto – nell’elencare le indicazioni obbligatorie - l’art.3 della Direttiva 2000/13/CE al punto 7 tassativamente INDICA COME SUFFICIENTE “il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità.” Il fornitore (straniero) può scegliere se redigere l’etichetta / dichiarazione conformemente alle disposizioni della Direttiva 2000/13/CE o del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il Regolamento – nell’elencare le indicazioni obbligatorie - all’art. 9 al punto h) tassativamente recita che è obbligatorio indicare il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1. (“l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione”). Quindi, nel caso si tratti del produttore Comunitario non è necessario nell'etichetta/dichiarazione indicare l'importatore croato in quanto il produttore stabilito nella Comunità è colui che si assume le responsabilità relative alla sicurezza/idoneità sanitaria, utilizzo, ecc. del prodotto; sarebbe al contrario necessario indicare il nominativo dell’importatore croato nel caso in cui il fornitore straniero fosse di provenienza di paesi terzi. Anche se il Regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori è la normativa base che tratta la problematica dell’etichettatura di prodotti alimentari per alcuni prodotti vengono osservate anche le disposizioni di appositi regolamenti : Vino: la normativa croata in merito all’etichettatura del vino (Legge sul vino / Zakon o vinu G.G. U.U. nn. 96/03 e 55/11; Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina/ Regolamento sulla denominazione di origine protetta e sull’indicazione geografica protetta, sulle diciture tradizionali e sull’etichettatura dei vini – G.G. U.U. nn. 141/10, 31/11, 78/11 e 120/12) è conforme alle disposizioni Comunitarie - Regolamento (CE) N. 1234/2007, Regolamento (CE) N. 491/2009, Regolamento (CE) N. 436/2009, Regolamento (CE) N. 607/2009. Alcune indicazioni sono obbligatorie per qualsiasi tipologia di vino, mentre Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 altre sono obbligatorie solo per alcune di esse. Ci sono poi le indicazioni facoltative che la legge prevede come possibili opzioni non vincolanti. Le diciture/indicazioni tradizionali che gli altri Paesi membri utilizzano per la Denominazione di Origine Protetta o per l’Indicazione Geografica Protetta non vanno tradotte. Superalcolici: la materia è disciplinata dal Regolamento sui superalcolici che, in merito all’etichettatura, è conforme alla seguente normativa Comunitaria: Regolamento (CE) N. 110/2008 e Direttiva 2000/13/CE. A partire dal 1° luglio 2013 non è più necessario che i prodotti alimentari di origine Comunitaria vengano muniti di appositi certificati (certificato veterinario internazionale, certificato fitosanitario, ecc.) ma è sufficiente la documentazione commerciale dalla quale si deve, comunque, evincere la tracciabilità del prodotto (questo è particolarmente importante per i prodotti alimentari di origine animale). Le disposizioni legislative che vanno osservate per la marcatura di determinati prodotti/gruppi di prodotti non alimentari sono: • Legge sui requisiti per i prodotti tecnici e la valutazione della conformità (Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti ) e degli atti legislativi emanati in base a tale Legge, in particolare nella normativa croata sono implementate le disposizioni del Regolamento (CE) n. 765/2008 e del Regolamento (CE) n. 764/2008. L'art. 8 comma 2 della Legge recita che il distributore, prima di mettere a disposizione sul mercato un prodotto, deve verificare se il prodotto è marcato in forma prescritta (marchio di conformità od altra marcatura), se è munito dalla documentazione prescritta, istruzioni d’uso ed informazioni/dati relativi alla sicurezza – tutto redatto in lingua croata o in lingua facilmente comprensibile ai consumatori ed altri utilizzatori • Legge sui prodotti edili (Zakon o građevnim proizvodima) - le disposizioni sono conformi alla seguente normativa Europea: Regolamento (UE) n. 305/2011, Regolamento (CE) n. 765/2008 e Regolamento (CE) n. 764/2008 • Legge sugli oggetti d’uso comune (Zakon o predmetima opće uporabe) – le disposizioni della Legge si riferiscono ai prodotti e materiali che vengono in contatto diretto con gli alimenti ed ai prodotti di largo consumo (vasellame, pentolame, posateria, imballaggi per oggetti d’uso comune, giocattoli, prodotti cosmetici, tabacco e prodotti affini). Nella legislazione croata sono implementate le disposizioni della seguente normativa europea per prodotti e materiali che vengono in contatto diretto con gli alimenti : Regolamento (CE) n. 648/2004 – detersivi; Regolamento (CE) n. 1223/2009 – prodotti cosmetici, Regolamento (CE) n.. 2023/2006 , Regolamento (CE) n 1935/2004, Regolamento (CE) n 450/2009, Regolamento (CE) n 282/2008 e Regolamento (CE) n. 10/2011. Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001
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