Co.Si.P.S. - Coordinamento Sindacale Professionisti della Sanità Gent.ma Dott.ssa Flori Degrassi, pur non potendo che plaudere alla circolare n. 236519 del 18/4/2014, che finalmente fa esplicita chiarezza sulle regole di comportamento prescrittivo, mi permetto di osservare la non efficace formulazione della frase: “Per quanto riguarda le prescrizioni farmaceutiche, al fine di assicurare la continuità terapeutica, i MMG e PLS sono tenuti alla trascrizione di terapie prescritte in dimissione o su ricettario SSR da specialisti dipendenti e convenzionati con il SSN.” Questo capoverso così formulato non tiene conto di quanto oggi, ancora troppo spesso, avviene e cioè della mancata fornitura da parte delle farmacie ospedaliere dei farmaci necessari al completamento del primo ciclo terapeutico, pur facendo parte gli stessi del DRG. Ciò comporta da parte del paziente dimesso, spesso di venerdì pomeriggio inoltrato e di sabato in fine mattinata a provvedere in proprio, anticipandone il costo, per riottenere poi un “solo buono acquisto” da parte della farmacia convenzionata, dato che il sanitario ospedaliero non provvede neppure alla “corretta” compilazione della ricetta SSR. In aggiunta corre obbligo di segnalare la eccessiva e ripetuta erronea compilazione delle ricette SSR da parte degli specialisti dipendenti o convenzionati, che già obbligano i MMG e PLS ad un gravoso impegno segretariale a favore di tali operatori e a beneficio dei pazienti. Mi permetto pertanto di proporLe una sua riformulazione che possa tener conto di quanto sopra rappresentato: “Per quanto riguarda le sole prescrizioni farmaceutiche, qualora alla dimissione ospedaliera non siano stati forniti i farmaci prescritti o non sia stata effettuata la dovuta prescrizione su ricettario SSR, oppure in caso di prescrizioni erroneamente formulate da specialisti dipendenti o convenzionati con il SSN, al solo fine di assicurare la continuità terapeutica e a garanzia del diritto del cittadino, i MMG e PLS sono tenuti alla trascrizione delle terapie prescritte, segnalandole alle CAPD aziendali per eventuali provvedimenti.” Si ritiene una tale formulazione più aderente allo spirito ed al contesto della circolare stessa. Grato per l’attenzione che vorrà dedicare a queste mie note, La saluto cordialmente. Paolo Antonucci MMG Componente CAPD Distretto 20 ASL RM E Segretario AREA MMG del Co.Si.P.S. Cell. 335 6267729 Co.Si. P.S. – Coordinamento Sindacale Professionisti della Sanità Sede Legale c/o dott. Ernesto Cappellano – Via di Grottarossa, 55 - 00189 Roma Tel. 3200805795 e-mail [email protected]
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