Ordini aderenti: Alessandria Aosta Asti Barcellona P.G. Bari Biella Bologna Caltanissetta Casale Monferrato Caserta Catania Civitavecchia Crema Cuneo Ferrara Firenze Frosinone Gela Lanciano Lecce Lucca Messina Milano Napoli Novara Palermo Perugia Pordenone Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo Salerno Siracusa Teramo Tivoli Torino Tortona Udine Venezia Verbania Vercelli Verona Vicenza Viterbo Camera dei deputati A.C. 2208 “CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 20 marzo 2014, n.34” PROPOSTE DI MODIFICA Premesso che il rilancio dell’occupazione non può prescindere da una politica economica volta allo sviluppo d’impresa. Il Gruppo Odcec Area Lavoro intende presentare un ventaglio di modifiche da apportare al testo normativo al fine di fornire un contributo concreto e costruttivo alla promozione dell’occupazione. CAPO I Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato ART.1 – Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine Motivazioni Positiva la previsione di snellire il ricorso del contratto di lavoro a termine eliminando l’obbligo di indicare le ragioni giustificatrici del termine che, essendo un elemento sostanziale nel testo normativo precedente, davano adito alla gran parte del contenzioso. Segnaliamo però che l’introduzione di un tetto massimo al numero di assunzioni a termine pari al 20 % risulta limitante, seppur attenuato dalla possibilità lasciata ai CCNL stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi di modificare tali limiti quantitativi. Riteniamo congruo un tetto massimo fissato per legge almeno pari al 50 % dei lavoratori subordinati in forza, oltre alla possibilità di escludere dal computo e/o di variare i limiti quantitativi da parte dei CCNL stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Auspichiamo inoltre l’ estensione anche ai contratti di secondo livello di tale possibilità. Occorre anche chiarire se nel limite massimo consentito di stipula dei contratti a termine (attualmente del 20%) devono comprendersi anche i contratti di somministrazione a tempo determinato. Citando la norma “il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo ….” Dalla lettura della norma, si ritiene che detti lavoratori siano esclusi, in quanto l’utilizzatore non è datore di lavoro per i lavoratori somministrati. Critica è anche l’espressione organico complessivo, occorre chiarire meglio cosa va ricompreso , si richiede di poter ricomprendere gli apprendisti, in quanto trattasi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riscontriamo una incongruenza nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 1 quando cita “Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato” mentre sempre si parla di datori di lavoro. Sarebbe iniquo pensare che uno studio professionale con ad esempio 2 dipendenti non possa stipulare contratti a termine mentre una micro azienda si. In merito alla possibilità di prorogare fino a otto volte il contratto a termine, si valuta molto positivamente la nuova disposizione. Si segnala che il comma 2 dell’art. 4 (l’onere Pagina 1 di 6 della prova relativa all’obbiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro) non ha più ragione di esistere e quindi và abrogato. Da ultimo si richiede che l’applicazione della norma in esame venga chiaramente estesa anche ai contratti in essere all’entrata in vigore del D.L. 34/2014, stipulati sia a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, sia acausali nonchè alle loro relative proroghe. Emendamento All’art. 1, comma 1, lettera a), punto 1) sono apportate le seguenti modificazioni: - Il penultimo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro subordinati costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 50 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato compresi gli apprendisti complessivamente in forza al momento dell’assunzione” - L’ultimo periodo è sostituito dal seguente “Per i datori di lavoro che occupano fino a quattro dipendenti è sempre possibile stipulare due contratti di lavoro a tempo determinato” All’art. 1, comma 1, lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni: - Dopo all’articolo 4 viene inserito il punto 1) - E’ aggiunto il punto “2) il comma 2 è abrogato” All’art. 1 sono apportate le seguenti integrazioni: - comma 3 “Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti in essere al momento della sua entrata in vigore.” ART.2 – Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato Motivazioni art. 2 comma 1 lettera a) n. 1 Con tale articolo viene meno l’obbligo di formalizzare per iscritto il piano formativo individuale (“PFI”) entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto. Elementi di criticità La modifica introdotta è parziale, in quanto il Governo si è limitato a eliminare l’obbligo della forma scritta del PFI mentre la predisposizione di un piano formativo resta assolutamente obbligatoria e oggetto di possibile verifica da parte degli organismi preposti all’attività ispettiva. In merito, si segnala infatti che resta in vigore la disposizione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 167/2011 che prevede l’attività di vigilanza del personale ispettivo sulla regolare erogazione della formazione contenuta nel PFI. Risulta dunque evidente l’incertezza della portata della norma: anche dopo la riforma, continuerà ad essere assai opportuno che il piano formativo sia predisposto in forma scritta, in quanto resta l’unico parametro di riferimento per la verifica della formazione erogata (come precisato dal Ministero del Lavoro, con la circolare 35/2013). Pagina 2 di 6 La proposta Alla luce delle osservazioni sopra riportate, riteniamo che, in fase di conversione in legge, il Parlamento provveda alternativamente a: a) eliminare completamente l’obbligo di un PFI dalla disciplina vigente, la relativa possibilità di verifica ispettiva sull’erogazione della formazione prevista nel PFI e la successiva adozione del provvedimento di disposizione (ex art. 7, comma 1) o b) mantenere la formulazione precedente Emendamento all’articolo 2, comma 1. lettera a) è aggiunto il numero 4): 4) il secondo periodo dell’art. 7 comma 1 del D.lgs 167/2011 è abrogato; Motivazioni art. 2 comma 1 lettera a) numeri 2 e 3 Viene meno la previsione legale della possibilità, affidata alla contrattazione collettiva, di contemplare forme e modalità per la conferma in servizio di una determinata percentuale di apprendisti al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato. Sono stati inoltre abrogati i commi 3bis e 3ter del Testo Unico dell’apprendistato, per cui viene meno anche l’obbligo legale di stabilizzare una certa percentuale di apprendisti (50 per cento a regime, 30 per cento nei primi tre anni di vigenza della Legge Fornero) quale condizione per stipulare nuovi contratti di apprendistato. In merito all’abrogazione dei commi 3bis e 3ter del D.Lgs. 167/2011, si sottolinea l’importanza dello scopo perseguito dal Governo volto a liberalizzare la stipulazione dei contratti di apprendistato. Pertanto non si rilevano opportuni emendamenti in merito. Elementi di criticità La norma non dispone in merito alle clausole dei contratti collettivi che già regolano la materia. La proposta Potrebbe essere opportuno prevedere l’inefficacia delle eventuali clausole introdotte nei Contratti Collettivi in vigenza della precedente formulazione dell’art. 2, comma 1, lett. i). Motivazioni art. 2 comma 1 lettera b) Viene aggiunto il comma 2ter all’articolo 3 del D.Lgs. 167/2011. In materia di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (c.d. di primo livello) si prevede, in considerazione del maggior onere formativo rispetto all’apprendistato professionalizzante o di mestiere, una riduzione generalizzata del salario da riconoscere in relazione al numero di ore di formazione. La misura, che pare applicabile solo in mancanza di una espressa previsione contrattuale, dispone in sostanza un trattamento retributivo “ordinario” per le ore effettivamente lavorate dall’apprendista di primo livello a cui sommare un trattamento retributivo “ridotto”, pari al 35 per cento del relativo monte ore complessivo, per le ore in cui l’apprendista è impegnato in attività di formazione. Vengono dunque retribuite soltanto il 35% delle ore complessive di formazione. In assenza di alcuna precisazione legislativa, la previsione è destinata a trovare applicazione per l’intero monte ore formativo, a prescindere che si tratti di formazione interna o esterna all’azienda, necessario per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale. Pagina 3 di 6 Elementi di criticità Le Regioni hanno regolato in maniera differenziata il monte ore complessivo di formazione, ciò inevitabilmente potrà comportare un’eterogeneità sul territorio nazionale del trattamento economico riconosciuto all’apprendista di primo livello. La proposta Si sottolinea l’importanza dello scopo perseguito dalla nuova norma in quanto volta ad incrementare l’utilizzo di questa fattispecie di apprendistato di tipo “scolastico”, che fino ad oggi ha stentato a decollare. Pertanto, la Commissione non rileva opportuni emendamenti in merito Motivazioni art. 2 comma 1 lettera c) Con esclusivo riferimento all’apprendistato professionalizzante, la formazione di mestiere non va ora più obbligatoriamente integrata dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali. Si incide così sulla possibilità per le Regioni di predisporre una offerta pubblica per la cosiddetta formazione di base o trasversale che era ipotetica e dunque non obbligatoria anche ai sensi della previgente disciplina stante il vincolo delle “risorse annualmente disponibili”. La nuova disposizione non dovrebbe più prevedere l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre l’apprendista a una formazione erogata sotto il controllo pubblico. Elementi di criticità La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nella circolare n. 5/2014, sostiene che la previsione potrebbe riferirsi alla mera possibilità per le Regioni di organizzare e metter a catalogo l’offerta formativa pubblica ad integrazione di quella aziendale. Tale interpretazione non è condivisibile in quanto risulta chiara la nuova formulazione della norma e il relativo significato. D’altra parte, l’intento del Governo è quello di sollevare il datore di lavoro dall’obbligo di riconoscere all’apprendista un monte ore (da 40 a 120 in ragione del titolo di studi dell’apprendista) di formazione di base e trasversale pubblica (materia di potestà legislativa concorrente ex art. 117 Costituzione). La proposta Al fine di evitare dubbi interpretativi, nonché di rendere più leggibile la previsione di legge, si potrebbe esplicitare l’intento anche nella novella, specificando che l’integrazione dell’offerta formativa rientra nella sfera discrezionale del datore di lavoro e cogliendo l’occasione per rendere più intellegibile la disposizione normativa. La formulazione alternativa potrebbe essere la seguente Emendamento l’articolo 2 comma 1 lettera c) è sostituito dal seguente: c) all’articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: “Le aziende possono integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la propria responsabilità, con l’offerta formativa pubblica resa disponibile nei limiti delle risorse annualmente disponibili. L’offerta formativa pubblica, disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali, può essere sia interna che esterna alla azienda ed è finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio tenendo conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista”. ART.4 – Semplificazione in materia di documento di regolarità contributiva Pagina 4 di 6 Il principio ispiratore del decreto legge, “la semplificazione e la razionalizzazione del sistema di verifica della regolarità contributiva” , non sembra abbia avuto la sua espressione chiara sul testo di legge . Al comma 1 : la dicitura “chiunque vi abbia interesse “ sembra dare spazio ad una platea di soggetti non meglio identificati che possono richiedere la verifica della regolarità contributiva ; è necessario che il decreto richiamato al comma 2 (da emanarsi entro 60 gg ) , individui i soggetti e le casistiche ben precise per le quali e’ possibile richiedere la regolarità contributiva ai sensi dell’art.4 del decreto in oggetto, possibilmente riducendo le casistiche ai casi di appalti pubblici e/o affidamenti , richieste di sovvenzioni e agevolazioni, escludendo “altri usi” rimessi alla volontà discrezionale dei privati ..…. Emendamento: all’articolo 4 comma 1 : eliminare le parole “chiunque vi abbia interesse verifica” ed inserire “ i soggetti indicati con decreto di cui al successivo comma 2 che abbiano interesse verificano “ ******************************************************************************** Al comma 2 : il decreto da emanarsi dovrà definire i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione a) regolarità sul primo punto , si richiama il criterio della verifica in “tempo reale” , che preoccupa fortemente i professionisti che già operano con gli Enti preposti al rilascio del Durc . Il “tempo reale” significherebbe leggere le attuali situazioni contributive su archivi non sempre in linea e comunque nella maggior parte dei casi , non in grado di supportare una lavorazione di regolarità contributiva on line, senza generare errori fra tutti gli Enti coinvolti . Basti pensare alla massiccia operazione di reingegnerizzazione dell’ Inps che ad oggi non ha ancora messo in linea i flussi dei pagamenti o altre informazioni anagrafiche , e che in pratica non danno certezza delle situazioni contabili presenti negli archivi . Sul periodo di verifica e i pagamenti scaduti , considerato che si richiama anche la posizione dei collaboratori , si dovrebbe in maniera perentoria indicare per questi ultimi il riferimento al compenso pagato e già denunciato al fine di non generare incertezza sui periodi di verifica. Emendamento: all’articolo 4 comma 2 lettera a) dopo le parole “che operano nell’impresa” aggiungere “ di cui siano stati pagati i relativi compensi”. ******************************************************************************** c) altre condizioni ostative : non è chiaro come dalla consultazione degli archivi informatici degli Enti (dai quali si evincono i dati di carattere contributivo) , sia possibile vedere le “ pregresse irregolarità ……. in materia di tutela delle condizioni di lavoro “ ,considerato che non e’ prevista, al momento , alcun banca dati su verifiche ispettive e/o altri tipi di accertamento, probabilmente di competenza degli uffici ispettivi del Ministero del Lavoro ….. Su questo punto sarebbe opportuno rivedere l’elenco delle condizioni ostative alla regolarità già previsto circolare n. 5/2008 del Ministero del Lavoro , considerato anche il richiamo all’art.1 co.1175 della L.296/2006 che appunto recita: “ A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale “ Pagina 5 di 6 La proposta : valutazione della Autocertificazione prevista ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2008, presentata alla Direzione Provinciale del lavoro in via preventiva per la fruizione dei benefici , unificando in tutta Italia il sistema di invio di tale autocertificazione dal canale di posta certificata dell’azienda direttamente ad un ufficio centrale del MINISTERO DEL LAVORO , cosi da creare una banca dati univoca per la consultazione anche esterna . Comma 4 : l’aggiornamento annuale del decreto i cui al co. 2 deve avvenire in presenza di tutte le categorie di professionisti che operano ai sensi della Legge 12/79 e non solo , che essendo quotidianamente a stretto contatto con le aziende e gli Enti preposti al rilascio della procedura di regolarità , sicuramente potranno intervenire per eventuali modifiche di “aggiustamento “ Comma 5 : la previsione di non creare maggiori oneri per la finanza pubblica che dovrà provvedere con le “risorse umane “ , strumentali e finanziarie disponibili non deve però diventare un altro maggior onere per i professionisti che chiedono espressamente un tempo maggiore per l’avvio per l’avvio della procedura di “ smaterializzazione del DURC “ . L’attuale situazione di “dialogo “ tra le diverse amministrazioni mediante canali informatici non è ancora tale da garantire una “semplice “ e trasparente lavorazione di regolarità contributiva, rischiando così di trasferire il “risparmio “ della Pubblica Amministrazione e la riduzione degli adempimenti a carico delle aziende , in maggiori oneri per i professionisti. Professionisti che invece di lavorare “per le aziende” come consulenti per la programmazione del costo del personale , si troveranno sempre più a dovere raffrontarsi con sistemi informatici diversi tra le diverse amministrazioni . ART.5 – Contratti di solidarietà Premesso che la Legge 28.06.2012 n° 92 (cosiddetta Legge Fornero) determina l’entrata in vigore del nuovo welfare dal 01 Gennaio 2016 e che pertanto durante il triennio 2013-2015 si assisterà a un graduale passaggio dalla vigente alla nuova disciplina con l’abbandono delle attuali prestazioni, l’art. 2. della L.92/2012 denominato “Ammortizzatori sociali” al punto 11 (così come modificato dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228) precisa ….omissis ………. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data: a) per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque anni, l'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi , anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI); b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti negli ultimi diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del presente articolo. Si vuole evidenziare l’Organo Legislativo rispetto ai contratti di solidarieta’ di tipo A la cui efficacia scade oltre il termine del 31/12/2015. Si propone una norma transitoria che possa risolvere il problema. Gruppo Odcec Area Lavoro (Area Scientifica) Pagina 6 di 6
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