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Form-App informa | GIUGNO 2014
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L'uomo che
nella vita ha
più successo dei
suoi simili è
colui che sa
individuare
presto e con
chiarezza la
propria meta e
ne fa l'oggetto
costante delle
sue energie.
Edward BulwerLytton
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NUOVO
APPRENDISTATO
La Camera con il voto del 15 maggio, ha approvato defini vamente la conversione
in legge del decreto-legge n.34 del 2014, meglio conosciuto come Decreto Lavoro
2014, che fa parte del più ampio piano di rilancio dell’occupazione denominato
Jobs Act proposto dal Governo Renzi.
Ennesimo maquillage per il contra o di apprendistato:
1) PIANO FORMATIVO: percorso individuale in forma sinte ca
Il piano forma vo individuale può essere reda o ora anche in forma sinte ca.
Sono invece rimas inta l’obbligo della forma scri a, così come il reinvio ai
formulari e moduli eventualmente predispos dalla contra azione colle va
nazionale o dagli en bilaterali.
Il piano, previsto dalla le era a) del comma 1 dell’ar colo 2 del Dlgs 167/2011,
rappresenta la formalizzazione del percorso forma vo professionale che l’azienda
deve offrire al lavoratore, per poter adempiere all’obbligo forma vo cara eris co
di questa pologia contra uale. Esso rappresenta uno strumento u le anche per il
datore di lavoro, a raverso il quale si può individuare, in funzione della qualifica
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contra uale da far conseguire al dipendente, contenu , monte ore e modalità di erogazione della formazione
per l’acquisizione delle competenze tecniche, professionali e specialis che, posto che l’ar colo 2 del DL
76/2013 ha espressamente previsto che il piano sia riservato esclusivamente alla pianificazione di questa
pologia di formazione, escludendo invece quella di base e trasversale. I moduli dei piani inclusi o allega ai
contra colle vi nazionali di lavoro sono molto simili nella loro stru ura che, oltre ai da anagrafici e
contra uali dell’apprendista e del tutor aziendale, comprende i seguen da :
- i contenu della formazione professionalizzante di mes ere, intesi come competenze tecnico professionali
che devono essere conseguite dall’apprendista ai fini della rela va qualificazione;
- il numero delle ore riservate alla formazione professionalizzante, individuate in base al CCNL applicato;
- le modalità in cui la formazione deve essere ar colata e offerta(per esempio on the job, esercitazioni di
gruppo, tes monianze, visite aziendali)
2) FORMAZIONE: termine di 45 giorni per l’offerta regionale
Posto che l’ar colo 117 della Cos tuzione include la formazione tra le materie di competenza regionale, lo
sforzo effe uato dal Dlgs 167/11 fu proprio quello di reinviare ai Ccnl la disciplina della formazione per le
competenze tecnico professionali e specialis che, la cosidde a formazione pra ca svolta in azienda (on the
job) ma anche fuori (in modalità fad).
I contra colle vi definiscono il monte ore da dedicare a questa formazione e le competenze tecnico
professionali che l’apprendista deve conseguire in funzione dei profili professionali/forma vi di riferimento
previs dallo stesso Ccnl, dalla norma va regionale o, in mancanza, dall’Isfol.
La formazione di base o trasversale cioè quella che rappresenta la base di conoscenze comuni ai diversi profili
professionali è quella che invece è stata ogge o delle numerose modifiche norma ve degli ul mi anni.
L’ar colo 4 del testo unico dopo la recente modifica, a ribuisce alle regioni il ruolo di proporre al datore di
lavoro l’offerta forma va pubblica entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, avvalendosi
eventualmente del datore di lavoro e delle associazioni di categoria se disponibili. In pra ca è stato conservato
il principale ruolo della regione nell’offerta della formazione di base e trasversale, subordinandolo però
all’obbligo proposi vo dell’ente stesso, fermo restando che in mancanza di quest’ul mo, la formazione potrà
essere garan ta dire amente dal datore di lavoro o dalle associazioni di categoria. Con nuano poi a essere
validi i principi in base di materia di formazione trasversale stabili dalla Conferenza Stato Regioni in data 20
febbraio 2014, in cui le 120 ore nel triennio, originariamente previste dall’ar colo 4 del Testo Unico, sono
rido e a 80 ore se l’apprendista è in possesso del diploma di scuola secondaria o professionale, e a 40 ore se
l’apprendista è in possesso di laurea. Tra le competenze elencate nell’accordo sono tra l’altro compresi i
comportamen sicuri su lavoro, l’organizzazione aziendale, le competenze digitali, sociali e civiche.
LA FORMAZIONE SI CONFERMA IL FULCRO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
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3) PENALITA’ PESANTI PER CHI NON FORMA
Sanzioni rilevan per chi non rispe a gli obblighi forma vi. L’ar colo 7 del decreto legisla vo 167/2011
definisce le conseguenze, sul piano sanzionatorio, del mancato rispe o da parte del datore di lavoro delle
disposizioni che disciplinano l’apprendistato. Si tra a di misure abbastanza pesan e le sanzioni più gravi
riguardano il mancato rispe o degli obblighi forma vi. Il primo comma dell’ar colo 7 stabilisce infa che se il
datore di lavoro è l’unico responsabile della mancata erogazione della formazione necessaria per consen re il
raggiungimento degli obie vi individua nel piano forma vo, lo stesso è tenuto a pagare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contra uale superiore che
sarebbe stato raggiunto dal dipendente al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con
esclusione di qualsiasi altra sanzione di omessa contribuzione.
UNICO RESPONSABILE DELLA
MANCATA EROGAZIONE
DELLA FORMAZIONE?
IL DATORE DI LAVORO
meglio premunirsi. conta aci
4) RETRIBUZIONE APPRENDISTI
Il tra amento economico degli apprendis è mediamente inferiore a quello degli altri lavoratori con mansioni
iden che p equivalen . Sono i contra colle vi di se ore a stabilire se la busta paga più leggera deriva da un
inquadramento inferiore o da una retribuzione in partenza più bassa a parità di inquadramento. Un intervento
del testo unico che riguarda la retribuzione è il divieto, contenuto nel primo comma dell’ar colo 2, alla le era
b), di prevedere una forma di retribuzione «a co mo», ossia legata alla quan tà del lavoro effe uato. Si deve
tener conto che le ore di formazione svolte dall’apprendista sono considerate ore lavora ve e quindi da
retribuire esa amente come le ore di svolgimento della prestazione lavora va. Il Dl 34/2014 introduce, da
questo punto di vista, una novità che però riguarda la prima pologia di apprendistato e cioè l’apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale. Per effe o di questa modifica, le ore di formazione possono avere,
dal punto di vista retribu vo, una valenza inferiore a quelle delle ore di effe vo lavoro, fermo restando che il
tra amento economico delle ore di formazione non potrà essere inferiore a quella corrispondente al 35% del
monte ore complessivo.
5) STABILIZZAZIONE: obbligo di conferma sopra 50 dipenden
Nella versione defini va, il decreto legge 34/2012 rende meno stringen i vincoli introdo quasi due anni fa
dalla riforma Fornero, (legge 92/2012), tu avia restano valide le eventuali percentuali di stabilizzazione
previste dai contra colle vi. L’obbligo di stabilizzazione è circoscri o ai datori di lavoro con almeno 50
dipenden ed è pari al 20% dei contra di apprendistato s pula nei 36 mesi preceden .
6) BASE OCCUPAZIONALE APPRENDISTI
Limi differenzia per le assunzioni: in base a quanto precisato dal Ministero del Lavoro, nel calcolo della base
occupazionale u le per determinare quan apprendis possono essere assun si ene conto di tu i
dipenden della stessa impresa, anche se a vi in unità produ ve o sedi diverse da quella a cui è des nato
l’apprendista.
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