Form-App informa | GIUGNO 2014 FORM-APP L'uomo che nella vita ha più successo dei suoi simili è colui che sa individuare presto e con chiarezza la propria meta e ne fa l'oggetto costante delle sue energie. Edward BulwerLytton ? A I B M A C A S CO NUOVO APPRENDISTATO La Camera con il voto del 15 maggio, ha approvato defini vamente la conversione in legge del decreto-legge n.34 del 2014, meglio conosciuto come Decreto Lavoro 2014, che fa parte del più ampio piano di rilancio dell’occupazione denominato Jobs Act proposto dal Governo Renzi. Ennesimo maquillage per il contra o di apprendistato: 1) PIANO FORMATIVO: percorso individuale in forma sinte ca Il piano forma vo individuale può essere reda o ora anche in forma sinte ca. Sono invece rimas inta l’obbligo della forma scri a, così come il reinvio ai formulari e moduli eventualmente predispos dalla contra azione colle va nazionale o dagli en bilaterali. Il piano, previsto dalla le era a) del comma 1 dell’ar colo 2 del Dlgs 167/2011, rappresenta la formalizzazione del percorso forma vo professionale che l’azienda deve offrire al lavoratore, per poter adempiere all’obbligo forma vo cara eris co di questa pologia contra uale. Esso rappresenta uno strumento u le anche per il datore di lavoro, a raverso il quale si può individuare, in funzione della qualifica 1 Form-App informa | GIUGNO 2014 contra uale da far conseguire al dipendente, contenu , monte ore e modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecniche, professionali e specialis che, posto che l’ar colo 2 del DL 76/2013 ha espressamente previsto che il piano sia riservato esclusivamente alla pianificazione di questa pologia di formazione, escludendo invece quella di base e trasversale. I moduli dei piani inclusi o allega ai contra colle vi nazionali di lavoro sono molto simili nella loro stru ura che, oltre ai da anagrafici e contra uali dell’apprendista e del tutor aziendale, comprende i seguen da : - i contenu della formazione professionalizzante di mes ere, intesi come competenze tecnico professionali che devono essere conseguite dall’apprendista ai fini della rela va qualificazione; - il numero delle ore riservate alla formazione professionalizzante, individuate in base al CCNL applicato; - le modalità in cui la formazione deve essere ar colata e offerta(per esempio on the job, esercitazioni di gruppo, tes monianze, visite aziendali) 2) FORMAZIONE: termine di 45 giorni per l’offerta regionale Posto che l’ar colo 117 della Cos tuzione include la formazione tra le materie di competenza regionale, lo sforzo effe uato dal Dlgs 167/11 fu proprio quello di reinviare ai Ccnl la disciplina della formazione per le competenze tecnico professionali e specialis che, la cosidde a formazione pra ca svolta in azienda (on the job) ma anche fuori (in modalità fad). I contra colle vi definiscono il monte ore da dedicare a questa formazione e le competenze tecnico professionali che l’apprendista deve conseguire in funzione dei profili professionali/forma vi di riferimento previs dallo stesso Ccnl, dalla norma va regionale o, in mancanza, dall’Isfol. La formazione di base o trasversale cioè quella che rappresenta la base di conoscenze comuni ai diversi profili professionali è quella che invece è stata ogge o delle numerose modifiche norma ve degli ul mi anni. L’ar colo 4 del testo unico dopo la recente modifica, a ribuisce alle regioni il ruolo di proporre al datore di lavoro l’offerta forma va pubblica entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, avvalendosi eventualmente del datore di lavoro e delle associazioni di categoria se disponibili. In pra ca è stato conservato il principale ruolo della regione nell’offerta della formazione di base e trasversale, subordinandolo però all’obbligo proposi vo dell’ente stesso, fermo restando che in mancanza di quest’ul mo, la formazione potrà essere garan ta dire amente dal datore di lavoro o dalle associazioni di categoria. Con nuano poi a essere validi i principi in base di materia di formazione trasversale stabili dalla Conferenza Stato Regioni in data 20 febbraio 2014, in cui le 120 ore nel triennio, originariamente previste dall’ar colo 4 del Testo Unico, sono rido e a 80 ore se l’apprendista è in possesso del diploma di scuola secondaria o professionale, e a 40 ore se l’apprendista è in possesso di laurea. Tra le competenze elencate nell’accordo sono tra l’altro compresi i comportamen sicuri su lavoro, l’organizzazione aziendale, le competenze digitali, sociali e civiche. LA FORMAZIONE SI CONFERMA IL FULCRO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 2 Form-App informa | GIUGNO 2014 3) PENALITA’ PESANTI PER CHI NON FORMA Sanzioni rilevan per chi non rispe a gli obblighi forma vi. L’ar colo 7 del decreto legisla vo 167/2011 definisce le conseguenze, sul piano sanzionatorio, del mancato rispe o da parte del datore di lavoro delle disposizioni che disciplinano l’apprendistato. Si tra a di misure abbastanza pesan e le sanzioni più gravi riguardano il mancato rispe o degli obblighi forma vi. Il primo comma dell’ar colo 7 stabilisce infa che se il datore di lavoro è l’unico responsabile della mancata erogazione della formazione necessaria per consen re il raggiungimento degli obie vi individua nel piano forma vo, lo stesso è tenuto a pagare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contra uale superiore che sarebbe stato raggiunto dal dipendente al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione di omessa contribuzione. UNICO RESPONSABILE DELLA MANCATA EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE? IL DATORE DI LAVORO meglio premunirsi. conta aci 4) RETRIBUZIONE APPRENDISTI Il tra amento economico degli apprendis è mediamente inferiore a quello degli altri lavoratori con mansioni iden che p equivalen . Sono i contra colle vi di se ore a stabilire se la busta paga più leggera deriva da un inquadramento inferiore o da una retribuzione in partenza più bassa a parità di inquadramento. Un intervento del testo unico che riguarda la retribuzione è il divieto, contenuto nel primo comma dell’ar colo 2, alla le era b), di prevedere una forma di retribuzione «a co mo», ossia legata alla quan tà del lavoro effe uato. Si deve tener conto che le ore di formazione svolte dall’apprendista sono considerate ore lavora ve e quindi da retribuire esa amente come le ore di svolgimento della prestazione lavora va. Il Dl 34/2014 introduce, da questo punto di vista, una novità che però riguarda la prima pologia di apprendistato e cioè l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Per effe o di questa modifica, le ore di formazione possono avere, dal punto di vista retribu vo, una valenza inferiore a quelle delle ore di effe vo lavoro, fermo restando che il tra amento economico delle ore di formazione non potrà essere inferiore a quella corrispondente al 35% del monte ore complessivo. 5) STABILIZZAZIONE: obbligo di conferma sopra 50 dipenden Nella versione defini va, il decreto legge 34/2012 rende meno stringen i vincoli introdo quasi due anni fa dalla riforma Fornero, (legge 92/2012), tu avia restano valide le eventuali percentuali di stabilizzazione previste dai contra colle vi. L’obbligo di stabilizzazione è circoscri o ai datori di lavoro con almeno 50 dipenden ed è pari al 20% dei contra di apprendistato s pula nei 36 mesi preceden . 6) BASE OCCUPAZIONALE APPRENDISTI Limi differenzia per le assunzioni: in base a quanto precisato dal Ministero del Lavoro, nel calcolo della base occupazionale u le per determinare quan apprendis possono essere assun si ene conto di tu i dipenden della stessa impresa, anche se a vi in unità produ ve o sedi diverse da quella a cui è des nato l’apprendista. 3 Form-App informa | GIUGNO 2014 FORM.APP è in grado di seguire in modo capillare i propri clienti nella maggior parte delle regioni d'Italia attraverso la collaborazione in loco di personale qualificato. 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