DCO 178/2014/G/gas

DCO 178/2014/R/GAS
Metodi e procedure per la valutazione
dello scostamento tra valore
industriale di rimborso e valore del
capitale investito ai fini regolatori
Osservazioni e proposte ANIGAS
Milano, 23 maggio 2014
Premessa
Anigas con il presente documento formula le proprie osservazioni al DCO
178/2014/R/GAS relativo alla procedura di valutazione degli scostamenti tra valore
di rimborso al gestore uscente (VIR) e valore degli asset ai fini regolatori (RAB),
secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del DL 23
dicembre 2013, n. 145 (cd. Destinazione Italia).
In linea generale innanzitutto si condivide quanto già rilevato dall’Autorità nella
segnalazione 58/2014/I/gas del 13.02.2014, in occasione della quale è stato
evidenziato che la modifica dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n.
164/00, per effetto del decreto legge n. 145/13, comporta “una verifica sui valori di
rimborso da parte dell’Autorità prima della pubblicazione del bando di gara [..], molto
onerosa in termini di gestione amministrativa (si consideri che i Comuni metanizzati
sono oltre settemila e che per ciascuno di essi deve essere determinato il valore di
rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale)”, che “non risulta poi vincolante,
in quanto l’Ente locale non è obbligato a seguire le eventuali osservazioni
dell’Autorità”. Tra l’altro anche nel presente documento di consultazione l’Autorità
evidenzia che una soglia del 10% nella differenza VIR-RAB potrebbe comportare un
numero molto rilevante di casi da verificare, con tutti i conseguenti oneri e ritardi
nella pubblicazione dei bandi relativi alle gare d’ambito.
Si ritiene di conseguenza che l’Autorità, nell’ambito delle proprie prerogative di
segnalazione, dovrebbe evidenziare nuovamente alle istituzioni competenti la
necessità di semplificare le procedure e ridurre i costi per il sistema.
Di seguito si riportano le risposte ai singoli spunti per la consultazione.
Osservazioni puntuali
S1. Osservazioni in tema di determinazione e comparazione del VIR e della RAB.
Si rileva che la disaggregazione dei costi storici tra i diversi perimetri proprietari e/o di
devoluzione degli asset, funzionale ad identificare i cespiti di località ai fini del
confronto tra VIR e RAB, costituisce un’attività particolarmente difficoltosa in
relazione sia alla numerosità delle concessioni che dovranno essere esaminate sia
alla complessità delle informazioni richieste.
Anche in relazione alla raccolta dati “Rab gas – cespiti di proprietà del gestore”
avviata dall’Autorità nelle scorse settimane e su cui la scrivente Associazione ha già
avuto modo di confrontarsi con gli uffici dell’Autorità, è importante adottare definizioni
volte ad evitare qualsiasi confusione con distinzioni in base alla proprietà o meno
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degli impianti da parte del distributore. Nella parte di rete di proprietà del gestore,
infatti, sono compresi beni destinati ad essere trasferiti all’ente locale, esclusi dal
confronto, come quelli a devoluzione completamente gratuita all’ente locale o da
trasferire a questo dietro il rimborso di cui all’art. 5, comma 14, lettera b), del D.M. n.
226/2011 (per una condizione di devoluzione gratuita non ancora verificatasi).
Per quest’ultima fattispecie sarà inoltre necessario chiarire le modalità con cui i
relativi beni saranno eventualmente compresi nel perimetro dei beni oggetto di
confronto VIR-RAB, ove il Ministero dello Sviluppo Economico nell’aggiornare il D.M.
n. 226/2011 alla luce delle novità del D.L. 145/13 introduca, secondo quanto
preannunciato alle Associazioni di settore, l’opzione per l’ente locale di acquisire o
meno, in funzione delle proprie disponibilità economiche, i beni in questione. Nel caso
in cui il Comune dovesse infatti decidere di non acquisire tali beni, gli stessi
verrebbero trasferiti in proprietà al gestore subentrante, dietro pagamento di un
corrispondente valore di rimborso.
In merito a quanto evidenziato dall’Autorità nel DCO circa il fatto che le imprese di
distribuzione sarebbero nella condizione di poter disaggregare i costi storici,
identificando la quota del capitale investito relativo alla porzione di rete che sarà
oggetto di trasferimento oneroso al gestore subentrante, si rileva che una simile
disaggregazione non risulta in realtà possibile a livello contabile.
Nella contabilità del gestore sono infatti presenti tutti i cespiti di proprietà, sia quelli a
devoluzione onerosa destinati ad essere trasferiti al gestore subentrante (ivi compresi
i casi di cui all’art. 5, comma 14, lettera a, del D.M. 226/2011), sia quelli a
devoluzione gratuita, oggetto di trasferimento all’ente locale a titolo completamente
gratuito o dietro versamento da parte dell’ente locale del rimborso di cui all’art. 5,
comma 14, lettera b, del D.M. 226/2011.
L’informazione corrispondente alla ripartizione indicata dall’Autorità non è quindi
direttamente desumibile dai libri cespiti delle aziende o dalla loro contabilità e può
essere al limite dedotta solo per via extracontabile, analizzando in modo puntuale
ogni singola convenzione di concessione.
Rispetto alle criticità segnalate si evidenzia poi che le informazioni richieste sono il
risultato di interpretazioni convenzionali derivanti dalla lettura delle concessioni senza
un passaggio di condivisione con le pubbliche amministrazioni interessate. Inoltre tali
dati dovranno essere aggiornati al momento temporale in cui verranno utilizzati per la
predisposizione del bando di gara e relativo confronto con il VIR. Peraltro, un’analisi
puntuale dei singoli atti concessori, ove svolta unilateralmente dal gestore e non
condivisa con il singolo ente locale interessato, lascerebbe sensibili elementi di
aleatorietà circa l’informazione su cui si intende basare il confronto VIR-RAB.
I dati richiesti non possono quindi essere considerati funzionali al perseguimento
delle finalità esposte, ovvero al confronto tra RAB e VIR che dovrebbe avvenire sulla
base di valori stabili definitivi omogenei e allineati temporalmente al momento della
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gara; in altri termini la valutazione del valore di rimborso al gestore uscente può
essere definita in modo puntuale solo nel momento in cui il Ministero emanerà le
previste linee di cui al D.L. 145/13.
Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, l’unica modalità per poter avviare la
predisposizione delle informazioni necessarie ad individuare all’interno della RAB la
parte corrispondente agli impianti soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore
subentrante (da confrontare su base omogenea con il corrispondente VIR), sembra
quella di caratterizzare le informazioni fornite dai gestori specificando se esse
scaturiscono già da una condivisione con l’ente locale concedente o meno.
Anche se può essere ovvio ricordarlo, nel primo caso le informazioni potranno essere
utili ai fini del raffronto con il corrispondente VIR, mentre altrettanto non potrà
avvenire nel secondo, in cui i dati avranno un valore solamente indicativo.
In un’ottica di efficientamento del processo propedeutico all’attività di preparazione
dei bandi di gara in particolare in termini di razionalizzazione degli obblighi informativi,
si propone di scaglionare le richieste dati sui cespiti di proprietà in funzione dell’avvio
delle prime gare, facendo riferimento alla data limite per l’intervento sostitutivo della
Regione di cui all’articolo 3 del DM 226/11.
Nello specifico, si propone di limitare la raccolta dati ai soli ambiti per cui è prevista la
pubblicazione del bando di gara nel 2014 prevedendo come termine d’invio la fine di
luglio 2014/estate 2014 tenuto conto che non sono ancora state pubblicate le Linee
Guida per la valutazione di rimborso degli impianti.
Successivamente, le scadenze di invio dovranno essere coerenti con le tempistiche
fisiologiche delle gare, tenuto altresì conto della necessaria rideterminazione dello
scaglionamento delle date limite per l’intervento sostitutivo della Regione, che si
auspica avverrà nell’ambito del processo di aggiornamento del DM 226/11 con le
novità introdotte dal DL Destinazione Italia (DL 145/13).
In sede di prima raccolta dati proposta, al fine di omogeneizzare le informazioni, si
ritiene opportuno utilizzare il 31/12/13 come data di riferimento per la stima della
cessazione del servizio di cui all’articolo 5, comma 14 del DM 226/11.
Infine si chiede all’Autorità di esplicitare l’esclusione dalla raccolta dati dei cespiti di
località relativi a concessioni a regime, ovvero oggetto di aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 14 del d.lgs 164/00, in quanto il confronto tra VIR e RAB è funzionale al
periodo transitorio caratterizzato dalla scadenza anticipata ope legis della
concessione a cui si applica l’articolo 15 del d.lgs 164/00. Inoltre, si rileva che le c.d.
“gare post Letta” sono state caratterizzate da logiche completamente diverse per la
valorizzazione degli asset, ovvero il valore di rimborso al termine della concessione
non è più determinato con i criteri della stima industriale ma secondo quanto stabilito
nel bando di gara, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del d.lgs. 164/00, nella versione
vigente all’atto dell’indizione della gara.
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In merito a quanto indicato al punto 6.12 del DCO, si sottolinea che la metodologia
proposta determinerebbe una “RAB” non allineata rispetto al valore considerato a fini
tariffari.
Al di là delle modalità di trattamento dei contributi rilevanti ai fini tariffari, la proposta
dell’Autorità introdurrebbe un “ulteriore valore” per la RAB, diverso da quello
correntemente considerato per il calcolo della remunerazione del capitale investito.
La metodologia di determinazione del valore della RAB deve infatti essere univoca.
Diversamente si verificherebbe un effetto fuorviante ovvero quello di avere due valori
di RAB, uno sottostante alla quota a copertura della remunerazione del capitale
investito relativo alle immobilizzazioni materiali di località ed uno da utilizzare ai fini
del raffronto con il VIR.
S2. Osservazioni sull’ipotesi di acquisire i dati tramite la stazione appaltante.
Anigas condivide la proposta contenuto nello spunto di consultazione.
S3. Osservazioni sulle modalità di effettuazione del test parametrico di
congruità.
Si ritengono in linea di massima ragionevoli le modalità prefigurate di effettuazione
del test parametrico di congruità che ricalcano l’approccio metodologico illustrato nel
DCO 53/2014/R/gas per l’identificazione delle località con livelli di RAB disallineati
dalle medie di settore; ciò fermo restando le osservazioni già formulate in risposta al
predetto DCO (utilizzo della quota altimetrica di 600 m per considerare significativa,
con criterio on/off, l’incidenza della roccia sui costi di scavo, che potrebbe non essere
del tutto rappresentativo)
Tuttavia si segnala che, data la natura della metodologia proposta, il test potrebbe
non intercettare casi particolari che dovranno essere approfonditi.
S4. Osservazioni sulla procedura di valutazione degli scostamenti a valle del
test parametrico di congruità.
Dal momento che i dati saranno trasmessi alla Stazione appaltante, si chiede di
chiarire se la dichiarazione debba essere sottoscritta sia dalla stazione appaltante
che dal gestore.
Si ritiene che la verifica della puntuale applicazione delle linee guida ministeriali
dovrebbe riguardare tutti i casi ed essere svolta prima dell’indizione della gara, per
evitare il rischio di scoprire solo a distanza di tempo la non fondatezza della
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dichiarazione, con possibili contenziosi e tutte le conseguenze del caso in capo al
gestore subentrante.
Per quanto riguarda poi l’analisi per indici prevista dall’Autorità come successiva fase
di analisi, non si possono formulare osservazioni articolate non essendo esplicitate le
modalità relative alla sua applicazione di dettaglio o ai drivers effettivamente utilizzati.
Si osserva in ogni caso che tale analisi potrebbe essere limitata alle categorie di
cespite “condotte” e “impianti di derivazione”, risultando queste di rilevanza
nettamente prevalente rispetto alle altre ai fini della determinazione del VIR (cui
concorrono in genere per circa l’80%-90%).
Anche in merito all’analisi di dettaglio non si possono allo stato formulare particolari
osservazioni, non essendo esplicitate le modalità specifiche previste per lo
svolgimento di questa fase, cui dovrebbero accedere i casi - potenzialmente anche
molto numerosi - che non hanno superato le fasi precedenti.
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