DCO 178/2014/R/GAS Metodi e procedure per la valutazione dello scostamento tra valore industriale di rimborso e valore del capitale investito ai fini regolatori Osservazioni e proposte ANIGAS Milano, 23 maggio 2014 Premessa Anigas con il presente documento formula le proprie osservazioni al DCO 178/2014/R/GAS relativo alla procedura di valutazione degli scostamenti tra valore di rimborso al gestore uscente (VIR) e valore degli asset ai fini regolatori (RAB), secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del DL 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. Destinazione Italia). In linea generale innanzitutto si condivide quanto già rilevato dall’Autorità nella segnalazione 58/2014/I/gas del 13.02.2014, in occasione della quale è stato evidenziato che la modifica dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, per effetto del decreto legge n. 145/13, comporta “una verifica sui valori di rimborso da parte dell’Autorità prima della pubblicazione del bando di gara [..], molto onerosa in termini di gestione amministrativa (si consideri che i Comuni metanizzati sono oltre settemila e che per ciascuno di essi deve essere determinato il valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale)”, che “non risulta poi vincolante, in quanto l’Ente locale non è obbligato a seguire le eventuali osservazioni dell’Autorità”. Tra l’altro anche nel presente documento di consultazione l’Autorità evidenzia che una soglia del 10% nella differenza VIR-RAB potrebbe comportare un numero molto rilevante di casi da verificare, con tutti i conseguenti oneri e ritardi nella pubblicazione dei bandi relativi alle gare d’ambito. Si ritiene di conseguenza che l’Autorità, nell’ambito delle proprie prerogative di segnalazione, dovrebbe evidenziare nuovamente alle istituzioni competenti la necessità di semplificare le procedure e ridurre i costi per il sistema. Di seguito si riportano le risposte ai singoli spunti per la consultazione. Osservazioni puntuali S1. Osservazioni in tema di determinazione e comparazione del VIR e della RAB. Si rileva che la disaggregazione dei costi storici tra i diversi perimetri proprietari e/o di devoluzione degli asset, funzionale ad identificare i cespiti di località ai fini del confronto tra VIR e RAB, costituisce un’attività particolarmente difficoltosa in relazione sia alla numerosità delle concessioni che dovranno essere esaminate sia alla complessità delle informazioni richieste. Anche in relazione alla raccolta dati “Rab gas – cespiti di proprietà del gestore” avviata dall’Autorità nelle scorse settimane e su cui la scrivente Associazione ha già avuto modo di confrontarsi con gli uffici dell’Autorità, è importante adottare definizioni volte ad evitare qualsiasi confusione con distinzioni in base alla proprietà o meno 2 degli impianti da parte del distributore. Nella parte di rete di proprietà del gestore, infatti, sono compresi beni destinati ad essere trasferiti all’ente locale, esclusi dal confronto, come quelli a devoluzione completamente gratuita all’ente locale o da trasferire a questo dietro il rimborso di cui all’art. 5, comma 14, lettera b), del D.M. n. 226/2011 (per una condizione di devoluzione gratuita non ancora verificatasi). Per quest’ultima fattispecie sarà inoltre necessario chiarire le modalità con cui i relativi beni saranno eventualmente compresi nel perimetro dei beni oggetto di confronto VIR-RAB, ove il Ministero dello Sviluppo Economico nell’aggiornare il D.M. n. 226/2011 alla luce delle novità del D.L. 145/13 introduca, secondo quanto preannunciato alle Associazioni di settore, l’opzione per l’ente locale di acquisire o meno, in funzione delle proprie disponibilità economiche, i beni in questione. Nel caso in cui il Comune dovesse infatti decidere di non acquisire tali beni, gli stessi verrebbero trasferiti in proprietà al gestore subentrante, dietro pagamento di un corrispondente valore di rimborso. In merito a quanto evidenziato dall’Autorità nel DCO circa il fatto che le imprese di distribuzione sarebbero nella condizione di poter disaggregare i costi storici, identificando la quota del capitale investito relativo alla porzione di rete che sarà oggetto di trasferimento oneroso al gestore subentrante, si rileva che una simile disaggregazione non risulta in realtà possibile a livello contabile. Nella contabilità del gestore sono infatti presenti tutti i cespiti di proprietà, sia quelli a devoluzione onerosa destinati ad essere trasferiti al gestore subentrante (ivi compresi i casi di cui all’art. 5, comma 14, lettera a, del D.M. 226/2011), sia quelli a devoluzione gratuita, oggetto di trasferimento all’ente locale a titolo completamente gratuito o dietro versamento da parte dell’ente locale del rimborso di cui all’art. 5, comma 14, lettera b, del D.M. 226/2011. L’informazione corrispondente alla ripartizione indicata dall’Autorità non è quindi direttamente desumibile dai libri cespiti delle aziende o dalla loro contabilità e può essere al limite dedotta solo per via extracontabile, analizzando in modo puntuale ogni singola convenzione di concessione. Rispetto alle criticità segnalate si evidenzia poi che le informazioni richieste sono il risultato di interpretazioni convenzionali derivanti dalla lettura delle concessioni senza un passaggio di condivisione con le pubbliche amministrazioni interessate. Inoltre tali dati dovranno essere aggiornati al momento temporale in cui verranno utilizzati per la predisposizione del bando di gara e relativo confronto con il VIR. Peraltro, un’analisi puntuale dei singoli atti concessori, ove svolta unilateralmente dal gestore e non condivisa con il singolo ente locale interessato, lascerebbe sensibili elementi di aleatorietà circa l’informazione su cui si intende basare il confronto VIR-RAB. I dati richiesti non possono quindi essere considerati funzionali al perseguimento delle finalità esposte, ovvero al confronto tra RAB e VIR che dovrebbe avvenire sulla base di valori stabili definitivi omogenei e allineati temporalmente al momento della 3 gara; in altri termini la valutazione del valore di rimborso al gestore uscente può essere definita in modo puntuale solo nel momento in cui il Ministero emanerà le previste linee di cui al D.L. 145/13. Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, l’unica modalità per poter avviare la predisposizione delle informazioni necessarie ad individuare all’interno della RAB la parte corrispondente agli impianti soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante (da confrontare su base omogenea con il corrispondente VIR), sembra quella di caratterizzare le informazioni fornite dai gestori specificando se esse scaturiscono già da una condivisione con l’ente locale concedente o meno. Anche se può essere ovvio ricordarlo, nel primo caso le informazioni potranno essere utili ai fini del raffronto con il corrispondente VIR, mentre altrettanto non potrà avvenire nel secondo, in cui i dati avranno un valore solamente indicativo. In un’ottica di efficientamento del processo propedeutico all’attività di preparazione dei bandi di gara in particolare in termini di razionalizzazione degli obblighi informativi, si propone di scaglionare le richieste dati sui cespiti di proprietà in funzione dell’avvio delle prime gare, facendo riferimento alla data limite per l’intervento sostitutivo della Regione di cui all’articolo 3 del DM 226/11. Nello specifico, si propone di limitare la raccolta dati ai soli ambiti per cui è prevista la pubblicazione del bando di gara nel 2014 prevedendo come termine d’invio la fine di luglio 2014/estate 2014 tenuto conto che non sono ancora state pubblicate le Linee Guida per la valutazione di rimborso degli impianti. Successivamente, le scadenze di invio dovranno essere coerenti con le tempistiche fisiologiche delle gare, tenuto altresì conto della necessaria rideterminazione dello scaglionamento delle date limite per l’intervento sostitutivo della Regione, che si auspica avverrà nell’ambito del processo di aggiornamento del DM 226/11 con le novità introdotte dal DL Destinazione Italia (DL 145/13). In sede di prima raccolta dati proposta, al fine di omogeneizzare le informazioni, si ritiene opportuno utilizzare il 31/12/13 come data di riferimento per la stima della cessazione del servizio di cui all’articolo 5, comma 14 del DM 226/11. Infine si chiede all’Autorità di esplicitare l’esclusione dalla raccolta dati dei cespiti di località relativi a concessioni a regime, ovvero oggetto di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs 164/00, in quanto il confronto tra VIR e RAB è funzionale al periodo transitorio caratterizzato dalla scadenza anticipata ope legis della concessione a cui si applica l’articolo 15 del d.lgs 164/00. Inoltre, si rileva che le c.d. “gare post Letta” sono state caratterizzate da logiche completamente diverse per la valorizzazione degli asset, ovvero il valore di rimborso al termine della concessione non è più determinato con i criteri della stima industriale ma secondo quanto stabilito nel bando di gara, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del d.lgs. 164/00, nella versione vigente all’atto dell’indizione della gara. 4 In merito a quanto indicato al punto 6.12 del DCO, si sottolinea che la metodologia proposta determinerebbe una “RAB” non allineata rispetto al valore considerato a fini tariffari. Al di là delle modalità di trattamento dei contributi rilevanti ai fini tariffari, la proposta dell’Autorità introdurrebbe un “ulteriore valore” per la RAB, diverso da quello correntemente considerato per il calcolo della remunerazione del capitale investito. La metodologia di determinazione del valore della RAB deve infatti essere univoca. Diversamente si verificherebbe un effetto fuorviante ovvero quello di avere due valori di RAB, uno sottostante alla quota a copertura della remunerazione del capitale investito relativo alle immobilizzazioni materiali di località ed uno da utilizzare ai fini del raffronto con il VIR. S2. Osservazioni sull’ipotesi di acquisire i dati tramite la stazione appaltante. Anigas condivide la proposta contenuto nello spunto di consultazione. S3. Osservazioni sulle modalità di effettuazione del test parametrico di congruità. Si ritengono in linea di massima ragionevoli le modalità prefigurate di effettuazione del test parametrico di congruità che ricalcano l’approccio metodologico illustrato nel DCO 53/2014/R/gas per l’identificazione delle località con livelli di RAB disallineati dalle medie di settore; ciò fermo restando le osservazioni già formulate in risposta al predetto DCO (utilizzo della quota altimetrica di 600 m per considerare significativa, con criterio on/off, l’incidenza della roccia sui costi di scavo, che potrebbe non essere del tutto rappresentativo) Tuttavia si segnala che, data la natura della metodologia proposta, il test potrebbe non intercettare casi particolari che dovranno essere approfonditi. S4. Osservazioni sulla procedura di valutazione degli scostamenti a valle del test parametrico di congruità. Dal momento che i dati saranno trasmessi alla Stazione appaltante, si chiede di chiarire se la dichiarazione debba essere sottoscritta sia dalla stazione appaltante che dal gestore. Si ritiene che la verifica della puntuale applicazione delle linee guida ministeriali dovrebbe riguardare tutti i casi ed essere svolta prima dell’indizione della gara, per evitare il rischio di scoprire solo a distanza di tempo la non fondatezza della 5 dichiarazione, con possibili contenziosi e tutte le conseguenze del caso in capo al gestore subentrante. Per quanto riguarda poi l’analisi per indici prevista dall’Autorità come successiva fase di analisi, non si possono formulare osservazioni articolate non essendo esplicitate le modalità relative alla sua applicazione di dettaglio o ai drivers effettivamente utilizzati. Si osserva in ogni caso che tale analisi potrebbe essere limitata alle categorie di cespite “condotte” e “impianti di derivazione”, risultando queste di rilevanza nettamente prevalente rispetto alle altre ai fini della determinazione del VIR (cui concorrono in genere per circa l’80%-90%). Anche in merito all’analisi di dettaglio non si possono allo stato formulare particolari osservazioni, non essendo esplicitate le modalità specifiche previste per lo svolgimento di questa fase, cui dovrebbero accedere i casi - potenzialmente anche molto numerosi - che non hanno superato le fasi precedenti. 6
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