Prot.: 4.129 Caneva, 27.03.2014 Oggetto: Piano Triennale Anticorruzione. Circolare n. 1/2014 Si ricorda che nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione è stato dato debito risalto alle misure obbligatorie, tra le quali particolare importanza rivestono quelle previste dall’art. 53, comma 16 ter; dall’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; e dall’art 241, comma 1 del D. Lgs 163/2006, riguardanti le procedure di appalto, selezione del personale, concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici. Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 163/2001 “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” Al fine di osservare la citata disposizione: nei bandi di gara, nelle lettere d’invito e comunque negli atti prodromici agli affidamenti di appalti di lavori, servizi forniture, dovrà essere inserita la seguente condizione soggettiva: “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivi alla cessazione del rapporto con la PA” I soggetti nei confronti dei quali sia emersa la situazione appena evidenziata dovranno essere esclusi dalla procedura di affidamento, Il Responsabile di procedimento dovrà segnalare la situazione vietata al Segretario, in veste di Responsabile dell’Anticorruzione perché, unitamente al TPO responsabile dell’organizzazione e gestione delle risorse umane, ponga i essere i provvedimenti necessari perché l’amministrazione agisca in giudizio nei confronti degli ex dipendenti che abbiano violato il divieto contenuto nell’art 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, per ottenere il risarcimento del danno. Relativamente all’art 35 bis del D. Lgs 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” si evidenzia che: 1 Coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti contro la PA) a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Ai sensi del secondo comma dell’articolo in esame, le disposizioni sopra riportate integrano le leggi ed i regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari. Sono pertanto immediatamente applicabili. Si ricorda infine che la L 190/2012 ha sostituito il primo comma dell’art 241 del D. Lgs 163/2006 disponendo che “Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell’organo di governo dell’amministrazione. L’inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, o il ricorso all’arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli.” Il Segretario Generale (dott.ssa Raffaella Beltrame) 2
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