Modena, 19 luglio 2014 Min.Lavoro: CIG e mobilità in deroga - Firmato decreto che autorizza la spesa di 400 mln di euro È stato firmato, nella giornata del 16 luglio 2014, il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia, con il quale viene autorizzata la spesa di 400 milioni per consentire il pagamento integrale delle somme ancora dovute ai titolari dei trattamenti di CIG e mobilità in deroga, per il periodo fino al 31 dicembre 2013 e le prime quote per il 2014. Nei prossimi giorni il Ministero del Lavoro individuerà risorse per ulteriori 400 milioni da destinare al pagamento dei trattamenti di CIG e mobilità in deroga per l’anno 2014, definendo, nello stesso tempo, i criteri per l’utilizzazione di entrambi gli strumenti. Indennità di trasferta computata nel TFR L'indennità di trasferta che rappresenti un elemento strutturale della retribuzione, permeata di natura retributiva pertanto e non a carattere restitutorio (rimborso spese), va computata nella base per il calcolo del TFR. È questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione, che nella Sentenza n. 16142 del 15 luglio 2014 accoglie il ricorso di un autotrasportatore contro il suo ex datore di lavoro, colpevole di non aver considerato tali voci nel trattamento di fine rapporto. I giudici del palazzaccio hanno chiarito che l'indennità corrisposta ai lavoratori per compensare il disagio derivante dalla trasferta, in quanto corrisposta in maniera fissa e forfettizzata, per la parte di natura retributiva, rientra nella base di calcolo del TFR, come peraltro previsto dal CCNL Autotrasporto. Questo infatti prevede che, qualora l'indennità di trasferta sia determinata in misura superiore ai limiti di esenzione ex art. 51, comma 5 del TUIR, la differenza ha natura retributiva ed è computabile nel TFR, salvo il caso in cui tale indennità sia corrisposta occasionalmente. Indice TFR del mese di giugno 2014 L'istituto centrale di statistica ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo per il mese di giugno 2014 è pari a 107,4 punti. L'incidenza percentuale della differenza rispetto all'indice in vigore al 31 dicembre 2013 è pari a 0,280112; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell'1,5% annuo, per cui si avrà un indice di rivalutazione del TFR pari a 0,960084. Orario di lavoro: la riduzione non può essere legittimata per fatti concludenti In materia di orario di lavoro, la Corte di Cassazione ha chiarito che a fronte della sottoscrizione di contratto di lavoro individuale il quale prevede una distribuzione dell'orario lavorativo a tempo pieno, l'accettazione da parte dei lavoratori di svolgere la mansione loro deputata per un numero di ore inferiore al previsto non può essere considerata accettazione della riduzione di orario. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 16089 del 15 luglio 2014, ha precisato che ai fini della riduzione dell'orario di lavoro è sempre necessario l'accordo del dipendente e che, se lo stesso non acconsente, tale rifiuto non può considerarsi in alcun modo giustificato motivo di licenziamento
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