BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI - IAS 37 e IAS 19– Dott. RENZO PARISOTTO Università degli Studi di Bergamo Anno accademico 2013/2014 Bergamo, 7 Aprile 2014 INDICE IAS 37: gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri IAS 19: il fondo trattamento di fine rapporto 2 INDICE IAS 37: ambito di applicazione valutazione dell’accantonamento FTA: transizione agli Ias; riflessi fiscali fondi rischi ed oneri nella Circolare 262/05 relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca 3 Termini utilizzati e relativo significato I termini, e le relative definizioni, presenti nello IAS 37 sono: ACCANTONAMENTO (o “fondo”): è una passività di scadenza o ammontare incerti. PASSIVITA’: è un’obbligazione attuale dell’impresa che deriva da eventi passati, per la cui estinzione si suppone vi sarà un’uscita di risorse finanziarie. FATTO VINCOLANTE: è un fatto che da luogo ad un’obbligazione legale o implicita per la quale l’impresa non ha alcuna realistica alternativa all’adempimento della stessa. OBBLIGAZIONE LEGALE: è un obbligazione originata da: a) un contratto (tramite le proprie clausole esplicite o implicite); b) la normativa; c) altre disposizioni di legge. OBBLIGAZIONE IMPLICITA: è un’obbligazione derivante da operazioni poste in essere da un’impresa in cui: - risulta, tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità: è - come risultato, l’impresa ha fatto sorgere nelle terze parti la valida aspettativa che onorerà i propri impegni. (segue) 4 Termini utilizzati e relativo significato PASSIVITA’ POTENZIALE è : - un’obbligazione possibile, che deriva da eventi passati, la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi, o meno, di uno o più eventi futuri incerti, non totalmente controllati dall’impresa; - un’obbligazione attuale, che deriva da eventi passati, ma che non è rilevata nel bilancio poiché: non è probabile che determini un onere per l’impresa; l’importo dell’onere per l’impresa non può essere determinato con sufficiente attendibilità. ATTIVITA’ POTENZIALE: è un’attività possibile, che deriva da fatti passati, la cui esistenza sarà confermata solamente da verificarsi (o meno) di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell’impresa. CONTRATTO ONEROSO: è un contratto nel quale i costi non discrezionali necessari per adempiere le obbligazioni assunte sono superiori ai benefici economici che si suppone siano ottenibili dal contratto. RISTRUTTURAZIONE : è un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in modo significativo sia: - il campo d’azione di un’attività intrapresa dall’impresa; - il modo in cui l’attività è gestita. 5 IAS 37: l’ambito di applicazione Lo Ias 37 si applica alla contabilizzazione delle passività incerte nell’ammontare o scadenza (definite dal principio accantonamenti), ed alle passività ed attività potenziali. Il principio non si applica invece nei contratti “esecutivi” non onerosi (ossia i contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto nessuno degli impegni o lo hanno fatto solo in parte e nella stessa misura) e nei casi trattati da un altro principio (ad esempio lo IAS 19 per i benefici ai dipendenti). Sono esclusi dall’applicazione dello IAS 37 gli strumenti finanziari che, invece, sono disciplinati dallo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. La rilevazione di un accantonamento presuppone l’esistenza alla data di bilancio di un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato. Il verificarsi dell’evento che fa sorgere un impegno di risorse per adempiere l’obbligazione può essere: probabile; possibile; remoto 6 Accantonamenti, passività e attivita’ potenziali: IAS 37 Un accantonamento deve essere rilevato a livello contabile quando: un'impresa ha un'obbligazione alla data di riferimento del bilancio, legale o implicita, quale risultato di un evento passato; è probabile che, per adempiere all'obbligazione, sarà necessario l’impiego di risorse; l’importo dell’obbligazione può essere determinato (stimato) con sufficiente attendibilità. Se tutte le condizioni citate non sono soddisfatte, non deve essere rilevato alcun accantonamento. obbligazione legale: obbligazione prevista da un contratto o da una legge che genera un impegno vincolante dal quale l’impresa non può sottrarsi; obbligazione implicita: obbligazione che sorge come risultato di una prassi consolidata da parte dell’impresa che fa ritenere che essa si assumerà le responsabilità legate all’evento e genera nei confronti dei terzi l’aspettativa che onorerà tale impegno. 7 Accantonamenti, passività e attivita’ potenziali: IAS 37 – segue- In presenza di passività potenziali il cui verificarsi è solo possibile non deve essere effettuata alcuna rilevazione contabile, ma devono essere fornite esclusivamente alcune informazioni integrative. Se invece la probabilità di impiegare risorse proprie per adempiere all’obbligazione è remota, non è richiesta alcuna informativa integrativa. La valutazione di un accantonamento richiede l’utilizzo di elementi di stima quali: giudizio maturato dalla direzione aziendale esperienza di operazioni simili relazioni di periti indipendenti evidenze aggiuntive di fatti verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio 8 Accantonamenti, debiti e passività potenziali Differenza tra Accantonamenti e debiti Gli accantonamenti si differenziano dalle altre passività, quali debiti commerciali e stanziamenti per debiti presunti, perché non vi è certezza in merito alla scadenza o all’importo della spesa futura richiesta per l’adempimento. I debiti commerciali, invece, sono passività da pagare per beni e servizi che sono stati ricevuti o forniti e sono stati fatturati o formalmente concordati con il fornitore. Relazione tra accantonamenti e passività potenziali Generalmente, tutti gli accantonamenti sono potenziali, in quanto incerti nella data del loro accadimento o nell’importo: tuttavia, nel principio contabile 37, il termine “potenziale” è utilizzato con riferimento a quelle passività e attività che non sono rilevate, poiché la loro esistenza sarà confermata solamente al verificarsi, o meno, di uno o più eventi futuri incerti e non totalmente sotto il controllo dell’impresa. In sostanza, il termine “passività potenziale” è utilizzato per identificare le passività che non soddisfano le condizioni previste per la rilevazione in bilancio 9 Possibili casistiche relative ad una PASSIVITÀ ex IAS 37 ACCANTONAMENTO PASSIVITA’ PROBABILE PASSIVITA’ POTENZIALE POSSIBILE REMOTA (ma non probabile) (quantificabile attendibilmente) SI’ ACCANTONAMENTO SI’ DISCLOSURE 10 NO ACCANTONAMENTO NO ACCANTONAMENTO SI’ DISCLOSURE NO DISCLOSURE Attività potenziali Un’attività si qualifica come potenziale se deriva da fatti passati, di cui, tuttavia sarà confermata l’esistenza (o meno) da uno o più eventi futuri, incerti e non totalmente sotto il controllo dell’impresa (par.10). Le attività potenziali probabili (ovvero, quelle al cui conseguimento del ricavo è associata una probabilità superiore al 50%) sono graduate dallo IAS 37 in: attività potenziali virtualmente certe: devono essere rilevate in bilancio; attività potenziali probabili, ma non virtualmente certe: non devono essere rilevate in bilancio. I termini “virtualmente certo”, “probabile”, “possibile” e “remoto” sono espressioni che lo IAS 37 utilizza per individuare la diversa probabilità di accadimento di un evento incerto. Lo IAS 37 tratta in modo diverso gli accantonamenti e le passività potenziali rispetto alle attività potenziali; infatti : gli accantonamenti (o “fondi”) sono rilevati se sono probabili (probabilmente superiore al 50%), mentre le attività potenziali sono rilevate solo se virtualmente certe (probabilità superiore al 95%); gli accantonamenti e le passività potenziali originano informativa nelle note al bilancio se “possibili” (probabilità non inferiore al 5%), mentre le attività potenziali originano informativa solo se probabili (probabilità superiori al 50%). 11 Banca d’Italia – lettera “roneata” 7 agosto 2012 4. Attività potenziali (contingent assets) Nel corso dell’attività di vigilanza è stato riscontrato che taluni intermediari hanno rilevato nell’attivo dello stato patrimoniale, anziché tra i costi del conto economico, la contropartita contabile di alcuni pagamenti. In particolare, sono state rilevate le due seguenti fattispecie: a) nell’anno T l’intermediario A ha acquisito dall’intermediario B la partecipazione di controllo nell’intermediario C a un prezzo, quantificato in via provvisoria e soggetto a un meccanismo di aggiustamento volto ad ancorare l’importo definitivo alla “effettiva” consistenza patrimoniale dell’intermediario C. L’intermediario A, al termine della prevista “due diligence”, ha chiesto all’intermediario B la restituzione di una parte del prezzo pagato, in conseguenza delle maggiori svalutazioni operate sui crediti dell’intermediario C, rispetto alle stime iniziali. Da tale richiesta è emerso un contenzioso tra gli intermediari A e B non ancora definito. Nel bilancio d’esercizio dell’anno T+1 l’intermediario A ha diminuito il valore della partecipazione nell’intermediario C dell’intero importo richiesto in contestazione, rilevando in contropartita un credito nei confronti dell’intermediario B anziché una rettifica di valore in conto economico. Nel bilancio consolidato dell’anno T+1, l’intermediario A ha svalutato il valore dell’avviamento dell’intero importo richiesto in contestazione, rilevando in contropartita il citato credito nei confronti dell’intermediario B anziché una rettifica di valore in conto economico; (segue) 12 Banca d’Italia – lettera “roneata” 7 agosto 2012 b) l’intermediario X paga all’erario un certo importo a seguito della notifica di avvisi di liquidazione a titolo di maggiori imposte indirette e di successiva iscrizione a ruolo di tali maggiori imposte e di correlati interessi e sanzioni; in contropartita, nel presupposto di poter recuperare le anzidette somme, rileva una posta iscritta tra le altre attività, anziché un costo in conto economico. Al riguardo, si osserva che in entrambi i casi gli intermediari sono tenuti a valutare se si è in presenza di un’attività potenziale (contingent asset) come definita dallo IAS 37 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” paragrafo 10 (5). Lo IAS 37 prevede che un’attività potenziale non deve essere rilevata in bilancio (cfr. paragrafo 31) (6), a meno che non vi siano elementi che rendano virtualmente certo il realizzo del relativo reddito (cfr. paragrafo 33 (7)). In quest’ultimo caso, l’attività può essere rilevata nell’attivo (8). Pertanto, in presenza di attività potenziali significative per le quali l’intermediario ritenga che sia soddisfatta la condizione di realizzo virtualmente certo prevista dallo IAS 37, gli elementi a supporto di tale valutazione devono formare oggetto di espressa approvazione da parte dell’organo con funzione di supervisione nel corso di una riunione anticipata rispetto al momento dell’approvazione del bilancio, alla quale intervenga, oltre all’organo con funzione di controllo, anche la società di revisione. Nella nota integrativa, inoltre, vanno sempre chiaramente illustrate le specifiche circostanze che consentono di soddisfare la condizione di realizzo virtualmente certo per l’iscrizione di un’attività. 13 INDICE IAS 37: ambito di applicazione valutazione dell’accantonamento FTA: transizione agli Ias; riflessi fiscali fondi rischi ed oneri nella Circolare 262/05 relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca 14 Valutazione dell’accantonamento L’accantonamento deve rappresentare la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio. La migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione attuale è l’ammontare che l’impresa ragionevolmente sosterrebbe per estinguere l’obbligazione alla data di riferimento del bilancio o per trasferirla a terzi a quella data. Valore attuale dell’accantonamento Gli accantonamenti sono attualizzati, nel caso in cui l’effetto sia rilevante. Il tasso (o i tassi) di attualizzazione deve essere determinato al lordo delle imposte e deve essere tale da riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore attuale del denaro e i rischi specifici connessi alla passività - riflessi fiscali rinvio. Se l’accantonamento è attualizzato, l’ammontare dello stesso, iscritto in bilancio, aumenta in ciascun esercizio per riflettere il trascorrere del tempo: tale incremento deve essere rilevato come interesse passivo. (N.B. Diversa interpretazione in punto Bankitalia – vedi oltre – e fiscale) 15 Valutazione dell’accantonamento Rettifiche e utilizzo di accantonamenti Gli accantonamenti devono essere riesaminati ad ogni chiusura del bilancio. Un accantonamento deve essere stornato se non è più probabile che sarà necessario l’impiego di risorse. Un accantonamento deve essere utilizzato soltanto per il pagamento delle spese per le quali esso è stato originariamente iscritto. L’imputazione di costi ad un accantonamento originariamente rilevato per altro scopo significa mascherare l’impatto economico di due eventi diversi. 16 INFORMAZIONI INTEGRATIVE Lo IAS 37 prevede (par. 84 e 85) che, per ogni classe di accantonamento l’impresa debba indicare, senza obbligo di informativa comparativa, quanto segue: il valore contabile di inizio e di fine esercizio; gli accantonamenti (o “fondi”) rilevati nell’esercizio, inclusi gli incrementi di accantonamenti esistenti; gli importi di accantonamenti (o “fondi”) utilizzati nell’esercizio (a causa dei costi sostenuti ed imputati ai relativi “fondi”); gli importi non utilizzati e, quindi, stornati nell’esercizio; l’aumento negli importi attualizzati, per effetto del passare del tempo , avvenuti nell’esercizio, e gli effetti di ogni modifica nei tassi di attualizzazione usati; una breve descrizione della natura delle obbligazioni e dei tempi previsti per il loro adempimento; un’indicazione delle incertezze relative alla valutazione ed ai tempi previsti per il loro impiego; l’eventuale importo degli indennizzi previsti, specificando l’importo di ciascuna attività rilevata per l’indennizzo atteso. 17 INDICE IAS 37: ambito di applicazione valutazione dell’accantonamento FTA: transizione agli Ias; riflessi fiscali fondi rischi ed oneri nella Circolare 262/05 relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca 18 Transizione agli Ias I fondi (accantonamenti) non iscrivibili in bilancio in base allo IAS 37 devono essere eliminati con imputazione del relativo importo nella voce di patrimonio netto nella quale confluiscono tutte le differenze con gli IAS. FONDI DI QUIESCENZA (fondi pensione e fondi per indennità di cessazione di rapporti vari) Fondi indennità per cessazione di collaborazione coordinate e continuative, per cessazione di rapporti di agenzia e per indennità suppletiva di clientela: poiché tali fattispecie si configurano come obbligazioni attuali alla data della transizione, l’impresa dovrà procedere all’iscrizione di tali fondi (accantonamenti). Trattandosi di passività con un lungo differimento, i relativi importi saranno attualizzati ad un tasso di mercato, al lordo di imposte e tenuto conto dei rischi specifici connessi alla passività. FONDO IMPOSTE CORRENTI E FONDO IMPOSTE DIFFERITE Fondo imposte correnti: il fondo accoglie le passività per imposte probabili connesse a contenziosi in corso. L’iscrizione di tale tipologia di fondo segue le regole previste dallo IAS 37 e non si rilevano particolari differenze rispetto a quanto previsto dai principi contabili italiani. In relazione ai debiti per passività fiscali correnti non si rilevano differenze di trattamento contabile rispetto ai principi nazionali. Gli acconti d’imposta versati e le ritenute subite non possono essere iscritte come crediti, ma devono essere classificati a riduzione della passività per imposte correnti, al fine di esporre in bilancio il saldo netto risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tuttavia, anche i principi contabili nazionali contengono tale previsione. 19 Transizione agli Ias – segue Fondo imposte differite: il trattamento contabile delle imposte differite è regolato dallo IAS 12, e quindi non rientra nel campo di applicazione dello IAS 37. FONDO MANUTENZIONI CICLICHE I fondi manutenzioni cicliche non presentano i requisiti di iscrivibilità di un accantonamento previsti dallo IAS 37 e conseguentemente, se esistenti alla data della transizione, dovranno essere eliminati. FONDO PRE BUONI SCONTO E CONCORSI A PREMIO Il fondo presenta le caratteristiche di iscrivibilità previste dallo IAS 37 e se il suo ammontare era stato determinato secondo le indicazioni fornite dal principio contabile nazionale n. 19 non si configura la necessità di procedere a rettifiche. Infatti, il principio contabile nazionale n. 19 prevede che il fondo in oggetto sia determinato in base alla percentuale di ritorno dei buoni, e quindi in base al tipo di prodotto, di campagna pubblicitaria a sostegno dell’operazione, al numero dei buoni emessi, al valore unitario dello sconto o del premio, alla propensione al consumatore all’acquisto del prodotto oggetto dei buoni e tenendo conto dell’esperienza passata e di elaborazioni statistiche per operazioni similari. In sostanza, le indicazioni fornite dal principio contabile nazionale n. 19 consentono di effettuare la “miglior stima” della passività in questione, secondo una logica allineata a quella dello IAS 37. 20 Transizione agli Ias – segue FONDO MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI E DI BENI DI AZIENDA IN AFFITTO I beni gratuitamente devolvibili e i beni di azienda in affitto comportano per l’impresa un vero e proprio obbligo giuridico di restituire al concedente i beni in perfette condizioni di funzionamento; conseguentemente, in presenza di tali fattispecie, l’impresa ha senza dubbio un’obbligazione attuale. Tale obbligazione comporta la necessità di iscrivere un apposito fondo per la manutenzione o il ripristino dei beni in perfette condizioni di funzionamento. Tuttavia lo IAS 37 ribadisce che l’obbligazione deve essere rilevata soltanto quando risulta da un evento passato. Al paragrafo 19 precisa, tra l’altro, che i costi di smantellamento di un’installazione petrolifera o una centrale nucleare sono rilevati se l’impresa è obbligata a sanare il danno causato. Pertanto, se i beni devolvibili sono già in perfette condizioni di funzionamento non ci sono danni causati, né necessità di effettuare accantonamenti. In definitiva, ai fini del mantenimento in bilancio o della contabilizzazione degli accantonamenti in oggetto, dovranno essere analizzate le singole ipotesi. FONDO PER COSTI SU LAVORI SU COMMESSA L’effetto più significativo della transizione è la rettifica del valore contabile delle rimanenze, per il passaggio dal metodo della commessa completata (non ammissibile) al metodo della percentuale di completamento, con corrispondente incremento della posta di netto che accoglierà il saldo delle rettifiche per il passaggio agli IAS. 21 Transizione agli Ias – segue FONDI PER COPERTURA PERDITE DI SOCIETÀ PARTECIPATE Con riferimento ai fondi per copertura perdita di società partecipate, con particolare riferimento ai requisiti di iscrivibilità previsti dallo IAS 37, occorre esaminare il criterio di valutazione adottato per la loro valutazione. Se si rende applicabile il metodo del patrimonio netto, vi è la necessità di rilevarle ai sensi dello IAS 28 (paragrafo 30). Diverso è il caso della valutazione al costo o in conformità con lo IAS 39. In questi casi la rilevazione delle previste perdite della partecipate rientrano nel più ampio tema della valutazione delle partecipazioni, e di esse si tiene conto nell’ambito dell’impairment test sulle partecipazioni stesse o della misurazione del loro fair value. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il valore della partecipazione sia azzerato, e la partecipante sia impegnata a coprire le perdite della partecipata andrà comunque effettuato un accantonamento a fronte di tali perdite in conformità agli IAS 27 e 28. FONDO RECUPERO AMBIENTALE La fattispecie connessa al recupero ambientale può presentarsi sotto diverse forme; a seconda dei casi e del tipo di impresa, la stessa può avere obblighi di tipo legale (derivanti da normative nazionali o di settore) oppure un’obbligazione implicita (derivante da azioni o decisioni che l’impresa stessa ha intrapreso in tema di recupero ambientale, tali da aver creato valide aspettative nei terzi a che tale recupero verrà effettuato). In entrambi i casi ricorrono i requisiti di iscrivibilità, previsti dallo IAS 37. Al momento agli IAS sarà necessario: - analizzare il differimento di tali fondi (che per loro natura, presentano, probabilmente, scadenza temporale oltre i 12 mesi) e procedere a rettificarli per tener conto dell’effetto dell’attualizzazione; - esaminare i criteri di stima a suo tempo adottati, al fine di accertare la presenza della c.d. “miglior stima”. 22 Transizione agli Ias - segue FONDO PER PREPENSIONAMENTO E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE L’iscrizione del fondo costi di ristrutturazione presenta, rispetto ai principi contabili nazionali, dei requisiti di iscrivibilità più restrittivi. Infatti, tale tipologia di fondo può essere iscritta o mantenuta nella situazione alla data della transizione soltanto se si verificano le condizioni previste dallo IAS 37 (paragrafi 70-83). In sostanza, per poter iscrivere un fondo di ristrutturazione, si deve essere in presenza di un’obbligazione implicita ad effettuare la ristrutturazione. Più precisamente l’obbligazione è presente se l’impresa alla data di bilancio: 23 a) ha un formale piano dettagliato che identifichi come minimo: - l’attività o la parte di attività a cui si riferisce la ristrutturazione; - le principali località interessate; - la localizzazione, le categorie e il numero approssimativo di persone che usufruiranno di indennità per cessazione anticipata del loro rapporto; - la stima dei costi da sostenere; - quando il piano sarà attuato; b) ha fatto insorgere, nelle persone interessate, una valida aspettativa che la ristrutturazione sarà realizzata. Transizione agli Ias – segue Per il principio contabile nazionale n. 19 la condizione per l’iscrizione è semplicemente soddisfatta se l’impresa, formalmente, decide di attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione. Questo, in quanto tali costi non sono correlabili a prestazioni future ed eliminano preesistenti situazioni di inefficienza; non ha, quindi, specifica rilevanza il fatto che sia stato dato o meno l’annuncio a terzi del progetto di ristrutturazione. Sulla base dello IAS 37 la decisione di ristrutturazione, presa dal CdA prima della data di chiusura del bilancio, non dà luogo ad una obbligazione implicita a meno che, prima di quella data, l’impresa abbia definito formalmente il piano di ristrutturazione o abbia comunicato i principali aspetti della ristrutturazione alle persone coinvolte, tali da far sorgere l’aspettativa della sua realizzazione. Lo IAS 37 (paragrafo 80) prevede che un accantonamento per ristrutturazioni deve includere solo i costi diretti che derivano dalla ristrutturazione, che sono quelli necessariamente correlati alla ristrutturazione stessa e non quelli associati con le attività in corso dell’impresa. Inoltre, nella determinazione del fondo di ristrutturazione non si deve tenere conto dei costi previsti nel paragrafo 81 dello IAS 37: in particolare, spese di riqualificazione e ricollocamento del personale in servizio, marketing, investimenti in nuovi sistemi o reti di distribuzione. Trattandosi, infatti, di costi riferibili alla conduzione futura dell’attività essi devono essere considerati indipendenti della ristrutturazione . Ugualmente non possono essere incluse nel fondo di ristrutturazione le perdite operative future identificabili alla data di ristrutturazione, a meno che non siano correlate ad un contratto oneroso. 24 Transizione agli Ias – segue FONDI PER CONTRATTI ONEROSI Il principio internazionale stabilisce che un contratto è definito “oneroso” quando i costi necessari e non discrezionali (pertanto, non evitabili) per l’adempimento delle obbligazioni assunte sono maggiori dei benefici economici attesi dal contratto stesso. In tal caso, la perdita derivante dal contratto deve essere rilevata con apposito accantonamento. I costi non discrezionali previsti dal contratto sono rappresentati dal costo netto minimo di risoluzione del contratto e cioè dal minore tra il costo di adempimento del contratto e quello derivante dall’interruzione dello stesso. Con riferimento ai contrati onerosi, anche il principio contabile nazionale n. 22 contiene analoga previsione. È opportuno sottolineare come il paragrafo 69 dello IAS 37, precisa che prima di stabilire qualsiasi specifico accantonamento per un contratto oneroso, l’impresa rileva qualsiasi perdita per riduzione di valore che le attività coinvolte nel contratto hanno subito. FONDI RISCHI BANCARI E FINANZIARI GENERALI La normativa nazionale consente agli Istituti bancari e creditizi l’accantonamento ai fondi rischi bancari generali, al fine di fare fronte al rischio generale dell’impresa bancaria. Tali ammontari non possiedono i requisiti richiesti dallo IAS 37 e pertanto devono essere eliminati dal bilancio. La contropartita della riclassificazione è costituita sempre da una riserva di patrimonio netto. 25 Riflessi fiscali: eliminazione fondi rischi e oneri Eliminazione fondi rischi in FTA D. Lgs.38/05 – art. 13 comma 6 “L'eliminazione nel passivo patrimoniale, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, di fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 115, comma 11, 128 e 141, del testo unico delle imposte sui redditi, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi”. 26 Eliminazione fondi rischi in FTA - Circolare ABI n. 3/2006 - L’ ABI, nel rilevare la mancanza di indicazioni in merito al trattamento fiscale da riservare alla eliminazione dei fondi non IAS compliant, ha espresso l’avviso secondo cui, in virtù del principio di neutralità che deve caratterizzare il passaggio ai principi contabili internazionali, lo storno dei fondi costituiti con accantonamenti già dedotti (fondi esenti) è fiscalmente irrilevante, nel senso che dà luogo ad una sopravvenienza attiva (rectius incremento patrimoniale) non imponibile. Il riferimento operato dalla norma ai fondi che si considerano dedotti per effetto del riallineamento (per i quali è stata espressamente sancita l’irrilevanza fiscale dell’eliminazione) appare dettato dalla particolarità della fattispecie e non dall’intenzione di prevedere un trattamento differenziato all’interno della categoria dei fondi esenti. 27 Eliminazione fondi rischi in FTA - Circolare ABI n. 3/2006 - Occorre tenere memoria extracontabile della loro composizione al fine di applicare il corretto trattamento fiscale (indeducibilità di future perdite e/o oneri a fronte dei quali il fondo era stato a suo tempo costituito fino a concorrenza della quota costituita con accantonamenti dedotti ovvero imponibilità della sopravvenienza in caso di mancato verificarsi degli stessi). Nel caso invece di fondi costituiti con accantonamenti non dedotti (fondi tassati) l’irrilevanza fiscale dell’incremento patrimoniale che si verifica per effetto dello storno del fondo deriva dal principio generale del divieto di doppia imposizione (art. 163 TUIR – art. 67 D.p.r. 600/73). 28 RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2005 – BPU Banca 29 Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 I NUOVI PRINCIPI CONTABILI Fondi Rischi Con riguardo ai Fondi Rischi, lo IAS 37 prescrive che possano essere stanziati accantonamenti a tali fondi solo qualora l’azienda abbia in essere un’obbligazione derivante da eventi passati, risulti probabile che per l’adempimento di tale obbligazione si renderà necessario l’impiego di risorse ed inoltre si sia in grado di stimare in modo attendibile la passività. Diversamente da quanto previsto dalla disciplina contabile precedente, gli IAS/IFRS richiedono di dover procedere all’attualizzazione dell’accantonamento, al fine di tener conto del differimento della passività sino al momento in cui l’azienda sarà tenuta ad estinguere l’obbligazione, qualora l’effetto dovuto al trascorrere del tempo sia significativo. 30 Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 31 Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2005 FTA - Effetto di transizione al 1° gennaio 2004 Fondi per rischi ed oneri I principi IAS/IFRS permettono l’iscrizione di fondi per rischi ed oneri solo se riconducibili ad un’obbligazione esistente (legale od implicita), derivante da un evento passato, quantificabile attendibilmente e dalla quale è probabile si renderà necessario un esborso di risorse per il suo adempimento. Inoltre, i principi in parola richiedono l’iscrizione del fondo per rischi ed oneri ad un valore attualizzato, in funzione del periodo stimato per l’estinzione dell’obbligazione, qualora l’effetto tempo sia significativo. In fase di prima applicazione si è provveduto a riclassificare i fondi per i quali è riconosciuta più propriamente la natura di debito. In dettaglio tali fondi sono principalmente riconducibili a: fondi per ferie non fruite dal personale (ricondotti tra le altre passività), fondo interbancario di tutela dei depositi (ricondotto tra le altre passività), fondi per quiescenza ed obblighi simili (ricondotto tra i debiti), fondo sostegno al reddito (ricondotto tra i debiti) ed il fondo rischi su partecipazioni ricondotto a voce propria. Inoltre, in fase di prima applicazione, si è provveduto ad iscrivere i restanti fondi al loro valore attuale generando quindi un impatto positivo sul patrimonio netto derivante dal processo di attualizzazione pari a 8.564 migliaia di euro. 32 Eliminazione fondi rischi - Storno dei fondi in FTA – Quadro generale IAS ANTE IAS dedotto Fondo non tassato (fondo esente) Eliminazione fondo in FTA NON IMPONIBILE: rilevazione imposte differite passive Fondo tassato (eventuale rilevazione imposte anticipate) Eliminazione fondo in FTA NON IMPONIBILE: annullamento imposte anticipate se precedent. rilevate EVENTO: Onere indeducibile Sopravv. Att. Tass. Utilizzo imp. diff.pass. Accantonamento a fondo non dedotto 33 EVENTO: Onere deducibile INDICE IAS 37: ambito di applicazione valutazione dell’accantonamento FTA: riflessi fiscali transizione agli Ias; riflessi fiscali fondi rischi ed oneri nella Circolare 262/05 relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca 34 FONDI RISCHI E ONERI NELLO STATO PATRIMONIALE DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2° AGGIORNAMENTO 21/01/2014 35 FONDI RISCHI E ONERI NELLO STATO PATRIMONIALE DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2° AGGIORNAMENTO 21/01/2014 120. Fondi per rischi ed oneri Nella sottovoce "fondi di quiescenza e obblighi simili" vanno indicati esclusivamente i fondi di previdenza complementare a benefici definiti e quelli a contribuzione definita (sempreché vi sia una garanzia, legale o sostanziale, sulla restituzione del capitale e/o sul rendimento a favore dei beneficiari) classificati come "fondi interni" ai sensi della vigente legislazione previdenziale. I restanti fondi di previdenza complementare ("fondi esterni") sono inclusi soltanto se è stata rilasciata una garanzia sulla restituzione del capitale e/o sul rendimento a favore dei beneficiari. Il rendiconto dei “fondi interni” è allegato al bilancio della banca. Nella sottovoce “altri fondi” figurano i fondi per rischi e oneri costituiti in ossequio a quanto previsto dai principi contabili internazionali, ad eccezione delle svalutazioni dovute al deterioramento delle garanzie rilasciate e dei derivati creditizi ad esse assimilati ai sensi dello IAS 39, da ricondurre alle "altre passività". 36 FONDI RISCHI E ONERI NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2° AGGIORNAMENTO 21 GENNAIO 2014 37 FONDI RISCHI E ONERI NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2° AGGIORNAMENTO 21 GENNAIO 2014 160. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri Nella presente voce figura il saldo, positivo o negativo, tra gli accantonamenti e le eventuali riattribuzioni a conto economico di fondi ritenuti esuberanti, relativamente ai fondi di cui alla sottovoce b) (“altri fondi”) della voce 120 (“fondi per rischi e oneri”) del passivo dello stato patrimoniale. Gli accantonamenti includono anche gli incrementi dei fondi dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli interessi impliciti nell'attualizzazione). 38 INDICE IAS 37: ambito di applicazione valutazione dell’accantonamento FTA: riflessi fiscali transizione agli Ias; riflessi fiscali fondi rischi ed oneri nella Circolare 262/05 relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca 39 Relazioni e bilanci 2012 UBI BANCA 40 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: Accantonamenti a fondi per rischi ed oneri 12.1 Definizione L’accantonamento è definito come una passività con scadenza o ammontare incerti. Per contro, si definisce passività potenziale: un’obbligazione possibile che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri non totalmente sotto il controllo dell’azienda; un’obbligazione attuale che scaturisce da eventi passati, ma che non è rilevata perché: non è probabile che per estinguere l’obbligazione sarà necessario l’impiego di risorse finanziarie; l’ammontare dell’obbligazione non può essere determinata con sufficiente attendibilità. Le passività potenziali non sono oggetto di rilevazione contabile, ma solo di informativa, a meno che siano giudicate remote. 41 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: Accantonamenti a fondi per rischi ed oneri 12.2 Criteri di iscrizione e valutazione L’accantonamento è rilevato in contabilità se e solo se: • vi è un’obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato e • è probabile che per adempiere all’obbligazione si renderà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici; e • può essere effettuata una stima attendibile dell’importo derivante dall’adempimento dell’obbligazione. L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio e riflette rischi ed incertezze che inevitabilmente caratterizzano una pluralità di fatti e circostanze. L’importo dell’accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l’obbligazione laddove l’effetto del valore attuale è un aspetto rilevante. I fatti futuri che possono condizionare l’ammontare richiesto per estinguere l’obbligazione sono tenuti in considerazione solo se vi è sufficiente evidenza oggettiva che gli stessi si verificheranno. Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri includono il rischio derivante dall’eventuale contenzioso tributario. 12.3 Criteri di cancellazione L’accantonamento viene stornato quando diviene improbabile l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l’obbligazione. 42 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: fondi rischi e oneri L’ appostazione a fondo rischi di un accantonamento è rappresentativo di una passività probabile con scadenza o ammontare incerti il cui importo rilevato in bilancio rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio e riflette rischi ed incertezze che inevitabilmente caratterizzano una pluralità di fatti e circostanze. L’importo dell’accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l’obbligazione, laddove l’effetto dell’attualizzazione è significativo. I fatti futuri che possono condizionare l’ammontare richiesto per estinguere l’obbligazione sono tenuti in considerazione solo se vi è sufficiente evidenza oggettiva che gli stessi si verificheranno. Periodicamente viene rivista la misura dell’accantonamento in modo da verificarne la congruità. Si indicano di seguito i parametri legali generali ed astratti che regolano il processo di attualizzazione degli accantonamenti, che viene condotto con riferimento a ciascuna singola controversia passiva ed alla durata residua della stessa: • tipologia/natura della controversia; • grado di "innovatività" della controversia; • grado di "strategicità" della controversia per la banca; • durata media della vertenza; • "natura" della controparte. 43 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: fondi rischi e oneri 44 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: fondi rischi e oneri 45 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: fondi rischi e oneri 46 MODIFICHE IN CORSO SULLO IAS 37 Il processo di revisione avviato dal Board si concentra principalmente su tre grandi aree: la revisione dei requisiti per l’iscrizione degli accantonamenti; la revisione del metodo di misurazione della passività; i fondi di ristrutturazione. E’ bene precisare che nelle intenzioni del Board il nuovo standard dovrebbe riguardare soltanto alcune tipologie di passività quali: quelle derivanti da contenziosi legali; fondi di ripristino; passività ambientali; contratti onerosi. Mentre ne resta esclusa l’applicazione alle passività finanziarie, alle passività derivanti da piani pensionistici, alle passività fiscali e assicurative in quanto coperte da altri principi. Requisiti per l’iscrizione degli accantonamenti Secondo le intenzioni del Board un accantonamento dovrebbe essere rilevato quando: un’impresa ha un’obbligazione attuale (di tipo legale o implicito) di trasferire benefici economici come risultato di eventi passati; si può fare una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione. 47 MODIFICHE IN CORSO SULLO IAS 37 Misurazione della Passività Viene individuato, quale nuovo criterio di valutazione, l’ammontare che l’entità ragionevolmente pagherebbe per estinguere l’obbligazione alla data di bilancio. Tale ammontare coincide con il minore: il valore attuale delle risorse necessarie a soddisfare l’obbligazione; l’ammontare che l’impresa pagherebbe per cancellare l’obbligazione o; l’ammontare che l’impresa pagherebbe per trasferire a terzi l’obbligazione. IAS 37 48 IAS 37 attuale IAS 37 rivisto Miglior stima dell’esborso richiesto per adempiere all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio. Coincide con: il valore minimo o massimo; o il valore medio del range; o la ponderazione di tutti i possibili scenari. Ammontare che l’entità ragionevolmente pagherebbe per estinguere l’obbligazione alla data di bilancio. E’ il minore tra: il valore attuale delle risorse necessarie a soddisfare l’obbligazione; l’ammontare che l’impresa pagherebbe per cancellare l’obbligazione; o l’ammontare che l’impresa pagherebbe per trasferire a terzi l’obbligazione. MODIFICHE IN CORSO SULLO IAS 37 Fondi di ristrutturazione L’attuale versione dello IAS 37 definisce una ristrutturazione come un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale e che modifica: il campo d’azione di un’attività intrapresa da un’azienda; o il modo in cui l’attività è gestita Un accantonamento per costi di ristrutturazione deve essere rilevato solo quando l’impresa: ha un dettagliato programma formale per la ristrutturazione che identifica almeno: l’attività o la parte di attività interessata; le principali unità operative coinvolte; la localizzazione; le spese che verranno sostenute; quando il programma verrà attuato; e ha fatto sorgere nei terzi interessati la valida aspettativa. Le modifiche alla IAS 37 prevedono che ciascuna tipologia di costo necessaria alla ristrutturazione venga analizzata separatamente al fine di determinare il momento in cui la stessa sia da rilevare. 49 INDICE IAS 37: gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri IAS 19: il fondo trattamento di fine rapporto 50 INDICE IAS 19: ambito di applicazione il fondo TFR TFR dopo la riforma ex D.Lgs 252/05 trattamento contabile del TFR modifiche allo IAS 19 il TFR nella Circolare 262/05 relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca 51 IAS 19: Benefici ai dipendenti Lo IAS 19 disciplina il trattamento contabile delle tipologie di benefici ai dipendenti, ossia tutti i tipi di remunerazione erogati da un’impresa in cambio dell’attività lavorativa svolta, trattate dallo IAS 19 sono individuate nelle seguenti categorie di benefici: benefici a breve termine; benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro; benefici successivi al rapporto di lavoro; altri benefici a lungo termine; benefici retributivi sotto forma di partecipazione al capitale (per i quali si applica l’IFRS 2 Share-based Payment). 52 Programmi a benefici definiti e Programmi a contribuzione definita I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro comprendono tutte le remunerazioni corrisposte successivamente alla interruzione del rapporto di lavoro. Lo IAS 19 identifica due tipologie di programmi. Programmi a benefici definiti Programmi a “contribuzione definita” 53 •L’impresa La contabilizzazione richiede complessi calcoli attuariali (ad esempio assunzioni di carattere demografico e finanziario) per stimare l’importo che verrà versato ai dipendenti (ed anche il momento di corresponsione). •L’impresa Il costo per l’impresa è rappresentato dai contributi maturati nell’esercizio. è obbligata a garantire un determinato livello di benefici ai dipendenti. •Il rischio attuariale e il rischio di investimento ricadono non sul dipendente, ma sull’impresa ha solamente l’obbligo di contribuire al fondo. •Il rischio attuariale e il rischio di investimento ricade sul dipendente. Distinzione tra fondi interni e fondi esterni I fondi esterni sono piani previdenziali che prevedono l’accumulo di risorse contributive esternamente all’impresa, cioè realizzate tramite la costituzione di un’entità operativa e giuridica distinta e autonoma rispetto a quella proponente o promotrice del piano pensione, cioè del datore di lavoro. Tali fondi, ricevono le contribuzioni da parte del datore di lavoro realizzando dei piani di investimento finalizzati all’erogazione dei benefici previdenziali al momento della maturazione dei relativi diritti da parte dei lavoratori. In tal caso, il fondo esterno è il gestore effettivo del piano previdenziale, dotato di una soggettività giuridica propria e di peculiari caratteristiche di gestione e di intermediazione finanziaria. I fondi interni , invece, sono piani previdenziali che prevedono l’accumulo di risorse contributive internamente all’impresa, le quali risultano accantonate in un’apposita passività di bilancio, finalizzata ad esprimere il diritto dei propri dipendenti a percepire, a debita scadenza i benefici previdenziali concordati. In questa seconda categoria, il gestore e il promotore del piano pensione sono rappresentati dallo stesso soggetto, cioè il datore di lavoro che non permette di mettere in evidenza una specifica attività gestionale e di intermediazione finanziaria del piano pensione. 54 INDICE IAS 19: ambito di applicazione il fondo TFR TFR dopo la riforma ex D.Lgs 252/05 trattamento contabile del TFR modifiche allo IAS 19 il TFR nella Circolare 262/05 relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca 55 Il Fondo TFR Rientra nella disciplina dello IAS 19 “Benefici per i dipendenti” e, come confermato dall’IFRIC, è assimilabile ad un “BENEFICIO SUCCESSIVOAL RAPPORTO DI LAVORO” del tipo “PIANI A BENEFICI DEFINITI” In bilancio va iscritta un’obbligazione complessa che tiene conto di variabili demografiche e finanziarie che stima l’ammontare che si dovrà pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro Tale ammontare va attualizzato per tener conto del tempo che trascorrerà prima dell’effettivo pagamento tramite il c.d. “Projected unit credit method” che considera ogni singolo periodo di servizio come dante luogo ad una unità addizionale di TFR e ogni unità, separatamente, per costruire l’obbligazione finale. 56 Logiche attuariali per il calcolo del TFR Le assunzioni attuariali alla base del calcolo TFR, e quindi di ogni programma a benefici definiti, riguardano: Assunzioni Demografiche: mortalità; tasso di turnover del personale; mortalità; invalidità; cessazione dall’azienda (dimissioni o licenziamento); richieste di anticipazioni. Assunzioni Finanziarie 57 carriera economica futura dei lavoratori (comprese le ipotesi sulle promozioni a categorie superiori); andamento del reale potere d’acquisto del denaro; successione dei tassi di investimento delle somme disponibili. La determinazione del valore delle contribuzioni al fondo: “contribuzione regolare” e “contribuzione aggiuntiva” La determinazione del valore della contribuzione da versare al fondo pensione risulta piuttosto complessa, in quanto influenzata da una serie di variabili o componenti di diversa natura. La contribuzione da versare al fondo pensione rappresenta – per il datore di lavoro – il costo del piano previdenziale, che viene determinato sulla base dei seguenti componenti (cost components): i costi derivanti dalle prestazioni correnti, ovvero le stime attuariali dei benefici spettanti ai dipendenti in relazione al lavoro svolto durante il periodo(current service cost); gli interessi passivi (interest cost), ovvero l’incremento subito dal valore attuale dell’ obbligazione a benefici definiti nel corso dell’esercizio per la ragione che la scadenza di pagamento del beneficio si è approssimata di un esercizio (sono calcolati moltiplicando il tasso di sconto o settlement rate per il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti di inizio esercizio); (segue) 58 La determinazione del valore delle contribuzioni al fondo: “contribuzione regolare” e “contribuzione aggiuntiva” i rendimenti attesi delle eventuali attività a servizio del piano e degli eventuali diritti di rimborso (expected return on plan assets e expected return on any reimbursement righ recognised as an asset), ovvero interessi, dividendi e proventi derivanti dalle attività investite; utili e perdite attuariali eventuali, nella misura in cui vengono riconosciuti (actuarial gains or losses); i costi derivanti dalle prestazioni di lavoro passate, nella misura in cui vengono riconosciuti (past service cost); eventuali riduzioni o estinzioni del piano (curtailments or settlements); si parla di riduzioni nel caso in cui l’impresa debba ridurre il numero di dipendenti partecipanti al piano previdenziale (ad esempio in casi di ristrutturazione aziendale o di cessione di alcune attività) ovvero l’eventualità in cui vengano modificate le condizioni del piano, tali da ridurre parzialmente o totalmente il diritto dei dipendenti a percepire benefici successivi al rapporto di lavoro. 59 Elementi costitutivi del costo previdenziale per un piano a benefici definiti CONTRIBUTI PER FINANZIARE IL PIANO Componenti “normali” Componenti “speciali” 60 Contribuzione regolare COSTI DEL PIANO PREVIDENZIALE - Costo previdenziale per prestazioni dell’anno - interessi passivi - rendimento atteso delle attività a servizio del piano - Perdite (utili) attuariali riconosciuti Contribuzione aggiuntiva o - costo previdenziale per riduzione contribuzione future prestazioni passate riconosciuto Il Fondo TFR: definizioni Defined Benefit Obligation “DBO” Utili/perdite attuariali Effetti di aggiustamenti derivanti dalla riformulazione delle precedenti ipotesi attuariali Net liability DBO al netto degli utili/perdite attuariali non rilevati Metodo del “Corridoio” (IAS 19 § 92) ante modifiche da esercizio 2012 (Reg. UE 475/2012) 61 Importo complessivo dell’obbligazione dato dalla somma di: - passività al 31/12 precedente; - oneri fin./interessi passivi; - costo previdenziale delle prestazioni correnti; +/- utili/perdite attuariali cumulate. Possibilità di non rilevare gli utili/perdite attuariali cumulate qualora siano inferiori al maggiore tra: - il 10% del VA dell’obbligazione al termine del precedente esercizio; - il 10% del FV di qualsiasi attività a servizio del piano al termine del precedente esercizio – vedi modifiche IAS 19 - . INDICE IAS 19: ambito di applicazione il fondo TFR TFR dopo la riforma ex D.Lgs 252/05 trattamento contabile del TFR modifiche allo IAS 19 il TFR nella Circolare 262/05 relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca 62 Trattamento di fine rapporto a seguito della riforma ex D.Lgs 5 dicembre 2005 n. 252 A seguito della riforma della previdenza complementare di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le quote di TFR maturate fino al 31.12.2006 sono rimaste in azienda, mentre le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente (da esercitarsi entro il 30.06.2007), essere destinate a forme di previdenza complementare ovvero mantenute in azienda, la quale provvede a trasferire le quote di TFR al fondo gestito dall’INPS (di seguito, Fondo di Tesoreria INPS) Nelle pagine che seguono si riportano gli schemi riepilogativi relativi alla destinazione del TFR maturando dall’1.1.2007 63 La riforma del TFR La riforma della previdenza complementare ha determinato quanto segue: le quote di TFR maturate sino al 31/12/2006 rimangono in azienda e ad esse si applica la vecchia disciplina; le quote maturate dal 1° gennaio 2007, devono essere destinate a forme di previdenza complementare o essere mantenute in azienda. In particolare, i lavoratori dipendenti possono scegliere: a) di conferire il TFR in azienda, ad una forma pensionistica complementare (tale decisione diventa irrevocabile); b) di mantenere il TFR in azienda, sotto forma di retribuzione differita (la scelta potrà essere revocata successivamente); in tal caso, si devono distinguere due casi: - se il dipendente lavora presso un’azienda che occupa fino a 49 dipendenti, il TFR futuro continua ad essere accantonato presso l’azienda; - se, invece, il dipendente lavora presso un’azienda con almeno 50 dipendenti il TFR futuro è trasferito dal datore di lavoro al fondo della Tesoreria dello Stato per l’erogazione del TFR, istituito presso l’INPS. Il TFR versato dal datore di lavoro a questo fondo sarà amministrato con le identiche modalità con le quali è gestito all’interno dell’azienda. 64 La scelta dei lavoratori Le possibili scelte del dipendente per la destinazione del TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE MANTENIMENTO IN AZIENDA Fondo pensione chiuso Fondo pensione aperto Piano individuale Pensionistico Fondi INPS 65 Aziende fino a 49 dipendenti Aziende con almeno 50 dipendenti Il TFR resta in azienda Fondo di Tesoreria INPS Riforma ex D.Lgs 5 dicembre 2005 n. 252 - destinazione del TFR prospetto di sintesi Classificazione del TFR Tipologia Classificazione IAS 19 TFR maturato sino al 31 dicembre 2006 Rischio attuariale e di investimento a carico dell’azienda Programma a benefici definiti TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2007 Rischio attuariale e di investimento non a carico dell’azienda Programma a contribuzione definita Rischio attuariale e di investimento non a carico dell’azienda Programma a contribuzione definita Rischio attuariale e di investimento a carico dell’azienda Programma a benefici definiti TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2007 in imprese con meno di 50 dipendenti 66 Caratteristiche Opzione per destinare il TFR a forme di previdenza integrativa Opzione per mantenere il TFR in azienda INDICE IAS 19: ambito di applicazione il fondo TFR TFR dopo la riforma ex D.Lgs 252/05 trattamento contabile del TFR modifiche allo IAS 19 il TFR nella Circolare 262/05 relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca 67 Il trattamento contabile da applicare alle quote di TFR maturate al 31.12.2006 e a quelle maturande dall’1.1.2007 (versate a forme di previdenza complementare ovvero destinate al Fondo di Tesoreria INPS) Il principio contabile internazionale di riferimento è lo IAS 19, Benefici per i dipendenti. –In base a quanto previsto dal suddetto principio, il TFR rientra tra i "benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro“ Come anticipato in precedenza (v. retro) lo IAS 19 classifica detti benefici in due tipologie, a ciascuna delle quali corrisponde un diverso trattamento contabile –piani a contribuzione definita –piani a benefici definiti 68 Piani a contribuzione definita • L’impresa paga dei contributi fissi a un fondo e non risulta obbligata ad effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli previsti dall’accordo se il fondo non dispone di attività sufficienti ad assicurare l'erogazione della prestazione al dipendente. Pertanto, l'obbligazione dell'impresa nei confronti del dipendente si esaurisce con il versamento dei contributi al fondo. Piani a benefici definiti • L’obbligazione dell’impresa consiste nell'erogazione della prestazione concordata ai dipendenti. Pertanto, nel momento in cui la prestazione diviene esigibile, l’impresa è obbligata a corrispondere al dipendente la quota parte della prestazione eventualmente non erogata dal fondo Trattamento di fine rapporto: le modalità di contabilizzazione degli Utili/perdite attuariali Relativamente agli utili/perdite attuariali, lo IAS 19, prevede due modalità di contabilizzazione 1a Metodo del “corridoio” (§ 92 dello IAS 19) 2a Rilevazione al patrimonio netto 69 • L’eccedenza degli utili/perdite attuariali cumulati risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente rispetto al 10% del maggiore tra il valore attuale dell’obbligazione e il fair value di qualsiasi attività a servizio del piano, va rilevata al conto economico (la quota da rilevare a conto economico è ottenuta, in base a quanto previsto dal § 93 dello IAS 19 , suddividendo l’eccedenza rispetto ai predetti limiti per la residua vita lavorativa media dei dipendenti che partecipano al piano). La passività risulta iscritta in base al valore attuale dell’obbligazione, rettificato degli utili/perdite attuariali non riconosciuti – vedi modifiche IAS 19 - . • Per le imprese che non applicano il metodo del corridoio di cui al § 92, gli utili e perdite attuariali rilevati al termine dell’esercizio devono essere imputati nel patrimonio netto Riforma del TFR ex D.Lgs 5 dicembre 2005 n. 252: benefici definiti vs contribuzione definita Quote di TFR maturate al 31.12.2006 70 • Non vi sono dubbi sul fatto che dette quote configurino un piano a benefici definiti, poiché è l'impresa che è obbligata a corrispondere al dipendente, nei casi previsti dalla legge, l'importo determinato ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile Quote di TFR maturande dall'1.1.2007 destinate alla previdenza complementare • Dette quote configurano un piano a contribuzione definita, poiché l'obbligazione dell'impresa nei confronti del dipendente cessa con il versamento delle quote maturande al fondo Quote di TFR maturande dall'1.1.2007 destinate al Fondo di Tesoreria INPS • Si pone la questione se dette quote sono da inquadrarsi tra i piani a contribuzione definita ovvero tra i piani a benefici definiti • Dai contenuti del D.M. 30 gennaio 2007 si desume che le quote di TFR maturande dall’1.1.2007 destinate al Fondo di Tesoreria INPS configurano un piano a contribuzione definita Riforma del TFR ex D.Lgs 5 dicembre 2005 n. 252: modalità di contabilizzazione dell’impatto della riforma Dall’1.1.2007 l’impresa dovrà: a) continuare a rilevare l’obbligazione per le quote maturate al 31.12.2006 secondo a) le regole dei piani a benefici definiti; – b) b) rilevare l’obbligazione per le quote che maturano dal 1.1.2007, dovute alla previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria INPS, sulla base dei contributi dovuti in ogni esercizio – c) c) 71 questo significa che l’impresa dovrà valutare l’obbligazione per i benefici maturati dai dipendenti attraverso l’utilizzo di tecniche attuariali e dovrà determinare l’ammontare totale degli utili e delle perdite attuariali e la parte di questi da contabilizzare; In questo caso non è necessario effettuare ipotesi attuariali, inoltre non è necessario neanche procedere alla attualizzazione finanziaria dell’obbligazione verso il fondo previdenziale o l’INPS essendo la scadenza della stessa inferiore ai 12 mesi, cfr. IAS 19 § 43; rilevare l’obbligazione per le quote che maturano dal 1.1.2007 che rimangono in azienda e che si sommano alle quote maturate al 31.12.2006 nel caso di TFR destinato alla previdenza complementare dal momento della scelta oppure, nel caso in cui il dipendente non eserciti alcuna opzione, alla forma pensionistica collettiva dal 1.7.2007. INDICE IAS 19: ambito di applicazione il fondo TFR TFR dopo la riforma ex D.Lgs 252/05 trattamento contabile del TFR modifiche allo IAS 19 il TFR nella Circolare 262/05 relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca 72 Modifiche sullo IAS 19 Nel corso del mese di giugno 2011 lo Iasb ha definitivamente approvato una serie di modifiche al principio contabile IAS 19. Le modifiche introdotte dovranno essere applicate con riferimento agli anni fiscali che avranno inizio a partire dal 2013 . Tutti gli effetti dovranno però essere confrontati a parità di condizioni con l’anno fiscale precedente 2012. 73 Modifiche sullo IAS 19 Modifiche più rilevanti La versione precedente dello IAS 19 definiva sostanzialmente i benefici a breve termine come benefici destinati ad essere estinti entro dodici mesi dal termine dell’esercizio a cui l’attività lavorativa si riferisce. L’attuale versione dello IAS 19 chiarisce che la classificazione di short-term benefit è articolata nel tempo che intercorre tra la data di chiusura dell’esercizio in cui l’attività è stata svolta e la data in cui si suppone che il beneficio sia regolato e non quando il pagamento può essere effettuato. E’ possibile che i nuovi criteri di classificazione comportino un ampliamento della categoria degli altri benefici a lungo termine rispetto a quella dei benefici a breve termine per i dipendenti. 74 Modifiche sullo IAS 19 Modifiche più rilevanti Gli emendamenti hanno, più specificamente, disposto che se una modifica di un piano è collegata a una ristrutturazione o a un termination benefit, deve essere rilevato un provento o una perdita per il piano quando si verifica la prima tra le seguenti due condizioni: ha luogo la modifica del piano o la riduzione; o sono rilevati i pertinenti costi di ristrutturazione o il beneficio per la cessazione del rapporto di lavoro. E’ stato, in aggiunta, specificato anche che un beneficio per la cessazione del rapporto di lavoro collegato a una ristrutturazione deve essere rilevato quando si verifica la prima tra le seguenti due condizioni: l’impresa non è più in grado di cancellare l’offerta dei benefici; o i pertinenti costi di ristrutturazione sono rilevati in base a quanto previsto dallo IAS 37. Gli emendamenti apportati consentono di allineare e coordinare la tempistica di rilevazione di modifiche e riduzioni dei piani, termination benefit e ristrutturazioni. 75 Modifiche sullo IAS 19 Modifiche più rilevanti E’ previsto che l’opzione del metodo del corridoio e dell’iscrizione immediata al prospetto di conto economico (intervenendo nella misurazione del risultato economico dell’esercizio) siano eliminate. La soluzione di iscrivere gli utili e le perdite attuariali tra le altre componenti di reddito (i cosiddetti “other comprehensive income”) è stata considerata la soluzione più adeguata evitando talune potenziali storture del metodo del corridoio quali la rilevazione di un’attività quando la realtà è che il piano stia producendo una perdita o la misurazione dell’utile (o perdita di esercizio) in base a componenti reddituali di competenza di esercizi passati (BC70). Ne consegue che il bilancio rileverà un’attività per i fondi sovra finanziati (fair value attività maggiore dell’obbligazione) o una passività per i fondi sotto finanziati (fair value attività minore dell’obbligazione). L’eliminazione di due delle tre opzioni concesse comporta, in aggiunta, un miglioramento della comparabilità delle informazioni. 76 Modifiche sullo IAS 19 Modifiche più rilevanti (segue) Le imprese sono tenute in base alle nuove indicazioni dello IAS 19 a distinguere i cambiamenti nel valore dell’obbligazione a benefici definiti tra: componenti di costo del servizio lavorativo prestato (service cost component), includono i costi del servizio corrente, i costi dei servizi passati (acquisiti e non acquisiti), nonché i proventi e gli oneri derivanti dall’estinzione delle obbligazioni; componenti di costo legati agli oneri finanziari (net interest component), calcolati applicando un tasso di attualizzazione riferito al rendimento del mercato esistente alla chiusura dell’esercizio (solitamente, obbligazioni societarie di alta qualità se il mercato è liquido e titoli di Stato se il mercato non è liquido). La componente è determinata applicando il tasso di attualizzazione all’obbligazione netta di inizio periodo(valore attuale dell’obbligazione e benefici definiti – fair value delle attività a servizio del piano). Tale importo sostituisce l’attuale componente finanziaria (finance charge) e il ritorno atteso sulle attività del piano; 77 Modifiche sullo IAS 19 Modifiche più rilevanti componenti di rideterminazione dell’obbligazione (remeasurement component), includono proventi e oneri attuariali su obbligazioni a benefici definiti, il ritorno effettivo su attività del piano al netto degli interessi (attivi) sulle attività del piano incluse nel net interest component ed eventuali cambiamenti dovuti all’ asset ceiling test. I componenti di costo del servizio e i componenti di costo legati agli oneri finanziari sono imputati al prospetto di conto economico, mentre i componenti di rideterminazione dell’obbligazione sono imputati tra gli altri componenti reddituali e non transitano al conto economico complessivo poiché, una volta realizzati, sono girati ad altra voce di patrimonio netto, nella maggior parte dei casi agli utili portati a nuovo. In definitiva, il Board vuole distinguere le variazioni di valore dovute al passare del tempo rispetto a quelle correlate ai cambiamenti di rendimento del piano. Si deve rilevare che molte imprese dovranno presumibilmente iscrivere oneri superiori rispetto al passato, poiché gli utili stessi da investimenti rischiosi adesso rilevanti nella componente di rideterminazione dell’obbligazione non sono iscritti, a differenza di quanto accade attualmente, al prospetto di conto economico. 78 Modifiche sullo IAS 19 Modifiche più rilevanti Le informative da indicare nelle note al bilancio possono essere suddivise nelle seguenti categorie: informativa sulle caratteristiche e i rischi connessi ai piani a benefici definiti, come per esempio: una descrizione dei rischi che l’impresa ritiene siano rilevanti o inusuali, evidenziando se le attività del piano sono concentrate in un particolare settore; informativa sull’ identificazione e illustrazione degli importi iscritti in bilancio, come la descrizione di proventi e oneri attuariali derivanti da assunzioni demografiche e finanziarie, una classificazione delle attività del piano, la riconciliazione dei saldi di apertura e chiusura delle attività del piano, mostrando separatamente le riconciliazioni delle attività del piano, il valore attuale delle obbligazioni a benefici definiti e gli eventuali effetti sull’asset ceiling; informativa su come i piani a benefici definiti possono incidere sui flussi futuri, come la presentazione di un’analisi di sensibilità che mostra come i cambiamenti di assunzioni attuariali significative condizionerebbero l’obbligazione del piano a benefici definiti, i dettagli di eventuali strategie di correlazione tra attività e passività per la gestione del rischio nonché un’illustrazione sul finanziamento e la durata delle obbligazioni. 79 Modifiche sullo IAS 19 Effetto delle disposizioni sulla struttura del bilancio Il costo annuo da riconoscere a bilancio sarà sostanzialmente costituito da due componenti, il cosiddetto “service cost” e il “net interest cost”. Nel service cost (che dovrà essere considerato come costo di natura operativa) saranno ricompresi i seguenti elementi: l’accantonamento annuo corrispondente alle prestazioni maturate dai dipendenti in relazione all’anno di servizio prestato; il costo per le eventuali variazioni apportate alle caratteristiche programma (il past service cost); dal le gains e losses generate dalle operazioni straordinarie che abbiano natura di “settlement” (le operazioni cioè che eliminano in maniera sostanziale le obbligazioni future di tutti o di una parte dei benefits garantiti); le spese di gestione del programma (ad eccezione di quelle sostenute per la gestione del patrimonio accantonato). 80 Modifiche sullo IAS 19 Effetto delle disposizioni sulla struttura del bilancio Nel net interest cost, invece, (che potrà viceversa essere considerato come costo di natura operativa o finanziaria) dovrà essere evidenziato l’effetto netto del tasso annuo di attualizzazione sulla differenza, positiva o negativa, tra la passività del programma e le relative eventuali attività possedute. Tutte le eventuali ulteriori somme dovranno invece essere riconosciute a stato patrimoniale come rettifiche del patrimonio netto accantonato. In particolare nell’ambito di tali somme dovranno essere incluse: le gains e losses benefit obligation); generate nella valutazione della passività (del defined le gains e losses generate nella valutazione del patrimonio accantonato; gli effetti delle eventuali variazioni generate dall’applicazione del livello massimo stabilito dal principio per il riconoscimento del patrimonio (il cosiddetto “assets ceiling”). 81 Modifiche sullo IAS 19 IAS 19 – Modifiche e impatto delle nuove regole Il principio IAS 19 – Disciplina le modalità di rendicontazione contabile delle prestazioni garantite a favore dei dipendenti (in particolare dei benefit). L’entrata in vigore delle nuove disposizioni - I bilanci relativi agli anni con inizio dal 2013. Tutti gli effetti dovranno però essere confrontati con l’anno precedente. Nella maggior parte dei casi quindi la valutazione delle nuove disposizioni dovrà essere effettuata a partire dal 1 gennaio 2012. La modifica principale - Le cosiddette gains e losses (gli utili e le perdite di natura attuariale) dovranno essere riconosciute a stato patrimoniale come rettifiche del patrimonio netto e non nel costo annuo riconosciuto a conto economico. Le altre modifiche – Il presumibile tasso annuo di rendimento del patrimonio accantonato dovrà essere ipotizzato in misura pari al tasso annuo di attualizzazione adottato nella valutazione attuariale. L’effetto sulla passività delle variazioni apportate al programma dovrà essere riconosciuto a conto economico per intero nell’anno in cui è determinato. La struttura del costo annuo da riconoscere a bilancio – Il costo sarà così suddiviso in due componenti: il service cost e il net interest cost. Il service cost deve essere considerato un costo di natura operativa o finanziaria. La nuova informativa da produrre a bilancio – L’informativa da fornire a bilancio risulta essere notevolmente più complessa rispetto al passato. In una prima versione del principio lo IASB aveva richiesto un dettaglio ancora più elevato. 82 INDICE IAS 19: ambito di applicazione il fondo TFR TFR dopo la riforma ex D.Lgs 252/05 trattamento contabile del TFR modifiche allo IAS 19 il TFR nella Circolare 262/05 relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca 83 FONDO TFR NELLO STATO PATRIMONIALE DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2° AGGIORNAMENTO 21 GENNAIO 2014 84 FONDO TFR NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2° AGGIORNAMENTO 21/01/2014 85 FONDO TFR NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2° AGGIORNAMENTO 21 GENNAIO 2014 150. Spese amministrative Nella sottovoce a) “spese per il personale” sono comprese anche: - le spese per i dipendenti della società distaccati presso altre imprese; - le spese relative ai contratti di lavoro atipici (ad esempio, i contratti di “lavoro interinale”e quelli “a progetto” (co.pro.)); - i rimborsi di spesa per i dipendenti di altre società distaccati presso l’impresa; - i recuperi di spesa per i dipendenti della società distaccati presso altre imprese; - i compensi degli amministratori e dei sindaci (ivi inclusi gli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative per responsabilità civile di amministratori e sindaci); - i costi derivanti da accordi di pagamento ai dipendenti basati su propri strumenti patrimoniali; - gli accantonamenti effettuati, in contropartita della voce “altre passività” , a fronte dei premi di produttività riferiti all’esercizio, ma da corrispondere nell’esercizio successivo. - i costi per polizze assicurative stipulate a favore dei dipendenti; - i costi per buoni pasto distribuiti ai dipendenti; - i costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti; - i costi forfetari per rimborsi generici di vitto e alloggio sostenuti da dipendenti in trasferta, le indennità di trasferta nonché le indennità forfetarie a fronte di una “vacanza premio”; - i costi forfetari per rimborsi chilometrici, il cui valore prescinde dalla quantificazione del percorso e dall’utilizzo di tariffari validi; - i costi per visite di check-up effettuate dai dipendenti, ad eccezione di quelle effettuate in occasione dell’assunzione del personale ed i costi per le visite obbligatorie disposte per legge (es. visite oculistiche per videoterminalisti). (segue) 86 FONDO TFR NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2° AGGIORNAMENTO 21 GENNAIO 2014 150. Spese amministrative Nella sottovoce b) “altre spese amministrative” figurano, fra l’altro, gli oneri di competenza dell’esercizio relativi a: -spese per servizi professionali (spese legali, spese per recupero crediti, spese notarili ecc.), - spese per l’acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti ecc.), - fitti; - canoni passivi, - premi di assicurazione, - imposte indirette e tasse (liquidate e non liquidate); - rimborsi analitici e documentati dei costi per vitto e alloggio sostenuti dai dipendenti in trasferta; - rimborsi chilometrici analitici e documentati calcolati sulla base di tariffari riconosciuti come validi (es. ACI) e dei chilometri effettivamente percorsi; - costi per visite di check-up dei dipendenti effettuate in occasione dell’assunzione del personale ed i costi per visite obbligatorie disposte per legge. 87 FONDI RISCHI E ONERI NELLO STATO PATRIMONIALE DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2° AGGIORNAMENTO 21/01/2014 BILANCIO CONSOLIDATO 88 FONDI RISCHI E ONERI NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 2° AGGIORNAMENTO 21 GENNAIO 2014 89 INDICE IAS 19: ambito di applicazione il fondo TFR TFR dopo la riforma ex D.Lgs 252/05 trattamento contabile del TFR il TFR nella Circolare 262/05 relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca 90 Relazioni e bilanci 2012 UBI BANCA 91 Relazioni e bilanci Ubi Banca anno 2012 Nota Integrativa Consolidata Principi contabili internazionali con applicazione obbligatoria successiva al bilancio 2012 Regolamento UE 475/2012: introduce sostanzialmente una nuova versione dello IAS 19 “Benefici per i dipendenti” che prevede, tra l’altro, l’eliminazione del c.d. “metodo del corridoio” per la rilevazione degli utili/perdite attuariali, cambiamenti nella metodologia di determinazione degli interessi relativi alle attività dei piani e nella contabilizzazione del c.d. “service cost”, nonché l’introduzione di nuovi requisiti in termini di informativa. 92 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: Fondo TFR 14.3 Benefici ai dipendenti 14.3.1 Definizione Si definiscono benefici ai dipendenti tutti i tipi di remunerazione erogati dall’azienda in cambio dell’attività lavorativa svolta dai dipendenti. I benefici ai dipendenti si suddividono tra: • benefici a breve termine (diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e dai benefici retributivi sotto forma di partecipazione al capitale) dovuti interamente entro dodici mesi dal termine dell’esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato l’attività lavorativa; • benefici successivi al rapporto di lavoro dovuti dopo la conclusione del rapporto di lavoro; • programmi per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro ossia accordi in virtù dei quali l’azienda fornisce benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro; • benefici a lungo termine, diversi dai precedenti, dovuti interamente entro i dodici mesi successivi al temine dell’esercizio in cui i dipendenti hanno svolto il lavoro relativo. 93 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: Fondo TFR 14.3.2 Trattamento di Fine Rapporto e fondi a prestazione definita 14.3.2.1 Criteri di iscrizione A seguito della riforma della previdenza complementare, di cui al D.Lgs. 252/2005, le quote di trattamento di fine rapporto del personale maturande a partire dal 1° gennaio 2007 configurano un “piano a contribuzione definita”. L’onere relativo alle quote è determinato sulla base dei contributi dovuti senza applicazione di alcuna metodologia di natura attuariale. Diversamente, il trattamento di fine rapporto del personale maturato sino al 31 dicembre 2006 continua a configurare un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” della serie “piano a benefici definiti” e come tale, richiede la determinazione del valore dell’obbligazione sulla base di ipotesi attuariali e l’assoggettamento ad attualizzazione, in quanto il debito può essere estinto significativamente dopo che i dipendenti hanno prestato l’attività lavorativa relativa. L’importo contabilizzato come passività è pari a: (a) il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio; (b) più eventuali utili attuariali (meno eventuali perdite attuariali) contabilizzati in apposita riserva di patrimonio netto; (c) meno gli eventuali costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro passate non ancora rilevate; (d) meno il fair value alla data di riferimento del bilancio delle eventuali attività poste a servizio del piano. 94 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: fondi rischi e oneri 95 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: fondi rischi e oneri 96 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: Fondo TFR BANCA CARIME SPA Banca Carime Spa ha iscritto alla voce 120a del passivo patrimoniale “Fondi per rischi ed oneri: quiescenza e obblighi simili” le passività relative ai Fondi Pensione interni, stanziati a copertura delle prestazioni integrative delle pensioni INPS. Le passività in parola, configurando piani a prestazione definita, sono oggetto di valutazione attuariale periodica ai sensi delle previsioni dello IAS 19 “Benefici per i dipendenti”. Nel corso dell’esercizio 2012, con riguardo alla valutazione delle citate passività si è provveduto: • ad allineare la prassi valutativa al modello già adottato per il restante Gruppo UBI con riguardo alle variabili relative a: - curva dei tassi di attualizzazione; - tabelle demografiche; - caratteristiche del modello previsionale con riguardo all’erogazione delle rendite; • ad allineare la modalità di contabilizzazione degli utili/perdite attuariali 1 alla prassi adottata dal Gruppo UBI che prevede l’iscrizione di tali componenti in apposita riserva da valutazione del patrimonio netto in luogo della loro iscrizione a conto economico. Al 31.12.2012 sono presenti tre Fondi di quiescenza a prestazione definita. 97 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: Fondo TFR Descrizione delle principali ipotesi attuariali I descritti Fondi di quiescenza a prestazione definita sono stati sottoposti alla valutazione attuariale che nel bilancio tecnico ha determinato al 31.12.2012 l’importo della Riserva Matematica che permette in media, nel senso attuariale, il pagamento delle pensioni assegnate ai pensionati ed ai loro superstiti. Le ipotesi economico-finanziarie utilizzate nella valutazione attuariale sono: 98 Relazioni e bilanci Ubi anno 2012: Fondo TFR Quali impegni economici a carico del fondo al 31 dicembre 2012, è stato individuato il valore attuale medio delle pensioni in corso di godimento (oneri immediati). È stato adottato un sistema finanziario di capitalizzazione sufficientemente cautelativo, capace in ogni istante di garantire, con le riserve accumulate, la copertura piena delle prestazioni da erogare al gruppo dei pensionati esistenti al 31 dicembre 2012. 99
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