Circ.FedSol NUOVI CRITERI x AMMORTIZZ.SOC. in DEROGA _8

Circolare Ministero del Lavoro n. 19 dell’11.09.2014
(di commento al Decreto Interministeriale n. 83473)
NUOVI CRITERI per gli AMMORTIZZATORI SOCIALI in DEROGA
Carissime/i Cooperatrici/ori,
come anticipato con ns mail dell’8.08.2014, il Ministero del Lavoro con il Decreto Interministeriale n. 83473 del
1° agosto u.s. ha introdotto nuove regole per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga e, successivamente,
con la Circolare n. 19 dell’11 settembre 2014, ha reso note le prime indicazioni applicative.
Data l’importanza e l’urgenza del tema, restringiamo l’attenzione sulle indicazioni che vanno ad integrare e non solo a
ribadire quanto già disposto dal decreto e rimandiamo all’allegato in coda alla presente mail per l’esposizione di
quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 83473.
IN PRIMO LUOGO
Va sottolineata l’indicazione del Ministero sul fatto che le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n.
83473 si applicano agli accordi sindacali (in sede regionale o in sede governativa) stipulati a partire dal 4
AGOSTO 2014 (data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero).
Non rileva quindi la data di stipula dei c.d. Accordi Quadro regionali che, per il Ministero, hanno il compito di
individuare priorità di intervento e di disciplinare le modalità di accesso, “fermo restando il rispetto dei principi
stabiliti dal decreto medesimo”.
CIG IN DEROGA
1)
Una delle principali novità riguarda le PROCEDURE per la presentazione delle domande, rese
significativamente più complesse dal Decreto Interministeriale n. 83473 che introduce un duplice invio della
richiesta alla Regione (o al Ministero nel caso di imprese plurilocalizzate) e all’INPS.
In considerazione degli oneri e delle criticità gestionali che il doppio regime INPS-Regione pone in capo alle
imprese e alle stesse Regioni, tanto più in assenza ancora di specifiche indicazioni da parte dell’INPS e di un
adeguamento dei suoi sistemi informatici, il Ministero stabilisce che “si considerano validamente presentate le
istanze trasmesse secondo le procedure e le modalità disciplinate da ciascuna regione e P.A. con riferimento
agli accordi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto e nelle more dell’emanazione del medesimo”.
Per ora è sufficiente presentare la domanda soltanto alla Regione o al Ministero nel caso di imprese
plurilocalizzate (utilizzando la modulistica già disponibile), visto che la Circolare n. 19 dell’11.09.2014 richiama
l’applicazione di tale regola anche in questo secondo caso.
In questa fase di prima applicazione, il Ministero prevede che per eventi iniziati prima dell’entrata in vigore del
Decreto n. 83473 - cioè, prima del 4 agosto - il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30
settembre p.v., vale a dire 20 gg. dalla data di pubblicazione della Circolare n. 19 del Ministero del Lavoro
(questo in deroga alla disposizione generale che prevede la presentazione della domanda entro 20 gg. dalla data di
inizio della sospensione/riduzione, pena, in caso di tardiva presentazione, un riconoscimento del trattamento solo
in un secondo momento).
2)
Rispetto ai REQUISITI per poter fruire della CIG in deroga il Ministero ribadisce che il criterio generale di
un’anzianità lavorativa presso l’impresa pari a 12 mesi, ridotta a 8 per il 2014, si applica comunque alle
prestazioni concesse sulla base di accordi stipulati dopo il 4 agosto.
Le precedenti disposizioni prevedevano che l'anzianità maturata presso precedenti datori di lavoro fosse
considerata utile in caso di cessazione del rapporto per cambio di appalto e riteniamo che questa interpretazione
continui a valere, a maggior ragione nel nuovo contesto in cui il requisito è stato notevolmente aumentato.
Il Ministero ricorda che i trattamenti di CIG in deroga (al pari di quelli di mobilità in deroga) non possono
essere concessi in favore di lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso ad analoghe prestazioni
ordinarie previste dalla normativa vigente. Il Ministero, con una dizione poco chiara ammette in via prioritaria
agli interventi in deroga di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, i lavoratori dipendenti delle imprese
soggette alla disciplina CIG e alla disciplina dei Fondi di solidarietà. Ipotizza anche l’intervento - in alternativa delle prestazioni ordinarie erogate dai Fondi di solidarietà di settore. In via sussidiaria introduce anche il Fondo
residuale per le sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro; rimanda, però, ai Regolamenti dei Fondi la
disciplina delle relative erogazioni.
Per quanto riguarda il sistema delle imprese cooperative il riferimento è al FONDO DI SOLIDARIETA’
RESIDUALE presso l’Inps che, allo stato, non ha né regolamento né disponibilità di cassa visto che il
versamento dell’aliquota dovuta per il 2014 si concretizzerà tra ottobre e dicembre p.v.. Pertanto, non si
considera pregiudicato alle imprese cooperative fuori dagli ammortizzatori ordinari l’utilizzo di quelli in
deroga.
Con riferimento ai datori di lavoro che possono ricorrere allo strumento della CIG in deroga, il Ministero
ricorda che il decreto è dedicato ai soggetti riconducibili alla nozione di imprenditore di cui all’art. 2082
C.C., ma considera rientranti in tale ambito di applicazione anche i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083
C.C. (vale a dire: coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti). Questo perché il piccolo
imprenditore è comunque “sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore”. Analogamente, anche se non citati
dalla Circolare n. 19 dell’11.09.2014, riteniamo rientrino nella copertura degli ammortizzatori in deroga
anche gli imprenditori agricoli.
In relazione al principio introdotto dal decreto per una fruizione della CIG in deroga solo previo utilizzo degli
strumenti ordinari di flessibilità (art. 2, comma 8), la circolare offre qualche informazione aggiuntiva, andando
a declinarne alcuni a titolo esemplificativo: ferie residue e maturate, permessi, banca ore.
3)
Per quanto concerne le CAUSALI di concessione del trattamento si ribadisce l’esclusione in caso di
cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa.
La circolare non declina nel merito questo aspetto, tralasciando fattispecie che meriterebbero un maggiore
approfondimento come l’ipotesi della chiusura di un cantiere o di un cambio appalto con l’impossibilità di
trasferire il personale al nuovo appaltatore. Certo, il cambio appalto in quanto tale NON rientra nella
fattispecie della cessazione di attività d’impresa. Toccherà alle Regioni definire meglio la casistica.
La Circolare n. 19 dell’11.09.2014 rimanda, quindi, all’applicazione delle norme (ove compatibili) anche
secondarie, in materia di CIGO/CIGS, ricordando che per il settore della pesca rilevano gli accordi definiti in
sede ministeriale.
4)
Sui LIMITI di DURATA MASSIMA dei trattamenti la Circolare del Ministero si limita ad evitare alcune
letture non corrette della norma precisando che:
i tetti previsti sono ovviamente riferiti a periodi già fruiti e non semplicemente a quelli già concessi;
ai fini del raggiungimento di tali tetti sono considerati tutti i diversi provvedimenti - di concessione o proroga
- emanati in sede territoriale e/o governativa.
Tuttavia, resta confermata - ma su questo la Circolare n. 19 dell’11.09.2014 poteva poco, nonostante il
passaggio fosse particolarmente contestato dalle Regioni - una retroattività della norma, dal 1° gennaio 2014
(e non dall’entrata in vigore del Decreto n. 83473 come si chiedeva) per quanto concerne il calcolo dei periodi
di trattamento concessi in deroga che rilevano ai fini del raggiungimento dei limiti di durata (ciò vale anche
rispetto al raggiungimento dei limiti di durata massima per la concessione della mobilità in deroga).
MOBILITA’ IN DEROGA
Sottolineiamo 3 aspetti chiave:
particolare attenzione è data all’applicazione del principio generale per cui i lavoratori che possono devono
preventivamente fruire di prestazioni analoghe a questo strumento come ASpI e mini-ASpI: ciò, come dice
espressamente il Ministero, significa che è escluso dal trattamento di mobilità in deroga anche colui che è in
possesso dei requisiti contributivi per la mini-ASpI (art. 2, comma 20, della legge 92/2012);
viene sanato il refuso contenuto dal Decreto rispetto ai lavoratori cui può essere concessa la mobilità, cioè
lavoratori provenienti da imprese ai sensi degli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile (il riferimento corretto è
all’art. 2, comma 3, del medesimo Decreto, che invece richiamava il comma 5 relativo al settore della pesca);
nulla viene detto, invece, e nemmeno il Decreto n. 83473 lo faceva, rispetto alla disciplina che si applica a
coloro che richiedono per la prima volta un trattamento di mobilità in deroga.
LE RISORSE
Il Ministero sottolinea nella premessa della Circolare n. 19 dell’11.09.2014 la progressiva riduzione nei prossimi anni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga - come noto in via di estinzione - e segnala che per il 2014 il
Governo ha disposto un rifinanziamento di questa voce di spesa.
In particolare, con la pubblicazione in G.U. (n. 212 del 12 settembre 2014) del Decreto Legge n. 133 del
12.09.2014, cd. SBLOCCA ITALIA, vengono stanziati 728 MILIONI di euro (art. 40). Si tratta di un
rifinanziamento annunciato che porta per quest’anno ad una disponibilità complessiva superiore a 1,7 MILIARDI
di euro.
In termini di coperture le nuove risorse, in analogia a quanto disposto per l’anno scorso, vengono reperite anche
attingendo dai Fondi per la formazione continua derivanti dalle quote di contributo integrativo dello 0,30%. In
via prioritaria e in maniera più significativa, si ricorre alle quote ricevute dall’Inps da aziende che non optano per
alcun fondo (per un ammontare di 200 milioni) e, in via secondaria, si ricorre a quelle versate a tutti i Fondi
interprofessionali - tra cui FONCOOP - per un ammontare complessivo di circa 92 milioni di euro.
Le ulteriori risorse sono garantite da un riutilizzo di fondi non pienamente utilizzati negli anni passati in materia di
decontribuzione e incentivi all’occupazione dei giovani.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi e/o fornirvi indicazioni operative in materia.
Cordiali saluti.
Francesco Fragola
ALLEGATO
DECRETO INTERMINISTERIALE n. 83473
Nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente
A proposito del Decreto Interministeriale n. 83473, recante nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori
sociali in deroga alla normativa vigente, è bene innanzitutto chiarire che è dedicato ai soggetti di cui all’articolo del
Codice Civile 2082: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata (2555, 2565)
al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).”
Questo significa che le disposizioni sono destinate a tutte le imprese, comprese le cooperative, mentre sono stati
lasciati fuori i professionisti e i loro dipendenti e buona parte del mondo non profit (associazioni, fondazioni, scuole
private, circoli ricreativi, ecc).
Per l’anno 2014 si parla di 11 mesi di fruizione massima, nel 2015 la temporalità è drasticamente ridotta a 5
mesi.
Il Decreto contiene alcune norme transitorie per il 2014: in primo luogo (art. 6), le nuove disposizioni si applicano
agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore del Decreto Interministeriale n. 83473.
Il contenuto dell'art. 4 riprende un principio generale già noto in base al quale i trattamenti di CIG e di mobilità in
deroga non possono essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle
analoghe prestazioni ordinarie previste dalla normativa vigente.
CASSA INTEGRAZIONE (ART. 2)
La CIG in deroga (il Ministero non fa distinzione tra ordinaria e straordinaria) è concessa o prorogata:
ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri;
agli apprendisti;
ai lavoratori somministrati.
E' previsto il requisito soggettivo di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di
inizio del periodo di CIG in deroga.
Per il solo 2014 il requisito è ridotto a 8 mesi. Vale la pena di puntualizzare che nel testo questo requisito di
anzianità dovrebbe essere presente dall'inizio della sospensione, quindi sarebbe retroattivo. Ricordiamo che in
precedenza il requisito era di 90 giornate.
Sono ammesse le sospensioni dal lavoro o le riduzioni di orario per contrazione o sospensione dell'attività
produttiva per le seguenti causali (come si vede sono causali sia CIGO che CIGS):
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
crisi aziendali;
ristrutturazione o riorganizzazione.
Il trattamento in deroga non spetta in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.
Quest'ultimo passaggio è tutto da interpretare. La deroga è utilizzata spesso da aziende di servizi che perdono un
appalto senza possibilità di trasferire il personale al nuovo appaltatore. E va visto se la chiusura di un cantiere dovrà
considerarsi cessazione di parte dell'impresa; interpretazione troppo penalizzante che taglierebbe fuori una parte
significativa di datori di lavoro. Saranno gli Accordi quadro regionali a individuare le priorità di intervento in sede
territoriale.
In merito alla procedura da adottare e cioè se rimanere incardinata a livello regionale o essere accentrata
sull’Inps, il comma 7 lascia ancora spazio all'interpretazione. L'azienda deve presentare la domanda di concessione
o proroga, in via telematica, all'Inps e alla Regione corredata dall'accordo entro 20 giorni dalla data di inizio della
sospensione/riduzione. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG decorre dall'inizio della
settimana anteriore alla data di presentazione della domanda (es.: inizio sospensione 1.09.2014, invio della domanda
30.09.2014, concessione dal 22.09.2014). Su questo aspetto si pone un problema tecnico perché non è certo che le due
procedure (Regione e Inps) siano compatibili. L’Inps darà sicuramente istruzioni, nel frattempo dovrebbe esser
sufficiente la domanda alla Regione (e quest’ultima trasmetterla all'Inps). Il comma 6 prevede anche che la Regione
invii preventivamente all'Inps copia degli accordi e, quindi, diventa importante trasmettere velocemente gli accordi
sindacali alla propria Regione.
La procedura si diversifica nel caso in cui siano coinvolte più unità produttive site in un'unica Regione (o Provincia
autonoma) o in diverse regioni (o province autonome):
nel primo caso, la Regione/Provincia autonoma, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda aziendale,
effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere connesso ed emana il
provvedimento di concessione della CIG in deroga e, poi, trasmette il provvedimento all'Inps (tramite il sistema
informativo dei percettori) che verifica la coerenza della determinazione con l'ipotesi di accordo preventivamente
stimato e, in caso di esito positivo, eroga il trattamento concesso;
nel secondo caso il Ministero del lavoro, entro 30 giorni dalla messa a disposizione della domanda da parte
dell'Inps (sembra che in questo caso non ci sia doppio invio), effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la
sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento di concessione al
Ministero dell'Economia per acquisirne, entro i successivi 15 gg., il concerto. Entro 5 giorni dall'adozione del
provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro ne trasmette copia all'Inps.
Le imprese devono presentare all'Inps i modelli per l'erogazione del trattamento (SR41) entro il 25° giorno del mese
successivo a quello di fruizione del trattamento.
Come si vede è una procedura molto più complessa (invio preventivo degli accordi sindacali dalla Regione all'Inps) e
con tempi ristretti di approvazione. Ci sono anche aspetti positivi quali l'invio tempestivo del modello SR41 che
dovrebbe consentire un monitoraggio costante delle risorse.
Prima della fruizione della CIG in deroga, l'impresa deve avere utilizzato (comma 8) gli strumenti ordinari di
flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue. Al di fuori della deroga questo principio vale per le ferie
dell'anno precedente e, quindi, si tratta di capire se nella deroga riguarda anche ferie e rol dell'anno in corso.
Per quanto attiene alla durata del trattamento, nella tabella che segue sono riportate casistiche e relative durate
(commi 9 e 10):
2014
2015
Imprese non soggette cigo o cigs e fondi
di solidarietà, in relazione a ciascuna unità
produttiva
11 mesi
nell'arco dell'anno
5 mesi
nell'arco dell'anno
Imprese soggette cigo o cigs e fondi di
solidarietà (*)
11 mesi
nell'arco dell'anno
5 mesi
nell'arco dell'anno
(*) Superamento dei limiti (art. 6 L 164/1975 e art. 1 L 223/1991) per situazione eccezionale,
necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, in presenza di concrete prospettive di ripresa
dell'attività produttiva
Nei periodi massimi indicati in tabella, devono essere compresi tutti i periodi di CIG in deroga, anche afferenti a
diversi provvedimenti di concessione o proroga. Il tema è ribadito anche dalla norma transitoria (art. 6, comma 1) dove
si dice che i limiti per il 2014 previsti dall'art. 2, commi 9 e 10 rimangono validi e si tiene conto dei trattamenti di
integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla predetta data.
Qualche dubbio sorge anche in questo caso; sono, infatti, citati i 3 strumenti ma CIGO e CIGS sono messe in
alternativa e non è chiaro se basta godere di uno dei due per rientrare nel secondo ambito. Inoltre, il FONDO DI
SOLIDARIETÀ RESIDUALE gestito dall'Inps teoricamente dall'1.01.2014 riguarda tutte le imprese sopra i 15
dipendenti e un’applicazione letterale porterebbe a includere molte imprese nel secondo gruppo.
MOBILITÀ IN DEROGA (ART. 3)
Le Regioni e le Province autonome possono concedere il trattamento di mobilità in deroga, ai sensi del D.Lgs.
181/2000, ai lavoratori disoccupati:
in possesso dei requisiti di cui all’art. 16, comma 1, L. 223/1991 (anzianità aziendale di 12 mesi di cui almeno 6
di effettivo lavoro);
privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro;
che provengono da imprese di cui all'art. 2, comma 5, del Decreto Interministeriale n. 83473 (c'è un evidente
refuso perché il comma 5 riguarda la pesca, il riferimento è al comma 3!).
Anche in questo caso la procedura si appesantisce: le Regioni e le Province autonome, nell'ambito dei decreti di
concessione delle prestazioni di mobilità in deroga, ne quantificano i limiti di spesa e trasmettono al Ministero del
lavoro i relativi provvedimenti, per il tramite del sistema informativo percettori.
Rimane, inoltre, il doppio canale: se le prestazioni coinvolgono lavoratori già dipendenti di unità produttive site in
diverse Regioni o Province autonome, sarà il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, a effettuare
l'istruttoria e a trasmettere il provvedimento di concessione al Ministero dell'Economia per acquisirne, entro i
successivi 15 giorni, il concerto. Entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, il Ministero del
lavoro ne trasmette copia all'Inps.
La domanda del trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata dai lavoratori interessati all'Inps entro 60
giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data
del decreto di concessione della prestazione.
Per quanto riguarda le durate nella tabella che segue è riportata una sintesi:
Tipologie
2014
2015 - 2016
lavoratori che all'inizio del
5 mesi
trattamento hanno già beneficiato compresi i periodi già concessi
di mobilità in deroga per almeno prima dell'emanazione del Dm
3 anni, anche non continuativi
0
“”” (territori del mezzogiorno)
0
8 mesi
compresi i periodi già concessi
prima dell'emanazione del Dm
lavoratori che all'inizio del
7 mesi
trattamento hanno già beneficiato (tetto max di 3 anni e 5 mesi)
di mobilità in deroga per meno di
3 anni, anche non continuativi
6 mesi
(tetto max di 3 anni e 4 mesi)
“”” (territori del mezzogiorno)
8 mesi
(tetto max di 3 anni e 4 mesi)
10 mesi
(tetto max di 3 anni e 8 mesi)
Nelle tipologie è stato riportato il testo del Decreto ma non è chiaro cosa si intenda per “inizio del trattamento”.
Anche in questo caso vale la norma transitoria dell'art. 6: le mobilità risultanti da accordi (se sindacali o quadro è da
chiarire) precedenti il decreto in esame rimangono valide, ma le mobilità concesse nel 2014 concorrono alla
determinazione del numero complessivo dei mesi di mobilità in deroga concessi.
I limiti massimi sopra indicati - che costituiscono una soglia invalicabile - devono essere raccordati a quelli delle
singole regioni che, per valutazioni interne e/o politiche, possono essere anche notevolmente più bassi.
Dall'1.01.2017 il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso.
MONITORAGGIO (ART. 5)
E' previsto un monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari
correnti e prevedibili, comunicando contestualmente i dati al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia,
nonché alla Regione o Provincia autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per il tramite della stessa ai
sensi e con le modalità previste dal decreto in questione.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (ART. 6)
L'art. 6 prevede un'ulteriore modalità di transizione graduale: il Ministero del lavoro, in presenza di programmi di
reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, può disporre - entro il limite di spesa di 55
milioni di euro - la proroga, non oltre il 31.12.2014, dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità
concessi precedentemente alla data di entrata in decreto.
Analoga possibilità è data alle Regioni entro il limite di spesa di 70 milioni di euro e, comunque, in misura non
superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli
oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione dell'ambito di Piani o
programmi coerenti con la specifica destinazione.
RISORSE
Il tema delle risorse è cruciale quanto quello delle regole: secondo quanto comunicato dal Governo le risorse
disponibili per il 2014 sono pari a 1.720 milioni (320 milioni in più rispetto a quelli iniziali). La situazione potrebbe
essere quella sintetizzata nella tabella a seguire:
Stanziamento 2014
A copertura 2013
Risparmi 2013
1.400.000.000
-
800.000.000
=
600.000.000
+
450.000.000
= 1.050.000.000
Nuove risorse (con utilizzo in parte dello 0,30%)
+
678.000.000
= 1.728.000.000
A enti bilaterali per 2013 ( cofinanzianti)
Disponibilità 2014
-
8.000.000
= 1.720.000.000
Le incognite sono due: la prima è se da questa cifra devono essere detratte le coperture per il 2013, la seconda è
un'incognita solo a metà in quanto è certo che di questa cifra una parte (non ancora nota) sarà trattenuta dal Ministero
per le deroghe delle imprese localizzate in più regioni.