AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 27/2014 del 18 luglio 2014 1) Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: Banca d’Italia ha posto in consultazione il nuovo schema di regolamentazione 2) Centrale dei Rischi: Banca d’Italia ha posto in consultazione i nuovi obblighi di partecipazione degli intermediari finanziari 3) Segnalazioni di vigilanza su base consolidata: Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento alla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 4) Segnalazioni di vigilanza: Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento alla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 1 1) DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI: BANCA D’ITALIA HA POSTO IN CONSULTAZIONE IL NUOVO SCHEMA DI REGOLAMENTAZIONE In data 14 luglio 2014 Banca d’Italia ha posto in consultazione lo schema delle “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” attuativo delle disposizioni contenute nel Titolo V del TUB, come modificato dal D.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141. L’attuale consultazione fa seguito alla prima svoltasi nel corso del 2012. Il nuovo schema di regolamentazione conferma le principali scelte compiute a suo tempo da Banca d’Italia, in particolare, l’estensione della disciplina prudenziale delle banche anche agli intermediari finanziari. Le modifiche apportate sono dirette principalmente ad ampliare i margini di flessibilità riconosciuti agli intermediari, allo scopo di rispondere più efficacemente alle richieste di alcune fasce e/o tipologie di operatori, ove ritenute compatibili con le esigenze della sana e prudente gestione. È stato inoltre predisposto lo schema di disposizioni per le società fiduciarie e le agenzie di prestito su pegno. 2) CENTRALE DEI RISCHI: BANCA D’ITALIA HA POSTO IN CONSULTAZIONE I NUOVI OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI In data 15 luglio 2014 Banca d’Italia ha posto in consultazione il documento contenente la bozza del Provvedimento in materia di “Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia”. Il Provvedimento dà attuazione alle disposizioni contenute nel D.M. n. 663/2012 che stabilisce che alla Centrale dei Rischi partecipano le banche e le società cessionarie di crediti di cui all’art. 3 della legge del 30 aprile 1999 nonché altre categorie di soggetti eventualmente individuate da Banca d’Italia in relazione dei poteri ad essa attributi. Nel documento in consultazione, Banca d’Italia ha individuato gli intermediari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB quale categoria di soggetti che sono tenuti a partecipare alla Centrale dei Rischi. 2 Banca d’Italia si riserva, inoltre, di fornire indicazioni in merito all’impatto del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 sulla partecipazione alla Centrale dei Rischi. 3) SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA: BANCA D’ITALIA HA PUBBLICATO L’AGGIORNAMENTO ALLA CIRCOLARE N. 115 DEL 7 AGOSTO 1990 In data 15 luglio 2014 Banca d’Italia ha pubblicato il 19° aggiornamento alla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 (“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”). L’aggiornamento fa seguito alla consultazione conclusasi il 6 giugno 2014. 4) SEGNALAZIONI DI VIGILANZA: BANCA D’ITALIA HA PUBBLICATO L’AGGIORNAMENTO ALLA CIRCOLARE N. 154 DEL 22 NOVEMBRE 1991 In data 15 luglio 2014 Banca d’Italia ha pubblicato il 54° aggiornamento alla Circolare n. 154 del 22 agosto 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”). Le modifiche inerenti alle segnalazioni statistiche consolidate decorrono a partire dalla data contabile del 30 settembre 2014. Le modifiche relative a segnalazioni sulle perdite registrate sulle posizioni in default delle banche e degli intermediari finanziari ex art. 107 TUB decorrono a partire dalla data contabile del 31 dicembre 2014. 3
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