Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013

Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie
Sezione II - Banca d'Italia
Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 - Fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle
segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare" - 4°
aggiornamento.
1. Premessa
Lo scorso 20 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il
Regolamento (UE) n. 227/2015, che modifica il Regolamento (UE) n. 680/2014 in materia di
norme tecniche di attuazione relative alle segnalazioni degli enti (c.d. COREP). Tale
Regolamento contiene, tra l’altro, degli affinamenti in materia di segnalazioni prudenziali
derivanti dal processo di “Q&A” gestito dall’Autorità Bancaria Europea (ABE).
2.
Principali innovazioni
Con il presente aggiornamento della Circolare si adegua l’impianto segnaletico nazionale
agli emendamenti apportati agli schemi COREP dal citato Regolamento n. 227/2015.
Inoltre, si è provveduto a: i) chiarire le modalità di calcolo del requisito patrimoniale in
materia di rischio operativo ( 1); ii) allineare alcuni dettagli informativi alle disposizione del
COREP.
Con l’occasione sono stati introdotti nella Parte II della Circolare: i) la Sezione 4
riguardante gli obblighi segnaletici in materia prudenziale di Bancoposta; ii) nelle Sezioni 1 e
2, riferite ai Soggetti Collegati, un’apposita voce relativa al patrimonio di vigilanza, volta ad
agevolare la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento.
3.
Entrata in vigore
Le innovazioni contenute nel presente aggiornamento sono applicabili a partire dalle
segnalazioni riferite al 31 marzo 2015. Gli obblighi segnaletici di Bancoposta hanno come data
di riferimento il 31 dicembre 2014 ( 2).
1
Circolare precisa che il requisito patrimoniale in materia di rischio operativo è calcolato, anche in
relazione agli esercizi 2012 e 2013, prendendo a riferimento l’indicatore di cui all’art. 316 CRR, in
luogo del margine di intermediazione utilizzato in precedenza.
2
segnalazioni relative al 31 dicembre sono inviate entro il 5 aprile successivo alla data di riferimento,
mentre per le segnalazioni relative al 31 marzo, 30 giugno e al 30 settembre valgono i termini di invio
previsti dall’art. 3 del Regolamento (UE) n. 680/2014.
Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 2015
II.10