Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie Sezione II - Banca d'Italia Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 - Fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare" - 4° aggiornamento. 1. Premessa Lo scorso 20 febbraio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) n. 227/2015, che modifica il Regolamento (UE) n. 680/2014 in materia di norme tecniche di attuazione relative alle segnalazioni degli enti (c.d. COREP). Tale Regolamento contiene, tra l’altro, degli affinamenti in materia di segnalazioni prudenziali derivanti dal processo di “Q&A” gestito dall’Autorità Bancaria Europea (ABE). 2. Principali innovazioni Con il presente aggiornamento della Circolare si adegua l’impianto segnaletico nazionale agli emendamenti apportati agli schemi COREP dal citato Regolamento n. 227/2015. Inoltre, si è provveduto a: i) chiarire le modalità di calcolo del requisito patrimoniale in materia di rischio operativo ( 1); ii) allineare alcuni dettagli informativi alle disposizione del COREP. Con l’occasione sono stati introdotti nella Parte II della Circolare: i) la Sezione 4 riguardante gli obblighi segnaletici in materia prudenziale di Bancoposta; ii) nelle Sezioni 1 e 2, riferite ai Soggetti Collegati, un’apposita voce relativa al patrimonio di vigilanza, volta ad agevolare la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento. 3. Entrata in vigore Le innovazioni contenute nel presente aggiornamento sono applicabili a partire dalle segnalazioni riferite al 31 marzo 2015. Gli obblighi segnaletici di Bancoposta hanno come data di riferimento il 31 dicembre 2014 ( 2). 1 Circolare precisa che il requisito patrimoniale in materia di rischio operativo è calcolato, anche in relazione agli esercizi 2012 e 2013, prendendo a riferimento l’indicatore di cui all’art. 316 CRR, in luogo del margine di intermediazione utilizzato in precedenza. 2 segnalazioni relative al 31 dicembre sono inviate entro il 5 aprile successivo alla data di riferimento, mentre per le segnalazioni relative al 31 marzo, 30 giugno e al 30 settembre valgono i termini di invio previsti dall’art. 3 del Regolamento (UE) n. 680/2014. Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 2015 II.10
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