viene erogato da banche ed intermediari finanziari

Gli Intermediari Finanziari, specializzati nella concessione di finanziamenti, a
seguito dell'avvento del nuovo art. 106
dr. Dott. Roberto Bramato
Le opinioni espresse non impegnano la
responsabilità delle società di appartenenza
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Febbraio, 2014
1. Introduzione
Il presente documento, con fine puramente divulgativo, tende a realizzare un'estrema quanto
semplice sintesi dello scenario normativo 1, quindi operativo, che interessa gli intermediari finanziari
attualmente iscritti all’Elenco Generale (vecchio art.106) del Testo Unico Bancario. Si è optato,
pertanto, per l’inserimento solo in nota di particolari riferimenti normativi, commenti ed
approfondimenti.
La prima parte sarà dedicata ad un sunto delle norme ed al loro impatto sulla struttura organizzativa
degli intermediari finanziari, mentre la seconda ad alcuni spunti di riflessione in ordine al nuovo
scenario che si potrebbe configurare.
2. Art. 106: una visione d’insieme
L’art. 106 2 del Testo Unico Bancario, relativo al D.Lgs. 385/93, che ha una genesi molto
particolare le cui origini possono addirittura ascriversi al 1991 3, perimetra la cosiddetta “attività extrabancaria”, definizione risalente ai primi commentari in materia.
Tralasciando l’analisi puntuale sulla intervenuta modifica del Titolo V del Tub, cerchiamo di
focalizzare l’attenzione, sull’impatto che le norme in questione possono determinare sull’operatività
1
L’obiettivo è quello di segnalare, procedendo a grandi linee, le tematiche d’interesse, muovendosi tra il novellato Testo Unico Bancario
e lo schema di Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari posto in consultazione pubblica a Gennaio 2012 e non ancora
emanato in maniera definitiva.
2
Art.106 del Testo Unico Bancario, riferito all' Elenco Generale degli intermediari finanziari, secondo la formulazione antecedente al
D.Lgs. 141/2010.
3
Legge 197/91 relativa all’attività antiriciclaggio.
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dei soggetti iscritti all’Elenco Generale.
Risulta evidente come, la nuova fisionomia del Titolo V del Tub, nel trittico degli articoli 106, 107 e
108 4, ridisegni completamente “l'assetto patrimoniale” ed “organizzativo” degli intermediari iscritti.
In sostanza, le società attive nel comparto delle attività finanziarie (delle quali peraltro non faranno più
parte le società che esercitano l’attività di assunzione di partecipazioni 5), si impegneranno ad adeguare
la propria struttura, secondo regole e principi già noti alle attuali società finanziarie iscritte all’Elenco
Speciale di cui al vecchio art.107. In questo senso, infatti, sempre più ci si riferisce al novellato
modello di società finanziaria contemplato dall'aggiornato art.106, facendo propri, nella discussione,
temi, concetti e capisaldi, come la corporate governance, i controlli interni, la sana e prudente gestione,
che negli anni hanno rappresentato le argomentazioni sulle quali costruire la struttura organizzativa e
l’operatività dei soggetti iscritti all’Elenco Speciale.
Il nuovo iter autorizzativo, contempla un'unica 6 ‘modalità d'iscrizione’ all'Albo degli intermediari
finanziari ed è scandito dalle emanande disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia, nei modi oltre che
nei tempi 7.
In riferimento a questi ultimi, infatti, nulla mutando in futuro, ogni soggetto attualmente iscritto
all’Elenco Generale (vecchio art.106) avrà 9 mesi di tempo per presentare istanza autorizzativa al
nuovo Albo, a differenza dei soggetti iscritti all’Elenco Speciale (vecchio art.107), per i quali è previsto
un termine pari a massimo 3 mesi 8 . I termini decoreranno a far data dall’entrata in vigore delle
disposizioni attuative ancora in fase di definizione 9.
La quasi equivalenza sostanziale tra il futuro modello art.106 e l’attuale modello definito dall’art.107
non rappresenta l’unica immediata evidenza di come legislativamente si sia agito nel senso di
circoscrivere con un maggior grado di definizione l’esercizio dell’attività riservata, infatti è difficile
non rendersi subito conto dell’ulteriore volontà di ridisegnare la morfologia di questi operatori
facendola tendere ad un modello di ‘quasi-banca’.
Potrebbe essere questa la chiave di lettura del novellato art.110 del Tub, il disposto del quale è un
rinvio alle disposizioni “in quanto compatibili”, dei Titoli II, III e IV del Tub, relativi alle banche 10.
L’evoluzione legislativa, qualora venisse portata a compimento dalla normativa secondaria, nella
maniera in cui è prevista attualmente, mostrerebbe la chiara intenzione del legislatore di creare un
sistema di maggior solidità ed affidabilità ed all’interno del quale i soggetti operanti dovranno essersi
dotati, oltre che di maggior capitale, anche di una struttura più efficacemente predisposta alla risposta
4
TRoberto Bramato, Il nuovo Art. 106 Tub: l’Intermediario Finanziario Vigilato, in Approfondimenti del Febbraio 2013,
www.dirittobancario.it.
5
Il nuovo Titolo V del Tub non contempla più tra le attività riservate quella di "assunzione di partecipazioni" di cui alla precedente
formulazione degli art.106 ed anche art.113. Vengono, quindi, ridefiniti i confini della “riserva di legge” rispetto alla previgente
formulazione.
6
Non esisterà più a regime, la distinzione tra intermediari contemplati dai vecchi art.106 e art.107. “Nel nuovo regime, l’autorizzazione
e l’iscrizione nell’albo hanno sostituito l’iscrizione negli elenchi generale o speciale, previgente Titolo V del Tub”, secondo l’attuale
contenuto delle disposizioni di cui alla consultazione pubblica del Gennaio 2012.
7
I tempi sono definiti all’interno del D.Lgs. 141/2010, mentre l’entrata in vigore delle disposizioni attuative determinerà la data di
decorrenza dal termine come suddetto.
8
D.Lgs. 141/2010, articolo 10, Disposizioni transitorie e finali.
9
Per esigenze di estrema chiarezza, a partire dal termine citato, ogni soggetto iscritto all’Elenco Generale (vecchio art. 106), potrà
continuare ad esercitare la propria attività per un periodo di 12 mesi, decorsi i quali senza aver presentato istanza autorizzativa al nuovo
art. 106, dovrà modificare il proprio oggetto sociale per far sì che non comprenda attività riservate per legge oppure dovrà deliberare la
liquidazione della società.
10
Si rammenta inoltre che in base al nuovo Art. 110 del Tub, agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82.
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ai rischi che l’esercizio dell’attività comporta.
Il risk management assume, forse per la prima volta11, nel modus operandi proprio del comparto degli
operatori riconducibili al nuovo art.106 una rilevanza assolutamente fondamentale, a presidio di ogni
fonte di rischio che può ‘investire’ l’intermediario finanziario.
Ciò non toglie, tuttavia, che le società attive, alcune delle quali forti di una storicità ultradecennale,
siano già oggi (ovvero soggetti che erogano credito assumendo rischi in proprio) perfettamente
compliant rispetto alle regole ed agli obblighi a loro imposti, pur nella loro dimensione talvolta
contenuta e negli organici assolutamente ridotti nel numero, avendo negli anni sviluppato e acquisito
sul mercato le necessarie competenze e professionalità.
E’ richiesto, agli intermediari finanziari di conformarsi alle nuove disposizioni predisponendo
interventi di adeguamento relativamente al capitale, alle risorse umane, alla struttura, potenziando le
funzioni di presidio dei rischi, di gestione e controllo, di amministrazione e contabilità, razionalizzando
e migliorando i flussi informativi interni tra le differenti aree, garantendo una sana e prudente gestione
nonché la continuità dell’operatività aziendale.
Per poter continuare ad operare è quindi imprescindibile agire con il fine di ottenere
l’autorizzazione, in ottemperanza all’art.107 12, da parte della Banca d’Italia.
L’iter prevede, al momento, step e prerogative ben definite, tra cui:
 Capitale minimo iniziale pari ad Euro 2.000.000 o pari ad Euro 3.000.000 qualora si eserciti
l’attività di garanzia 13.
 Presentazione di un programma di attività “relativo al primo triennio” e contenente
informazioni in ordine all’organizzazione, agli obiettivi economico/finanziari contingenti e
prospettici, ai rischi di II pilastro ed al loro contenimento, ed altre informazioni di tipo qualiquantitativo.
 Funzioni di controllo (Risk Management, Compliance e Internal Audit,) separate, a presidio di
diversi rischi connessi a diverse aree di attività dell’intermediario 14.
 Verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali.
 Adozione ai fini contabili dei principi IAS, International Accountig Standard.
 Pieno assoggettamento alla Vigilanza Informativa di Banca d’Italia attraverso l’invio di
segnalazioni periodiche 15.
 Ricorso all’ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) per la valutazione
dell’adeguatezza patrimoniale.
 Limiti all’assunzione dei rischi, per non incorrere nella concentrazione eccessiva degli stessi.
 Revisione legale dei conti da parte di società specializzate.
11
Almeno in alcune strutture di dimensioni minori, al momento non risultano presenti divisioni/unità adibite al risk management, nel
senso stretto dell’attività che l’espressione in questione (risk management) definisce.
12
Si noti come, la terminologia faccia riferimento al termine di autorizzazione proprio per sottolineare come sia esclusa ogni forma di
passaggio automatico a partire dall’attuale Elenco Generale.
13
Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (bozza per la consultazione), attuazione del D.Lgs. 13 Agosto 2010, paragrafo
2.1, pagina 4, http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_concluse/cons-concluse-no-orm/disp_vig_int_fin/docum_cons.pdf
14
“In particolare, per tenere conto dei profili di rischio specifici e della maggiore complessità operativa, lo schema di disposizioni
prevede che gli intermediari che prestano più attività non possano avvalersi della facoltà di concentrare in un’unica funzione le diverse
attività di controllo.”
15
Ad oggi limitate all’invio di poche informazioni di tipo quali-quantitativo, per gli intermediari finanziari iscritti al vecchio art. 106.
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Le evidenze citate rappresentano alcuni dei capisaldi dello schema delle Disposizioni di Vigilanza.
Capitale
Sociale
Revisione
Contabile
Adeguatezza
Patrimoniale
Principi IAS
ICAAP
Adeguatezza
OrganizzativoProcedurale
Segnalazioni
Statistiche di
Vigilanza
Centrale Rischi
B.I.
Altre
‘Segnalazioni’
e
Comunicazioni
Tabella Sintetica
Intermediari Art. 106 (ante
Intermediari Art. 106 (post riforma)
riforma)
Euro 600.000
Euro 2.000.000
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
Minima e limitata ad alcuni presidi
di controllo 16
Adeguatezza organizzativa (Sistema
Informativo Contabile, Sistema di
Controlli Interni, Flussi Informativi
tra le diverse aree, Risk Management,
Compliance)
Sì
No
Segnalazioni Limitate ad alcune
informazioni quali-quantitative
(ricorrenza semestrale)
No
Sì
(Anagrafe Rapporti, Registrazioni
AUI, TEG, Saldi Finanziari, ecc…)
Sì
Sì
3. Scelte possibili, opportunità e risvolti di mercato
Al momento, sul mercato, le società iscritte all’Elenco Generale (vecchio art.106) possono
essere in maniera molto semplicistica suddivise in tre gruppi, secondo la tipologia di operatività propria
di ciascuna di esse: 1. società che erogano prodotti a marchio proprio; 2. Società di pura
intermediazione che distribuiscono prodotti a marchio di terzi; 3. società che mixano i due modelli
operativi.
In virtù di quanto sopra, anche le scelte prospettiche potrebbero, ed in molti casi già lo sono,
indirizzarsi strategicamente verso soluzioni differenti.
Alcuni operatori si sono già orientati verso l’attività di pura intermediazione, adottando
16
Funzioni di Antiriciclaggio, Internal Audit, Ufficio Reclami.
Pagina | 4
alternativamente la forma di agenzia in attività finanziaria 17, legandosi ad un solo brand e facendone il
proprio core-business, o la forma di società di mediazione 18 . In quest’ultimo caso, cercando di
fidelizzare la propria clientela orientandola verso la scelta finanziaria economicamente più efficiente e
più vantaggiosa rispetto alle soluzioni finanziarie disponibili.
Altri operatori, invece, hanno assunto una posizione attendista, valutando diverse opportunità e
rinviando la scelta al momento in cui la definizione del quadro normativo sarà ultimata.
Nel ventaglio di scelte, oltre la trasformazione in soggetti dediti all’attività distributiva, può essere
valutata anche l’eventualità di liquidazione della propria società, con contestuale richiesta di
cancellazione dall’Elenco Generale, o la possibilità di optare per la trasformazione in un soggetto
strutturato per erogare finanziamenti nel segmento del "microcredito" 19.
Non tralasciando, da ultimo, la possibilità di organizzarsi ed allinearsi al nuovo modello, in maniera più
efficiente e secondo il criterio di proporzionalità 20.21.22 contemplato dal legislatore nella stesura del
nuovo testo. Scelta indubbiamente impegnativa quanto coraggiosa, vera e propria sfida a se stessi ed al
mercato, ma dalle indubbie opportunità, se non fosse altro per il fatto che il numero di operatori che
erogano direttamente finanziamenti sarà destinato a diminuire ma anche per il fatto che la
riorganizzazione indotta potrà ovviamente portare benefici anche a livello di qualità del portafoglio
crediti, nonché di reputazione sul mercato, allontanando, almeno parzialmente, taluni di questi soggetti
dalla definizione di “finanziarie di ultima istanza”.
Di contro, la situazione di empasse che molte società finanziarie stanno attraversando, con l’uscita dal
mercato di un certo numero di queste e l’avvento di regole volte ad innalzare il merito creditizio della
clientela finanziata, nonché le maggiori difficoltà di funding, potrebbero congiuntamente, almeno in
questa fase, generare delle criticità 23 a livello di ‘offerta’ di credito disponibile sul mercato, specie per
17
Sempre il D.Lgs. 141/2010 (e successive modifiche) è intervenuto anche sulla disciplina di cui all’attuale Titolo VI-bis del Tub,
Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi.
18
Nuovo Art.128-sexies Tub “Mediatori creditizi”: 1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività
di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma. 2. Esercizio professionale nei confronti del pubblico … 3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività
indicata al comma 1 nonché attività connesse o strumentali. 4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad
alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.
19
A seguito della riforma, nasce un nuovo tipo di soggetto operante nel settore finanziario, secondo quando disposto dal nuovo art.111
Tub, dedicato all’ "attività di microcredito".
20
Il nuovo Art.108 del Tub, in relazione all’attività di vigilanza nei confronti degli intermediari finanziari, il comma 6 indica che:
“Nell’esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità
operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.”
21
La possibilità di esternalizzare determinate funzioni totalmente o parzialmente, pur nel rispetto dei dettami normativi, può rappresentare
una soluzione per ottimizzare i costi di struttura, approfittando anche del posizionamento sul mercato di players creati ad hoc e capaci di
generare economie di scala.
22
Vedi nota 10.
23
Lo scenario che si comporrà a seguito dell’entrata in vigore di tutte le nuove norme, sarà caratterizzato anche dalla rinnovata presenza
dei Confidi; soggetti anch’essi interessati ad adottare nuove regole organizzative e comportamentali nella concessione di garanzie a
favore delle aziende consorziate, ed in quanto impegnati e ‘distratti’ da questa fase di riorganizzazione interna e di business,
potenzialmente meno attivi nel rappresentare quel polmone di sostegno al credito di piccole imprese ed artigiani. Un riconoscimento
all’importante ruolo dei quali può essere rinvenuto, nella recente Legge di Stabilità nr.147/2013 ove l’Articolo 1 comma 54 cita: “Il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e
autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensiona le e di
rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca
d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati
dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei
confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione d elle misure
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particolari categorie di soggetti. Ciò non toglie, che le medesime criticità possano fornire una spinta
ulteriore alla ricerca di soluzioni finanziarie 24 alternative, differenti nella forma tecnica così come nei
soggetti che le rendono disponibili.
4. Conclusioni
A seguito del nuovo quadro normativo e delle successive disposizioni ancora in fase di
definizione, si può immaginare si verifichi un forte consolidamento del settore degli operatori attivi
nell'intermediazione finanziaria, con un'opportuna e migliorata solidità finanziaria e disclosure nei
confronti del mercato e della clientela.
La possibile riduzione del numero di operatori iscritti al nuovo art. 106, con l’eventuale ‘migrazione’ di
alcuni di essi verso il nuovo soggetto definito dall’art. 111, potrà, inoltre, con caratteristiche operative
tutte ancora da definire 25 , colmare parzialmente quel vuoto di offerta creditizia che si potrebbe
generare nei confronti di particolari tipologie di clientela, come ad esempio, quella costituita da società
in fase di start up. Ne uscirà quindi, un settore completamente rinnovato, e fortemente specializzato.
di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro.[…]”
24
“[…] emissione di titoli di debito anche per le imprese di non elevate dimensioni […], ricorso a strumenti alternativi come il
crowdfunding (specie per la fase di start-up d’impresa) o come agli angels investors per il capitale di rischio”, da Bramato R., Credit
Crunch, tra contesto ed opportunità, http://www.simplybiz.it/credit-crunch-tra-contesto-ed-opportunita#sthash.768NCXzl.dpuf, Maggio
2013.
25
Dovrà essere emanata la normativa attuativa perché le Società di Microcredito possano sapere come operare.
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