MUTUO IPOTECARIO ARTIGIANCASSA

FOGLIO INFORMATIVO
MUTUO IPOTECARIO
ARTIGIANCASSA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO
Società Cooperativa - Iscritta all’albo delle Società Cooperative n. A166229
Sede legale: via D. Alighieri, 2 - 31022 Preganziol (TV)
Tel: 0422/6316 - Fax: 0422/633079
Email: [email protected] - Sito internet: www.centromarcabanca.org
Codice fiscale, partita iva e iscrizione Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Treviso 00176640266
Codice abi 08749-4 - Iscritta all’Albo delle Aziende di Credito n. 4580.70
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
CHE COS'È IL MUTUO
Il presente foglio informativo si riferisce alle operazioni di mutuo ipotecario a favore di artigiani a fronte della normativa
“Artigiancassa”. L’importo massimo ammissibile al contributo e la durata massima per il riconoscimento dello stesso
sono indicate dalla normativa “Artigiancassa”.
Il mutuo ipotecario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi). In genere la sua durata va da
un minimo di 5 anni ad un massimo di 10 anni. Si definisce ipotecario perché è assistito da una garanzia ipotecaria
normalmente acquisita sul diritto di proprietà di un bene immobile.
Con il contratto di mutuo ipotecario la banca consegna una somma di denaro al cliente che si impegna a rimborsarla,
unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto
stesso.
Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che
può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o
annuali.
Nell’ipotesi che il cliente non riesca, per qualunque motivo, a restituire la somma ricevuta dalla banca, questa potrà
procedere alla vendita dell’immobile ricevuto in ipoteca al fine di soddisfare il proprio credito.
Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del
credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso,
degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle
variazioni delle condizioni di mercato.
Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più
parametri di indicizzazione (ad esempio il tasso Euribor) fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere
eventuali aumenti dell’importo delle rate.
In caso di soppressione o mancata rilevazione del parametro di indicizzazione sopra indicato, il finanziamento
continuerà a produrre interessi indicizzati al parametro sostitutivo che eventualmente sarà individuato a livello
normativo o, in alternativa, al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (B.C.E.), entrambi maggiorati di uno
spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione del parametro. Tale tasso non
potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
La presente tipologia di mutuo non include componenti derivative anche implicite.
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Tra i principali ulteriori rischi, vanno tenuti presenti:
in presenza di un giustificato motivo ed ove contrattualmente previsto, la banca può variare in senso sfavorevole
le condizioni economiche applicate al mutuo (ad esempio aumento di commissioni o spese);
la banca può sciogliere il contratto per ritardato o mancato pagamento anche solo di una rata. Lo scioglimento del
contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo;
se il cliente non può saldare il debito, la banca può agire in via giudiziaria. Se c’è un fideiussore, anche lui è tenuto
a rimborsare quanto dovuto;
l’intermediario può inoltre segnalare il cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che
compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO IPOTECARIO “ARTIGIANCASSA”
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Mutuo ipotecario Artigiancassa a tasso variabile
Capitale: € 100.000,00
Durata del finanziamento (anni): 15
T.A.E.G.: 5,63%
Mutuo ipotecario Artigiancassa a tasso fisso
Capitale: € 100.000,00
Durata del finanziamento (anni): 15
T.A.E.G.: 9,23%
Il TAEG non potrà comunque essere superiore al tasso di soglia relativo ai contratti di “mutui con garanzia
ipotecaria”, previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge 108/1996), che può essere consultato in filiale e sul sito
internet della Banca (www.centromarcabanca.org).
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, se previsti, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e
l’iscrizione dell’ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato.
Importo massimo finanziabile
Illimitato.
Durata
Massima 15 anni.
TASSI
Parametro di indicizzazione del tasso variabile
EURIBOR 6 MESI (365 GIORNI), RIFERITO AL
TRIMESTRE PRECEDENTE, ARROTONDATO AI 5
CENTESIMI SUPERIORI, REVISIONE TRIMESTRALE,
DECORRENZA PRIMO GIORNO DI OGNI TRIMESTRE
Parametro di riferimento del tasso fisso
EUROIRS RIFERITO AGLI ANNI DI DURATA DEL
FINANZIAMENTO, RILEVATO SU "IL SOLE 24 ORE"
DEL 4° GIORNO LAVORATIVO PRECEDENTE LA
STIPULA (il tasso fisso indicato di seguito si riferisce al
valore massimo, comprensivo di uno spread, attualmente
applicabile)
IPOTECARIO ARTIGIANCASSA ML TV:
EURIBOR 6M 365 TRIMESTRALE (Attualmente pari a:
0,15%) + 5 punti perc.
Minimo: 4,5%
Tasso di interesse di ammortamento, parametro di
Valore effettivo attualmente pari a: 5,15%
indicizzazione e spread
IPOTECARIO ARTIGIANCASSA ML TF:
8,5%
Minimo: 0%
Valore effettivo attualmente pari a: 8,5%
Tasso di interesse di preammortamento
Nella stessa misura del
ammortamento (vedi sopra).
tasso
di
interesse
di
Tasso di mora
3 punti percentuali in più del tasso di interesse di
ammortamento in vigore alla data di scadenza di ogni
singola rata non pagata.
SPESE
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Spese per la stipula del contratto
Commissioni di istruttoria pratica
1,5% Minimo: €
Commissioni per atto fuori sede
Da concordare prima della stipula
200,00
Commissioni per erogazione
€
Recupero spese sostenute
Come documentato
150,00
Spese per la gestione del rapporto
Commissioni per il rilascio assenso alla riduzione, €
restrizione e cancellazione dell'ipoteca nei casi non
contemplati dalla L. 40/07. Vedi paragrafo "Procedura
semplificata per la cancellazione delle ipoteche".
Commissioni per rinnovo ipoteca
€
150,00
100,00
Commissioni per accollo mutuo
€
Sospensione pagamento rate
Gratuita
150,00
Aliquota imposta sostitutiva (DPR 601/73)
0,25%
Spese di incasso rata
€
6,50
Spese per primo sollecito rata scaduta
€
3,00
Spese per secondo sollecito rata scaduta
€
3,00
Compenso per decurtazione, sull'importo versato
1%
Vedi paragrafo "Estinzione anticipata"
Compenso per estinzione anticipata, sul debito residuo
1%
Vedi paragrafo "Estinzione anticipata"
Spese per comunicazioni periodiche "Trasparenza"
€
Spese per comunicazioni periodiche "Trasparenza" in €
Infobanking
Spese per comunicazioni variazioni "Trasparenza"
€
1,00
0,00
0,00
PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo piano di ammortamento
Francese a rate costanti posticipate
Tipo calendario
Giorni civili / 365
Periodicità delle rate
Mensile,
bimestrale,
semestrale, annuale.
trimestrale,
quadrimestrale,
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO EURIBOR 6 MESI (365 GIORNI),
RIFERITO AL TRIMESTRE PRECEDENTE, ARROTONDATO AI 5 CENTESIMI SUPERIORI, REVISIONE
TRIMESTRALE, DECORRENZA PRIMO GIORNO DI OGNI TRIMESTRE
Data
Valore
01.04.2015
0,15%
01.01.2015
0,2%
01.10.2014
0,3%
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO
ARTIGIANCASSA A TASSO VARIABILE
Tasso di
applicato
interesse Durata
del Importo
finanziamento (anni)
mensile
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DELLA
della
per
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RATA
DEL
MUTUO
IPOTECARIO
rata Se
il
tasso
di Se
il
tasso
di
un interesse aumenta del interesse diminuisce
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ARTIGIANCASSA
5,15%
10
capitale
di:
100.000,00
€ 1.068,00
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO
ARTIGIANCASSA A TASSO FISSO
Tasso di
applicato
8,5%
€ 2% dopo 2 anni
€
DELLA
interesse Durata
del Importo della
finanziamento (anni)
mensile
per
capitale
di:
100.000,00
10
€ 1.239,86
1.149,96
RATA
DEL
del 2% dopo 2 anni
€
MUTUO
1.062,00
IPOTECARIO
rata Se
il
tasso
di Se
il
tasso
di
un interesse aumenta del interesse diminuisce
€ 2% dopo 2 anni
del 2% dopo 2 anni
€
1.057,31
€
903,92
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge 108/1996), relativo ai
contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca (www.centromarcabanca.org).
SERVIZI ACCESSORI
Polizza assicurativa
E' richiesta l'assicurazione dell'immobile concesso in
garanzia contro i danni da incendio, caduta del fulmine e
scoppio. Il cliente può scegliere tra le polizze offerte da
CentroMarca Banca e quelle di altre primarie compagnie.
POLIZZE ASSICURATIVE PROPOSTE DA CENTROMARCA BANCA A COPERTURA DEI DANNI DA
INCENDIO,CADUTA DEL FULMINE E SCOPPIO SUGLI IMMOBILI CONCESSI IN GARANZIA
POLIZZA ASSICURATIVA ASSIMOCO “VENETO E’ PROTEZIONE CASA”
È una polizza assicurativa pensata per garantire in modo completo i rischi collegati all’abitazione (sia finita che in
costruzione).
L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” in quanto è prevista la liquidazione del danno in base al valore di
ricostruzione o di riacquisto a nuovo, nel limite della somma assicurata, indipendentemente dal fatto che questa sia
inferiore al valore reale al momento del sinistro (quindi non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art.
1907 c.c.), senza considerare il deprezzamento dei beni. La durata è annuale con tacita proroga.
POLIZZA ASSICURATIVA ASSIMOCO “CONVENZIONE INCENDIO”
È una polizza assicurativa incendio pensata per assicurare immobili in corso di costruzione o in evidente
ristrutturazione, oppure per garantire fabbricati ultimati che non siano singole abitazioni (e quindi attività artigianali,
commerciali, rurali, depositi, condomini, ecc.), con coperture limitate ad alcune garanzie di base.
Ad esclusione dei fabbricati in costruzione e di quelli vuoti e inoccupati, oltre alla garanzia base, per i soli rischi civili,
agricoli, commerciali o per i laboratori, possono essere prestati con un sovrappremio:
Opzione A): Eventi atmosferici, atti vandalici, sovraccarico neve;
Opzione B): Danni d’acqua e fenomeno elettrico.
L’assicurazione è prestata a “valore intero” in quanto la liquidazione del danno viene effettuata in base al valore di
ricostruzione o di riacquisto a nuovo, nel limite della somma assicurata, rapportata all’effettivo valore dei beni
assicurati al momento del sinistro, con l’eventuale applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 c.c.
La durata è annuale con tacita proroga.
POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE PROPOSTE DA CENTROMARCA BANCA A FRONTE DEI RISCHI
PROFESSIONALI, MORTE PER INFORTUNIO E MALATTIA O INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE DA
INFORTUNIO E MALATTIA (solo per persone fisiche)
POLIZZA ASSICURATIVA ASSURANT SOLUTION – CPI Mutui Residenziali e CPI Mutui non Residenziali
L’assicurazione CPI (Creditor Protection Insurance) è un programma assicurativo appositamente studiato per garantire
l’assicurato nella sua capacità di produrre reddito quando ha contratto un debito con una banca o una società
finanziaria. L’obiettivo è di fornire delle coperture specifiche strettamente collegate ai “prestiti personali” o ai “mutui”
erogati, con la finalità di supportare i mutuatari in situazioni di difficoltà, per motivi relativi al loro stato di salute o riferiti
alla loro vita professionale, qualora non siano in grado di mantenere l’impegno assunto di pagare il finanziamento.
Il premio è corrisposto anticipatamente, in un’unica soluzione ed è differenziato in base alla finalità del finanziamento
ed alla fascia di età di appartenenza dell’Assicurato al momento della concessione del finanziamento.
POLIZZA ASSICURATIVA ASSIMOCO VITA TCM
L’assicurazione TCM (Temporanea Caso Morte) prevede la liquidazione di un capitale ai beneficiari (massimo
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150.000,00 Euro) al verificarsi del solo caso di decesso dell’assicurato.
Il premio annuale è variabile ad ogni rinnovo annuale ed è calcolato in funzione del capitale e dell’età dell’assicurato.
POLIZZA ASSICURATIVA ASSIMOCO VITA ORIZZONTE
L’assicurazione Orizzonte prevede la liquidazione di un capitale ai beneficiari (massimo 150.000,00 Euro senza visita
medica) al verificarsi del solo caso di decesso dell’assicurato.
Il premio annuale è costante ed è calcolato in funzione del capitale, della durata e dell’età dell’assicurato.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Perizia tecnica
Adempimenti notarili
Assicurazione immobile
Se acquistati attraverso la banca/intermediario
Obbligatoria. Servizio non offerto dalla Banca. Da effettuarsi da
perito scelto dal cliente e gradito dalla Banca.
I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio da lui
stesso prescelto.
Il cliente è tenuto ad assicurare, per tutta la durata del mutuo,
contro i danni da incendio, caduta del fulmine e scoppio, il
fabbricato concesso in garanzia per un valore non inferiore a quello
di stima. Il cliente può scegliere tra le polizze emesse da
“Assimoco Spa” proposte dalla Banca (vedi paragrafo “servizi
accessori”) e quelle di altre compagnie.
Altro
TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell'istruttoria
Massimo 30 giorni lavorativi, salvo interruzioni, a decorrere
dal momento di consegna di tutta la documentazione
richiesta.
Disponibilità dell'importo
Entro 3 giorni lavorativi dalla data di stipula dell'atto. Nel
calcolo non si tiene conto degli adempimenti notarili.
Altro
ALTRO
Commissione per il rilascio dell'assenso allo svincolo €
della polizza assicurativa
Commissione per comunicazione o convocazione
€
Commissione per ogni comunicazione telefonica
Commissione per revoca affidamento e costituzione in
mora, per singolo soggetto, oltre spese sostenute
Commissione per comunicazione ai garanti di variazione
affidamenti, per soggetto
Commissione per presa atto di revoca fideiussione dei
garanti, per soggetto
Commissione per rilascio dichiarazione liberatoria al
garante, per soggetto
Commissione per segnalazione alle cooperative o
consorzi di garanzia prevista contrattualmente
15,00
15,00
€
10,00
€
100,00
€
15,00
€
15,00
€
15,00
€
15,00
Imposte e tasse presenti e future
a carico del cliente
Spese vive
a carico del cliente nella misura effettivamente sostenuta
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI
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Estinzione anticipata
Il cliente, fuori dai casi di cui all’articolo 7 della legge 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABIConsumatori, siglato in data 2 maggio 2007 (vedi tabella allegata al presente documento), con il consenso della
banca, può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 5 giorni, senza alcun
onere, né spesa né penale:
se il contratto di mutuo è stipulato o accollato a seguito di frazionamento per l’acquisto o la ristrutturazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento dell’attività economica o professionale da parte del
mutuatario persona fisica;
se l’estinzione anticipata totale del mutuo avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità del mutuo.
In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale,
corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura sopra indicata.
Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche
Ai sensi dell’art.13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla L. 2
aprile 2007, n. 40, la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è
estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione
dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a cancellare
l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza
del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione.
Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il
cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il
nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 5 giorni decorrenti dalla data
dell’integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via R. Selvatico, 2 – 31100 Treviso TV – Email:
[email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di
conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un
conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario
(Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure
54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it .
Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente
servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della
relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero
attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Accollo
Imposta sostitutiva
Istruttoria
Spese di istruttoria
Parametro di indicizzazione (per
i mutui a tasso variabile).
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al
creditore.
Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi,
sull'ammontare del finanziamento nel caso di:
- acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola
ad abitazione principale;
- destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché
generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche.
L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli altri
casi.
Analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione
dell’affidamento e pratiche e formalità necessarie all’erogazione del mutuo.
Spese per le indagini e l’analisi espletate dalla banca volte a determinare la
capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare
il tasso di interesse.
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Parametro di riferimento (per i
mutui a tasso fisso).
Rata
Quota capitale
Quota interessi
Preammortamento
Piano di ammortamento
Piano di ammortamento
“francese”
Piano di ammortamento
“italiano”
Piano di ammortamento
“tedesco”
Rata costante
Rata crescente
Rata decrescente
Rimborso in un’unica soluzione
Spread
Tasso annuo effettivo globale
(TAEG)
Tasso di interesse di
preammortamento
Tasso di interesse nominale
annuo
Tasso di mora
Tasso effettivo globale medio
(TEGM)
Pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo
secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, bimestrali, trimestrali,
quadrimestrali, semestrali, annuali). La rata è composta da una quota capitale e
da una quota interessi.
Quota della rata costituita da una parte dell’importo del finanziamento prestato.
Quota della rata costituita da una parte degli interessi maturati e dovuti alla
banca per il mutuo.
E’ il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo
in cui il cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo
periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si limita a pagare alle
scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel
contratto medesimo.
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole
rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale
crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto
interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli
interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo
di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio
del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è
pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è costituita solo dal capitale.
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata
del mutuo.
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero
delle rate pagate.
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero
delle rate pagate
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante
il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e
altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione
della rata.
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla
data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso
del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il
finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non
pagati alle scadenze previste.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati,
il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo della metà e
accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007
Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti
MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE
O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI
EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA
LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA
GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77
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II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative
a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma
5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura
massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo
quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge.
Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell’art. 7,
comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente:
a) contratti di mutuo a tasso variabile:
0,50 %;
0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001:
0,50 %;
0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000:
1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo;
1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo;
0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo;
0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
d) per i contratti di mutuo a tasso misto:
d.1) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate
secondo quanto stabilito ai punti a) e b);
d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al
variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le
misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a
tasso variabile;
d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al
variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure
massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda
che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente
a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento
da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del
punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata
del mutuo.
Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra
indicate sono ridotte come segue:
1.
nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%;
2.
nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a
1,25 punti percentuali - 0,25%;
3.
nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25
punti percentuali - 0,15%.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/04/2015
(ZF/000005721)
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