Vendita carni preconfezionate Le carni preconfezionate destinate al consumatore devono riportare le seguenti informazioni: a) denominazione commerciale (nome specifico previsto dalla normativa comunitaria, nazionale o in mancanza dal nome consacrato da usi e consuetudini. In luogo del nome specifico può essere usato il nome della categoria: “carne di” seguito dal nome della specie); b) indicazione stato fisico (fresco, congelato, surgelato, decongelato, ecc.), se l’omissione può creare confusione nell’acquirente; c) elenco degli ingredienti; d) quantità netta e quantità del prodotto sgocciolato, nel caso in cui il prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquidi di governo (glassatura); e) Termine minimo di conservazione “T.M.C.” o per i prodotti molto deperibili la data di scadenza; f) nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE; g) sede dello stabilimento di produzione o confezionamento, sostituito eventualmente dalla bollatura sanitaria; h) lotto; i) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili; j) quantità di taluni ingredienti (Quid = dichiarazione quantitativa dell’ingrediente), solo se questa è tale da determinare la scelta del consumatore, caratterizzando il prodotto alimentare in modo tale da distinguerlo da altri simili. AUSL Rimini - Dipartimento di Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria Unità Operativa Igiene Alimenti di origine Animale Via Coriano, 38 – 47900 Rimini – tel. n° 0541/707556/7550 Sportello per la Prevenzione “Spre”- e-mail:[email protected] Le carni bovine devono, obbligatoriamente, essere etichettate e recare le seguenti informazioni: 1) numero che identifica l’animale o il lotto di animali (che evidenzi il nesso tra carni e l’animale o gli animali); 2) paese e numero approvazione laboratorio di macellazione (l’indicazione deve riportare le parole “Macellato in”, seguito dal nome dello Stato membro e del Paese terzo e dal numero di approvazione); 3) paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento (l’indicazione deve riportare le parole “Sezionato in”, seguito dal nome dello Stato membro e del Paese terzo e dal numero di approvazione); 4) paese di nascita; 5) paese/i di ingrasso. Precisazioni sull’apposizione della striscia blu (prevista dall’allegato II punto 12 lettera a) del Reg. 270/2002/CE) sull’etichetta per le carni bovine, sulle carcasse e parti di carcassa bovine, per le quali non è prevista la rimozione della colonna vertebrale: La striscia blu dovrà essere apposta nei seguenti casi: - sulle carcasse e parti di carcassa con ossa della colonna vertebrale di bovini di età < 12 mesi - sulle pezzature inferiori (o confezioni di pezzature inferiori) di carne con ossa della colonna vertebrale da bovini di età < 12 mesi, effettuate nei laboratori di sezionamento, anche se destinate come tali direttamente al consumatore finale, in quanto sottoposte ad ulteriore fase di commercializzazione. In tal caso, sul documento commerciale potrà essere riportato il numero delle confezioni e non dei singoli pezzi contenuti nelle confezioni stesse. L’applicazione della striscia blu non è obbligatoria negli esercizi per la vendita al dettaglio quando, a seguito delle operazioni di porzionatura, le suddette carni sono destinate esclusivamente alla vendita al consumatore finale, anche se sottoposte a preincarto. AUSL Rimini - Dipartimento di Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria Unità Operativa Igiene Alimenti di origine Animale Via Coriano, 38 – 47900 Rimini – tel. n° 0541/707556/7550 Sportello per la Prevenzione “Spre”- e-mail:[email protected] La carne macinata deve recare in etichetta, oltre al numero di riferimento, o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l’animale e gli animali, le seguenti informazioni: • “preparato in: (nome del paese membro o del paese terzo)”; • “origine”: nel caso in cui il paese o i paesi di nascita e di allevamento siano diversi da quello in cui è avvenuta la preparazione del macinato; • Paese di macellazione. Ad esempio: se la carne utilizzata proviene da animali nati e allevati in “Francia/Germania/Irlanda” e la macellazione e la produzione del macinato avviene in Italia, l’etichetta deve riportare: • • • • n°. di riferimento; preparato in: Italia; origine: Francia/Germania/Irlanda; macellato in Italia. Si fa presente, in ogni caso, che, ferme restando eventuali autorizzazioni per l’idoneità sanitaria alla preparazione di carni macinate, l’informazione obbligatoria “preparato in … “ va esposta, sempre, da tutti gli operatori e le organizzazioni che preparano carni bovine macinate. L’obbligo è esteso anche ai titolari di punti vendita che preparano e vendono preincarti di carne bovina macinata. AUSL Rimini - Dipartimento di Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria Unità Operativa Igiene Alimenti di origine Animale Via Coriano, 38 – 47900 Rimini – tel. n° 0541/707556/7550 Sportello per la Prevenzione “Spre”- e-mail:[email protected]
© Copyright 2024 ExpyDoc