PL INFORMA

14.04.2015
NORMATIVA
“Obbligo etichetta con indicazione dell’origine delle carni suine, ovine, caprine e volatili”
In tutti i paesi dell’Unione europea, a decorrere dal 1 aprile 2015, si applica il Regolamento
europeo 1337/20131, che fissa le modalità di applicazione del Regolamento n.1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
In particolare, il Regolamento detta le norme in ordine alle indicazioni del paese di origine o
del luogo di provenienza sull’etichetta delle carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina,
ovina o caprina e di volatili, con l’esclusione delle carni lavorate prodotti di salumeria o per le
preparazioni di pietanze a base di carne da cuocere e consumare.
Per le predette carni, vendute in Italia, dovranno essere riportate sull’etichetta le seguenti
informazioni:
Per tutte le specie di carni
l’indicazione “ORIGINE ITALIA”, indica che l’animale è nato, allevato e macellato in
Italia;
Invece per i Suini
l’indicazione “Allevato in Italia”, non dimostra che l’animale è nato o è stato allevato
macellato in Italia, ma può essere utilizzata se l’animale:
1) viene macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia;
2) è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 kg e viene macellato ad un peso superiore ad
80 kg;
1
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1337/2013 della COMMISSIONE del 13 dicembre 2013, recante
“le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle
carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili”; in
G.U.U.E. n. L 335/19 del 14.12.2013.
3) viene macellato ad un peso inferiore ad 80 kg ed ha trascorso l’intero periodo di
allevamento in Italia.
Mentre per gli Ovini e Caprini
l’indicazione “Allevato in Italia” può essere utilizzata solo se l’animale:
1) ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia;
2) viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia.
Infine per i Volatili
l’indicazione “Allevato in Italia” può essere utilizzata solo se l’animale:
1) ha trascorso almeno l’ultimo mese in Italia;
2) viene macellato sotto 1 mese di età ed ha trascorso l’intero periodo di ingrasso in Italia.
L’etichetta delle carni provenienti da paesi extraeuropei, importate nel mercato dell’Unione
europea, per le quali le informazioni non sono disponibili, deve riportare l’indicazione “Allevato
in: non UE” e “Macellato in: con il nome del paese terzo in cui l’animale è stato macellato”.
C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo