Circolare N.16-2014 Cassa Integrazione e compatibilità con lo

Circolare Informativa
n°16/2014
Cassa integrazione e
compatibilità con lo
svolgimento di attività
lavorativa – Casi di
decadenza
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Dott. Nino Carmine Cafasso – Consulente Del Lavoro
Servizi di Gestione e di Organizzazione Aziendale
Consulenza alle Imprese
Sedi: Viale Antonio Gramsci, 15 – 80122 Napoli – Tel. Pbx 081 2461068 – Fax 081 2404414
Via Andrea Doria, 16/C – 00192 Roma – Tel./fax 06 64521581
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INDICE
Premessa
pag. 3
1) Comunicazione preventiva
pag. 3
2) Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro con l’integrazione salariale
pag. 4
3) Compatibilità del nuovo rapporto di lavoro con l’integrazione salariale –
Cumulabilità totale
pag. 4
4) Cumulabilità parziale tra integrazioni salariali e reddito derivante da una
nuova attività lavorativa
pag. 4
5) Decadenza dai trattamenti di sostegno al reddito
pag. 5
6) Procedura per la dichiarazione di decadenza – cenni
pag. 6
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Premessa
L’art. 8 co.4 del D.L. n.86/1988 convertito nella Legge n.160/1988 decreta quanto segue: “Il
lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione
salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate”.
Dalla disposizione normativa si evince come, al lavoratore in Cassa Integrazione sia offerta la
possibilità di dedicarsi momentaneamente ad una nuova occupazione, ritornando nuovamente in CIG a
conclusione del periodo lavorato.
Lo scopo del nostro legislatore è quello consentire al lavoratore di integrare il reddito ridotto dalla
Cassa integrazione con lo svolgimento di un’altra attività.
Inizialmente, l’Istituto previdenziale aveva interpretato in maniera restrittiva la norma ed aveva
disposto una totale incompatibilità del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni con lo svolgimento di
una nuova attività lavorativa prescindendo dal reddito che si sarebbe percepito.
Tale corrente di pensiero aveva determinato un elevato contenzioso ed in più di un’occasione
l’INPS si era ritrovata parte soccombente, difatti secondo l’orientamento consolidato della
Giurisprudenza “Lo svolgimento di un’attività lavorativa remunerata - sia essa subordinata o autonoma
– durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la
perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto, ma unicamente la riduzione
dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi derivanti dall’altra attività”. (Cassazione
sentenza n.12487/1992)
Fatta questa premessa ed in considerazione delle innovazioni che hanno interessato il mercato del
lavoro, l’Istituto previdenziale ha avvertito la necessità di rivedere la sua posizione, pertanto con la
circolare n.130/2010 ha disegnato il quadro normativo attualmente ancora in vigore.
Nella specie, i concetti chiave della circolare sono i seguenti:
•
incompatibilità: in determinate condizioni, lo svolgimento dell’attività risulta totalmente
incompatibile con la Cassa Integrazione Guadagni e di conseguenza decade la prestazione;
•
cumulabilità: lo svolgimento della prestazione lavorativa a certe condizioni consente di
cumulare (totalmente o, parzialmente) il reddito percepito con il trattamento di integrazione
salariale.
Il nostro approfondimento avrà lo scopo di individuare come in considerazione delle modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa e sulla base delle particolarità del rapporto di lavoro con cui il
lavoratore è stato collocato in Cassa integrazione si possano avere le seguenti casistiche:
incompatibilità, compatibilità piena, cumulabilità parziale e totale.
1)
COMUNICAZIONE PREVENTIVA
L’art.8 co.5 del D.L. n.86/1988 dispone che, in tutte le ipotesi di svolgimento dell’attività
lavorativa (lavoro dipendente e autonomo) il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione
salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione al datore di lavoro ed
alla sede INPS dello svolgimento della nuova attività.
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In generale, qualora la comunicazione non venga fatta ovvero sia fatta in ritardo, il
lavoratore decade dal trattamento CIG per l’intero periodo previsto.
Trattasi di una disposizione sanzionatoria particolarmente pesante, sostenuta e avvalorata sia
dall’INPS che dalla Giurisprudenza, allo scopo di garantire che le risorse destinate agli interventi di
integrazione salariale, siano concretamente percepite dai soggetti disoccupati.
2)
INCOMPATIBILITA’ DEL NUOVO RAPPORTO DI LAVORO CON
L’INTEGRAZIONE SALARIALE
Il trattamento di integrazione salariale risulta essere incompatibile con lo svolgimento di
una nuova attività lavorativa, laddove il lavoratore sia assunto a tempo pieno e indeterminato.
Quanto affermato viene avvalorato anche dalla Corte costituzionale che con sentenza n.195/1995
dispone “Il nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso
datore di lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e di conseguenza la perdita del
diritto al trattamento di integrazione salariale “.
La disposizione di carattere generale subisce un’eccezione con riguardo al personale, anche
navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o
trasformazioni societarie secondo quanto disposto dall’art.1-bis del D.L. n.134/2008.
Nello specifico la norma prevede che, unicamente in tale ipotesi i lavoratori in CIGS assunti a
tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo ovvero a seguito di procedure di
mobilità, hanno il diritto a rientrare nel programma di CIGS per il periodo residuo.
In tale ipotesi, va precisato che durante lo svolgimento del nuovo rapporto di lavoro il trattamento
CIGS non è cumulabile con il reddito, l’unica eccezione è la possibilità per il lavoratore di rientrare nel
programma di Cassa Integrazione ma non anche nel rapporto di lavoro precedente.
3)
COMPATIBILITA’ DEL NUOVO RAPPORTO DI LAVORO
L’INTEGRAZIONE SALARIALE – CUMULABILITA’ TOTALE
CON
Si parla di compatibilità totale tra attività di lavoro ed integrazione salariale, laddove la nuova
attività di lavoro dipendente per la sua collocazione temporale in altre ore della giornata ovvero, in
periodi diversi dell’anno risulta essere compatibile con l’attività sospesa che ha dato vita
all’integrazione salariale.
Tale ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti siano part-time orizzontale oppure,
verticale.
4)
CUMULABILITA’ PARZIALE TRA INTEGRAZIONI SALARIALI REDDITO
DERIVANTE DA UNA NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA
Al di fuori delle ipotesi previste, ci sono dei casi in cui può aversi una cumulabilità parziale tra le
somme percepite a seguito dello svolgimento di una nuova attività e l’integrazione salariale.
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In linea generale, non è possibile beneficiare dell’integrazione salariale nei giorni in cui il
lavoratore si dedichi ad altre attività lavorative remunerate, difatti il trattamento di integrazione
salariale viene sospeso per i giorni in cui si svolge la nuova attività lavorativa, in quanto il nuovo
reddito è incompatibile con l’integrazione stessa.
Tuttavia, laddove il lavoratore dimostri che il nuovo reddito è inferiore all’integrazione
salariale, avrà diritto a beneficiare della differenza fra l’integrazione salariale spettante ed il reddito
percepito.
Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito da lavoro subordinato: contratto a
tempo determinato e contratto di lavoro part-time.
Nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario dell’integrazione stipuli un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato e qualora il reddito derivante dalla nuova attività sia inferiore
all’integrazione salariale è possibile cumulare il reddito con l’integrazione salariale sino a concorrenza
dell’importo totale dell’integrazione stessa.
La stessa regola trova applicazione nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario di integrazione
salariale derivante da un rapporto di lavoro a tempo pieno, stipuli un nuovo contratto di lavoro
(determinato o, indeterminato) a tempo parziale.
In tale ipotesi, nonostante la coincidenza parziale con l’orario di lavoro che ha dato vita
all’integrazione salariale è possibile il cumulo parziale sino a concorrenza dell’importo.
Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali e il reddito da lavoro autonomo o simili
Laddove il lavoratore beneficiario della CIG svolga una nuova attività di lavoro autonomo, non
assume rilevanza il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo pieno o parziale, né il tempo dedicato allo
svolgimento della prestazione autonoma e nemmeno la circostanza che la nuova attività non comporti
alcuna forma di tutela previdenziale obbligatoria, difatti non vi è alcuna presunzione di equivalenza fra
l’ammontare dell’integrazione salariale ed i proventi derivanti dalla nuova attività.
Premesso ciò, sul lavoratore grava l’onere di certificare l’ammontare dei guadagni percepiti in
modo da consentire all’Ente previdenziale di erogare la quota differenziale.
Laddove l’ammontare dei redditi non sia certificabile, l’Istituto provvederà a sospendere
l’erogazione dell’integrazione salariale sino alla comunicazione preventiva.
5)
DECADENZA DAI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO
Riguardo ai soggetti beneficiari, la Legge n.92/2012 all’art.4 co.40-45 ha regolamentato delle
ipotesi di decadenza dalle prestazioni di sostegno al reddito.
Nello specifico, la decadenza dell’indennità di mobilità o di altra forma di sussidio è prevista
nell’ipotesi in cui i lavoratori:
•
rifiutino di partecipare a politiche attive proposte dai Centri per l’Impiego o non
partecipano regolarmente alle stesse, senza giustificato motivo;
•
non accettino un’offerta formativa di lavoro con inquadramento in un livello retributivo
superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui hanno diritto.
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6)
PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA
L’INPS con la circolare n.2/2013 ha reso noto le nuove disposizioni relative alla decadenza dai
trattamenti di sostegno al reddito introdotte dalla Riforma del lavoro, sottolineando l’obbligo di
comunicazione da parte dei Centri per l’Impiego e la competenza INPS riguardo alla sanzione.
Invito delle offerte al lavoratore
I Centri per l’Impiego devono comunicare per iscritto al lavoratore l’offerta formativa o di
riqualificazione, ovvero il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, attraverso raccomandata A/R
ed indirizzata al domicilio dello stesso lavoratore.
La proposta formativa deve contenere gli elementi necessari a caratterizzare l’offerta,
rammentando al lavoratore che, nell’eventualità di un rifiuto, il suo nominativo dovrà essere comunicato
all’INPS ai fini della decadenza dei trattamenti in corso.
Comunicazione all’INPS da parte dei soggetti obbligati
In caso di rifiuto del lavoratore, i Centri per l’Impiego devono comunicare per iscritto all’INPS il
nominativo del lavoratore ed allo stesso tempo, devono informare il lavoratore, in modo da consentirgli
di preparare le proprie deduzioni difensive.
Provvedimento di decadenza
Dopo aver accertato la sussistenza di elementi oggettivi e soggettivi, l’Istituto previdenziale
competente dichiarerà, con provvedimento motivato, la decadenza del lavoratore.
Nell’atto di decadenza andranno opportunamente indicati:
•
i presupposti giuridici e quindi le disposizioni normative applicate;
•
la motivazione basata sugli elementi emersi nell’istruttoria;
•
la statuizione di decadenza con l’indicazione del trattamento e del relativo periodo;
•
la comunicazione che il provvedimento è impugnabile presso il Comitato provinciale INPS
territorialmente competente.
La comunicazione del provvedimento deve essere fatta al lavoratore mediante raccomandata A/R.
In via cautelativa, l’Inps potrà sospendere le prestazioni, sino all’adozione del provvedimento conclusivo.
Il provvedimento definitivo di decadenza sarà comunicato a cura dell’INPS sia al lavoratore che
ai Centri per l’Impiego competenti.
Come di consueto, il nostro è unicamente un documento di aggiornamento sulle problematiche e
sugli sviluppi del mondo del lavoro con l’intento dell’analisi e del necessario approfondimento.
Cordiali saluti
Cafasso & Figli
Circolari e News del Lavoro
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