Amtsblatt al bollettino n. 44 del 04/11/2014

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979
Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004 - Indirizzo della Redazione:
Trento, via Gazzoletti 2 Direttore dell'Ufficio: Hedwig Kapeller
AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979
Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion:
Trient, via Gazzoletti 2 Amtsdirektorin: Hedwig Kapeller
ANNO 66°
PARTE PRIMA E SECONDA
66. JAHRGANG
ERSTER UND ZWEITER TEIL
BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT
DER
DELLA
REGIONE AUTONOMA
AUTONOMEN REGION
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
N./Nr.
44
4 novembre 2014
4. November 2014
SOMMARIO
INHALTSVERZEICHNIS
Anno 2014
Jahr 2014
PARTE 1
1. TEIL
Decreti
Dekrete
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[95873]
[95873]
del 9 settembre 2014, n. 991/29.6
vom 9. September 2014, Nr. 991/29.6
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
Deposito preliminare (D15) riciclo/recupero
(R3) delle sostanze organiche non utilizzate come solventi scambio (R12) messa
in riserva (R13) di rifiuti speciali non
pericolosi - Energie AG Südtirol Umwelt
Service SRL, Appiano s.s.d.v. .................... P.
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
9
Zwischenlagerung
(D15)
Verwertung/
Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe,
die nicht als Lösemittel verwendet werden
Austausch (R12) Ansammlung (R13) von
nicht gefährlichen Sonderabfällen - Energie AG Südtirol Umwelt Service GmbH,
Eppan a.d.W. .............................................
[95875]
[95875]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
del 9 settembre 2014, n. 992/29.6
vom 9. September 2014, Nr. 992/29.6
Raggruppamento preliminare (D13) deposito preliminare (D15) riciclo/recupero (R3)
delle sostanze organiche non utilizzate
come solventi riciclo/recupero (R4) dei
metalli o dei composti metallici riciclo/
recupero (R5) di altre sostanze inorganiche scambio (R12) messa in riserva
(R13) di rifiuti speciali pericolosi e non Energie AG Südtirol Umwelt Service Srl,
Appiano s.s.d.v. .......................................... P.
13
Vermengung oder Vermischung (D13)
Zwischenlagerung
(D15)
Verwertung/
Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe,
die nicht als Lösemittel verwendet werden
Verwertung/Rückgewinnung (R4) von Metallen und Metallverbindungen Verwertung/Rückgewinnung (R5) anderer anorganischer Stoffen Austausch (R12) Ansammlung (R13) von gefährlichen und
nicht gefährlichen Sonderabfällen - Energie AG Südtirol Umwelt Service GmbH,
Eppan a.d.W. .............................................
S.
9
S. 13
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
[95876]
[95876]
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
del 14 ottobre 2014, n. 1147/29.6
vom 14. Oktober 2014, Nr. 1147/29.6
Deposito preliminare (D15) e messa in
riserva (R13) per conto terzi di rifiuti
urbani, rifiuti speciali pericolosi e non Centro di riciclaggio del Comune Selva dei
Molini - Selva dei Molini ............................. P.
21
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen Recyclinghof der Gemeinde Mühlwald Mühlwald ....................................................
[95888]
[95888]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 29 ottobre 2014, n. 539/31.4
vom 29. Oktober 2014, Nr. 539/31.4
Consorzio di miglioramento fondiario
„Paludi di Terlano" – con sede nel Comune
di Terlano: approvazione del nuovo statuto
.................................................................... P.
Bodenverbesserungskonsortium
„Moosleege Terlan“ – mit Sitz in der Gemeinde
Terlan: Genehmigung der neuen Statuten
2
S. 21
S. 26
26
Provincia Autonoma di Trento
[95858]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 29 ottobre 2014, n. 38
Nomina Ispettore Distrettuale dei Corpi
VV.F. volontari dell'Unione Distrettuale di
Trento. ........................................................ P.
42
[95857]
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 29 ottobre 2014, n. 9-11/Leg.
Approvazione modificazioni del decreto del
Presidente della Provincia 11 marzo 2011,
n. 3-61/Leg. Regolamento concernente
"Disciplina del museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali", articolo 25 della L.P. 3 ottobre
2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività
culturali). ..................................................... P.
43
Deliberazioni
Beschlüsse
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[95869]
[95869]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 1 aprile 2014, n. 385
vom 1. April 2014, Nr. 385
Cessione a titolo gratuito di 17 mq della
p.ed. 279 C.C. San Candido al Comune di
San Candido. .............................................. P.
48
Unentgeltliche Abtretung von 17 m² der
Bp. 279 K.G. Innichen an die Gemeinde
Innichen. ....................................................
[95864]
[95864]
del 24 luglio 2014, n. 128/14
vom 24. Juli 2014, Nr. 128/14
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TRASFORMAZIONE
DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O
VERDE ALPINO
Comune di Chiusa: modifica del piano
paesaggistico – trasformazione da bosco
in zona di verde alpino e pascolo in base
alla deliberazione della Giunta comunale
del 22/04/2014, n. 148 ............................... P.
54
S. 48
BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD,
LANDWIRTSCHAFTLICHEM GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER ALPINEM GRÜNLAND
Gemeinde Klausen: Änderung des Landschaftsplanes – Umwidmung von Wald in
alpines Grünland und Weidegebiet gemäß
Beschluss des Gemeindeausschusses
vom 22.04.2014, Nr. 148 ...........................
S. 54
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
3
[95865]
[95865]
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TRASFORMAZIONE
DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O
VERDE ALPINO
BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD,
LANDWIRTSCHAFTLICHEM GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER ALPINEM GRÜNLAND
del 25 luglio 2014, n. 136/14
vom 25. Juli 2014, Nr. 136/14
Comune di Falzes: modifica del piano
paesaggistico – trasformazione da prato e
pascolo alberato in zona agricola in base
alla deliberazione della Giunta comunale
del 28/05/2014, n. 190 ............................... P.
56
Gemeinde Pfalzen: Änderung des Landschaftsplanes – Umwidmung von bestockte Wiese und Weide in Landwirtschaftsgebiet gemäß Beschluss des Gemeindeausschusses vom 28.05.2014, Nr. 190 ...........
[95834]
[95834]
del 30 settembre 2014, n. 1137
vom 30. September 2014, Nr. 1137
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Comune di Lana: Approvazione parziale di
modifiche al piano urbanistico comunale Delibera consiliare n. 21 del 21 agosto
2014 – DGC 91/2014 ................................. P.
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
58
Gemeinde Lana: Teilweise Genehmigung
von Abänderungen zum Bauleitplan der
Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 21 vom 21.
August 2014 – GAB 91/2014 .....................
[95835]
[95835]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 30 settembre 2014, n. 1138
vom 30. September 2014, Nr. 1138
Comune di Meltina: Approvazione del
piano delle zone di pericolo - Del. Cons. n.
29 dell’11.08.2014 - DGC n. 326 /2013 ..... P.
68
Gemeinde Mölten: Genehmigung des Gefahrenzonenplanes - RB Nr. 29 vom
11.08.2014 - GAB Nr. 326/2013 ................
[95861]
[95861]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 14 ottobre 2014, n. 1197
vom 14. Oktober 2014, Nr. 1197
Comune di Cornedo all’Isarco: Approvazione di modifiche al piano urbanistico
comunale - Del. Cons. n. 37 del
19.08.2014 - DGC n. 220/2014 .................. P.
70
Gemeinde Karneid: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde - RB Nr. 37 vom 19.08.2014 - GAB Nr.
220/2014 ....................................................
[95833]
[95833]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 14 ottobre 2014, n. 1216
vom 14. Oktober 2014, Nr. 1216
Assistenza sanitaria transfrontaliera modifica parziale delle deliberazioni n.
2081/11 e n. 554/13 ................................... P.
73
Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung - Teilweise Änderung der Beschlüsse
Nr. 2081/11 und Nr. 554/13 .......................
[95872]
[95872]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 21 ottobre 2014, n. 1224
vom 21. Oktober 2014, Nr. 1224
Comune di Salorno: Approvazione di
modifiche al piano urbanistico comunale Del. Cons. n. 41 del 24.09.2014 - DGC n.
185 /2014 ................................................... P.
77
Gemeinde Salurn: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde - RB Nr. 41 vom 24.09.2014 - GAB Nr.
185/2014 ....................................................
[95855]
[95855]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 21 ottobre 2014, n. 1226
vom 21. Oktober 2014, Nr. 1226
Comune di Sarentino: Approvazione di una
modifica al piano paesaggistico concernente la trasformazione da bosco in zona
agricola e in prato e pascolo alberato
(delibera consiliare n. 40 del 25/09/2014 –
DGC 376/14) .............................................. P.
S. 56
79
Gemeinde Sarntal: Genehmigung von Änderungen am Landschaftsplan betreffend
die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet und bestockte Wiese und
Weide (Ratsbeschluss Nr. 40 vom
25.09.2014 – GAB 376/14) ........................
S. 58
S. 68
S. 70
S. 73
S. 77
S. 79
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
[95856]
[95856]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
del 21 ottobre 2014, n. 1227
vom 21. Oktober 2014, Nr. 1227
Comune di Lana: Approvazione di modifiche al piano paesaggistico (delibera
consiliare n. 20 del 21/08/2014 – DGC
74/14) ......................................................... P.
83
Gemeinde Lana: Genehmigung von Abänderungen am Landschaftsplan (Ratsbeschluss Nr. 20 vom 21.08.2014 – GAB
74/14) .........................................................
Comuni in provincia di Bolzano
Gemeinden der Provinz Bozen
Comune di Valle Aurina
Gemeinde Ahrntal
[95863]
[95863]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GEMEINDERATSBESCHLUSS
del 10 ottobre 2014, n. 37
vom 10. Oktober 2014, Nr. 37
Statuto comunale della Valle Aurina adattamenti ai sensi delle leggi regionali
del 05.02.2013, n. 1 e del 02.05.2013, n. 3 P.
95
Provincia Autonoma di Trento
[95839]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 ottobre 2014, n. 1813
Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 –
articolo 48, comma 1 delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale e legge provinciale 7 agosto 2003,
n. 7 - articoli 2 e 3 delle norme di
attuazione della Variante 2000 al PUP Carta di sintesi geologica - Ottavo
aggiornamento - APPROVAZIONE - Prot.
n. 264/14D. ................................................. P.
98
[95840]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 ottobre 2014, n. 1814
Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e
s.m.i – COMUNE DI MEZZOCORONA –
variante al piano regolatore generale per
l’adeguamento delle norme di attuazione ai
criteri di programmazione urbanistica del
settore
commerciale
approvati
con
deliberazione della Giunta provinciale n.
1339 di data 1 luglio 2013 – APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n.
265/14R ...................................................... P.
99
[95841]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 ottobre 2014, n. 1815
L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i., L.P.
4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI RONZONE - Variante al piano regolatore
generale. APPROVAZIONE CON MODIFICHE- prot. n. 265/14R ............................ P. 100
Gemeindesatzung Ahrntal - Anpassungen
im Sinne der Regionalgesetze Nr. 1 vom
05.02.2013 und Nr. 3 vom 02.05.2013 ......
4
S. 83
S. 95
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
[95842]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 ottobre 2014, n. 1816
Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
e s.m.i. – legge provinciale. 4 marzo 2008,
n. 1 - COMUNE DI GRIGNO – variante
2010 al piano regolatore generale APPROVAZIONE - prot. n. 267/14D. ......... P. 101
[95843]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 ottobre 2014, n. 1817
L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. L.P. 4
marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI LIVO:
Variante al piano regolatore generale.
APPROVAZIONE CON MODIFICHE prot. n. 268/14D. ........................................ P. 102
[95859]
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 ottobre 2014, n. 1828
Approvazione del settimo aggiornamento
della cartografia del Rischio Idrogeologico
del Piano generale di utilizzazione delle
acque pubbliche ......................................... P. 103
Comuni in provincia di Trento
Comune di Bieno
[95904]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 23 ottobre 2014, n. 25
Adeguamento dello Statuto del Comune di
Bieno alla L.R. 01/2013 .............................. P. 106
Comune di Bondo
[95871]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 7 ottobre 2014, n. 28
Comune di Bondo. Adeguamento del
vigente Statuto comunale alla L.R. 05.02.
2013, n. 1, in materia di composizione
degli organi del Comune. ........................... P. 134
Comune di Campodenno
[95866]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 27 ottobre 2014, n. 25
Comune di Campodenno: Modifica art. 20
Statuto Comunale ...................................... P. 136
Comune di Cloz
[95903]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 28 ottobre 2014, n. 23
Comune di Cloz. Modifica commi 1 e 2
dell'art. 17 dello statuto comunale. ............. P. 137
5
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
Comune di Ossana
[95908]
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 22 ottobre 2014, n. 27
Approvazione nuovo Statuto del Comune
di Ossana ................................................... P. 140
Comunicati
Mitteilungen
Provincia Autonoma di Trento
[95831]
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Aggiornamento elenco tecnici competenti
in acustica iscritti in altre Regioni ............... P. 185
Disposizioni - determinazioni
Bestimmungen
Provincia Autonoma di Trento
[95668]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 22 ottobre 2014, n. 922
Accertamento dei limiti della proprietà del
demanio idrico provinciale ai sensi dell'art.
5 della L.P. n. 18 di data 08.07.1976 e s.m.
recante norme in materia di acque
pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi
provinciali. Rio Dugal (Acqua Pubblica n.
2218) in C.C. Mortaso I nel Comune di
Spiazzo. ...................................................... P. 190
[95868]
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 29 ottobre 2014, n. 479
Autorizzazione alla sdemanializzazione
della neo formata p.ed. 1134 C.C. Scurelle
- (F. 18 - 2014) ........................................... P. 194
Avvisi
Comuni in provincia di Trento
Comune di Fondo
[95886]
AVVISO DEL SEGRETARIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO
COMUNALE n. 41 di data 30 ottobre 2014.
Pubblicazione modifica dell’art. 17 dello
statuto comunale relativa al numero
massimo dei componenti della Giunta
Comunale. .................................................. P. 195
Bekanntmachungen
6
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
7
SUPPLEMENTO N. 1
BEIBLATT NR. 1
PARTE 2
2. TEIL
Leggi
Gesetze
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Autonome Region Trentino-Südtirol
[95878]
[95878]
LEGGE REGIONALE
REGIONALGESETZ
del 29 ottobre 2014 , n. 10
vom 29. Oktober 2014 , Nr. 10
Disposizioni in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da
parte della Regione e degli enti a
ordinamento regionale, nonché modifiche
alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11
(Referendum per l’abrogazione di leggi
regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme
sull’iniziativa popolare nella formazione
delle leggi regionali e provinciali) e
successive modificazioni, in merito ai
soggetti legittimati all’autenticazione delle
firme dei sottoscrittori
Bestimmungen auf dem Sachgebiet der
Bekanntmachung,
Transparenz
und
Verbreitung von Informationen seitens der
Region und der Körperschaften, für deren
Ordnung die Region zuständig ist sowie
Änderungen zu den Regionalgesetzen
vom 24. Juni 1957, Nr. 11 (Volksbefragung
zur Aufhebung von Regionalgesetzen) und
vom 16. Juli 1972, Nr. 15 (Bestimmungen
über das Volksbegehren bei der Bildung
der Regional- und Landesgesetze), mit ihren späteren Änderungen, betreffend die
Rechtssubjekte, die zur Beglaubigung der
Unterschriften der Unterzeichner befugt
sind
SUPPLEMENTO N. 2
BEIBLATT NR. 2
PARTE 1
1. TEIL
Decreti
Dekrete
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
[95885]
[95885]
DECRETO ASSESSORILE
DEKRET DES LANDESRATES
del 31 ottobre 2014 , n. 361/23.2
vom 31. Oktober 2014 , Nr. 361/23.2
Individuazione dei Centri autorizzati alla
prescrizione di farmaci a carico del
Servizio sanitario nazionale secondo le
indicazioni
dell'Agenzia
italiana
del
farmaco - AIFA
Festlegung der Zentren, die ermächtigt
sind, Medikamente gemäß den Hinweisen
der italienischen Arzneimittelagentur AIFA
zu Lasten des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes zu verschreiben
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
8
SUPPLEMENTO N. 3
BEIBLATT NR. 3
Leggi
Gesetze
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Autonome Region Trentino-Südtirol
[95910]
[95910]
LEGGE REGIONALE
REGIONALGESETZ
del 29 ottobre 2014 , n. 9
vom 29. Oktober 2014 , Nr. 9
Rendiconto generale della Regione
autonoma
Trentino–Alto
Adige
per
l’esercizio finanziario 2013
Allgemeine Rechnungslegung der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das
Haushaltsjahr 2013
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
9
95873
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 9. September 2014, Nr. 991/29.6
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
del 9 settembre 2014, n. 991/29.6
Zwischenlagerung (D15) Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe, die nicht als
Lösemittel verwendet werden Austausch
(R12) Ansammlung (R13) von nicht gefährlichen Sonderabfällen - Energie AG Südtirol
Umwelt Service GmbH, Eppan a.d.W.
Deposito preliminare (D15) riciclo/recupero
(R3) delle sostanze organiche non utilizzate
come solventi scambio (R12) messa in riserva
(R13) di rifiuti speciali non pericolosi - Energie
AG Südtirol Umwelt Service SRL, Appiano
s.s.d.v.
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
IL DIRETTORE D’UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI
hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen
zur Kenntnis genommen:
ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e
dei documenti:
Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;
Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr.
23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren
für Anlagen zur Behandlung von Abfällen“
Decreto del Presidente della Provincia del 11
luglio 2012, nr. 23 " Procedure di approvazione e
di autorizzazione per impianti di trattamento di
rifiuti"
Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;
Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante
norme in materia ambientale;
Technische Durchführungsbestimmungen, die im
Beschluss des interministeriellen Komitees vom
27. Juli 1984 enthalten sind;
Normativa tecnica di attuazione contenuta nella
deliberazione del Comitato Interministeriale del
27 luglio 1984;
Dekret Nr. 5 vom 11.01.2012 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) VON NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG
(R3)
ORGANISCHER STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL
VERWENDET WERDEN VON NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, VERWERTUNG/
RÜCKGEWINNUNG (R4) VON METALLEN UND
METALLVERBINDUNGEN VON NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R5) ANDERER ANORGANISCHER STOFFEN VON NICHT GEFÄHRLICHEN
SONDERABFÄLLEN,
AUSTAUSCH (R12) VON NICHT GEFÄHRLICHEN
SONDERABFÄLLEN UND ANSAMMLUNG (R13)
VON NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN
Decreto n. 5 del 11.01.2012 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI, RICICLO/RECUPERO (R3)
DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI DI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI, RICICLO/RECUPERO (R4)
DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI DI
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RICICLO/
RECUPERO (R5) DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, SCAMBIO (R12) DI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI E MESSA IN RISERVA (R13)
DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
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Finanzgarantie;
Garanzia finanziaria;
Ansuchen vom 18.08.2014
Domanda dd. 18.08.2014
eingereicht von
inoltrata da
ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE
GMBH
ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE
SRL
mit rechtlichem Sitz in
EPPAN A.D. WEINSTRASSE
con sede legale in
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO
PILLHOFSTRASSE 83
VIA PILLHOF 83
und
e
ERMÄCHTIGT
AUTORIZZA
die Firma
ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE
GMBH
la Ditta
ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE
SRL
mit rechtlichem Sitz in
EPPAN A.D. WEINSTRASSE
con sede legale in
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO
PILLHOFSTRASSE 83
VIA PILLHOF 83
bis 31.12.2019
fino al 31.12.2019
mit Ermächtigungsnummer: 4187
con numero d'autorizzazione: 4187
zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG
(R3)
ORGANISCHER STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL
VERWENDET WERDEN AUSTAUSCH (R12)
ANSAMMLUNG (R13) der unten angeführten
Abfallarten und Mengen:
ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15)
RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE
ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI SCAMBIO (R12) MESSA IN RISERVA
(R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:
Abfallkodex: 120105
Abfallart: Kunststoffspäne und -drehspäne
Menge: 60 t/Jahr
Codice di rifiuto: 120105
Tipologia di rifiuto: limature e trucioli di materiali
plastici
Quantitá: 60 t/anno
Abfallkodex: 150101
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
Menge: 6500 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150101
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Quantitá: 6500 t/anno
Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Menge: 5000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Quantitá: 5000 t/anno
Abfallkodex: 191201
Abfallart: Papier und Pappe
Menge: 12000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191201
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantitá: 12000 t/anno
Abfallkodex: 191202
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 25 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191202
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantitá: 25 t/anno
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Abfallkodex: 191203
Abfallart: Nichteisenmetalle
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191203
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
Quantitá: 5 t/anno
Abfallkodex: 191204
Abfallart: Kunststoff und Gummi
Menge: 15000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191204
Tipologia di rifiuto: plastica e gomma
Quantitá: 15000 t/anno
Abfallkodex: 191205
Abfallart: Glas
Menge: 30 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191205
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantitá: 30 t/anno
Abfallkodex: 191207
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
unter 19 12 06 fällt
Menge: 1,5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191207
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui
alla voce 19 12 06
Quantitá: 1,5 t/anno
Abfallkodex: 191212
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter
19 12 11 fallen
Menge: 800 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191212
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali
misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Quantitá: 800 t/anno
Abfallkodex: 200101
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Menge: 2100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200101
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantitá: 2100 t/anno
Abfallkodex: 200139
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200139
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantitá: 100 t/anno
Ort der Anlage:
Sede impianto:
B.P.473-Gp.917/1 K.G.Kurtatasch
p.ed.473-p.f.917/1 C.C.Cortaccia
1.
Der im Ansuchen vom 18/08/2014 beigelegte
Lageplan, bildet integrierenden Bestandteil
des vorliegenden Dekretes (…).
1.
La planimetria allegata alla domanda dd.
18/08/2014 è parte integrante del presente
decreto (omissis).
2.
Die Abfälle der Anlage müssen gemäß dem
Ansuchen vom 18/08/2014 beigelegten technischen Bericht, welcher integrierender Bestandteil der vorliegenden Ermächtigung ist,
betrieben werden.
2.
I rifiuti dell’impianto devono essere gestiti come riportato nella relazione tecnica allegata
alla domanda del 18/08/2014 che fa parte integrante della presente autorizzazione.
3.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die
Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für
die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1.
des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
3.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità
tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione
nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
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4.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art
und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
4.
Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area
di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
5.
Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen
zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung
an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die
Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
5.
Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a
terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve
accertare che i ricevitori siano muniti delle
autorizzazioni Secondo le normative vigenti.
6.
Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai
2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
6.
Presso la sede del richiedente deve essere
tenuto un apposito registro di carico e scaricò
in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro
deve essere conservato per almeno cinque
anni dall'ultima registrazione.
7.
Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April
des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck
für die Erklärung im Umweltbereich gemäß
Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994
einzureichen.
7.
Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
C.C.I.A.A. competente per territorio entro il
30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
8.
Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems
für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle
(SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind
die Vorschriften der Artikel 6 und 7 dieser
Ermächtigung anzuwenden.
8.
Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere
applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 6 e 7 della presente autorizzazione.
9.
Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen
Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich
befunden wird oder ein Verstoß gegen die
einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält,
wird die Ermächtigung widerrufen.
9.
Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o
nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine
senza che il richiedente abbia osservato le
prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret
Nr. 5 vom 11.01.2012.
Il presente decreto sostituisce il decreto n. 5
del 11.01.2012.
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
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95875
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 9. September 2014, Nr. 992/29.6
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
del 9 settembre 2014, n. 992/29.6
Vermengung oder Vermischung (D13) Zwischenlagerung (D15) Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden Verwertung/Rückgewinnung (R4) von Metallen und Metallverbindungen Verwertung/Rückgewinnung (R5)
anderer anorganischer Stoffen Austausch
(R12) Ansammlung (R13) von gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Energie AG Südtirol Umwelt Service GmbH, Eppan
a.d.W.
Raggruppamento preliminare (D13) deposito
preliminare (D15) riciclo/recupero (R3) delle
sostanze organiche non utilizzate come solventi riciclo/recupero (R4) dei metalli o dei
composti metallici riciclo/recupero (R5) di altre sostanze inorganiche scambio (R12) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi
e non - Energie AG Südtirol Umwelt Service
Srl, Appiano s.s.d.v.
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
IL DIRETTORE D’UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI
hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen
zur Kenntnis genommen:
ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e
dei documenti:
Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;
Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr.
23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren
für Anlagen zur Behandlung von Abfällen“
Decreto del Presidente della Provincia del 11
luglio 2012, nr. 23 "Procedure di approvazione e
di autorizzazione per impianti di trattamento di
rifiuti"
Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;
Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante
norme in materia ambientale;
Technische Durchführungsbestimmungen, die im
Beschluss des interministeriellen Komitees vom
27. Juli 1984 enthalten sind;
Normativa tecnica di attuazione contenuta nella
deliberazione del Comitato Interministeriale del
27 luglio 1984;
Dekret Nr. 856 vom 26.07.2013 betreffend VERMENGUNG ODER VERMISCHUNG (D13) VON
GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN
SONDERABFÄLLEN,
ZWISCHENLAGERUNG
(D15) VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG
(R3)
ORGANISCHER STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL
VERWENDET WERDEN VON GEFÄHRLICHEN
UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R4)
VON METALLEN UND METALLVERBINDUNGEN VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R5) ANDERER ANORGANISCHER STOFFEN VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDER-
Decreto n. 856 del 26.07.2013 concernente
RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13) DI
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON, RICICLO/RECUPERO
(R3) DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON
UTILIZZATE COME SOLVENTI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, RICICLO/RECUPERO (R4) DEI METALLI O DEI COMPOSTI
METALLICI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
E NON, RICICLO/RECUPERO (R5) DI ALTRE
SOSTANZE INORGANICHE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, SCAMBIO (R12) DI
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON E
MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON
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ABFÄLLEN, AUSTAUSCH (R12) VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN UND ANSAMMLUNG (R13)
VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN
Finanzgarantie;
Garanzia finanziaria;
Ansuchen vom 18.08.2014
Domanda dd. 18.08.2014
eingereicht von
inoltrata da
ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE
GMBH
ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE
SRL
mit rechtlichem Sitz in
EPPAN A.D. WEINSTRASSE
con sede legale in
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO
PILLHOFSTRASSE 83
Und
VIA PILLHOF 83
e
ERMÄCHTIGT
AUTORIZZA
die Firma
ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE
GMBH
la Ditta
ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE
SRL
mit rechtlichem Sitz in
EPPAN A.D. WEINSTRASSE
con sede legale in
APPIANO SULLA STRADA DEL VINO
PILLHOFSTRASSE 83
VIA PILLHOF 83
bis 31.12.2019
fino al 31.12.2019
mit Ermächtigungsnummer: 4188
con numero d'autorizzazione: 4188
zur VERMENGUNG ODER VERMISCHUNG
(D13) ZWISCHENLAGERUNG (D15) VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG
(R3)
ORGANISCHER STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL
VERWENDET
WERDEN
VERWERTUNG/
RÜCKGEWINNUNG (R4) VON METALLEN UND
METALLVERBINDUNGEN
VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R5) ANDERER ANORGANISCHER STOFFEN AUSTAUSCH (R12) ANSAMMLUNG (R13) der unten angeführten Abfallarten und Mengen:
ad effettuare RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13) DEPOSITO PRELIMINARE (D15)
RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE
ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI RICICLO/RECUPERO (R4) DEI METALLI
O DEI COMPOSTI METALLICI RICICLO/ RECUPERO (R5) DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE SCAMBIO (R12) MESSA IN RISERVA
(R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità:
Abfallkodex: 030307 (R3-R12-R13)
Abfallart: mechanisch abgetrennte Abfälle aus der
Auflösung von Papier- und Pappabfällen
Menge: 300 t/Jahr
Codice di rifiuto: 030307 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: scarti della separazione
meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di
carta e cartone
Quantitá: 300 t/anno
Abfallkodex: 040215 (R3-R12-R13)
Abfallart: Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme
derjenigen, die unter 04 02 14 fallen
Menge: 450 t/Jahr
Codice di rifiuto: 040215 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti da operazioni di finitura,
diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
Quantitá: 450 t/anno
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Abfallkodex: 040222 (R3-R12-R13)
Abfallart: Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern
Menge: 500 t/Jahr
Codice di rifiuto: 040222 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti da fibre tessili lavorate
Quantitá: 500 t/anno
Abfallkodex: 070213 (R3-R12-R13)
Abfallart: Kunststoffabfälle
Menge: 300 t/Jahr
Codice di rifiuto: 070213 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici
Quantitá: 300 t/anno
Abfallkodex: 080318 (R13)
Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen,
die unter 08 03 17 fallen
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 080318 (R13)
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Quantitá: 1 t/anno
Abfallkodex: 150101 (R3-R12-R13)
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
Menge: 200 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150101 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Quantitá: 200 t/anno
Abfallkodex: 150102 (R3-R12-R13)
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Menge: 1350 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150102 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Quantitá: 1350 t/anno
Abfallkodex: 150103 (R3-R12-R13)
Abfallart: Verpackungen aus Holz
Menge: 2150 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150103 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno
Quantitá: 2150 t/anno
Abfallkodex: 150104 (R4-R12-R13)
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Menge: 250 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150104 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Quantitá: 250 t/anno
Abfallkodex: 150105 (R12-R13)
Abfallart: Verbundverpackungen
Menge: 2000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150105 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi
Quantitá: 2000 t/anno
Abfallkodex: 150106 (R4-R3-R5-R12-R13)
Abfallart: gemischte Verpackungen
Menge: 3000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150106 (R4-R3-R5-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti
Quantitá: 3000 t/anno
Abfallkodex: 150107 (R5-R12-R13)
Abfallart: Verpackungen aus Glas
Menge: 500 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150107 (R5-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Quantitá: 500 t/anno
Abfallkodex: 150110 * (D13-D15)
Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche
Stoffe verunreinigt sind
Menge: 8 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150110 * (D13-D15)
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
Quantitá: 8 t/anno
Abfallkodex: 150202 * (D13-D15)
Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und
Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe
verunreinigt sind
Menge: 0,2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 150202 * (D13-D15)
Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti
(inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti) ,
stracci e indumenti protettivi, contaminati da
sostanze pericolose
Quantitá: 0,2 t/anno
Abfallkodex: 160103
Abfallart: Altreifen
Menge: 3500 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160103 (R3-R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso
Quantitá: 3500 t/anno
(R3-R4-R12-R13)
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Abfallkodex: 160107 * (D13-D15)
Abfallart: Ölfilter
Menge: 0,2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160107 * (D13-D15)
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Quantitá: 0,2 t/anno
Abfallkodex: 160119 (R12-R13)
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 180 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160119 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantitá: 180 t/anno
Abfallkodex: 160120
Abfallart: Glas
Menge: 80 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160120
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantitá: 80 t/anno
(R12-R13)
(R12-R13)
Abfallkodex: 160211 * (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 40 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160211 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso,
contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF
Quantitá: 40 t/anno
Abfallkodex: 160213 * (R13)
Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die
unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen
Menge: 70 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160213 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle
di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
Quantitá: 70 t/anno
Abfallkodex: 160214 (R12-R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen
Menge: 250 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160214 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13
Quantitá: 250 t/anno
Abfallkodex: 160216 (R12-R13)
Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16
02 15 fallen
Menge: 10 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160216 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla
voce 16 02 15
Quantitá: 10 t/anno
Abfallkodex: 160601 * (R13)
Abfallart: Bleibatterien
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160601 * (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Quantitá: 2 t/anno
Abfallkodex: 160604 (R12-R13)
Abfallart: Alkalibatterien (außer 16 06 03)
Menge: 0,2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 160604 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: batterie alcaline (tranne 16 06
03)
Quantitá: 0,2 t/anno
Abfallkodex: 170107 (R13)
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen
und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 01 06 fallen
Menge: 1000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170107 (R13)
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106
Quantitá: 1000 t/anno
Abfallkodex: 170201
Abfallart: Holz
Menge: 300 t/Jahr
(R3-R12-R13)
Codice di rifiuto: 170201
Tipologia di rifiuto: legno
Quantitá: 300 t/anno
Abfallkodex: 170203
Abfallart: Kunststoff
Menge: 250 t/Jahr
(R3-R12-R13)
Codice di rifiuto: 170203 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantitá: 250 t/anno
(R3-R12-R13)
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17
Abfallkodex: 170401 (R4-R12-R13)
Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing
Menge: 2 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170401 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone
Quantitá: 2 t/anno
Abfallkodex: 170402
Abfallart: Aluminium
Menge: 20 t/Jahr
(R4-R12-R13)
Codice di rifiuto: 170402 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: alluminio
Quantitá: 20 t/anno
Abfallkodex: 170405 (R4-R12-R13)
Abfallart: Eisen und Stahl
Menge: 400 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170405 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio
Quantitá: 400 t/anno
Abfallkodex: 170411 (R4-R12-R13)
Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die
unter 17 04 10 fallen
Menge: 5 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170411 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla
voce 17 04 10
Quantitá: 5 t/anno
Abfallkodex: 170904 (R3-R4-R5-R12-R13)
Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09
02 und 17 09 03 fallen
Menge: 1800 t/Jahr
Codice di rifiuto: 170904 (R3-R4-R5-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Quantitá: 1800 t/anno
Abfallkodex: 190901 (R12-R13)
Abfallart: feste Abfälle aus der Erstfiltration und
Siebrückstände
Menge: 100 t/Jahr
Codice di rifiuto: 190901 (R12-R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti solidi prodotti da processi
di filtrazione e vaglio primari
Quantitá: 100 t/anno
Abfallkodex: 191201 (R3-R12-R13)
Abfallart: Papier und Pappe
Menge: 550 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191201 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantitá: 550 t/anno
Abfallkodex: 191202 (R4-R12-R13)
Abfallart: Eisenmetalle
Menge: 2000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191202 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi
Quantitá: 2000 t/anno
Abfallkodex: 191203 (R4-R12-R13)
Abfallart: Nichteisenmetalle
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191203 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi
Quantitá: 50 t/anno
Abfallkodex: 191204 (R3-R12-R13)
Abfallart: Kunststoff und Gummi
Menge: 20000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191204 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: plastica e gomma
Quantitá: 20000 t/anno
Abfallkodex: 191205
Abfallart: Glas
Menge: 700 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191205
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantitá: 700 t/anno
(R5-R12-R13)
(R5-R12-R13)
Abfallkodex: 191207 (R3-R12-R13)
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
unter 19 12 06 fällt
Menge: 3200 t/Jahr
Codice di rifiuto: 191207 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui
alla voce 19 12 06
Quantitá: 3200 t/anno
Abfallkodex: 191212 (D15-R3-R4-R5-R12-R13)
Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter
Codice di rifiuto: 191212
(D15-R3-R4-R5-R12R13)
Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali
misti) prodotti dal trattamento meccanico dei
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19 12 11 fallen
Menge: 13000 t/Jahr
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Quantitá: 13000 t/anno
Abfallkodex: 200101 (R3-R12-R13)
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Menge: 110 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200101 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Quantitá: 110 t/anno
Abfallkodex: 200102
Abfallart: Glas
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200102
Tipologia di rifiuto: vetro
Quantitá: 50 t/anno
(R5-R12-R13)
(R5-R12-R13)
Abfallkodex: 200121 * (R13)
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200121 * (R13)
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Quantitá: 1 t/anno
Abfallkodex: 200123 * (R13)
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Menge: 20 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200123 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso
contenenti clorofluorocarburi
Quantitá: 20 t/anno
Abfallkodex: 200125 (R13)
Abfallart: Speiseöle und -fette
Menge: 4 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200125 (R13)
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari
Quantitá: 4 t/anno
Abfallkodex: 200127 * (R13)
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
Menge: 1 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200127 * (R13)
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e
resine contenenti sostanze pericolose
Quantitá: 1 t/anno
Abfallkodex: 200133 * (R13)
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter
16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie
gemischte Batterien und Akkumulatoren, die
solche Batterien enthalten
Menge: 4 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200133 * (R13)
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui
alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti
tali batterie
Quantitá: 4 t/anno
Abfallkodex: 200135 * (R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten,
mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und
20 01 23 fallen
Menge: 40 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200135 * (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti
pericolose
Quantitá: 40 t/anno
Abfallkodex: 200136 (R13)
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter
20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
Menge: 50 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200136 (R13)
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai
punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Quantitá: 50 t/anno
Abfallkodex: 200138 (R3-R12-R13)
Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das
unter 20 01 37 fällt
Menge: 1000 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200138 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui
alla voce 20 01 37
Quantitá: 1000 t/anno
Abfallkodex: 200139 (R3-R12-R13)
Abfallart: Kunststoffe
Menge: 400 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200139 (R3-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: plastica
Quantitá: 400 t/anno
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Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle
Menge: 500 t/Jahr
(R4-R12-R13)
19
Codice di rifiuto: 200140 (R4-R12-R13)
Tipologia di rifiuto: metallo
Quantitá: 500 t/anno
Abfallkodex: 200201 (R13)
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Menge: 80 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200201 (R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Quantitá: 80 t/anno
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll
Menge: 500 t/Jahr
Codice di rifiuto: 200307
(D15-R3-R4-R5-R12R13)
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Quantitá: 500 t/anno
(D15-R3-R4-R5-R12-R13)
Ort der Anlage:
Sede impianto:
NEUMARKT - Romstrasse, 15
EGNA - Via Roma, 15
1.
Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den
Planunterlagen zum Ansuchen vom 18/08/
2014 aufgestellt werden und ist integrierender Bestandteil dieser Ermächtigung (…).
1.
I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata
alla domanda dd. 18/08/2014, che fa parte integrante della presente autorizzazione (omissis).
2.
Der technische Bericht, welcher dem Ansuchen vom 18/08/2014 beigelegt wurde, bildet
integrierender Bestandteil dieser Ermächtigung.
2.
La relazione tecnica allegata alla domanda
dd. 18/08/2014 fa parte integrante della presente autorizzazione.
3.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die
Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für
die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1.
des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
3.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità
tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione
nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione
27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
4.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art
und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
4.
Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area
di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
5.
Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu
erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an
Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die
Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
5.
Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a
terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve
accertare che i ricevitori siano muniti delle
autorizzazioni Secondo le normative vigenti.
6.
Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai
2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
6.
Presso la sede del richiedente deve essere
tenuto un apposito registro di carico e scaricò
in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro
deve essere conservato per almeno cinque
anni dall'ultima registrazione.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
20
7.
Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April
des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck
für die Erklärung im Umweltbereich gemäß
Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994
einzureichen.
7.
Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
C.C.I.A.A. competente per territorio entro il
30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
8.
Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems
für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle
(SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind
die Vorschriften der Artikel 6 und 7 dieser
Ermächtigung anzuwenden.
8.
Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere
applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 6 e 7 della presente autorizzazione.
9.
Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen
Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich
befunden wird oder ein Verstoß gegen die
einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält,
wird die Ermächtigung widerrufen.
9.
Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o
nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine
senza che il richiedente abbia osservato le
prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret
Nr. 856 vom 26.07.2013.
Il presente decreto sostituisce il decreto n.
856 del 26.07.2013.
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
21
95876
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO
del 14 ottobre 2014, n. 1147/29.6
DEKRET DES AMTSDIREKTORS
vom 14. Oktober 2014, Nr. 1147/29.6
Deposito preliminare (D15) e messa in riserva
(R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti
speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune Selva dei Molini - Selva dei
Molini
Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung
(R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen
und nicht gefährlichen Sonderabfällen – Recyclinghof der Gemeinde Mühlwald - Mühlwald
DER AMTSDIREKTOR
FÜR ABFALLWIRTSCHAFT
IL DIRETTORE D’UFFICIO
GESTIONE RIFIUTI
hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen
zur Kenntnis genommen:
ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e
dei documenti:
Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4;
Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich;
Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante
norme in materia ambientale;
Technische Durchführungsbestimmungen, die im
Beschluss des interministeriellen Komitees vom
27. Juli 1984 enthalten sind;
Normativa tecnica di attuazione contenuta nella
deliberazione del Comitato Interministeriale del
27 luglio 1984;
Protokoll Ortsaugenschein vom 18.09.2014, Prot.
Nr. 524240;
Protocollo di sopralluogo del 18.09.2014, prot. n.
524240;
Stellungnahme Gemeinde Mühlwald vom 02.10.
2014, Prot. Nr. 1637;
Presa di posizione del Comune di Selva dei Molini del 02.10.2014, prot. n. 1637;
Ansuchen vom 02/09/2014 und 02/10/2014
Domande dd. 02/09/2014 e 02/10/2014
eingereicht von der
inoltrata dal
GEMEINDE MÜHLWALD
COMUNE SELVA DEI MOLINI
mit rechtlichem Sitz in
con sede legale in
MÜHLWALD
SELVA DEI MOLINI
HAUPTORT 18/A
PAESE 18/A
und
e
ERMÄCHTIGT
die
GEMEINDE MÜHLWALD
mit rechtlichem Sitz in
MÜHLWALD
HAUPTORT 18/A
AUTORIZZA
il
COMUNE SELVA DEI MOLINI
Con sede legale in
SELVA DEI MOLINI
PAESE 18/A
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
bis 31/10/2019
fino al 31/10/2019
mit Ermächtigungsnummer: 4200
con numero d'autorizzazione: 4200
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zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten:
ad effettuare il DEPOSITO PRELIMINARE (D15)
E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO
TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti:
Abfallkodex: 070608 *
Abfallart: andere Reaktions- und Destillationsrückstände
Codice di rifiuto: 070608 *
Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione
Abfallkodex: 080318
Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen,
die unter 08 03 17 fallen
Codice di rifiuto: 080318
Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti,
diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Abfallkodex: 150101
Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe
Codice di rifiuto: 150101
Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone
Abfallkodex: 150102
Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff
Codice di rifiuto: 150102
Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica
Abfallkodex: 150104
Abfallart: Verpackungen aus Metall
Codice di rifiuto: 150104
Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici
Abfallkodex: 150105
Abfallart: Verbundverpackungen
Codice di rifiuto: 150105
Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi
Abfallkodex: 150107
Abfallart: Verpackungen aus Glas
Codice di rifiuto: 150107
Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro
Abfallkodex: 150110 *
Abfallart:
Verpackungen,
die
Rückstände
gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
Codice di rifiuto: 150110 *
Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da tali
sostanze
Abfallkodex: 160107 *
Abfallart: Ölfilter
Codice di rifiuto: 160107 *
Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio
Abfallkodex: 160216
Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16
02 15 fallen
Codice di rifiuto: 160216
Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla
voce 16 02 15
Abfallkodex: 160601 *
Abfallart: Bleibatterien
Codice di rifiuto: 160601 *
Tipologia di rifiuto: batterie al piombo
Abfallkodex: 170107
Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen
und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 01 06 fallen
Codice di rifiuto: 170107
Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da
quelle di cui alla voce 17 0106
Abfallkodex: 200101
Abfallart: Papier und Pappe/Karton
Codice di rifiuto: 200101
Tipologia di rifiuto: carta e cartone
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
23
Abfallkodex: 200102
Abfallart: Glas
Codice di rifiuto: 200102
Tipologia di rifiuto: vetro
Abfallkodex: 200113 *
Abfallart: Lösemittel
Codice di rifiuto: 200113 *
Tipologia di rifiuto: solventi
Abfallkodex: 200114 *
Abfallart: Säuren
Codice di rifiuto: 200114 *
Tipologia di rifiuto: acidi
Abfallkodex: 200115 *
Abfallart: Laugen
Codice di rifiuto: 200115 *
Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline
Abfallkodex: 200117 *
Abfallart: Fotochemikalien
Codice di rifiuto: 200117 *
Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici
Abfallkodex: 200119 *
Abfallart: Pestizide
Codice di rifiuto: 200119 *
Tipologia di rifiuto: pesticidi
Abfallkodex: 200121 *
Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle
Codice di rifiuto: 200121 *
Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Abfallkodex: 200123 *
Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten
Codice di rifiuto: 200123 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
Abfallkodex: 200125
Abfallart: Speiseöle und -fette
Codice di rifiuto: 200125
Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari
Abfallkodex: 200127 *
Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und
Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten
Codice di rifiuto: 200127 *
Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e
resine contenenti sostanze pericolose
Abfallkodex: 200129 *
Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe
enthalten
Codice di rifiuto: 200129 *
Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze
pericolose
Abfallkodex: 200132
Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen,
die unter 20 01 31 fallen
Codice di rifiuto: 200132
Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di
cui alla voce 20 01 31
Abfallkodex: 200133 *
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter
16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie
gemischte Batterien und Akkumulatoren, die
solche Batterien enthalten
Codice di rifiuto: 200133 *
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui
alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti
tali batterie
Abfallkodex: 200134
Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen
Codice di rifiuto: 200134
Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi
da quelli di cui alla voce 20 01 33
Abfallkodex: 200135 *
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten,
mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und
20 01 23 fallen
Codice di rifiuto: 200135 *
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle
voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti
pericolose
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24
Abfallkodex: 200136
Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter
20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35
Codice di rifiuto: 200136
Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai
punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
Abfallkodex: 200139
Abfallart: Kunststoffe
Codice di rifiuto: 200139
Tipologia di rifiuto: plastica
Abfallkodex: 200140
Abfallart: Metalle
Codice di rifiuto: 200140
Tipologia di rifiuto: metallo
Abfallkodex: 200201 (R3)
Abfallart: kompostierbare Abfälle
Codice di rifiuto: 200201 (R3)
Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili
Abfallkodex: 200307
Abfallart: Sperrmüll
Codice di rifiuto: 200307
Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti
Ort der Zwischenlagerung:
Sede di stoccaggio:
Recyclinghof Mühlwald - Hauptort 40/B, G.P.
1154/1 der K.G. Mühlwald.
Centro di riciclaggio Selva dei Molini - Paese
40/B, p.f. 1154/1 del c.c. Selva dei Molini
1.
Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend dem mit
Ansuchen vom 02.10.2014 beigelegten Lageplan aufgestellt werden. Weiters ist dem
Absatz 1 der Stellungnahme der Gemeinde
Mühlwald vom 02.10.2014 Folge zu leisten
(…).
1.
I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata
alla richiesta del 02.10.2014. Inoltre deve essere rispettato quanto indicato al primo comma della presa di posizione del 02.10.2014
del Comune di Selva dei Molini (omissis).
2.
Die Bestimmungen der Betriebsordnung des
Recyclinghofes i.g.F. müssen eingehalten
werden.
2.
Le disposizioni del vigente regolamento del
centro di riciclaggio devono essere rispettate.
3.
Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof
ist verboten.
3.
È vietata l’accettazione presso il centro di
riciclaggio di rifiuti solidi urbani.
4.
Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer
Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die
Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für
die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1.
des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden.
4.
Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità
tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione
nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale.
5.
Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art
und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen.
5.
Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area
di stoccaggio dei contrassegni ben visibili.
6.
Die endgültige Lagerung, die Behandlung
und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle haben in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Ab-
6.
La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o
impianti autorizzati. Prima che i rifiuti venga-
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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no consegnati a terzi per lo smaltimento o il
recupero, il responsabile deve accertare che i
ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti.
fälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an
Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die
Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen.
7.
Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai
2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren.
7.
Presso la sede del richiedente deve essere
tenuto un apposito registro di carico e scarico
in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro
deve essere conservato per almeno cinque
anni dall'ultima registrazione.
8.
Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April
des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck
für die Erklärung im Umweltbereich gemäß
Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994
einzureichen.
8.
Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla
C.C.I.A.A. competente per territorio entro il
30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994.
9.
Bis zum Inkrafttreten des Erfassungs-Systems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle
(SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind
die Vorschriften der Artikel 8 und 9 dieser
Ermächtigung anzuwenden.
9.
Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere
applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 8 e 9 della presente autorizzazione.
10. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen
Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich
befunden wird oder ein Verstoß gegen die
einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen
des Dekretes noch immer nicht einhält, wird
die Ermächtigung widerrufen.
10. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o
nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine
senza che il richiedente abbia osservato le
prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato.
Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret
Nr. 263 vom 19.03.2012.
Il presente decreto sostituisce il decreto n.
263 del 19.03.2012.
DER AMTSDIREKTOR
DR. GIULIO ANGELUCCI
IL DIRETTORE D’UFFICIO
DOTT. GIULIO ANGELUCCI
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Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
95888
Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
DEKRET DES LANDESRATES
vom 29. Oktober 2014, Nr. 539/31.4
DECRETO ASSESSORILE
del 29 ottobre 2014, n. 539/31.4
Bodenverbesserungskonsortium „Moosleege
Terlan“ – mit Sitz in der Gemeinde Terlan: Genehmigung der neuen Statuten
Consorzio di miglioramento fondiario „Paludi
di Terlano" – con sede nel Comune di Terlano:
approvazione del nuovo statuto
…
omissis
−
verfügt
L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA
DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT
decreta
die neuen Statuten des Bodenverbesserungskonsortiums „MoosleegeTelran“ – mit
Sitz in der Gemeinde Terlan, mit dem von der
Vollversammlung am 28.04.2011 beschlossenen Text, welcher Bestandteil des vorliegenden Dekretes ist, zu genehmigen.
−
di approvare il nuovo statuto del Consorzio di
miglioramento fondiario „Paludi di Terlano“ –
con sede nel Comune di Terlano, con il testo
deliberato dall’assemblea generale dei consorziati in data 28.04.2011, che fa parte integrante del presente decreto.
Dieses Dekret wird an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden sowie auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
Il presente decreto viene pubblicato agli albi dei
Comuni interessati nonché per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Diese Maßnahme ist endgültig und es kann dagegen Einspruch an den Verwaltungsrichter innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung eingereicht werden.
Il presente provvedimento è definitivo e contro lo
stesso può essere presentato ricorso al giudice
amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
DER LANDESRAT
FÜR LANDWIRTSCHAFT
ARNOLD SCHULER
L'ASSESSORE PER
L’AGRICOLTURA
ARNOLD SCHULER
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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STATUTEN
STATUTO
DES
BODENVERBESSERUNGSKONSORTIUMS
DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO
“MOOSLEEGE TERLAN”
“PALUDI DI TERLANO”
ABSCHNITT 1
Name, Sitz, Zweck und Einzugsgebiet
des Konsortiums
CAPO 1
Denominazione, Sede, Finalità e
Comprensorio consortile
Artikel 1
Name und Sitz
Articolo 1
Denominazione e sede
Das Konsortium benennt sich
Bodenverbesserungskonsortium
„Moosleege Terlan“.
Es wurde im Jahre 1801 gegründet und
erhielt die Anerkennung der heutigen
Rechtsnatur mit D.P.R. im Jahre 1953. Es
hat seinen Sitz in der Gemeinde Terlan.
Das Konsortium wird, im Sinne des
Landesgesetzes vom 28. September 2009
Nr. 5, durch das vorliegende Statut geregelt.
Il consorzio, è denominato
Consorzio di miglioramento fondiario
“Paludi di Terlano”.
E’ stato costituito nell’anno 1801 e ha
ricevuto il riconoscimento della sua attuale
natura giuridica con D.P.R. nell’anno 1953.
Ha la sua sede nel Comune di Terlano.
Il consorzio è regolato, ai sensi della Legge
provinciale del 28 settembre 2009, n. 5, dal
presente statuto.
Artikel 2
Zweck des Konsortiums
Articolo 2
Finalità del consorzio
Das Bodenverbesserungskonsortium ist eine
juristische Person des Privatrechts, die für
die Durchführung, die Instandhaltung und die
von
gemeinsamen
Verwaltung
Bodenverbesserungsarbeiten für mehrere
unabhängige Grundstücke gegründet wird.
Il consorzio di miglioramento fondiario è una
persona giuridica privata, costituita per
l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio
di opere di miglioramento fondiario comuni
a più fondi indipendenti.
Zu den institutionellen
Konsortiums zählen:
a) landwirtschaftlich
Wasserbauten;
Tra le finalità istituzionali rientrano:
Zwecken
des
hydraulische
a) le opere
agraria;
di
sistemazione
idraulico-
b) Bauten zur Suche, Speicherung und
Nutzung
der
Gewässer
für
landwirtschaftliche Zwecke oder zur
Trinkwasserversorgung sowie Bau und
Instandhaltung
von
Feldund
Güterwegen und von Seilbahnen, die
diese ersetzen können;
c) Bau und Instandhaltung von landwirtschaftlichen Gebäuden oder ländlichen
Ortschaften,
d) Rodungen;
b) le opere di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o
potabile, la costruzione ed il riattamento
di strade poderali e interpoderali e di
teleferiche che possono sostituirle;
e) Bodenverbesserungsarbeiten
e) le opere di miglioramento fondiario dei
auf
den
c) le costruzioni e i riattamenti di fabbricati
o di borgate rurali;
d) i dissodamenti;
1
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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Almen, Pflanzungen;
f) Konsortialanlagen für die Erzeugung,
Umwandlung
und
Verteilung
von
Elektroenergie für landwirtschaftliche
Zwecke;
g) mechanische Geräte zur Rodung der
Grundstücke;
h) jede andere Bodenverbesserung, die zum
Vorteil eines oder mehrerer Grundstücke
durchgeführt werden kann, und zwar
unabhängig
vom
Gesamtbonifizierungsplan.
Zum Zweck einer besseren Verwaltung und
um die Möglichkeiten der Nutzung von
Liegenschaften im Einzugsgebiet des
Konsortiums besser auszuschöpfen, kann
das Konsortium, im Rahmen seiner
institutionellen
Tätigkeit,
Konventionen
abschliessen und Konzessionen zu einer
zeitweiligen Nutzung von Immobilien erteilen.
Das Konsortium übt keine Handelstätigkeit
aus.
pascoli montani, le piantagioni;
f) gli impianti consortili di produzione,
trasformazione
e
distribuzione
dell’energia elettrica per usi agricoli;
Artikel 3
Einzugsgebiet des Konsortiums
Articolo 3
Comprensorio consortile
Das Konsortium umfasst die im Lageplan
und im Parzellenverzeichnis angeführten
Liegenschaften.
Dieses
Parzellenverzeichnis muss von der Landesregierung
genehmigt und von den Konsortialorganen
aktualisiert werden.
Das Konsortium hat eine Gesamtfläche von
109,31.49 ha in der Katastralgemeinde
Terlan.
Die Abänderung des Einzugsgebietes des
Konsortiums
kann,
nach
vorherigem
Beschluss des Delegiertenrates, bei der
Landesregierung beantragt werden.
Im Parzellenverzeichnis scheinen alle in das
Einzugsgebiet des Konsortiums einbezogenen Grundstücke, sowie deren Eigentümer
und weiteren Berechtigten auf. Das
Katasterverzeichnis muss laufend aktualisiert
werden
und
mit
den
jeweiligen
Eigentumsveränderungen versehen werden,
welche vom Konsortiumsmitglied oder
anderen Anspruchsberechtigten gemeldet
werden.
Il comprensorio del consorzio é delimitato
dalla planimetria e corrisponde ai catastini
approvati dalla Giunta provinciale ed
aggiornati dagli organi consorziali.
g) gli apparecchi meccanici per il
dissodamento dei terreni;
h) qualsiasi altro miglioramento fondiario in
genere eseguibile a vantaggio di uno o
più fondi, indipendentemente dal piano
generale di bonifica.
Allo scopo di realizzare economie di
gestione e di coinvolgere le potenzialità
insistenti sui territori di competenza, il
consorzio può stipulare, nell’ambito della
sua attività istituzionale convenzioni e
concedere in godimento temporaneo beni
immobili.
Il
consorzio
commerciale.
non
esercita
attività
La superficie é di ha 109,31.49 nel Comune
catastale di Terlano.
Può essere fatta richiesta di modifica del
comprensorio del consorzio alla Giunta
provinciale,
previa
deliberazione
del
consiglio dei delegati.
Nel catasto consortile sono identificate tutte
le proprietà incluse nel comprensorio del
consorzio ed i rispettivi proprietari. Il catasto
consortile è da tenere aggiornato con
indicazione di tutte le variazioni di proprietà
comunicate dal consorziato o altri aventi
diritto.
Das Katasterverzeichnis besteht aus:
Il catasto consortile è composto da:
a) dem Verzeichnis aller im Einzugsgebiet
gelegenen
Parzellen
mit
ihren
Ausmaßen, Eigentümern und Kulturarten.
a) l’elenco di tutte le particelle situate nel
comprensorio consorziale con le relative
superfici, i proprietari e le destinazioni
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Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
Dieses Verzeichnis bildet die Grundlage
für
die
Berechnung
der
Beitragsleistungen;
b) dem Verzeichnis der Beitragsleistungen.
29
colturali; tale elenco rappresenta la base
di calcolo per la determinazione del
contributo dovuto dai consorziati;
b) l’elenco dei
consorziati.
contributi
dovuti
dai
Das Konsortium darf nicht vor Tilgung aller
Schulden
und
eingegangenen
Verpflichtungen aufgelöst werden.
Il consorzio non può essere sciolto prima
dell’estinzione di tutti i debiti e degli obblighi
sopravvenuti.
ABSCHNITT 2
Mitgliedschaft
CAPO 2
Consorziati
Artikel 4
Mitgliedschaft
Articolo 4
Consorziati
Mitglieder des Konsortiums sind alle
öffentlichen und privaten Eigentümer von
landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Liegenschaften, welche sich im
Einzugsgebiet des Konsortiums befinden.
Die Mitgliedschaft im Konsortium ist
obligatorisch. Das Konsortium erstellt ein
Parzellenverzeichnis, in welches für jede
Liegenschaft der Eigentümer eingetragen
wird: Die Eigenschaft als Mitglied wird mit
Eintragung
der
Liegenschaften
im
Parzellenverzeichnis
des
Konsortiums
erworben.
Fanno parte del consorzio i proprietari,
pubblici e privati, dei beni immobili agricoli ed
extra agricoli compresi nel perimetro del
comprensorio territoriale.
Eigentumsänderungen und Änderungen von
realen oder persönlichen Nutzungsrechten
sind dem Verwaltungsrat unter Vorlage der
entsprechenden Unterlagen seitens der
Anspruchsberechtigten zu melden, damit die
Anmerkung im Parzellenverzeichnis erfolgen
kann; bis zur Anmeldung schuldet der im
Parzellenverzeichnis
des
Konsortiums
eingetragene
Eigentümer
die
volle
Beitragsleistung.
Eventuali variazioni della proprietà o diritti
reali o personali di godimento sono da
comunicare dagli aventi diritto per iscritto al
consiglio di amministrazione del consorzio
allegando la relativa documentazione; fino
alla data di tale comunicazione il proprietario
indicato nel catasto consortile risponde per
l’intera quota contributiva.
Artikel 5
Allgemeine Pflichten
Articolo 5
Obblighi generali
Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich an die
Statuten zu halten, die darin vorgesehenen
Leistungen zu erbringen und die Vorschriften
für den Betrieb der Konsortialanlagen
einzuhalten.
Ogni consorziato è tenuto a rispettare lo
statuto, ad adempiere le prestazioni dovute e
ad osservare il regolamento per la gestione
delle opere consortili.
Artikel 6
Durchfahrtsrechte
Articolo 6
Diritto di attraversamento
La partecipazione al consorzio è obbligatoria.
Presso il consorzio è istituito il catasto
consortile nel quale sono registrate, per
ciascun immobile, le titolarità della proprietà.
La qualifica di consorziato è acquisita con
l’iscrizione delle proprietà immobiliari nel
catasto consortile.
3
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
30
Jedes Mitglied räumt dem Konsortium das
Recht des Durchgangs und der Durchfahrt in
dem Ausmaß ein, welches unbedingt
notwendig ist, dass die Errichtung, der
Betrieb und die Instandhaltung der Vorhaben
gemäß Punkt b) des Artikels 2 der
vorliegenden Statuten vorgenommen werden
kann. Der Verwaltungsrat kann hierfür eine
Entschädigung festsetzen.
Ogni consorziato riconosce un diritto di
attraversamento a favore del consorzio in
misura
indispensabile
ai
fini
della
costruzione, del funzionamento e della
manutenzione delle opere di cui al punto b)
dell’articolo 2 del presente statuto. Il
consiglio di amministrazione ha facoltà di
fissare un indennizzo per l’esercizio di
questo diritto.
Artikel 7
Miteigentum
Articolo 7
Comproprietà
Besteht
bei
einer
Liegenschaft
ein
Miteigentumsrecht, haben die jeweiligen
Miteigentümer einen gemeinsamen Vertreter
zu ernennen, der ermächtigt ist, die
Miteigentumsgemeinschaft gegenüber dem
Konsortium zu vertreten.
Solange die Miteigentümer keinen Vertreter
ernannt haben, hat das Konsortium das
Recht, den Miteigentümer mit der größten
Quote als Vertreter anzuerkennen und bei
gleicher Quote den ältesten Miteigentümer.
Die Miteigentümer einer Liegenschaft
werden als einzelnes Konsortialmitglied
betrachtet
welchem
daher
das
entsprechende Stimmrecht zusteht.
Das Stimmrecht wird vom Vertreter der
Miteigentumsgemeinschaft ausgeübt.
In caso di comunione, i comproprietari
dovranno nominare un unico rappresentante
autorizzato a rappresentarli di fronte al
consorzio.
ABSCHNITT 3
Organe des Konsortiums
CAPO 3
Organi del consorzio
Artikel 8
Organe des Konsortiums
Articolo 8
Organi del consorzio
In mancanza di delega si considera quale
rappresentante
della
comunione
il
comproprietario con la quota maggiore e a
parità di quote il comproprietario più anziano.
I comproprietari di uno stesso immobile
vengono
considerati
come
soggetto
consorziato al quale spetta il diritto di voto
corrispondente.
Il diritto di voto è esercitato dal
rappresentante della comunione.
Die Organe des Konsortiums sind:
Gli organi del consorzio sono:
a) die Vollversammlung,
a) l’assemblea;
b) der Delegiertenrat;
b) il consiglio dei delegati;
c) der Verwaltungsrat,
c) il consiglio d’amministrazione;
d) der Präsident,
d) il presidente;
e) die Rechnungsprüfer.
e) i revisori dei conti.
Die wählbaren Konsortialorgane bleiben fünf
Jahre im Amt.
Gli organi consortili elettivi durano in carica
cinque anni.
Artikel 9
Vollversammlung
Articolo 9
Assemblea
Die
Vollversammlung
besteht
aus
den
L’assemblea è costituita dai proprietari degli
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Eigentümern der im Parzellenverzeichnis des
Konsortiums
eingeschriebenen
Liegenschaften, die den Konsortialbeitrag
entrichtet haben.
Die Vollversammlung:
immobili iscritti nel catasto consortile, che
siano in regola con il pagamento del
contributo consortile.
a) wählt die Mitglieder des Delegiertenrates
a) elegge i consiglieri delegati
b) beschließt über alle Angelegenheiten, die
der Delegiertenrat der Vollversammlung
vorlegt
c) beschließt
die
Auflösung
des
Konsortiums.
Den Vorsitz in der Vollversammlung führt der
Präsident bzw. derjenige, der sie einberufen
hat.
b) delibera su tutte le istanze sottoposte dal
consiglio dei delegati all’esame della
assemblea generale
c) delibera lo scioglimento del consorzio.
L’assemblea:
La presidenza dell’assemblea spetta al
presidente o a chi l’ha convocata.
Artikel 10
Einberufung und Wahlsystem
Articolo 10
Convocazione e sistema elettorale
Der Präsident des Konsortiums beruft die
Vollversammlung wenigstens 15 Tage vorher
mit Bekanntmachung, in welcher Datum,
Uhrzeit und Ort der Einberufung angegeben
sind, an der Amtstafel der Gemeinden, die im
Einzugsgebiet des Konsortiums liegen, ein.
Il presidente del consorzio convoca
l’assemblea mediante pubblicazione, almeno
15 giorni prima, dell’avviso indicante la data,
l’ora e il luogo della convocazione all’albo
pretorio dei comuni nei quali ricade il
comprensorio consortile.
Die Mitglieder haben das Recht, zu
beantragen, dass die Behandlung von
bestimmten
Angelegenheiten
auf
die
Tagesordnung gesetzt wird. Der Antrag
muss jedoch rechtzeitig vor Einberufung der
Vollversammlung
schriftlich
und
von
wenigstens 1/5 Anteil der Mitglieder
unterschrieben dem Verwaltungsrat mitgeteilt
werden.
Über Angelegenheiten, die nicht auf der den
Mitgliedern
bekannt
gegebenen
Tagesordnung
stehen,
dürfen
keine
Beschlüsse gefasst werden.
Ausgenommen hiervon sind Beschlüsse über
den Vorsitz in der Vollversammlung und über
Einberufung einer neuen Vollversammlung.
I soci hanno il diritto di fare inserire
nell’ordine del giorno la trattazione di
argomenti particolari. La domanda deve
essere
comunicata
al
consiglio
di
amministrazione in tempo utile prima della
convocazione dell’assemblea e per iscritto,
controfirmata da almeno 1/5 dei consorziati.
Artikel 11
Beschlussfähigkeit
Articolo 11
Numero legale
Die Versammlung ist bei jeder Anzahl der
Erschienenen und ohne Rücksicht auf die
Fläche beschlussfähig.
L’assemblea può deliberare con qualsiasi
numero di soci presenti e senza tener conto
della superficie rappresentata.
Artikel 12
Stimmrecht der Mitglieder
Articolo 12
Diritto di voto dei consorziati
Stimmberechtigt sind alle volljährigen im
Katasterverzeichnis
des
Konsortiums
eingetragenen Eigentümer, sofern sie im
Hanno diritto al voto tutti i proprietari indicati
nel catastino del consorzio che abbiano
raggiunto la maggiore età, purchè siano nel
Deliberazioni su argomenti che non risultino
nell’ordine del giorno comunicato ai soci, non
sono ammesse.
Fanno eccezione le delibera sulla presidenza
dell’assemblea e la convocazione di una
nuova assemblea.
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Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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Besitz der bürgerlichen Rechte sind und
ihren
Beitrag
geleistet
haben.
Für
Körperschaften,
Minderjährige
oder
Entmündigte üben die gesetzlichen Vertreter
das Stimmrecht aus.
Für juristische Personen, Minderjährige und
voll Entmündigte wird das Wahlrecht jeweils
vom gesetzlichen Vertreter ausgeübt; für
Gemeinschuldner
oder
für
von
der
Zwangsverwaltung Betroffene, wird das
Wahlrecht vom Kurator oder vom Verwalter
ausgeübt.
Die Mitglieder haben ihre Stimme persönlich
oder
durch
schriftlich
Bevollmächtige
abzugeben. Jedes Mitglied darf nur bis zu
maximal 3 Vollmachten geltend machen.
Im Fall von Miteigentum wird auf Art. 7
verwiesen.
pieno possesso dei propri diritti e abbiano
adempiuto agli obblighi relativi ai contributi
dovuti. Per enti, minorenni e interdetti il diritto
di voto spetta al legale rappresentante.
Jedes Mitglied hat ein Stimmrecht.
Ad ogni consorziato spetta un diritto di voto.
Per le persone giuridiche, per i minori e gli
interdetti il diritto di voto è esercitato dai
rispettivi legali rappresentanti; per i falliti o
sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il
diritto di voto è esercitato dal curatore o
dall’amministratore.
Il
diritto
di
voto
viene
esercitato
personalmente oppure attraverso delega
scritta. Sono ammesse fino a tre deleghe per
ogni elettore.
Nel caso di comproprietà trova applicazione
quanto disposto dall’articolo 7.
Artikel 13
Protokoll der Vollversammlung
Articolo 13
Verbale dell’assemblea
Die
Vollversammlung
ernennt
einen
Schriftführer
und
wenigstens
zwei
Stimmzähler.
Über jede Vollversammlung ist ein Protokoll
zu verfassen, das vom Präsidenten, dem
Schriftführer und den Stimmzählern zu
unterschreiben ist.
L’assemblea nomina un segretario e almeno
due scrutatori.
Artikel 14
Der Delegiertenrat - Zusammensetzung
Articolo 14
Il consiglio dei delegati - composizione
Der Delegiertenrat besteht aus 5 Mitgliedern,
die von der Versammlung in geheimer
Abstimmung gewählt werden.
Scheidet ein von der Vollversammlung
gewähltes Mitglied des Delegiertenrates aus
irgendeinem Grund aus dem Amt, wird es
vom ersten Nichtgewählten ersetzt.
Il consiglio dei delegati è composto da 5
membri eletti dall’assemblea a scrutinio
segreto.
Il componente del consiglio dei delegati
eletto dall’assemblea, che per qualsiasi
motivo cessi dalla carica, è sostituito dal
primo dei non eletti.
Sollte die Ersetzung laut obgenanntem
Absatz nicht möglich sein und verbleiben
weniger als zwei Drittel der Räte, werden alle
Mandate erneuert.
Nell’impossibilità
di
procedere
alla
sostituzione di cui al precedente comma e se
il numero dei consiglieri si riduce a meno di
due terzi, si provvede al rinnovo delle
cariche.
Artikel 15
Einberufung
Articolo 15
Convocazione
Die Versammlung des Delegiertenrates wird
Il consiglio dei delegati viene convocato dal
Per ogni assemblea si deve redigere un
verbale sottoscritto dal presidente, dal
segretario e dagli scrutatori.
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vom Präsidenten einberufen und hat
wenigstens zwei Mal im Jahr stattzufinden.
Die Versammlung des Delegiertenrates wird
weiter vom Präsidenten einberufen, so oft
dieser es für notwendig hält oder auf
Ersuchen von wenigstens drei Mitgliedern
des Delegiertenrates.
Die Versammlung des Delegiertenrates wird
wenigstens 8 Tage vor dem festgesetzten
Datum vom Präsidenten unter Angabe des
Datums, Uhrzeit, Ort der Einberufung und
der Tagesordnung einberufen.
presidente non meno di due volte all’anno.
Der Delegiertenrat ist beschlussfähig, wenn
sämtliche
Mitglieder
ordnungsgemäß
eingeladen wurden und mehr als die Hälfte
der Mitglieder anwesend sind.
Il consiglio dei delegati può deliberare,
qualora tutti i membri siano stati
regolarmente invitati e più della metà di essi
siano presenti.
Artikel 16
Zuständigkeit des Delegiertenrates
Articolo 16
Funzioni del consiglio dei delegati
Il consiglio dei delegati viene inoltre
convocato dal presidente ogni qualvolta
questi lo ritenga necessario o su richiesta di
almeno tre membri del consiglio dei delegati.
La riunione del consiglio dei delegati viene
convocata dal presidente almeno 8 giorni
prima della data fissata con l’indicazione di
data, ora, luogo di convocazione e ordine del
giorno.
Der Delegiertenrat:
Il consiglio dei delegati:
a) wählt in getrennter Abstimmung den
Präsidenten des Konsortiums und die
anderen Mitglieder des Verwaltungsrates;
b) ernennt die Rechnungsprüfer;
a) elegge, con votazioni separate, il
presidente del consorzio e gli altri componenti del consiglio d’amministrazione;
b) nomina i revisori dei conti;
c) beschließt über die Abänderungen des
Statutes;
d) beschließt über die Abänderungen des
Einzugsgebietes des Konsortiums,
e) genehmigt den Haushaltsvoranschlag,
die Haushaltsänderungen und die
Abschlussrechnung;
f) beschließt über die Kriterien zur Aufteilung der Ausgaben;
c) delibera sulle modifiche allo statuto
consortile;
d) delibera sulle modifiche al comprensorio
territoriale del consorzio;
e) approva il bilancio preventivo, le relative
variazioni e il bilancio consuntivo;
g) genehmigt die Verordnung zur Ausführung
der
Bodenverbesserungsarbeiten;
h) beschließt über alle außerordentlichen
Angelegenheiten wie
1) die Aufnahme von Krediten oder
Darlehen,
2) die Genehmigung von Projekten;
g) approva il regolamento di esecuzione
delle opere di miglioramento fondiario;
i) beschließt über alle anderen den Betrieb
des
Konsortiums
betreffenden
Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich
in die Zuständigkeit der anderen Organe
fallen.
f) delibera i criteri di ripartizione della
spesa;
h) delibera su tutte le questioni di carattere
straordinario, quali:
1) l’accensione di prestiti o mutui passivi;
2) l’approvazione dei progetti delle opere;
i) delibera su ogni altra materia riguardante
il funzionamento del consorzio, che non
sia di competenza specifica degli altri
organi.
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Articolo 17
Consiglio d’amministrazione
Artikel 17
Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat besteht aus
Mitgliedern des Delegiertenrates.
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den
Il consiglio d’amministrazione è composto dai
membri del consiglio dei delegati.
Sie werden für die Dauer von 5 Jahren
gewählt und sind wieder wählbar.
Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrates
aus irgendeinem Grund aus dem Amt, wird
es vom ersten Nichtgewählten ersetzt.
Rimangono in carica 5 anni e sono
rieleggibili.
Il
componente
del
consiglio
d’amministrazione che per qualsiasi motivo
cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei
non eletti.
Sollte die Ersetzung laut obgenanntem
Absatz nicht möglich sein und verbleiben
weniger als zwei Drittel der Räte, werden alle
Mandate erneuert.
Mitgliedern des Verwaltungsrates, die
bestimmte Funktionen ausüben, kann vom
Verwaltungsrat
eine
entsprechende
Spesenvergütung zuerkannt werden.
Nell’impossibilità
di
procedere
alla
sostituzione di cui al precedente comma e se
il numero dei consiglieri si riduce a meno di
due terzi, si provvede al rinnovo delle
cariche.
Ai soci del consiglio d’amministrazione che
esercitano funzioni particolari, il consiglio di
amministrazione può concedere il rimborso
delle spese.
Artikel 18
Einberufung und Beschlussfähigkeit
Articolo 18
Convocazione e validità delle delibere
Der Verwaltungsrat wird vom Präsidenten
einberufen, so oft dieser es für notwendig
hält oder auf Ersuchen von wenigstens 2
Mitgliedern des Verwaltungsrates.
Die
Beschlüsse
werden
mit
Stimmenmehrheit
der
anwesenden
Verwaltungsmitglieder gefasst, wobei nach
Köpfen abgestimmt wird. Über Verlangen der
Mehrheit der anwesenden Mitglieder muss
die Abstimmung geheim erfolgen. Bei
Stimmengleichheit
in
der
offenen
Abstimmung entscheidet die Stimme des
Präsidenten, bei geheimer Abstimmung gilt
bei Stimmengleichheit der Antrag als
abgelehnt.
Il
consiglio
d’amministrazione
viene
convocato dal presidente ogniqualvolta
questi lo ritenga necessario, oppure su
domanda di almeno 2 membri del consiglio
d’amministrazione stesso.
Le deliberazioni vengono approvate con la
maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione. Ogni consigliere ha un
diritto di voto. Su richiesta della maggioranza
dei presenti lo scrutinio dovrà avvenire in
forma segreta. In caso di parità di voti con la
votazione palese deciderà il voto del
presidente, in caso parità di voti con la
votazione segreta la deliberazione verrá
respinta.
Artikel 19
Aufgaben des Verwaltungsrates
Articolo 19
Funzioni del consiglio d’amministrazione
Der Verwaltungsrat
a) erstellt den jährlichen Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung,
welche
dem
Delegiertenrat
zur
Genehmigung vorgelegt werden;
b) schlägt
dem
Delegiertenrat
Statutenänderungen vor,
c) beschließt die Tätigkeitsprogramme des
Il consiglio d’amministrazione:
a) redige il bilancio preventivo annuale e il
bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del consiglio dei delegati;
b) propone al consiglio dei delegati le
modifiche allo statuto;
c) delibera i programmi di attività del
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Konsortiums;
d) beschließt in Bezug auf die Durchführung
der Bauten und auf den Betrieb der
bestehenden Bauten;
e) beschließt, Gerichtsverfahren einzuleiten
oder sich auf solche einzulassen, sowie
gerichtliche
und
außergerichtliche
Vergleiche, auch durch Schiedsverträge;
f) beschließt die Vergabe der Schatzamtsund Kassendienste;
g) sorgt für die Organisation und den Betrieb
der Dienste sowie für die Verwaltung der
Arbeitsverhältnisse des Personals;
h) genehmigt die Regelungen für die
Organisation und den Betrieb der Dienste
und für die Beziehungen zum Personal;
i) beschließt den Erwerb und den Verkauf
von unbeweglichen und beweglichen
Sachen,
das
Nutzungspfand,
den
Tausch, die Pacht, die Erbpacht, die
Begründung des Fruchtgenusses, von
Hypotheken oder Dienstbarkeiten und die
Abtretung von Forderungen;
j) legt die Bedingungen für die Vergabe der
einzelnen Aufträge, für Akkordarbeiten,
für Regiearbeiten, für Lieferungen und für
Bestandverträge über Grundstücke fest;
k) sorgt für die Aktualisierung des Parzellenverzeichnisses;
l) sorgt für den ordnungsgemäßen Erhalt
und die Instandhaltung aller Konsortialbauten;
m) legt die Sanktionen fest, welche gegenüber den Konsortiumsmitgliedern im
Fall von Nichtbeachtung des Statuts und
der
internen
Ordnungen
verhängt
werden;
n) äußert sich zu jeder von den Konsortiumsmitgliedern vorgebrachten Beschwerde;
o) autorisiert in Übereinstimmung mit den
geltenden Bestimmungen, dem Statut
und den Beschlüssen des Delegiertenrates alle Ausgaben und führt alles aus,
was mit der Verwaltung und Wirtschaftsführung des Konsortiums zusammenhängt.
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consorzio;
d) delibera in merito all’esecuzione delle
opere, ed al funzionamento di quelle
esistenti;
e) delibera di agire o resistere in giudizio
nonché le transazioni, giudiziali ed extra
giudiziali, anche mediante compromessi
arbitrali;
f) delibera sulla concessione di servizi di
esattoria e di cassa;
g) provvede all’organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro del personale
dipendente;
h) approva
i
regolamenti
per
l’organizzazione ed il funzionamento dei
servizi e per i rapporti con il personale
dipendente;
i) delibera l’acquisto e la vendita di beni
immobili e mobili, le anticresi, le permute,
gli affitti, l’enfiteusi, la costituzione di
usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni
di credito;
j) stabilisce le condizioni per i singoli
appalti, i cottimi, i lavori in economia, le
forniture e i contratti di locazione di
terreni;
k) provvede all’aggiornamento del catasto
consortile;
l) provvede alla regolare conservazione e
manutenzione di tutte le opere consortili;
m) stabilisce le sanzioni da applicarsi ai
consorziati in caso di inosservanza dello
statuto e dei regolamenti interni;
n) si pronuncia sui ricorsi di ogni genere
presentati dai consorziati;
o) autorizza tutte le spese ed esegue tutto
ciò
che
riguarda
la
gestione
amministrativa
ed
economica
del
consorzio, in conformità alle norme
vigenti, allo statuto e alle deliberazioni del
consiglio dei delegati.
Artikel 20
Der Präsident
Articolo 20
Il presidente
Der Präsident und der Stellvertreter des
Präsidenten werden vom Delegiertenrat in
Il presidente ed il vicepresidente sono eletti
dal consiglio dei delegati nella prima
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der ersten Sitzung gewählt, die vom
ausscheidenden
Präsidenten
des
Konsortiums spätestens innerhalb von 30
Tagen ab dem Datum der Wahl des
Delegiertenrates einzuberufen ist.
Ist der Präsident verhindert, sind die
Geschäfte
vom
Stellvertreter
des
Präsidenten zu führen.
riunione, da convocarsi, da parte del
presidente uscente del consorzio, non oltre
30 giorni dalla data delle elezioni del
consiglio dei delegati.
Artikel 21
Zuständigkeit des Präsidenten
Articolo 21
Funzioni del presidente
In caso di impedimento del presidente le
relative funzioni vengono svolte dal
vicepresidente.
Der Präsident des Konsortiums
Il presidente del consorzio:
a) ist der gesetzliche Vertreter des Konsortiums;
b) beruft die Vollversammlung und die Sitzungen des Verwaltungsrates und des
Delegiertenrates ein und führt den
Vorsitz;
c) unterzeichnet die Verträge, die anderen
Verwaltungsakte und den Schriftverkehr,
wobei er letzteren, beschränkt auf bestimmte Bereiche, an den Sekretär des
Konsortiums delegieren kann;
d) unterzeichnet die Beitragsrollen;
a) è il legale rappresentante del consorzio;
e) beaufsichtigt
die
Verwaltung
des
Konsortiums und gewährleistet die
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, der internen Ordnungen und
des Statuts;
f) sorgt für die Umsetzung der Beschlüsse
der Konsortialorgane;
g) bringt dringende Beschwerden und
Klagen ein, die er dem Verwaltungsrat
und/oder dem Delegiertenrat dann zur
Ratifizierung vorlegt;
h) ordnet Zahlungen und Einhebungen an;
i) führt bei den Ausschreibungen zur Vergabe von Aufträgen und Lieferungen den
Vorsitz.
Artikel 22
Die Rechnungsprüfer
Der
Delegiertenrat
Rechnungsprüfer.
Die Rechnungsprüfer:
bestellt
b) convoca e presiede l’assemblea nonché
le sedute del consiglio d’amministrazione
e del consiglio dei delegati;
c) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare,
limitatamente a quest’ultima e per determinate materie, il segretario del consorzio;
d) firma i ruoli di contribuenza;
e) sovrintende all’amministrazione consorziale e assicura l’osservanza delle norme
di legge, dei regolamenti interni e dello
statuto;
f) cura l’esecuzione delle deliberazioni degli
organi consortili;
g) promuove i ricorsi e le azioni aventi
carattere di urgenza, sottoponendoli poi
alla ratifica del consiglio d’amministrazione e/o del consiglio dei delegati;
h) ordina i pagamenti e le riscossioni;
i) presiede le gare per l’aggiudicazione di
appalti e di forniture.
Articolo 22
I revisori dei conti
drei
a) überwachen
die
Führung
des
Konsortiums;
b) wohnen den Versammlungen des
Delegiertenrates
und
des
Verwaltungsrates
bei,
wenn
buchhalterische
Fragen
behandelt
Il consiglio dei delegati nomina tre revisori
dei conti.
I revisori dei conti:
a) vigilano sulla gestione del consorzio;
b) assistono alle adunanze del consiglio dei
delegati
e
del
consiglio
d’amministrazione, se sono trattate
questioni di tipo contabile;
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werden;
c) legen dem Delegiertenrat einen Bericht
über
den
jährlichen
Haushaltsvoranschlag
und
die
Abschlussrechnung vor.
Die Rechnungsprüfer können jederzeit
Überprüfungen und Kontrollen durchführen,
wobei sie den Delegiertenrat unverzüglich
schriftlich davon in Kenntnis setzen.
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c) presentano al consiglio dei delegati una
relazione sul bilancio preventivo annuale
e sul bilancio d’esercizio.
I revisori dei conti possono, in qualsiasi
momento, procedere ad atti di ispezione e di
controllo,
dandone
successivamente
immediata comunicazione scritta al consiglio
dei delegati.
Art. 23
Unvereinbarkeit
Art. 23
Incompatibilità
Nicht in die Ämter der Organe laut Art. 8,
Buchstaben b), c) und d) dürfen gewählt
werden und verlieren ihr Amt, falls sie
gewählt worden sind, Personen, die
a) in einem abhängigen Arbeitsverhältnis
zum Konsortium stehen oder für dieses
freiberufliche Aufträge ausführen,
b) mit dem Konsortium einen Rechtsstreit
anhängig haben,
c) mit
dem
Konsortium
bestehende
Lieferverträge oder Werkverträge haben,
d) die Aufsicht über das Konsortium
innehaben.
Nicht zu Rechnungsprüfern ernannt werden
dürfen
a) der Präsident, der Vizepräsident und die
Mitglieder des Delegiertenrates,
Non possono essere eletti alle cariche negli
organi di cui all’art. 8, lettere b), c) e d), e, se
eletti, decadono dalla carica coloro che
hanno:
a) rapporti di lavoro subordinato o incarichi
professionali con il consorzio,
Non possono essere nominati revisori dei
conti:
a) il presidente, il vicepresidente, i membri
del consiglio dei delegati,
b) Personen, die in einem selbstständigen
oder abhängigen Arbeitsverhältnis zum
Konsortium stehen.
Scheidet
der
Rechnungsprüfer
aus
irgendeinem Grund aus dem Amt, ersetzt ihn
der Delegiertenrat innerhalb von drei
Monaten.
Falls die Rechnungsprüfer schwerwiegende
Unregelmäßigkeiten feststellen, verlangen
sie
vom
Präsidenten
die
sofortige
Einberufung des Delegiertenrates.
b) le persone che hanno con il consorzio un
rapporto
di
lavoro
autonomo
o
subordinato.
In caso di cessazione dalla carica, per
qualsiasi motivo, il consiglio dei delegati
provvede alla sostituzione del revisore dei
conti entro tre mesi.
Se i revisori dei conti accertano gravi
irregolarità,
chiedono
al
presidente
l’immediata convocazione del consiglio dei
delegati.
ABSCHNITT 4
Allgemeine Bestimmungen
CAPO 4
Disposizioni di carattere generale
Artikel 24
Protokolle der Sitzungen der
Konsortiumsorgane
Articolo 24
Verbali delle sedute degli organi consorziali
Über jede Sitzung der Konsortiumsorgane ist
eine Niederschrift abzufassen, in der
Folgendes vermerkt wird: Datum, Uhrzeit
und Ort der Sitzung, die Modalitäten der
Einberufung, Name und Funktion der
In occasione di ogni seduta degli organi
consorziali deve essere redatto un verbale, il
quale dovrà contenere: la data, l’ora ed il
luogo della riunione, la modalità di
convocazione, il nome e la carica degli
b) lite pendente con il consorzio,
c) contratti di fornitura o di appalto in corso
con il consorzio,
d) funzioni di vigilanza con il consorzio.
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Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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Anwesenden,
der
entschuldigt
oder
unentschuldigt Abwesenden, die Feststellung
der Beschlussfähigkeit der Versammlung, die
Angabe der Tagesordnung, eine kurze
Zusammenfassung der Diskussion, die
Stellungnahme jener, die an der Diskussion
teilgenommen haben und dies beantragt
haben, die gefassten Beschlüsse getrennt
über die einzelnen Punkte und die Uhrzeit
der Beendigung der Sitzungen.
intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli
ingiustificati,
la
dichiarazione
che
l’assemblea si è svolta in presenza del
numero legale, l’indicazione dell’ordine del
giorno, un breve riassunto degli argomenti
trattati, le dichiarazioni di coloro che hanno
partecipato alla discussione e ne abbiano
fatto richiesta, le deliberazioni adottate,
distintamente per ciascun argomento,
nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione.
Jeder Teilnehmer hat das Recht zu
verlangen, dass seine Stellungnahme in der
Sitzungsniederschrift festgehalten wird.
Die Niederschriften sind vom Präsidenten
und vom Schriftführer zu unterzeichnen.
Ogni partecipante ha il diritto di mettere a
protocollo le proprie dichiarazioni.
Artikel 25
Beschwerde gegen Beschlüsse
Articolo 25
Reclami contro le deliberazioni
Gegen die Beschlüsse des Delegiertenrates
kann von allen Beitragspflichtigen innerhalb
von 30 Tagen ab deren Veröffentlichung bei
der
Landesregierung
Beschwerde
eingebracht werden.
Avverso le deliberazioni del consiglio dei
delegati tutti i soggetti ad obbligo di
contribuenza possono presentare ricorso alla
Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione delle deliberazioni.
Die Beschwerde und der Rekurs heben nicht
die Vollstreckbarkeit des angefochtenen
Beschlusses auf.
Il reclamo ed il ricorso non sospendono
l’esecutorietà della deliberazione consortile
impugnata.
Artikel 26
Einsicht der Beschlüsse
Articolo 26
Accesso alle deliberazioni
Die Mitglieder können in die Beschlüsse der
Konsortiumsorgane sowie in die Akten,
welche die Tätigkeit des Konsortiums
betreffen, Einsicht nehmen und auf deren
schriftliche Anfrage hin, gegen Bezahlung
der
entsprechenden
Ausgaben,
eine
Abschrift beantragen.
I membri del consorzio possono prendere
visione delle delibere degli organi consorziali
e degli atti riguardanti l’attività consorziale, e
richiederne copia al presidente dietro
pagamento delle relative spese.
ABSCHNITT 5
Verwaltung
CAPO 5
Amministrazione
Artikel 27
Geschäftsjahr und Bilanz
Articolo 27
Anno finanziario e bilancio
Das Geschäftsjahr stimmt mit dem
Kalenderjahr
überein.
Die
Bodenverbesserungskonsortien erstellen bis
zum 31. Dezember eines jeden Jahres den
jährlichen Haushaltsvoranschlag, der nach
Kostenstellen ausgearbeitet wird. Die
Abschlussrechnung wird bis zum 30. April
L’esercizio finanziario coincide con l’anno
solare. I consorzi di miglioramento fondiario
predispongono entro il 31 dicembre di ogni
anno, il bilancio preventivo annuale
elaborato per centri di costo. Il bilancio di
esercizio è approvato entro il 30 aprile di
ogni anno.
I verbali devono essere sottoscritti dal
presidente e dal segretario.
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eines jeden Jahres genehmigt.
Dem Präsidenten oder dem Kassier obliegen
die Abwicklung des Geldverkehrs und die
Verwahrung des Barvermögens und der
Belege.
Die Buchungen dürfen nur auf der Grundlage
von Belegen durchgeführt werden. Die
Belege sind entsprechend den erfolgten
Buchungen zu ordnen, lückenlos zu
nummerieren und in einem Ordner
abzulegen.
Zum 31. Dezember eines jeden Jahres sind
die Kassabücher abzuschließen und am
1.Jänner des folgenden Jahres neu zu
eröffnen.
Il presidente o il cassiere provvedono ad
effettuare gli incassi ed i pagamenti e sono
responsabili per la custodia del denaro e dei
documenti giustificativi.
Le registrazioni contabili possono essere
effettuate solo se documentate da ricevuta.
Le ricevute devono essere ordinate e
numerate di modo che corrispondano alle
relative registrazioni e conservate in un
apposito raccoglitore.
I libri contabili devono essere chiusi il 31
dicembre di ogni anno e riaperti il 1 gennaio
dell’anno successivo.
ABSCHNITT 6
Aufteilung der Beiträge
CAPO 6
Riparto di contribuenza
Artikel 28
Beiträge an das Konsortium
Articolo 28
Contributi consortili
Die Beiträge an das Konsortium müssen im
Rahmen der für die institutionelle Tätigkeit
des Konsortiums getätigten Ausgaben
begrenzt bleiben und dem Zweck dienen, die
Kosten für den Bau, die Erhaltung, den
Betrieb und die Überwachung der Anlagen
sowie die Verwaltung des Konsortiums zu
decken.
Die Konsortialbeiträge werden, gemäß
Beschluss des Verwaltungsrates, über
freiwillige Einzahlungen beim Schatzamt,
über
den
Konzessionär
für
den
Abgabeneinhebungsdienst
oder,
nach
Vereinbarung, über andere Rechtsträger,
eingehoben, welche bereits Abgaben oder
Gebühren für öffentliche Dienstleistungen
von den Mitgliedern des Konsortiums
einheben.
Die
Konsortiumsbeiträge
sind
vom
Konsortialmitglied geschuldet, welches im
Konsortialkataster eingetragen ist, sowie von
denjenigen, die aufgrund eines beliebigen
Rechtstitels,
Bodenverbesserungsarbeiten
nutzen.
I contributi consortili devono essere contenuti
nei limiti dei costi sostenuti per l’attività
istituzionale e sono finalizzati alla copertura
delle spese per la realizzazione, la
manutenzione, la gestione e la sorveglianza
delle opere nonché per il funzionamento del
consorzio.
Artikel 29
Aufteilung der Ausgaben
Articolo 29
Ripartizione della spesa
Die
endgültige
Aufteilung
des
Ausgabenanteils zwischen den Eigentümern
wird auf der Grundlage des aus den
Bodenverbesserungsbauten
oder
deren
einzelnen Einheiten erzielten Nutzens
La ripartizione della quota di spesa tra i
proprietari é fatta, in via definitiva, in ragione
dei benefici conseguiti per effetto delle opere
di miglioramento fondiario o di singoli gruppi
a sé stanti di esse e, in via provvisoria, sulla
I contributi consorziali sono riscossi, previa
relativa deliberazione del consiglio di
amministrazione,
mediante
versamento
volontario presso la tesoreria oppure a
mezzo dei concessionari del servizio per la
riscossione dei tributi oppure, previa
convenzione da altri soggetti che riscuotono
già tributi o tariffe per servizi pubblici dagli
utenti consortili.
I contributi consortili sono dovuti dal
consorziato che risulta iscritto nel catasto
consortile nonché da tutti coloro che
utilizzano a qualsiasi titolo le opere di
miglioramento fondiario.
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vorgenommen, die provisorische hingegen
auf der Grundlage von ungefähren und
voraussichtlichen Indizes des erzielbaren
Nutzens.
base di indici approssimativi e presuntivi del
beneficio conseguibile.
Artikel 30
Schadenersatz
Articolo 30
Risarcimento
Schädigen
Konsortiumsmitglieder
Konsortiumsbauten, leiten sie missbräuchlich
die Konsortiumsgewässer ab, verursachen
oder begünstigen sie deren Versickerung,
Ableitung und dergleichen, behält sich die
Konsortiumsverwaltung
vor,
zwecks
Schadenersatz
den
Rechtsweg
zu
beschreiten und von Amtswegen für die
Ausführung der nötigen Arbeiten zur
Wiederherstellung
des
ursprünglichen
Zustandes zu sorgen. Sie behält sich
außerdem
die
Auferlegung
eines
zusätzlichen Beitrags vor.
Qualora membri del consorzio danneggino
gli impianti consorziali, deviino abusivamente
corsi d’acqua consorziali, provochino o
favoriscano
il
prosciugamento
o
la
deviazione
degli
stessi
ecc.,
l’amministrazione del consorzio si riserva la
facoltà di chiedere il risarcimento del danno
anche per via legale e di provvedere d’ufficio
alla realizzazione dei lavori necessari per il
ripristino dello stato originale. Inoltre si
riserva la facoltà di ricorrere all’imposizione
di un contributo consorziale aggiuntivo.
Die Mitglieder können solche Maßnahmen
des Konsortiums vermeiden, indem sie
selbst
den
ursprünglichen
Zustand
wiederherstellen, an das Konsortium den
erforderlichen Beitrag leisten oder den
entsprechenden
Gegenwert
des
verursachten Schadens zahlen.
I membri possono evitare che il consorzio
adotti
tali
provvedimenti
ripristinando
personalmente lo stato originale, prestando il
dovuto contributo nei confronti del consorzio,
oppure pagando il controvalore del danno
arrecato.
ABSCHNITT 7
Auflösung des Konsortiums
CAPO 7
Scioglimento del consorzio
Artikel 31
Modalitäten zur Auflösung des Konsortiums
Articolo 31
Modalità di scioglimento del consorzio
Die Auflösung des Konsortiums muss mit
einer Mehrheit von mehr als zwei Drittel der
Konsortialmitglieder beschlossen werden. In
diesem Fall darf das Konsortium nicht vor
Tilgung aller Schulden und eingegangenen
Verpflichtungen
aufgelöst
werden,
vorbehaltlich der Übernahme der gesamten
Aktiva und Passiva durch jenes Konsortium
oder jene Körperschaft, welcher das
Vermögen des aufzulösenden Konsortiums
zugewiesen wird.
Dies vorbehaltlich der Bestimmungen, wie sie
in Artikel 44, Absatz 22 des Landesgesetzes
vom 28. September 2009, Nr. 5, vorgesehen
sind.
Lo scioglimento del consorzio deve essere
deliberato da una maggioranza superiore ai
due terzi dei consorziati. In questo caso il
consorzio non può essere sciolto prima
dell’estinzione di tutti i debiti e degli obblighi
sopravvenuti, a meno che il consorzio o
l’ente destinatario del patrimonio del
consorzio prossimo allo scioglimento non
dichiari di assumersi tutte le attività e
passività.
E’ fatto salvo quanto previsto dal comma 22
dell’art. 44 della Legge provinciale del 28
settembre 2009, n. 5
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Artikel 32
Verweis
Articolo 32
Rinvio
Neben den Bestimmungen dieser Satzungen
gelten die Vorschriften des Landesgesetzes
vom 28. September 2009, Nr. 5.
Oltre alle disposizioni di questo statuto
valgono le norme della Legge provinciale del
28 settembre 2009, n. 5.
Art. 33
Gleichstellung
Art. 33
Parificazione
Soweit im Folgenden personenbezogene
Bezeichnungen nur in männlicher Form
angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen
und Männer in gleicher Weise.
Pur figurando nella sola forma maschile, le
denominazioni sottoelencate si riferiscono
indistintamente a donne e uomini.
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95858
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 29 ottobre 2014, n. 38
Nomina Ispettore Distrettuale dei Corpi VV.F. volontari dell'Unione Distrettuale di Trento.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
-
-
-
-
-
-
vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, concernente: "Ordinamento del Servizio Antincendi
e delega delle funzioni alle Province di Trento e Bolzano", che prevede all'art. 1, comma 5, quali organismi componenti il Servizio Antincendi, le Unioni provinciali, distrettuali o comprensoriali dei Corpi dei VV.F. volontari;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2984 del 27 dicembre 2012, con la quale sono stati
approvati i regolamenti tipo dei corpi e gli schemi di statuto tipo delle Unioni distrettuali, nonché lo
statuto della Federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari;
preso atto che attualmente le Unioni distrettuali, con riferimento al rispettivo centro, sono le seguenti: Cavalese, Pozza di Fassa, Fiera di Primiero, Borgo Valsugana, Pergine, Trento, Mezzolombardo,
Cles, Fondo, Malè, Tione, Riva del Garda e Vallagarina;
accertato come lo Statuto tipo delle Unioni distrettuali preveda che, a capo di ognuna di esse sia
preposto un Ispettore, nominato dal Presidente della Giunta Provinciale, su designazione unanime
dell'Assemblea Distrettuale, sentito il parere del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile;
vista la deliberazione n. 1682 di data 29 settembre 2014, con la quale la Giunta provinciale ha approvato lo statuto dell’Unione Distrettuale dei Corpi VV.F. volontari del distretto di Trento;
visto il verbale dell’assemblea generale dell’Unione distrettuale di Trento tenutasi il giorno 28 luglio
2014, nell’ambito della quale, in attuazione dell’art. 7 dello Statuto, si è provveduto alla nomina del
sig. ing. Giacomo De Sero, quale Ispettore distrettuale;
visto in proposito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile, espresso in data 16 ottobre 2014;
accertato il possesso, da parte del sig. ing. Giacomo De Sero, dei requisiti previsti dallo statuto
dell’Unione Distrettuale di cui sopra per la nomina ad Ispettore distrettuale;
vista la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;
vista la legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e s.m.;
decreta
1.
2.
3.
E’ nominato, in attuazione di quanto disposto dallo Statuto dell’Unione Distrettuale dei Corpi VV.F.
approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1682 del 29 settembre 2014, il sig. ing. Giacomo De Sero, nato a Trento il 04/05/1977, quale Ispettore distrettuale dei Corpi VV.F. volontari del
distretto di Trento.
La scadenza della presente nomina avviene al compimento dei cinque anni di mandato con riferimento alla data di designazione, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell’Unione anzicitata, in assenza di eventuali dimissioni o fatti invalidanti la nomina disposta con il presente provvedimento.
All’Ispettore nominato con il presente decreto spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio
delle proprie funzioni, con onere a carico del bilancio della relativa Unione distrettuale.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE
UGO ROSSI
______________________________________________________________________________
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43
95857
Decreti - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 29 ottobre 2014, n. 9-11/Leg.
Approvazione modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 361/Leg. Regolamento concernente "Disciplina del museo Castello del Buonconsiglio, monumenti
e collezioni provinciali", articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività
culturali).
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
-
-
-
visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto
Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
visto l’art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
680/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per
l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 “Disciplina delle attività culturali”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1709 di data 6 ottobre 2014, avente ad oggetto:
L.P. 3 ottobre 2007, n. 15: Disciplina attività culturali, articolo 25. Approvazione modificazioni al regolamento concernente "Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni
provinciali" adottato con decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011 n. 3-61/Leg. modificato con decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 10 - 85/Leg.;
emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modificazioni dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg
1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale e messo a disposizione del museo. Il direttore è
individuato tra persone, in possesso di esperienza professionale coerente con le competenze e
l’esperienza necessarie per la direzione del museo, appartenenti al personale con qualifica dirigenziale della Provincia o dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni pubbliche, oppure con assunzione diretta da parte della Provincia secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e dal relativo regolamento di attuazione.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Nel caso di assunzione diretta del direttore la Giunta provinciale con l'atto di nomina ne stabilisce
il trattamento economico nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.”
c) il comma 6 è abrogato.
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Art. 2
Modificazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg
1.
Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg è
sostituito dal seguente:
“1. Il controllo sulla gestione finanziaria del museo è effettuato da un collegio dei revisori dei conti
formato da tre componenti, nominati dalla Giunta provinciale, tra cui almeno un funzionario
dell’Amministrazione provinciale esperto in materia finanziario-contabile, che può anche assumere
la carica di presidente secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. I revisori durano in carica cinque anni. La Provincia determina i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti del collegio sulla base ed entro i limiti previsti dalle
disposizioni provinciali vigenti.”
Art. 3
Modificazione dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg
1. Nel comma 5 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg le
parole: “conferito secondo le modalità individuate all’articolo 6” sono sostituite dalle seguenti: “conferito
secondo le modalità individuate all’articolo 4”.
Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL PRESIDENTE
UGO ROSSI
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NOTE ESPLICATIVE
Avvertenza
Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e
sull’efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da
parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.
Note alle premesse
-
L’articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972,
n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2., dispone:
“Art. 53
Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”
-
L’articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972,
n. 301, serie generale), dispone:
“Art. 54
Alla Giunta provinciale spetta:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà
regolamentare delle province;
3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi
in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di
funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più
rappresentativo dell'ente.
Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine
pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al
consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”
Nota all’articolo 1:
L’articolo 4 del D.P.P. n. 3-61/Leg di data 11 marzo 2011, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:
a)
Art. 4
Il direttore
1.Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale tra persone in possesso di esperienza professionale coerente
con le competenze e l’esperienza necessarie per la direzione del museo scegliendolo:
tra il personale con qualifica dirigenziale della Provincia o dei suoi enti strumentali;
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con assunzione diretta secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
(legge sul personale della Provincia) e dal relativo regolamento di attuazione;
c) tramite messa a disposizione o comando di personale con qualifica di dirigente di altre amministrazioni pubbliche.
1. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale e messo a disposizione del museo. Il direttore è individuato tra persone, in possesso di esperienza professionale coerente con le competenze e
l’esperienza necessarie per la direzione del museo, appartenenti al personale con qualifica dirigenziale
della Provincia o dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni pubbliche, oppure con assunzione
diretta da parte della Provincia secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e dal relativo regolamento di attuazione.
2. Il direttore ha la legale rappresentanza del museo e ne assicura la gestione, è responsabile della gestione
delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati delle attività, provvede inoltre alla direzione e al coordinamento
del personale. Il direttore cura in particolare:
a) la predisposizione e l'adozione del programma annuale e pluriennale di attività del museo secondo quanto previsto dall'articolo 8;
b) la predisposizione e l'adozione del bilancio annuale e pluriennale di previsione e delle sue variazioni, del
conto consuntivo nonché dei provvedimenti amministrativi e contabili di competenza del museo, secondo
quanto indicato dall'articolo 9;
c) la stipulazione di contratti e convenzioni;
d) l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
e) l'individuazione, tra il personale del museo, del proprio sostituto in caso di assenza o di impedimento;
f)
l'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela del patrimonio a qualsiasi titolo affidato al museo;
g) l'adozione di ogni altro atto relativo al funzionamento del museo non demandato alla competenza di altri
organi.
3. Il direttore presenta alla Giunta provinciale, contestualmente al conto consuntivo, una relazione sullo stato
di attuazione del programma annuale e pluriennale di attività, riferendo sulle attività svolte, sul monitoraggio e sugli
esiti delle stesse, nonché un documento illustrativo dei dati patrimoniali e finanziari.
4. Nel caso di assunzione del direttore secondo la modalità indicata dal comma 1, lettera b), la Giunta provinciale con l'atto di nomina stabilisce il trattamento economico del direttore nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti
b)
4. Nel caso di assunzione diretta del direttore la Giunta provinciale con l'atto di nomina ne stabilisce il
trattamento economico nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.
5. Il direttore è soggetto alla procedura di valutazione della prestazione secondo i criteri, le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia.
6. Se l’incarico di direttore del museo è conferito a personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici lo
stesso è posto in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 62, comma 3 bis, della legge provinciale sul
personale.
Nota all’articolo 2:
-
L’articolo 6 del D.P.P. n. 3-61/Leg di data 11 marzo 2011, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:
Art. 6
Il collegio dei revisori dei conti
1. Il controllo sulla gestione finanziaria del museo è effettuato da un collegio dei revisori dei conti di tre membri,
nominati dalla Giunta provinciale; il presidente è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per
l’iscrizione al registro dei revisori contabili. I revisori durano in carica cinque anni. La Provincia determina i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti del collegio sulla base ed entro i limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.
1. Il controllo sulla gestione finanziaria del museo è effettuato da un collegio dei revisori dei conti formato da tre componenti, nominati dalla Giunta provinciale, tra cui almeno un funzionario
dell’Amministrazione provinciale esperto in materia finanziario-contabile, che può anche assumere la carica di presidente secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3. I revisori durano in carica cinque anni. La Provincia determina i compensi ed i rimborsi
spettanti ai componenti del collegio sulla base ed entro i limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.
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2. Nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, i revisori compiono tutte le verifiche ritenute opportune
in ordine all’andamento della gestione ed hanno in particolare, l’obbligo di esaminare il bilancio di previsione, le sue
variazioni ed il rendiconto. Le relative relazioni sono allegate ai documenti contabili approvati dalla Giunta provinciale.
3. In caso di gravi anomalie riscontrate nella gestione finanziaria e amministrativa del museo nel corso
dell’esercizio hanno l’obbligo di riferire alla Giunta provinciale.
Nota all’articolo 3:
-
L’articolo 10 del D.P.P. n. 3-61/Leg di data 11 marzo 2011, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:
Art. 10
Organizzazione e risorse umane
1. L’organizzazione della struttura del museo assicura in modo adeguato e con continuità le funzioni previste
da questo regolamento.
2. Per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attività il museo si avvale esclusivamente di personale messo
a disposizione dalla Provincia.
3. Il museo può inoltre avvalersi di rapporti con soggetti esterni per attività specialistiche o attività che possano
comunque essere svolte senza vincolo di subordinazione, ai sensi del capo I bis della legge sui contratti e sui beni
provinciali.
4. La struttura organizzativa del museo é costituita da una direzione del museo e dalle strutture operative individuate dal regolamento interno di organizzazione sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale.
5. Alla direzione è preposto un direttore con incarico dirigenziale conferito secondo le modalità individuate
dall’articolo 6 conferito secondo le modalità individuate all’articolo 4.
6. Agli uffici e agli eventuali incarichi speciali sono preposti dipendenti con qualifica di direttore di cui all'articolo 29 della legge sul personale della Provincia.
7. Se il museo non si avvale di personale in possesso della qualifica di direttore posto a disposizione dalla Giunta provinciale, si procede alla copertura dei relativi incarichi mediante procedure concorsuali, secondo le disposizioni della legge sul personale della Provincia. Il personale provinciale risultante vincitore del concorso è posto a
disposizione del museo a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico.
8. Per la valutazione del personale con la qualifica di direttore preposto agli uffici, il museo si avvale del nucleo
di valutazione della Provincia.
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95869
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 1. April 2014, Nr. 385
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 1 aprile 2014, n. 385
Unentgeltliche Abtretung von 17 m² der Bp.
279 K.G. Innichen an die Gemeinde Innichen.
Cessione a titolo gratuito di 17 mq della p.ed.
279 C.C. San Candido al Comune di San Candido.
Die Autonome Provinz Bozen ist Eigentümerin
der Bp. 279 K.G. Innichen, wie aus dem Grundbuchsauszug vom 20.03.2014 hervorgeht. Sie
bildet Teil des unverfügbaren Vermögens der Autonomen Provinz Bozen.
La Provincia Autonoma di Bolzano è proprietaria
della p.ed. 279 C.C. San Candido, come risulta
dall'estratto tavolare dd. 20.03.2014. La p.ed. fa
parte del patrimonio indisponibile della Provincia
Autonoma di Bolzano.
Das Gebäude wird vom Sanitätsbetrieb verwaltet,
der die Liegenschaft für die Unterbringung der
eigenen Dienste nutzt.
L'edificio viene gestito dall'Azienda Sanitaria, che
lo utilizza per la sistemazione dei propri servizi.
Mit Schreiben Prot. Nr. 12310 vom 17.10.2013
ersucht die Gemeinde Innichen um unentgeltliche
Abtretung von 17 m² der obgenannten Parzelle
für die Errichtung eines Gehsteiges.
Con lettera prot. n. 12310 dd. 17.10.2013 il Comune di San Candido chiede la cessione a titolo
gratuito di 17 mq della particella sopraccitata per
la realizzazione di un marciapiede.
Die Lage der benötigten Fläche ist aus dem Teilungsplan Nr. 391/2013, erstellt von Geom. Gerhard Stauder, ersichtlich.
L'ubicazione della superficie richiesta risulta dal
tipo di frazionamento n. 391/2013, redatto dal
Geom. Gerhard Stauder.
Die Bp. 279 K.G. Innichen ist im Bauleitplan der
Gemeinde Innichen als “Wohnbauzone B1 –
Auffüllzone, Gebiet mit Denkmalschutz”, wie
aus der urbanistischen Zweckbestimmung der
Gemeinde Prot. Nr. 12056 vom 14.10.2013 hervorgeht.
La p.ed. 279 C.C. San Candido è inserita come
“zona residenziale B1 - zona di completamento e zona di rispetto per le belle arti” nel piano
urbanistico del Comune di San Candido, come
risulta dalla destinazione urbanistica del Comune
Prot. Nr. 12056 dd. 14.10.2013.
Mit Schreiben Prot. Nr. 0137828-BK vom 04.12.
2013 teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit, dass
er keine Einwände gegen die Abtretung der obgenannten Fläche hat.
Con lettera prot. n. 0137828-BK dd. 04.12.2013
l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige dichiara di non
avere obiezioni alla cessione della superficie sopraccitata.
Der Abschluss der Übergabeurkunde für die obgenannte Fläche erfolgt im Sinne des Artikels 20
des Landesgesetzes Nr. 2 vom 21.01.1987, mit
welchem die Bedingungen für die unentgeltliche
Abtretung von landeseigenen Liegenschaften
festgelegt werden.
La stipulazione del contratto di cessione avviene
ai sensi dell'articolo 20 della Legge Provinciale n.
2 dd. 21.01.1987, con il quale vengono stabilite le
condizioni per la cessione a titolo gratuito per immobili di proprietà provinciale.
Es wird daher für angemessen erachtet, die unentgeltliche Abtretung der obgenannten Fläche zu
ermächtigen, da diese nicht für eigene institutionelle Zwecke verwendet wird.
Viene quindi ritenuto opportuno autorizzare la
cessione a titolo gratuito della superficie sopracitata poiché non viene utilizzata per i propri fini
istituzionali.
dies alles vorausgeschickt
tutto ciò premesso
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Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich vorgeschriebener Form zum Ausdruck gebracht wird:
a voti unanimi espressi nei modi di legge:
1.
17 m² der Bp. 279 K.G. Innichen vom unverfügbaren in das verfügbare Vermögen zu
übertragen, damit die unentgeltliche Abtretung an die Gemeinde Innichen durchgeführt
werden kann;
1.
di passare 17 mq della p.ed. 279 C.C. San
Candido dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile per permettere la cessione
a titolo gratuito al Comune di San Candido;
2.
die unentgeltliche Abtretung von 17 m² der
Bp. 279 K.G. Innichen an die Gemeinde Innichen zu folgenden Bedingungen zu genehmigen:
a) die grundbücherliche Anmerkung gemäß Artikel 20, dritter und vierter Absatz,
des L.G. Nr. 2 vom 21.01.1987, vornehmen zu lassen;
2.
di autorizzare la cessione a titolo gratuito di
17 mq della p.ed. 279 C.C. San Candido al
Comune di San Candido alle seguenti condizioni:
a) di provvedere all’annotazione tavolare di
cui all’articolo 20, terzo e quarto comma,
della Legge Provinciale n. 2 dd. 21.01.
1987;
3.
b)
der Teilungsplan Nr. 391/2013, erstellt
von Geom. Gerhard Stauder, bildet einen wesentlichen Bestandteil des abzuschließenden Vertrages;
b)
il tipo di frazionamento n. 391/2013, redatto dal Geom. Gerhard Stauder, forma
parte integrante del contratto da stipulare;
c)
die Fläche wird in dem Zustand übergeben wie sie liegt und steht;
c)
la superficie viene ceduta come sta e
giacie;
d)
mit der Übergabe der gegenständlichen
Fläche an die neue Eigentümerin übernimmt diese alle Rechte und Pflichten,
auch wenn sich diese auf die Zeit vor der
Eigentumsübertragung beziehen;
d)
di dare atto che alla data del passaggio
della superficie in oggetto passeranno alla nuova proprietaria tutti i diritti ed oneri
derivanti dalla proprietà, anche se riferentesi a fatti verificatisi prima del passaggio stesso;
e)
im Falle einer Rückgabe der Fläche an
die Autonome Provinz Bozen, wird sie im
Sinne des Art. 20, fünfter Absatz, des
L.G. Nr. 2 vom 21.01.1987 ohne jeden
Anspruch auf Entschädigung für etwaige
Verbesserungs- oder Ausbauarbeiten erfolgen;
e)
in caso di restituzione della superficie alla Provincia Autonoma di Bolzano questa
avverà ai sensi dell’articolo 20, quinto
comma, della Legge Provinciale n. 2 dd.
21.01.1987, senza alcun indennizzo per
eventuali migliorie ed addizioni;
f)
alle anfallenden Spesen für den Abschluss des betreffenden Vertrages gehen zu Lasten der Gemeinde Innichen.
f)
tutte le spese inerenti alla stipulazione
del relativo contratto sono a carico del
Comune di San Candido.
den Direktor der Abteilung Vermögensverwaltung, Dr. Josef Urthaler, zur Unterschrift
der gegenständlichen Übergabeurkunde zu
ermächtigen.
3.
di autorizzare il direttore della ripartizione
patrimonio, Dr. Josef Urthaler, alla firma del
relativo contratto di cessione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. EROS MAGNAGO
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P
DOTT. EROS MAGNAGO
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Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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95864
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD, LANDWIRTSCHAFTLICHEM
GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER
ALPINEM GRÜNLAND
vom 24. Juli 2014, Nr. 128/14
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA
TRASFORMAZIONE DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O VERDE
ALPINO
del 24 luglio 2014, n. 128/14
Gemeinde Klausen: Änderung des Landschaftsplanes – Umwidmung von Wald in alpines Grünland und Weidegebiet gemäß Beschluss des Gemeindeausschusses vom
22.04.2014, Nr. 148
Comune di Chiusa: modifica del piano paesaggistico – trasformazione da bosco in zona
di verde alpino e pascolo in base alla deliberazione della Giunta comunale del 22/04/2014,
n. 148
Die Kommission hat folgenden Sachverhalt
zur Kenntnis genommen:
La Commissione ha preso atto di quanto segue:
Die Gemeinde Klausen hat mit Beschluss des
Gemeindeausschusses vom 22.04.2014, Nr. 148,
eine Änderung zum Landschaftsplan beantragt,
betreffend die Umwidmung von Wald in alpines
Grünland und Weidegebiet auf den Gp.en 1684/2
und 1702/2, K.G. Latzfons, im Ausmaß von insgesamt 4.908 m².
Il Comune di Chiusa ha chiesto con deliberazione
della Giunta comunale del 22/04/2014, n. 148,
una modifica al piano paesaggistico, concernente
la trasformazione da bosco in zona di verde alpino e pascolo sulle pp.ff. 1684/2 e 1702/2, C.C.
Lazfons, nella misura complessiva di 4.908 m².
Die Kommission hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:
La Commissione ha preso atto della seguente
normativa:
1.
in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr.
16, in geltender Fassung und insbesondere
in den Artikel 3 desselben (Landschaftsschutzgesetz);
1.
della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16,
e successive modifiche ed in particolare
dell’articolo 3 della stessa (Legge per la Tutela del paesaggio);
2.
in das Landesgesetz vom 11. August 1997,
Nr. 13, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 19 desselben (Landesraumordnungsgesetz);
2.
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 19 della stessa (Legge urbanistica
provinciale);
3.
in das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996,
Nr. 21, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 5 desselben (Forstgesetz);
3.
della legge provinciale 21 ottobre 1996, n.
21, e successive modifiche ed in particolare
dell’articolo 5 della stessa (Ordinamento forestale);
4.
in den Beschluss der Landesregierung Nr.
859 vom 11. Juni 2012, in geltender Fassung
(Landschaftsplan der Gemeinde Klausen).
4.
della deliberazione della Giunta provinciale n.
859 del 11 giugno 2012, e successive modifiche (Piano paesaggistico del Comune di
Chiusa).
Die Kommission nimmt den Antrag mit folgenden
Änderungen an:
Im südwestlichen Teil wird die Umwidmungsfläche reduziert. Diese Teilfläche wird abgelehnt, um eine landschaftsgerechtere Abgrenzung der Umwidmungsfläche zu errei-
La Commissione accoglie la richiesta con le seguenti modifiche:
L’area di trasformazione viene ridotta nella
sua parte sudoccidentale. Quest’area parziale viene rigettata onde poter garantire una
delimitazione dell’area di trasformazione ac-
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
-
chen. Zusätzlich wäre die Bewirtschaftung
der abgelehnten Fläche durch die Beschattung des darunter liegenden Waldbestandes
stark beeinträchtigt.
Die Umwidmung soll nicht in alpines Grünland und Weidegebiet, sondern in bestockte
Wiese und Weide erfolgen, da eine lockere
Bestockung in den Almgebieten charakteristisch ist.
-
55
cettabile dal punto di vista paesaggistico. Inoltre, l’utilizzazione dell’area rigettata sarebbe aggravata a causa dell’ombreggiamento
dovuto agli alberi del bosco sottostante.
La trasformazione non va effettuata in zona
di verde alpino e pascolo ma in prato e pascolo alberato, dato che una alberatura rada
è un elemento caratteristico delle zone alpestri.
Auf der Grundlage der genannten Prämissen
fasst die Kommission nach eingehender Diskussion mit Stimmeneinhelligkeit folgenden
In base alle premesse citate la Commissione dopo ampia discussione a voti unanimi
Beschluss:
delibera:
1.
Die Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Klausen betreffend die Umwidmung
von Wald in bestockte Wiese und Weide
(nicht in alpines Grünland und Weidgebiet,
wie vom Gemeindeausschuss beantragt) ist
mit der diesbezüglichen graphischen Darstellung (ein Planauszug im Maßstab 1:10.000)
teilweise genehmigt.
1.
La modifica al piano paesaggistico del Comune di Chiusa concernente la trasformazione
da bosco in prato e pascolo alberato (non in
zona di verde alpino e pascolo come richiesta dalla Giunta comunale) è approvata parzialmente con il relativo elemento grafico (un
estratto di piano in scala 1:10.000).
2.
Nach erfolgter endgültiger Genehmigung der
Änderung des Landschaftsplanes wird der
Gemeindebauleitplan von Amts wegen angepasst.
2.
Dopo l’approvazione definitiva della modifica
del piano paesaggistico, il piano urbanistico
comunale viene adeguato d’ufficio.
DER VORSITZENDE
DR. KONRAD STOCKNER
IL PRESIDENTE
DOTT. KONRAD STOCKNER
Verkürztes Verfahren
Procedimento abbreviato
Der Gemeinderat von Klausen hat mit Beschluss Nr.
56 vom 10.09.2014 die gegenständliche Änderung
gemäß Artikel 3 Absatz 5 des Landesgesetzes vom
25. Juli 1970, Nr. 16, vollinhaltlich angenommen.
Il Consiglio comunale di Chiusa ha pienamente condiviso la modifica di cui trattasi con deliberazione n. 56
del 10/09/2014 ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della
legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen
Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag
nach seiner Veröffentlichung in Kraft.
Questa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
56
95865
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD, LANDWIRTSCHAFTLICHEM
GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER
ALPINEM GRÜNLAND
vom 25. Juli 2014, Nr. 136/14
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA
TRASFORMAZIONE DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O VERDE
ALPINO
del 25 luglio 2014, n. 136/14
Gemeinde Pfalzen: Änderung des Landschaftsplanes – Umwidmung von bestockte
Wiese und Weide in Landwirtschaftsgebiet
gemäß Beschluss des Gemeindeausschusses
vom 28.05.2014, Nr. 190
Comune di Falzes: modifica del piano paesaggistico – trasformazione da prato e pascolo
alberato in zona agricola in base alla deliberazione della Giunta comunale del 28/05/2014, n.
190
Die Kommission hat folgenden Sachverhalt
zur Kenntnis genommen:
La Commissione ha preso atto di quanto segue:
Die Gemeinde Pfalzen hat mit Beschluss des
Gemeindeausschusses vom 28.05.2014, Nr. 190,
eine Änderung zum Landschaftsplan beantragt,
betreffend die Umwidmung von bestockte Wiese
und Weide in Landwirtschaftsgebiet auf der Gp.
198, K.G. Greinwalden, im Ausmaß von insgesamt 2.725 m².
Il Comune di Falzes ha chiesto con deliberazione
della Giunta comunale del 28/05/2014, n. 190,
una modifica al piano paesaggistico, concernente
la trasformazione da prato e pascolo alberato in
zona agricola sulla p.f. 198, C.C. Grimaldo, nella
misura complessiva di 2.725 m².
Die Kommission hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:
La Commissione ha preso atto della seguente
normativa:
1.
in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr.
16, in geltender Fassung und insbesondere
in den Artikel 3 desselben (Landschaftsschutzgesetz);
1.
della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16,
e successive modifiche ed in particolare
dell’articolo 3 della stessa (Legge per la Tutela del paesaggio);
2.
in das Landesgesetz vom 11. August 1997,
Nr. 13, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 19 desselben (Landesraumordnungsgesetz);
2.
della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,
e successive modifiche ed in particolare
dell’articolo 19 della stessa (Legge urbanistica provinciale);
3.
in das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996,
Nr. 21, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 5 desselben (Forstgesetz);
3.
della legge provinciale 21 ottobre 1996, n.
21, e successive modifiche ed in particolare
dell’articolo 5 della stessa (Ordinamento forestale);
4.
in den Beschluss der Landesregierung Nr.
3786 vom 10. Oktober 2005 (Landschaftsplan der Gemeinde Pfalzen);
4.
della deliberazione della Giunta provinciale n.
3786 del 10 ottobre 2005 (Piano paesaggistico del Comune di Falzes);
5.
in den Erhebungsbericht des Forstinspektorates Bruneck vom 10.07.2014.
5.
dell’istruttoria dell’Ispettorato forestale Brunico del 10/07/2014.
In Anbetracht der Tatsache, dass keine negativen
Auswirkungen in hydrogeologischer, forstlich-ökologischer oder landschaftlicher Hinsicht zu erwar-
In considerazione del fatto che non si prospettano
conseguenze negative di ordine idrogeologico, forestale-ecologico oppure paesaggistico la Com-
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
57
ten sind, nimmt die Kommission den Antrag des
Gemeindeausschusses an.
missione accoglie la richiesta della Giunta comunale.
Auf der Grundlage der genannten Prämissen
fasst die Kommission nach eingehender Diskussion mit Stimmeneinhelligkeit folgenden
In base alle premesse citate la Commissione dopo ampia discussione a voti unanimi
Beschluss:
delibera:
1. Die Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Pfalzen betreffend die Umwidmung
von bestockte Wiese und Weide in Landwirtschaftsgebiet ist gemäß Antrag des Gemeindeausschusses genehmigt.
1. La modifica al piano paesaggistico del Comune di Falzes concernente la trasformazione da prato e pascolo alberato in zona agricola è approvata come da richiesta della
Giunta comunale.
2. Nach erfolgter endgültiger Genehmigung der
Änderung des Landschaftsplanes wird der
Gemeindebauleitplan von Amts wegen angepasst.
2. Dopo l’approvazione definitiva della modifica
del piano paesaggistico, il piano urbanistico
comunale viene adeguato d’ufficio.
DER VORSITZENDE
DR. KONRAD STOCKNER
IL PRESIDENTE
DOTT. KONRAD STOCKNER
Verkürztes Verfahren
Procedimento abbreviato
Der Gemeinderat von Pfalzen hat mit Beschluss Nr. 16
vom 29.09.2014 die gegenständliche Änderung gemäß
Artikel 3 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli
1970, Nr. 16, vollinhaltlich angenommen.
Il Consiglio comunale di Falzes ha pienamente condiviso la modifica di cui trattasi con deliberazione n. 16
del 29/09/2014 ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della
legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen
Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag
nach seiner Veröffentlichung in Kraft.
Questa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
58
95834
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 30. September 2014, Nr. 1137
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 settembre 2014, n. 1137
Gemeinde Lana: Teilweise Genehmigung von
Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde
- Ratsbeschluss Nr. 21 vom 21. August 2014 GAB 91/2014
Comune di Lana: Approvazione parziale di
modifiche al piano urbanistico comunale Delibera consiliare n. 21 del 21 agosto 2014 DGC 91/2014
Prämissen
Der Gemeindeausschuss von Lana hat mit Beschluss Nr. 91 vom 4. März 2014 den Entwurf für
folgende Änderungen am Bauleitplan beschlossen:
Premessa
La Giunta comunale di Lana con delibera n. 91
del 4 marzo 2014 ha adottato la seguente proposta di modifiche al piano urbanistico:
a)
Ergänzung des Art. 18 (Zone für touristische
Einrichtungen – Campingplatz) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, und
zwar soll für den „Alpin Fitness Waldcamping“ in Völlan die höchstzulässige Baumassendichte von 0,08 m³/m² auf 0,2 m³/m² erhöht werden. Die Erhöhung der Baumassendichte ist erforderlich, um die bestehenden
sanitären Anlagen an die heutigen Bedürfnisse anzupassen und die Errichtung eines Restaurationsbetriebes sowie einer Wohnung für
die Betriebsausicht zu ermöglichen.
Der Zusatz lautet:
„Für den Campingplatz „Alpin Fitness Waldcamping“ in Völlan auf der BP 301, K.G. Völlan wird die höchstzulässige Baumassendichte mit 0,2 m³/m² festgelegt“.
a)
Integrazione dell’art. 18 (Zona per impianti
turistici – campeggio) delle norme d’attuazione al piano urbanistico, e cioè per il campeggio “Alpin Fitness Waldcamping” a Foiana
la densità edilizia massima viene aumentata
da 0,08 m³/m² a 0,2 m³/m². L’aumento della
densità edilizia è necessaria per poter adeguare gli impianti igienico-sanitari alle esigenze attuali e consentire la realizzazione di
un’attività ristorativa e di un’abitazione per la
sorveglianza.
Il testo da aggiungere è il seguente:
“Per il campeggio “Alpin Fitness Waldcamping” a Foiana sulla p.ed. 301, C.C. Foiana la
densità edilizia massima viene fissata in 0,2
m³/m²”.
b) Eintragung eines Durchführungsplanes für
das Gewerbegebiet D1 „L. Zuegg“ auf den
BP.en 1273, 1331, 1394, 1395, 1449 und
den GP.en 1780/4 und 1780/11, K.G. Lana.
Den dort ansässigen Betrieben sollen dadurch strukturelle Anpassungen und notwendige Erweiterungen ermöglicht werden können. Zudem soll die höchstzulässige Gebäudehöhe von 9,5 m auf 10 m erhöht werden,
um eine ausgeglichenere Nutzung des Areals
zu gewährleisten.
b) Inserimento di un piano d’attuazione per la
zona per insediamenti produttivi D1 “L.
Zuegg” sulle pp.ed. 1273, 1331, 1394, 1395,
1449 e sulle pp.ff. 1780/4 e 1780/11, C.C.
Lana. Alle imprese già situate in questa zona
viene così data la possibilità di effettuare gli
adeguamenti strutturali nonché gli ampliamenti necessari. Inoltre l’altezza massima
degli edifici viene aumentata da 9,5 m a 10
m, per permettere un utilizzo più omogeneo
dell’area.
c1) Umwidmung von ca. 170 m² der GP.en 453/9
und 448/1, K.G. Völlan von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone „Völlan-Propst-Wieser-Weg“
(Dichte 1,3 m³/m²) mit Raumordnungsvertrag
im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes
c1) Trasformazione di ca. 170 m² delle pp.ff.
453/9 e 448/1, C.C. Foiana da zona di verde
agricolo in zona residenziale C7 – zona
d’espansione “Foiana-Via Prevosto-Wieser“
(densità 1,3 m³/m²) con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge pro-
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
59
vom 11. August 1997, Nr. 13. Die Umwidmung erfolgt im Zuge der Durchführung von
Punkt 2 des Raumordnungsvertrages vom 5.
November 2011, Reg. Nr. 1538 im Sinne von
Art. 40/bis des obgenannten Gesetzes Nr.
13/97 und der diesbezüglichen Zusatzvereinbarung vom 27. September 2012, Reg. Nr.
1606.
vinciale 11 agosto 1997, n. 13. La trasformazione avviene in esecuzione di quanto previsto al punto 2 della convenzione urbanistica
del 5 novembre 2011, n. reg. 1538 ai sensi
dell’art. 40/bis della succitata legge n. 13/97
e del relativo accordo supplementare del 27
settembre 2012, n. reg. 1606.
c2) Umwidmung von ca. 205 m² der GP 1375/3,
K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet in
Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone (Dichte: 1,3 m³/m²) „Lana-Spitalgasse“ mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr.
13. Die Umwidmung erfolgt im Zuge der
Durchführung von Punkt 2 des Raumordnungsvertrages vom 5. November 2011,
Reg. Nr. 1538 im Sinne von Art. 40/bis des
obgenannten Gesetzes Nr. 13/97 und der
diesbezüglichen Zusatzvereinbarung vom 27.
September 2012, Reg. Nr. 1606.
c2) Trasformazione di ca. 205 m² della p.f.
1375/3, C.C. Lana da zona di verde agricolo
in zona residenziale C7 – zona d’espansione
“Lana-Vicolo Ospizio” (densità 1,3 m³/m²) con
convenzione urbanistica ai sensi dell’art.
40/bis della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13. La trasformazione avviene in
esecuzione di quanto previsto al punto 2 della convenzione urbanistica del 5 novembre
2011, n. reg. 1538 ai sensi dell’art. 40/bis della succitata legge n. 13/97 e del relativo accordo supplementare del 27 settembre 2012,
n. reg. 1606.
c3) Umwidmung von ca. 450 m² der GP 629/3,
K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet in
Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone (Dichte: 1,3 m³/m²) „Völlan-Feldweg“ mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr.
13. Die Umwidmung erfolgt im Zuge der
Durchführung von Punkt 2 des Raumordnungsvertrages vom 5. November 2011,
Reg. Nr. 1538 im Sinne von Art. 40/bis des
obgenannten Gesetzes Nr. 13/97 und der
diesbezüglichen Zusatzvereinbarung vom 27.
September 2012, Reg. Nr. 1606.
c3) Trasformazione di ca. 450 m² della p.f. 629/3,
C.C. Lana da zona di verde agricolo in zona
residenziale C7 – zona d’espansione “Foiana-Via dei Campi” (densità 1,3 m³/m²) con
convenzione urbanistica ai sensi dell’art.
40/bis della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13. La trasformazione avviene in
esecuzione di quanto previsto al punto 2 della convenzione urbanistica del 5 novembre
2011, n. reg. 1538 ai sensi dell’art. 40/bis della succitata legge n. 13/97 e del relativo accordo supplementare del 27 settembre 2012,
n. reg. 1606.
c4) Umwidmung von ca. 630 m² der GP 1318/2,
K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet in
Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone (Dichte: 1,3 m³/m²) „Lana-St. Agatha-Straße“ mit
Raumordnungsvertrag im Sinne von Art.
40/bis des Landesgesetzes vom 11. August
1997, Nr. 13. Die Umwidmung erfolgt im Zuge der Durchführung von Punkt 2 des Raumordnungsvertrages vom 5. November 2011,
Reg. Nr. 1538 im Sinne von Art. 40/bis des
obgenannten Gesetzes Nr. 13/97 und der
diesbezüglichen Zusatzvereinbarung vom 27.
September 2012, Reg. Nr. 1606.
c4) Trasformazione di ca. 630 m² della p.f.
1318/2, C.C. Lana da zona di verde agricolo
in zona residenziale C7 – zona d’espansione
“Lana-Via S. Agata” (densità 1,3 m³/m²) con
convenzione urbanistica ai sensi dell’art.
40/bis della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13. La trasformazione avviene in
esecuzione di quanto previsto al punto 2 della convenzione urbanistica del 5 novembre
2011, n. reg. 1538 ai sensi dell’art. 40/bis della succitata legge n. 13/97 e del relativo accordo supplementare del 27 settembre 2012,
n. reg. 1606.
Laut Gutachten des Schätzamtes des Landes vom 30. Mai 2014, Prot. Nr. 327470 wird
festgestellt, dass die im Raumordnungsvertrag
vorgesehenen Leistungen des Vertragspartners
nicht zu Ungunsten der Gemeinde Lana gewichtet sind.
Secondo il parere dell’Ufficio estimo della
Provincia del 30 maggio 2014, protocollo n.
327470 si stabilisce che le prestazioni del
partner contrattuale previste nella convenzione urbanistica non compromettono l’interesse del Comune di Lana.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
d) Umwidmung von ca. 2.420 m² Landwirtschaftsgebiet und ca. 1.220 m² Wald in
öffentliches Grün sowie Umwidmung von ca.
1.370 m² öffentlichem Grün in Landwirtschaftsgebiet. Es handelt sich um eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand.
60
d) Trasformazione di ca. 2.420 m² da zona di
verde agricolo e di ca. 1.220 m² da bosco in
zona di verde pubblico nonché trasformazione di ca. 1.370 m² da zona di verde pubblico in zona di verde agricolo. Si tratta di una
rettifica in base allo stato di fatto.
e)
Flächengleiche Verschiebung von ca. 160 m²
Wohnbauzone B4 - Auffüllzone- in Landwirtschaftsgebiet und von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone B4 – Auffüllzone, um
eine bessere urbanistische Nutzung der Zone
zu gewährleisten.
e)
Spostamento di equivalente superficie di ca.
160 m² da zona residenziale B4 – zona di
completamento in zona di verde agricolo e da
zona di verde agricolo in zona residenziale
B4 – zona di completamento, per consentire
un utilizzo migliore della zona dal punto di vista urbanistico.
f)
1. Umwidmung von Wald und Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen und in öffentlichen Parkplatz in
Pawigl. Es handelt sich um eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand.
2. Ausweisung einer Zone für öffentliche
Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche
Dienstleistungen auf den GP.en 2830/4,
226/2 und 166/3, K.G. Lana. In dieser Zone
sollen Ausschänke und Überdachungen für
ländliche Feste verwirklicht werden.
f)
1. Trasformazione da bosco e zona di verde
agricolo in zona per attrezzature collettive –
amministrazione e servizi pubblici e in parcheggio pubblico a Pavicolo. Si tratta di una
rettifica in base allo stato di fatto.
2. Previsione di una zona per attrezzature
collettive – amministrazione e servizi pubblici
sulle pp.ff. 2830/4, 226/2 e 166/3, C.C. Lana.
In questa zona vengono realizzati chioschi e
tettoie per le feste campestri.
g) Umwidmung von Wohnbauzone B4 – Auffüllzone und private Grünzone in Zone für touristische
Einrichtungen
–
Beherbergung
„Schwarzschmied“ mit der Vorschrift zur Erstellung eines Durchführungsplanes, um eine
qualitative und quantitative Erweiterung des
bestehenden Hotelbetriebes zu ermöglichen.
Zudem soll die höchstzulässige Baumassendichte von 1,9 m³/m² auf 2,5 m³/m² erhöht
werden. Der Art. 17 (Zone für touristische
Einrichtungen – Beherbergung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird
demnach mit folgendem Wortlaut ergänzt:
g) Trasformazione da zona residenziale B4 –
zona di completamento e da verde privato in
zona per impianti turistici ricettivi „Schwarzschmied“ con la prescrizione di elaborare un
piano d’attuazione, per poter permettere un
ampliamento qualitativo e quantitativo dell’esistente esercizio alberghiero. Inoltre la densità massima edilizia viene aumentata da 1,9
m³/m² a 2,5 m³/m². L’art. 17 (Zona per impianti turistici ricettivi) delle norme d’attuazione al piano urbanistico viene di conseguenza integrato con il seguente testo:
„Für die Touristenzone „Schwarzschmied“ auf
der BP 119/1 und den GP.en 1472/3, 1472/4
sowie 1472/1, K.G. Lana gilt eine höchstzulässige Baumassendichte von 2,5 m³/m²“.
“Per la zona turistica „Schwarzschmied“ sulla
p.ed. 119/1 e sulle pp.ff. 1472/3, 1472/4 nonché 1472/1, C.C. Lana vale und densità edilizia massima di 2,5 m³/m²“.
Die Gemeinde hat das Verfahren im Sinne
von Art. 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 i.g.F. angewandt. Zu den
vorgesehenen Änderungen sind keine Stellungnahmen oder Einwände eingebracht worden.
Il Comune ha applicato la procedura prevista
dall’art. 21 della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13 con successive modifiche. Non
sono state presentate osservazioni o proposte alle varianti previste.
Die Kommission für Natur, Landschaft und
Raumentwicklung hat in der Sitzung vom 26.
La Commissione per la natura, il paesaggio e
lo sviluppo del territorio nella seduta del 26
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
giugno 2014 ha esaminato le proposte ed ha
espresso il seguente parere:
Juni 2014 die Anträge überprüft und folgendes Gutachten erteilt:
a)
Die Ergänzung des Art. 18 (Zone für touristische Einrichtungen – Campingplatz) der
Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan für den „Alpin Fitness Waldcamping“ in
Völlan wird befürwortet.
Das Erfordernis für die Anpassung ist gegeben.
61
a)
L’integrazione dell’art. 18 (Zona per impianti
turistici – campeggio) delle norme d’attuazione al piano urbanistico per il campeggio
“Alpin Fitness Waldcamping” a Foiana viene
accettata.
Sussiste la necessità per l’adeguamento.
b) Die Eintragung des Durchführungsplanes für
das Gewerbegebiet D1 „L. Zuegg“ auf den
BP.en 1273, 1331, 1394, 1395, 1449 und
den GP.en 1780/4 und 1780/ 11, K.G. Lana
wird befürwortet. Es wird jedoch festgestellt,
dass mit dem Durchführungsplan von der
Höhe abgewichen werden kann, insofern soll
auf eine Anhebung der Gebäudehöhe von
9,5 m auf 10 m verzichtet werden.
b) L’inserimento del piano d’attuazione per la
zona per insediamenti produttivi D1 “L.
Zuegg” sulle pp.ed. 1273, 1331, 1394, 1395,
1449 e sulle pp.ff. 1780/4 e 1780/11, C.C.
Lana viene accettato. Tuttavia si stabilisce
che si può derogare all’altezza tramite il piano d’attuazione; pertanto si deve rinunciare
all’aumento dell’altezza degli edifici da 9,5 m
a 10 m.
c1) Die Umwidmung von ca. 170 m² der GP.en
453/9 und 448/1, K.G. Völlan von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone „Völlan-Propst-Wieser-Weg“ mit
Raumordnungsvertrag im Sinne von Art.
40/bis des Landesgesetzes vom 11. August
1997, Nr. 13 wird befürwortet.
c1) La trasformazione di ca. 170 m² delle pp.ff.
453/9 e 448/1, C.C. Foiana da zona di verde
agricolo in zona residenziale C7 – zona
d’espansione “Foiana-Via Prevosto-Wieser“
con convenzione urbanistica ai sensi dell’art.
40/bis della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13 viene accettata.
c2) Die Umwidmung von ca. 205 m² der GP
1375/3, K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet
in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone
„Lana-Spitalgasse“ mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 wird befürwortet.
c2) La trasformazione di ca. 205 m² della p.f.
1375/3, C.C. Lana da zona di verde agricolo
in zona residenziale C7 – zona d’espansione
“Lana-Vicolo Ospizio” con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13 viene accettata.
c3) Die Umwidmung von ca. 450 m² der GP
629/3, K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet
in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone
„Völlan-Feldweg“ mit Raumordnungsvertrag
im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes
vom 11. August 1997, Nr. 13 wird nicht befürwortet. Das negative Gutachten der Landesraumordnungskommission vom 17. Januar
2013 wird bestätigt. Die entsprechende Zone
liegt, etwa 30 m vom nächsten Haus und 50
m vom nächsten Siedlungsgebiet entfernt,
isoliert auf der Nordseite der Zufahrtsstraße,
und stellt damit ein Element der Zersiedelung
dar.
c3) La trasformazione di ca. 450 m² della p.f.
629/3, C.C. Lana da zona di verde agricolo in
zona residenziale C7 – zona d’espansione
“Foiana-Via dei Campi” con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13 non viene
accolta. Viene confermato il parere negativo
della Commissione urbanistica provinciale
del 17 gennaio 2014. La relativa zona giace
isolata sul lato nord della strada d’accesso a
ca. 30 m dal più vicino edificio ed a 50 m dal
prossimo insediamento abitativo, e con ciò
rappresenta un elemento di dispersione urbanistica.
c4) Die Umwidmung von ca. 630 m² der GP
1318/2, K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet
in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone
„Lana-St. Agatha-Straße“ mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des Landes-
c4) La trasformazione di ca. 630 m² della p.f.
1318/2, C.C. Lana da zona di verde agricolo
in zona residenziale C7 – zona d’espansione
“Lana-Via S. Agata” con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 wird
nicht befürwortet. Das frühere negative Gutachten der Landesraumordnungskommission
vom 17. Januar 2013 wird bestätigt, da es
sich um die Einzelausweisung eines Gebäudes handelt und zwar auf einer Fläche, welche für eine Bebauung nur dann geeignet
sein könnte, wenn diese in eine Weiterentwicklung der St. Agathasiedlung einbezogen
wird. Eine künftige neue Zone wird durch
diese Einzelausweisung längerfristig eingeschränkt. Zudem ist die Zone in der vorgeschlagenen Art an kein öffentliches Straßennetz angebunden.
provinciale 11 agosto 1997, n. 13 non viene
accolta. Viene confermato il precedente parere negativo della Commissione urbanistica
provinciale del 17 gennaio 2014, in quanto si
tratta di una singola destinazione di un edificio, e cioè su una superficie che potrebbe essere idonea ad un’edificazione solo qualora
questa fosse inserita in un ulteriore sviluppo
dell’insediamento S. Agata. Un’eventuale
nuova zona verrebbe quindi limitata a lungo
termine attraverso questa singola previsione.
Inoltre la zona non è allacciata nella forma
prevista ad alcuna rete stradale pubblica.
d) Die Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet
und Wald in öffentliches Grün (ins. ca. 3.640
m²) sowie Umwidmung von öffentlichen Grün
in Landwirtschaftsgebiet (ca. 1.370 m²) wird
befürwortet. Die Erweiterung der Fläche mit
der bereits bestehenden Nutzung wird für
sinnvoll erachtet.
d) La trasformazione da zona di verde agricolo
e da bosco in zona di verde pubblico (complessivamente ca. 3.640 m²) nonché la trasformazione da zona di verde pubblico in zona di verde agricolo (ca. 1.370 m²) vengono
accolti. L’ampliamento della superficie con
l’utilizzo già esistente viene reputato sensato.
e)
Die flächengleiche Verschiebung wird befürwortet. Die Neuabgrenzung ist urbanistisch vertretbar. Die Gemeinde muss jedoch
sicherstellen, dass das bestehende Gebäude
vor Beginn des Neubaues abgebrochen wird.
e)
Lo spostamento di equivalente superficie
viene accolto. La nuova delimitazione è sostenibile dal punto di vista urbanistico. Il Comune deve però accertare che prima
dell’inizio della nuova costruzione l’edificio
esistente deve essere abbattuto.
f)
1. Die Umwidmung von Wald und Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche
Dienstleistungen und in öffentlichen Parkplatz in Pawigl wird befürwortet.
2. Die Ausweisung der Zone für öffentliche
Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche
Dienstleistungen auf den GP.en 2830/4,
226/2 und 166/3, K.G. Lana wird in dem Sinne befürwortet, dass die maximale Kubatur
mit 500 m³ und die höchstzulässige Gebäudehöhe mit 5 m festgelegt werden.
Der Art. 19 (Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung) der Durchführungsbestimmungen zum
Bauleitplan wird wie folgt ergänzt:
„Die auf den GP.en 2830/4, 226/2 und 166/3,
K.G. Lana bestehende Fläche ist für den
Ausschank und Überdachungen für ländliche
Feste vorbehalten.
Für diese Zone gilt eine höchstzulässige Gebäudehöhe mit 5 m und eine höchstzulässige
Kubatur von 500 m³“.
Zudem ist von Amts wegen das Gebiet mit
besonderer landschaftlicher Bindung im Bereich des Festplatzes zu streichen.
f)
1. La trasformazione da bosco e zona di verde agricolo in zona per attrezzature collettive
– amministrazione e servizi pubblici e in parcheggio pubblico a Pavicolo viene approvata.
2. La previsione di una zona per attrezzature
collettive – amministrazione e servizi pubblici
sulle pp.ff. 2830/4, 226/2 e 166/3, C.C. Lana
viene accolta nel senso che la cubatura massima e l’altezza massima degli edifici vengono fissate in 500 m³ risp. 5 m.
L’art. 19 (Zona per attrezzature collettive amministrazione e servizi pubblici) delle norme d’attuazione al piano urbanistico viene integrato nel modo seguente:
“L’area consistente nelle pp.ff. 2830/4, 226/2
e 166/3, C.C. Lana è destinata a chioschi e
tettoie per le feste campestri.
Per questa zona valgono un’altezza massima
degli edifici di 5 m ed una cubatura massima
di 500 m³”.
Inoltre d’ufficio viene stralciata la zona con
particolare vincolo paesaggistico nell’ambito
della zona per feste campestri.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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Das Gutachten des Amtes für Straßendienst
Burggrafenamt (Schreiben vom 26. März
2014, Prot. Nr. 202079) und des Sachverständigenbeirates
für
Ensembleschutz
(Schreiben vom 12. Juni 2014, Prot. Nr.
347820) ist einzuhalten.
Il pareri dell’Ufficio Servizio Strade del Burgraviato (nota del 26 marzo 2014, protocollo
n. 202079) e del Comitato degli esperti per la
tutela degli insiemi (nota del 12 giugno 2014,
protocollo n. 347820) sono da rispettare.
g) Die Umwidmung von Wohnbauzone B4 –
Auffüllzone und private Grünzone in Zone für
touristische Einrichtungen – Beherbergung
„Schwarzschmied“ mit der Vorschrift zur Erstellung eines Durchführungsplanes und die
Ergänzung des Art. 17 (Zone für touristische
Einrichtungen – Beherbergung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan
werden befürwortet.
Der Sachverständigenbeirat für Ensembleschutz hat mit Schreiben vom 12. Juni 2014,
Prot. Nr. 347820 ein positives Gutachten mit
einer Auflage erteilt, die bei der endgültigen
Beschlussfassung durch den Gemeinderat
berücksichtigt werden muss.
g) La trasformazione da zona residenziale B4 –
zona di completamento e da verde privato in
zona per impianti turistici ricettivi „Schwarzschmied“ con la prescrizione di elaborare un
piano d’attuazione e l’integrazione dell’art. 17
(Zona per impianti turistici ricettivi) delle norme d’attuazione al piano urbanistico vengono
accettati.
Diese getroffene Entscheidung der Gemeinde steht nicht im Einklang mit dem Gutachten
der Kommission für Natur, Landschaft und
Raumentwicklung. Die Gemeinde widerlegt
die Ablehnungsgründe wie folgt:
Questa decisione del Comune non è conforme al parere della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. Il
Comune rigetta le motivazioni di modifica
come segue:
Der Gemeinderat beschließt mit Ratsbeschluss Nr. 21 vom 21. August 2014 die Abänderungen Punkt a), b), c1) und c2), d), e),
f1 und f2) sowie g) wie von der Kommission
für Natur, Landschaft und Raumentwicklung
vorgeschlagen, zu genehmigen.
Betreffend die Abänderungen Punkt c3) und
c4) beharrt der Gemeinderat, in Abweichung
zum negativen Gutachten der Kommission
für Natur, Landschaft und Raumentwicklung,
aus folgenden Gründen auf die vom Gemeindeausschuss beschlossene Fassung:
Abänderung c3):
Die Freifläche zwischen der bestehenden
Gewerbezone D1 und der mit vorliegendem
Antrag auszuweisenden Erweiterungszone
wäre für eine in Zukunft mögliche Erweiterung der Gewerbezone D1 reserviert. Es bestünde somit die Möglichkeit die Gewerbezone D1 bis zur Erweiterungszone C7 auszudehnen, um eine möglichst homogene Einheit zu erhalten und der Zersiedelung entgegenzuwirken. Aus diesen Gesichtspunkten
soll diese neue Erweiterungszone C7 daher
weder in Richtung der bereits bestehenden
Gewerbezone D1 noch in Richtung bereits
Con delibera n. 21 del 21 agosto 2014 il
Consiglio comunale delibera di approvare le
modifiche punto a), b), c1) e c2), d), e), f1 e
f2) nonchè g), come proposte dalla Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo
del territorio.
Per quanto riguarda le modifiche punto c3) e
c4) il Consiglio comunale ribadisce, in difformità al parere negativo della Commissione
per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del
territorio, la versione deliberata dalla Giunta
comunale per i seguenti motivi:
Modifica c3):
Lo spazio esistente fra la zona per insediamenti produttivi D1 e la zona d’espansione
C7 da inserire con la richiesta di modifica sarebbe riservato per un eventuale futuro ampliamento della zona per insediamenti produttivi D1. In questo modo viene data la possibilità di estendere la zona per insediamenti
produttivi D1 fino alla zona d’espansione C7
per garantire un insieme uniforme e per contrastare la dispersione edilizia. Da questo
punto di vista non appare opportuno spostare
questa neo formata zona d’espansione C7 né
verso la zona per insediamenti produttivi D1
Il Comitato degli esperti per la tutela degli insiemi con nota del 12 giugno 2014, protocollo
n. 347820 ha espresso un parere positivo
con una condizione che deve essere rispettata nella delibera definitiva attraverso il Consiglio comunale.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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bestehender verbauter Bereiche verschoben
werden. Der Vorschlag berücksichtigt daher
eine mögliche künftige Entwicklung der Fraktion.
né verso le zone già edificate. La proposta di
modifica tiene pertanto conto dell’eventuale
sviluppo urbanistico della frazione.
Abänderung c4):
Die Zufahrt zur neuen Erweiterungszone C7
und deren Anschluss an die außerhalb liegenden Infrastrukturen kann über die im
Straßenverzeichnis der Gemeinde Lana aufscheinende St. Katharinagasse gewährleistet
werden. Diese Straße hat somit durchaus öffentlichen Charakter. Der Anschluss an die
primären Infrastrukturen der St. Katharinagasse kann somit ohne größere Aufwände
erfolgen. Einer in Zukunft eventuell notwendigen Ausweisung von weiteren Erweiterungszonen angrenzend an die bestehende
Auffüllzone B4 könnte unabhängig von der
Ausweisung dieser neuen, auszuweisenden
Erweiterungszone, stattgegeben werden.
Das zu errichtende Einzelhaus fügt sich harmonisch in das bestehende Umfeld, welches
ebenfalls eine Reihe von Einzelhäusern aufzuweisen hat, ein. Es kann als passend und
typisch für diesen Ortsbereich und das entsprechende städtebauliche Gefüge angesehen werden. Da auch in Zukunft ein homogenes Erscheinungsbild des städtebaulichen
Gefüges gewahrt werden soll, steht gegenständliche Ausweisung auch nicht im Widerspruch zu einer eventuellen künftigen neuen
Zone in diesem Bereich. Unter diesem Gesichtspunkt verhindert gegenständliche Ausweisung auch nicht eine Weiterentwicklung
der St. Agatha-Siedlung.
Modifica c4):
L’accesso alla nuova zona d’espansione C7
e l’allacciamento della medesima alle infrastrutture esterne può essere garantita attraverso la via S. Caterina. La predetta strada
ha assolutamente un carattere pubblico. Perciò l’allacciamento alle infrastrutture primarie
della via S. Caterina può essere realizzato
senza grossi oneri. Un inserimento di zona
d’espansione nel piano urbanistico comunale
confinante all’esistente zona di completamento B4 si potrebbe approvare indipendentemente dall’inserimento della prevista
nuova zona d’espansione. La singola casa
d’abitazione da realizzare si inserisce armonicamente nel contesto residenziale esistente
caratterizzato parimenti da una serie di case
unifamiliari, per cui può essere considerato
adatta e tipica per l’assetto urbanistico di
questo settore comunale. Il nuovo inserimento non è neanche ostativo all’eventuale inserimento di una nuova zona, in quanto anche
in futuro si intende conservare l’attuale assetto urbanistico omogeneo caratterizzato, come detto, da un insieme di case unifamiliari.
Da questo punto di vista ciò non impedisce
un ulteriore sviluppo dell’inserimento S. Agata.
Die Landesregierung teilt das Gutachten der
obgenannten Kommission betreffend die Änderungen zu Punkt a), b), c1) und c2), d), e),
f1 und f2) sowie g) mit den von Amts wegen
vorgeschlagenen Ergänzungen.
Für die Umwidmungen Punkte c3) und c4)
müssen andere geeignete Flächen gefunden
werden, damit die Gemeinde den Raumordnungsvertrag vom 5. November 2011 erfüllen
kann.
Die Änderungen des Bauleitplanes sind
durch die Artikel 19 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 i.g.F. geregelt.
La Giunta provinciale condivide il parere della
suddetta Commissione in merito alle modifiche ai punti a), b), c1) e c2), d), e), f1 e f2)
nonchè g) con le integrazioni proposte
d’ufficio.
Per le trasformazioni ai punti c3) e c4) devono essere trovate aree idonee, poiché il Comune possa soddisfare la convenzione urbanistica del 5 novembre 2011.
Le modifiche al piano urbanistico sono regolamentate dagli articoli 19 e 21 della legge
provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13 con
successive modifiche.
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
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mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher
Form:
ad unanimità di voti legalmente espressi
die von der Gemeinde Lana mit Ratsbeschluss
Nr. 21 vom 21. August 2014 beantragten Abänderungen zum Bauleitplan wie folgt teilweise zu genehmigen:
a) Die Ergänzung des Art. 18 (Zone für touristische Einrichtungen – Campingplatz) der
Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan betreffend die höchstzulässige Baumassendichte für den „Alpin Fitness Waldcamping“ in Völlan (von 0,08 m³/m² auf 0,2 m³/m²)
wird genehmigt. Der obgenannte Artikel wird
mit folgendem Zusatz ergänzt:
„Für den Campingplatz „Alpin Fitness Waldcamping“ in Völlan auf der BP 301, K.G. Völlan wird die höchstzulässige Baumassendichte mit 0,2 m³/m² festgelegt“.
di approvare parzialmente le modifiche al piano
urbanistico proposte dal Comune di Lana con la
delibera consiliare n. 21 del 21 agosto 2014 come
segue:
a) L’integrazione dell’art. 18 (Zona per impianti
turistici – campeggio) delle norme d’attuazione al piano urbanistico riguardante la densità edilizia per il campeggio “Alpin Fitness
Waldcamping” a Foiana (da 0,08 m³/m² a 0,2
m³/m²) viene approvata. Il succitato articolo
viene integrato con il seguente testo:
b) Die Eintragung eines Durchführungsplanes
für das Gewerbegebiet D1 „L. Zuegg“ auf den
BP.en 1273, 1331, 1394, 1395, 1449 und
den GP.en 1780/4 und 1780/11, K.G. Lana
wird genehmigt, um den dort ansässigen Betrieben strukturelle Anpassungen und notwendige Erweiterungen zu ermöglichen. Die
Änderung der höchstzulässigen Gebäudehöhe von 9,5 m auf 10 m wird nicht genehmigt,
da mit dem Durchführungsplan von der Höhe
abgewichen werden kann.
b) L’inserimento di un piano d’attuazione per la
zona per insediamenti produttivi D1 “L.
Zuegg” sulle pp.ed. 1273, 1331, 1394, 1395,
1449 e sulle pp.ff. 1780/4 e 1780/11, C.C.
Lana viene approvato, per dare alle imprese
già situate in questa zona la possibilità di effettuare gli adeguamenti strutturali nonché gli
ampliamenti necessari. L’aumento dell’altezza massima degli edifici da 9,5 m a 10 m non
viene approvato, poiché da quest’ultima si
può derogare tramite il piano d’attuazione.
c1) Die Umwidmung von ca. 170 m² der GP.en
453/9 und 448/1, K.G. Völlan von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C7 – Erwieterungszone
„Völlan-Propst-Wieser-Weg“
(Dichte 1,3 m³/m²) mit Raumordnungsvertrag
im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes
vom 11. August 1997, Nr. 13 wird genehmigt.
c1) La trasformazione di ca. 170 m² delle pp.ff.
453/9 e 448/1, C.C. Foiana da zona di verde
agricolo in zona residenziale C7 – zona
d’espansione “Foiana-Via Prevosto-Wieser“
(densità 1,3 m³/m²) con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 viene approvata.
c2) Die Umwidmung von ca. 205 m² der GP
1375/3, K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet
in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone
(Dichte: 1,3 m³/m²) „Lana-Spitalgasse“ mit
Raumordnungsvertrag im Sinne von Art.
40/bis des Landesgesetzes vom 11. August
1997, Nr. 13 wird genehmigt.
c2) La trasformazione di ca. 205 m² della p.f.
1375/3, C.C. Lana da zona di verde agricolo
in zona residenziale C7 – zona d’espansione
“Lana-Vicolo Ospizio” (densità 1,3 m³/m²) con
convenzione urbanistica ai sensi dell’art.
40/bis della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13 viene approvata.
c3) Die Umwidmung von ca. 450 m² der GP
629/3, K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet
in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone
„Völlan-Feldweg“ mit Raumordnungsvertrag
im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes
vom 11. August 1997, Nr. 13 wird in Anleh-
c3) La trasformazione di ca. 450 m² della p.f.
629/3, C.C. Lana da zona di verde agricolo in
zona residenziale C7 – zona d’espansione
“Foiana-Via dei Campi” con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13 viene riget-
“Per il campeggio “Alpin Fitness Waldcamping” a Foiana sulla p.ed. 301, C.C. Foiana la
densità edilizia massima viene fissata in 0,2
m³/m²”.
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nung an das negative Gutachten der Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung abgelehnt. Für die Erfüllung des
Raumordnungsvertrages vom 5. November
2011 ist eine andere geeignete Fläche zu
bestimmen.
tata in adeguamento al parere negativo della
Commissione per la natura, il paesaggio e lo
sviluppo del territorio. Per l’attuazione della
convenzione urbanistica del 5 novembre
2011 deve essere travata un’altra area idonea all’edificazione.
c4) Die Umwidmung von ca. 630 m² der GP
1318/2, K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet
in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone
„Lana-St. Agatha-Straße“ mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des
Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr.
13 wird in Anlehnung an das negative Gutachten der Kommission für Natur, Landschaft
und Raumentwicklung abgelehnt. Für die Erfüllung des Raumordnungsvertrages vom 5.
November 2011 ist eine andere geeignete
Fläche zu bestimmen.
c4) La trasformazione di ca. 630 m² della p.f.
1318/2, C.C. Lana da zona di verde agricolo
in zona residenziale C7 – zona d’espansione
“Lana-Via S. Agata” con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13 viene rigettata in adeguamento al parere negativo della
Commissione per la natura, il paesaggio e lo
sviluppo del territorio. Per l’attuazione della
convenzione urbanistica del 5 novembre
2011 deve essere travata un’altra area idonea all’edificazione.
d) Die Umwidmung von ca. 2.420 m² Landwirtschaftsgebiet und ca. 1.220 m² Wald in
öffentliches Grün sowie die Umwidmung von
ca. 1.370 m² öffentlichem Grün in Landwirtschaftsgebiet wird genehmigt. Es handelt
sich um eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand.
d) La trasformazione di ca. 2.420 m² da zona di
verde agricolo e di ca. 1.220 m² da bosco in
zona di verde pubblico nonché la trasformazione di ca. 1.370 m² da zona di verde
pubblico in zona di verde agricolo vengono
approvate. Si tratta di una rettifica in base allo stato di fatto.
e)
Die flächengleiche Verschiebung von ca. 160
m² Wohnbauzone B4 - Auffüllzone- in Landwirtschaftsgebiet und von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone B4 – Auffüllzone wird
genehmigt.
e)
Lo spostamento di equivalente superficie di
ca. 160 m² da zona residenziale B4 – zona di
completamento in zona di verde agricolo e da
zona di verde agricolo in zona residenziale
B4 – zona di completamento viene approvato.
f)
1. Die Umwidmung von Wald und Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen und in öffentlichen Parkplatz in
Pawigl wird genehmigt. Es handelt sich um
eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand.
2. Die Ausweisung der Zone für öffentliche
Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche
Dienstleistungen auf den GP.en 2830/4,
226/2 und 166/3, K.G. Lana wird genehmigt.
Der Art. 19 (Zone für öffentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung) der Durchführungsbestimmungen zum
Bauleitplan wird wie folgt ergänzt:
„Die auf den GP.en 2830/4, 226/2 und 166/3,
K.G. Lana bestehende Fläche ist für den
Ausschank und Überdachungen für ländliche
Feste vorbehalten.
Für diese Zone gilt eine höchstzulässige Gebäudehöhe mit 5 m und eine höchstzulässige
Kubatur von 500 m³“.
f)
1. La trasformazione da bosco e zona di verde agricolo in zona per attrezzature collettive
– amministrazione e servizi pubblici e in parcheggio pubblico a Pavicolo viene approvata.
Si tratta di una rettifica in base allo stato di
fatto.
2. La previsione della zona per attrezzature
collettive – amministrazione e servizi pubblici
sulle pp.ff. 2830/4, 226/2 e 166/3, C.C. Lana
viene approvata. L’art. 19 (Zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi
pubblici) delle norme d’attuazione al piano
urbanistico viene integrato nel modo seguente:
“L’area consistente nelle pp.ff. 2830/4, 226/2
e 166/3, C.C. Lana è destinata a chioschi e
tettoie per le feste campestri.
Per questa zona valgono un’altezza massima
degli edifici di 5 m ed una cubatura massima
di 500 m³”.
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Das Gebiet mit besonderer landschaftlicher
Bindung im Bereich des Festplatzes wird gestrichen.
Das Gutachten des Amtes für Straßendienst
Burggrafenamt (Schreiben vom 26. März
2014, Prot. Nr. 202079) und des Sachverständigenbeirates
für
Ensembleschutz
(Schreiben vom 12. Juni 2014, Prot. Nr.
347820) ist einzuhalten.
La zona con particolare vincolo paesaggistico
nell’ambito della zona per feste campestri
viene stralciata.
Il pareri dell’Ufficio Servizio Strade del Burgraviato (nota del 26 marzo 2014, protocollo
n. 202079) e del Comitato degli esperti per la
tutela degli insiemi (nota del 12 giugno 2014,
protocollo n. 347820) sono da rispettare.
g) Die Umwidmung von Wohnbauzone B4 –
Auffüllzone und private Grünzone in Zone für
touristische Einrichtungen – Beherbergung
„Schwarzschmied“ mit der Vorschrift zur Erstellung eines Durchführungsplanes wird genehmigt. Der Art. 17 (Zone für touristische
Einrichtungen – Beherbergung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird mit
folgendem Wortlaut ergänzt:
g) La trasformazione da zona residenziale B4 –
zona di completamento e da verde privato in
zona per impianti turistici ricettivi „Schwarzschmied“ con la prescrizione di elaborare un
piano d’attuazione viene approvata. L’art. 17
(Zona per impianti turistici ricettivi) delle norme d’attuazione al piano urbanistico è integrato con il seguente testo:
„Für die Touristenzone „Schwarzschmied“ auf
der BP 119/1 und den GP.en 1472/3, 1472/4
sowie 1472/1, K.G. Lana gilt eine höchstzulässige Baumassendichte von 2,5 m³/m²“.
“Per la zona turistica „Schwarzschmied“ sulla
p.ed. 119/1 e sulle pp.ff. 1472/3, 1472/4 nonché 1472/1, C.C. Lana vale und densità edilizia massima di 2,5 m³/m²“.
Das Gutachten des Sachverständigenbeirat
für Ensembleschutz (Schreiben vom 12. Juni
2014, Prot. Nr. 347820) ist einzuhalten.
Il parere del Comitato degli esperti per la tutela degli insiemi (nota del 12 giugno 2014,
protocollo n. 347820) è da rispettare.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag
in Kraft.
Questa delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il
giorno successivo.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. EROS MAGNAGO
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. EROS MAGNAGO
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95835
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 30. September 2014, Nr. 1138
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 30 settembre 2014, n. 1138
Gemeinde Mölten: Genehmigung des Gefahrenzonenplanes - RB Nr. 29 vom 11.08.2014 GAB Nr. 326/2013
Comune di Meltina: Approvazione del piano
delle zone di pericolo - Del. Cons. n. 29
dell’11.08.2014 - DGC n. 326 /2013
Prämisse
Der Gemeindeausschuss von Mölten hat mit Beschluss Nr. 326/2013 den Entwurf für den Gefahrenzonenplan beschlossen.
Premessa
La Giunta comunale di Meltina con deliberazione
n. 326/2013 ha adottato la proposta del piano
delle zone di pericolo.
Die Gemeinde hat das Verfahren gemäß Art. 21
des LROG durchgeführt. Zum vorgelegten Plan
sind keine Stellungnahmen oder Einwände eingebracht worden.
Il Comune ha applicato la procedura prevista
dall’art. 21 della LUP. Non sono state presentate
osservazioni o proposte al piano proposto.
Die Konferenz der Dienststellen hat in der Sitzung
vom 03.04.2014 die übermittelten Unterlagen
überprüft und dabei positives Gutachten erteilt mit
Vorschriften, die bei der endgültigen Beschlussfassung zu berücksichtigen sind.
La conferenza dei servizi, nella seduta del 03.04.
2014 ha esaminato la documentazione trasmessa
ed ha espresso parere favorevole con prescrizioni, da rispettare nella la delibera definitiva.
Insbesondere hat sie folgende Unterlagen eingesehen:
• die Karte der Bearbeitungstiefe;
• die Gefahrenzonenkarte;
• die Karte des spezifischen Risikos;
• Kurzbericht und ausführlicher Bericht.
Ha visionato in particolare i seguenti documenti:
Die Gemeinde Mölten beschließt mit RB Nr. 29
vom 11.08.2014, unter Berücksichtigung des
Gutachtens der Dienststellenkonferenz, die Genehmigung des Gefahrenzonenplanes, die Streichung der Position „Gefahrenzone“ aus der Legende des Flächenwidmungsplanes und die entsprechende Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan.
Il Comune di Meltina con del. cons. n. 29 dell’11.08.2014, tenendo conto del parere della conferenza dei servizi, delibera l’approvazione del
piano delle zone di pericolo, lo stralcio della posizione “zona di pericolo” dalla legenda del piano di
zonizzazione e la relativa integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico.
Die Landesregierung teilt das positive Gutachten
der Dienststellenkonferenz und befürwortet den
Gefahrenzonenplan wie vom Gemeinderat beschlossen.
La Giunta provinciale condivide il parere favorevole della conferenza dei servizi ed accetta il piano delle zone di pericolo come proposto dal Consiglio comunale.
Gestützt auf den Art. 22-bis des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.08.1997,
Nr. 13;
Visto l’art. 22-bis della Legge urbanistica provinciale, L.P. dell’11/08/1997, n. 13;
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
•
•
•
•
La carta del grado di studio;
La carta delle zone di pericolo;
La carta delle zone di rischio specifico;
Relazione sintetica e Relazione dettagliata.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
69
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
Den Gefahrenzonenplan der Gemeinde Mölten,
wie mit Ratsbeschluss Nr. 29 vom 11.08.2014
beantragt, zu genehmigen. Weiters wird die Position „Gefahrenzone“ aus der Legende des Flächenwidmungsplanes gestrichen.
Di approvare il piano delle zone di pericolo del
Comune di Meltina, come proposto con delibera
consiliare n. 29 dell’11.08.2014. Inoltre viene
stralciata la posizione “zona di pericolo” dalla legenda del piano di zonizzazione.
In die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird folgende Bestimmung aufgenommen:
Nelle norme di attuazione al piano urbanistico
viene inserita la seguente normativa:
„Art. 37 - Gefahrenzonen
Die Gefahrenzonen sind mit dem geltenden Gefahrenzonenplan und der Durchführungsverordnung, DLH vom 05.08.2008 Nr. 42 i.g.F., geregelt.”
“Art. 37 - zone di pericolo
Le zone di pericolo sono disciplinate dal piano
delle zone di pericolo vigente e dal regolamento
di esecuzione, DPP 05/08/2008, n. 42 con succ.
mod.”
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. EROS MAGNAGO
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. EROS MAGNAGO
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
70
95861
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. Oktober 2014, Nr. 1197
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 14 ottobre 2014, n. 1197
Gemeinde Karneid: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde - RB
Nr. 37 vom 19.08.2014 - GAB Nr. 220/2014
Comune di Cornedo all’Isarco: Approvazione
di modifiche al piano urbanistico comunale Del. Cons. n. 37 del 19.08.2014 - DGC n.
220/2014
Prämisse
Premessa
Der Gemeindeausschuss von Karneid hat mit
Beschluss Nr. 220/2014 den Entwurf für Änderungen zum Bauleitplan beschlossen.
La Giunta comunale di Cornedo all’Isarco con deliberazione n. 220/2014 ha adottato una proposta
di modifica al piano urbanistico.
Die Gemeinde hat das Verfahren gemäß Art. 21
des LROG durchgeführt. Zu den vorgesehenen
Änderungen sind 4 Stellungnahmen bzw. Einwände eingebracht worden.
Il Comune ha applicato la procedura prevista dall’art. 21 della LUP. Sono state presentate 4 osservazioni risp. proposte alle varianti previste.
Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat in der Sitzung vom 10.07.2014
den Antrag überprüft und dabei positives Gutachten erteilt. Der Bedarf an Parkplätzen ist vorhanden. Die Verteilung der Baumassen in den angrenzenden Wohnbauzonen erfolgt mittels Durchführungsplan.
La Commissione per la natura, il paesaggio e lo
sviluppo del territorio nella seduta del 10/07/2014
ha esaminato la modifica proposta ed ha espresso parere favorevole in merito. Esiste la necessità
di posti macchina. La distribuzione delle cubature
nelle zone residenziali confinanti avviene con il
piano di attuazione.
Die Gemeinde Karneid beschließt mit RB Nr. 37
vom 19.08.2014, unter Berücksichtigung des Gutachtens der Kommission, folgende Abänderungen zum Bauleitplan:
Il Comune di Cornedo all’Isarco con del. cons. n.
37 del 19.08.2014, tenendo conto del parere della
Commissione, delibera le seguenti modifiche al
piano urbanistico:
Vergrößerung des öffentlichen Parkplatzes in der
Fraktion Blumau um rund 1.589 m², Umwidmung
von Wohnbauzone B3 in Wohnbauzone B6 sowie
Anpassung der Zonengrenzen an die Katastersituation und an die Grenzen des Durchführungsund des angrenzenden Wiedergewinnungsplanes, gemäß graphischer Unterlage. Die betroffene Wohnbauzone B3 – Auffüllzone (Dichte 2,8
m³/m²) soll durch die Reduzierung der Fläche in
eine Wohnbauzone B6 (Dichte 3,16 m³/m²) umgewidmet werden.
Der Antrag der Gemeinde wird damit begründet,
dass in der Fraktion Blumau seit Jahren ein akutes Parkplatzproblem besteht.
Ingrandimento del parcheggio pubblico nella frazione Prato all’Isarco di 1.589 m² ca., trasformazione della zona residenziale B3 in zona residenziale B6 nonch adeguamento dei confini di zona
ai confini catastali ed ai confini del piano di attuazione e del piano di recupero confinante, secondo
l’allegato grafico. La zona residenziale B3 – zona
di completamento interessata (indice 2,8 m³/m²),
in seguito alla riduzione dell’area, viene trasformata in zona residenziale B6 (indice 3,16 m³/m²).`
Weiters sollen die Durchführungsbestimmungen
zum Bauleitplan wie folgt ergänzt werden:
„Art. 14 bis - Wohnbauzone B6 - Auffüllzone
Inoltre viene proposto di integrare le norme di
attuazione al piano urbanistico come segue:
„Art. 14 bis - Zona residenziale B6 - zona di completamento
La richiesta del Comune viene motivata con il
problema della mancanza di posti macchina, che
esiste già da anni nella frazione Prato all’Isarco.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
71
Diese Wohnbauzone umfasst die im Sinne des
Artikels 36, Absatz 4 des Landesgesetzes vom
11. August 1997, Nr. 13 in geltender Fassung,
gänzlich oder teilweise bebauten Flächen, welche
weder eine besondere geschichtliche oder künstlerische Bedeutung noch einen besonderen Wert
als Ensemble haben.
Questa zona residenziale comprende le parti del
territorio totalmente o parzialmente edificate ai
sensi dell’articolo 36, comma 4 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche, le quali non presentano particolare interesse storico o artistico, né sono di particolare pregio
ambientale.
Es gelten folgende Bauvorschriften:
• höchstzulässige Baumassendichte: 3,16 m³/m²
• höchstzulässige überbaute Fläche: 40%
• höchstzulässige Gebäudehöhe: 9,5 m
• Mindestgrenzabstand: 5 m
• Mindestgebäudeabstand: 10 m
• höchstzulässige Versiegelung des Bodens:
75%
Valgono i seguenti indici:
• densità edilizia massima: 3,16 m³/m²
• rapporto massimo di copertura: 40%
• altezza massima degli edifici: 9,5 m
• distanza minima dal confine: 5 m
• distanza minima tra gli edifici: 10 m
• rapporto massimo di superficie impermeabile:
75%
Für die im Flächenwidmungsplan eigens abgegrenzten Zonen ist im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes ein Durchführungsplan zu erstellen.“
Per le zone appositamente delimitate nel piano di
zonizzazione deve essere redatto un piano di
attuazione ai sensi della legge urbanistica provinciale.“
Die Landesregierung teilt das positive Gutachten
der Kommission und befürwortet den Antrag wie
vom Gemeinderat beschlossen. Die übermittelten
Unterlagen, betreffend den Durchführungsplan,
sind von der Gemeinde beim DFPL Verfahren zu
berücksichtigen, welches in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fällt.
La Giunta provinciale condivide il parere favorevole della Commissione ed accetta la modifica
come richiesta dal Consiglio comunale. La documentazione trasmessa, che riguarda il piano di attuazione, dev’essere presa in considerazione dal
Comune in occasione della trattazione del piano
di attuazione, che è competenza comunale.
Weiters wird von Amts wegen eine Richtigstellung
gemäß LRB 2921/2006 vorgenommen.
Inoltre viene apportato d’ufficio una rettifica secondo la DGP 2921/2006.
Gestützt auf die Art. 19 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13
i.g.F.
Visti gli artt. 19 e 21 della Legge urbanistica provinciale, LP 11 agosto 1997, n. 13 e successive
modifiche
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
Die von der Gemeinde Karneid mit Ratsbeschluss
Nr. 37 vom 19.08.2014 beantragten Abänderungen zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen:
Di approvare le modifiche al piano urbanistico,
proposte dal Comune di Cornedo all’Isarco con
delibera consiliare n. 37 del 19.08.2014, come
segue:
Die Vergrößerung des öffentlichen Parkplatzes in
der Fraktion Blumau um rund 1.589 m² wird genehmigt, ebenso die Umwidmung von Wohnbauzone B3 in Wohnbauzone B6, die Anpassung der
Zonengrenzen an die Katastersituation und an die
Grenzen des Durchführungs- und des angrenzenden Wiedergewinnungsplanes.
Vengono approvati l’ingrandimento del parcheggio pubblico nella frazione Prato all’Isarco di
1.589 m² ca., la trasformazione della zona residenziale B3 in zona residenziale B6, l’adeguamento dei confini di zona ai confini catastali ed ai
confini del piano di attuazione e del piano di recupero confinante.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
Auch die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird genehmigt. Der
einzufügende Text lautet wie folgt:
„Art. 14 bis - Wohnbauzone B6 - Auffüllzone
72
Diese Wohnbauzone umfasst die im Sinne des
Artikels 36, Absatz 4 des Landesgesetzes vom
11. August 1997, Nr. 13 in geltender Fassung,
gänzlich oder teilweise bebauten Flächen, welche
weder eine besondere geschichtliche oder künstlerische Bedeutung noch einen besonderen Wert
als Ensemble haben.
Viene pure approvata l’integrazione delle norme
di attuazione al piano urbanistico. Il testo da inserire è il seguente:
„Art. 14 bis - Zona residenziale B6 - zona di completamento
Questa zona residenziale comprende le parti del
territorio totalmente o parzialmente edificate ai
sensi dell’articolo 36, comma 4 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche, le quali non presentano particolare interesse storico o artistico, né sono di particolare pregio
ambientale.
Es gelten folgende Bauvorschriften:
höchstzulässige Baumassendichte: 3,16 m³/m²
höchstzulässige überbaute Fläche: 40%
höchstzulässige Gebäudehöhe: 9,5 m
Mindestgrenzabstand: 5 m
Mindestgebäudeabstand: 10 m
höchstzulässige Versiegelung des Bodens:
75%
Valgono i seguenti indici:
densità edilizia massima: 3,16 m³/m²
rapporto massimo di copertura: 40%
altezza massima degli edifici: 9,5 m
distanza minima dal confine: 5 m
distanza minima tra gli edifici: 10 m
rapporto massimo di superficie impermeabile:
75%
Für die im Flächenwidmungsplan eigens abgegrenzten Zonen ist im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes ein Durchführungsplan zu erstellen.“
Per le zone appositamente delimitate nel piano di
zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della legge urbanistica provinciale.“
Weiters wird von Amts wegen eine Richtigstellung
gemäß LRB 2921/2006 vorgenommen.
Inoltre viene apportato d’ufficio una rettifica secondo la DGP 2921/2006.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. EROS MAGNAGO
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. EROS MAGNAGO
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
73
95833
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 14. Oktober 2014, Nr. 1216
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 14 ottobre 2014, n. 1216
Grenzüberschreitende
Gesundheitsversorgung - Teilweise Änderung der Beschlüsse Nr.
2081/11 und Nr. 554/13
Assistenza sanitaria transfrontaliera - modifica parziale delle deliberazioni n. 2081/11 e n.
554/13
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
Artikel 33 des Landesgesetzes vom 5. März
2001, Nr. 7, in geltender Fassung, regelt die indirekte Krankenhausbetreuung zugunsten der beim
Landesgesundheitsdienst eingeschriebenen Personen mit Wohnsitz in der Provinz Bozen, die in
öffentlichen oder privaten Einrichtungen aufgenommen werden, die für die erforderliche Leistung mit dem staatlichen Gesundheitsdienst oder
mit dem Landesgesundheitsdienst nicht vertraglich gebunden sind.
L’articolo 33 della legge provinciale 5 marzo
2001, n. 7, e successive modifiche, disciplina l’assistenza ospedaliera in forma indiretta a favore
delle persone residenti in provincia di Bolzano e
iscritte al Servizio sanitario provinciale, che si ricoverano in strutture pubbliche o private non aventi per quella tipologia di prestazioni rapporti
contrattuali con il Servizio sanitario nazionale o
provinciale.
Mit dem Finanzgesetz 2012 des Landes wurde
dieser Artikel grundsätzlich geändert.
La legge finanziaria 2012 della Provincia ha apportato sostanziali modifiche a detto articolo 33.
Es wurde vorgesehen, dass das Anrecht auf
Rückerstattung ausgeschlossen ist, wenn die betreffenden Personen über eine Privatversicherung
verfügen oder andere von der Landesregierung
anerkannte Entschädigungsformen in Anspruch
nehmen können, welche solche medizinische
Kosten decken. Werden diese Gesundheitsleistungen nur teilweise abgedeckt, steht ein Höchstbetrag zu, der zusammen mit der von der Versicherung abgedeckten Quote nicht den effektiv
getragenen und vom Landesgesundheitsdienst
anerkannten Betrag übersteigen darf. Weiters
wurde vorgesehen, dass der Rückerstattungsbetrag nach dem von der Landesregierung festgesetzten Tarif bemessen wird, welcher unter jenem
für direkt erbrachte Leistungen liegt und auf
Grund der von derselben festgesetzten Einkommensgrenze festgelegt wird.
È stato previsto che il diritto al rimborso è escluso
nel caso in cui le persone dispongano già di
un’assicurazione privata o di altre forme di indennizzo, individuate dalla Giunta provinciale, che
coprano tali spese sanitarie. Qualora tali spese
sanitarie siano coperte solo in parte, spetta un
rimborso massimo che, sommato alla quota coperta dall’assicurazione, non superi le spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio
sanitario provinciale. Inoltre, è stato previsto che il
rimborso venga stabilito secondo la tariffa predeterminata dalla Giunta provinciale in misura inferiore a quella fissata per le prestazioni erogate in
forma diretta ed in base alle fasce di reddito dalla
stessa stabilita.
Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 2081
vom 30. Dezember 2011 das neue Rückerstattungssystem für die indirekte Betreuung bei Krankenhausaufenthalten festgelegt.
La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2081
del 30 dicembre 2011, ha determinato il nuovo
sistema di rimborso per l'assistenza indiretta in
regime di ricovero.
Dieser Beschluss legt für Krankenhausaufenthalte in ausländischen Einrichtungen, die nicht auf
Rechnung und zu Lasten des nationalen Gesundheitsdienstes tätig sind, Rückerstattungstarife
nach Aufenthaltstagen fest. Diese Tarife unter-
Detta deliberazione prevede per i ricoveri in strutture all’estero non operanti per conto e a carico
del Servizio sanitario nazionale un rimborso a
tariffa per giornata di degenza, che varia in caso
di ricovero chirurgico o medico.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
74
scheiden sich je nachdem, ob es sich um chirurgische oder medizinische Aufenthalte handelt.
Der Beschluss der Landesregierung Nr. 554 vom
15. April 2013 regelt hingegen die Rückvergütung
für ambulatorische chirurgische Leistungen.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 554
del 15 aprile 2013 disciplina invece il rimborso di
prestazioni in regime di chirurgia ambulatoriale.
Dieser Beschluss sieht auch für die Beanspruchung der Rückvergütung der ambulatorischen
chirurgischen Eingriffe die Anwendung der Durchführungsverordnung betreffend die einheitliche
Erhebung von Einkommen und Vermögen (DLH
vom 11. Jänner 2011, Nr. 2) vor. Es ist darin auch
vorgesehen, dass im Falle einer Privatversicherung oder einer anderen anerkannten Entschädigungsform, welche medizinische Kosten abdeckt,
ein Höchstbetrag zusteht, der zusammen mit der
Versicherungsquote oder mit einer anderen Entschädigungsform nicht die effektiv getragenen
und vom Landesgesundheitsdienst anerkannten
Kosten übersteigen darf.
Detta deliberazione prevede l’applicazione del
regolamento sul rilevamento unificato di reddito e
patrimonio (D.P.P. 11 gennaio 2011, n. 2) anche
ai fini della fruizione del rimborso per gli interventi
di chirurgia ambulatoriale. Inoltre, essa prevede
che, in caso di assicurazione privata o altra forma
di indennizzo che copra anche solo in parte la
spesa sanitaria sostenuta dall’utente, a quest’ultimo spetti un rimborso massimo che, sommato
alla quota coperta dall’assicurazione o dall’altra
forma di indennizzo, non superi le spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio
sanitario provinciale.
Mit dem gesetzesvertretenden Dekret vom 4.
März 2014, Nr. 38, wurden auf staatlicher Ebene
die Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 über
die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung sowie
die Durchführungsrichtlinie 2012/52/EU der Kommission vom 20. Dezember 2012 mit Maßnahmen
zur Erleichterung der Anerkennung von in einem
anderen Mitgliedstaat ausgestellten ärztlichen
Verschreibungen umgesetzt.
Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, è
stata data attuazione a livello nazionale alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento e del Consiglio,
del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei
diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria
transfrontaliera, nonché alla direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad
agevolare il riconoscimento delle ricette mediche
emesse in un altro Stato membro.
Dieses gesetzesvertretende Dekret legt die Grenzen und die Modalitäten für die Rückerstattung
von Gesundheitsleistungen, die ein Patient in
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union in Anspruch genommen hat, fest. Dabei
sind keine Grenzen für die Rückerstattung vorgesehen, die an das Einkommen des Patienten gebunden sind. Es ist auch nicht vorgesehen, dass
im Falle einer Privatversicherung die Rückerstattung auf einen Restbetrag beschränkt ist.
Detto decreto legislativo stabilisce i limiti e le modalità di rimborso delle prestazioni di assistenza
sanitaria di cui un paziente ha usufruito in un altro
Stato membro dell’Unione Europea. Esso non
contempla, nella sua previsione, limiti di rimborso
ancorati al reddito del paziente e tanto meno il
rimborso residuale in caso di assicurazione privata.
Ferner erstattet der Versicherungsmitgliedstaat
die Kosten für die grenzüberschreitende Behandlung bis zu den Höchstbeträgen, die er übernommen hätte, wenn die betreffende Leistung in
seinem Hoheitsgebiet erbracht worden wäre, wobei die Erstattung die Höhe der tatsächlich durch
die Behandlung entstandenen Kosten nicht überschreiten darf.
Inoltre, i costi che si riferiscono all’assistenza
transfrontaliera sono rimborsati dallo Stato membro di affiliazione in misura corrispondente ai costi
che il sistema avrebbe coperto se tale assistenza
fosse stata prestata nello Stato di appartenenza,
senza che tale copertura superi il costo effettivo
della prestazione ricevuta.
Daraufhin wurde mit dem Landesgesetz vom 19.
Juni 2014, Nr. 4 (Änderung des Landesgesetzes
vom 5. März 2001, Nr. 7, "Neuregelung des Lan-
Quindi, con legge provinciale 19 giugno 2014, n.
4 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, recante "Riordinamento del servizio sanitario
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
75
desgesundheitsdienstes") die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung geregelt.
provinciale"), è stata disciplinata l’assistenza sanitaria transfrontaliera.
Es ist somit notwendig, die Landesregelung über
die indirekte Betreuung bei Krankenhausaufenthalten und über die ambulatorischen chirurgischen Leistungen in Bezug auf Patienten, die sich
für eine Behandlung in ein anderes EU-Land begeben, den neuen Gegebenheiten anzupassen
und folglich die genannten Beschlüsse Nr. 2081
und Nr. 554 teilweise abzuändern.
Ne consegue la necessità di adeguare alla nuova
situazione la disciplina provinciale sull’assistenza
sanitaria indiretta in regime di ricovero e sull’assistenza per prestazioni chirurgiche ambulatoriali a
favore di pazienti che si recano in altri Paesi appartenenti alla UE e, quindi, di modificare parzialmente le predette deliberazioni n. 2081 e n.
554.
Dies vorausgeschickt,
Ciò premesso,
beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
1.
nach Punkt 12) des Beschlusses der Landesregierung Nr. 554 vom 15. April 2013 folgenden Punkt 13) einzufügen:
„13) die Bestimmungen dieses Beschlusses
gelten nur für Leistungen, die auf dem
Staatsgebiet erbracht werden. Für Gesundheitsleistungen, die in einem anderen EUMitgliedstaat erbracht werden, erfolgt die
Rückvergütung gemäß den Bestimmungen
des gesetzesvertretenden Dekrets vom 4.
März 2014, Nr. 38, und des Landesgesetzes
vom 19. Juni 2014, Nr. 4.“,
1.
di aggiungere, dopo il punto 12) della deliberazione della Giunta provinciale n. 554 del 15
aprile 2013, il seguente punto 13):
“13) le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano unicamente alle prestazioni erogate sul territorio nazionale. Le spese sanitarie per cure effettuate in un altro
Stato membro dell'Unione Europea sono rimborsate secondo la disciplina di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 38, e alla legge
provinciale 19 giugno 2014, n. 4.”;
2.
nach Punkt 18) des Beschlusses der Landesregierung Nr. 2081 vom 30. Dezember 2011
folgenden Punkt 19) einzufügen:
„19) vorbehaltlich der Punkte 12) und 14)
gelten die Bestimmungen dieses Beschlusses nur für Leistungen, die auf dem Staatsgebiet erbracht werden. Für Gesundheitsleistungen, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat erbracht werden, erfolgt die Rückvergütung gemäß den Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 4. März 2014,
Nr. 38, und des Landesgesetzes vom 19. Juni 2014, Nr. 4.“,
2.
di aggiungere, dopo il punto 18) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del
30 dicembre 2011, il seguente punto 19):
“19) le disposizioni di cui alla presente deliberazione, ad eccezione di quelle ai punti 12) e
14), si applicano unicamente alle prestazioni
erogate sul territorio nazionale. Le spese sanitarie per cure effettuate in un altro Stato
membro dell'Unione Europea sono rimborsate secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, e alla legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4.”;
3.
die Bestimmungen der Beschlüsse der Landesregierung Nr. 554 vom 15. April 2013 und Nr.
2081 vom 30. Dezember 2011 gelten nicht
für Gesundheitsleistungen, die außerhalb der
Europäischen Union erbracht werden,
3.
le disposizioni di cui alle deliberazioni della
Giunta provinciale n. 554 del 15 aprile 2013 e
n. 2081 del 30 dicembre 2011 non trovano
applicazione per le prestazioni erogate in
Paesi non appartenenti all’Unione Europea;
4.
dieser Beschluss gilt ab dem Tag, an dem er
gefasst wurde. Was die indirekte Betreuung
bei Krankenhausaufenthalten betrifft, gilt er
für Aufnahmen, die nach dem Tag der Beschlussfassung erfolgt sind.
4.
la presente deliberazione trova applicazione
a partire dalla data della sua adozione. In
particolare, per l'assistenza indiretta in regime di ricovero, essa vale per le ammissioni
alla degenza a partire dalla data di adozione
della deliberazione medesima.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
76
5.
Der Beschluss der Landesregierung Nr. 731
vom 17. Juni 2014 ist widerrufen.
5.
La deliberazione della Giunta provinciale n.
731 del 17 giugno 2014 è revocata.
6.
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.
6.
La presente deliberazione è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione TrentinoAlto Adige/Südtirol.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. EROS MAGNAGO
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. EROS MAGNAGO
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
77
95872
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 ottobre 2014, n. 1224
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Oktober 2014, Nr. 1224
Comune di Salorno: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale - Del.
Cons. n. 41 del 24.09.2014 - DGC n. 185 /2014
Gemeinde Salurn: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde - RB
Nr. 41 vom 24.09.2014 - GAB Nr. 185/2014
Prämisse
Der Gemeindeausschuss von Salurn hat mit Beschluss Nr. 185/2014 den Entwurf für Änderungen zum Bauleitplan beschlossen.
Premessa
La Giunta comunale di Salorno con deliberazione
n. 185/2014 ha adottato una proposta di modifica
al piano urbanistico.
Die Gemeinde hat das Verfahren gemäß Art. 21
des LROG durchgeführt. Zu den vorgesehenen
Änderungen sind keine Stellungnahmen oder Einwände eingebracht worden.
Il Comune ha applicato la procedura prevista dall’art. 21 della LUP. Non sono state presentate
osservazioni o proposte alle varianti previste.
Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat in der Sitzung vom 14.08.2014
den Antrag überprüft und positives Gutachten
erteilt.
La Commissione per la natura, il paesaggio e lo
sviluppo del territorio nella seduta del 14.08.2014
ha esaminato la proposta ed ha espresso parere
favorevole.
Die Gemeinde Salurn beschließt mit RB Nr. 41
vom 24.09.2014, unter Berücksichtigung des Gutachtens der Kommission, folgende Änderung der
Bestimmungen über den Ensembleschutz:
Il Comune di Salorno con del. cons. n. 41 del
24.09.2014, tenendo conto del parere della Commissione, delibera la seguente modifica alle norme sulla tutela degli insiemi:
Aus den generellen Bestimmungen “Öffentlicher
Straßenraum und Freiflächen” soll der nachstehende Wortlaut gestrichen werden, da er laut Gemeinde viel zu einschränkend ist und nicht ausreicht, um die bestehenden Betriebe (Bars und
Gastbetriebe) angemessen sichtbar zu machen:
„Werbeschriften und Ähnliches sind in gemalter
Form anzubringen. Auf Leuchtreklamen und Fahnenschilder ist grundsätzlich zu verzichten.“
Stralcio dalle disposizioni generali “Spazio pubblico stradale e superfici inedificate“ della dicitura
sotto riportata, poiché secondo il Comune è estremamente limitante e non sufficiente a garantire la giusta evidenza alla presenza di servizi (bar,
ricettività):
„Insegne pubblicitarie e simili dovranno essere affisse in forma di pittura sul muro. Si dovrà evitare
in generale l'installazione di insegne luminose.“
Stattdessen soll folgender Wortlaut eingefügt werden.
Viene proposto di sostituire il testo stralciato con
la seguente nuova dicitura.
„Die bestehenden Elemente der Stadtgestaltung
wie Geschäftsschilder, Auslagenfenster, freistehende Auslagenkästen, Straßenlampen usw. sind
zu erhalten, soweit sie von urkundlichem Interesse sind.
Allfällige neue städtische Gestaltungselemente,
inbegriffen Verkaufsstände sowie Einrichtungen
zur Bewirtung im Freien, müssen mit Elementen
gestaltet werden, welche in Form und Material
funktional und dimensional dem Charakter des
Standortes entsprechen.”
„Gli elementi di arredo urbano quali insegne, vetrine, vetrinette esterne, lampioni ecc. esistenti
sono da conservare qualora di interesse documentario.
L'eventuale nuovo arredo urbano quali insegne,
vetrine, vetrinette esterne, lampioni ivi compresi
chioschi nonché attrezzature per l'esercizio del
plateatico, deve essere realizzato con elementi di
forma e materiale funzionalmente e dimensionalmente coerente con il carattere del sito.”
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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Die Landesregierung teilt das positive Gutachten
der Kommission und befürwortet den Antrag wie
vom Gemeinderat beschlossen.
La Giunta provinciale condivide il parere favorevole della Commissione ed accetta la modifica
come richiesta dal Consiglio comunale.
Gestützt auf die Art. 19 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13
i.g.F.
Visti gli artt. 19 e 21 della Legge urbanistica provinciale, LP 11 agosto 1997, n. 13 e successive
modifiche
beschließt
LA GIUNTA PROVINCIALE
DIE LANDESREGIERUNG
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
Die von der Gemeinde Salurn mit Ratsbeschluss
Nr. 41 vom 24.09.2014 beantragte Änderung der
Bestimmungen über den Ensembleschutz wie
folgt zu genehmigen:
Di approvare la modifica alle norme sulla tutela
degli insiemi, proposta dal Comune di Salorno
con delibera consiliare n. 41 del 24.09.2014, come segue:
Aus den generellen Bestimmungen “Öffentlicher
Straßenraum und Freiflächen” wird der nachstehende Wortlaut gestrichen:
„Werbeschriften und Ähnliches sind in gemalter
Form anzubringen. Auf Leuchtreklamen und Fahnenschilder ist grundsätzlich zu verzichten.“
Dalle disposizioni generali “Spazio pubblico stradale e superfici inedificate“ viene stralciata la seguente dicitura:
„Insegne pubblicitarie e simili dovranno essere
affisse in forma di pittura sul muro. Si dovrà evitare in generale l'installazione di insegne luminose.“
Stattdessen wird folgender Wortlaut eingefügt:
Il testo stralciato viene sostituito con la seguente
dicitura:
„Gli elementi di arredo urbano quali insegne, vetrine, vetrinette esterne, lampioni ecc. esistenti
sono da conservare qualora di interesse documentario.
„Die bestehenden Elemente der Stadtgestaltung
wie Geschäftsschilder, Auslagenfenster, freistehende Auslagenkästen, Straßenlampen usw. sind
zu erhalten, soweit sie von urkundlichem Interesse sind.
Allfällige neue städtische Gestaltungselemente,
inbegriffen Verkaufsstände sowie Einrichtungen
zur Bewirtung im Freien, müssen mit Elementen
gestaltet werden, welche in Form und Material
funktional und dimensional dem Charakter des
Standortes entsprechen.”
L'eventuale nuovo arredo urbano quali insegne,
vetrine, vetrinette esterne, lampioni ivi compresi
chioschi nonché attrezzature per l'esercizio del
plateatico, deve essere realizzato con elementi di
forma e materiale funzionalmente e dimensionalmente coerente con il carattere del sito.”
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region
veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. EROS MAGNAGO
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. EROS MAGNAGO
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95855
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Oktober 2014, Nr. 1226
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 ottobre 2014, n. 1226
Gemeinde Sarntal: Genehmigung von Änderungen am Landschaftsplan betreffend die
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet und bestockte Wiese und Weide (Ratsbeschluss Nr. 40 vom 25.09.2014 – GAB 376/14)
Comune di Sarentino: Approvazione di una
modifica al piano paesaggistico concernente
la trasformazione da bosco in zona agricola e
in prato e pascolo alberato (delibera consiliare
n. 40 del 25/09/2014 – DGC 376/14)
Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt
zur Kenntnis genommen:
La Giunta provinciale ha preso in considerazione
quanto segue:
Die Gemeinde Sarntal hat mit Beschluss des
Gemeindeausschusses vom 26.06.2014, Nr. 376,
mehrere Änderungen zum Landschaftsplan bzw.
Bauleitplan beantragt. Die Punkte 5, 6 und 12 des
Beschlusses betreffen die folgenden Änderungen:
Il Comune di Sarentino ha chiesto con deliberazione della Giunta comunale del 26/06/2014, n.
376, alcune modifiche al piano paesaggistico rispettivamente piano urbanistico. I punti 5, 6 e 12
della deliberazione riguardano le seguenti modifiche:
trasformazione da bosco in zona agricola sulle pp.ff. 3056/1, 3060/1, 3061/1, 3062/1,
3064 e 3066/1, C.C. Sarentino, nella misura
complessiva di 8.497 mq;
trasformazione da bosco in zona agricola
sulle pp.ff. 7027, 7030/1, 7120/2 e pp.ed.
1229 e 3773, C.C. Sarentino, nella misura
complessiva di 11.580 mq;
trasformazione da bosco in zona agricola sulle pp.ff. 5014/1, 5024 e 5026, C.C. Sarentino,
nella misura complessiva di 15.843 mq.
-
-
-
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf den Gp.en 3056/1, 3060/1, 3061/1,
3062/1, 3064 und 3066/1, K.G. Sarntal, im
Ausmaß von insgesamt 8.497 m²;
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf den Gp.en 7027, 7030/1, 7120/2
und Bp.en 1229 und 3773, K.G. Sarntal, im
Ausmaß von insgesamt 11.580 m²;
Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf den Gp.en 5014/1, 5024 und 5026,
K.G. Sarntal, im Ausmaß von insgesamt
15.843 m².
Die Gemeinde hat das Verfahren gemäß Artikel
19 LG 13/1997 durchgeführt. Zu den vorgesehenen Änderungen sind keine Stellungnahmen oder
Einwände eingebracht worden.
Il Comune ha applicato la procedura prevista
dall’articolo 19 LP 13/1997. Non sono state presentate osservazioni o proposte alle varianti previste.
Die Kommission für die Umwidmung von Wald,
landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und
Weide oder alpinem Grünland hat in der Sitzung
vom 16.09.20104 die Anträge überprüft und mit
folgenden Begründungen mit Änderungen genehmigt:
La Commissione per la trasformazione di bosco,
verde agricolo, prato e pascolo alberato o verde
alpino nella seduta del 16/09/20104 ha esaminato
le proposte e le ha approvate con modifiche con
le seguenti motivazioni:
-
-
Beschluss Nr. 176/14 (Gp.en 3056/1, 3060/1,
3061/1, 3062/1, 3064 und 3066/1, K.G. Sarntal):
Die Kommission stellt fest, dass im zentralen
und im nördlichen Bereich der beantragten
Fläche keine negativen Auswirkungen in hydrogeologischer, forstlich-ökologischer oder
landschaftlicher Hinsicht zu erwarten sind,
weshalb dieser Teil genehmigt werden kann.
Deliberazione n. 176/14 (pp.ff. 3056/1,
3060/1, 3061/1, 3062/1, 3064 e 3066/1, C.C.
Sarentino):
La Commissione constata che nella parte
centrale e settentrionale della superficie richiesta non si prospettano conseguenze negative di ordine idrogeologico, forestaleecologico oppure paesaggistico e quindi potrà essere approvata questa parte. La super-
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ficie che si accosta a ovest e si estende fino
al confine catastale e la fascia boschiva a
sud sono invece troppo ripide e vengono rigettate. La Commissione quindi accoglie la
richiesta parzialmente in base all’apposito allegato grafico.
Die westlich angrenzende Fläche bis zur Parzellengrenze und der südlich anschließende
Waldrandstreifen sind hingegen als steil einzustufen und werden abgelehnt. Die Kommission nimmt den Umwidmungsantrag folglich teilweise gemäß eigener graphischer Unterlage an.
-
Beschluss Nr. 177/14 (Gp.en 7027, 7030/1,
7120/2 und Bp.en 1229 und 3773, K.G. Sarntal):
Die Kommission stellt fest, dass im Bereich
der Gp. 7120/2, K.G. Sarntal, das Gewässer
in der Gefahrenzone liegt. Aufgrund des hydrogeologischen Risikos und der ökologischen
Bedeutung der Ufervegetation wird die Umwidmung im Bereich der Gefahrenzone, sowie auf der kleinen, westlich bis zur Grundstücksgrenze hin anschließenden Teilfläche
abgelehnt. Aus den selben Gründen werden
im Bereich der Gp.en 7027 und 7030/1, K.G.
Sarntal, die Fläche in der Gefahrenzone sowie die im unteren Bereich angrenzende Teilfläche abgelehnt. Für die restlichen Flächen
sind keine negativen Auswirkungen in hydrogeologischer, forstlich-ökologischer oder
landschaftlicher Hinsicht zu erwarten, weshalb der Antrag des Gemeindeausschusses
hier angenommen werden kann. Die Kommission nimmt den Umwidmungsantrag folglich teilweise gemäß eigener graphischer Unterlage an.
-
Deliberazione n. 177/14 (pp.ff. 7027, 7030/1,
7120/2 e pp.ed. 1229 e 3773, C.C. Sarentino):
La Commissione constata che nella zona
della p.f. 7120/2, C.C. Sarentino, il torrente si
trova nella zona di pericolo. Per motivi del rischio idrogeologico e per l’importanza ecologica della vegetazione ripale viene rigettata il
cambio della destinazione sulla zona di pericolo e sulla piccola superficie rimanente fino
al confine catastale ad ovest. Per gli stessi
motivi nei pressi delle pp.ff. 7027 e 7030/1,
C.C. Sarentino, vengono rigettate le superfici
parziali che si trovano nella zona di pericolo e
la parte adiacente nel settore inferiore. Per le
altre superfici non si prospettano conseguenze negative di ordine idrogeologico, forestaleecologico oppure paesaggistico e quindi per
queste superfici potrà essere approvata la richiesta della Giunta comunale. La Commissione quindi accoglie la richiesta parzialmente in base all’apposito allegato grafico.
-
Beschluss Nr. 182/14 (Gp.en 5014/1, 5024
und 5026, K.G. Sarntal):
Die Kommission stellt fest, dass der an den
Wildbach angrenzende Bereich unter landschaftsökologischen Gesichtspunkten einen
hohen Wert hat, da er mit dem Gewässer tief
in den Talraum vorstößt und eine Korridorfunktion wahrnimmt. Aus diesem Grunde soll
dieser Teil als Waldgebiet erhalten bleiben.
Die restlichen Flächen können für die Landwirtschaft genutzt werden, da keine negativen Auswirkungen in hydrogeologischer,
forstlich-ökologischer oder landschaftlicher
Hinsicht zu erwarten sind. Dabei stimmt die
Kommission bei der unteren Fläche, die unmittelbar an die bestehende Wiese anschließt, einer Umwandlung in Landwirtschaftsgebiet zu, während die darüber liegende Weide als bestockte Wiese und Weide
eingetragen wird und durch einen lockeren
Baumbestand weiter landschaftlich in Erscheinung treten soll. Als Ausgleichsmaßnahme ist die Pflanzung eines Heckenstreifens längs der Betonmauer der Schotter-
-
Deliberazione n. 182/14 (pp.ff. 5014/1, 5024
e 5026, C.C. Sarentino):
La Commissione constata che il settore in
adiacenza al torrente sotto aspetti paesaggistici e ecologici ha un valore alto, perché lungo il corso d’acqua penetra profondamente
nel fondovalle e riceve una funzione di corridoio verde. Per questo motivo questa parte
dovrà rimanere bosco. Le altre superfici potranno essere utilizzate dall’agricoltura, poiché non si prospettano conseguenze negative di ordine idrogeologico, forestale-ecologico oppure paesaggistico. In quest’ambito la
Commissione accetta la modifica in zona agricola sulla superficie inferiore, situata in adiacenza al prato esistente, mentre il pascolo
soprastante potrà essere inserito come prato
e pascolo alberato, caratterizzando così anche in futuro il paesaggio con un’alberatura
leggera. Come misura di compensazione è
previsto la messa a dimora di una siepe lungo il muro in calcestruzzo dell’impianto di lavorazione di ghiaia, un ulteriore compensazione sarà da definire nell’ambito del progetto
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verarbeitung vorgesehen, ein zusätzlicher
Ausgleich soll vor Durchführung der Arbeiten
im Ausführungsprojekt definiert werden. Die
Kommission nimmt den Umwidmungsantrag
folglich mit Änderungen gemäß eigener graphischer Unterlage an.
esecutivo. La Commissione quindi accoglie la
richiesta con variazioni in base all’apposito
allegato grafico.
Die Gemeinde beschließt mit den Ratsbeschluss
vom 25.09.2014, Nr. 40 unter Berücksichtigung
des Gutachtens der Kommission, die Abänderung
zum Landschaftsplan.
Il comune con del. cons. del 25/09/2014, n. 40
tenendo conto del parere della Commissione,
delibera la modifica al piano paesaggistico.
Die Landesregierung stellt fest, dass die Gemeinde die Bedingungen der Kommission im Ratsbeschluss berücksichtigt hat und befürwortet daher
die Anträge wie vom Gemeinderat beschlossen.
La Giunta provinciale, avendo constatato che il
Comune ha rispettato le condizioni della Commissione nella delibera consiliare, accetta le modifiche come richieste dal Consiglio comunale.
Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:
La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa:
1.
in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr.
16 (Landschaftsschutzgesetz), in das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13 (Landesraumordnungsgesetz) und in das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21
(Forstgesetz);
1.
della legge provinciale del 25 luglio 1970, n.
16 (Legge sulla tutela del paesaggio), della
legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13
(Legge urbanistica provinciale) e della legge
provinciale del 21 ottobre 1996, n. 21 (Ordinamento forestale);
2.
in den Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission vom 23.07.2007, Nr. 14/07
(Landschaftsplan der Gemeinde Sarntal).
2.
della deliberazione della Ia Commissione per
la tutela del paesaggio del 23/07/2007, n.
14/07 (Piano paesaggistico del Comune di
Sarentino).
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
1.
Die von der Gemeinde Sarntal mit Ratsbeschluss vom 25.09.2014, Nr. 40 beantragten
Änderungen zum Landschaftsplan – Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet und
in bestockte Wiese und Weide (Beschlüsse
der Kommission für die Umwidmung von
Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter
Wiese und Weide oder alpinem Grünland Nr.
176/14, 177/14 und 182/14) – sind mit den
diesbezüglichen graphischen Darstellungen
genehmigt.
1.
Le modifiche al piano paesaggistico, proposte dal Comune di Sarentino con del. cons.
del 25/09/2014, n. 40 – concernente la trasformazione da bosco in zona agricola e in
prato e pascolo alberato (deliberazioni della
Commissione per la trasformazione di bosco,
verde agricolo, prato e pascolo alberato o
verde alpino n. 176/14, 177/14 e 182/14) –
sono approvate con i relativi elementi grafici.
2.
Der Bauleitplan der Gemeinde wird von Amts
wegen in Übereinstimmung gebracht.
2.
Il piano urbanistico del Comune viene portato
d’ufficio in conformità.
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Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und
tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.
La presente delibera è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. EROS MAGNAGO
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. EROS MAGNAGO
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95856
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Autonome Provinz Bozen - Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG
vom 21. Oktober 2014, Nr. 1227
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 21 ottobre 2014, n. 1227
Gemeinde Lana: Genehmigung von Abänderungen am Landschaftsplan (Ratsbeschluss
Nr. 20 vom 21.08.2014 – GAB 74/14)
Comune di Lana: Approvazione di modifiche
al piano paesaggistico (delibera consiliare n.
20 del 21/08/2014 – DGC 74/14)
Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt
zur Kenntnis genommen:
La Giunta provinciale ha preso in considerazione
quanto segue:
Die Gemeinde Lana hat mit Beschluss des Gemeindeausschusses vom 25.02.2014, Nr. 74, die
nachfolgenden Abänderungen zum Landschaftsplan der Gemeinde Lana beantragt, betreffend
die Neuabgrenzung von Bannzone und Landschaftsschutzgebiet orographisch links der Falschauer sowie die Anpassung der Durchführungsbestimmungen und Berichte an den aktuellen Standard:
a) Reduzierung der Bannzone im Bereich der
mit Teilungsplan Nr. 502 vom 08.06.2012
gebildeten Gp. 328/7 und auf einem Teil der
Gp. 328/1, K.G. Lana, gemäß beiliegender
graphischer Unterlage zur Realisierung eines
Wohngebäudes;
b) Umwidmung der Landschaftsschutzbindung
im orographisch linken Teil der Falschauer in
Landschaftsschutzgebiet gemäß beiliegender
graphischer Unterlage um die Errichtung von
Hofstellen in diesem Bereich zu ermöglichen;
c) Anpassung der Durchführungsbestimmungen
und Berichte an den aktuellen Standard der
Landschaftsplanung, auf Vorschlag des Amtes für Landschaftsökologie.
Il Comune di Lana ha chiesto con delibera della
Giunta comunale del 25/02/2014, n. 74, le seguenti modifiche al piano paesaggistico del Comune di Lana, concernente la nuova delimitazione della zona di rispetto e della zona di tutela
paesaggistica sul lato orografico sinistro del rio
Valsura, nonché l’adattamento delle norme di
attuazione e delle relazioni agli standard attuali:
Die Gemeinde hat das Verfahren gemäß Artikel
19 LG 13/1997 durchgeführt. Zu den vorgesehenen Änderungen sind keine Stellungnahmen
oder Einwände eingebracht worden.
Il Comune ha applicato la procedura prevista
dall’articolo 19 LP 13/1997. Non sono state presentate osservazioni o proposte alle varianti previste.
Die Kommission für die Natur, Landschaft und
Raumentwicklung hat die Änderung in der Sitzung vom 03.07.2014 (Beschluss Nr. 14/14)
überprüft und beschließt die Änderungen mit den
nachfolgenden Bemerkungen:
a) vorbehaltlich des Vorhandenseins der rechtlichen Voraussetzungen für das Bauvorhaben,
die von der Gemeinde zu prüfen sind, befürwortet die Kommission die Reduzierung der
Bannzone;
b) die Kommission befürwortet die Änderung
von Bannzone in Landschaftsschutzgebiet,
La Commissione per la Natura, il paesaggio e lo
sviluppo del territorio ha esaminato nella seduta
del 03/07/2014 (deliberazione n. 14/14) la proposta e approva le modifiche con le seguenti osservazioni:
a) salvo la presenza dei presupposti giuridici
per la realizzazione dell’opera edile, che saranno da esaminare dal Comune, la Commissione approva la riduzione della zona di
rispetto;
b) la Commissione approva la modifica da zona
di rispetto in zona di tutela paesaggistica per
a)
b)
c)
riduzione della zona di rispetto nell’ambito
della nuova p.f. 328/7, creata con il tipo di
frazionamento n. 502 del 08/06/2012, e su
una parte della p.f. 328/1, C.C. Lana, secondo l’allegato grafico annesso per realizzare
un edificio residenziale;
modifica del vincolo paesaggistico sulla parte
orograficamente sinistra del rio Valsura in zona di tutela paesaggistica secondo l’allegato
grafico annesso per rendere possibile la realizzazione di sedi agricole in questo settore;
adattamento delle norme di attuazione e delle relazioni agli standard attuali della pianificazione paesaggistica, su proposta dell’Ufficio Ecologia del paesaggio.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
c)
damit die Errichtung von Hofstellen in diesem
locker verbauten Hangsegment ermöglicht
wird;
die Kommission befürwortet die Anpassung
an den aktuellen Standard der Landschaftsplanung.
c)
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rendere possibile la realizzazione di sedi agricole in questo segmento del pendio, caratterizzato da una sparsa edificazione;
la Commissione approva l’adattamento agli
standard attuali della pianificazione paesaggistica.
Die Gemeinde beschließt mir RB Nr. 20 vom
21.08.2014, unter Berücksichtigung der Gutachtens der Kommission, die Änderungen des Landschaftsplanes. Mit eigenem Schreiben vom
25.09.2014 bestätigt sie die rechtlichen Voraussetzungen für das Bauvorhaben im Bereich der
Gp. 328/7, K.G. Lana.
Il Comune con del. cons. n. 20 del 21/08/2014,
tenendo conto del parere della Commissione,
delibera le modifiche al piano paesaggistico. Con
apposita lettera del 25/09/2014 conferma i presupposti giuridici per la realizzazione dell’opera
edile nei pressi della p.f. 328/7, C.C. Lana.
Die Landesregierung teilt das positive Gutachten
der Kommission und befürwortet den Antrag, wie
vom Gemeinderat beschlossen.
La Giunta provinciale condivide il parere favorevole della Commissione ed accetta la modifica
come richiesta dal Consiglio comunale.
Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen:
La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa:
1.
in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr.
16 (Landschaftsschutzgesetz), in das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13 (Landesraumordnungsgesetz) und in das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21
(Forstgesetz);
1.
della legge provinciale del 25 luglio 1970, n.
16 (Legge sulla tutela del paesaggio), della
legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13
(Legge urbanistica provinciale) e della legge
provinciale del 21 ottobre 1996, n. 21 (Ordinamento forestale);
2.
in den Beschluss der Landesregierung
Nr. 3118 vom 30. August 2004 (überarbeiteter Landschaftsplan der Gemeinde Lana).
2.
della delibera della Giunta provinciale
n. 3118 del 30 agosto 2004 (Piano paesaggistico rielaborato del Comune di Lana).
DIE LANDESREGIERUNG
LA GIUNTA PROVINCIALE
beschließt
delibera
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:
a voti unanimi legalmente espressi:
1.
Die von der Gemeinde Lana mit Ratsbeschluss Nr. 20 vom 21.08.2014 beantragten
Änderungen am Landschaftsplan sind mit
den nachfolgenden Bestandteilen, im Sinne
des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr.
16 genehmigt:
erläuternder Bericht,
Durchführungsbestimmungen,
ein Plan im Maßstab 1:10.000 und ein
Ausschnitt im Maßstab 1:5.000.
1.
Der Bauleitplan der Gemeinde wird von Amts
wegen in Übereinstimmung gebracht.
2.
2.
di approvare le modifiche al piano paesaggistico, proposte dal Comune di Lana con deliberazione consiliare n. 20 del 21/08/2014
con le seguenti componenti, ai sensi della
legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16:
-
relazione illustrativa,
norme di attuazione,
una planimetria in scala 1:10.000 ed un
estratto in scala 1:5.000.
Il piano urbanistico del Comune viene portato
d’ufficio in conformità.
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85
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und
tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft.
La presente delibera è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
DER LANDESHAUPTMANN
DR. ARNO KOMPATSCHER
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. ARNO KOMPATSCHER
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
DR. EROS MAGNAGO
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
DOTT. EROS MAGNAGO
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86
GEMEINDE LANA
COMUNE DI LANA
DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN
ZUM LANDSCHAFTSPLAN
NORME DI ATTUAZIONE
AL PIANO PAESAGGISTICO
Art. 1
Allgemeines
Art. 1
Generalità
Die folgenden Durchführungsbestimmungen werden bezugnehmend auf die Kategorien des Artikel 1 und gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes
vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung
festgesetzt.
Le norme di attuazione che seguono vengono
determinati in riferimento agli oggetti di cui all’articolo 1 ed ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche.
Integrierenden Bestandteil des Landschaftsplanes bilden:
Fanno parte integrante del piano paesaggistico:
-
-
die kartographischen Anlagen, bestehend
aus einem Lageplan im Maßstab 1:10.000
und einem Ausschnitt im Maßstab 1:5.000,
der erläuternde Bericht und die nachfolgenden Durchführungsbestimmungen.
le cartografie allegate, consistenti in una planimetria in scala 1:10.000 ed uno stralcio in
scala 1:5.000, la relazione illustrativa ed le
seguenti norme di attuazione.
Art. 2
Weite Landstriche, die eine natürliche oder
von Menschenhand umgeformte Landschaft,
unter Einbeziehung der Siedlungen, bilden
und die einzeln oder in ihrer Gesamtheit
Zeugnis von Zivilisation geben (Artikel 1/b des
Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in
geltender Fassung).
Art. 2
Zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformati ad opera dell’uomo comprese le strutture insediative, che presentino,
singolarmente o come complesso, valore di
testimonianza di civiltà (riferimento al par. b)
dell’articolo 1 della legge provinciale 25 luglio
1970, n. 16 e successiva modifica).
Es handelt sich um natürliche oder vom Menschen mitgestaltete Gebiete, die wegen ihrer
landschaftlichen Schönheit und Eigenart oder
Naturausstattung und Umweltfunktion oder ihrer
Bedeutung für die ortstypische Siedlungsstruktur
oder ihrer besonderen Erholungseignung oder als
Umgebungsschutz von Natur- und Kulturdenkmälern mit dem Ziel der Erhaltung dieser Funktionen
ausgewiesen werden.
Si tratta di aree naturali o formate anche dall’attività umana che per la loro bellezza e singolarità
paesaggistica, le risorse naturali o la loro importanza per la tipica struttura insediativa locale,
nonché per la loro particolare idoneità a fini ricreativi o di protezione nei confronti di monumenti
naturali e culturali in essi presenti, sono sottoposte a vincolo di tutela allo scopo di conservare tali
funzioni.
a)
a)
Gebiete von landschaftlichem Interesse
Zone di interesse paesaggistico
Diese umfassen das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme der Wohnbau- und Gewerbegebiete mit genehmigtem Durchführungsplan im Sinne des Artikel 6, Absatz 3
des Landesgesetzes Nr. 16/1970. Es gelten
die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes und des Gemeindebauleitplanes sofern nicht durch nachfolgende Bestimmungen spezifisch geregelt.
Comprendono l’intero territorio comunale
escluse le zone abitative e produttive fornite
di piano di attuazione approvato ai sensi del
comma 3 del articolo 6 della legge provinciale n. 16/1970. Valgono le disposizioni della
legge urbanistica provinciale e del piano urbanistico comunale nonché le norme specifiche come segue.
Die als "Auwald" eingetragenen Flächen sind
Überreste wertvollster Naturlebensräume mit
Le aree contrassegnate come "bosco ripariale" rappresentano residui di habitat naturali
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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einer bedrohten, aber sehr vielfältigen Flora
und Fauna. Für deren Fortbestand ist die Erhaltung optimaler hydrologischer Verhältnisse und der charakteristischen Vegetation von
großer Bedeutung. Kulturänderungen sind
untersagt. Die forstliche Nutzung unterliegt
den Bestimmungen des Landesforstgesetzes.
con una grande biodiversità e molte specie
minacciate, sia vegetali che animali. Per la loro salvaguardia è di grande importanza il
mantenimento di caratteristiche idrologiche
ottimali e della vegetazione tipica. Sono vietati cambiamenti di coltura. L'utilizzazione forestale soggiace alle disposizioni della legge
forestale provinciale.
„Bestockte Wiesen und Weiden“ sind von
besonderem landschaftlichem und ökologischem Wert. Bei der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung ist auf die Pflege, Wiedergewinnung und langfristige Sicherung ihrer Charakteristik und der aufgelockerten Bestockung zu achten. Bei geringem Bestockungsgrad ist die Stockrodung und die Entnahme von Lärchen nur bei Vorhandensein
von ausreichender Lärchenverjüngung gestattet.
I „prati e pascoli alberati“ sono particolarmente pregevoli dal punto di vista paesaggistico e
naturalistico. Nella conduzione agro-forestale
va prestata particolare attenzione alla cura, al
ripristino ed alla conservazione nel tempo
delle loro caratteristiche e della particolare
copertura. Nel caso di copertura scarsa
l’allontanamento delle ceppaie e il prelievo
dei larici è consentito solo in presenza di sufficiente rinnovazione del larice stesso.
„Kastanienhaine“ sind ästhetisch wertvolle
Kulturlandschaftsbereiche und Lebensräume
für eine bedrohte Fauna. Kulturänderungen
sind hier deshalb untersagt.
I “castagneti” sono paesaggi colturali di altissimo valore estetico e habitat per una fauna
minacciata. Pertanto sono vietati cambiamenti di coltura.
„Feuchtgebiete“ sind hochwertige Naturlebensräume für eine spezialisierte und bedrohte Flora und Fauna. Für deren Fortbestand ist die Erhaltung der gegebenen hydrologischen Verhältnisse und der charakteristischen Vegetation von großer Bedeutung. Es
sind deshalb Trockenlegungsarbeiten, die
Torfentnahme, das Ablagern von Material
jeglicher Art sowie das Ausbringen von Dünger untersagt. Gestattet ist die ordentliche Instandhaltung der bestehenden Gräben.
Le “zone umide” rappresentano habitat naturali di grande valore per una flora e fauna altamente specializzate e minacciate. Per la loro salvaguardia è di grande importanza il
mantenimento delle caratteristiche idrologiche presenti e della vegetazione tipica. Sono
perciò vietati le opere di prosciugamento del
terreno, l'estrazione di torba, il deposito di
materiale di qualsiasi genere nonché la concimazione. È consentita la manutenzione ordinaria dei fossi esistenti.
b) Landschaftliche Bannzone
Innerhalb dieser Flächen besteht ein absolutes Bauverbot für die Errichtung bzw. Erweiterung oberirdischer Gebäude jeglicher Art,
ausgenommen Pumpstationen in den beiden
Bannzonen „Agatha“ und „Brandis“. Für bestehende Hofstellen und Wohngebäude gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes. Sollte für eine notwendige Aussiedlung oder Neuerrichtung einer geschlossenen Hofstelle außerhalb der Bannzone kein geeigneter Standort gefunden
werden, so soll eine gezielte Änderung der
Abgrenzung der Bannzone am Rand des
Siedlungsraumes vorgenommen werden, um
eine bestmögliche Eingliederung des Bauvorhabens zu erreichen.
b) Zona di rispetto paesaggistica
Entro tali aree vige un assoluto divieto di costruzione e / o ampliamento di edifici fuori terra di qualsiasi genere, escluso stazioni di
pompaggio nelle due zone di rispetto „Agatha“ e „Brandis“. Per le sedi di aziende agricole e gli edifici residenziali esistenti valgono
le disposizioni della legge urbanistica provinciale. Nel caso di un necessario trasferimento
o la realizzazione ex novo della sede di un
maso chiuso, dove non sia possibile identificare un sito adeguato al di fuori della zona di
rispetto, va modificata la delimitazione della
zona di rispetto in maniera mirata nelle adiacenze della zona abitata al fine di garantire il
miglior inserimento possibile della costruzione.
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c)
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Verboten sind Schotterverarbeitungsanlagen
unter Ausnahme befristeter, an eine Abbaukonzession gebundener, mobiler Anlagen
ausschließlich zur Sortierung des vor Ort abgebauten Materials. Weiters ist das Überqueren des Gebietes mit Elektro- und Telefonfreileitungen verboten. Ausgenommen sind die
Anschlüsse für bestehende und zulässige
Gebäude, die sich in der Zone oder in unmittelbarer Umgebung befinden, wenn dafür das
Überqueren des geschützten Gebietes notwendig ist.
Sono vietati gli impianti per il trattamento della ghiaia, ad eccezione di impianti mobili a
tempo determinato connessi ad una concessione di estrazione per la lavorazione di materiali estratti in loco. Inoltre è vietato
l‘attraversamento della zona stessa mediante
elettrodotti aerei e linee aeree per il servizio
telefonico, ad eccezione degli allacciamenti
agli edifici esistenti ed ammessi nella zona
stessa o in quelle contigue, per raggiungere
le quali risulti necessario l‘attraversamento
della zona vincolata.
Die Projekte von zulässigen Bauten oder
Eingriffen in den in der graphischen Beilage
eigens gekennzeichneten Flächen unterliegen der Landschaftsschutzermächtigung
durch die Landesverwaltung.
I progetti di fabbricati o interventi ammessi
entro le aeree appositamente segnate nella
planimetria sono soggetti all’autorizzazione
paesaggistica da parte dell’Amministrazione
Provinciale.
Landschaftsschutzgebiet
c)
Zona di tutela paesaggistica
Für das einbezogene Landwirtschaftsgebiet
gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes ausgenommen die Verlegung und Neuerrichtung von Gebäuden, die
nur dann gestattet werden können, wenn der
Antragsteller anderswo keine für die Errichtung des Gebäudes geeigneten Gründe besitzt. Die Verlegung und Neuerrichtung von
Gebäuden unterliegen der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung; diese kann den geeigneten Standort
festlegen, um eine bessere Einfügung in das
umliegende Landschaftsbild zu gewährleisten.
Per la relativa zona di verde agricolo valgono
le disposizioni della legge urbanistica provinciale, esclusi il trasferimento e la costruzione
ex novo di edifici, che possono essere autorizzati soltanto qualora il richiedente non possiede altrove terreno adatto per l’impianto
dell'edificio. Il trasferimento e la costruzione
ex novo di edifici sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Amministrazione provinciale, la quale può indicare l’ubicazione in relazione alle esigenze emergenti da un più idoneo inserimento nel
quadro paesaggistico circostante.
Verboten sind Schotterverarbeitungsanlagen
unter Ausnahme befristeter, an eine Abbaukonzession gebundener, mobiler Anlagen
ausschließlich zur Sortierung des vor Ort abgebauten Materials. Weiters ist das Überqueren des Gebietes mit Elektro- und Telefonfreileitungen verboten. Ausgenommen sind die
Anschlüsse für bestehende und zulässige
Gebäude, die sich in der Zone oder in unmittelbarer Umgebung befinden, wenn dafür das
Überqueren des geschützten Gebietes notwendig ist.
Sono vietati gli impianti per il trattamento della ghiaia, ad eccezione di impianti mobili a
tempo determinato connessi ad una concessione di estrazione per la lavorazione di materiali estratti in loco. Inoltre è vietato l’attraversamento della zona stessa mediante elettrodotti aerei e linee aeree per il servizio telefonico, ad eccezione degli allacciamenti agli
edifici esistenti ed ammessi nella zona stessa
o in quelle contigue, per raggiungere le quali
risulti necessario l‘attraversamento della zona vincolata.
Die Projekte von zulässigen Bauten oder
Eingriffen in den in der graphischen Beilage
eigens gekennzeichneten Flächen unterliegen der Landschaftsschutzermächtigung
durch die Landesverwaltung.
I progetti di fabbricati o interventi ammessi
entro le aeree appositamente segnate nella
planimetria sono soggetti all’autorizzazione
paesaggistica da parte dell’Amministrazione
Provinciale.
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d) Großräumiges
„Vigiljoch“
I)
II)
Landschaftsschutzgebiet
Schutzziele:
d) Zona estesa di tutela
“Monte San Vigilio”
I)
89
paesaggistica
Obiettivi di tutela:
-
der Erhalt der besonderen landschaftlichen Schönheit und des Naturpotentials;
-
il mantenimento della particolare bellezza paesaggistica e del potenziale naturale della zona;
-
der Erhalt des Erholungswertes und der
Ruhe des Gebietes;
-
il mantenimento della particolare vocazione ricreativa e della tranquillità della
zona;
-
die Sicherung des typischen „Sommerfrische-Charakters“ des Gebietes;
-
il mantenimento delle caratteristiche di
villeggiatura;
-
die Gewährleistung eines weitgehendst
autofreien Vigiljoches;
-
garantire una zona prevalentemente libera dal traffico;
-
die Priorität der Seilbahn vor dem Auto.
-
la priorità della funivia rispetto all’automobile.
Veränderung der Geländebeschaffenheit und
Wanderwege
II)
Alterazione della morfologia del terreno e
sentieri turistici
Untersagt ist die Eröffnung von Steinbrüchen
und Gruben jeglicher Art.
E’ vietata l’apertura di cave di qualsiasi tipo.
Bodenverbesserungsarbeiten im alpinen
Grün sind nur kleinflächig und abgestimmt
auf den Dünganfall des gealpten Viehs gestattet. Bei Bodenmeliorierungen soll grundsätzlich die Grasnarbe erhalten werden, sie
dürfen vorwiegend nur in Entsteinungen und
Entstrauchungen bestehen. Das anfallende
Steinmaterial ist am Rande der Meliorierungsfläche geordnet abzulagern. Trockenlegungen von Mooren und Seggenrieden sind
nicht gestattet.
I miglioramenti fondiari nel verde alpino sono
consentiti per superfici limitati e dimensionati
in relazione al concime organico prodotto dal
bestiame da pascolo. Di principio i miglioramenti devono limitarsi a spietramenti e decespugliamenti e la cotica erbosa non deve venir asportata. Il pietrame va depositato ordinatamente al margine dell’area migliorata.
Sono vietate le opere di drenaggio nelle torbiere e nei cariceti.
Trassenänderungen von bestehenden Wanderwegen und Steigen sowie der Bau von
neuen Wanderwegen und die Neumarkierung
von aufgelassenen Steigen ist nur mit Genehmigung der Landesbehörde für Landschaftsschutz gestattet.
Modifiche di tracciato ai sentieri esistenti,
l’apertura di nuovi sentieri nonché la segnalazione di sentieri abbandonati è consentita
solo con autorizzazione da parte dell’autorità
provinciale per la tutela del paesaggio.
III) Hochbautätigkeit
Innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ist
die Errichtung von neuen Gebäuden bzw. die
Erweiterung von Gebäuden verboten, ausgenommen Bauten für die Alm- und Forstwirtschaft, sofern sie für eine rationelle Betriebsführung erforderlich sind. Neue Almställe sind
nur dann zulässig, wenn sie für nicht weniger
III) Attività edile
All’interno della zone di tutela paesaggistica
è vietata la costruzione di fabbricati, ad eccezione di quelli per l’alpicoltura e la selvicoltura, se sono necessari per una conduzione
razionale dell’azienda. Nuove stalle per l’alpicoltura sono solo consentite se vengono utilizzate per almeno 15 capi di bestiame gros-
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als 15 Stück Großvieh dienen. Für bestehende Hofstellen gelten die Bestimmungen der
Landesraumordnungsgesetze.
so. Per aziende agricole già preesistenti valgono le disposizioni della legge urbanistica.
Erlaubt ist der Abbruch und der Wiederaufbau bestehender Bauten unter der Bedingung, dass die Zweckbestimmung keine Veränderung erfährt.
E’ consentita la demolizione nonché la ricostruzione degli edifici esistenti a condizione
che rimanga inalterata la destinazione d’uso
degli stessi.
IV) Verkehrsbeschränkung für Motorfahrzeuge
1.
2.
90
IV) Limitazione della circolazione con veicoli a
motore
Die Verkehrserschließung des Gebietes erfolgt grundsätzlich durch die Seilbahnen „Vigiljoch“ und „Pawigl“ sowie durch den Sessellift „Larchbühel“.
La zona va raggiunta principalmente tramite
le funivie “Monte San Vigilio“, “Rio Lagundo“
e “Pavicolo” nonché la seggiovia “Dosso dei
Larici”.
Der Motorfahrzeugverkehr innerhalb des
Landschaftsschutzgebietes ist untersagt, unbeschadet der folgenden Bestimmungen.
La circolazione con veicoli a motore all’interno della zona di tutela paesaggistica è vietata, fatto salvo quanto di seguito previsto.
Die unten angeführten Personen dürfen mit
Ermächtigung der örtlich zuständigen Forststation vom 1. Mai bis zum 31. Oktober, von
6 bis 9 und von 18 bis 21 Uhr, und vom 1.
November bis zum 30. April, von 6 bis 10 und
von 17 bis 21 Uhr, beschränkt auf den kürzesten Anfahrtsweg, verkehren; die Liegenschaften oberhalb der Waldkönigin können
ausschließlich über den Bärenbadweg angefahren werden:
1.
Con autorizzazione della Stazione Forestale
territorialmente competente, dal 1° maggio al
31 ottobre, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 nonché dalle ore18.00 alle ore 21.00 e dal 1° novembre al 30 aprile dalle ore 6.00 alle ore
10.00 nonché dalle ore 17.00 alle ore 21.00
possono circolare limitatamente al percorso
più breve le persone sotto riportate; gli immobili sopra la Waldkönigin possono essere
raggiunti esclusivamente tramite la strada
“Bärenbad”:
-
Gastwirte, deren Betrieb innerhalb der
Grenze des Landschaftsschutzgebietes
liegt, wobei nur die jeweilige Liegenschaft angefahren werden darf, sowie die
Bergstationen der Vigiljochbahn und des
Sesselliftes Larchbühel nur zu Versorgungsfahrten;
-
i gestori degli alberghi situati all’interno
della zona di tutela paesaggistica possono raggiungere esclusivamente il proprio
esercizio alberghiero nonché le stazioni
a monte della funivia per Monte S. Vigilio
e della seggiovia solo per corse di rifornimento;
-
Eigentümer von Ferienhäuser, wobei nur
die jeweilige Immobilie dreimal pro Jahr
angefahren werden darf;
-
i proprietari di case di villeggiatura possono raggiungere esclusivamente il proprio immobile tre volte all’anno;
-
Handwerker, beschränkt auf die Durchführung der in der Ermächtigung angegebenen Arbeiten und die dafür erforderliche Zeit;
-
gli artigiani, limitatamente all’esecuzione
dei lavori indicati nel permesso di circolazione e al tempo strettamente necessario per l’espletamento del servizio;
-
Zulieferer, wobei nur die zu versorgenden Betriebe bzw. Ferienhäuser angefahren werden dürfen.
-
i fornitori: possono raggiungere esclusivamente le aziende e le case di villeggiature da rifornire.
Mit Ermächtigung der örtlich zuständigen
Forststation dürfen beschränkt auf den kürzesten Anfahrtsweg verkehren:
2.
Con autorizzazione della Stazione forestale
territorialmente competente possono circolare, limitatamente al percorso più breve:
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-
-
Besitzer und Betreuer landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen,
beschränkt auf die Anfahrt zur jeweiligen
Liegenschaft und zur Durchführung von
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten;
die Anzahl der Fahrerlaubnisse wird im
Verhältnis zur Größe und Bewirtschaftungsintensität der land- und forstwirtschaftlichen Flächen erteilt;
Die im Diensteinsatz stehenden Verwalter und Beamte von öffentlichen Körperschaften sowie die Jagdaufseher des
Gebietes.
-
-
91
i proprietari e gestori di zone ad uso agricolo-forestale; essi possono raggiungere le particelle di bosco e quelle ad
uso agricolo limitatamente all’esecuzione
di lavori agricolo-forestali; il numero di
permessi di circolazione viene rilasciato
in relazione all’estensione e intensità di
coltivazione dell’area ad uso agricoloforestale;
gli amministratori e dipendenti di enti
pubblici nonché i guardacaccia e –pesca
della zona, ad esclusivo scopo di lavoro.
Innerhalb des gesamten Landschaftsschutzgebietes darf die Geschwindigkeit von 30 km/h nicht
überschritten werden.
All’interno dell’intera zona di tutela paesaggistica i
veicoli non possono superare la velocità di 30
chilometri all’ora.
Im Zeitraum der Wintersaison (Öffnungszeiten
des Skigebietes) und bei geschlossener Schneedecke besteht ein absolutes Fahrverbot für alle
Kraftfahrzeuge auf Räder auf allen im Bauleitplan
als Skipisten oder Skiwegen ausgewiesenen Flächen.
Nel periodo della stagione invernale (apertura
degli impianti della zona sciistica) e con un manto
nevoso compatto è vietata la circolazione con
veicoli a motore su ruote in tutte le aree individuate dal piano urbanistico comunale come pista da
sci o come collegamento sciistico.
Der Verkehr mit Raupenfahrzeugen ist untersagt.
Ausgenommen davon sind Raupenfahrzeuge, die
für die Präparierung der Pisten und für Rettungsmaßnahmen notwendig sind, sowie die Raupenfahrzeuge der Gastwirte, die die Anfahrtswege
zum Gastbetrieb bei genügender Schneelage zwei
Stunden vor Beginn und zwei Stunden nach Ende
der Betriebszeiten des Skigebietes in der Wintersaison benützen dürfen, gemäß den oben für die
Gastwirte festgelegten Zufahrtsbestimmungen.
Il traffico con motoslitte e veicoli cingolati è vietato. Esclusi da questo divieto sono i gatti della neve e i veicoli cingolati destinati alla preparazione
delle piste e per interventi di emergenza, nonché i
veicoli cingolati e le motoslitte degli osti, i quali
possono circolare sulle strade con un manto nevoso compatto e secondo le modalità di accesso
stabilite per i gestori degli alberghi, di cui sopra,
due ore prima e due dopo la chiusura degli impianti di risalita della zona sciistica.
Das Erkennungszeichen muss an der Windschutzscheibe gut ersichtlich angebracht werden.
Il contrassegno deve essere applicato, ben visibile, all’interno del parabrezza del veicolo.
V) Radfahren und Reiten
V) Circolare in bicicletta e cavalcare
Das Radfahren und Reiten ist ausschließlich
auf Wegen mit einer Mindestbreite von 1,5 m
erlaubt.
È consentito circolare in bicicletta e cavalcare
solo su strade e sentieri di larghezza non inferiore a 1,5 m.
Art. 3
Teile des natürlichen Lebensraumes (Biotope),
auch wenn sie von Menschenhand geschaffen
wurden, die eine besondere ökologische
Funktion auf den umliegenden Siedlungsraum
ausüben (Artikel 1/c des Landesgesetzes vom
25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung)
Art. 3
Elementi naturali del paesaggio (biotopi),
anche se dovuti all’opera dell’uomo, aventi
una speciale funzione ecologica sull’ambiente
antropizzato circostante (articolo 1, lettera c
della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e
successive modifiche)
In diese Kategorie fallen folgende Biotope:
41/1 Falschauer
41/2 Krebsbach
Rientrano in tale categoria i seguenti biotopi:
41/1 Valsura
41/2 Rio dei gamberi
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92
In den abgegrenzten Gebieten ist jegliche Kulturänderung und Veränderung der Umwelt untersagt, sowohl was das Landschaftsbild als auch
die naturkundlichen Merkmale betrifft, mit besonderer Rücksicht auf die Tier- und Pflanzenwelt
sowie die hydrologischen und mikroklimatischen
Verhältnisse.
In tali settori di territorio è vietato qualsiasi cambiamento di coltura e alterazione dello stato ambientale, sia esso riferito al quadro fisico, come a
quello naturalistico, con particolare riguardo alla
flora ed alla fauna, nonché alle caratteristiche
idrologiche e microclimatiche.
Innerhalb der Biotope sind insbesondere verboten:
das Errichten von Bauten und Anlagen jeglicher Art, auch solche vorläufigen Charakters;
In particolare nei biotopi è vietato:
-
realizzare qualsiasi tipo di costruzioni e impianti, anche a carattere provvisorio;
-
die Torfentnahme, Kulturänderungen, Trockenlegungs- und Meliorierungsarbeiten sowie Geländeveränderungen jeglicher Art;
-
l’estrazione di torba, qualsiasi tipo di cambiamento di coltura, opere di prosciugamento
del terreno, di bonifica, spianamenti nonché
movimenti di terra;
-
das Landen, Starten und Überfliegen unterhalb von 500 Metern mit Fluggeräten jeglicher Art;
-
l’atterraggio, il decollo ed il sorvolo ad una
quota inferiore di metri 500 con velivoli di
qualsiasi tipo;
-
das Liegenlassen von Abfall und das Ablagern von Müll, Mist und Material jeglicher Art;
-
abbandonare e depositare rifiuti, letame e
materiale di qualsiasi genere;
-
das Verschmutzen und die Verrohrung von
Gewässern sowie das Einleiten von Abwässern;
-
inquinare e intubare le acque nonché scaricare acque reflue;
-
das Pflücken, Ausgraben und Vernichten von
wildwachsenden Pflanzen und Pilzen;
-
raccogliere, estirpare e distruggere la vegetazione spontanea ed i funghi;
-
das Erlegen, Fangen, Verletzen oder Stören
wildlebender Tiere, eingeschlossen die Jagd;
erlaubt ist die Nachsuche nach außerhalb der
Biotope angeschossenem Wild, sowie im Biotop Falschauer die Jagd auf das Schalenwild
und den Fuchs, gemäß geltenden Jagdbestimmungen;
-
abbattere, catturare, ferire o disturbare gli
animali selvatici, compresa la caccia; è consentita la ricerca di selvaggina ferita fuori dai
biotopi nonché la caccia agli ugulati ed alla
volpe nel biotopo Valsura secondo la normativa venatoria vigente;
-
das Ausüben jeglicher Sportart;
-
l’esercizio di qualsiasi tipo di sport;
-
der Badebetrieb;
-
l’attività balneare;
-
das Ausbringen von Düngern;
-
concimare;
-
das Anzünden von Feuern;
-
accendere fuochi;
-
das Lagern und Kampieren mit Zelten,
Wohnwagen und dergleichen;
-
bivaccare e campeggiare con tende, camper,
roulotte e simili;
-
der Verkehr mit Motorfahrzeugen jeglicher
Art, ausgenommen für die land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit.
-
circolare con veicoli a motore di ogni tipo ad
eccezione delle attività agroforestali.
-
das Reiten;
-
cavalcare;
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-
das Radfahren;
-
circolare in bicicletta;
-
jede ungebührliche Lärmentwicklung;
-
provocare qualsiasi rumore molesto;
-
Hunde frei laufen zu lassen;
-
lasciare vagare i cani;
-
die Beweidung;
-
pascolare;
93
Gestattet sind:
Sono consentiti:
-
die erforderlichen Biotoppflegemaßnahmen;
-
gli interventi necessari per la gestione naturalistica del biotopo;
-
die forstliche Nutzung; sie muss im Sinne der
Bestimmungen des Forstgesetzes und ausschließlich mit naturnahen Waldbaumethoden durchgeführt werden, wobei die Zielsetzungen des Schutzgebietes zu berücksichtigen sind.
-
l’utilizzo forestale; deve avvenire ai sensi
delle norme della legge forestale ed esclusivamente con metodi di selvicoltura seminaturale, tenendo conto delle finalità di tutela del
territorio protetto.
-
die Ausübung der Fischerei an der Falschauer und am Fischteich orographisch rechts der
Falschauer, sowie im Krebsbach.
-
l’esercizio della pesca nel torrente Valsura ed
al laghetto da pesca, situato ortograficamente a destra del torrente Valsura, nonché nel
Rio dei Gamberi.
Art. 4
Naturdenkmäler, bestehend aus Naturgebilden oder Teilen derselben, die einen bedeutenden wissenschaftlichen, ästhetischen,
heimat- und volkskundlichen Wert besitzen,
sowie den dazugehörigen Bannstreifen, die
geschützt werden müssen, um einen ungestörten Genuss der Denkmäler zu gewährleisten (Artikel 1/a des Landesgesetzes vom 25.
Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung).
Art. 4
Monumenti naturali consistenti in elementi o
parti limitate alla natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico,
estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto, che debbano essere tutelate per assicurare il migliore godimento dei
monumenti stessi (riferimento al par. a) articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n.
16 e successive modifiche).
In diese Kategorie fallen die nachstehend angeführten und in der beiliegenden Karte eingetragenen Naturdenkmäler:
Rientrano nella categoria i seguenti monumenti
naturali individuati nell’allegata planimetria:
41/1 Nußbaum beim Röschhof
41/1 noce presso il maso Rösch
41/2 Hängebuche beim Ansitz Neubrandis
41/2 faggio pendulo presso Neubrandis
41/3 Tanne beim Ansitz Neubrandis
41/3 abete presso Neubrandis
41/4 zwei Zypressen bei Braunsberg
41/4 due cipressi presso Braunsberg
41/5 Wasserfall Brandisgaul
41/5 cascata Brandisgaul
41/6 Eislöcher bei der Leonburg
41/6 buchi di ghiaccio presso Leonburg
41/7 Aichholzerweiher
41/7 Aichholzerweiher
41/8 Weinreichmoos
41/8 Weinreichmoos
41/9 Gaulschlucht
41/9 Gaulschlucht
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41/10 Himalayazeder – Oberlana
41/10 Cedro dell’Himalaya – Lana di sopra
Es ist verboten die angeführten Naturdenkmäler
zu beschädigen oder zu beeinträchtigen.
È vietato danneggiare o compromettere i monumenti naturali sopra indicati.
Art. 5
Archäologisches Schutzgebiet
Art. 5
Zona archeologica
Es handelt sich um Fundstellen von besonderer
archäologischer und geschichtlicher Bedeutung,
die in der beiliegenden Karte eigens gekennzeichnet sind.
Trattasi di aree di ritrovamento di particolare importanza archeologica e storica, appositamente
contrassegnate nell’allegata planimetria.
In diesen Teilgebieten ist für jede tiefgreifende
Veränderung der Beschaffenheit des Areals die
Ermächtigung der Abteilung für Denkmalpflege
einzuholen.
Per tali settori, ogni consistente modificazione
dell’assetto dell’area delimitata deve essere autorizzata dalla Soprintendenza provinciale ai Beni
Culturali.
Art. 6
Landschaftliche Strukturelemente
Art. 6
Elementi strutturali paesaggistici
Für das gesamte Gemeindegebiet gilt:
Per l’intero territorio comunale vige
Trockenmauern, alte Pflasterwege, Lesesteinwälle, Waale und Waalwege, Feldhecken, Flurgehölze und Ufervegetation sind wegen ihrer besonderen landschaftlichen, ökologischen und heimatkundlichen Bedeutung geschützt. Ihre Entfernung
bzw. Veränderung unterliegt der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung,
auch wenn sie in den beiliegenden graphischen
Planunterlagen nicht explizit ausgewiesen sind.
Gestattet ist die ordentliche Instandhaltung.
I muri a secco, le antiche strade lastricate, argini
di pietrame, canali d’irrigazione e passeggiate del
canale, siepi, boschetti isolati e la vegetazione
ripariale sono tutelati per la loro particolare importanza paesaggistica, ecologica e storico-culturale.
Ogni rimozione rispettivamente modifica di essi è
sottoposto all’autorizzazione paesaggistica da
parte dell’Amministrazione Provinciale, anche se
nelle planimetrie allegate non sono determinati
esplicitamente. Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria.
Wasserläufe und Gräben erfüllen als aquatische
Lebensräume und Naturkorridore eine wichtige
landschaftsökologische Funktion. Untersagt sind
deren Zuschüttung oder Verrohrung (ausgenommen jene Stellen mit Wegüberbrückungen) und
die Mahd der Grabenböschungen in der Zeit vom
15. März bis 15. Juli, es sei denn sie muss aus
Sicherheitsgründen vorsorglich durchgeführt werden. Außerhalb dieses Zeitraumes darf die Mahd
nur abschnittsweise und möglichst wenig oft erfolgen.
I corsi d'acqua ed i fossi assumono come habitat
acquatici e corridoi naturali un’importante funzione paesaggistico-naturale. Sono vietati il riempimento e l’intubamento di essi (ad eccezione dei
punti con sovrappassi) e lo sfalcio delle scarpate
dei fossi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il
15 luglio, eccetto che deve essere eseguito precauzionalmente per motivi di sicurezza. Nel restante arco dell’anno lo sfalcio può essere effettuato solo per settori ed il meno possibile.
Nicht ortsübliche Umzäunungen, insbesondere
die Verwendung von Stacheldraht, sind nicht gestattet.
Sono vietati le recinzioni non usuali ed in particolare l’uso del filo spinato.
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95863
Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Gemeinden der Provinz Bozen
Gemeinde Ahrntal
Comuni in provincia di Bolzano
Comune di Valle Aurina
GEMEINDERATSBESCHLUSS
vom 10. Oktober 2014, Nr. 37
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 10 ottobre 2014, n. 37
Gemeindesatzung Ahrntal - Anpassungen im
Sinne der Regionalgesetze Nr. 1 vom
05.02.2013 und Nr. 3 vom 02.05.2013
Statuto comunale della Valle Aurina - adattamenti ai sensi delle leggi regionali del
05.02.2013, n. 1 e del 02.05.2013, n. 3
Die Satzung der Gemeinde Ahrntal wurde mit
Ratsbeschluss Nr. 13 vom 27.01.2006 genehmigt
und im Amtsblatt der Region vom 26.04.2006
veröffentlicht.
Lo statuto del Comune di Valle Aurina è stato approvato con deliberazione consiliare 27.01.2006,
n. 13 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione del 26.04.2006.
Die Regionalgesetze Nr. 1 vom 05.02.2013 und
Nr. 3 vom 02.05.2013 haben Änderungen an der
Gemeindeordnung und am Gemeindewahlgesetz
vorgenommen. Kraft Art. 22 des RG Nr. 1/2013
haben die Gemeinden ihre Satzung innerhalb von
18 Monaten ab Inkrafttreten des RG, also innerhalb 14.09.2014, anzupassen.
Le leggi regionali n. 1 del 05.02.2013 e n. 3 del
02.05.2013 hanno apportato delle modifiche all'ordinamento dei comuni ed alla legge elettorale
comunale. Ai sensi dell'articolo 22 della LR n.
1/2013 i comuni devono adattare i propri statuti
entro 18 mesi dall'entrata in vigore della LR, ossia
entro il 14.09.2014.
Der Südtiroler Gemeindenverband hat die wesentlichen Änderungen, welche für die Gemeindesatzung von Bedeutung sind, mit Mitteilung Nr.
31 vom 04.04.2014 veröffentlicht.
Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano con comunicazione 04.04.2014, n. 31 ha pubblicato le modifiche rilevanti per gli statuti comunali.
Es wird für notwendig erachtet, die Gemeindesatzung wie im beschließenden Teil dieses Beschlusses angeführt dem Gesetz anzupassen.
Si rende necessario quindi di adeguare lo Statuto
comunale come specificato nella parte dispositiva
di questa deliberazione.
Am 11.09.2014 haben bei 19 Anwesenden (gerechtfertigt abwesend: Oberarzbacher Hans
Christian) und 18 Abstimmenden (Kaiser Erich
stimmt nicht ab) 12 Gemeinderatsmitglieder für
die Anpassungen gestimmt und 6 dagegen (Weger Hubert, Innerbichler Renate, Stolzlechner
Alfred, Rauchenbichler Benjamin, Hofer Martin,
Moser Margith).
Il giorno 11.09.2014 hanno votato 19 presenti
(assente giustificato: Oberarzbacher Hans Christian) e 18 votanti (non vota: Kaiser Erich) 12
consiglieri per gli adattamenti e 6 hanno espresso
voto contrario (Weger Hubert, Innerbichler Renate, Stolzlechner Alfred, Rauchenbichler Benjamin,
Hofer Martin, Moser Margith).
Nachdem die gesetzlich vorgeschriebene 2/3Mehrheit nicht erreicht wurde, gilt die Satzungsanpassung als genehmigt, wenn in nachfolgenden Sitzungen 2x die absolute Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder erreicht wird.
Siccome la maggioranza dei due terzi, prescritta
dalla legge, non è stata raggiunta lo statuto è
approvato se in successive sedute ottiene per
due volte il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
In der Ratssitzung vom 08.10.2014 stimmten bei
19 Anwesenden und Abstimmenden (gerechtfertigt abwesend: Oberarzbacher Hans Christian) 12
Gemeinderatsmitglieder für die Änderungen und
7 dagegen (Weger Hubert, Innerbichler Renate,
Stolzlechner Alfred, Rauchenbichler Benjamin,
Hofer Martin, Kaiser Erich, Moser Margith).
Nella seduta consiliare del 08.10.2014 hanno
votato 19 presenti e votanti (assente giustificato:
Oberarzbacher Hans Christian) 12 consiglieri per
le variazioni e 7 hanno espresso voto contrario
(Weger Hubert, Innerbichler Renate, Stolzlechner
Alfred, Rauchenbichler Benjamin, Hofer Martin,
Kaiser Erich, Moser Margith).
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Nach Einsichtnahme in:
96
Visti:
-
die vom Art. 81 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung vorgeschriebenen Gutachten;
-
i pareri prescritti dall'art. 81 del testo unico
delle leggi regionali sull’Ordinamento dei comuni;
-
den Haushaltsplan des laufenden Jahres;
-
il bilancio preventivo corrente;
-
die Regionalgesetze betreffend die Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden
(Einheitstext: D.P.R.A. Nr. 4/L vom 28.05.
1999);
-
le leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario nei comuni (Testo unico: D.P.G.R.
28.05.1999, n. 4/L);
-
die Verordnung über das Rechungswesen,
genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 99 vom
21.09.2000, abgeändert mit Ratsbeschluss
Nr. 35 vom 28.05.2014;
-
il regolamento di contabilità, approvato con
delibera consiliare 21.09.2000, n. 99, modificato con delibera consiliare 28.05.2014, n.
35;
-
die Satzung dieser Gemeinde, genehmigt mit
Ratsbeschluss Nr. 13 vom 27.01.2006 (veröffentlicht im Amtsblatt der Region, Beiblatt Nr.
1 zum Amtsblatt Nr. 17/I-II vom 26.04.2006);
-
lo Statuto di questo Comune, approvato con
delibera consiliare 27.01.2006, n. 13 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione,
supplemento n. 1 al B.U. n. 17/I-II del 26.04.
2006);
-
die geltenden Regionalgesetze über die Gemeindeordnung (Einheitstext: D.P.Reg. Nr.
3/L vom 01.02.2005);
-
le vigenti leggi regionali sull'Ordinamento dei
Comuni (Testo unico: DPReg. 01.02.2005, n.
3/L);
Beschließt
IL CONSIGLIO COMUNALE
DER GEMEINDERAT
Delibera
durch Handerheben
per alzata di mano
ABSTIMMENDE
VOTANTI
19
1.
a)
b)
c)
JA-STIMMEN
VOTI FAVOREVOLI
13
folgende Änderungen an der Gemeindesatzung, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 13
vom 27.01.2006, vorzunehmen:
die Streichung des Art. 5 „Chancengleichheit“;
Abs. 1 des Art. 16 der geltenden Gemeindesatzung wird durch folgenden ersetzt:
Der Gemeindeausschuss besteht aus dem
Bürgermeister / der Bürgermeisterin als Vorsitzende/n und aus 4 Referenten/innen.
Abs. 6 des Art. 16 der geltenden Gemeindesatzung wird durch folgenden ersetzt:
Der Gemeindeausschuss ist beschlussfähig,
wenn die Mehrheit der amtierenden Ausschussmitglieder anwesend ist.
NEIN-STIMMEN
VOTI CONTRARI
6
Weger Hubert, Innerbichler
Renate, Stolzlechner Alfred,
Rauchenbichler Benjamin,
Kaiser Erich, Moser Margith
1.
a)
ENTHALTUNGEN
ASTENSIONI
di approvare le seguenti modifiche allo Statuto comunale di cui alla deliberazione del
Consiglio comunale 27/01/2006, n. 13:
la cancellazione dell’art. 5 „Pari opportunità”;
b)
il comma 1 dell´art. 16 dello Statuto comunale vigente è sostituito dal seguente:
La Giunta comunale è composta dal Sindaco,
che la presiede e da numero 4 assessori.
c)
il comma 6 dell´art. 16 dello Statuto comunale vigente è sostituito dal seguente:
La legalità della seduta della Giunta comunale è data con la presenza della maggioranza
degli assessori in carica.
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d)
die Ergänzung folgenden Artikels:
d)
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l´integrazione del seguente articolo:
Art. 47
Übergangsbestimmungen
Art. 47
Norme transitorie
1. Die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 37 vom
10.10.2014 vorgenommenen Änderungen des
Artikels 16 Absatz 1 dieser Satzung betreffend
die Anzahl der Mitglieder des Gemeindeausschusses finden ab der ersten Neuwahl des Gemeinderates nach In-Kraft-Treten des genannten
Gemeinderatsbeschlusses Anwendung. Bis zur
Neuwahl wird weiterhin der durch den genannten
Gemeinderatsbeschluss geänderte Artikel 16 Absatz 1 angewandt.
1. Le modifiche apportate con la deliberazione del
consiglio comunale n. 37 del 10.10.2014 all'articolo 16 comma 1 del presente statuto relativo al
numero dei componenti la Giunta comunale trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo
del consiglio comunale successivo all'entrata in
vigore di detta deliberazione. Fino a tale rinnovo
continua a trovare applicazione l'articolo 16 comma 1 modificato dalla menzionata deliberazione
consiliare.
2. Die im Artikel 5 dieser Satzung enthaltenen
Bestimmungen über die Chancengleichheit finden
bis zur ersten Neuwahl des Gemeinderates Anwendung, welche nach In-Kraft-Treten des Gemeinderatsbeschlusses Nr. 37 vom 10.10.2014
stattfinden werden, und sind dann abgeschafft.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 di questo
statuto riguardante la rappresentanza dei sessi si
applicano fino al primo rinnovo del consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della deliberazione consigliare n. 37 del 10.10.2014 e da
tale momento sono abrogate.
Gelesen, genehmigt und unterfertigt
Letto, confermato e sottoscritto
DER VORSITZENDE
GEOM. HELMUT GEBHARD KLAMMER
IL PRESIDENTE
GEOM. HELMUT GEBHARD KLAMMER
DER GEMIENDESEKRETÄR
ERNST HOFER
IL SEGRETARIO COMUNALE
ERNST HOFER
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95839
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 ottobre 2014, n. 1813
Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 – articolo 48, comma 1 delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale e legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 - articoli 2 e 3 delle norme di attuazione della Variante 2000 al PUP - Carta di sintesi geologica - Ottavo aggiornamento APPROVAZIONE - Prot. n. 264/14D.
Omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
Omissis
-
a voti unanimi, legalmente espressi;
delibera
1.
di approvare, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale e delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 delle norme di attuazione della Variante
2000 al PUP l’ottavo aggiornamento della Carta di sintesi geologica negli atti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2.
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, stabilendone la relativa efficacia con il giorno successivo alla sua pubblicazione;
3.
di confermare che le previsioni contenute nella Carta di sintesi geologica, così come modificata dal
presente provvedimento di approvazione dell’ottavo aggiornamento, sostituiscono ogni corrispondente disposizione tecnica cartografica e normativa contenuta in tutti gli strumenti urbanistici vigenti
e che ad essa deve essere fatto preliminare riferimento per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
UGO ROSSI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
___________________________________________________________________________________________
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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95840
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 ottobre 2014, n. 1814
Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i – COMUNE DI MEZZOCORONA – variante al piano
regolatore generale per l’adeguamento delle norme di attuazione ai criteri di programmazione
urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339
di data 1 luglio 2013 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 265/14R
Omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
-
a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1)
di introdurre nella variante al piano regolatore generale, adottata in via definitiva dal Comune di
MEZZOCORONA con verbale di deliberazione consiliare n. 38 di data 11 settembre 2014, le modifiche richieste nella valutazione tecnica n. 45/14 di data 1 agosto 2014 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e ribadite nella lettera del Servizio di data 30 settembre 2014, prot. n.
516483/18.2.2, come condivise dall’Amministrazione comunale;
2)
di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale di MEZZOCORONA adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 38 di data
11 settembre 2014, negli elaborati che così modificati vengono allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera B);
3)
di dare atto che la presente variante al piano regolatore generale del Comune di MEZZOCORONA è
stata adottata in adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale di cui alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 1339 di data 1 luglio 2013 mediante le integrazioni alle norme di piano (SEZIONE QUARTA);
4)
di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la valutazione tecnica
del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 45/14 di data 1 agosto 2014 corrispondente all’allegato A);
5)
come evidenziato nelle premesse, il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di MEZZOCORONA in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
6)
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
UGO ROSSI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
___________________________________________________________________________
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100
95841
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 ottobre 2014, n. 1815
L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i., L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI RONZONE - Variante al
piano regolatore generale. APPROVAZIONE CON MODIFICHE- prot. n. 265/14R
Omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
-
a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1)
di introdurre nella variante al piano regolatore, adottata in via definitiva dal Comune di RONZONE
con verbale di deliberazione consiliare n. 08 di data 29 aprile 2014 come successivamente integrata
con deliberazione consiliare n. 16 di data 25 giugno 2014, le modifiche, come condivise dal Comune, contenute nella valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n.
1745VPC2 del 19 agosto 2014;
2)
di allegare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento le valutazioni tecniche della CUP e del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, qui di seguito elencati:
-
valutazione tecnica della Commissione Urbanistica Provinciale n. 09 di data 04 luglio 2012, corrispondente all’allegato A);
-
valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 1745 VPC di data 11 dicembre 2013, corrispondente all’allegato B)
-
valutazione del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 1745VPC2 di data 19 agosto
2014 corrispondente all’allegato C);
3)
di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale del Comune
di RONZONE definitivamente adottata con verbale del Consiglio consiliare n. 08 di data 29 aprile
2014 come successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 16 di data 25 giugno 2014,
negli elaborati che, allegati sub lettera D), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4)
di disporre l’aggiornamento del Piano urbanistico provinciale in relazione al tematismo delle aree
agricole di pregio secondo quanto descritto nel documento di rendicontazione contenuto negli elaborati allegati sub lettera D);
5)
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
UGO ROSSI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
____________________________________________________________________________
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
101
95842
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 ottobre 2014, n. 1816
Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. – legge provinciale. 4 marzo 2008, n. 1 – COMUNE DI GRIGNO – variante 2010 al piano regolatore generale - APPROVAZIONE - prot. n. 267/14D.
Omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
omissis
-
a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1)
di approvare la variante al piano regolatore generale di GRIGNO adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 28 di data 10 settembre 2014, negli elaborati allegati
quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione medesima;
2)
di dare atto che il piano regolatore generale del Comune di GRIGNO è da considerarsi adeguato ai
contenuti della deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 del 4 ottobre 2013 in materia di definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, di distanze, di spazi di
parcheggio e di fasce di rispetto stradali, e rispetto all’articolo 40 delle norme di attuazione del Piano
urbanistico provinciale relativo alla disciplina delle aree a bosco;
3)
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
UGO ROSSI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
____________________________________________________________________________
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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95843
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 ottobre 2014, n. 1817
L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI LIVO: Variante al piano
regolatore generale. APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 268/14D.
Omissis
LA GIUNTA PROVINCIALE
Omissis
-
a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1)
di introdurre nella variante al piano regolatore, adottata in via definitiva dal Comune di LIVO con
verbale di deliberazione commissariale n. 02 di data 22 agosto 2014, le modifiche, come condivise
dal Comune, richieste dalla CUP e dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, contenute nelle
valutazioni tecniche citate in premessa, ed allegate quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento sub lettere A), B) e C);
2)
di approvare, subordinatamente alle modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale del Comune di LIVO definitivamente adottata con verbale di deliberazione commissariale n. 02
di data 22 agosto 2014, negli elaborati di piano che, modificati secondo le indicazioni contenute nella valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 1869VPC2 di data 25 settembre 2014, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera
D);
3)
di dare atto che la variante al piano regolatore generale del Comune di LIVO risulta adeguata ai criteri di urbanistica commerciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 2013;
4)
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
UGO ROSSI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
___________________________________________________________________________________________
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
103
95859
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 27 ottobre 2014, n. 1828
Approvazione del settimo aggiornamento della cartografia del Rischio Idrogeologico del Piano
generale di utilizzazione delle acque pubbliche
Il Relatore comunica:
Con d.P.R. 15 febbraio 2006, entrato in vigore l’8 giugno 2006, è stato reso esecutivo il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Trento previsto dall’art. 14 del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, predisposto ed adottato ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n.
381 concernente “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche”.
Il Piano è costituito da una parte descrittiva, da una parte normativa e da una parte cartografica. A
quest’ultima appartengono oltre che la carta degli ambiti fluviali, la carta della pericolosità idrogeologica,
quella dei valori d’uso del suolo e quella del rischio idrogeologico.
La carta del rischio idrogeologico è derivata dalla sovrapposizione delle cartografie dei valori d’uso
del suolo e della pericolosità secondo la metodologia descritta nella parte IV del documento del Piano. Il
rischio è graduato in quattro classi, da R1 a R4 e disciplinato dal capo IV delle Norme di attuazione del
Piano stesso, denominato “Aree a rischio idrogeologico”.
Le modifiche della cartografia del rischio idrogeologico sono previste e disciplinate dall’art. 19
delle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) che dispone quanto segue:
“1. La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle aree di cui al presente capo è effettuata sulla base di:
a) variazioni della pericolosità dovute al miglioramento delle conoscenze inerenti alle dinamiche idrogeologiche;
b) realizzazione o adeguamento di opere di difesa in grado di mitigare il livello di rischio o il grado
di esposizione allo stesso dei beni interessati;
c) variazioni del valore d’uso del suolo.
d) variazioni della vulnerabilità correlate a specifici accorgimenti costruttivi, condizioni o misure di
sicurezza afferenti l’utilizzazione degli immobili in relazione ai fenomeni attesi.
2. Gli aggiornamenti cartografici che non comportano una revisione del Piano e che risultano conseguenti alle attività di cui al precedente comma, non costituiscono modifiche o integrazioni ai sensi
dell’articolo 3 e sono deliberati dalla Provincia.”
Con deliberazione n. 2432 del 17 novembre 2006 è stato approvato il primo aggiornamento della
cartografia del rischio idrogeologico che aveva recepito le variazioni della Carta di Sintesi Geologica
(CSG) fino ad allora effettuate e le variazioni della carta dell’ Uso del Suolo Pianificato (USP) conseguenti all’approvazione di nuovi Piani Regolatori Generali dei Comuni (PRG) o loro varianti. Tale primo
aggiornamento è stato effettuato secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta provinciale n.
1984 di data 22 settembre 2006 con oggetto: ”Metodologia per l’aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche”. Ad esso è poi seguito un
secondo aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1477 del 13 luglio 2007.
e successivamente un terzo, approvato con deliberazione n. 2250 del 5 settembre 2008. Ad essi sono
seguiti un quarto aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3145 del 22
dicembre 2009, un quintoapprovato con deliberazione n. 1551 del 18 luglio 2011 ed infine un sesto aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 228 del 15 febbraio del 2013.
E’ oggi necessario effettuare un ulteriore aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico al
fine di recepire le nuove variazioni dell’Uso del Suolo Pianificato (USP) che determinano una conseguente variazione della carta del Valore d’Uso del Suolo del PGUAP e le nuove modifiche della Carta di
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Sintesi Geologica che determinano a loro volta una variazione della carta della Pericolosità Idrogeologica. Entrambe queste nuove cartografie concorrono alla modifica conseguente della cartografia del rischio idrogeologico del PGUAP.
Come previsto nella parte IV del documento del PGUAP e nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 con oggetto “Metodologia per l'aggiornamento della cartografia del
rischio idrogeologico del Piano generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche”, la struttura competente
in ordine all’attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, oggi l’Incarico dirigenziale per la programmazione di protezione civile (IDPPC) incardinato nel Dipartimento Protezione civile,
a cui fa capo l’Ufficio studi e pianificazione, avvalendosi della collaborazione del Servizio Geologico, ha
provveduto ad aggiornare la cartografia della Pericolosità Idrogeologica in base alle variazioni della CSG
contenute nell’ottavo aggiornamento in approvazione da parte della Giunta provinciale in data odierna,
allineando i due strumenti pianificatori.
Inoltre come previsto dalla metodologia sopra richiamata, l’Incarico speciale per la Programmazione
di protezione civile ha acquisito dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e dal servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali la carta dell’Uso del Suolo Pianificato aggiornato al mese di ottobre 2014
(note trasmissione di data 23 settembre 2014 prot. 504302 e di data 14 ottobre 2014 prot. 545101) e su
questa base cartografica, sempre avvalendosi della collaborazione del Servizio geologico, ha provveduto successivamente a creare la carta dei Valori d’Uso del Suolo del PGUAP.
In aggiunta alle modifiche derivanti dalle procedure sopra descritte, nel presente aggiornamento è
stata inserita anche la modifica del grado di pericolosità di esondazione e conseguentemente anche del
rischio della p.f 2156 del CC di Volano così come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n.
2366 del 31 ottobre 2013. In tale deliberazione era stata assunta la decisione di approvare la variante
urbanistica della p.f 2156 CC Volano subordinatamente alla depenalizzazione della sua pericolosità avvenuta a seguito della realizzazione e del collaudo dei lavori di messa in sicurezza come attestato da
uno specifico studio di compatibilità eseguito dallo studio tecnico del dott. For. Silvio Grisotto. La stessa
deliberazione al punto 2) incaricava l'IDPPC di effettuare la relativa modifica cartografica della carta della
pericolosità e del rischio idrogeologico del PGUAP da eseguirsi in occasione del suo successivo aggiornamento.
Inoltre facendo seguito alla nota di data 8 gennaio 2014 prot. 6816 del Servizio Urbanistica e Tutela
del Paesaggio e alla nota di data 7 aprile 2014 prot. 58399 del comune di Trento si è proceduto alla
variazione dei valori di uso del suolo delle aree classificate verde privato (H2) disciplinate dall’art. 72
delle norme di attuazione del Prg del comune di Trento. Tali aree erano state riportate nell’uso del suolo
pianificato con codice B26 “Verde di rispetto culturale e naturale” e come tali erano state trasposte nella
carta dei valori d’uso del suolo del PGUAP come RIC così come stabilito dalla deliberazione della Giunta
provinciale n. 1984/2006. Tale trasposizione seppur valida per la maggior parte delle aree con medesima natura e destinazione non era corretta nel caso del Comune di Trento dove le aree a verde privato
disciplinate dall’art. 72 sono delle particolari aree urbanizzate a scopo residenziale e come tali pertanto
debbono essere trasposte nella categoria di valore d’uso del suolo del PGUAP come ABI.
La presa d’atto delle modifiche della CSG e dell’USP unitamente ai casi specifici sopra citati, sono
stati esaminati in sede di conferenza dei servizi prevista dalla metodologia di aggiornamento della cartografia del rischio del PGUAP di cui alla deliberazione n. 1984 del 22 settembre 2006 La conferenza è
stata convocata dall’Incarico dirigenziale per la programmazione di protezione civile in data 16 settembre
2014 con nota prot. 478459 di data 10 settembre 2014, coinvolgendo tutte le strutture provinciali competenti in materia di pericolosità e rischio ed anche il Servizio Gestioni patrimoniali per il caso specifico di
Volano.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
udita la relazione;
visti:
il D.P.R. 15 febbraio 2006;
l’art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 di data 22 settembre 2006 con oggetto: ”Metodologia per l’aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione
delle acque pubbliche.”;
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a voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1.
di prendere atto che con deliberazione della Giunta provinciale di data odierna è stato approvato
l’ottavo aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica che ha determinato il conseguente aggiornamento della cartografia della Pericolosità Idrogeologica del Piano generale di utilizzazione delle
acque pubbliche;
2.
di prendere atto che sulla base dell’aggiornamento della cartografia dell’Uso del Suolo Pianificato
redatto dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e dal Servizio Autorizzazioni e Valutazioni
ambientali è stata aggiornata la cartografia del Valore d’Uso del Suolo del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
3.
di approvare, per quanto riportato in premessa e nei punti precedenti, il settimo aggiornamento della
cartografia del Rischio Idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche sulla
base dell’aggiornamento della cartografia del Valore d’Uso del Suolo e della Pericolosità Idrogeologica e di allegare tali cartografie alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
4.
di demandare all’Incarico dirigenziale per la programmazione di protezione civile la pubblicazione
del settimo aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche sul sito www.pguap.provincia.tn.it.
5.
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.
6.
di disporre che il presente provvedimento divenga esecutivo il primo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
UGO ROSSI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
___________________________________________________________________________________
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95904
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Comuni in provincia di Trento
Comune di Bieno
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 23 ottobre 2014, n. 25
Adeguamento dello Statuto del Comune di Bieno alla L.R. 01/2013
Il Relatore comunica:
con deliberazione consiliare n. 40 dd. 28/11/1994 è stato approvato lo Statuto comunale ai sensi
della L.R. 1/1993.
successivamente con deliberazioni consiliari n. 7 dd. 25/03/1996 e 35 del 24.11.2006, venivano apportate al testo Statutario delle modifiche al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni legislative
emanate.
l’entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 05.02.2013, (modifiche alle disposizioni regionali in
materia di ordinamento ed elezione degli Organi dei Comuni) stabilisce che i Comuni adeguino il
proprio Statuto, alle disposizioni recate dalla L.R. stessa, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore
della stessa legge: In caso di mancato adeguamento il Consiglio comunale viene sciolto, previa diffida ad adempiere entro tre mesi; il termine di diciotto mesi scadrà pertanto il giorno 14 settembre
2014;
entro tale data gli Statuti comunali dovranno essere adeguati con riferimento alla riduzione del numero dei componenti la Giunta comunale, stabilita dall’art. 2 della L.R. 1/2013 che ha modificato
l’art. 2 della L.R. 30.11.1994, n. 3 e s.m.;
il testo dell’attuale Statuto pertanto deve essere revisionato, provvedendo alla modifica puntuale
degli articoli interessati ed in particolare dell’art. 14, 1 comma, rubricato “Art. 14. composizione” (della Giunta comunale) che, nella sua attuale versione, risulta così formulato:
“Il Sindaco con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. quattro Assessori, di cui
uno avente le funzioni di Vicesindaco.” omissis.
la legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 avente ad oggetto “Modifiche alle disposizioni regionali in
materia di ordinamento ed elezione degli organi dei Comuni” all’art. 2, comma 1, lett. a), testualmente recita:
“1. All’art. 2 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta Comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori stabilito dallo statuto, non superiore a: omissis…f) 2 componenti nei comuni della Provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti.”;
il Comune di Bieno rientra nella classe demografica fino a 1.000 abitanti;
è pertanto necessario modificare l’attuale formulazione del primo comma dell’art. 14 dello Statuto
del Comune di Bieno, indicando quale numero di componenti la Giunta comunale n. 2 assessori anziché n. 4 assessori, lasciando invariato il resto;
l’apposita Commissione comunale, in seduta del 05.06.2014, ha preso atto delle modifiche da apportare.
necessita ora procedere all’approvazione dell’adeguamento dello Statuto vigente per adeguarlo alla
nuova normativa anzi citata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita e condivisa la relazione.
Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali.
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Vista la legge regionale n. 7 del 2004, i cui contenuti sono stati trasfusi nei quattro testi unici adottati
con altrettanti decreti del Presidente della Giunta regionale (nn. 1/L, 2/L, 3/L e 4/L del 1° febbraio 2005,
previsti dall’art. 67 della legge regionale n. 7).
Visti in particolare gli artt. 3 e 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L che disciplina i contenuti dello
Statuto comunale e le modalità per l’approvazione.
Ritenuto opportuno ed urgente, in quanto i termini per l’approvazione delle modifiche sono abbondantemente decorsi, provvedere all’approvazione della revisione dello Statuto vigente per adeguarlo alla
nuova normativa anzi citata mediante riformulazione del primo comma dell’art. 14.
Rilevato che ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento
dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L “Lo
statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro
trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche
statutarie”.
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
Visto lo Statuto comunale attualmente in vigore.
Preso atto del parere favorevole espresso sulla presente deliberazione ai fini della regolarità tecnico-amministrativa, a sensi dell’art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni
della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
Atteso che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto ininfluente in riferimento alle disposizioni in materia di contabilità e procedura di spesa;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori
DELIBERA
1.
2.
3.
4.
di approvare, per quanto esposto in premessa, la revisione dello Statuto comunale vigente per adeguarlo alla nuova normativa mediante modificazione del primo comma dell’art. 14 che risulta così
formulato:
“Il Sindaco con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. due Assessori, di cui uno
avente le funzioni di Vicesindaco.”
di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente esecutiva in quanto i termini per l’approvazione delle modifiche sono abbondantemente decorsi.
di incaricare i competenti Uffici comunali a trasmettere copia dello Statuto revisionato alla Giunta
Regionale ed al Commissariato del Governo di Trento ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4
dell’art. 3 del T.U.LL.RR.O.C. succitato.
di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse concreto
ed attuale, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2, lett. b), della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.;
(I ricorsi b) e c) sono alternativi).
IL PRESIDENTE
GIOIRGIO MARIO TOGNOLLI
IL SEGRETARIO COMUNALE
STEFANO MENGUZZO
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COMUNE DI BIENO
PROVINCIA DI TRENTO
LO STATUTO
"CARTA FONDAMENTALE"
DEL COMUNE
approvato con deliberazione consiliare n. 35 di data 24.11.2006
adeguato con deliberazione consiliare n. 25 di data 23.10.2014
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PREAMBOLO
Conoscere la storia della comunità nella quale si vive, significa sapere dove ci si trova ed
aiuta a scegliere la strada del futuro.
Per questo il Proemio Storico dovrebbe essere più ampio e ricco di notizie, ma, purtroppo,
Bieno non possiede un proprio archivio, essendo ogni documentazione storica andata distrutta
con l'incendio del paese nella Grande Guerra.
Di certo è, comunque, che Bieno esiste "ab immemorabili" indipendente sia da Strigno
che dal Tesino, come testimoniano alcuni documenti che risalgono al Duecento.
Il primo, riportato da Giuseppe Andrea Montebello in "Notizie storiche, topografiche e
religiose della Valsugana e Primiero", edito a Rovereto nel 1793, porta la data del 16 giugno
1241.
Si citano alcune parole: "... causa appellationis que vertitur inter Comune Plebis de
Tesino et Buxetum Sindicum ipsius Comunis ex una parte et Comune Bleni et Jacobum
Sindicum ipsius Comunis ex altera.."; Si tratta di una causa tra i Comuni di Pieve e Bieno. A
quell'epoca (1241) Bieno era già costituito in Comune, col proprio Sindaco.
Lo stesso Montebello, descrive Bieno così: "Bieno resta sul monte a tramontana e levante
di Strigno. Attesa la scarsezza della campagna, gli uomini di questo villaggio, ad imitazione dei
Tesini, si procacciano il necessario vito col girar per molti e lontani paesi, principalmente
nell'Italia inferiore e nella Spagna, con mercanzie colle quali fanno dei piccoli guadagni
corrispondenti alla piccolezza del negozio, ma non pertanto si riparano dalla povertà. Nel 1599,
dal Vescovo Giacomo Ravellio, la loro chiesa di S. Biagio fu eretta in cura da un Sacerdote, che
amministri i Sacramenti, attesa la distanza dalla Parrocchiale e la strada pericolosa e
incomoda. L'anno 1641, poi, la Comunità si ingegnò a farla ergere in Pieve, smembrata da
quella di Strigno e n'otenne anche favorevol rescritto dall'arciduchessa Claudia; ma per le
opposizioni dell'Arciprete di Strigno si venne ad una composizione dilatando alquanto i diritti di
quel Curato, ma conservata la sua unione colla Parrocchia antica....".
Si comprende, da questo riferimento, come Bieno gravitò sempre su Strigno, sia dal
punto di vista politico che amministrativo, facendo esso parte della Giurisdizione di Ivano e del
Pievado di Strigno.
Ma si può notare come venga messa in evidenza anche la "distanza" che "distacca" il
paese dal Tesino e da Strigno. Questa posizione geografica ha senza dubbio influito sulla vita
e quindi sul carattere degli abitanti.
La "indipendenza", cui si accennava sopra, venne interrotta il 15 gennaio 1928; il Comune
di Bieno venne aggregato a Pieve Tesino e fu ricostituito il 21 gennaio 1947.
Lo svantaggio della distanza da altri centri venne attenuato nel 1842 con la costruzione
della nuova strada Strigno-Bieno-Castello Tesino. Il paese, meno isolato, ampliò i contatti con
l'esterno ma conservò le sue caratteristiche fondamentali, tra le quali lo spirito allegro e la
capacità immediata di contatto umano che rendono Bieno ospitale e simpatico.
La costante nella storia di Bieno rimane comunque l'impossibilità per i suoi abitanti di
trovare lavoro in loco; l'emigrazione rimane quindi l'unica soluzione al problema del secondo
Dopoguerra. L'esodo massiccio verso Stati esteri procurò la rimessa di valuta pregiata e,
contemporaneamente, lasciò spazio di occupazione a chi rimaneva.
Ma aveva inizio il lento, inesorabile abbandono della campagna e dell'allevamento.
Nel frattempo si presentò, quasi a compenso, una nuova possibilità economica: il turismo.
Basato su due solide premesse, l'ospitalità della gente appunto e la posizione geografica che
pone Bieno come balcone sulla Valsugana Orientale, il turismo venne gradualmente
affermandosi ed ancora oggi è settore di una certa rilevanza per l'economia del paese.
Negli anni settanta il sorgere di industrie in Valsugana frenò il flusso migratorio e permise
anzi il rientro di parecchi bienati dall'estero.
Attualmente la situazione pare stabilizzata nei settori economico ed anagrafico,
permanendo costante la ricerca della crescita, anche in senso socio-culturale.
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TITOLO I - PRINCIPI
Art. 1. Territorio, stemma, sede
a) Territorio
Il territorio compreso nel nesso catastale del Comune di Bieno ammonta a complessivi
1169 ettari.
Il territorio catastale confina:
- a Nord con il Comune di Scurelle;
- a Est con il Comune di Pieve Tesino;
- a Sud con il Comune di Strigno;
- a Ovest con il Comune di Strigno.
b) Stemma
Il Comune ha un proprio stemma, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale
di Trento n. 5391 del 20 luglio 1984.
Lo stemma ha le seguenti caratteristiche:
"Una croce patente circondata da due semicerchi ancorati ed aventi le caratteristiche
d'argento, ad uno scudo artificiale ancorato in campo rosso, caricato di una croce patente".
Il Regolamento disciplina l'uso dello stemma.
c) Sede
La sede legale del Comune di Bieno, degli Organi e degli Uffici del medesimo, è fissata
in Bieno, presso il Municipio, in Piazza Maggiore.
Organi, Uffici e Servizi possono avere sede decentrata.
Art. 2. Principi ispiratori e obiettivi programmatici
Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della
Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella
prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona, compresi i diritti religiosi.
Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale
garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli
utenti, della Parrocchia e delle associazioni portatrici di interessi diffusi di ogni espressione
della comunità locale.
Promuove la tutela della vita umana fin dal suo primo inizio, della persona e della
famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla
corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare l'educazione integrale dei figli, anche
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tramite servizi sociali ed educativi.
In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei
giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio ed alla formazione in un quadro istituzionale
ispirato alla libertà di educazione.
Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne ed uomini, di ogni lingua, razza,
stirpe e religione.
Concorre nell'ambito delle sue competenze alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione
e se possibili all'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso
delle risorse le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future, rispettando la natura
ed il suo Creatore.
Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per
coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il
patrimonio storico, artistico, del paese e le tradizioni culturali e religiose.
Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto
delle risorse ambientali.
Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni nonché della
Parrocchia. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di
popolazione più svantaggiate ed emarginate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei
servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese
convivono.
Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto
delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali,
regionali, provinciali, locali ed ecclesiali.
Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e
delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini, delle
associazioni e della Parrocchia.
Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, basandosi anche sulla
dottrina sociale proposta dal Magistero della Chiesa, al proprio interno, procedure atte a
favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di
gestione.
Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali ed attraverso i
rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di
cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale, democratico e religioso.
L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità,
di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione , celerità, imparzialità,
responsabilità, uguaglianza, democraticità.
Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico
che privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione di altri organismi, enti o
società.
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TITOLO II – PARTECIPAZIONE
Art. 3. Nozione
Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione
di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei
mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle
cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato.
Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per
consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse
modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su
base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche
informali;
b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni d’età;
c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in
volta individuate.
Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività dell’Amministrazione i
regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni,
nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.
Art. 4. Regolamento
Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate
dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell’iniziativa e della consultazione popolare, nonché del
referendum.
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE
Art. 5. Richieste di informazioni, petizioni e proposte
Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso
dei requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali,
possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
Ai fini di questo Statuto si intende per:
richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti
dell’attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
petizione, la richiesta scritta presentata da almeno venticinque soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno
venticinque iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una
questione di interesse collettivo;
proposta, la richiesta scritta presentata da almeno venticinque soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno
venticinque iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a
contenuto determinato di interesse collettivo.
Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono
indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione
Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all’ordine del giorno del Consiglio
comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell’atto di cui richiede
l’adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano
con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti
competenti all’espressione dei pareri richiesti dall’ordinamento e qualora non adottate è data
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comunicazione motivata al proponente.
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE
Art. 6. Consultazione popolare
Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio,
sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La
consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione
impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di
un terzo dei Consiglieri o di almeno venticinque cittadini residenti in possesso dei requisiti
necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti
interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia
telematica.
Art. 7. Consulte, Comitati e Conferenze
Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la
propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente
istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento di cui al precedente art. 4.
Il Sindaco annualmente può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una
conferenza orientativa nella quale sono illustrate le scelte del Comune in particolare rispetto
all’adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.
CAPO III – REFERENDUM
Art. 8. Norme generali
Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione
popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio
comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora
compiutamente e definitivamente disciplinate.
Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 10 per
cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato
attivo per l’elezione del Consiglio comunale, purchè in numero almeno pari a quaranta.
Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara
per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a
questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.
Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso
dei requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la
maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
L’esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l’Amministrazione in
carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all’ordine del giorno l’oggetto
del referendum.
Art. 9. Esclusioni
Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato
amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
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Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è
ammesso con riferimento:
a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato
amministrativo in corso;
b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale e dei
consigli circoscrizionali;
f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.
Art. 10. Norme procedurali
Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a
maggioranza dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti
di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali
sono attribuite le funzioni di Presidente.
Il Comitato dei Garanti valuta l’ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le
decisioni necessarie per consentire l’espressione della volontà popolare.
Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche
questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della consultazione, ad esclusione dei
casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla
raccolta delle sottoscrizioni necessarie di cui all’art. 8, 2° comma, da effettuarsi entro i
successivi due mesi.
Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i
successivi tre mesi.
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TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE
Art. 11. Attribuzioni
Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il
Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli
orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale,
economico, culturale.
Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con
regolamento le proprie regole di funzionamento.
Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei
Comuni, delibera:
a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto
all’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle
lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di
carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni,
prestazioni in favore degli abitanti di Bieno o in azioni di alto valore a vantaggio della
Nazione o dell’umanità intera;
b) l’approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro
150.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei
corrispondenti progetti definitivi;
Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d’opera e i progetti per
lavori delegati da altre Amministrazioni.
Art. 12. Convocazione
Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l’ordine del giorno.
La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più
anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e
deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
Nella prima seduta il Consiglio tratta gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali
relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale
comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE
Art. 13. Attribuzioni e funzionamento
Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.
La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e
adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano
altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l’ordine del giorno.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a
maggioranza dei voti.
Art. 14. Composizione
Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. quattro due
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Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
Può essere nominato un Assessore, anche cittadino non facente parte del Consiglio
comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di
Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, esso
può partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta
successiva.
Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le
competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta
successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di
revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio
nella seduta successiva.
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li
sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.
Art. 15. Consigliere delegato
II Sindaco può nominare dei Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti
relativi a specifiche materie definiti nell’ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La
nomina è comunicata al Consiglio comunale.
Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle
quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio
incarico.
Art. 16. Mozione di sfiducia
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri
assegnati.
Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di
dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.
SEZIONE III - IL SINDACO
Art. 17. Attribuzioni
Il Sindaco rappresenta il Comune, è l’organo responsabile della sua amministrazione e
sovrintende al funzionamento degli uffici ed all’esecuzione degli atti.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti
comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché
nel caso di sospensione dall’esercizio della rispettiva funzione.
In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall’Assessore più anziano per età.
CAPO II - ALTRI ORGANI
Art. 18. Il Presidente del Consiglio
Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell’ordine
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assunta dal Vicesindaco, dall’Assessore più anziano d’età avente diritto al voto, dal Consigliere più
anziano d’età.
Art. 19. Gruppi consiliari
I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza
e il nominativo del capogruppo.
Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di
pubblicazione all'albo.
Art. 20. Il Consigliere comunale
Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà
di opinione e di voto.
I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione o in caso di
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al
Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento
da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere
dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto.
Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la
decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è
dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del
Consigliere subentrante.
Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i motivi di caso fortuito o forza
maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il
Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente
non intervenga a due sedute successive, il Sindaco, provvede ad informarlo dell’onere di
partecipazione alla seduta successiva. Qualora l’assenza si protragga per tre sedute consecutive,
in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa
decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.
Art. 21. Commissioni
Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste
dal regolamento, ovvero, per l’esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari
speciali.
Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un’adeguata rappresentanza delle
minoranze.
La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al
momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di
proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come
obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le
funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla
data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare,
ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.
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CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO
Art. 22. Norme generali
Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni questione sottoposta alla
deliberazione del Consiglio ed inoltre di:
a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto
all’ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte
poste in discussione;
b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che
riguardino il Comune.
Il Consigliere comunale, per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere
visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi
richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso,
utili all’espletamento del proprio mandato.
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TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI
Art. 23. Principi
Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell’Amministrazione, nonchè
nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli
stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza
delle minoranze politiche.
Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti
presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi
definiti dal Consiglio.
Art. 24. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità
Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro
conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare
l’esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell’interesse generale della Comunità,
non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate
dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell’espressione degli indirizzi per la
nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed
istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell’effettuazione di particolari nomine o
designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.
La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza
del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale,
l’assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il
mandato elettivo.
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TITOLO V – GARANZIE
Art. 25. Opposizioni e ricorsi
E’ ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del
Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
a) che sia presentato da un cittadino;
b) che sia presentato non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello
stesso;
d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel
territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria
comunale.
La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine
all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale
assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere “a”, “b” e
“c”;
b) la dichiarazione di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato qualora
ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi
dell’impugnazione;
c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e
non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo
abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l’accoglimento od il rigetto del ricorso
qualora il medesimo abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione adottata da
tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta
comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del
ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve
essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza
che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del
termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO
Art. 26. Il Difensore civico
E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo
indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed
interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque
irregolarmente compiuti dal Comune.
Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure
di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento
dell’azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.
Art. 27. Attivazione dell’istituto
Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di
stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di
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estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all’Amministrazione comunale. La
convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
Con la convenzione il Consiglio impegna l’Amministrazione comunale a dare risposta agli
interventi del Difensore civico, assicurandogli l’accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle
informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa
all’istituto.
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TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. 28. Principi
L’ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento
organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità
personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi
resi alla comunità.
L’organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di
trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all’informazione e agli atti del
Comune.
L’assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra
flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per
il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata
agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
Art. 29. Forma di gestione amministrativa
Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale
spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l’adozione degli
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è
responsabile del risultato dell’attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei
progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria,
tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla
legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche
competenze conferite.
Gli articoli 31 e 32 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all’esercizio
delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco
e della Giunta.
Art. 30.Organizzazione
Il Comune, con regolamento, definisce l’articolazione della propria struttura organizzativa.
La Giunta comunale, sulla base dell’articolazione organizzativa del Comune:
a) attribuisce le funzioni di cui all’articolo 29 comma 3;
b) individua la competenza all’adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all’articolo 29
commi 1 e 3;
c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma.
Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell’Ente, cui competono le funzioni
di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l’adozione degli atti di
cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).
La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed
ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle
risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.
Art. 31. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco
Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla
legislazione vigente.
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Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza
a:
- rilasciare le autorizzazioni;
- adottare le ordinanze;
- stipulare gli accordi ed i contratti;
- adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai
regolamenti.
Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in
qualità di capo dell’Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti
contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
Il Sindaco o gli Assessori, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al
presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che
rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del
procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo.
Art. 32. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta
La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell’ambito di
giudizi promossi da terzi;
c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le
relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l’uso di beni e la
gestione dei servizi;
g) individua i contraenti, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere
prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, individua i soggetti
da invitare ai confronti;
h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai
regolamenti.
Alla Giunta, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è
assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi
rimessi dall’ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque
l’efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo.
Art. 33. Il Segretario comunale
Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal
quale dipende funzionalmente.
Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale
ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di
governo.
Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all’articolo 29 commi 1 e 2:
a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i
verbali apponendovi la propria firma;
b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l’attuazione dei provvedimenti e
provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in
assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di
competenza;
d) in assenza di disposizioni è responsabile dell’istruttoria di tutti gli atti rimessi alla
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competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le
responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
e) roga i contratti nei quali l’Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e
negli atti unilaterali nell’interesse del Comune;
f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti
vigenti.
Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle
strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca
professionalità.
Art. 34. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso
Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario
comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da
chi ne fa le funzioni.
Art. 35. Rappresentanza in giudizio
Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche
deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o
promosse dallo stesso.
Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato
dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da
specifiche disposizioni di legge.
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TITOLO VII - ATTIVITA’
CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 36. Enunciazione dei principi generali
Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza,
sussidiarietà e proporzionalità.
L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e
pubblicità.
Il Comune nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto
privato salvo che la legge disponga diversamente.
Art. 37. Convocazioni e comunicazioni
Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività
istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l’utilizzo di mezzi telematici, nei casi
in cui l’ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.
Art. 38. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni
Fermo restando quanto previsto dall’ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della
pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le
determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto,
all’albo comunale.
Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.
Art. 39. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni
Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l’esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei
cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei
Revisori dei conti.
CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA
Art. 40. I Regolamenti
Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello
svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della
Provincia, della Regione e dello Stato.
I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale.
Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e
l’estrazione di copia da parte di chiunque.
Art. 41. Le ordinanze
Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai
regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di
igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini.
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Art. 42. Sanzioni amministrative
La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati
dalla legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie
disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall’ordinamento.
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 43. Procedimento amministrativo
L’attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge
provinciale sul procedimento amministrativo.
Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora
non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
Art. 44. Regolamento sul procedimento
Il Comune disciplina con regolamento:
a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un’adeguata partecipazione;
b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i
responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un’efficiente gestione dei
procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI
Art. 45. Principi
Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha
facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta
competenza.
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Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA
Art. 46. Linee programmatiche
Il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale,
definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il
mandato.
Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione
finale circa l’attuazione delle linee programmatiche di mandato.
Art. 47. Programmazione finanziaria – controllo
Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad
esso rimessi dall’ordinamento vigente ed in particolare:
a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle
opere pubbliche;
b) il bilancio di previsione pluriennale;
c) il bilancio di previsione annuale.
La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
La Giunta propone all’approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo
informazioni sull’andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui
programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
Art. 48. Gestione – controllo
La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l’attività del Comune
sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai
programmi approvati dal Consiglio.
Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione
dell’attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle
risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di
giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata le gestione delle risorse del
Comune.
Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l’esercizio delle funzioni di controllo
di cui al presente articolo.
Art. 49. La gestione del patrimonio
I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d’uso gratuito
esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti
inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario
provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie
dell'Ente.
Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 50. Servizio di tesoreria
Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
L’affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in
conformità all’apposito capitolato speciale d’appalto.
Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione
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volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.
Art. 51. Il revisore dei conti
Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la
collaborazione degli Uffici del Comune.
Il Sindaco può invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute
della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.
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TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI
Art. 52. Norme generali
I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel
rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di
eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei
servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente
qualificate.
La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della
copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione
dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.
Art. 53.Tariffe
L’istituzione delle tariffe relative all’utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti,
spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali
nei seguenti casi:
a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del
contratto di servizio;
b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai
regolamenti comunali.
Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l’anno di loro decorrenza e
comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio cui si riferiscono.
Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione
di nuovi servizi pubblici .
L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.
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TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 54. Revisioni dello statuto
Per revisione dello Statuto si intende sia l’adozione di un testo integralmente nuovo, che la
parziale modifica dell’articolato vigente.
Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei
Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in
due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due
volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell’entrata
in vigore di un nuovo Statuto.
Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono
essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.
Art. 55. Norme transitorie
Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto
continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Art. 56. Disposizioni finali
Lo Statuto, dopo l’approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso
all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena
esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del
Governo della Provincia autonoma di Trento.
Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio
del Comune.
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PREAMBOLO
TITOLO I – PRINCIPI
3
Art. 1 Territorio, stemma, sede
Art. 2 Principi ispiratori e obiettivi programmatici
3
3
TITOLO II – PARTECIPAZIONE
5
Art. 3 Nozione
Art. 4 Regolamento
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE
Art. 5 Richieste di informazioni, petizioni e proposte
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE
Art. 6 Consultazione popolare
Art. 7 Consulte, Comitati e conferenze
CAPO III – REFERENDUM
Art. 8 Norme generali
Art. 9 Esclusioni
Art. 10 Norme procedurali
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI
8
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE
Art. 11 Attribuzioni
Art. 12 Convocazione
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE
Art. 13 Attribuzioni e funzionamento
Art. 14 Composizione
Art. 15 Consigliere delegato
Art. 16 Mozione di sfiducia
SEZIONE III - IL SINDACO
Art. 17 Attribuzioni
CAPO II - ALTRI ORGANI
Art. 18. Il Presidente del Consiglio
Art. 19 Gruppi consiliari
Art. 20 Il Consigliere comunale
Art. 21 Commissioni
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO
Art. 22 Norme generali
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI
12
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Art. 23 Principi
Art. 24 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità
12
12
TITOLO V – GARANZIE
13
Art. 25 Opposizioni e ricorsi
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO
Art. 26 Il Difensore civico
Art. 27 Attivazione dell’istituto
13
13
13
13
TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
15
Art. 28 Principi
Art. 29 Forma di gestione amministrativa
Art. 30 Organizzazione
Art. 31 Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco
Art. 32 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta
Art. 33 Il Segretario comunale
Art. 34 Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso
Art. 35 Rappresentanza in giudizio
15
15
15
15
16
16
17
17
TITOLO VII - ATTIVITA’
18
CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Art. 36 Enunciazione dei principi generali
Art. 37 Convocazioni e comunicazioni
Art. 38 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni
Art. 39 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni
CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA
Art. 40 I Regolamenti
Art. 41 Le ordinanze
Art. 42 Sanzioni amministrative
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 43 Procedimento amministrativo
Art. 44 Regolamento sul procedimento
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI
Art. 45 Principi
18
18
18
18
18
18
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18
19
19
19
19
19
19
TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA
20
Art. 46 Linee programmatiche
Art. 47 Programmazione finanziaria - controllo
Art. 48 Gestione - controllo
Art. 49 La gestione del patrimonio
20
20
20
20
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Art. 50 Servizio di tesoreria
Art. 51 Il revisore dei conti
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TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI
22
Art. 52 Norme generali
Art. 53 Tariffe
22
22
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
23
Art. 54 Revisioni dello statuto
Art. 55 Norme transitorie
Art. 56 Disposizioni finali
23
23
23
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95871
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Comuni in provincia di Trento
Comune di Bondo
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 7 ottobre 2014, n. 28
Comune di Bondo. Adeguamento del vigente Statuto comunale alla L.R. 05.02.2013, n. 1, in materia di composizione degli organi del Comune.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 26 del 06.10.2009, esecutiva, con la quale è stato
approvato lo Statuto comunale del Comune di Bondo attualmente in vigore.
Rilevato che l’art. 22 della L.R. 05.02.2013, n. 1, recante modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei Comuni, stabilisce che i Comuni adeguino il proprio
Statuto alle disposizioni recate dalla stessa legge entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della medesima, avvenuta in data 14 marzo 2013 e che in caso di mancato adeguamento entro il termine ultimo del
14 settembre 2014 il Consiglio comunale venga sciolto, previa diffida ad adempiere entro tre mesi.
Vista la circolare della Regione Trentino Alto-Adige n. 1/EL/2014 di data 23.05.2014, che ricorda ai
Comuni detto obbligo e l’imminente scadenza per darvi attuazione.
Precisato che l’adeguamento riguarda sostanzialmente la riduzione del numero dei componenti della Giunta comunale (da 4 a 2 oltre al Sindaco, per questo Comune) e la riduzione del numero dei componenti del Consiglio comunale (da 15 a 12, compreso il Sindaco) e che peraltro lo Statuto vigente, per i
componenti il Consiglio, rinvia alle norme di legge.
Ritenuto di provvedere all'adeguamento dello Statuto comunale in relazione alle disposizioni di legge sopra richiamate, precisando in particolare come per questo Comune necessiti modificare, all’interno
del Titolo III – Capo I – Sezione II - Giunta comunale – articolo 15. Composizione, il primo comma, relativamente alla composizione della Giunta comunale (da quattro a due componenti, oltre al Sindaco),
mantenendo invariato per il resto il testo statutario nella formulazione adottata con la richiamata deliberazione consiliare n. 26 del 06.10.2009, esecutiva.
Evidenziato pertanto come l’art. 15 dello Statuto comunale debba assumere la nuova formulazione
di seguito riportata:
Art. 15. Composizione
1.
2.
3.
4.
La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori pari a due, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
omissis
omissis
omissis
Richiamato l’art. 55, comma 2, del vigente Statuto comunale – ripreso dall’art. 3, comma 2, del T.U.
delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con
D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. – il quale prevede testualmente che: “Lo Statuto è deliberato dal Consiglio
comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non
venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati”.
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza,
dal Segretario comunale e dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 81 del T.U. delle
leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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Dato atto che non necessita l’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria, resa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999,n.
4/L., così come successivamente modificato ed integrato, in quanto il presente atto non comporta alcun
impegno di spesa.
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
Con voti espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 13, contrari nessuno ed astenuti nessuno, su n.
13 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori
previamente eletti,
delibera
1.
di adeguare, per quanto meglio specificato in premessa, lo Statuto comunale del Comune di Bondo
alle disposizioni di cui alla L.R. 05.02.2013, n. 1, "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di
ordinamento ed elezione degli organi dei comuni", nel rispetto dei termini precisati all'art. 22 della
cennata legge regionale;
2.
di precisare che, in considerazione del precedente punto n. 1., per questo Comune necessita apportare allo Statuto comunale, nel Titolo III – Capo I – Sezione II-Giunta comunale, le seguenti modifiche all’articolo 15:
Art. 15. Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori pari a due, di cui uno
avente le funzioni di Vicesindaco.
2. omissis
3. omissis
4. omissis
mantenendo invariato per il resto il testo statutario nella formulazione adottata con precedente deliberazione consiliare n. 26 del 06.10.2009, esecutiva;
3.
di specificare che la modifica di cui al precedente punto n. 2. dovrà essere pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione, nonché pubblicata all’albo per trenta giorni consecutivi e che entrerà in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione;
4.
di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente alla modifica statutaria adottata, alla
Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Ministero dell'Interno, nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, per quanto di rispettiva competenza;
5.
di dare atto che, ai sensi dell’art. 79, comma 1, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L., la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi dieci giorni dall’inizio della sua pubblicazione;
6.
di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg, 01.02.2005,
n. 3/L., durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 2, lettera b), della legge
06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni.
IL SINDACO
GIUSEPPE BONENTI
LA SEGRETARIA COMUNALE
DOTT. ELSA MASÈ
__________________________________________________________________________________
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
136
95866
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Comuni in provincia di Trento
Comune di Campodenno
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 27 ottobre 2014, n. 25
Comune di Campodenno: Modifica art. 20 Statuto Comunale
STATUTO DEL COMUNE DI CAMPODENNO
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31.03.2009.
Entrato in vigore il 09.05.2009 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal
08.04.2009 al 08.05. 2009.
Pubblicato sul supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 parte I di data 23/06/2009.
Adeguamento ai sensi articolo 22 della L.R. 5 febbraio 2013 con deliberazione del consiglio comunale n.
25 di data 27/10/2014.
Art. 20. Composizione
1.
Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da numero tre Assessori, di cui
uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.
2.
Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge,
essi hanno diritto partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto. Devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni
o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco.
3.
La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi.
4.
Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
5.
Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze
nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco
provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
6.
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, le stesse sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. Il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni seguendo le modalità indicate dalla L.R. 4 gennaio 1993 n. 1/L e ss. mm. e dandone comunicazione al Consiglio nella
prima adunanza successiva.
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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95903
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Comuni in provincia di Trento
Comune di Cloz
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 28 ottobre 2014, n. 23
Comune di Cloz. Modifica commi 1 e 2 dell'art. 17 dello statuto comunale.
RELAZIONA IL SINDACO
-
lo Statuto del Comune di Cloz è stato approvato con deliberazione consiliare n. 42, dd. 10.08.2010 –
esecutiva;
-
l’art. 1 comma 1 della L.R. 05.02.2013, n.1 “Modifica alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezioni degli organi dei comuni”, testualmente recita:
“ all’articolo 1 della legge regionale 30.11.1994, n. 3 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:
1. il comma 1 è sostituito dai seguenti:
il Consiglio comunali dei Comuni della Provincia di Trento è composto da a-b-c-d ed e) omissis,
f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro
numero non raggiunga quello fissato”;
-
l’articolo 22 della medesima legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, stabilisce che i comuni adeguino
il proprio statuto alle disposizioni recate dalla LR 1/2013 entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa legge. In caso di mancato adeguamento il consiglio comunale viene sciolto, previa diffida
ad adempiere entro tre mesi;
-
che la L.R. 1/2013 (più volte citata) è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 7 del 12 febbraio
2013 ed è entrata in vigore il trentesimo giorno successivo, ossia il 14 marzo 2013, per cui il termine
di diciotto mesi stabilito dall’articolo 22 della LR 1/2013 è scaduto il giorno 14 settembre 2014;
-
che per il Comune di Cloz, avente un numero di abitanti inferiore a mille, la composizione del Consiglio comunale è fissata in 12 membri;
-
l’art. 2 – comma 1 della L.R. 05.02.2013, n. 1, riporta:
“ all’art. 2 della legge regionale n. 3 del 1994 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1 - La Giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede e un numero di assessori stabilito dallo statuto, non superiore a: a-b-c-d ed e) omissis
f) 2 componenti per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti;
-
nell’ambito del Comune di Cloz (popolazione inferiore a 1000 abitanti) la Giunta sarà quindi composta da n. 2 componenti;
-
che in particolare per quanto riguarda lo Statuto di Cloz risulta necessario modificare solo l’articolo
17 – commi 1 e 2 del medesimo al fine di adeguare l’articolato al numero di componenti la giunta
comunale stabilita dall’articolo 2 LR 1/2013, che ha modificato l’articolo 2 della legge regionale 30
novembre 1994, n. 3 e s.m; quanto sopra per il fatto che l’art. 12 dello Statuto stesso al comma 1
stabilisce: “l’elezione del Consiglio comunale, la durata, il numero dei consiglieri assegnati e la loro
posizione giuridica sono regolamentati dalla legge regionale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Letti in particolare i primi due commi dell’art. 17 dell’ attuale Statuto comunale che recitano:
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Art. 17. Composizione
La Giunta è composta dal Sindaco e da n.4 (quattro) assessori, di cui uno avente le funzioni di
Vice sindaco, assicurando la partecipazione di ambo i sessi.
Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, quindi a 2 (due), anche
cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
1.
2.
Proposto di fissare in due il numero degli Assessori componenti la Giunta comunale;
Rilevata quindi la necessità di modificare i primi due commi dell’art. 17 dello Statuto che avrà il seguente
dettato:
Art. 17. Composizione
1.
La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2.
Uno degli Assessori nominati dal Sindaco può essere un cittadino non facente parte del Consiglio
comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, egli può
partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
……. omissis
Sentita quindi la proposta del Sindaco di porre in votazione il punto;
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25;
Vista l’urgenza di provvedere;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell’atto da parte del Segretario comunale, ai sensi dell’art. 56, comma 1, della L.R. 04.01.1993 n.1, come sostituito dall’art. 16, comma 6,
della L.R. 23.10.1998 n.10,
Con voti favorevoli n.12, contrari n.0, astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 12
consiglieri presenti e votanti e resi separatamente per quanto riguarda l’immediata esecutività,
DELIBERA
1. Di modificare, per quanto sopra esposto, i primi due commi dell’art. 17 dello Statuto del Comune di
Cloz, al fine di ridurre il numero dei componenti la Giunta comunale a decorrere dalle elezioni per il
rinnovo degli organi comunali dell’anno 2015, così come presente nella legge regionale 05.02.2013,
n.1, che avrà il seguente dettato:
1.
La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.
2.
Uno degli Assessori nominati dal Sindaco può essere un cittadino non facente parte del Consiglio
comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, egli può
partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.
……… omissis
2.
Di confermare i restanti punti 3-4-5 e 6 dell’articolo 17 dello Statuto comunale, così come approvato
con delibera consiliare n.42, dd. 10.08.2010 – esecutiva a sensi di legge.
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139
3.
Di disporre la pubblicazione della modifica statutaria dello Statuto comunale, nel testo di cui al punto
1, all’Albo Pretorio del Comune di Cloz per 30 giorni consecutivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul Sito del Comune di Cloz.
4.
Di dare atto che il nuovo articolato entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune, data dalla quale cesserà di produrre effetti quello vigente.
5.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 - 4° comma
del T.U.LL.RR.O.C. 01.02.2005 n. 3/L.
6.
Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 dicembre
2004, n. 7;
ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104.
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
IL SINDACO
MARIA FLORETTA
IL SEGRETARIO COMUNALE
FONDRIEST DR. MARCO
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95908
Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014
Comuni in provincia di Trento
Comune di Ossana
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 22 ottobre 2014, n. 27
Approvazione nuovo Statuto del Comune di Ossana
Relazione del Presidente.
Nel corso degli anni sono sopravvenute importanti modifiche normative che rendono necessario procedere all’adozione di un nuovo Statuto comunale in linea con le stesse ed adeguato alle esigenze
dell’Amministrazione comunale.
In particolare si evidenzia:
la L.R. n. 07 di data 22 dicembre 2004 di riforma dell’ordinamento delle autonomie locali che, nel
complesso, disegna un nuovo equilibrio nei rapporti tra organi politici e struttura burocratica consentendo agli organi politici di riappropriarsi in parte delle funzioni gestionali trasferite all’apparato burocratico dopo la riforma dell’ordinamento del 1993 (LR 1/1993) e quella ordinamentale e contabile
del 1998 (LR 10/1998);
la L.R. n. 01 di data 05.02.2013 inerente “modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi comunali” che ha introdotto nuove importanti disposizioni in tema di
parità di genere ed è intervenuta sul sistema elettorale dei Comuni.
Gli articoli 1 e 2 hanno infatti modificato le previgenti disposizioni relative alla composizione deiConsigli e delle Giunte dei Comuni della Regione.
Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, come il Comune di Ossana , è stabilito che il Consiglio comunale sia composto da dodici componenti, mentre la Giunta comunale è composta dal Sindaco
e da un massimo di due componenti, in luogo dei quattro precedentemente previsti.
L’art. 22 della L.R. n. 01/2013 prevede che i Comuni adeguino il proprio Statuto alle disposizioni recate
dalla stessa legge regionale entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge avvenuta in data 14
marzo 2013 e pertanto entro il termine del 14 settembre 2014.
Alla luce di queste premesse con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 21.07.2010 è stata
nominata la Commissione Statuto, prevista dall’art. 15 del vigente Statuto al fine di elaborare un nuovo
Statuto comunale rispondente a quanto sopra evidenziato.
La stessa ha predisposto lo Statuto rimesso agli atti ad allegato alla presente deliberazione, composto
da n. 58 articoli che viene sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale.
Vi sono quindi tutti i presupposti affinchè il consiglio comunale possa procedere all’approvazione del
nuovo testo dello statuto comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita e condivisa la relazione .
Esaminato lo schema di statuto come predisposto dalla Commissione appositamente costituita, il
quale si compone di n. 58 articoli e viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Vista la legge regionale di data 22 dicembre 2004 n. 7 e la successiva legge regionale di data
05.02.2013 n. 1.
Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto –
Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
Accertato che, ai sensi dell’articolo 3 del T.U.LL.RR.O.C., lo statuto deve essere deliberato in prima
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141
istanza con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e che, qualora tale maggioranza non
venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario
comunale ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita
pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
Con voti favorevoli n. 14, contrari n 0 astenuti n. 0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi
per alzata di mano, proclamati dal presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati,
DELIBERA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
di approvare il nuovo Statuto del Comune di Ossana in adeguamento alle disposizioni della L.R. 22
dicembre 2004, n. 7 e la successiva legge regionale di data 05.02.2013 n. 1, che composto da 58
articoli, viene allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale;
di precisare che, dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto viene meno l'efficacia del precedente statuto;
di disporre la pubblicazione del testo dello statuto, così come approvato, nel bollettino ufficiale della
regione nonché mediante affissione all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi;
di disporre che copia dello Statuto venga inviato alla Giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la
raccolta degli Statuti comunali ed al Commissariato di Governo di Trento, come disposto dall’art. 3
comma 4 del T.U.L.L.R.R.O.C.C., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.
di dare atto che il nuovo testo dello statuto del Comune di Ossana entrerà in vigore il trentesimo
giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del comune, come disposto dall’art. 3 comma 3
del T.U.L.L.R.R.O.C.C., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 79, comma 3°, del T.U.L.L.R.R.O.C.C., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 opposizione alla 11.1971 n. 1199. Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 della L.
06.12.1971 n. 1034;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24.
IL SINDACO
LUCIANO DELL’EVA
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIOVANNA LOIOTILA
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Comune di
Ossana
STATUTO COMUNALE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr 27 di data 22 ottobre 2014 ed
esecutivo a seguito di pubblicazione all’Albo pretorio dal 03.11.2014 per 30 giorni
consecutivi, come disposto dall’art. 3 comma 3 del T.U.L.L.R.R.O.C.C., approvato con
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ss.mm;
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143
INDICE
PREAMBOLO
IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE
DESCRIZIONE DEL COMUNE
TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI ISPIRATORI DELLO STATUTO. FINALITA'. OBIETTIVI.
ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI ISPIRATORI DELLO STATUTO. FINALITA' OBIETTIVI
ART. 2 - PARI OPPORTUNITÀ
TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE, COMITATI LOCALI, FORME REFERENDARIE,
DIFENSORE CIVICO
ART. 3 - PARTECIPAZIONE
ART. 4 - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE
ART 4bis OPPOSIZIONI ALLA DELIBERAZIONI
ART. 5 - CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM
ART. 6 - ESCLUSIONI
ART. 7 - NORME PROCEDURALI
ART. 8 - PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 9 - DIFENSORE CIVICO
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI
CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE
ART. 10 - FUNZIONI
ART. 11 - CONSIGLIERI COMUNALI
ART. 12 - REGOLAMENTO INTERNO
ART. 13 - CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE
ART. 14 - DELIBERAZIONI DELLE PROPOSTE
ART. 15 – ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
CAPO II - SINDACO E GIUNTA COMUALE
ART. 16 - SINDACO
ART. 17 - FUNZIONI
ART. 18 - DELEGHE
ART. 19 - VICE SINDACO
ART. 20 - GIUNTA COMUNALE
ART. 21 - FUNZIONAMENTO
ART. 22 - ELEZIONI DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA
ART. 23 - LINEE PROGRAMMATICHE
ART. 24 - DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI
ART. 25 - MOZIONE DI SFIDUCIA
ART. 26 - INDENNITA' DI PRESENZA
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 27 - PRINCIPI
ART. 28 - FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
ART. 29 - ORGANIZZAZIONE
ART. 30 - ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO
pag. 2
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ART. 31 - ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA
ART. 32 - IL SEGRETARIO COMUNALE
ART. 33 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO E DI GARA
ART. 34 - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
TITOLO V - ATTIVITÀ
CAPO I – PRINCIPI GENERALI
ART. 35 - ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI
ART. 36 - CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI
ART. 37 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI
ART. 38 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI
CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA
ART. 39 - I REGOLAMENTI
ART. 40 - LE ORDINANZE
ART. 41 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 42 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 43 - ISTRUTTORIA PUBBLICA
ART. 44 - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI
ART. 45 - PRINCIPI
TITOLO VI - CONTABILITA’ E FINANZA
ART. 46 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – CONTROLLO
ART. 47 - GESTIONE – CONTROLLO
ART. 48 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
ART. 49 - BILANCIO SOCIALE
ART. 50 - SERVIZIO DI TESORERIA
ART. 51 - IL REVISORE DEI CONTI
TITOLO VII - SERVIZI PUBBLICI
ART. 52 – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ART. 53 – TARIFFE
ART. 54 – PATECIPAZIONE A SOCIETA’ DI CAPITALI
TITOLO VIII - FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE
ART. 55 – PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 56 - REVISIONI DELLO STATUTO
ART. 57 - NORME TRANSITORIE
ART. 58 - DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO A) – Planimetria del territorio comunale
ALLEGATO B)– Stemma e gonfalone del Comune
pag. 3
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PREAMBOLO
IDENTIFICAZIONE E
DESCRIZIONE DEL COMUNE
Ossana: Trentino - Italia
Piccolo comune del Trentino Occidentale, situato a 15 km dal Passo del Tonale ed a 60 km
dal casello autostradale di S. Michele all’Adige (Autostrada del Brennero), Ossana è sede,
oltre che della Scuola Professionale ad indirizzo alberghiero, dell’Istituto Comprensivo
scolastico Alta Val di Sole. Nella frazione di Fucine è presente una vasta area adibita a zona
industriale-artigianale, oggi in via sviluppo. Il comune di Ossana si è di recente dotato di un
moderno Centro Recupero Materiali , un vero e proprio modello cui guardano con interesse
molti altri (e ben più grandi) comuni trentini ed italiani. Vede poi la presenza del Gruppo
Sportivo che, nel panorama valligiano e non, svolge da oltre vent’anni un ruolo di traino nel
campo dello sport dei più giovani, conseguendo non pochi prestigiosi risultati a livello
nazionale e internazionale, organizzando manifestazioni di elevato livello agonistico.
Ossana: tra storia e arte
Ossana (725 ab.; 970 m s.l.m.), con le frazioni di Cusiano e Fucine si trova in una suggestiva
conca in mezzo all'alta Val di Sole (Trentino - Italia). Il luogo corrisponde a quello che era
anticamente il polo religioso dell'alta valle: la Pieve di Ossana. Oltre che religioso, in passato,
Ossana fu anche centro di potere temporale, come testimoniano i resti del poderoso castello
medioevale di S. Michele. Di un Castrum Vulsanae si ha notizia già dal 1191: esso costituiva
parte integrante del patrimonio dei principi-vescovo di Trento. Ma in seguito, a
quell'importantissimo castello, volse lo sguardo anche l'avido conte Mainardo del Tirolo: da
allora il castello fu in possesso ora dei vescovi, ora dei conti del Tirolo.
A partire dal 1400 circa fu proprietà di una serie di famiglie nobiliari che si susseguirono nel
tempo, finché l'imponente fortezza cadde sotto i colpi prima dei rustici, poi dei veneti, dei
francesi, dei bavaresi ecc.. Ciò che rimane, come osservava O. Brentari nel 1902, sono
soltanto "pittoresche rovine, gigante scheletro senza carne e cartilagine". Oggi è in atto un
intervento di recupero del castello di Ossana ad opera della Provincia Autonoma di Trento.
Assieme al castello, il patrimonio artistico di Ossana comprende la chiesetta di stile gotico di
S. Maria Maddalena di Cusiano. Ad impreziosire questa chiesa del 1400 sono i bei affreschi
interni di Giovanni e Battista Baschenis de Averaria.
Altro centro artistico degno di nota è la chiesetta di S. Antonio, isolata e nascosta tra i larici
del colle Tomino. La chiesa, in stile barocco, si trova in un recinto di mura merlate con le
stazioni della Via Crucis del XVIII secolo. Nelle adiacenze si trovano pure i resti di un
Cimitero Militare austro-ungarico, area recentemente recuperata dal comune.
A conclusione di questo brevissimo excursus sul patrimonio artistico di Ossana, ricordiamo
come l'archivio storico custodito presso la canonica sia uno tra i più significativi delle valli
del Noce.
Tra le figure di maggior spicco nelle arti e nelle scienze, cui Ossana ha dato i natali,
ricordiamo qui il pittore Bartolomeo Bezzi ed il filosofo Jacopo Aconcio.
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TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI ISPIRATORI DELLO STATUTO. FINALITA'. OBIETTIVI.
ART. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI ISPIRATORI DELLO STATUTO. FINALITA'. OBIETTIVI
1.
Il Comune orienta la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica,
ispirandola alla tutela dei diritti inviolabili della persona e alla solidarietà.
2.
Rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa garantendo e
valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, delle Associazioni portatrici
di interessi diffusi, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
3.
Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia nella Comunità
assicurando sostegno ai genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli con
adeguati servizi sociali e formativi.
4.
Promuove la solidarietà nella Comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di
popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi.
Ricerca soluzioni al bisogno abitativo.
5.
Afferma e promuove la propria apertura verso coloro che non appartengono alla
Comunità di Ossana, nel solco della tradizione di accoglienza e di mediazione culturale
e sociale che ha caratterizzato le proprie origini.
6.
Favorisce iniziative di contatti con Comunità esterne per uno scambio culturale e
sociale.
7.
Tutela la salute dei cittadini; concorre alla salvaguardia dell'ambiente; promuove
l'equilibrato assetto del territorio; opera per la coesistenza delle diverse specie viventi.
8.
Tutela il lavoro. Promuove attività economiche per lo sviluppo sociale della Comunità.
9.
Sostiene e valorizza il volontariato e le libere Associazioni. Favorisce la funzione
sociale della cooperazione.
10.
Valorizza il patrimonio storico ed artistico e le attività culturali, formative e di ricerca e
promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione fra le
istituzioni culturali.
11.
Valorizza l'equilibrio e l'esperienza dei giovani e degli anziani per garantire la loro
presenza attiva nel tessuto sociale.
12.
Il Comune tutela l’ambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di
degrado e di inquinamento, promuovendo il rispetto per la natura e l’equilibrio fra lo
sviluppo socio-economico e l’ambiente.
13.
Il Comune promuove l’attuazione di un ordinato assetto e di una equilibrata
utilizzazione del territorio, promuovendo e coordinando gli interventi di natura
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urbanistica ed edilizia con particolare attenzione verso le aree non edificate, l’ambiente
preesistente, i centri storici e le aree verdi.
14.
Il Comune contribuisce alla cooperazione pacifica tra i popoli e le nazioni sostenendo il
processo di integrazione europea.
ART. 2
PARI OPPORTUNITÀ
1.
Il Comune garantisce nell’ambito delle sue possibilità le pari opportunità tra donna e
uomo a livello politico ed amministrativo per offrire ad entrambi i generi le stesse
possibilità di sviluppo e di crescita.
2.
A tal fine sono adottate le seguenti misure:
a) In seno alla Giunta comunale e alle Commissioni consiliari devono essere
rappresentati entrambi i generi, a condizione che all’interno dei consiglieri eletti tra
la maggioranza siano rappresentati entrambi i generi.
b) Negli altri organi collegiali del Comune devono essere rappresentati entrambi i
generi. Chi è autorizzato a presentare proposte per la nomina in organi di enti,
istituzioni ed aziende, è tenuto, se possibile, a designare un candidato per ciascuna
funzione.
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TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE, COMITATI LOCALI, FORME REFERENDARIE, DIFENSORE
CIVICO.
ART. 3
PARTECIPAZIONE
1.
Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al
fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2.
Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, le organizzazioni di
volontariato e cooperativistiche, anche con la messa a disposizione dei beni e servizi o
con altre forme di sostegno reale.
3.
A questo fine il Comune istituisce un apposito albo, con modalità e requisiti stabiliti dal
regolamento della partecipazione.
4.
Le forme associative iscritte all'albo possono presentare istanze, petizioni e proposte
con le modalità previste dallo statuto e/o dal regolamento della partecipazione.
5.
Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione e tenendo conto
delle differenze di genere, da parte di:
a) cittadini residenti, singoli o organizzati in Associazioni, comitati e gruppi, anche
informali;
b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni d’età;
c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in
volta individuate.
6.
Con le forme previste dal regolamento i rappresentanti delle Associazioni ed Enti
partecipano all'attività delle Commissioni istituite su problematiche di loro interesse.
7.
Tutti i cittadini residenti e non, nelle forme stabilite con regolamento, hanno diritto di
presentare istanze, petizioni o proposte al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle
materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi per la tutela di
interessi collettivi.
8.
Le modalità di presentazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il
quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione
della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità.
ART. 4
STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE
1.
Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di
valorizzare le autonome forme associative e cooperative, il Comune prevede e
disciplina tramite apposito regolamento consulte, assemblee ed altri incontri pubblici.
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2.
Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente
istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:
a) la promozione del ruolo della donna nell’ambito del territorio del Comune per
realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte
a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
b) la promozione del ruolo dell’anziano nell’ambito del territorio del Comune, per
garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di
Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la
realizzazione di progetti tesi alla prevenzione del disagio giovanile, nonché alla
promozione della cultura della legalità.
3.
Il Sindaco comunica, adottando adeguate forme di pubblicità, i risultati dei programmi e
dei progetti riferiti alle attività sopra indicate.
ART. 4 BIS
OPPOSIZIONI ALLE DELIBERAZIONI
1. I cittadini, nell’ambito delle azioni di cooperazione e partecipazione alla formazione della
volontà dell’ente, possono presentare, in forma scritta, opposizioni motivate alle deliberazioni
degli organi comunali durante il periodo della loro pubblicazione.
2. L’opposizione è volta a conseguire il riesame della deliberazione da parte dell’organo che
l’ha adottata, il quale ne viene informato nella prima adunanza utile successiva alla
presentazione.
3. In sede di riesame della deliberazione opposta, l’organo competente può assumere i
seguenti provvedimenti motivati:
a) dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione;
b) sospensione dell’efficacia della deliberazione opposta;
c) accoglimento, anche parziale, dell’opposizione e contestuale adozione dei provvedimenti
conseguenti rispetto alla deliberazione opposta;
d) rigetto dell’opposizione.
4. Decorsi 60 giorni dalla presentazione dell’opposizione senza che sia stato adottato il
provvedimento finale, l’opposizione si intende rigettata a tutti gli effetti.
5. Il regolamento comunale sulle consultazioni popolari e il referendum determinai tempi
nonché le modalità del loro svolgimento.
ART. 5
CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM
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1.
Il Comune riconosce il referendum, sia propositivo che consultivo, quale strumento di
diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune,
finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di
particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2.
Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, dal 10 per cento
degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato
attivo per l’elezione del Consiglio comunale.
3.
Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera
chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in
modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”.
4.
Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in
possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5.
Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la
maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
6.
L’esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l’Amministrazione in
carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all’ordine del giorno
l’oggetto del referendum.
ART. 6
ESCLUSIONI
1.
Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato
amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2.
Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3.
Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non
è ammesso con riferimento:
a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato
amministrativo in corso;
b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
e) allo statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale;
f) agli statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.
ART. 7
NORME PROCEDURALI
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1.
Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti,
composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico
finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.
2.
Il Comitato dei Garanti valuta l’ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le
decisioni necessarie per consentire l’espressione della volontà popolare.
3.
Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche
questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della consultazione, a esclusione
dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.
4.
Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle
sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi trenta giorni.
5.
Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i
successivi due mesi.
ART. 8
PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1.
Gli elettori del Comune, in numero di almeno 30 o almeno tre Associazioni, Organismi,
Enti o Categorie locali possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti
amministrativi.
2.
Ogni proposta indica le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore
a cinque.
3.
Il Sindaco trasmette le proposte entro 30 giorni dalla presentazione all'Organo
competente informandone i Presidenti dei gruppi consiliari, corredandole dei pareri di
cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L
ss.mm., nonchè dell'eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.
4.
L'Organo competente sente i rappresentanti dei proponenti entro 30 giorni dalla
trasmissione della proposta.
5.
Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel
perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del
provvedimento cui si riferisce la proposta, ne viene dato atto in apposito verbale.
6.
Gli Uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli
aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.
ART. 9
DIFENSORE CIVICO
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1.
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La funzione di Difensore Civico viene esercitata mediante affidamento convenzionato
al difensore Civico provinciale.
pag. 11
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TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI.
CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE
ART. 10
FUNZIONI
1.
L’elezione del Consiglio comunale, la durata, il numero dei Consiglieri assegnati e la
loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.
2.
I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga,
non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera. Il Consiglio comunale rimane in
carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, alla adozione dei soli atti
urgenti.
3.
Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del
Comune. Controlla l’attività svolta ed i risultati conseguiti per garantire la migliore
efficienza, produttività ed economicità della gestione e dei servizi comunali.
4.
Adotta i provvedimenti nelle materie di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente
della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L ss.mm., con competenza esclusiva ed
inderogabile.
5.
Con specifico riguardo alle sue funzioni di controllo ed indirizzo spettano al Consiglio
comunale le ulteriori competenze:
- approva con le modalità di cui all’articolo 23 del presente statuto il documento
contenente le linee programmatiche del Sindaco neo eletto;
- fissa i principi generali, gli indirizzi ed atti fondamentali, secondo i quali
l’Amministrazione va gestita;
- conferimento di cittadinanza onoraria;
- funzione di controllo relativo a tutta l’Amministrazione onde garantire imparzialità,
trasparenza e partecipazione diretta del cittadino alla cosa pubblica;
- la vigilanza sulla efficienza, economicità e correttezza dell’Amministrazione;
- fissazione dell’indennità da corrispondersi ai componenti delle Commissioni per la
partecipazione alle relative sedute;
- i provvedimenti nel procedimento per l’assunzione nonché la nomina del Segretario
comunale;
- conferimento di ogni tipo di onorificenza ai sensi del regolamento;
- nomina dei componenti di Commissioni, comitati ed altri organi collegiali (ad
eccezione delle Commissioni giudicatrici di concorsi per assunzioni di personale), in
tutti i casi in cui una legge statale, regionale e provinciale ne attribuisca
esplicitamente la competenza al Consiglio comunale, nonché nomina dei propri
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-
6.
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rappresentanti in Commissioni, comitati ed altri organi collegiali nei quali debba
essere rappresentata di diritto la minoranza politica;
approvazione dei piani di finanziamento generali ed assunzione di mutui non previsti
nel bilancio di previsione;
determinazione dei presupposti (stanziamenti) nel bilancio di previsione per
l’assunzione di anticipazioni di cassa;
istituzione di tributi, contributi e tasse, fissazione di criteri per la determinazione del
loro ammontare nonché determinazione della disciplina generale delle tariffe per
l’uso di beni e servizi;
nei limiti riconosciuti dalla legge, definizione delle modalità di riscossione volontaria
o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate;
fissazione dei criteri per la concessione di contributi ordinari e straordinari ad
Associazioni;
alienazioni immobiliari, permute, espropriazioni, che non siano espressamente
previste nel bilancio di previsione e nella relativa relazione previsionale e
programmatica o in altre deliberazioni fondamentali del Consiglio;
fissazione dei presupposti (stanziamenti) nel bilancio di previsione per la
costituzione di depositi straordinari e acquisto di beni immobili, nonché fissazione
dei criteri per la classificazione degli alloggi non utilizzati come prima abitazione in
relazione al trattamento tributario;
determinazione dei criteri per la locazione di terreni e fabbricati di proprietà
comunale.
Spetta inoltre al Consiglio:
- adottare le delibere riguardanti la toponomastica, nei limiti e nelle forme rientranti
nella competenza comunale (c.d. odonomastica);
- dichiarare la decadenza dalla carica di Consigliere;
- procedere alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti,
aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune, ovvero anche da esso
dipendenti o controllati, garantendo una adeguata rappresentanza delle minoranze
politiche presenti nel Consiglio mediante l’adozione del sistema del voto limitato ai
sensi dell’articolo 12 comma 7 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio
2005, n. 3/L ss.mm. e quindi attribuendo ad ogni Consigliere la facoltà di votare per
non più della metà dei seggi più uno da assegnare, se il numero dei posti da
assegnare è superiore a 2 (due), ove per minoranza si intende quella frazione del
Consiglio comunale formata dagli esponenti dei gruppi consiliari che non siano
rappresentati nella Giunta comunale. Gli amministratori ed i Consiglieri comunali
possono, in connessione con il mandato politico, essere eletti e nominati nei Consigli
di amministrazione di società di capitale, partecipate dal Comune, sia in modo
maggioritario che minoritario;
- determinare gli indirizzi di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei
servizi pubblici nonché dell’orario di apertura al pubblico degli uffici periferici
dell’Amministrazione pubblica, così come previsto dall’articolo 29, comma 6 del
decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L ss.mm.;
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- procedere alla costituzione di aziende speciali e delle istituzioni ai sensi dell’articolo
69 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L ss.mm., con
l’approvazione dei relativi statuti e la nomina e revoca dei componenti dei relativi
Consigli di amministrazione;
- deliberare le convenzioni pubbliche per la gestione associata di servizi, approvare il
relativo statuto e la relativa convenzione, sia che si tratti di consorzi o di altra forma
associativa tra comuni;
- deliberare il passaggio di beni immobili, esistendone i presupposti, dal demanio
pubblico al patrimonio comunale;
- procedere alla nomina del Revisore dei conti (articolo 39 decreto del Presidente della
Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e ss.mm.);
- adottare i provvedimenti di riequilibrio della gestione finanziaria nei casi di cui
all’articolo 20, comma 2 decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio
1999, n. 4/L e ss.mm.;
- promuovere forme di consultazione popolare ai sensi dell’articolo 75 decreto del
Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L ss.mm.;
- stipulare accordi in applicazione della convenzione di Madrid;
- approvare gli atti di gara e i contratti di servizio nel caso di esternalizzazione di
servizi pubblici;
- stabilire l’idoneità e la disponibilità di spazi e strutture tecniche adatte allo
svolgimento dell’attività dei gruppi consiliari.
7.
Al momento della definizione dei programmi generali di opere pubbliche secondo
l’articolo 26, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio
2005, n. 3/L ss.mm. il Consiglio comunale stabilisce per quali interventi si riserva
l’approvazione dei piani volumetrici e dei progetti di massima; tale approvazione è
obbligatoria in ogni caso per interventi i quali superino l’importo di € 250.000,00
(duecentocinquantamila/00).
8.
La Giunta comunale presenta al Consiglio comunale una relazione finanziaria e tecnicoamministrativa sull’andamento dello sviluppo programmatico, sull’attuazione degli
indirizzi del Consiglio, sullo stato di avanzamento dei lavori pubblici, almeno una volta
all’anno, oltre che in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo.
9.
Per materie particolarmente complesse o politicamente rilevanti il Consiglio può, a
richiesta di un quarto (1/4) dei Consiglieri in carica, sentire il Revisore incaricato,
esperti, rappresentanze economiche e sindacali nonché i dirigenti comunali. Anche la
Giunta comunale può proporre quanto sopra statuito, disciplinando il tutto a mezzo
regolamento.
10.
Il Consiglio su proposta del Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri specifici
incarichi e compiti anche temporanei al fine di favorire il buon andamento dell’attività e
dei lavori del Consiglio o il coordinamento con altri organi, enti o associazioni, senza
compenso alcuno. Nello specifico incarico attribuitogli, il Consigliere designato è
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invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta limitatamente alla
discussione di argomenti attinenti al suo incarico ed è altresì tenuto a partecipare alle
sedute delle Commissioni consiliari che trattino questioni di rilevanza nell’ambito del
suo mandato. Per la seduta degli organi collegiali alla quale partecipa in ragione del suo
specifico incarico, tale Consigliere ha diritto a tutti i vantaggi ed ai permessi
riconosciuti dalla legge per la partecipazione dei Consiglieri alle sedute.
11.
Il Consiglio approva il proprio regolamento interno e le modifiche del medesimo con la
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non
venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni; il regolamento interno e le modifiche sono approvate se per due volte ottiene il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il regolamento
interno disciplina la convocazione del Consiglio, il numero legale per la validità della
seduta, lo svolgimento della stessa, la votazione, nonché le materie previste dalle
disposizioni di settore e dal presente statuto.
12.
Il regolamento interno del Consiglio comunale determina le competenze delle
Commissioni nominate dal Consiglio, le forme di pubblicità dei loro lavori, la
partecipazione di esperti non appartenenti al Consiglio e fissa per quest’ultimi la misura
delle indennità per la partecipazione alle sedute delle Commissioni e del Consiglio.
13.
Il Consigliere comunica preventivamente la non partecipazione alla seduta del
Consiglio di norma per iscritto, anche tramite telefax e posta elettronica, al Segretario
comunale. In caso di comunicazione omessa o tardiva per tre sedute consecutive del
Consiglio il Consigliere deve essere dichiarato decaduto da parte del Consiglio. Il
Sindaco comunica al Consigliere l’avvio del procedimento per la dichiarazione di
decadenza, il Consigliere, entro 20 giorni dalla comunicazione, può comunicare per
iscritto cause giustificative. Si considerano cause giustificative, che determinano
l’archiviazione del procedimento, esclusivamente le cause che hanno originato
l’impossibilità della tempestiva comunicazione ovvero l’impossibilità della
partecipazione in riferimento ad almeno una seduta. Il Consiglio decide sulla decadenza
entro 20 giorni dalla scadenza del termine suddetto.
14.
La discussione nel Consiglio comunale può essere registrata sul nastro o supporto
digitale, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno del Consiglio comunale.
Il Segretario comunale redige un verbale della riunione del Consiglio comunale, nelle
forme previste dal regolamento interno del Consiglio. Su espressa richiesta da parte dei
Consiglieri sussiste il diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
15.
Le deliberazioni di cui alle materie indicate dai commi precedenti non possono essere
adottate in via surrogatoria da altri organi comunali, ad eccezione di quelle attinenti le
variazioni di bilancio. Tali delibere devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio
comunale a pena di decadenza entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla loro
approvazione o comunque nella prima seduta consiliare utile successiva a quella della
loro adozione. Nelle variazioni di bilancio non sono ricompresi i movimenti contabili
operati sul fondo di riserva ordinario e sul fondo di riserva di cassa.
pag. 15
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157
Il Consiglio comunale definisce annualmente gli indirizzi e le scelte operative per
l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori,
attraverso l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio
annuale di previsione e del bilancio pluriennale. Le verifiche da parte del Consiglio
comunale dell’attuazione delle linee programmatiche e dei relativi programmi, di cui al
comma precedente, avvengono secondo i tempi e le modalità stabiliti dal regolamento di
contabilità e comunque almeno una volta nel mese di settembre, contestualmente
all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio. Il Consiglio
comunale può, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri
comunali assegnati, formulare ulteriori indirizzi di carattere programmatico indicando le
linee da perseguire.
ART. 11
CONSIGLIERI COMUNALI
1.
I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità locale ed esercitano le loro funzioni
senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono
essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell’ente nella medesima
giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere
autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato
in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla relativa
surrogazione entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che
ricorrano i presupposti di cui all’art. 83, comma 1, lett. B n. 5 del testo unico del
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
ART. 12
REGOLAMENTO INTERNO
1.
L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità allo
statuto, da un regolamento interno adottato dal Consiglio stesso, con le modalità
previste al comma 11 dell’articolo 11 del presente statuto.
2.
In particolare il regolamento disciplina:
a) la costituzione e i diritti dei Gruppi consiliari;
b) il funzionamento delle conferenze dei Presidenti dei gruppi consiliari;
c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le competenze delle
Commissioni consiliari;
d) la nomina e la revoca di rappresentanti del Consiglio comunale;
e) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche;
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f)
g)
h)
i)
3.
158
la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio;
le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e sugli
organismi da esso promossi o di cui fa parte.
Le modifiche del regolamento interno sono approvate con la stessa procedura
dell'adozione.
ART. 13
CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE
1.
Il regolamento interno stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio e
norme generali per il suo funzionamento.
2.
Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che ne formula l'ordine del giorno, dando priorità
alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente. La convocazione
deve essere fatta in modo da facilitare la partecipazione dei cittadini.
3.
Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta del Consiglio, il Sindaco la
convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
4.
Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei
Consiglieri comunali assegnati.
5.
In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è sufficiente
l'intervento di metà meno uno dei Consiglieri comunali assegnati, ferma restando la
maggioranza richiesta per particolari deliberazioni.
6.
Su specifici argomenti il Consiglio comunale favorisce la partecipazione al dibattito di
esperti o rappresentanti di Enti e Organismi, con modalità definite dal regolamento.
7.
Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto e -se richiesti- obbligo di partecipare alle
adunanze del Consiglio comunale, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
8.
Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la
legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.
ART. 14
DELIBERAZIONI DELLE PROPOSTE
1.
Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il
voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivano
espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
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2.
Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti.
Non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su schede,
le schede nulle.
3.
Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto
sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
ART. 15
ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ
1.
Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori o ai consiglieri comunali si
considerano connesse con il mandato elettivo e pertanto non costituiscono cause di
incompatibilità o di ineleggibilità, qualora siano conferiti per la tutela degli interessi del
Comune o per assicurare l’esercizio di servizi e attività di pubblica utilità effettuato
nell’interesse generale della comunità. Dell’esistenza delle condizioni indicate nel
presente comma viene dato atto nel relativo atto di nomina.
2.
Il Consiglio comunale, per le nomine di propria competenza, evidenzia e motiva
adeguatamente nei relativi provvedimenti l’esistenza delle condizioni indicate al comma
1. Analogamente, nell’approvazione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco
dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende e istituzioni, il Consiglio
comunale definisce le motivazioni per le quali nell’effettuazione di particolari nomine o
designazioni è da tener conto di quanto previsto dal precedente comma.
3.
La nomina o la designazione di Amministratori o di Consiglieri comunali in
rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo
la promozione culturale, l’assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale
si considera connessa con il mandato elettivo.
CAPO II - SINDACO E GIUNTA COMUNALE
ART. 16
SINDACO
1.
Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, è membro del rispettivo Consiglio ed
è l'organo responsabile dell' amministrazione del Comune.
2.
Rappresenta il Comune e la Comunità, promuove l'attuazione del proprio programma,
approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le
finalità istituzionali del Comune, esprime l' unità di indirizzo ed emana le direttive
attuative del programma e degli interventi generali approvati dal Consiglio.
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3.
Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato
di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
4.
Nelle occasioni in cui è richiesto e nelle altre in cui risulti opportuno porta a tracolla
della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
ART. 17
FUNZIONI
1.
Il Sindaco rappresenta il Comune, è l’organo responsabile della sua amministrazione e
sovrintende al funzionamento degli Uffici ed all’esecuzione degli atti.
2.
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti
comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al
Comune.
3.
Convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno e ne dirige i lavori
secondo regolamento.
4.
Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno.
5.
Promuove e coordina l'attività degli Assessori, riservandosi di sostituirsi ad essi ove
risulti necessario.
6.
Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici
ed alla esecuzione degli atti.
7.
Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le disposizioni normative vigenti
in materia, sulla base dell’individuazione degli atti devoluti alla loro competenza
effettuata dalla Giunta comunale.
8.
Rappresenta l’Ente in giudizio e promuove davanti all’autorità giudiziaria le azioni
cautelari e possessorie.
9.
Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
10.
Quale ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai
servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
ART. 18
DELEGHE
1.
Il Sindaco può conferire, ove lo ritenga, delega delle proprie competenze ed
attribuzioni, eventualmente comprendendovi anche la firma degli atti relativi, agli
Assessori e Funzionari, dando delle deleghe attribuite le comunicazioni di legge.
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2.
161
Il Sindaco può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune negli
organismi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
ART. 19
VICE SINDACO
1.
In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui
attribuite dalla legge e dallo statuto, dal Vice Sindaco, nominato dal Sindaco stesso
all'inizio del proprio mandato, scegliendolo tra i componenti della Giunta.
2.
Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne
esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età; in assenza o in
mancanza di Assessori, il Consigliere più anziano di età.
3.
Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori, devono essere fatte le
comunicazioni previste dalla legge.
ART. 20
GIUNTA COMUNALE
1.
La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato
dal Consiglio. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze
attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario, ai
Funzionari incaricati di funzioni dirigenziali e/o direttive.
2.
Essa è composta dal Sindaco che la presiede e da due Assessori, tra cui uno con
funzioni di Vice Sindaco. Possono essere eletti ad Assessori, purchè in numero non
superiore ad uno, i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purchè in
possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed
Assessore.
3.
La Giunta sottopone al Consiglio comunale proposte formalmente redatte e istruite per
l'adozione degli atti di competenza.
4.
La Giunta in particolare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni:
a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di
partecipazione;
b) individua gli atti devoluti alla competenza del Segretario comunale e dei Funzionari
incaricati di funzioni dirigenziali e/o direttive.
c) autorizza il Sindaco a stare in giudizio ed approva transazioni;
d) prende atto dell'ammissibilità delle proposte di referendum; fissa la data per lo
svolgimento e determina la copertura della spesa.
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5.
Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato dell'organizzazione
dei servizi.
6.
La Giunta altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero nei rapporti
tra se stessa, il Sindaco, il Segretario comunale;
b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, gli standard ed i carichi
funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario
comunale;
c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se
deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore dei conti.
ART. 21
FUNZIONAMENTO
1.
La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
2.
La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con
voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
3.
Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale.
4.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono parteciparvi su invito, per
consultazioni, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende,
Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché Funzionari del Comune ed altre
persone che possano fornire elementi utili per le deliberazioni.
ART. 22
ELEZIONI DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA
1.
Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni
dettate dalla legge.
2.
Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, assicurando la
presenza di ambo i generi, secondo quanto previsto dall’articolo 2 comma 2 del presente
Statuto.
3.
La prima seduta, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, ad
esclusione del Sindaco neo eletto, deve essere convocata entro dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla
convocazione.
ART. 23
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LINEE PROGRAMMATICHE
1.
Il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale,
definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante
il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel
quale indica le linee strategiche dell’Amministrazione in relazione ai bisogni della
Comunità.
2.
Il Consiglio comunale discute le linee programmatiche ed il relativo documento non
prima di 15 giorni dal suo invio ai Consiglieri.
ART. 24
DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI
1.
In caso di dimissioni o di cessazione dall'Ufficio di Assessori per altra causa il Sindaco
provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva.
2.
Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al
Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.
ART. 25
MOZIONE DI SFIDUCIA
1.
Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta comunale non ne
comporta le dimissioni.
2.
Quando sia presentata una mozione di sfiducia il Consiglio è convocato per la votazione
non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi. Sulla mozione il Consiglio
comunale delibera a voto palese per appello nominale. Il Sindaco e la Giunta comunale
cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti approva una mozione di
sfiducia nominativa e sottoscritta dai due quinti dei Consiglieri assegnati. Se la mozione
è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.
ART. 26
INDENNITA' DI PRESENZA
1.
Ai Consiglieri spetta un'indennità di presenza determinata nella misura fissata dalla
Giunta Regionale.
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2.
164
La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva
partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali, formalmente istituite e salvo
diversa disposizione regolamentare o del Consiglio comunale.
pag. 23
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165
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.
ART. 27
PRINCIPI
1.
L’ordinamento degli Uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa nonché di
economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la
massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla Comunità.
2.
L’organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di
trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all’informazione e agli
atti del Comune.
3.
L’assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del
collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della
corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della
verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e
alla crescita della qualificazione professionale.
ART. 28
FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
1.
Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario
comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune,
compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.
2.
Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è
responsabile del risultato dell’attività svolta dal Comune, della realizzazione dei
programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei
risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni
organizzative e di gestione funzionale del personale.
3.
Alcune delle funzioni di cui al comma 1 possono essere attribuite, nei limiti stabiliti
dalla legge a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in
relazione alle specifiche competenze conferite.
4.
Gli articoli 30 e 31 del presente statuto attribuiscono alcuni degli atti connessi
all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità
rispettivamente del Sindaco e della Giunta.
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ART. 29
ORGANIZZAZIONE
1.
Il Comune, con regolamento, definisce l’articolazione della propria struttura
organizzativa.
2.
La Giunta comunale, sulla base dell’articolazione organizzativa del Comune:
a) attribuisce le funzioni di cui all’articolo 28 comma 3;
b) individua la competenza all’adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all’articolo
28 commi 1 e 3;
c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del
Comune;
d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma.
3.
Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell’Ente, cui competono le
funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario,
l’adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di
cui al comma 2 lettera c).
4.
La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario
comunale ed ai Preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di
gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il
rispettivo conseguimento.
ART. 30
ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO
1.
Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla
legislazione vigente.
2.
Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la
competenza a:
a) rilasciare le autorizzazioni;
b) adottare le ordinanze;
c) stipulare gli accordi ed i contratti;
d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati
dai regolamenti.
3.
Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco
in qualità di capo dell’Amministrazione possono essere delegati ad Assessori, al
Segretario comunale, a Funzionari o soggetti contrattualmente qualificati, mediante
apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
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4.
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Il Sindaco o gli Assessori, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al
presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli
Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l’efficace ed
efficiente svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo.
ART. 31
ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA
1.
La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti, adotta gli atti
comportanti impegno di spesa superiore agli importi che le leggi provinciali in materia
di appalti di lavori pubblici e di servizi e forniture individua come limite massimo per
l’affidamento con la trattativa diretta e comunque:
a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere
pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l’uso di beni e la
gestione dei servizi;
f) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere
prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, individua i
soggetti da invitare ai confronti;
g) nomina le Commissioni giudicatrici di gara o di concorso, fatte salve diverse
disposizioni regolamentari;
h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai
regolamenti;
i) adotta le azioni ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi al Comune o
proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità
amministrative, ai giudici, ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le
transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi nonché la
nomina del legale con l’impegno delle relative spese;
j) la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell’impresa, l’applicazione
delle clausole penali;
k) l’espressione dei pareri, ad enti ed organi esterni al Comune, che la legge non
attribuisca alla competenza del consiglio o che lo statuto non attribuisca alla
competenza del Sindaco, del Segretario o dei responsabili dei servizi;
l) l’espropriazione o l’acquisizione di immobili necessari per l’esecuzione di opere
pubbliche i cui progetti siano già stati approvati;
m) i contratti mobiliari, compresa l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di
beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni,o ogni altro contratto che
la legge non riservi alla competenza del Consiglio.
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2.
168
Alla Giunta, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è
assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i
pareri ad essi rimessi dall’ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e
garantiscono comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino
all’emanazione dell’atto conclusivo.
ART. 32
IL SEGRETARIO COMUNALE
1.
Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco,
dal quale dipende funzionalmente.
2.
Il Segretario comunale è il Funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del
personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica
con gli organi di governo.
3.
Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all’articolo 28 commi 1 e 2:
a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i
verbali apponendovi la propria firma;
b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l’attuazione dei provvedimenti e
provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in
assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di
competenza;
d) in assenza di disposizioni è responsabile dell’istruttoria di tutti gli atti rimessi alla
competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le
responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
e) può rogare i contratti nei quali l’Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle
scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse del Comune;
f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti
vigenti.
4.
Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i
Preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando
la reciproca professionalità.
ART. 33
PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO E DI GARA
1.
Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di
Segretario comunale, le Commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal
Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.
2.
Le Commissioni giudicatrici di gara sono presiedute dal Segretario comunale o da chi
ne fa le funzioni nelle forme previste dal regolamento per l’attività contrattuale.
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ART. 34
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
1.
Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche
deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del
Comune o promosse dallo stesso. Con provvedimento giuntale si può autorizzare anche
il Segretario comunale o altro assessore.
2.
Per gli atti di natura tributaria locale il Funzionario responsabile del tributo, qualora
nominato dal Sindaco, rappresenta il Comune in giudizio.
3.
Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto
da specifiche disposizioni di legge.
pag. 28
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TITOLO V
ATTIVITÀ.
CAPO I – PRINCIPI GENERALI
ART. 35
ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI
1.
Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza,
sussidiarietà e proporzionalità.
2.
L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza
e pubblicità.
3.
Il Comune nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
ART. 36
CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI
1.
Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle
attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l’utilizzo di mezzi
telematici, nei casi in cui l’ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2.
Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.
ART. 37
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI
1.
Fermo restando quanto previsto dall’ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti
della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente,
le deliberazioni e le ordinanze che riguardano l’intera collettività sono pubblicate per
dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all’albo comunale o all’albo informatizzato.
2.
Salvo specifiche disposizioni di legge l’elenco delle determinazioni adottate nel mese
viene pubblicato, al solo fine di pubblicità notizia con l’esposizione all’albo.
3.
Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione dei commi 1 e 2.
ART. 38
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI
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1.
Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l’esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati,
singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle
Commissioni e delle Consulte e del Revisore dei conti.
2.
L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
CAPO II – L’ATTIVITÀ NORMATIVA
ART. 39
I REGOLAMENTI
1.
Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello
svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da
leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2.
I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale.
3.
Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la
consultazione e l’estrazione di copia da parte di chiunque.
ART. 40
LE ORDINANZE
1.
Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o
dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2.
Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in
materia di sanità e di igiene, edilizia, ordine pubblico e sicurezza urbana, al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
ART. 41
SANZIONI AMMINISTRATIVE
1.
La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non
disciplinati dalla legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal
Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall’ordinamento.
pag. 30
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CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 42
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1.
L’attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge
provinciale sul procedimento amministrativo.
2.
Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi.
Qualora non previsto espressamente, si fa riferimento alla normativa provinciale e
nazionale.
3.
Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del
provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito
salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo statuto o da regolamento. In
caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che
regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le
forme di pubblicità.
ART. 43
ISTRUTTORIA PUBBLICA
1.
Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o
amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno
di essi l'adozione dell’atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa
quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2.
La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del
Comune.
3.
Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di
pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.
ART. 44
REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO
1.
Il Comune disciplina con regolamento :
a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un’adeguata partecipazione;
b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra
i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei
procedimenti.
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2.
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Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un’efficiente gestione dei
procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI
ART. 45
PRINCIPI
1.
Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della
popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non
rientranti nella propria diretta competenza.
2.
I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque
denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell’ordinamento vigente ed
in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
pag. 32
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
174
TITOLO VI
CONTABILITA’ E FINANZA.
ART. 46
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – CONTROLLO
1.
Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai
progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione
finanziaria ad esso rimessi dall’ordinamento vigente ed in particolare:
a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale
delle opere pubbliche;
b) il bilancio di previsione pluriennale;
c) il bilancio di previsione annuale.
2.
La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3.
La Giunta propone all’approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
a) fornendo informazioni sull’andamento finanziario (economico e patrimoniale) del
Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;
b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;
c) valutando l’impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull’economia
insediata.
4.
Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere
approvati, nemmeno in seconda convocazione, se alle sedute del Consiglio a ciò
deputate non siano presenti più della metà dei Consiglieri in carica.
ART. 47
GESTIONE – CONTROLLO
1.
La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l’attività del
Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi
funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2.
Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione
dell’attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione
delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti
incaricati della gestione.
3.
La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi
di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata le gestione delle
risorse del Comune.
4.
Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l’esercizio delle funzioni di
controllo di cui al presente articolo.
pag. 33
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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ART. 48
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
1.
I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d’uso gratuito
esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2.
I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti
inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia
necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie
straordinarie dell'Ente.
3.
Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
ART. 49
BILANCIO SOCIALE
1.
Il bilancio sociale è lo strumento con il quale il Comune rende conto delle scelte, delle
attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire
ai cittadini ed ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su
come l’Amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale ed il suo
mandato.
2.
Il bilancio sociale deve esprimere il senso dell’azione dell’Amministrazione,
descrivendo i processi decisionali ed operativi che la caratterizzano e le loro ricadute
sulla Comunità.
3.
Il bilancio sociale deve essere realizzato con cadenza periodica, almeno riferito alla
durata del mandato, permettendo di confrontare ciclicamente gli obiettivi programmati
con i risultati raggiunti favorendo la definizione di nuovi obiettivi ed impegni
dell’Amministrazione.
4.
Il bilancio sociale deve essere integrato con il sistema di programmazione e controllo e
con l’intero sistema informativo contabile.
ART. 50
SERVIZIO DI TESORERIA
1.
Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2.
L’affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in
conformità all’apposito capitolato speciale d’appalto e alle disposizioni del regolamento
di contabilità.
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ART. 51
IL REVISORE DEI CONTI
1.
Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dal
regolamento di contabilità con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2.
Il Sindaco può invitare o richiedere la presenza del Revisore dei conti a partecipare alle
sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti. Il Revisore
dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.
pag. 35
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TITOLO VII
I SERVIZI PUBBLICI.
ART. 52
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1.
I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale,
nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2.
La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi
di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3.
La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite
dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell’adeguatezza
dell’ambito territoriale comunale sotto il profilo dell’economicità e dell’efficienza,
dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione sovracomunale
4.
Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la
gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso
strutture specificamente qualificate.
ART. 53
TARIFFE
1.
L’istituzione delle tariffe relative all’utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi
aggiornamenti, spetta alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di
programmazione finanziaria.
2.
Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici
locali nei seguenti casi:
- servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del
contratto di servizio;
- in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai
regolamenti comunali.
3.
Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l’anno di loro decorrenza e
comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio cui si
riferiscono. Si possono prevedere modalità e forme agevolative, in via generale e/o per
determinate categorie di utenti secondo la capacità contributiva degli stessi e il numero
dei componenti del nucleo familiare, quando vi siano particolari ragioni di carattere
sociale e per i servizi di stretta necessità sociale; in tal caso, gli strumenti finanziari e
contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del
finanziamento integrativo.
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4.
Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito
all'assunzione di nuovi servizi pubblici.
5.
La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della
copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla
valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei
costi dei servizi.
ART. 54
PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALI
1.
Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri
soggetti pubblici o privati e di società cooperative, aventi ad oggetto lo svolgimento di
attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, attraverso l'adozione, da
parte del Consiglio comunale, di motivata deliberazione, assunta a maggioranza
assoluta, con la quale vengono determinati la quota di partecipazione, le condizioni
statutarie e le forme di controllo e vigilanza. Gli amministratori ed i Consiglieri
comunali possono, in connessione con il mandato politico, essere eletti e nominati nei
Consigli di amministrazione di società di capitale, partecipate dal Comune, sia in modo
maggioritario che minoritario.
2.
Il comune può altresì partecipare anche con quote di minoranza a società di capitali
aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico-sociale della
comunità locale o la gestione di attività strumentali di rilevanza strutturale.
3.
È riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle
modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla
dimissione della partecipazione.
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TITOLO VIII
FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE.
ART. 55
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1.
Nel quadro degli obiettivi e delle finalità della comunità comunale ed in vista del suo
sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di
associazione con gli altri comuni, con le comunità di valle, con ogni altra pubblica
amministrazione, con i privati, avvalendosi nei limiti della legge, delle forme che
risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2.
In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di
programma, consorzi ed unioni di Comuni, secondo quanto disciplinato dal capo VIII
del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ss.mm).
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TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
ART. 56
REVISIONI DELLO STATUTO
1.
Per revisione dello statuto si intende sia l’adozione di un testo integralmente nuovo, che
la parziale modifica dell’articolato vigente.
2.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei
Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è
ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se
ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3.
La deliberazione di abrogazione totale dello statuto produce effetti solo a seguito
dell’entrata in vigore di un nuovo statuto.
4.
Il Consiglio comunale, prima dell'adozione dei provvedimenti di revisione dello statuto,
acquisisce il preventivo parere delle Associazioni del Comune.
ART. 57
NORME TRANSITORIE
1.
Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente statuto
continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2.
Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2 lettera a) - 3 e 10 trovano applicazione
con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data
di entrata in vigore del presente statuto.
ART. 58
DISPOSIZIONI FINALI
1. Le denominazioni maschili di persone contenute nel presente statuto si riferiscono ad
entrambi i generi (sessi).
2. Il comma 1 trova applicazione anche ai regolamenti ed alle deliberazioni già approvati o
da approvare prima dell’entrata in vigore del presente statuto.
3. Lo statuto, dopo l’approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione,
affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia,
non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della
Provincia autonoma di Trento.
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4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo
pretorio del Comune.
5. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello statuto, secondo
i criteri interpretativi delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.
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Allegato A) dello statuto del Comune di OSSANA
PLANIMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE
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Allegato B) dello statuto del Comune di OSSANA
OSSANA
Stemma:
"Campo di cielo al castello torricellato di un pezzo merlato alla ghibellina di rosso, fondato su pianura
di verde, aperto e finestrato del campo mirato di nero. Lo scudo sarà sormontato da corona di
Comune".
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Gonfalone del Comune di Ossana
Gonfalone:
"Drappo rettangolare del rapporto di 5/9, terminante in quattro merli guelfi capovolti; bianco, chiuso ai
lati da due pali d'azzurro, caricato al centro da un palo troncato di rosso e di verde; il tutto pendente da
un bilico, sarà bordato e frangiato d'argento e recherà al centro lo stemma comunale munito dai suoi
ornamenti, sovrastante l'argentea dicitura COMUNE DI OSSANA, concavemente disposta. Il bilico
sarà appeso all'asta, coperta da una guaina di velluto verde mediante un cordone a nappe, d'argento".
pag. 43
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95831
Comunicati - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Aggiornamento elenco tecnici competenti in acustica iscritti in altre Regioni
Continua
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95668
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 22 ottobre 2014, n. 922
Accertamento dei limiti della proprietà del demanio idrico provinciale ai sensi dell'art. 5 della L.P.
n. 18 di data 08.07.1976 e s.m. recante norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e
relativi servizi provinciali. Rio Dugal (Acqua Pubblica n. 2218) in C.C. Mortaso I nel Comune di
Spiazzo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BACINI MONTANI
-
considerato che a seguito dei lavori di sistemazione idraulica e forestale eseguiti sul rio Dugal, iscritto al n. 2218 dell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Trento, finalizzati alla messa in sicurezza del corso d’acqua, si è resa necessaria la definizione dell’assetto catastale e tavolare in
quanto la situazione reale dello stesso rio, differisce da quella catastale in quanto priva di rappresentazione grafica;
-
preso atto che l’approvazione dei lavori di sistemazione idraulica ancorché eseguiti nell’alveo del rio
Dugal in C.C. Mortaso I configura che il torrente, nel tratto considerato, abbia acquisito l’attitudine a
qualsiasi uso di pubblico generale interesse, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 238 di data 18.02.1999,
recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e quindi
l’acqua del rio Dugal in C.C. Mortaso I fa parte del demanio provinciale in quanto è pubblica e demaniale come pure l’invaso entro cui scorre;
-
che lo stesso corso d’acqua, in caso di mancanza della proprietà demaniale intavolata nei beni del
demanio idrico, si identifica nell'alveo inciso fino al ciglio superiore delle sponde, ai sensi dell'art. 4,
comma 4, lettera b) della L.P. 08.07.1976, n. 18 e s.m.;
-
che l'area che costituisce l'alveo come anzidetto fa parte del demanio idrico, ai sensi dell’art. 822 del
Codice Civile, ancorché la proprietà intera o di parte della stessa area sia ascritta a privati cittadini
od enti;
-
che ai fini della tutela e gestione del pubblico bene, in conformità a quanto disposto dall'art. 823 del
Codice Civile e dell’art. 5 della L.P. 08/07/1976 n. 18 e s.m., si rende necessario realizzare rispondenza tra situazione di fatto e catasto - tavolare dei beni in argomento;
-
che a tal fine sono stati predispost i relativo tipi di frazionamento n. 210/2005 e n. 223/2005 entrambi data 30.03.2005, redatto dal geom. Paolo Franzoni su incarico del Servizio Bacini montani, regolarmente vistati;
-
considerato che il corso attuale del rio Dugal in C.C. Mortaso I, nel tratto interessato dai tipi di frazionamento n. 210/2005 e n. 223/2005 in C.C. Mortaso I entrambi di data 30.03.2005, ha ora un assetto idraulico stabile e ben definito;
-
verificato che il suddetto frazionamento nel suo complesso individua il nuovo assetto idraulico del
corso d’acqua tenendo conto anche delle nuove opere ma per il quale deve essere comunque riconosciuto, per una porzione di superficie, il titolo originario della natura demaniale del bene e quindi
soggetto a delimitazione ai sensi dell’art. 5 della L.P. 08.07.1976, n. 18 e s.m.;
-
vista la determinazione dell’Agenzia provinciale opere pubbliche n. 368 di data 29.05.2013 avente
ad oggetto “Lavori di sistemazione idraulico forestale del rio Dugal in C.C. Mortaso I. (F 123-2011)
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Determinazione di esproprio definitivo. Art. 18 L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità);
-
che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 463 di data 11/11/1999, i provvedimenti di accertamento dei limiti
del demanio idrico provinciale, ivi comprese le spiagge lacuali, emanati in conformità alla disciplina
legislativa provinciale, costituiscono titolo per le conseguenti operazioni di intavolazione e di voltura
catastale dei medesimi beni a favore della provincia. L'intavolazione e la voltura catastale sono effettuate a cura della Provincia medesima;
-
che ai sensi dell’art. 5 della L.P. 8/07/1976 n. 18 e s.m. e dal comma 6 dell’art. 4 della medesima
legge, l’accertamento dei limiti della proprietà del demanio idrico e effettuato con provvedimento del
dirigente della struttura provinciale competente, tenuto conto della situazione di fatto;
-
visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto 25 luglio
1904 n. 523 e s.m.;
-
vista la L.P. 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia Autonoma
di Trento”;
-
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2673 dd. 20 marzo 1998, successivamente modificata con deliberazione n. 13097 dd. 20.11.1998, che ha approvato lo schema di regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti", ai sensi dell'art. 3 della
Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
-
visto il D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26.03.1998, recante “Funzioni della Giunta Provinciale e gestione
amministrativa dei Dirigenti”;
determina
1)
di approvare in via definitiva la proposta di accertamento dei limiti del demanio idrico provinciale e
gli atti che la corredano e di fissare il perimetro dell’alveo occupato dal rio Dugal in C.C. Mortaso I
nel Comune di Spiazzo, secondo i tipi di frazionamento n. 210/2005 e n. 223/2005 in C.C. Mortaso I
entrambi di data 30.03.2005, redatti dal geom. Paolo Franzoni, iscritto al n. 1145 dell’Albo del Collegio provinciale geometri, regolarmente vistati;
2)
di procedere, in applicazione dell’art. 5 della L.P. 08/07/1976 n. 18 e s.m. alla definizione
dell’accertamento della demanialità del rio Dugal in C.C. Mortaso I nel Comune di Spiazzo e di dare
atto che la presente determinazione non comporta spesa;
3)
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige, in conformità all’art. 5 della L.P. 08/07/1976, n. 18 e s.m.;
4)
di dare atto che le superfici delle particelle fondiarie elencate nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, occupate dall'alveo originario del rio Dugal in C.C.
Mortaso I nel Comune di Spiazzo, saranno ricomprese, ad avvenuta pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, nella neoformata particella
fondiaria 1997, da annettere nella P.T. 169 in C.C. Mortaso I, e da intavolare a nome della Provincia
Autonoma di Trento - Beni Demaniali - Ramo Acque - libere da diritti di ipoteca e diritti di servitù, in
conformità allo stato nuovo dei prospetti di divisione dei tipi di frazionamento n. 210/2005 e n.
223/2005 in C.C. Mortaso I entrambi di data 30.03.2005;
5)
di procedere alla richiesta dell'aggiornamento della situazione patrimoniale ai Dirigenti del Servizio
Catasto e del Servizio Libro Fondiario competenti, secondo quanto disposto nell'allegato elenco che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6)
di dare atto che il presente provvedimento costituisce titolo per le conseguenti operazioni catastali e
per l’intavolazione tramite la relativa istanza tavolare da presentare a cura del Dirigente del Servizio
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Gestioni Patrimoniali e logistica, nell’ambito dell’intero progetto di sistemazione idraulico forestale
del rio Dugal in C.C. Mortaso I, che ricomprende anche il presente accertamento dei limiti della proprietà del demanio idrico provinciale del corso d’acqua medesimo ai sensi dell'art. 5 della L.P. n. 18
di data 08.07.1976 e s.m.;
7)
la presente, viene inviata per opportuna conoscenza al Comune di Spiazzo e per quanto di competenza al Servizio Gestioni Patrimoniali e logistica.
Avverso la presente determinazione è ammesso, in via amministrativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla data di notifica o di comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
IL DIRIGENTE
DOTT. ROBERTO COALI
____________________________________________________________________________
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Allegato
In base ai nuovi tipi di frazionamento n. 210/2005 e n. 223/2005 in C.C. Mortaso I entrambi di data
30.03.2005 si è reso necessario:
1)
Il frazionamento delle sottoelencate particelle fondiarie:
PARTITA
TAVOLARE
PARTICELLA
SUP. TOTALE m2
SUPERFICIE
OGGETTO DELLA
DIVISIONE m2
SUPERFICIE ALVEO
ORIGINARIO m2
9
9
168
168
769
32
1446
1676
1894
1931
280
274/1
1083
24.360
1.596
750
417
2.369
884
601
29
12
198
203
1927
402
234
13
7
168
49
873
TOTALE SUP.
nella neoformata p.f. 1997 in C.C. Mortaso I, di cui m2 873 quale alveo a titolo originario.
2)
La neoformata particella fondiaria 1997 sarà annessa in P.T. 169 in C.C. Mortaso I e intavolata a
nome della Provincia Autonoma di Trento – Beni Demaniali – Ramo Acque.
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194
95868
Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2014
Provincia Autonoma di Trento
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
del 29 ottobre 2014, n. 479
Autorizzazione alla sdemanializzazione della neo formata p.ed. 1134 C.C. Scurelle - (F. 18 - 2014)
Omissis
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA
omissis
determina
1)
di trasferire, per i motivi esposti in premessa, la p.ed. 1134 in C.C. Scurelle, dalla categoria dei Beni
Demaniali - ramo acque a quella dei beni del Patrimonio Disponibile della Provincia Autonoma di
Trento;
2)
di richiedere la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige;
3)
di attestare che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale.
p. IL DIRIGENTE
ING. PIERGIORGIO RECH
Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014
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95886
Avvisi - Parte 1 - Anno 2014
Comuni in provincia di Trento
Comune di Fondo
AVVISO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Comune d Fondo - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 41 di data 30 ottobre 2014.
Pubblicazione modifica dell’art. 17 dello statuto comunale relativa al numero massimo dei componenti della Giunta Comunale.
COMUNE DI FONDO
PROVINCIA DI TRENTO
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 di data 30 ottobre 2014 in adeguamento alla L.R.
5 febbraio 2013 n. 1 è stata modificato il l secondo comma dell’art. 17 dello Statuto del Comune di
Fondo ed aggiunto il comma tre, nella seguente formulazione:
17. GIUNTA COMUNALE
2. La Giunta è composta dal sindaco e da n. 03 (tre) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi.
3. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, quindi a n. 1 (uno), anche
cittadini non facenti parte del Consiglio comunale. Gli Assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del Consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità
e compatibilità alla carica di Consigliere e Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, gli Assessori nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del Consiglio, possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.”
La presente pubblicazione è effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 3, del T.U. approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L, sul bollettino ufficiale della Regione e all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi.
Le modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del
Comune
Fondo, 4 novembre 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCA SANTINI
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