BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del 10.3.1979 Iscrizione al ROC n. 10512 dell’1.10.2004 - Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore dell'Ufficio: Hedwig Kapeller AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom 10.3.1979 Eintragung im ROC Nr. 10512 vom 1.10.2004 - Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Amtsdirektorin: Hedwig Kapeller ANNO 66° PARTE PRIMA E SECONDA 66. JAHRGANG ERSTER UND ZWEITER TEIL BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DER DELLA REGIONE AUTONOMA AUTONOMEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL N./Nr. 44 4 novembre 2014 4. November 2014 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS Anno 2014 Jahr 2014 PARTE 1 1. TEIL Decreti Dekrete Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [95873] [95873] del 9 settembre 2014, n. 991/29.6 vom 9. September 2014, Nr. 991/29.6 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO Deposito preliminare (D15) riciclo/recupero (R3) delle sostanze organiche non utilizzate come solventi scambio (R12) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi - Energie AG Südtirol Umwelt Service SRL, Appiano s.s.d.v. .................... P. DEKRET DES AMTSDIREKTORS 9 Zwischenlagerung (D15) Verwertung/ Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden Austausch (R12) Ansammlung (R13) von nicht gefährlichen Sonderabfällen - Energie AG Südtirol Umwelt Service GmbH, Eppan a.d.W. ............................................. [95875] [95875] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO DEKRET DES AMTSDIREKTORS del 9 settembre 2014, n. 992/29.6 vom 9. September 2014, Nr. 992/29.6 Raggruppamento preliminare (D13) deposito preliminare (D15) riciclo/recupero (R3) delle sostanze organiche non utilizzate come solventi riciclo/recupero (R4) dei metalli o dei composti metallici riciclo/ recupero (R5) di altre sostanze inorganiche scambio (R12) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non Energie AG Südtirol Umwelt Service Srl, Appiano s.s.d.v. .......................................... P. 13 Vermengung oder Vermischung (D13) Zwischenlagerung (D15) Verwertung/ Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden Verwertung/Rückgewinnung (R4) von Metallen und Metallverbindungen Verwertung/Rückgewinnung (R5) anderer anorganischer Stoffen Austausch (R12) Ansammlung (R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Energie AG Südtirol Umwelt Service GmbH, Eppan a.d.W. ............................................. S. 9 S. 13 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 [95876] [95876] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO DEKRET DES AMTSDIREKTORS del 14 ottobre 2014, n. 1147/29.6 vom 14. Oktober 2014, Nr. 1147/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non Centro di riciclaggio del Comune Selva dei Molini - Selva dei Molini ............................. P. 21 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen Recyclinghof der Gemeinde Mühlwald Mühlwald .................................................... [95888] [95888] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 29 ottobre 2014, n. 539/31.4 vom 29. Oktober 2014, Nr. 539/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario „Paludi di Terlano" – con sede nel Comune di Terlano: approvazione del nuovo statuto .................................................................... P. Bodenverbesserungskonsortium „Moosleege Terlan“ – mit Sitz in der Gemeinde Terlan: Genehmigung der neuen Statuten 2 S. 21 S. 26 26 Provincia Autonoma di Trento [95858] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 29 ottobre 2014, n. 38 Nomina Ispettore Distrettuale dei Corpi VV.F. volontari dell'Unione Distrettuale di Trento. ........................................................ P. 42 [95857] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 29 ottobre 2014, n. 9-11/Leg. Approvazione modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg. Regolamento concernente "Disciplina del museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali", articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali). ..................................................... P. 43 Deliberazioni Beschlüsse Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [95869] [95869] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 1 aprile 2014, n. 385 vom 1. April 2014, Nr. 385 Cessione a titolo gratuito di 17 mq della p.ed. 279 C.C. San Candido al Comune di San Candido. .............................................. P. 48 Unentgeltliche Abtretung von 17 m² der Bp. 279 K.G. Innichen an die Gemeinde Innichen. .................................................... [95864] [95864] del 24 luglio 2014, n. 128/14 vom 24. Juli 2014, Nr. 128/14 DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TRASFORMAZIONE DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O VERDE ALPINO Comune di Chiusa: modifica del piano paesaggistico – trasformazione da bosco in zona di verde alpino e pascolo in base alla deliberazione della Giunta comunale del 22/04/2014, n. 148 ............................... P. 54 S. 48 BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD, LANDWIRTSCHAFTLICHEM GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER ALPINEM GRÜNLAND Gemeinde Klausen: Änderung des Landschaftsplanes – Umwidmung von Wald in alpines Grünland und Weidegebiet gemäß Beschluss des Gemeindeausschusses vom 22.04.2014, Nr. 148 ........................... S. 54 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 3 [95865] [95865] DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TRASFORMAZIONE DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O VERDE ALPINO BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD, LANDWIRTSCHAFTLICHEM GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER ALPINEM GRÜNLAND del 25 luglio 2014, n. 136/14 vom 25. Juli 2014, Nr. 136/14 Comune di Falzes: modifica del piano paesaggistico – trasformazione da prato e pascolo alberato in zona agricola in base alla deliberazione della Giunta comunale del 28/05/2014, n. 190 ............................... P. 56 Gemeinde Pfalzen: Änderung des Landschaftsplanes – Umwidmung von bestockte Wiese und Weide in Landwirtschaftsgebiet gemäß Beschluss des Gemeindeausschusses vom 28.05.2014, Nr. 190 ........... [95834] [95834] del 30 settembre 2014, n. 1137 vom 30. September 2014, Nr. 1137 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Comune di Lana: Approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico comunale Delibera consiliare n. 21 del 21 agosto 2014 – DGC 91/2014 ................................. P. BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG 58 Gemeinde Lana: Teilweise Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 21 vom 21. August 2014 – GAB 91/2014 ..................... [95835] [95835] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 30 settembre 2014, n. 1138 vom 30. September 2014, Nr. 1138 Comune di Meltina: Approvazione del piano delle zone di pericolo - Del. Cons. n. 29 dell’11.08.2014 - DGC n. 326 /2013 ..... P. 68 Gemeinde Mölten: Genehmigung des Gefahrenzonenplanes - RB Nr. 29 vom 11.08.2014 - GAB Nr. 326/2013 ................ [95861] [95861] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 14 ottobre 2014, n. 1197 vom 14. Oktober 2014, Nr. 1197 Comune di Cornedo all’Isarco: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale - Del. Cons. n. 37 del 19.08.2014 - DGC n. 220/2014 .................. P. 70 Gemeinde Karneid: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde - RB Nr. 37 vom 19.08.2014 - GAB Nr. 220/2014 .................................................... [95833] [95833] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 14 ottobre 2014, n. 1216 vom 14. Oktober 2014, Nr. 1216 Assistenza sanitaria transfrontaliera modifica parziale delle deliberazioni n. 2081/11 e n. 554/13 ................................... P. 73 Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung - Teilweise Änderung der Beschlüsse Nr. 2081/11 und Nr. 554/13 ....................... [95872] [95872] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 21 ottobre 2014, n. 1224 vom 21. Oktober 2014, Nr. 1224 Comune di Salorno: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale Del. Cons. n. 41 del 24.09.2014 - DGC n. 185 /2014 ................................................... P. 77 Gemeinde Salurn: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde - RB Nr. 41 vom 24.09.2014 - GAB Nr. 185/2014 .................................................... [95855] [95855] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 21 ottobre 2014, n. 1226 vom 21. Oktober 2014, Nr. 1226 Comune di Sarentino: Approvazione di una modifica al piano paesaggistico concernente la trasformazione da bosco in zona agricola e in prato e pascolo alberato (delibera consiliare n. 40 del 25/09/2014 – DGC 376/14) .............................................. P. S. 56 79 Gemeinde Sarntal: Genehmigung von Änderungen am Landschaftsplan betreffend die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet und bestockte Wiese und Weide (Ratsbeschluss Nr. 40 vom 25.09.2014 – GAB 376/14) ........................ S. 58 S. 68 S. 70 S. 73 S. 77 S. 79 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 [95856] [95856] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG del 21 ottobre 2014, n. 1227 vom 21. Oktober 2014, Nr. 1227 Comune di Lana: Approvazione di modifiche al piano paesaggistico (delibera consiliare n. 20 del 21/08/2014 – DGC 74/14) ......................................................... P. 83 Gemeinde Lana: Genehmigung von Abänderungen am Landschaftsplan (Ratsbeschluss Nr. 20 vom 21.08.2014 – GAB 74/14) ......................................................... Comuni in provincia di Bolzano Gemeinden der Provinz Bozen Comune di Valle Aurina Gemeinde Ahrntal [95863] [95863] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE GEMEINDERATSBESCHLUSS del 10 ottobre 2014, n. 37 vom 10. Oktober 2014, Nr. 37 Statuto comunale della Valle Aurina adattamenti ai sensi delle leggi regionali del 05.02.2013, n. 1 e del 02.05.2013, n. 3 P. 95 Provincia Autonoma di Trento [95839] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 ottobre 2014, n. 1813 Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 – articolo 48, comma 1 delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale e legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 - articoli 2 e 3 delle norme di attuazione della Variante 2000 al PUP Carta di sintesi geologica - Ottavo aggiornamento - APPROVAZIONE - Prot. n. 264/14D. ................................................. P. 98 [95840] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 ottobre 2014, n. 1814 Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i – COMUNE DI MEZZOCORONA – variante al piano regolatore generale per l’adeguamento delle norme di attuazione ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 1 luglio 2013 – APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 265/14R ...................................................... P. 99 [95841] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 ottobre 2014, n. 1815 L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i., L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI RONZONE - Variante al piano regolatore generale. APPROVAZIONE CON MODIFICHE- prot. n. 265/14R ............................ P. 100 Gemeindesatzung Ahrntal - Anpassungen im Sinne der Regionalgesetze Nr. 1 vom 05.02.2013 und Nr. 3 vom 02.05.2013 ...... 4 S. 83 S. 95 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 [95842] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 ottobre 2014, n. 1816 Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. – legge provinciale. 4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI GRIGNO – variante 2010 al piano regolatore generale APPROVAZIONE - prot. n. 267/14D. ......... P. 101 [95843] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 ottobre 2014, n. 1817 L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI LIVO: Variante al piano regolatore generale. APPROVAZIONE CON MODIFICHE prot. n. 268/14D. ........................................ P. 102 [95859] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 ottobre 2014, n. 1828 Approvazione del settimo aggiornamento della cartografia del Rischio Idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche ......................................... P. 103 Comuni in provincia di Trento Comune di Bieno [95904] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 23 ottobre 2014, n. 25 Adeguamento dello Statuto del Comune di Bieno alla L.R. 01/2013 .............................. P. 106 Comune di Bondo [95871] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 7 ottobre 2014, n. 28 Comune di Bondo. Adeguamento del vigente Statuto comunale alla L.R. 05.02. 2013, n. 1, in materia di composizione degli organi del Comune. ........................... P. 134 Comune di Campodenno [95866] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 27 ottobre 2014, n. 25 Comune di Campodenno: Modifica art. 20 Statuto Comunale ...................................... P. 136 Comune di Cloz [95903] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 28 ottobre 2014, n. 23 Comune di Cloz. Modifica commi 1 e 2 dell'art. 17 dello statuto comunale. ............. P. 137 5 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 Comune di Ossana [95908] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 22 ottobre 2014, n. 27 Approvazione nuovo Statuto del Comune di Ossana ................................................... P. 140 Comunicati Mitteilungen Provincia Autonoma di Trento [95831] COMUNICATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Aggiornamento elenco tecnici competenti in acustica iscritti in altre Regioni ............... P. 185 Disposizioni - determinazioni Bestimmungen Provincia Autonoma di Trento [95668] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 22 ottobre 2014, n. 922 Accertamento dei limiti della proprietà del demanio idrico provinciale ai sensi dell'art. 5 della L.P. n. 18 di data 08.07.1976 e s.m. recante norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali. Rio Dugal (Acqua Pubblica n. 2218) in C.C. Mortaso I nel Comune di Spiazzo. ...................................................... P. 190 [95868] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 29 ottobre 2014, n. 479 Autorizzazione alla sdemanializzazione della neo formata p.ed. 1134 C.C. Scurelle - (F. 18 - 2014) ........................................... P. 194 Avvisi Comuni in provincia di Trento Comune di Fondo [95886] AVVISO DEL SEGRETARIO COMUNALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 41 di data 30 ottobre 2014. Pubblicazione modifica dell’art. 17 dello statuto comunale relativa al numero massimo dei componenti della Giunta Comunale. .................................................. P. 195 Bekanntmachungen 6 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 7 SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 PARTE 2 2. TEIL Leggi Gesetze Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Autonome Region Trentino-Südtirol [95878] [95878] LEGGE REGIONALE REGIONALGESETZ del 29 ottobre 2014 , n. 10 vom 29. Oktober 2014 , Nr. 10 Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l’abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull’iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der Region und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist sowie Änderungen zu den Regionalgesetzen vom 24. Juni 1957, Nr. 11 (Volksbefragung zur Aufhebung von Regionalgesetzen) und vom 16. Juli 1972, Nr. 15 (Bestimmungen über das Volksbegehren bei der Bildung der Regional- und Landesgesetze), mit ihren späteren Änderungen, betreffend die Rechtssubjekte, die zur Beglaubigung der Unterschriften der Unterzeichner befugt sind SUPPLEMENTO N. 2 BEIBLATT NR. 2 PARTE 1 1. TEIL Decreti Dekrete Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol [95885] [95885] DECRETO ASSESSORILE DEKRET DES LANDESRATES del 31 ottobre 2014 , n. 361/23.2 vom 31. Oktober 2014 , Nr. 361/23.2 Individuazione dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale secondo le indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco - AIFA Festlegung der Zentren, die ermächtigt sind, Medikamente gemäß den Hinweisen der italienischen Arzneimittelagentur AIFA zu Lasten des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes zu verschreiben Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 8 SUPPLEMENTO N. 3 BEIBLATT NR. 3 Leggi Gesetze Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Autonome Region Trentino-Südtirol [95910] [95910] LEGGE REGIONALE REGIONALGESETZ del 29 ottobre 2014 , n. 9 vom 29. Oktober 2014 , Nr. 9 Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino–Alto Adige per l’esercizio finanziario 2013 Allgemeine Rechnungslegung der Autonomen Region Trentino-Südtirol für das Haushaltsjahr 2013 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 9 95873 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 9. September 2014, Nr. 991/29.6 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 9 settembre 2014, n. 991/29.6 Zwischenlagerung (D15) Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden Austausch (R12) Ansammlung (R13) von nicht gefährlichen Sonderabfällen - Energie AG Südtirol Umwelt Service GmbH, Eppan a.d.W. Deposito preliminare (D15) riciclo/recupero (R3) delle sostanze organiche non utilizzate come solventi scambio (R12) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi - Energie AG Südtirol Umwelt Service SRL, Appiano s.s.d.v. DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT IL DIRETTORE D’UFFICIO GESTIONE RIFIUTI hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr. 23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren für Anlagen zur Behandlung von Abfällen“ Decreto del Presidente della Provincia del 11 luglio 2012, nr. 23 " Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti" Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Dekret Nr. 5 vom 11.01.2012 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) VON NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R3) ORGANISCHER STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL VERWENDET WERDEN VON NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, VERWERTUNG/ RÜCKGEWINNUNG (R4) VON METALLEN UND METALLVERBINDUNGEN VON NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R5) ANDERER ANORGANISCHER STOFFEN VON NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, AUSTAUSCH (R12) VON NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN UND ANSAMMLUNG (R13) VON NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Decreto n. 5 del 11.01.2012 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RICICLO/RECUPERO (R4) DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, RICICLO/ RECUPERO (R5) DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, SCAMBIO (R12) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 10 Finanzgarantie; Garanzia finanziaria; Ansuchen vom 18.08.2014 Domanda dd. 18.08.2014 eingereicht von inoltrata da ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE GMBH ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE SRL mit rechtlichem Sitz in EPPAN A.D. WEINSTRASSE con sede legale in APPIANO SULLA STRADA DEL VINO PILLHOFSTRASSE 83 VIA PILLHOF 83 und e ERMÄCHTIGT AUTORIZZA die Firma ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE GMBH la Ditta ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE SRL mit rechtlichem Sitz in EPPAN A.D. WEINSTRASSE con sede legale in APPIANO SULLA STRADA DEL VINO PILLHOFSTRASSE 83 VIA PILLHOF 83 bis 31.12.2019 fino al 31.12.2019 mit Ermächtigungsnummer: 4187 con numero d'autorizzazione: 4187 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R3) ORGANISCHER STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL VERWENDET WERDEN AUSTAUSCH (R12) ANSAMMLUNG (R13) der unten angeführten Abfallarten und Mengen: ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI SCAMBIO (R12) MESSA IN RISERVA (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità: Abfallkodex: 120105 Abfallart: Kunststoffspäne und -drehspäne Menge: 60 t/Jahr Codice di rifiuto: 120105 Tipologia di rifiuto: limature e trucioli di materiali plastici Quantitá: 60 t/anno Abfallkodex: 150101 Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Menge: 6500 t/Jahr Codice di rifiuto: 150101 Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Quantitá: 6500 t/anno Abfallkodex: 150102 Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Menge: 5000 t/Jahr Codice di rifiuto: 150102 Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Quantitá: 5000 t/anno Abfallkodex: 191201 Abfallart: Papier und Pappe Menge: 12000 t/Jahr Codice di rifiuto: 191201 Tipologia di rifiuto: carta e cartone Quantitá: 12000 t/anno Abfallkodex: 191202 Abfallart: Eisenmetalle Menge: 25 t/Jahr Codice di rifiuto: 191202 Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi Quantitá: 25 t/anno Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 11 Abfallkodex: 191203 Abfallart: Nichteisenmetalle Menge: 5 t/Jahr Codice di rifiuto: 191203 Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi Quantitá: 5 t/anno Abfallkodex: 191204 Abfallart: Kunststoff und Gummi Menge: 15000 t/Jahr Codice di rifiuto: 191204 Tipologia di rifiuto: plastica e gomma Quantitá: 15000 t/anno Abfallkodex: 191205 Abfallart: Glas Menge: 30 t/Jahr Codice di rifiuto: 191205 Tipologia di rifiuto: vetro Quantitá: 30 t/anno Abfallkodex: 191207 Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt Menge: 1,5 t/Jahr Codice di rifiuto: 191207 Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 Quantitá: 1,5 t/anno Abfallkodex: 191212 Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen Menge: 800 t/Jahr Codice di rifiuto: 191212 Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 Quantitá: 800 t/anno Abfallkodex: 200101 Abfallart: Papier und Pappe/Karton Menge: 2100 t/Jahr Codice di rifiuto: 200101 Tipologia di rifiuto: carta e cartone Quantitá: 2100 t/anno Abfallkodex: 200139 Abfallart: Kunststoffe Menge: 100 t/Jahr Codice di rifiuto: 200139 Tipologia di rifiuto: plastica Quantitá: 100 t/anno Ort der Anlage: Sede impianto: B.P.473-Gp.917/1 K.G.Kurtatasch p.ed.473-p.f.917/1 C.C.Cortaccia 1. Der im Ansuchen vom 18/08/2014 beigelegte Lageplan, bildet integrierenden Bestandteil des vorliegenden Dekretes (…). 1. La planimetria allegata alla domanda dd. 18/08/2014 è parte integrante del presente decreto (omissis). 2. Die Abfälle der Anlage müssen gemäß dem Ansuchen vom 18/08/2014 beigelegten technischen Bericht, welcher integrierender Bestandteil der vorliegenden Ermächtigung ist, betrieben werden. 2. I rifiuti dell’impianto devono essere gestiti come riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda del 18/08/2014 che fa parte integrante della presente autorizzazione. 3. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 3. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 12 4. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 4. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 5. Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 5. Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni Secondo le normative vigenti. 6. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 6. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scaricò in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 7. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen. 7. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994. 8. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 6 und 7 dieser Ermächtigung anzuwenden. 8. Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 6 e 7 della presente autorizzazione. 9. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. 9. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 5 vom 11.01.2012. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 5 del 11.01.2012. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D’UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 13 95875 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 9. September 2014, Nr. 992/29.6 DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 9 settembre 2014, n. 992/29.6 Vermengung oder Vermischung (D13) Zwischenlagerung (D15) Verwertung/Rückgewinnung (R3) organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden Verwertung/Rückgewinnung (R4) von Metallen und Metallverbindungen Verwertung/Rückgewinnung (R5) anderer anorganischer Stoffen Austausch (R12) Ansammlung (R13) von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Energie AG Südtirol Umwelt Service GmbH, Eppan a.d.W. Raggruppamento preliminare (D13) deposito preliminare (D15) riciclo/recupero (R3) delle sostanze organiche non utilizzate come solventi riciclo/recupero (R4) dei metalli o dei composti metallici riciclo/recupero (R5) di altre sostanze inorganiche scambio (R12) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non - Energie AG Südtirol Umwelt Service Srl, Appiano s.s.d.v. DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT IL DIRETTORE D’UFFICIO GESTIONE RIFIUTI hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Dekret des Landeshauptmannes 11 Juli 2012, Nr. 23 "Genehmigungs- und Ermächtigungsverfahren für Anlagen zur Behandlung von Abfällen“ Decreto del Presidente della Provincia del 11 luglio 2012, nr. 23 "Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti" Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Dekret Nr. 856 vom 26.07.2013 betreffend VERMENGUNG ODER VERMISCHUNG (D13) VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, ZWISCHENLAGERUNG (D15) VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R3) ORGANISCHER STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL VERWENDET WERDEN VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R4) VON METALLEN UND METALLVERBINDUNGEN VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN, VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R5) ANDERER ANORGANISCHER STOFFEN VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDER- Decreto n. 856 del 26.07.2013 concernente RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, RICICLO/RECUPERO (R4) DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, RICICLO/RECUPERO (R5) DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, SCAMBIO (R12) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON E MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 14 ABFÄLLEN, AUSTAUSCH (R12) VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN UND ANSAMMLUNG (R13) VON GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Finanzgarantie; Garanzia finanziaria; Ansuchen vom 18.08.2014 Domanda dd. 18.08.2014 eingereicht von inoltrata da ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE GMBH ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE SRL mit rechtlichem Sitz in EPPAN A.D. WEINSTRASSE con sede legale in APPIANO SULLA STRADA DEL VINO PILLHOFSTRASSE 83 Und VIA PILLHOF 83 e ERMÄCHTIGT AUTORIZZA die Firma ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE GMBH la Ditta ENERGIE AG SÜDTIROL UMWELT SERVICE SRL mit rechtlichem Sitz in EPPAN A.D. WEINSTRASSE con sede legale in APPIANO SULLA STRADA DEL VINO PILLHOFSTRASSE 83 VIA PILLHOF 83 bis 31.12.2019 fino al 31.12.2019 mit Ermächtigungsnummer: 4188 con numero d'autorizzazione: 4188 zur VERMENGUNG ODER VERMISCHUNG (D13) ZWISCHENLAGERUNG (D15) VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R3) ORGANISCHER STOFFE, DIE NICHT ALS LÖSEMITTEL VERWENDET WERDEN VERWERTUNG/ RÜCKGEWINNUNG (R4) VON METALLEN UND METALLVERBINDUNGEN VERWERTUNG/RÜCKGEWINNUNG (R5) ANDERER ANORGANISCHER STOFFEN AUSTAUSCH (R12) ANSAMMLUNG (R13) der unten angeführten Abfallarten und Mengen: ad effettuare RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE (D13) DEPOSITO PRELIMINARE (D15) RICICLO/RECUPERO (R3) DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTI RICICLO/RECUPERO (R4) DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI RICICLO/ RECUPERO (R5) DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE SCAMBIO (R12) MESSA IN RISERVA (R13) dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità: Abfallkodex: 030307 (R3-R12-R13) Abfallart: mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen Menge: 300 t/Jahr Codice di rifiuto: 030307 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone Quantitá: 300 t/anno Abfallkodex: 040215 (R3-R12-R13) Abfallart: Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen Menge: 450 t/Jahr Codice di rifiuto: 040215 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 Quantitá: 450 t/anno Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 15 Abfallkodex: 040222 (R3-R12-R13) Abfallart: Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern Menge: 500 t/Jahr Codice di rifiuto: 040222 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti da fibre tessili lavorate Quantitá: 500 t/anno Abfallkodex: 070213 (R3-R12-R13) Abfallart: Kunststoffabfälle Menge: 300 t/Jahr Codice di rifiuto: 070213 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti plastici Quantitá: 300 t/anno Abfallkodex: 080318 (R13) Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen Menge: 1 t/Jahr Codice di rifiuto: 080318 (R13) Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 Quantitá: 1 t/anno Abfallkodex: 150101 (R3-R12-R13) Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Menge: 200 t/Jahr Codice di rifiuto: 150101 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Quantitá: 200 t/anno Abfallkodex: 150102 (R3-R12-R13) Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Menge: 1350 t/Jahr Codice di rifiuto: 150102 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Quantitá: 1350 t/anno Abfallkodex: 150103 (R3-R12-R13) Abfallart: Verpackungen aus Holz Menge: 2150 t/Jahr Codice di rifiuto: 150103 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno Quantitá: 2150 t/anno Abfallkodex: 150104 (R4-R12-R13) Abfallart: Verpackungen aus Metall Menge: 250 t/Jahr Codice di rifiuto: 150104 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Quantitá: 250 t/anno Abfallkodex: 150105 (R12-R13) Abfallart: Verbundverpackungen Menge: 2000 t/Jahr Codice di rifiuto: 150105 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi Quantitá: 2000 t/anno Abfallkodex: 150106 (R4-R3-R5-R12-R13) Abfallart: gemischte Verpackungen Menge: 3000 t/Jahr Codice di rifiuto: 150106 (R4-R3-R5-R12-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali misti Quantitá: 3000 t/anno Abfallkodex: 150107 (R5-R12-R13) Abfallart: Verpackungen aus Glas Menge: 500 t/Jahr Codice di rifiuto: 150107 (R5-R12-R13) Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro Quantitá: 500 t/anno Abfallkodex: 150110 * (D13-D15) Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Menge: 8 t/Jahr Codice di rifiuto: 150110 * (D13-D15) Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Quantitá: 8 t/anno Abfallkodex: 150202 * (D13-D15) Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Menge: 0,2 t/Jahr Codice di rifiuto: 150202 * (D13-D15) Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti) , stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose Quantitá: 0,2 t/anno Abfallkodex: 160103 Abfallart: Altreifen Menge: 3500 t/Jahr Codice di rifiuto: 160103 (R3-R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Quantitá: 3500 t/anno (R3-R4-R12-R13) Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 16 Abfallkodex: 160107 * (D13-D15) Abfallart: Ölfilter Menge: 0,2 t/Jahr Codice di rifiuto: 160107 * (D13-D15) Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Quantitá: 0,2 t/anno Abfallkodex: 160119 (R12-R13) Abfallart: Kunststoffe Menge: 180 t/Jahr Codice di rifiuto: 160119 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: plastica Quantitá: 180 t/anno Abfallkodex: 160120 Abfallart: Glas Menge: 80 t/Jahr Codice di rifiuto: 160120 Tipologia di rifiuto: vetro Quantitá: 80 t/anno (R12-R13) (R12-R13) Abfallkodex: 160211 * (R13) Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Menge: 40 t/Jahr Codice di rifiuto: 160211 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF Quantitá: 40 t/anno Abfallkodex: 160213 * (R13) Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen Menge: 70 t/Jahr Codice di rifiuto: 160213 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 Quantitá: 70 t/anno Abfallkodex: 160214 (R12-R13) Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 13 fallen Menge: 250 t/Jahr Codice di rifiuto: 160214 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 a 16 02 13 Quantitá: 250 t/anno Abfallkodex: 160216 (R12-R13) Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen Menge: 10 t/Jahr Codice di rifiuto: 160216 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15 Quantitá: 10 t/anno Abfallkodex: 160601 * (R13) Abfallart: Bleibatterien Menge: 2 t/Jahr Codice di rifiuto: 160601 * (R13) Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Quantitá: 2 t/anno Abfallkodex: 160604 (R12-R13) Abfallart: Alkalibatterien (außer 16 06 03) Menge: 0,2 t/Jahr Codice di rifiuto: 160604 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: batterie alcaline (tranne 16 06 03) Quantitá: 0,2 t/anno Abfallkodex: 170107 (R13) Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen Menge: 1000 t/Jahr Codice di rifiuto: 170107 (R13) Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106 Quantitá: 1000 t/anno Abfallkodex: 170201 Abfallart: Holz Menge: 300 t/Jahr (R3-R12-R13) Codice di rifiuto: 170201 Tipologia di rifiuto: legno Quantitá: 300 t/anno Abfallkodex: 170203 Abfallart: Kunststoff Menge: 250 t/Jahr (R3-R12-R13) Codice di rifiuto: 170203 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: plastica Quantitá: 250 t/anno (R3-R12-R13) Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 17 Abfallkodex: 170401 (R4-R12-R13) Abfallart: Kupfer, Bronze, Messing Menge: 2 t/Jahr Codice di rifiuto: 170401 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: rame, bronzo, ottone Quantitá: 2 t/anno Abfallkodex: 170402 Abfallart: Aluminium Menge: 20 t/Jahr (R4-R12-R13) Codice di rifiuto: 170402 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: alluminio Quantitá: 20 t/anno Abfallkodex: 170405 (R4-R12-R13) Abfallart: Eisen und Stahl Menge: 400 t/Jahr Codice di rifiuto: 170405 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio Quantitá: 400 t/anno Abfallkodex: 170411 (R4-R12-R13) Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen Menge: 5 t/Jahr Codice di rifiuto: 170411 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 Quantitá: 5 t/anno Abfallkodex: 170904 (R3-R4-R5-R12-R13) Abfallart: gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen Menge: 1800 t/Jahr Codice di rifiuto: 170904 (R3-R4-R5-R12-R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 Quantitá: 1800 t/anno Abfallkodex: 190901 (R12-R13) Abfallart: feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände Menge: 100 t/Jahr Codice di rifiuto: 190901 (R12-R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti solidi prodotti da processi di filtrazione e vaglio primari Quantitá: 100 t/anno Abfallkodex: 191201 (R3-R12-R13) Abfallart: Papier und Pappe Menge: 550 t/Jahr Codice di rifiuto: 191201 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: carta e cartone Quantitá: 550 t/anno Abfallkodex: 191202 (R4-R12-R13) Abfallart: Eisenmetalle Menge: 2000 t/Jahr Codice di rifiuto: 191202 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi Quantitá: 2000 t/anno Abfallkodex: 191203 (R4-R12-R13) Abfallart: Nichteisenmetalle Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 191203 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi Quantitá: 50 t/anno Abfallkodex: 191204 (R3-R12-R13) Abfallart: Kunststoff und Gummi Menge: 20000 t/Jahr Codice di rifiuto: 191204 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: plastica e gomma Quantitá: 20000 t/anno Abfallkodex: 191205 Abfallart: Glas Menge: 700 t/Jahr Codice di rifiuto: 191205 Tipologia di rifiuto: vetro Quantitá: 700 t/anno (R5-R12-R13) (R5-R12-R13) Abfallkodex: 191207 (R3-R12-R13) Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt Menge: 3200 t/Jahr Codice di rifiuto: 191207 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 Quantitá: 3200 t/anno Abfallkodex: 191212 (D15-R3-R4-R5-R12-R13) Abfallart: sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter Codice di rifiuto: 191212 (D15-R3-R4-R5-R12R13) Tipologia di rifiuto: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 18 19 12 11 fallen Menge: 13000 t/Jahr rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 Quantitá: 13000 t/anno Abfallkodex: 200101 (R3-R12-R13) Abfallart: Papier und Pappe/Karton Menge: 110 t/Jahr Codice di rifiuto: 200101 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: carta e cartone Quantitá: 110 t/anno Abfallkodex: 200102 Abfallart: Glas Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 200102 Tipologia di rifiuto: vetro Quantitá: 50 t/anno (R5-R12-R13) (R5-R12-R13) Abfallkodex: 200121 * (R13) Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Menge: 1 t/Jahr Codice di rifiuto: 200121 * (R13) Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Quantitá: 1 t/anno Abfallkodex: 200123 * (R13) Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Menge: 20 t/Jahr Codice di rifiuto: 200123 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Quantitá: 20 t/anno Abfallkodex: 200125 (R13) Abfallart: Speiseöle und -fette Menge: 4 t/Jahr Codice di rifiuto: 200125 (R13) Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Quantitá: 4 t/anno Abfallkodex: 200127 * (R13) Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten Menge: 1 t/Jahr Codice di rifiuto: 200127 * (R13) Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Quantitá: 1 t/anno Abfallkodex: 200133 * (R13) Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Menge: 4 t/Jahr Codice di rifiuto: 200133 * (R13) Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Quantitá: 4 t/anno Abfallkodex: 200135 * (R13) Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen Menge: 40 t/Jahr Codice di rifiuto: 200135 * (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose Quantitá: 40 t/anno Abfallkodex: 200136 (R13) Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 Menge: 50 t/Jahr Codice di rifiuto: 200136 (R13) Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 Quantitá: 50 t/anno Abfallkodex: 200138 (R3-R12-R13) Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt Menge: 1000 t/Jahr Codice di rifiuto: 200138 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 Quantitá: 1000 t/anno Abfallkodex: 200139 (R3-R12-R13) Abfallart: Kunststoffe Menge: 400 t/Jahr Codice di rifiuto: 200139 (R3-R12-R13) Tipologia di rifiuto: plastica Quantitá: 400 t/anno Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 Abfallkodex: 200140 Abfallart: Metalle Menge: 500 t/Jahr (R4-R12-R13) 19 Codice di rifiuto: 200140 (R4-R12-R13) Tipologia di rifiuto: metallo Quantitá: 500 t/anno Abfallkodex: 200201 (R13) Abfallart: kompostierbare Abfälle Menge: 80 t/Jahr Codice di rifiuto: 200201 (R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili Quantitá: 80 t/anno Abfallkodex: 200307 Abfallart: Sperrmüll Menge: 500 t/Jahr Codice di rifiuto: 200307 (D15-R3-R4-R5-R12R13) Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Quantitá: 500 t/anno (D15-R3-R4-R5-R12-R13) Ort der Anlage: Sede impianto: NEUMARKT - Romstrasse, 15 EGNA - Via Roma, 15 1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom 18/08/ 2014 aufgestellt werden und ist integrierender Bestandteil dieser Ermächtigung (…). 1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda dd. 18/08/2014, che fa parte integrante della presente autorizzazione (omissis). 2. Der technische Bericht, welcher dem Ansuchen vom 18/08/2014 beigelegt wurde, bildet integrierender Bestandteil dieser Ermächtigung. 2. La relazione tecnica allegata alla domanda dd. 18/08/2014 fa parte integrante della presente autorizzazione. 3. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 3. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 4. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 4. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 5. Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 5. Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni Secondo le normative vigenti. 6. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 6. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scaricò in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 20 7. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen. 7. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994. 8. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 6 und 7 dieser Ermächtigung anzuwenden. 8. Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 6 e 7 della presente autorizzazione. 9. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. 9. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 856 vom 26.07.2013. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 856 del 26.07.2013. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D’UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 21 95876 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 14 ottobre 2014, n. 1147/29.6 DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 14. Oktober 2014, Nr. 1147/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune Selva dei Molini - Selva dei Molini Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen – Recyclinghof der Gemeinde Mühlwald - Mühlwald DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT IL DIRETTORE D’UFFICIO GESTIONE RIFIUTI hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Protokoll Ortsaugenschein vom 18.09.2014, Prot. Nr. 524240; Protocollo di sopralluogo del 18.09.2014, prot. n. 524240; Stellungnahme Gemeinde Mühlwald vom 02.10. 2014, Prot. Nr. 1637; Presa di posizione del Comune di Selva dei Molini del 02.10.2014, prot. n. 1637; Ansuchen vom 02/09/2014 und 02/10/2014 Domande dd. 02/09/2014 e 02/10/2014 eingereicht von der inoltrata dal GEMEINDE MÜHLWALD COMUNE SELVA DEI MOLINI mit rechtlichem Sitz in con sede legale in MÜHLWALD SELVA DEI MOLINI HAUPTORT 18/A PAESE 18/A und e ERMÄCHTIGT die GEMEINDE MÜHLWALD mit rechtlichem Sitz in MÜHLWALD HAUPTORT 18/A AUTORIZZA il COMUNE SELVA DEI MOLINI Con sede legale in SELVA DEI MOLINI PAESE 18/A Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 bis 31/10/2019 fino al 31/10/2019 mit Ermächtigungsnummer: 4200 con numero d'autorizzazione: 4200 22 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten: ad effettuare il DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti: Abfallkodex: 070608 * Abfallart: andere Reaktions- und Destillationsrückstände Codice di rifiuto: 070608 * Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione Abfallkodex: 080318 Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen Codice di rifiuto: 080318 Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 Abfallkodex: 150101 Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Codice di rifiuto: 150101 Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Abfallkodex: 150102 Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Codice di rifiuto: 150102 Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Abfallkodex: 150104 Abfallart: Verpackungen aus Metall Codice di rifiuto: 150104 Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Abfallkodex: 150105 Abfallart: Verbundverpackungen Codice di rifiuto: 150105 Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi Abfallkodex: 150107 Abfallart: Verpackungen aus Glas Codice di rifiuto: 150107 Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro Abfallkodex: 150110 * Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Codice di rifiuto: 150110 * Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Abfallkodex: 160107 * Abfallart: Ölfilter Codice di rifiuto: 160107 * Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Abfallkodex: 160216 Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen Codice di rifiuto: 160216 Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15 Abfallkodex: 160601 * Abfallart: Bleibatterien Codice di rifiuto: 160601 * Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Abfallkodex: 170107 Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen Codice di rifiuto: 170107 Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 0106 Abfallkodex: 200101 Abfallart: Papier und Pappe/Karton Codice di rifiuto: 200101 Tipologia di rifiuto: carta e cartone Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 23 Abfallkodex: 200102 Abfallart: Glas Codice di rifiuto: 200102 Tipologia di rifiuto: vetro Abfallkodex: 200113 * Abfallart: Lösemittel Codice di rifiuto: 200113 * Tipologia di rifiuto: solventi Abfallkodex: 200114 * Abfallart: Säuren Codice di rifiuto: 200114 * Tipologia di rifiuto: acidi Abfallkodex: 200115 * Abfallart: Laugen Codice di rifiuto: 200115 * Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline Abfallkodex: 200117 * Abfallart: Fotochemikalien Codice di rifiuto: 200117 * Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici Abfallkodex: 200119 * Abfallart: Pestizide Codice di rifiuto: 200119 * Tipologia di rifiuto: pesticidi Abfallkodex: 200121 * Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Codice di rifiuto: 200121 * Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Abfallkodex: 200123 * Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Codice di rifiuto: 200123 * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Abfallkodex: 200125 Abfallart: Speiseöle und -fette Codice di rifiuto: 200125 Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Abfallkodex: 200127 * Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 200127 * Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Abfallkodex: 200129 * Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Codice di rifiuto: 200129 * Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose Abfallkodex: 200132 Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen Codice di rifiuto: 200132 Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 Abfallkodex: 200133 * Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Codice di rifiuto: 200133 * Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01,16 06 02 o 16 06 03 nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Abfallkodex: 200134 Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen Codice di rifiuto: 200134 Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 Abfallkodex: 200135 * Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen Codice di rifiuto: 200135 * Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolose Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 24 Abfallkodex: 200136 Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 Codice di rifiuto: 200136 Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 Abfallkodex: 200139 Abfallart: Kunststoffe Codice di rifiuto: 200139 Tipologia di rifiuto: plastica Abfallkodex: 200140 Abfallart: Metalle Codice di rifiuto: 200140 Tipologia di rifiuto: metallo Abfallkodex: 200201 (R3) Abfallart: kompostierbare Abfälle Codice di rifiuto: 200201 (R3) Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili Abfallkodex: 200307 Abfallart: Sperrmüll Codice di rifiuto: 200307 Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Ort der Zwischenlagerung: Sede di stoccaggio: Recyclinghof Mühlwald - Hauptort 40/B, G.P. 1154/1 der K.G. Mühlwald. Centro di riciclaggio Selva dei Molini - Paese 40/B, p.f. 1154/1 del c.c. Selva dei Molini 1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend dem mit Ansuchen vom 02.10.2014 beigelegten Lageplan aufgestellt werden. Weiters ist dem Absatz 1 der Stellungnahme der Gemeinde Mühlwald vom 02.10.2014 Folge zu leisten (…). 1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla richiesta del 02.10.2014. Inoltre deve essere rispettato quanto indicato al primo comma della presa di posizione del 02.10.2014 del Comune di Selva dei Molini (omissis). 2. Die Bestimmungen der Betriebsordnung des Recyclinghofes i.g.F. müssen eingehalten werden. 2. Le disposizioni del vigente regolamento del centro di riciclaggio devono essere rispettate. 3. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof ist verboten. 3. È vietata l’accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani. 4. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 4. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 5. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 5. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 6. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle haben in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Ab- 6. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti venga- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 25 no consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. fälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 8. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom 25.01.1994 einzureichen. 8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/1994. 9. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungs-Systems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom 17.12.2009, sind die Vorschriften der Artikel 8 und 9 dieser Ermächtigung anzuwenden. 9. Fino all’entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M. 17.12.2009, continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 8 e 9 della presente autorizzazione. 10. Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. 10. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l´inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 263 vom 19.03.2012. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 263 del 19.03.2012. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D’UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI 26 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 95888 Dekrete - 1 Teil - Jahr 2014 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DEKRET DES LANDESRATES vom 29. Oktober 2014, Nr. 539/31.4 DECRETO ASSESSORILE del 29 ottobre 2014, n. 539/31.4 Bodenverbesserungskonsortium „Moosleege Terlan“ – mit Sitz in der Gemeinde Terlan: Genehmigung der neuen Statuten Consorzio di miglioramento fondiario „Paludi di Terlano" – con sede nel Comune di Terlano: approvazione del nuovo statuto … omissis − verfügt L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT decreta die neuen Statuten des Bodenverbesserungskonsortiums „MoosleegeTelran“ – mit Sitz in der Gemeinde Terlan, mit dem von der Vollversammlung am 28.04.2011 beschlossenen Text, welcher Bestandteil des vorliegenden Dekretes ist, zu genehmigen. − di approvare il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario „Paludi di Terlano“ – con sede nel Comune di Terlano, con il testo deliberato dall’assemblea generale dei consorziati in data 28.04.2011, che fa parte integrante del presente decreto. Dieses Dekret wird an der Amtstafel der betroffenen Gemeinden sowie auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Il presente decreto viene pubblicato agli albi dei Comuni interessati nonché per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione. Diese Maßnahme ist endgültig und es kann dagegen Einspruch an den Verwaltungsrichter innerhalb von 60 Tagen nach Veröffentlichung eingereicht werden. Il presente provvedimento è definitivo e contro lo stesso può essere presentato ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT ARNOLD SCHULER L'ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA ARNOLD SCHULER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 27 STATUTEN STATUTO DES BODENVERBESSERUNGSKONSORTIUMS DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO “MOOSLEEGE TERLAN” “PALUDI DI TERLANO” ABSCHNITT 1 Name, Sitz, Zweck und Einzugsgebiet des Konsortiums CAPO 1 Denominazione, Sede, Finalità e Comprensorio consortile Artikel 1 Name und Sitz Articolo 1 Denominazione e sede Das Konsortium benennt sich Bodenverbesserungskonsortium „Moosleege Terlan“. Es wurde im Jahre 1801 gegründet und erhielt die Anerkennung der heutigen Rechtsnatur mit D.P.R. im Jahre 1953. Es hat seinen Sitz in der Gemeinde Terlan. Das Konsortium wird, im Sinne des Landesgesetzes vom 28. September 2009 Nr. 5, durch das vorliegende Statut geregelt. Il consorzio, è denominato Consorzio di miglioramento fondiario “Paludi di Terlano”. E’ stato costituito nell’anno 1801 e ha ricevuto il riconoscimento della sua attuale natura giuridica con D.P.R. nell’anno 1953. Ha la sua sede nel Comune di Terlano. Il consorzio è regolato, ai sensi della Legge provinciale del 28 settembre 2009, n. 5, dal presente statuto. Artikel 2 Zweck des Konsortiums Articolo 2 Finalità del consorzio Das Bodenverbesserungskonsortium ist eine juristische Person des Privatrechts, die für die Durchführung, die Instandhaltung und die von gemeinsamen Verwaltung Bodenverbesserungsarbeiten für mehrere unabhängige Grundstücke gegründet wird. Il consorzio di miglioramento fondiario è una persona giuridica privata, costituita per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi indipendenti. Zu den institutionellen Konsortiums zählen: a) landwirtschaftlich Wasserbauten; Tra le finalità istituzionali rientrano: Zwecken des hydraulische a) le opere agraria; di sistemazione idraulico- b) Bauten zur Suche, Speicherung und Nutzung der Gewässer für landwirtschaftliche Zwecke oder zur Trinkwasserversorgung sowie Bau und Instandhaltung von Feldund Güterwegen und von Seilbahnen, die diese ersetzen können; c) Bau und Instandhaltung von landwirtschaftlichen Gebäuden oder ländlichen Ortschaften, d) Rodungen; b) le opere di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e di teleferiche che possono sostituirle; e) Bodenverbesserungsarbeiten e) le opere di miglioramento fondiario dei auf den c) le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o di borgate rurali; d) i dissodamenti; 1 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 28 Almen, Pflanzungen; f) Konsortialanlagen für die Erzeugung, Umwandlung und Verteilung von Elektroenergie für landwirtschaftliche Zwecke; g) mechanische Geräte zur Rodung der Grundstücke; h) jede andere Bodenverbesserung, die zum Vorteil eines oder mehrerer Grundstücke durchgeführt werden kann, und zwar unabhängig vom Gesamtbonifizierungsplan. Zum Zweck einer besseren Verwaltung und um die Möglichkeiten der Nutzung von Liegenschaften im Einzugsgebiet des Konsortiums besser auszuschöpfen, kann das Konsortium, im Rahmen seiner institutionellen Tätigkeit, Konventionen abschliessen und Konzessionen zu einer zeitweiligen Nutzung von Immobilien erteilen. Das Konsortium übt keine Handelstätigkeit aus. pascoli montani, le piantagioni; f) gli impianti consortili di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica per usi agricoli; Artikel 3 Einzugsgebiet des Konsortiums Articolo 3 Comprensorio consortile Das Konsortium umfasst die im Lageplan und im Parzellenverzeichnis angeführten Liegenschaften. Dieses Parzellenverzeichnis muss von der Landesregierung genehmigt und von den Konsortialorganen aktualisiert werden. Das Konsortium hat eine Gesamtfläche von 109,31.49 ha in der Katastralgemeinde Terlan. Die Abänderung des Einzugsgebietes des Konsortiums kann, nach vorherigem Beschluss des Delegiertenrates, bei der Landesregierung beantragt werden. Im Parzellenverzeichnis scheinen alle in das Einzugsgebiet des Konsortiums einbezogenen Grundstücke, sowie deren Eigentümer und weiteren Berechtigten auf. Das Katasterverzeichnis muss laufend aktualisiert werden und mit den jeweiligen Eigentumsveränderungen versehen werden, welche vom Konsortiumsmitglied oder anderen Anspruchsberechtigten gemeldet werden. Il comprensorio del consorzio é delimitato dalla planimetria e corrisponde ai catastini approvati dalla Giunta provinciale ed aggiornati dagli organi consorziali. g) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni; h) qualsiasi altro miglioramento fondiario in genere eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente dal piano generale di bonifica. Allo scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di competenza, il consorzio può stipulare, nell’ambito della sua attività istituzionale convenzioni e concedere in godimento temporaneo beni immobili. Il consorzio commerciale. non esercita attività La superficie é di ha 109,31.49 nel Comune catastale di Terlano. Può essere fatta richiesta di modifica del comprensorio del consorzio alla Giunta provinciale, previa deliberazione del consiglio dei delegati. Nel catasto consortile sono identificate tutte le proprietà incluse nel comprensorio del consorzio ed i rispettivi proprietari. Il catasto consortile è da tenere aggiornato con indicazione di tutte le variazioni di proprietà comunicate dal consorziato o altri aventi diritto. Das Katasterverzeichnis besteht aus: Il catasto consortile è composto da: a) dem Verzeichnis aller im Einzugsgebiet gelegenen Parzellen mit ihren Ausmaßen, Eigentümern und Kulturarten. a) l’elenco di tutte le particelle situate nel comprensorio consorziale con le relative superfici, i proprietari e le destinazioni 2 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 Dieses Verzeichnis bildet die Grundlage für die Berechnung der Beitragsleistungen; b) dem Verzeichnis der Beitragsleistungen. 29 colturali; tale elenco rappresenta la base di calcolo per la determinazione del contributo dovuto dai consorziati; b) l’elenco dei consorziati. contributi dovuti dai Das Konsortium darf nicht vor Tilgung aller Schulden und eingegangenen Verpflichtungen aufgelöst werden. Il consorzio non può essere sciolto prima dell’estinzione di tutti i debiti e degli obblighi sopravvenuti. ABSCHNITT 2 Mitgliedschaft CAPO 2 Consorziati Artikel 4 Mitgliedschaft Articolo 4 Consorziati Mitglieder des Konsortiums sind alle öffentlichen und privaten Eigentümer von landwirtschaftlichen und nicht landwirtschaftlichen Liegenschaften, welche sich im Einzugsgebiet des Konsortiums befinden. Die Mitgliedschaft im Konsortium ist obligatorisch. Das Konsortium erstellt ein Parzellenverzeichnis, in welches für jede Liegenschaft der Eigentümer eingetragen wird: Die Eigenschaft als Mitglied wird mit Eintragung der Liegenschaften im Parzellenverzeichnis des Konsortiums erworben. Fanno parte del consorzio i proprietari, pubblici e privati, dei beni immobili agricoli ed extra agricoli compresi nel perimetro del comprensorio territoriale. Eigentumsänderungen und Änderungen von realen oder persönlichen Nutzungsrechten sind dem Verwaltungsrat unter Vorlage der entsprechenden Unterlagen seitens der Anspruchsberechtigten zu melden, damit die Anmerkung im Parzellenverzeichnis erfolgen kann; bis zur Anmeldung schuldet der im Parzellenverzeichnis des Konsortiums eingetragene Eigentümer die volle Beitragsleistung. Eventuali variazioni della proprietà o diritti reali o personali di godimento sono da comunicare dagli aventi diritto per iscritto al consiglio di amministrazione del consorzio allegando la relativa documentazione; fino alla data di tale comunicazione il proprietario indicato nel catasto consortile risponde per l’intera quota contributiva. Artikel 5 Allgemeine Pflichten Articolo 5 Obblighi generali Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich an die Statuten zu halten, die darin vorgesehenen Leistungen zu erbringen und die Vorschriften für den Betrieb der Konsortialanlagen einzuhalten. Ogni consorziato è tenuto a rispettare lo statuto, ad adempiere le prestazioni dovute e ad osservare il regolamento per la gestione delle opere consortili. Artikel 6 Durchfahrtsrechte Articolo 6 Diritto di attraversamento La partecipazione al consorzio è obbligatoria. Presso il consorzio è istituito il catasto consortile nel quale sono registrate, per ciascun immobile, le titolarità della proprietà. La qualifica di consorziato è acquisita con l’iscrizione delle proprietà immobiliari nel catasto consortile. 3 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 30 Jedes Mitglied räumt dem Konsortium das Recht des Durchgangs und der Durchfahrt in dem Ausmaß ein, welches unbedingt notwendig ist, dass die Errichtung, der Betrieb und die Instandhaltung der Vorhaben gemäß Punkt b) des Artikels 2 der vorliegenden Statuten vorgenommen werden kann. Der Verwaltungsrat kann hierfür eine Entschädigung festsetzen. Ogni consorziato riconosce un diritto di attraversamento a favore del consorzio in misura indispensabile ai fini della costruzione, del funzionamento e della manutenzione delle opere di cui al punto b) dell’articolo 2 del presente statuto. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di fissare un indennizzo per l’esercizio di questo diritto. Artikel 7 Miteigentum Articolo 7 Comproprietà Besteht bei einer Liegenschaft ein Miteigentumsrecht, haben die jeweiligen Miteigentümer einen gemeinsamen Vertreter zu ernennen, der ermächtigt ist, die Miteigentumsgemeinschaft gegenüber dem Konsortium zu vertreten. Solange die Miteigentümer keinen Vertreter ernannt haben, hat das Konsortium das Recht, den Miteigentümer mit der größten Quote als Vertreter anzuerkennen und bei gleicher Quote den ältesten Miteigentümer. Die Miteigentümer einer Liegenschaft werden als einzelnes Konsortialmitglied betrachtet welchem daher das entsprechende Stimmrecht zusteht. Das Stimmrecht wird vom Vertreter der Miteigentumsgemeinschaft ausgeübt. In caso di comunione, i comproprietari dovranno nominare un unico rappresentante autorizzato a rappresentarli di fronte al consorzio. ABSCHNITT 3 Organe des Konsortiums CAPO 3 Organi del consorzio Artikel 8 Organe des Konsortiums Articolo 8 Organi del consorzio In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il comproprietario con la quota maggiore e a parità di quote il comproprietario più anziano. I comproprietari di uno stesso immobile vengono considerati come soggetto consorziato al quale spetta il diritto di voto corrispondente. Il diritto di voto è esercitato dal rappresentante della comunione. Die Organe des Konsortiums sind: Gli organi del consorzio sono: a) die Vollversammlung, a) l’assemblea; b) der Delegiertenrat; b) il consiglio dei delegati; c) der Verwaltungsrat, c) il consiglio d’amministrazione; d) der Präsident, d) il presidente; e) die Rechnungsprüfer. e) i revisori dei conti. Die wählbaren Konsortialorgane bleiben fünf Jahre im Amt. Gli organi consortili elettivi durano in carica cinque anni. Artikel 9 Vollversammlung Articolo 9 Assemblea Die Vollversammlung besteht aus den L’assemblea è costituita dai proprietari degli 4 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 31 Eigentümern der im Parzellenverzeichnis des Konsortiums eingeschriebenen Liegenschaften, die den Konsortialbeitrag entrichtet haben. Die Vollversammlung: immobili iscritti nel catasto consortile, che siano in regola con il pagamento del contributo consortile. a) wählt die Mitglieder des Delegiertenrates a) elegge i consiglieri delegati b) beschließt über alle Angelegenheiten, die der Delegiertenrat der Vollversammlung vorlegt c) beschließt die Auflösung des Konsortiums. Den Vorsitz in der Vollversammlung führt der Präsident bzw. derjenige, der sie einberufen hat. b) delibera su tutte le istanze sottoposte dal consiglio dei delegati all’esame della assemblea generale c) delibera lo scioglimento del consorzio. L’assemblea: La presidenza dell’assemblea spetta al presidente o a chi l’ha convocata. Artikel 10 Einberufung und Wahlsystem Articolo 10 Convocazione e sistema elettorale Der Präsident des Konsortiums beruft die Vollversammlung wenigstens 15 Tage vorher mit Bekanntmachung, in welcher Datum, Uhrzeit und Ort der Einberufung angegeben sind, an der Amtstafel der Gemeinden, die im Einzugsgebiet des Konsortiums liegen, ein. Il presidente del consorzio convoca l’assemblea mediante pubblicazione, almeno 15 giorni prima, dell’avviso indicante la data, l’ora e il luogo della convocazione all’albo pretorio dei comuni nei quali ricade il comprensorio consortile. Die Mitglieder haben das Recht, zu beantragen, dass die Behandlung von bestimmten Angelegenheiten auf die Tagesordnung gesetzt wird. Der Antrag muss jedoch rechtzeitig vor Einberufung der Vollversammlung schriftlich und von wenigstens 1/5 Anteil der Mitglieder unterschrieben dem Verwaltungsrat mitgeteilt werden. Über Angelegenheiten, die nicht auf der den Mitgliedern bekannt gegebenen Tagesordnung stehen, dürfen keine Beschlüsse gefasst werden. Ausgenommen hiervon sind Beschlüsse über den Vorsitz in der Vollversammlung und über Einberufung einer neuen Vollversammlung. I soci hanno il diritto di fare inserire nell’ordine del giorno la trattazione di argomenti particolari. La domanda deve essere comunicata al consiglio di amministrazione in tempo utile prima della convocazione dell’assemblea e per iscritto, controfirmata da almeno 1/5 dei consorziati. Artikel 11 Beschlussfähigkeit Articolo 11 Numero legale Die Versammlung ist bei jeder Anzahl der Erschienenen und ohne Rücksicht auf die Fläche beschlussfähig. L’assemblea può deliberare con qualsiasi numero di soci presenti e senza tener conto della superficie rappresentata. Artikel 12 Stimmrecht der Mitglieder Articolo 12 Diritto di voto dei consorziati Stimmberechtigt sind alle volljährigen im Katasterverzeichnis des Konsortiums eingetragenen Eigentümer, sofern sie im Hanno diritto al voto tutti i proprietari indicati nel catastino del consorzio che abbiano raggiunto la maggiore età, purchè siano nel Deliberazioni su argomenti che non risultino nell’ordine del giorno comunicato ai soci, non sono ammesse. Fanno eccezione le delibera sulla presidenza dell’assemblea e la convocazione di una nuova assemblea. 5 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 32 Besitz der bürgerlichen Rechte sind und ihren Beitrag geleistet haben. Für Körperschaften, Minderjährige oder Entmündigte üben die gesetzlichen Vertreter das Stimmrecht aus. Für juristische Personen, Minderjährige und voll Entmündigte wird das Wahlrecht jeweils vom gesetzlichen Vertreter ausgeübt; für Gemeinschuldner oder für von der Zwangsverwaltung Betroffene, wird das Wahlrecht vom Kurator oder vom Verwalter ausgeübt. Die Mitglieder haben ihre Stimme persönlich oder durch schriftlich Bevollmächtige abzugeben. Jedes Mitglied darf nur bis zu maximal 3 Vollmachten geltend machen. Im Fall von Miteigentum wird auf Art. 7 verwiesen. pieno possesso dei propri diritti e abbiano adempiuto agli obblighi relativi ai contributi dovuti. Per enti, minorenni e interdetti il diritto di voto spetta al legale rappresentante. Jedes Mitglied hat ein Stimmrecht. Ad ogni consorziato spetta un diritto di voto. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti o sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato dal curatore o dall’amministratore. Il diritto di voto viene esercitato personalmente oppure attraverso delega scritta. Sono ammesse fino a tre deleghe per ogni elettore. Nel caso di comproprietà trova applicazione quanto disposto dall’articolo 7. Artikel 13 Protokoll der Vollversammlung Articolo 13 Verbale dell’assemblea Die Vollversammlung ernennt einen Schriftführer und wenigstens zwei Stimmzähler. Über jede Vollversammlung ist ein Protokoll zu verfassen, das vom Präsidenten, dem Schriftführer und den Stimmzählern zu unterschreiben ist. L’assemblea nomina un segretario e almeno due scrutatori. Artikel 14 Der Delegiertenrat - Zusammensetzung Articolo 14 Il consiglio dei delegati - composizione Der Delegiertenrat besteht aus 5 Mitgliedern, die von der Versammlung in geheimer Abstimmung gewählt werden. Scheidet ein von der Vollversammlung gewähltes Mitglied des Delegiertenrates aus irgendeinem Grund aus dem Amt, wird es vom ersten Nichtgewählten ersetzt. Il consiglio dei delegati è composto da 5 membri eletti dall’assemblea a scrutinio segreto. Il componente del consiglio dei delegati eletto dall’assemblea, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti. Sollte die Ersetzung laut obgenanntem Absatz nicht möglich sein und verbleiben weniger als zwei Drittel der Räte, werden alle Mandate erneuert. Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al precedente comma e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche. Artikel 15 Einberufung Articolo 15 Convocazione Die Versammlung des Delegiertenrates wird Il consiglio dei delegati viene convocato dal Per ogni assemblea si deve redigere un verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori. 6 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 33 vom Präsidenten einberufen und hat wenigstens zwei Mal im Jahr stattzufinden. Die Versammlung des Delegiertenrates wird weiter vom Präsidenten einberufen, so oft dieser es für notwendig hält oder auf Ersuchen von wenigstens drei Mitgliedern des Delegiertenrates. Die Versammlung des Delegiertenrates wird wenigstens 8 Tage vor dem festgesetzten Datum vom Präsidenten unter Angabe des Datums, Uhrzeit, Ort der Einberufung und der Tagesordnung einberufen. presidente non meno di due volte all’anno. Der Delegiertenrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen wurden und mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Il consiglio dei delegati può deliberare, qualora tutti i membri siano stati regolarmente invitati e più della metà di essi siano presenti. Artikel 16 Zuständigkeit des Delegiertenrates Articolo 16 Funzioni del consiglio dei delegati Il consiglio dei delegati viene inoltre convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre membri del consiglio dei delegati. La riunione del consiglio dei delegati viene convocata dal presidente almeno 8 giorni prima della data fissata con l’indicazione di data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno. Der Delegiertenrat: Il consiglio dei delegati: a) wählt in getrennter Abstimmung den Präsidenten des Konsortiums und die anderen Mitglieder des Verwaltungsrates; b) ernennt die Rechnungsprüfer; a) elegge, con votazioni separate, il presidente del consorzio e gli altri componenti del consiglio d’amministrazione; b) nomina i revisori dei conti; c) beschließt über die Abänderungen des Statutes; d) beschließt über die Abänderungen des Einzugsgebietes des Konsortiums, e) genehmigt den Haushaltsvoranschlag, die Haushaltsänderungen und die Abschlussrechnung; f) beschließt über die Kriterien zur Aufteilung der Ausgaben; c) delibera sulle modifiche allo statuto consortile; d) delibera sulle modifiche al comprensorio territoriale del consorzio; e) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo; g) genehmigt die Verordnung zur Ausführung der Bodenverbesserungsarbeiten; h) beschließt über alle außerordentlichen Angelegenheiten wie 1) die Aufnahme von Krediten oder Darlehen, 2) die Genehmigung von Projekten; g) approva il regolamento di esecuzione delle opere di miglioramento fondiario; i) beschließt über alle anderen den Betrieb des Konsortiums betreffenden Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich in die Zuständigkeit der anderen Organe fallen. f) delibera i criteri di ripartizione della spesa; h) delibera su tutte le questioni di carattere straordinario, quali: 1) l’accensione di prestiti o mutui passivi; 2) l’approvazione dei progetti delle opere; i) delibera su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio, che non sia di competenza specifica degli altri organi. 7 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 Articolo 17 Consiglio d’amministrazione Artikel 17 Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat besteht aus Mitgliedern des Delegiertenrates. 34 den Il consiglio d’amministrazione è composto dai membri del consiglio dei delegati. Sie werden für die Dauer von 5 Jahren gewählt und sind wieder wählbar. Scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrates aus irgendeinem Grund aus dem Amt, wird es vom ersten Nichtgewählten ersetzt. Rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il componente del consiglio d’amministrazione che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti. Sollte die Ersetzung laut obgenanntem Absatz nicht möglich sein und verbleiben weniger als zwei Drittel der Räte, werden alle Mandate erneuert. Mitgliedern des Verwaltungsrates, die bestimmte Funktionen ausüben, kann vom Verwaltungsrat eine entsprechende Spesenvergütung zuerkannt werden. Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al precedente comma e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche. Ai soci del consiglio d’amministrazione che esercitano funzioni particolari, il consiglio di amministrazione può concedere il rimborso delle spese. Artikel 18 Einberufung und Beschlussfähigkeit Articolo 18 Convocazione e validità delle delibere Der Verwaltungsrat wird vom Präsidenten einberufen, so oft dieser es für notwendig hält oder auf Ersuchen von wenigstens 2 Mitgliedern des Verwaltungsrates. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Verwaltungsmitglieder gefasst, wobei nach Köpfen abgestimmt wird. Über Verlangen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder muss die Abstimmung geheim erfolgen. Bei Stimmengleichheit in der offenen Abstimmung entscheidet die Stimme des Präsidenten, bei geheimer Abstimmung gilt bei Stimmengleichheit der Antrag als abgelehnt. Il consiglio d’amministrazione viene convocato dal presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario, oppure su domanda di almeno 2 membri del consiglio d’amministrazione stesso. Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione. Ogni consigliere ha un diritto di voto. Su richiesta della maggioranza dei presenti lo scrutinio dovrà avvenire in forma segreta. In caso di parità di voti con la votazione palese deciderà il voto del presidente, in caso parità di voti con la votazione segreta la deliberazione verrá respinta. Artikel 19 Aufgaben des Verwaltungsrates Articolo 19 Funzioni del consiglio d’amministrazione Der Verwaltungsrat a) erstellt den jährlichen Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung, welche dem Delegiertenrat zur Genehmigung vorgelegt werden; b) schlägt dem Delegiertenrat Statutenänderungen vor, c) beschließt die Tätigkeitsprogramme des Il consiglio d’amministrazione: a) redige il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del consiglio dei delegati; b) propone al consiglio dei delegati le modifiche allo statuto; c) delibera i programmi di attività del 8 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 Konsortiums; d) beschließt in Bezug auf die Durchführung der Bauten und auf den Betrieb der bestehenden Bauten; e) beschließt, Gerichtsverfahren einzuleiten oder sich auf solche einzulassen, sowie gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche, auch durch Schiedsverträge; f) beschließt die Vergabe der Schatzamtsund Kassendienste; g) sorgt für die Organisation und den Betrieb der Dienste sowie für die Verwaltung der Arbeitsverhältnisse des Personals; h) genehmigt die Regelungen für die Organisation und den Betrieb der Dienste und für die Beziehungen zum Personal; i) beschließt den Erwerb und den Verkauf von unbeweglichen und beweglichen Sachen, das Nutzungspfand, den Tausch, die Pacht, die Erbpacht, die Begründung des Fruchtgenusses, von Hypotheken oder Dienstbarkeiten und die Abtretung von Forderungen; j) legt die Bedingungen für die Vergabe der einzelnen Aufträge, für Akkordarbeiten, für Regiearbeiten, für Lieferungen und für Bestandverträge über Grundstücke fest; k) sorgt für die Aktualisierung des Parzellenverzeichnisses; l) sorgt für den ordnungsgemäßen Erhalt und die Instandhaltung aller Konsortialbauten; m) legt die Sanktionen fest, welche gegenüber den Konsortiumsmitgliedern im Fall von Nichtbeachtung des Statuts und der internen Ordnungen verhängt werden; n) äußert sich zu jeder von den Konsortiumsmitgliedern vorgebrachten Beschwerde; o) autorisiert in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen, dem Statut und den Beschlüssen des Delegiertenrates alle Ausgaben und führt alles aus, was mit der Verwaltung und Wirtschaftsführung des Konsortiums zusammenhängt. 35 consorzio; d) delibera in merito all’esecuzione delle opere, ed al funzionamento di quelle esistenti; e) delibera di agire o resistere in giudizio nonché le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali; f) delibera sulla concessione di servizi di esattoria e di cassa; g) provvede all’organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente; h) approva i regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per i rapporti con il personale dipendente; i) delibera l’acquisto e la vendita di beni immobili e mobili, le anticresi, le permute, gli affitti, l’enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni di credito; j) stabilisce le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture e i contratti di locazione di terreni; k) provvede all’aggiornamento del catasto consortile; l) provvede alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consortili; m) stabilisce le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto e dei regolamenti interni; n) si pronuncia sui ricorsi di ogni genere presentati dai consorziati; o) autorizza tutte le spese ed esegue tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, in conformità alle norme vigenti, allo statuto e alle deliberazioni del consiglio dei delegati. Artikel 20 Der Präsident Articolo 20 Il presidente Der Präsident und der Stellvertreter des Präsidenten werden vom Delegiertenrat in Il presidente ed il vicepresidente sono eletti dal consiglio dei delegati nella prima 9 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 36 der ersten Sitzung gewählt, die vom ausscheidenden Präsidenten des Konsortiums spätestens innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Wahl des Delegiertenrates einzuberufen ist. Ist der Präsident verhindert, sind die Geschäfte vom Stellvertreter des Präsidenten zu führen. riunione, da convocarsi, da parte del presidente uscente del consorzio, non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni del consiglio dei delegati. Artikel 21 Zuständigkeit des Präsidenten Articolo 21 Funzioni del presidente In caso di impedimento del presidente le relative funzioni vengono svolte dal vicepresidente. Der Präsident des Konsortiums Il presidente del consorzio: a) ist der gesetzliche Vertreter des Konsortiums; b) beruft die Vollversammlung und die Sitzungen des Verwaltungsrates und des Delegiertenrates ein und führt den Vorsitz; c) unterzeichnet die Verträge, die anderen Verwaltungsakte und den Schriftverkehr, wobei er letzteren, beschränkt auf bestimmte Bereiche, an den Sekretär des Konsortiums delegieren kann; d) unterzeichnet die Beitragsrollen; a) è il legale rappresentante del consorzio; e) beaufsichtigt die Verwaltung des Konsortiums und gewährleistet die Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, der internen Ordnungen und des Statuts; f) sorgt für die Umsetzung der Beschlüsse der Konsortialorgane; g) bringt dringende Beschwerden und Klagen ein, die er dem Verwaltungsrat und/oder dem Delegiertenrat dann zur Ratifizierung vorlegt; h) ordnet Zahlungen und Einhebungen an; i) führt bei den Ausschreibungen zur Vergabe von Aufträgen und Lieferungen den Vorsitz. Artikel 22 Die Rechnungsprüfer Der Delegiertenrat Rechnungsprüfer. Die Rechnungsprüfer: bestellt b) convoca e presiede l’assemblea nonché le sedute del consiglio d’amministrazione e del consiglio dei delegati; c) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest’ultima e per determinate materie, il segretario del consorzio; d) firma i ruoli di contribuenza; e) sovrintende all’amministrazione consorziale e assicura l’osservanza delle norme di legge, dei regolamenti interni e dello statuto; f) cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili; g) promuove i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli poi alla ratifica del consiglio d’amministrazione e/o del consiglio dei delegati; h) ordina i pagamenti e le riscossioni; i) presiede le gare per l’aggiudicazione di appalti e di forniture. Articolo 22 I revisori dei conti drei a) überwachen die Führung des Konsortiums; b) wohnen den Versammlungen des Delegiertenrates und des Verwaltungsrates bei, wenn buchhalterische Fragen behandelt Il consiglio dei delegati nomina tre revisori dei conti. I revisori dei conti: a) vigilano sulla gestione del consorzio; b) assistono alle adunanze del consiglio dei delegati e del consiglio d’amministrazione, se sono trattate questioni di tipo contabile; 10 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 werden; c) legen dem Delegiertenrat einen Bericht über den jährlichen Haushaltsvoranschlag und die Abschlussrechnung vor. Die Rechnungsprüfer können jederzeit Überprüfungen und Kontrollen durchführen, wobei sie den Delegiertenrat unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis setzen. 37 c) presentano al consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo annuale e sul bilancio d’esercizio. I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone successivamente immediata comunicazione scritta al consiglio dei delegati. Art. 23 Unvereinbarkeit Art. 23 Incompatibilità Nicht in die Ämter der Organe laut Art. 8, Buchstaben b), c) und d) dürfen gewählt werden und verlieren ihr Amt, falls sie gewählt worden sind, Personen, die a) in einem abhängigen Arbeitsverhältnis zum Konsortium stehen oder für dieses freiberufliche Aufträge ausführen, b) mit dem Konsortium einen Rechtsstreit anhängig haben, c) mit dem Konsortium bestehende Lieferverträge oder Werkverträge haben, d) die Aufsicht über das Konsortium innehaben. Nicht zu Rechnungsprüfern ernannt werden dürfen a) der Präsident, der Vizepräsident und die Mitglieder des Delegiertenrates, Non possono essere eletti alle cariche negli organi di cui all’art. 8, lettere b), c) e d), e, se eletti, decadono dalla carica coloro che hanno: a) rapporti di lavoro subordinato o incarichi professionali con il consorzio, Non possono essere nominati revisori dei conti: a) il presidente, il vicepresidente, i membri del consiglio dei delegati, b) Personen, die in einem selbstständigen oder abhängigen Arbeitsverhältnis zum Konsortium stehen. Scheidet der Rechnungsprüfer aus irgendeinem Grund aus dem Amt, ersetzt ihn der Delegiertenrat innerhalb von drei Monaten. Falls die Rechnungsprüfer schwerwiegende Unregelmäßigkeiten feststellen, verlangen sie vom Präsidenten die sofortige Einberufung des Delegiertenrates. b) le persone che hanno con il consorzio un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il consiglio dei delegati provvede alla sostituzione del revisore dei conti entro tre mesi. Se i revisori dei conti accertano gravi irregolarità, chiedono al presidente l’immediata convocazione del consiglio dei delegati. ABSCHNITT 4 Allgemeine Bestimmungen CAPO 4 Disposizioni di carattere generale Artikel 24 Protokolle der Sitzungen der Konsortiumsorgane Articolo 24 Verbali delle sedute degli organi consorziali Über jede Sitzung der Konsortiumsorgane ist eine Niederschrift abzufassen, in der Folgendes vermerkt wird: Datum, Uhrzeit und Ort der Sitzung, die Modalitäten der Einberufung, Name und Funktion der In occasione di ogni seduta degli organi consorziali deve essere redatto un verbale, il quale dovrà contenere: la data, l’ora ed il luogo della riunione, la modalità di convocazione, il nome e la carica degli b) lite pendente con il consorzio, c) contratti di fornitura o di appalto in corso con il consorzio, d) funzioni di vigilanza con il consorzio. 11 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 38 Anwesenden, der entschuldigt oder unentschuldigt Abwesenden, die Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung, die Angabe der Tagesordnung, eine kurze Zusammenfassung der Diskussion, die Stellungnahme jener, die an der Diskussion teilgenommen haben und dies beantragt haben, die gefassten Beschlüsse getrennt über die einzelnen Punkte und die Uhrzeit der Beendigung der Sitzungen. intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, la dichiarazione che l’assemblea si è svolta in presenza del numero legale, l’indicazione dell’ordine del giorno, un breve riassunto degli argomenti trattati, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione. Jeder Teilnehmer hat das Recht zu verlangen, dass seine Stellungnahme in der Sitzungsniederschrift festgehalten wird. Die Niederschriften sind vom Präsidenten und vom Schriftführer zu unterzeichnen. Ogni partecipante ha il diritto di mettere a protocollo le proprie dichiarazioni. Artikel 25 Beschwerde gegen Beschlüsse Articolo 25 Reclami contro le deliberazioni Gegen die Beschlüsse des Delegiertenrates kann von allen Beitragspflichtigen innerhalb von 30 Tagen ab deren Veröffentlichung bei der Landesregierung Beschwerde eingebracht werden. Avverso le deliberazioni del consiglio dei delegati tutti i soggetti ad obbligo di contribuenza possono presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni. Die Beschwerde und der Rekurs heben nicht die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Beschlusses auf. Il reclamo ed il ricorso non sospendono l’esecutorietà della deliberazione consortile impugnata. Artikel 26 Einsicht der Beschlüsse Articolo 26 Accesso alle deliberazioni Die Mitglieder können in die Beschlüsse der Konsortiumsorgane sowie in die Akten, welche die Tätigkeit des Konsortiums betreffen, Einsicht nehmen und auf deren schriftliche Anfrage hin, gegen Bezahlung der entsprechenden Ausgaben, eine Abschrift beantragen. I membri del consorzio possono prendere visione delle delibere degli organi consorziali e degli atti riguardanti l’attività consorziale, e richiederne copia al presidente dietro pagamento delle relative spese. ABSCHNITT 5 Verwaltung CAPO 5 Amministrazione Artikel 27 Geschäftsjahr und Bilanz Articolo 27 Anno finanziario e bilancio Das Geschäftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein. Die Bodenverbesserungskonsortien erstellen bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres den jährlichen Haushaltsvoranschlag, der nach Kostenstellen ausgearbeitet wird. Die Abschlussrechnung wird bis zum 30. April L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. I consorzi di miglioramento fondiario predispongono entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo annuale elaborato per centri di costo. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile di ogni anno. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. 12 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 39 eines jeden Jahres genehmigt. Dem Präsidenten oder dem Kassier obliegen die Abwicklung des Geldverkehrs und die Verwahrung des Barvermögens und der Belege. Die Buchungen dürfen nur auf der Grundlage von Belegen durchgeführt werden. Die Belege sind entsprechend den erfolgten Buchungen zu ordnen, lückenlos zu nummerieren und in einem Ordner abzulegen. Zum 31. Dezember eines jeden Jahres sind die Kassabücher abzuschließen und am 1.Jänner des folgenden Jahres neu zu eröffnen. Il presidente o il cassiere provvedono ad effettuare gli incassi ed i pagamenti e sono responsabili per la custodia del denaro e dei documenti giustificativi. Le registrazioni contabili possono essere effettuate solo se documentate da ricevuta. Le ricevute devono essere ordinate e numerate di modo che corrispondano alle relative registrazioni e conservate in un apposito raccoglitore. I libri contabili devono essere chiusi il 31 dicembre di ogni anno e riaperti il 1 gennaio dell’anno successivo. ABSCHNITT 6 Aufteilung der Beiträge CAPO 6 Riparto di contribuenza Artikel 28 Beiträge an das Konsortium Articolo 28 Contributi consortili Die Beiträge an das Konsortium müssen im Rahmen der für die institutionelle Tätigkeit des Konsortiums getätigten Ausgaben begrenzt bleiben und dem Zweck dienen, die Kosten für den Bau, die Erhaltung, den Betrieb und die Überwachung der Anlagen sowie die Verwaltung des Konsortiums zu decken. Die Konsortialbeiträge werden, gemäß Beschluss des Verwaltungsrates, über freiwillige Einzahlungen beim Schatzamt, über den Konzessionär für den Abgabeneinhebungsdienst oder, nach Vereinbarung, über andere Rechtsträger, eingehoben, welche bereits Abgaben oder Gebühren für öffentliche Dienstleistungen von den Mitgliedern des Konsortiums einheben. Die Konsortiumsbeiträge sind vom Konsortialmitglied geschuldet, welches im Konsortialkataster eingetragen ist, sowie von denjenigen, die aufgrund eines beliebigen Rechtstitels, Bodenverbesserungsarbeiten nutzen. I contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale e sono finalizzati alla copertura delle spese per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la sorveglianza delle opere nonché per il funzionamento del consorzio. Artikel 29 Aufteilung der Ausgaben Articolo 29 Ripartizione della spesa Die endgültige Aufteilung des Ausgabenanteils zwischen den Eigentümern wird auf der Grundlage des aus den Bodenverbesserungsbauten oder deren einzelnen Einheiten erzielten Nutzens La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari é fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di miglioramento fondiario o di singoli gruppi a sé stanti di esse e, in via provvisoria, sulla I contributi consorziali sono riscossi, previa relativa deliberazione del consiglio di amministrazione, mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi oppure, previa convenzione da altri soggetti che riscuotono già tributi o tariffe per servizi pubblici dagli utenti consortili. I contributi consortili sono dovuti dal consorziato che risulta iscritto nel catasto consortile nonché da tutti coloro che utilizzano a qualsiasi titolo le opere di miglioramento fondiario. 13 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 40 vorgenommen, die provisorische hingegen auf der Grundlage von ungefähren und voraussichtlichen Indizes des erzielbaren Nutzens. base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. Artikel 30 Schadenersatz Articolo 30 Risarcimento Schädigen Konsortiumsmitglieder Konsortiumsbauten, leiten sie missbräuchlich die Konsortiumsgewässer ab, verursachen oder begünstigen sie deren Versickerung, Ableitung und dergleichen, behält sich die Konsortiumsverwaltung vor, zwecks Schadenersatz den Rechtsweg zu beschreiten und von Amtswegen für die Ausführung der nötigen Arbeiten zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes zu sorgen. Sie behält sich außerdem die Auferlegung eines zusätzlichen Beitrags vor. Qualora membri del consorzio danneggino gli impianti consorziali, deviino abusivamente corsi d’acqua consorziali, provochino o favoriscano il prosciugamento o la deviazione degli stessi ecc., l’amministrazione del consorzio si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento del danno anche per via legale e di provvedere d’ufficio alla realizzazione dei lavori necessari per il ripristino dello stato originale. Inoltre si riserva la facoltà di ricorrere all’imposizione di un contributo consorziale aggiuntivo. Die Mitglieder können solche Maßnahmen des Konsortiums vermeiden, indem sie selbst den ursprünglichen Zustand wiederherstellen, an das Konsortium den erforderlichen Beitrag leisten oder den entsprechenden Gegenwert des verursachten Schadens zahlen. I membri possono evitare che il consorzio adotti tali provvedimenti ripristinando personalmente lo stato originale, prestando il dovuto contributo nei confronti del consorzio, oppure pagando il controvalore del danno arrecato. ABSCHNITT 7 Auflösung des Konsortiums CAPO 7 Scioglimento del consorzio Artikel 31 Modalitäten zur Auflösung des Konsortiums Articolo 31 Modalità di scioglimento del consorzio Die Auflösung des Konsortiums muss mit einer Mehrheit von mehr als zwei Drittel der Konsortialmitglieder beschlossen werden. In diesem Fall darf das Konsortium nicht vor Tilgung aller Schulden und eingegangenen Verpflichtungen aufgelöst werden, vorbehaltlich der Übernahme der gesamten Aktiva und Passiva durch jenes Konsortium oder jene Körperschaft, welcher das Vermögen des aufzulösenden Konsortiums zugewiesen wird. Dies vorbehaltlich der Bestimmungen, wie sie in Artikel 44, Absatz 22 des Landesgesetzes vom 28. September 2009, Nr. 5, vorgesehen sind. Lo scioglimento del consorzio deve essere deliberato da una maggioranza superiore ai due terzi dei consorziati. In questo caso il consorzio non può essere sciolto prima dell’estinzione di tutti i debiti e degli obblighi sopravvenuti, a meno che il consorzio o l’ente destinatario del patrimonio del consorzio prossimo allo scioglimento non dichiari di assumersi tutte le attività e passività. E’ fatto salvo quanto previsto dal comma 22 dell’art. 44 della Legge provinciale del 28 settembre 2009, n. 5 14 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 41 Artikel 32 Verweis Articolo 32 Rinvio Neben den Bestimmungen dieser Satzungen gelten die Vorschriften des Landesgesetzes vom 28. September 2009, Nr. 5. Oltre alle disposizioni di questo statuto valgono le norme della Legge provinciale del 28 settembre 2009, n. 5. Art. 33 Gleichstellung Art. 33 Parificazione Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Pur figurando nella sola forma maschile, le denominazioni sottoelencate si riferiscono indistintamente a donne e uomini. 15 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 42 95858 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 29 ottobre 2014, n. 38 Nomina Ispettore Distrettuale dei Corpi VV.F. volontari dell'Unione Distrettuale di Trento. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - - - - - - vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, concernente: "Ordinamento del Servizio Antincendi e delega delle funzioni alle Province di Trento e Bolzano", che prevede all'art. 1, comma 5, quali organismi componenti il Servizio Antincendi, le Unioni provinciali, distrettuali o comprensoriali dei Corpi dei VV.F. volontari; vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2984 del 27 dicembre 2012, con la quale sono stati approvati i regolamenti tipo dei corpi e gli schemi di statuto tipo delle Unioni distrettuali, nonché lo statuto della Federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari; preso atto che attualmente le Unioni distrettuali, con riferimento al rispettivo centro, sono le seguenti: Cavalese, Pozza di Fassa, Fiera di Primiero, Borgo Valsugana, Pergine, Trento, Mezzolombardo, Cles, Fondo, Malè, Tione, Riva del Garda e Vallagarina; accertato come lo Statuto tipo delle Unioni distrettuali preveda che, a capo di ognuna di esse sia preposto un Ispettore, nominato dal Presidente della Giunta Provinciale, su designazione unanime dell'Assemblea Distrettuale, sentito il parere del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile; vista la deliberazione n. 1682 di data 29 settembre 2014, con la quale la Giunta provinciale ha approvato lo statuto dell’Unione Distrettuale dei Corpi VV.F. volontari del distretto di Trento; visto il verbale dell’assemblea generale dell’Unione distrettuale di Trento tenutasi il giorno 28 luglio 2014, nell’ambito della quale, in attuazione dell’art. 7 dello Statuto, si è provveduto alla nomina del sig. ing. Giacomo De Sero, quale Ispettore distrettuale; visto in proposito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile, espresso in data 16 ottobre 2014; accertato il possesso, da parte del sig. ing. Giacomo De Sero, dei requisiti previsti dallo statuto dell’Unione Distrettuale di cui sopra per la nomina ad Ispettore distrettuale; vista la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24; vista la legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 e s.m.; decreta 1. 2. 3. E’ nominato, in attuazione di quanto disposto dallo Statuto dell’Unione Distrettuale dei Corpi VV.F. approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1682 del 29 settembre 2014, il sig. ing. Giacomo De Sero, nato a Trento il 04/05/1977, quale Ispettore distrettuale dei Corpi VV.F. volontari del distretto di Trento. La scadenza della presente nomina avviene al compimento dei cinque anni di mandato con riferimento alla data di designazione, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell’Unione anzicitata, in assenza di eventuali dimissioni o fatti invalidanti la nomina disposta con il presente provvedimento. All’Ispettore nominato con il presente decreto spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni, con onere a carico del bilancio della relativa Unione distrettuale. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE UGO ROSSI ______________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 43 95857 Decreti - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 29 ottobre 2014, n. 9-11/Leg. Approvazione modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 361/Leg. Regolamento concernente "Disciplina del museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali", articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali). IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - - - visto l’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; visto l’art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 680/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l’esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 “Disciplina delle attività culturali”; vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1709 di data 6 ottobre 2014, avente ad oggetto: L.P. 3 ottobre 2007, n. 15: Disciplina attività culturali, articolo 25. Approvazione modificazioni al regolamento concernente "Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali" adottato con decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011 n. 3-61/Leg. modificato con decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 10 - 85/Leg.; emana il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg 1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale e messo a disposizione del museo. Il direttore è individuato tra persone, in possesso di esperienza professionale coerente con le competenze e l’esperienza necessarie per la direzione del museo, appartenenti al personale con qualifica dirigenziale della Provincia o dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni pubbliche, oppure con assunzione diretta da parte della Provincia secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e dal relativo regolamento di attuazione.”; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Nel caso di assunzione diretta del direttore la Giunta provinciale con l'atto di nomina ne stabilisce il trattamento economico nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.” c) il comma 6 è abrogato. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 44 Art. 2 Modificazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg 1. Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg è sostituito dal seguente: “1. Il controllo sulla gestione finanziaria del museo è effettuato da un collegio dei revisori dei conti formato da tre componenti, nominati dalla Giunta provinciale, tra cui almeno un funzionario dell’Amministrazione provinciale esperto in materia finanziario-contabile, che può anche assumere la carica di presidente secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. I revisori durano in carica cinque anni. La Provincia determina i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti del collegio sulla base ed entro i limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.” Art. 3 Modificazione dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg 1. Nel comma 5 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg le parole: “conferito secondo le modalità individuate all’articolo 6” sono sostituite dalle seguenti: “conferito secondo le modalità individuate all’articolo 4”. Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. IL PRESIDENTE UGO ROSSI Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 45 NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull’efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Note alle premesse - L’articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2., dispone: “Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.” - L’articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone: “Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.” Nota all’articolo 1: L’articolo 4 del D.P.P. n. 3-61/Leg di data 11 marzo 2011, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone: a) Art. 4 Il direttore 1.Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale tra persone in possesso di esperienza professionale coerente con le competenze e l’esperienza necessarie per la direzione del museo scegliendolo: tra il personale con qualifica dirigenziale della Provincia o dei suoi enti strumentali; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 46 con assunzione diretta secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e dal relativo regolamento di attuazione; c) tramite messa a disposizione o comando di personale con qualifica di dirigente di altre amministrazioni pubbliche. 1. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale e messo a disposizione del museo. Il direttore è individuato tra persone, in possesso di esperienza professionale coerente con le competenze e l’esperienza necessarie per la direzione del museo, appartenenti al personale con qualifica dirigenziale della Provincia o dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni pubbliche, oppure con assunzione diretta da parte della Provincia secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e dal relativo regolamento di attuazione. 2. Il direttore ha la legale rappresentanza del museo e ne assicura la gestione, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati delle attività, provvede inoltre alla direzione e al coordinamento del personale. Il direttore cura in particolare: a) la predisposizione e l'adozione del programma annuale e pluriennale di attività del museo secondo quanto previsto dall'articolo 8; b) la predisposizione e l'adozione del bilancio annuale e pluriennale di previsione e delle sue variazioni, del conto consuntivo nonché dei provvedimenti amministrativi e contabili di competenza del museo, secondo quanto indicato dall'articolo 9; c) la stipulazione di contratti e convenzioni; d) l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; e) l'individuazione, tra il personale del museo, del proprio sostituto in caso di assenza o di impedimento; f) l'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela del patrimonio a qualsiasi titolo affidato al museo; g) l'adozione di ogni altro atto relativo al funzionamento del museo non demandato alla competenza di altri organi. 3. Il direttore presenta alla Giunta provinciale, contestualmente al conto consuntivo, una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale e pluriennale di attività, riferendo sulle attività svolte, sul monitoraggio e sugli esiti delle stesse, nonché un documento illustrativo dei dati patrimoniali e finanziari. 4. Nel caso di assunzione del direttore secondo la modalità indicata dal comma 1, lettera b), la Giunta provinciale con l'atto di nomina stabilisce il trattamento economico del direttore nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti b) 4. Nel caso di assunzione diretta del direttore la Giunta provinciale con l'atto di nomina ne stabilisce il trattamento economico nei limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti. 5. Il direttore è soggetto alla procedura di valutazione della prestazione secondo i criteri, le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia. 6. Se l’incarico di direttore del museo è conferito a personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici lo stesso è posto in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 62, comma 3 bis, della legge provinciale sul personale. Nota all’articolo 2: - L’articolo 6 del D.P.P. n. 3-61/Leg di data 11 marzo 2011, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone: Art. 6 Il collegio dei revisori dei conti 1. Il controllo sulla gestione finanziaria del museo è effettuato da un collegio dei revisori dei conti di tre membri, nominati dalla Giunta provinciale; il presidente è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro dei revisori contabili. I revisori durano in carica cinque anni. La Provincia determina i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti del collegio sulla base ed entro i limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti. 1. Il controllo sulla gestione finanziaria del museo è effettuato da un collegio dei revisori dei conti formato da tre componenti, nominati dalla Giunta provinciale, tra cui almeno un funzionario dell’Amministrazione provinciale esperto in materia finanziario-contabile, che può anche assumere la carica di presidente secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 6, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. I revisori durano in carica cinque anni. La Provincia determina i compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti del collegio sulla base ed entro i limiti previsti dalle disposizioni provinciali vigenti. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 47 2. Nell’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, i revisori compiono tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all’andamento della gestione ed hanno in particolare, l’obbligo di esaminare il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il rendiconto. Le relative relazioni sono allegate ai documenti contabili approvati dalla Giunta provinciale. 3. In caso di gravi anomalie riscontrate nella gestione finanziaria e amministrativa del museo nel corso dell’esercizio hanno l’obbligo di riferire alla Giunta provinciale. Nota all’articolo 3: - L’articolo 10 del D.P.P. n. 3-61/Leg di data 11 marzo 2011, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone: Art. 10 Organizzazione e risorse umane 1. L’organizzazione della struttura del museo assicura in modo adeguato e con continuità le funzioni previste da questo regolamento. 2. Per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attività il museo si avvale esclusivamente di personale messo a disposizione dalla Provincia. 3. Il museo può inoltre avvalersi di rapporti con soggetti esterni per attività specialistiche o attività che possano comunque essere svolte senza vincolo di subordinazione, ai sensi del capo I bis della legge sui contratti e sui beni provinciali. 4. La struttura organizzativa del museo é costituita da una direzione del museo e dalle strutture operative individuate dal regolamento interno di organizzazione sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale. 5. Alla direzione è preposto un direttore con incarico dirigenziale conferito secondo le modalità individuate dall’articolo 6 conferito secondo le modalità individuate all’articolo 4. 6. Agli uffici e agli eventuali incarichi speciali sono preposti dipendenti con qualifica di direttore di cui all'articolo 29 della legge sul personale della Provincia. 7. Se il museo non si avvale di personale in possesso della qualifica di direttore posto a disposizione dalla Giunta provinciale, si procede alla copertura dei relativi incarichi mediante procedure concorsuali, secondo le disposizioni della legge sul personale della Provincia. Il personale provinciale risultante vincitore del concorso è posto a disposizione del museo a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico. 8. Per la valutazione del personale con la qualifica di direttore preposto agli uffici, il museo si avvale del nucleo di valutazione della Provincia. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 48 95869 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 1. April 2014, Nr. 385 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 1 aprile 2014, n. 385 Unentgeltliche Abtretung von 17 m² der Bp. 279 K.G. Innichen an die Gemeinde Innichen. Cessione a titolo gratuito di 17 mq della p.ed. 279 C.C. San Candido al Comune di San Candido. Die Autonome Provinz Bozen ist Eigentümerin der Bp. 279 K.G. Innichen, wie aus dem Grundbuchsauszug vom 20.03.2014 hervorgeht. Sie bildet Teil des unverfügbaren Vermögens der Autonomen Provinz Bozen. La Provincia Autonoma di Bolzano è proprietaria della p.ed. 279 C.C. San Candido, come risulta dall'estratto tavolare dd. 20.03.2014. La p.ed. fa parte del patrimonio indisponibile della Provincia Autonoma di Bolzano. Das Gebäude wird vom Sanitätsbetrieb verwaltet, der die Liegenschaft für die Unterbringung der eigenen Dienste nutzt. L'edificio viene gestito dall'Azienda Sanitaria, che lo utilizza per la sistemazione dei propri servizi. Mit Schreiben Prot. Nr. 12310 vom 17.10.2013 ersucht die Gemeinde Innichen um unentgeltliche Abtretung von 17 m² der obgenannten Parzelle für die Errichtung eines Gehsteiges. Con lettera prot. n. 12310 dd. 17.10.2013 il Comune di San Candido chiede la cessione a titolo gratuito di 17 mq della particella sopraccitata per la realizzazione di un marciapiede. Die Lage der benötigten Fläche ist aus dem Teilungsplan Nr. 391/2013, erstellt von Geom. Gerhard Stauder, ersichtlich. L'ubicazione della superficie richiesta risulta dal tipo di frazionamento n. 391/2013, redatto dal Geom. Gerhard Stauder. Die Bp. 279 K.G. Innichen ist im Bauleitplan der Gemeinde Innichen als “Wohnbauzone B1 – Auffüllzone, Gebiet mit Denkmalschutz”, wie aus der urbanistischen Zweckbestimmung der Gemeinde Prot. Nr. 12056 vom 14.10.2013 hervorgeht. La p.ed. 279 C.C. San Candido è inserita come “zona residenziale B1 - zona di completamento e zona di rispetto per le belle arti” nel piano urbanistico del Comune di San Candido, come risulta dalla destinazione urbanistica del Comune Prot. Nr. 12056 dd. 14.10.2013. Mit Schreiben Prot. Nr. 0137828-BK vom 04.12. 2013 teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit, dass er keine Einwände gegen die Abtretung der obgenannten Fläche hat. Con lettera prot. n. 0137828-BK dd. 04.12.2013 l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige dichiara di non avere obiezioni alla cessione della superficie sopraccitata. Der Abschluss der Übergabeurkunde für die obgenannte Fläche erfolgt im Sinne des Artikels 20 des Landesgesetzes Nr. 2 vom 21.01.1987, mit welchem die Bedingungen für die unentgeltliche Abtretung von landeseigenen Liegenschaften festgelegt werden. La stipulazione del contratto di cessione avviene ai sensi dell'articolo 20 della Legge Provinciale n. 2 dd. 21.01.1987, con il quale vengono stabilite le condizioni per la cessione a titolo gratuito per immobili di proprietà provinciale. Es wird daher für angemessen erachtet, die unentgeltliche Abtretung der obgenannten Fläche zu ermächtigen, da diese nicht für eigene institutionelle Zwecke verwendet wird. Viene quindi ritenuto opportuno autorizzare la cessione a titolo gratuito della superficie sopracitata poiché non viene utilizzata per i propri fini istituzionali. dies alles vorausgeschickt tutto ciò premesso 49 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera mit Stimmeneinhelligkeit, die in gesetzlich vorgeschriebener Form zum Ausdruck gebracht wird: a voti unanimi espressi nei modi di legge: 1. 17 m² der Bp. 279 K.G. Innichen vom unverfügbaren in das verfügbare Vermögen zu übertragen, damit die unentgeltliche Abtretung an die Gemeinde Innichen durchgeführt werden kann; 1. di passare 17 mq della p.ed. 279 C.C. San Candido dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile per permettere la cessione a titolo gratuito al Comune di San Candido; 2. die unentgeltliche Abtretung von 17 m² der Bp. 279 K.G. Innichen an die Gemeinde Innichen zu folgenden Bedingungen zu genehmigen: a) die grundbücherliche Anmerkung gemäß Artikel 20, dritter und vierter Absatz, des L.G. Nr. 2 vom 21.01.1987, vornehmen zu lassen; 2. di autorizzare la cessione a titolo gratuito di 17 mq della p.ed. 279 C.C. San Candido al Comune di San Candido alle seguenti condizioni: a) di provvedere all’annotazione tavolare di cui all’articolo 20, terzo e quarto comma, della Legge Provinciale n. 2 dd. 21.01. 1987; 3. b) der Teilungsplan Nr. 391/2013, erstellt von Geom. Gerhard Stauder, bildet einen wesentlichen Bestandteil des abzuschließenden Vertrages; b) il tipo di frazionamento n. 391/2013, redatto dal Geom. Gerhard Stauder, forma parte integrante del contratto da stipulare; c) die Fläche wird in dem Zustand übergeben wie sie liegt und steht; c) la superficie viene ceduta come sta e giacie; d) mit der Übergabe der gegenständlichen Fläche an die neue Eigentümerin übernimmt diese alle Rechte und Pflichten, auch wenn sich diese auf die Zeit vor der Eigentumsübertragung beziehen; d) di dare atto che alla data del passaggio della superficie in oggetto passeranno alla nuova proprietaria tutti i diritti ed oneri derivanti dalla proprietà, anche se riferentesi a fatti verificatisi prima del passaggio stesso; e) im Falle einer Rückgabe der Fläche an die Autonome Provinz Bozen, wird sie im Sinne des Art. 20, fünfter Absatz, des L.G. Nr. 2 vom 21.01.1987 ohne jeden Anspruch auf Entschädigung für etwaige Verbesserungs- oder Ausbauarbeiten erfolgen; e) in caso di restituzione della superficie alla Provincia Autonoma di Bolzano questa avverà ai sensi dell’articolo 20, quinto comma, della Legge Provinciale n. 2 dd. 21.01.1987, senza alcun indennizzo per eventuali migliorie ed addizioni; f) alle anfallenden Spesen für den Abschluss des betreffenden Vertrages gehen zu Lasten der Gemeinde Innichen. f) tutte le spese inerenti alla stipulazione del relativo contratto sono a carico del Comune di San Candido. den Direktor der Abteilung Vermögensverwaltung, Dr. Josef Urthaler, zur Unterschrift der gegenständlichen Übergabeurkunde zu ermächtigen. 3. di autorizzare il direttore della ripartizione patrimonio, Dr. Josef Urthaler, alla firma del relativo contratto di cessione. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. EROS MAGNAGO IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P DOTT. EROS MAGNAGO Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 50 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 51 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 52 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 53 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 54 95864 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD, LANDWIRTSCHAFTLICHEM GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER ALPINEM GRÜNLAND vom 24. Juli 2014, Nr. 128/14 DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TRASFORMAZIONE DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O VERDE ALPINO del 24 luglio 2014, n. 128/14 Gemeinde Klausen: Änderung des Landschaftsplanes – Umwidmung von Wald in alpines Grünland und Weidegebiet gemäß Beschluss des Gemeindeausschusses vom 22.04.2014, Nr. 148 Comune di Chiusa: modifica del piano paesaggistico – trasformazione da bosco in zona di verde alpino e pascolo in base alla deliberazione della Giunta comunale del 22/04/2014, n. 148 Die Kommission hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: La Commissione ha preso atto di quanto segue: Die Gemeinde Klausen hat mit Beschluss des Gemeindeausschusses vom 22.04.2014, Nr. 148, eine Änderung zum Landschaftsplan beantragt, betreffend die Umwidmung von Wald in alpines Grünland und Weidegebiet auf den Gp.en 1684/2 und 1702/2, K.G. Latzfons, im Ausmaß von insgesamt 4.908 m². Il Comune di Chiusa ha chiesto con deliberazione della Giunta comunale del 22/04/2014, n. 148, una modifica al piano paesaggistico, concernente la trasformazione da bosco in zona di verde alpino e pascolo sulle pp.ff. 1684/2 e 1702/2, C.C. Lazfons, nella misura complessiva di 4.908 m². Die Kommission hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: La Commissione ha preso atto della seguente normativa: 1. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 3 desselben (Landschaftsschutzgesetz); 1. della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 3 della stessa (Legge per la Tutela del paesaggio); 2. in das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 19 desselben (Landesraumordnungsgesetz); 2. della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 19 della stessa (Legge urbanistica provinciale); 3. in das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 5 desselben (Forstgesetz); 3. della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 5 della stessa (Ordinamento forestale); 4. in den Beschluss der Landesregierung Nr. 859 vom 11. Juni 2012, in geltender Fassung (Landschaftsplan der Gemeinde Klausen). 4. della deliberazione della Giunta provinciale n. 859 del 11 giugno 2012, e successive modifiche (Piano paesaggistico del Comune di Chiusa). Die Kommission nimmt den Antrag mit folgenden Änderungen an: Im südwestlichen Teil wird die Umwidmungsfläche reduziert. Diese Teilfläche wird abgelehnt, um eine landschaftsgerechtere Abgrenzung der Umwidmungsfläche zu errei- La Commissione accoglie la richiesta con le seguenti modifiche: L’area di trasformazione viene ridotta nella sua parte sudoccidentale. Quest’area parziale viene rigettata onde poter garantire una delimitazione dell’area di trasformazione ac- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 - chen. Zusätzlich wäre die Bewirtschaftung der abgelehnten Fläche durch die Beschattung des darunter liegenden Waldbestandes stark beeinträchtigt. Die Umwidmung soll nicht in alpines Grünland und Weidegebiet, sondern in bestockte Wiese und Weide erfolgen, da eine lockere Bestockung in den Almgebieten charakteristisch ist. - 55 cettabile dal punto di vista paesaggistico. Inoltre, l’utilizzazione dell’area rigettata sarebbe aggravata a causa dell’ombreggiamento dovuto agli alberi del bosco sottostante. La trasformazione non va effettuata in zona di verde alpino e pascolo ma in prato e pascolo alberato, dato che una alberatura rada è un elemento caratteristico delle zone alpestri. Auf der Grundlage der genannten Prämissen fasst die Kommission nach eingehender Diskussion mit Stimmeneinhelligkeit folgenden In base alle premesse citate la Commissione dopo ampia discussione a voti unanimi Beschluss: delibera: 1. Die Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Klausen betreffend die Umwidmung von Wald in bestockte Wiese und Weide (nicht in alpines Grünland und Weidgebiet, wie vom Gemeindeausschuss beantragt) ist mit der diesbezüglichen graphischen Darstellung (ein Planauszug im Maßstab 1:10.000) teilweise genehmigt. 1. La modifica al piano paesaggistico del Comune di Chiusa concernente la trasformazione da bosco in prato e pascolo alberato (non in zona di verde alpino e pascolo come richiesta dalla Giunta comunale) è approvata parzialmente con il relativo elemento grafico (un estratto di piano in scala 1:10.000). 2. Nach erfolgter endgültiger Genehmigung der Änderung des Landschaftsplanes wird der Gemeindebauleitplan von Amts wegen angepasst. 2. Dopo l’approvazione definitiva della modifica del piano paesaggistico, il piano urbanistico comunale viene adeguato d’ufficio. DER VORSITZENDE DR. KONRAD STOCKNER IL PRESIDENTE DOTT. KONRAD STOCKNER Verkürztes Verfahren Procedimento abbreviato Der Gemeinderat von Klausen hat mit Beschluss Nr. 56 vom 10.09.2014 die gegenständliche Änderung gemäß Artikel 3 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, vollinhaltlich angenommen. Il Consiglio comunale di Chiusa ha pienamente condiviso la modifica di cui trattasi con deliberazione n. 56 del 10/09/2014 ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Questa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 56 95865 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER KOMMISSION FÜR DIE UMWIDMUNG VON WALD, LANDWIRTSCHAFTLICHEM GRÜN, BESTOCKTER WIESE UND WEIDE ODER ALPINEM GRÜNLAND vom 25. Juli 2014, Nr. 136/14 DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA TRASFORMAZIONE DI BOSCO, VERDE AGRICOLO, PRATO E PASCOLO ALBERATO O VERDE ALPINO del 25 luglio 2014, n. 136/14 Gemeinde Pfalzen: Änderung des Landschaftsplanes – Umwidmung von bestockte Wiese und Weide in Landwirtschaftsgebiet gemäß Beschluss des Gemeindeausschusses vom 28.05.2014, Nr. 190 Comune di Falzes: modifica del piano paesaggistico – trasformazione da prato e pascolo alberato in zona agricola in base alla deliberazione della Giunta comunale del 28/05/2014, n. 190 Die Kommission hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: La Commissione ha preso atto di quanto segue: Die Gemeinde Pfalzen hat mit Beschluss des Gemeindeausschusses vom 28.05.2014, Nr. 190, eine Änderung zum Landschaftsplan beantragt, betreffend die Umwidmung von bestockte Wiese und Weide in Landwirtschaftsgebiet auf der Gp. 198, K.G. Greinwalden, im Ausmaß von insgesamt 2.725 m². Il Comune di Falzes ha chiesto con deliberazione della Giunta comunale del 28/05/2014, n. 190, una modifica al piano paesaggistico, concernente la trasformazione da prato e pascolo alberato in zona agricola sulla p.f. 198, C.C. Grimaldo, nella misura complessiva di 2.725 m². Die Kommission hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: La Commissione ha preso atto della seguente normativa: 1. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 3 desselben (Landschaftsschutzgesetz); 1. della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 3 della stessa (Legge per la Tutela del paesaggio); 2. in das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 19 desselben (Landesraumordnungsgesetz); 2. della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 19 della stessa (Legge urbanistica provinciale); 3. in das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung und insbesondere in den Artikel 5 desselben (Forstgesetz); 3. della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche ed in particolare dell’articolo 5 della stessa (Ordinamento forestale); 4. in den Beschluss der Landesregierung Nr. 3786 vom 10. Oktober 2005 (Landschaftsplan der Gemeinde Pfalzen); 4. della deliberazione della Giunta provinciale n. 3786 del 10 ottobre 2005 (Piano paesaggistico del Comune di Falzes); 5. in den Erhebungsbericht des Forstinspektorates Bruneck vom 10.07.2014. 5. dell’istruttoria dell’Ispettorato forestale Brunico del 10/07/2014. In Anbetracht der Tatsache, dass keine negativen Auswirkungen in hydrogeologischer, forstlich-ökologischer oder landschaftlicher Hinsicht zu erwar- In considerazione del fatto che non si prospettano conseguenze negative di ordine idrogeologico, forestale-ecologico oppure paesaggistico la Com- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 57 ten sind, nimmt die Kommission den Antrag des Gemeindeausschusses an. missione accoglie la richiesta della Giunta comunale. Auf der Grundlage der genannten Prämissen fasst die Kommission nach eingehender Diskussion mit Stimmeneinhelligkeit folgenden In base alle premesse citate la Commissione dopo ampia discussione a voti unanimi Beschluss: delibera: 1. Die Änderung am Landschaftsplan der Gemeinde Pfalzen betreffend die Umwidmung von bestockte Wiese und Weide in Landwirtschaftsgebiet ist gemäß Antrag des Gemeindeausschusses genehmigt. 1. La modifica al piano paesaggistico del Comune di Falzes concernente la trasformazione da prato e pascolo alberato in zona agricola è approvata come da richiesta della Giunta comunale. 2. Nach erfolgter endgültiger Genehmigung der Änderung des Landschaftsplanes wird der Gemeindebauleitplan von Amts wegen angepasst. 2. Dopo l’approvazione definitiva della modifica del piano paesaggistico, il piano urbanistico comunale viene adeguato d’ufficio. DER VORSITZENDE DR. KONRAD STOCKNER IL PRESIDENTE DOTT. KONRAD STOCKNER Verkürztes Verfahren Procedimento abbreviato Der Gemeinderat von Pfalzen hat mit Beschluss Nr. 16 vom 29.09.2014 die gegenständliche Änderung gemäß Artikel 3 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, vollinhaltlich angenommen. Il Consiglio comunale di Falzes ha pienamente condiviso la modifica di cui trattasi con deliberazione n. 16 del 29/09/2014 ai sensi dell’articolo 3 comma 5 della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. Questa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 58 95834 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 30. September 2014, Nr. 1137 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 settembre 2014, n. 1137 Gemeinde Lana: Teilweise Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde - Ratsbeschluss Nr. 21 vom 21. August 2014 GAB 91/2014 Comune di Lana: Approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico comunale Delibera consiliare n. 21 del 21 agosto 2014 DGC 91/2014 Prämissen Der Gemeindeausschuss von Lana hat mit Beschluss Nr. 91 vom 4. März 2014 den Entwurf für folgende Änderungen am Bauleitplan beschlossen: Premessa La Giunta comunale di Lana con delibera n. 91 del 4 marzo 2014 ha adottato la seguente proposta di modifiche al piano urbanistico: a) Ergänzung des Art. 18 (Zone für touristische Einrichtungen – Campingplatz) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan, und zwar soll für den „Alpin Fitness Waldcamping“ in Völlan die höchstzulässige Baumassendichte von 0,08 m³/m² auf 0,2 m³/m² erhöht werden. Die Erhöhung der Baumassendichte ist erforderlich, um die bestehenden sanitären Anlagen an die heutigen Bedürfnisse anzupassen und die Errichtung eines Restaurationsbetriebes sowie einer Wohnung für die Betriebsausicht zu ermöglichen. Der Zusatz lautet: „Für den Campingplatz „Alpin Fitness Waldcamping“ in Völlan auf der BP 301, K.G. Völlan wird die höchstzulässige Baumassendichte mit 0,2 m³/m² festgelegt“. a) Integrazione dell’art. 18 (Zona per impianti turistici – campeggio) delle norme d’attuazione al piano urbanistico, e cioè per il campeggio “Alpin Fitness Waldcamping” a Foiana la densità edilizia massima viene aumentata da 0,08 m³/m² a 0,2 m³/m². L’aumento della densità edilizia è necessaria per poter adeguare gli impianti igienico-sanitari alle esigenze attuali e consentire la realizzazione di un’attività ristorativa e di un’abitazione per la sorveglianza. Il testo da aggiungere è il seguente: “Per il campeggio “Alpin Fitness Waldcamping” a Foiana sulla p.ed. 301, C.C. Foiana la densità edilizia massima viene fissata in 0,2 m³/m²”. b) Eintragung eines Durchführungsplanes für das Gewerbegebiet D1 „L. Zuegg“ auf den BP.en 1273, 1331, 1394, 1395, 1449 und den GP.en 1780/4 und 1780/11, K.G. Lana. Den dort ansässigen Betrieben sollen dadurch strukturelle Anpassungen und notwendige Erweiterungen ermöglicht werden können. Zudem soll die höchstzulässige Gebäudehöhe von 9,5 m auf 10 m erhöht werden, um eine ausgeglichenere Nutzung des Areals zu gewährleisten. b) Inserimento di un piano d’attuazione per la zona per insediamenti produttivi D1 “L. Zuegg” sulle pp.ed. 1273, 1331, 1394, 1395, 1449 e sulle pp.ff. 1780/4 e 1780/11, C.C. Lana. Alle imprese già situate in questa zona viene così data la possibilità di effettuare gli adeguamenti strutturali nonché gli ampliamenti necessari. Inoltre l’altezza massima degli edifici viene aumentata da 9,5 m a 10 m, per permettere un utilizzo più omogeneo dell’area. c1) Umwidmung von ca. 170 m² der GP.en 453/9 und 448/1, K.G. Völlan von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone „Völlan-Propst-Wieser-Weg“ (Dichte 1,3 m³/m²) mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes c1) Trasformazione di ca. 170 m² delle pp.ff. 453/9 e 448/1, C.C. Foiana da zona di verde agricolo in zona residenziale C7 – zona d’espansione “Foiana-Via Prevosto-Wieser“ (densità 1,3 m³/m²) con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge pro- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 59 vom 11. August 1997, Nr. 13. Die Umwidmung erfolgt im Zuge der Durchführung von Punkt 2 des Raumordnungsvertrages vom 5. November 2011, Reg. Nr. 1538 im Sinne von Art. 40/bis des obgenannten Gesetzes Nr. 13/97 und der diesbezüglichen Zusatzvereinbarung vom 27. September 2012, Reg. Nr. 1606. vinciale 11 agosto 1997, n. 13. La trasformazione avviene in esecuzione di quanto previsto al punto 2 della convenzione urbanistica del 5 novembre 2011, n. reg. 1538 ai sensi dell’art. 40/bis della succitata legge n. 13/97 e del relativo accordo supplementare del 27 settembre 2012, n. reg. 1606. c2) Umwidmung von ca. 205 m² der GP 1375/3, K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone (Dichte: 1,3 m³/m²) „Lana-Spitalgasse“ mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13. Die Umwidmung erfolgt im Zuge der Durchführung von Punkt 2 des Raumordnungsvertrages vom 5. November 2011, Reg. Nr. 1538 im Sinne von Art. 40/bis des obgenannten Gesetzes Nr. 13/97 und der diesbezüglichen Zusatzvereinbarung vom 27. September 2012, Reg. Nr. 1606. c2) Trasformazione di ca. 205 m² della p.f. 1375/3, C.C. Lana da zona di verde agricolo in zona residenziale C7 – zona d’espansione “Lana-Vicolo Ospizio” (densità 1,3 m³/m²) con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. La trasformazione avviene in esecuzione di quanto previsto al punto 2 della convenzione urbanistica del 5 novembre 2011, n. reg. 1538 ai sensi dell’art. 40/bis della succitata legge n. 13/97 e del relativo accordo supplementare del 27 settembre 2012, n. reg. 1606. c3) Umwidmung von ca. 450 m² der GP 629/3, K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone (Dichte: 1,3 m³/m²) „Völlan-Feldweg“ mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13. Die Umwidmung erfolgt im Zuge der Durchführung von Punkt 2 des Raumordnungsvertrages vom 5. November 2011, Reg. Nr. 1538 im Sinne von Art. 40/bis des obgenannten Gesetzes Nr. 13/97 und der diesbezüglichen Zusatzvereinbarung vom 27. September 2012, Reg. Nr. 1606. c3) Trasformazione di ca. 450 m² della p.f. 629/3, C.C. Lana da zona di verde agricolo in zona residenziale C7 – zona d’espansione “Foiana-Via dei Campi” (densità 1,3 m³/m²) con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. La trasformazione avviene in esecuzione di quanto previsto al punto 2 della convenzione urbanistica del 5 novembre 2011, n. reg. 1538 ai sensi dell’art. 40/bis della succitata legge n. 13/97 e del relativo accordo supplementare del 27 settembre 2012, n. reg. 1606. c4) Umwidmung von ca. 630 m² der GP 1318/2, K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone (Dichte: 1,3 m³/m²) „Lana-St. Agatha-Straße“ mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13. Die Umwidmung erfolgt im Zuge der Durchführung von Punkt 2 des Raumordnungsvertrages vom 5. November 2011, Reg. Nr. 1538 im Sinne von Art. 40/bis des obgenannten Gesetzes Nr. 13/97 und der diesbezüglichen Zusatzvereinbarung vom 27. September 2012, Reg. Nr. 1606. c4) Trasformazione di ca. 630 m² della p.f. 1318/2, C.C. Lana da zona di verde agricolo in zona residenziale C7 – zona d’espansione “Lana-Via S. Agata” (densità 1,3 m³/m²) con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. La trasformazione avviene in esecuzione di quanto previsto al punto 2 della convenzione urbanistica del 5 novembre 2011, n. reg. 1538 ai sensi dell’art. 40/bis della succitata legge n. 13/97 e del relativo accordo supplementare del 27 settembre 2012, n. reg. 1606. Laut Gutachten des Schätzamtes des Landes vom 30. Mai 2014, Prot. Nr. 327470 wird festgestellt, dass die im Raumordnungsvertrag vorgesehenen Leistungen des Vertragspartners nicht zu Ungunsten der Gemeinde Lana gewichtet sind. Secondo il parere dell’Ufficio estimo della Provincia del 30 maggio 2014, protocollo n. 327470 si stabilisce che le prestazioni del partner contrattuale previste nella convenzione urbanistica non compromettono l’interesse del Comune di Lana. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 d) Umwidmung von ca. 2.420 m² Landwirtschaftsgebiet und ca. 1.220 m² Wald in öffentliches Grün sowie Umwidmung von ca. 1.370 m² öffentlichem Grün in Landwirtschaftsgebiet. Es handelt sich um eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand. 60 d) Trasformazione di ca. 2.420 m² da zona di verde agricolo e di ca. 1.220 m² da bosco in zona di verde pubblico nonché trasformazione di ca. 1.370 m² da zona di verde pubblico in zona di verde agricolo. Si tratta di una rettifica in base allo stato di fatto. e) Flächengleiche Verschiebung von ca. 160 m² Wohnbauzone B4 - Auffüllzone- in Landwirtschaftsgebiet und von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone B4 – Auffüllzone, um eine bessere urbanistische Nutzung der Zone zu gewährleisten. e) Spostamento di equivalente superficie di ca. 160 m² da zona residenziale B4 – zona di completamento in zona di verde agricolo e da zona di verde agricolo in zona residenziale B4 – zona di completamento, per consentire un utilizzo migliore della zona dal punto di vista urbanistico. f) 1. Umwidmung von Wald und Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen und in öffentlichen Parkplatz in Pawigl. Es handelt sich um eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand. 2. Ausweisung einer Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen auf den GP.en 2830/4, 226/2 und 166/3, K.G. Lana. In dieser Zone sollen Ausschänke und Überdachungen für ländliche Feste verwirklicht werden. f) 1. Trasformazione da bosco e zona di verde agricolo in zona per attrezzature collettive – amministrazione e servizi pubblici e in parcheggio pubblico a Pavicolo. Si tratta di una rettifica in base allo stato di fatto. 2. Previsione di una zona per attrezzature collettive – amministrazione e servizi pubblici sulle pp.ff. 2830/4, 226/2 e 166/3, C.C. Lana. In questa zona vengono realizzati chioschi e tettoie per le feste campestri. g) Umwidmung von Wohnbauzone B4 – Auffüllzone und private Grünzone in Zone für touristische Einrichtungen – Beherbergung „Schwarzschmied“ mit der Vorschrift zur Erstellung eines Durchführungsplanes, um eine qualitative und quantitative Erweiterung des bestehenden Hotelbetriebes zu ermöglichen. Zudem soll die höchstzulässige Baumassendichte von 1,9 m³/m² auf 2,5 m³/m² erhöht werden. Der Art. 17 (Zone für touristische Einrichtungen – Beherbergung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird demnach mit folgendem Wortlaut ergänzt: g) Trasformazione da zona residenziale B4 – zona di completamento e da verde privato in zona per impianti turistici ricettivi „Schwarzschmied“ con la prescrizione di elaborare un piano d’attuazione, per poter permettere un ampliamento qualitativo e quantitativo dell’esistente esercizio alberghiero. Inoltre la densità massima edilizia viene aumentata da 1,9 m³/m² a 2,5 m³/m². L’art. 17 (Zona per impianti turistici ricettivi) delle norme d’attuazione al piano urbanistico viene di conseguenza integrato con il seguente testo: „Für die Touristenzone „Schwarzschmied“ auf der BP 119/1 und den GP.en 1472/3, 1472/4 sowie 1472/1, K.G. Lana gilt eine höchstzulässige Baumassendichte von 2,5 m³/m²“. “Per la zona turistica „Schwarzschmied“ sulla p.ed. 119/1 e sulle pp.ff. 1472/3, 1472/4 nonché 1472/1, C.C. Lana vale und densità edilizia massima di 2,5 m³/m²“. Die Gemeinde hat das Verfahren im Sinne von Art. 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 i.g.F. angewandt. Zu den vorgesehenen Änderungen sind keine Stellungnahmen oder Einwände eingebracht worden. Il Comune ha applicato la procedura prevista dall’art. 21 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 con successive modifiche. Non sono state presentate osservazioni o proposte alle varianti previste. Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat in der Sitzung vom 26. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio nella seduta del 26 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 giugno 2014 ha esaminato le proposte ed ha espresso il seguente parere: Juni 2014 die Anträge überprüft und folgendes Gutachten erteilt: a) Die Ergänzung des Art. 18 (Zone für touristische Einrichtungen – Campingplatz) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan für den „Alpin Fitness Waldcamping“ in Völlan wird befürwortet. Das Erfordernis für die Anpassung ist gegeben. 61 a) L’integrazione dell’art. 18 (Zona per impianti turistici – campeggio) delle norme d’attuazione al piano urbanistico per il campeggio “Alpin Fitness Waldcamping” a Foiana viene accettata. Sussiste la necessità per l’adeguamento. b) Die Eintragung des Durchführungsplanes für das Gewerbegebiet D1 „L. Zuegg“ auf den BP.en 1273, 1331, 1394, 1395, 1449 und den GP.en 1780/4 und 1780/ 11, K.G. Lana wird befürwortet. Es wird jedoch festgestellt, dass mit dem Durchführungsplan von der Höhe abgewichen werden kann, insofern soll auf eine Anhebung der Gebäudehöhe von 9,5 m auf 10 m verzichtet werden. b) L’inserimento del piano d’attuazione per la zona per insediamenti produttivi D1 “L. Zuegg” sulle pp.ed. 1273, 1331, 1394, 1395, 1449 e sulle pp.ff. 1780/4 e 1780/11, C.C. Lana viene accettato. Tuttavia si stabilisce che si può derogare all’altezza tramite il piano d’attuazione; pertanto si deve rinunciare all’aumento dell’altezza degli edifici da 9,5 m a 10 m. c1) Die Umwidmung von ca. 170 m² der GP.en 453/9 und 448/1, K.G. Völlan von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone „Völlan-Propst-Wieser-Weg“ mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 wird befürwortet. c1) La trasformazione di ca. 170 m² delle pp.ff. 453/9 e 448/1, C.C. Foiana da zona di verde agricolo in zona residenziale C7 – zona d’espansione “Foiana-Via Prevosto-Wieser“ con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 viene accettata. c2) Die Umwidmung von ca. 205 m² der GP 1375/3, K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone „Lana-Spitalgasse“ mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 wird befürwortet. c2) La trasformazione di ca. 205 m² della p.f. 1375/3, C.C. Lana da zona di verde agricolo in zona residenziale C7 – zona d’espansione “Lana-Vicolo Ospizio” con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 viene accettata. c3) Die Umwidmung von ca. 450 m² der GP 629/3, K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone „Völlan-Feldweg“ mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 wird nicht befürwortet. Das negative Gutachten der Landesraumordnungskommission vom 17. Januar 2013 wird bestätigt. Die entsprechende Zone liegt, etwa 30 m vom nächsten Haus und 50 m vom nächsten Siedlungsgebiet entfernt, isoliert auf der Nordseite der Zufahrtsstraße, und stellt damit ein Element der Zersiedelung dar. c3) La trasformazione di ca. 450 m² della p.f. 629/3, C.C. Lana da zona di verde agricolo in zona residenziale C7 – zona d’espansione “Foiana-Via dei Campi” con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 non viene accolta. Viene confermato il parere negativo della Commissione urbanistica provinciale del 17 gennaio 2014. La relativa zona giace isolata sul lato nord della strada d’accesso a ca. 30 m dal più vicino edificio ed a 50 m dal prossimo insediamento abitativo, e con ciò rappresenta un elemento di dispersione urbanistica. c4) Die Umwidmung von ca. 630 m² der GP 1318/2, K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone „Lana-St. Agatha-Straße“ mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des Landes- c4) La trasformazione di ca. 630 m² della p.f. 1318/2, C.C. Lana da zona di verde agricolo in zona residenziale C7 – zona d’espansione “Lana-Via S. Agata” con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 62 gesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 wird nicht befürwortet. Das frühere negative Gutachten der Landesraumordnungskommission vom 17. Januar 2013 wird bestätigt, da es sich um die Einzelausweisung eines Gebäudes handelt und zwar auf einer Fläche, welche für eine Bebauung nur dann geeignet sein könnte, wenn diese in eine Weiterentwicklung der St. Agathasiedlung einbezogen wird. Eine künftige neue Zone wird durch diese Einzelausweisung längerfristig eingeschränkt. Zudem ist die Zone in der vorgeschlagenen Art an kein öffentliches Straßennetz angebunden. provinciale 11 agosto 1997, n. 13 non viene accolta. Viene confermato il precedente parere negativo della Commissione urbanistica provinciale del 17 gennaio 2014, in quanto si tratta di una singola destinazione di un edificio, e cioè su una superficie che potrebbe essere idonea ad un’edificazione solo qualora questa fosse inserita in un ulteriore sviluppo dell’insediamento S. Agata. Un’eventuale nuova zona verrebbe quindi limitata a lungo termine attraverso questa singola previsione. Inoltre la zona non è allacciata nella forma prevista ad alcuna rete stradale pubblica. d) Die Umwidmung von Landwirtschaftsgebiet und Wald in öffentliches Grün (ins. ca. 3.640 m²) sowie Umwidmung von öffentlichen Grün in Landwirtschaftsgebiet (ca. 1.370 m²) wird befürwortet. Die Erweiterung der Fläche mit der bereits bestehenden Nutzung wird für sinnvoll erachtet. d) La trasformazione da zona di verde agricolo e da bosco in zona di verde pubblico (complessivamente ca. 3.640 m²) nonché la trasformazione da zona di verde pubblico in zona di verde agricolo (ca. 1.370 m²) vengono accolti. L’ampliamento della superficie con l’utilizzo già esistente viene reputato sensato. e) Die flächengleiche Verschiebung wird befürwortet. Die Neuabgrenzung ist urbanistisch vertretbar. Die Gemeinde muss jedoch sicherstellen, dass das bestehende Gebäude vor Beginn des Neubaues abgebrochen wird. e) Lo spostamento di equivalente superficie viene accolto. La nuova delimitazione è sostenibile dal punto di vista urbanistico. Il Comune deve però accertare che prima dell’inizio della nuova costruzione l’edificio esistente deve essere abbattuto. f) 1. Die Umwidmung von Wald und Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen und in öffentlichen Parkplatz in Pawigl wird befürwortet. 2. Die Ausweisung der Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen auf den GP.en 2830/4, 226/2 und 166/3, K.G. Lana wird in dem Sinne befürwortet, dass die maximale Kubatur mit 500 m³ und die höchstzulässige Gebäudehöhe mit 5 m festgelegt werden. Der Art. 19 (Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird wie folgt ergänzt: „Die auf den GP.en 2830/4, 226/2 und 166/3, K.G. Lana bestehende Fläche ist für den Ausschank und Überdachungen für ländliche Feste vorbehalten. Für diese Zone gilt eine höchstzulässige Gebäudehöhe mit 5 m und eine höchstzulässige Kubatur von 500 m³“. Zudem ist von Amts wegen das Gebiet mit besonderer landschaftlicher Bindung im Bereich des Festplatzes zu streichen. f) 1. La trasformazione da bosco e zona di verde agricolo in zona per attrezzature collettive – amministrazione e servizi pubblici e in parcheggio pubblico a Pavicolo viene approvata. 2. La previsione di una zona per attrezzature collettive – amministrazione e servizi pubblici sulle pp.ff. 2830/4, 226/2 e 166/3, C.C. Lana viene accolta nel senso che la cubatura massima e l’altezza massima degli edifici vengono fissate in 500 m³ risp. 5 m. L’art. 19 (Zona per attrezzature collettive amministrazione e servizi pubblici) delle norme d’attuazione al piano urbanistico viene integrato nel modo seguente: “L’area consistente nelle pp.ff. 2830/4, 226/2 e 166/3, C.C. Lana è destinata a chioschi e tettoie per le feste campestri. Per questa zona valgono un’altezza massima degli edifici di 5 m ed una cubatura massima di 500 m³”. Inoltre d’ufficio viene stralciata la zona con particolare vincolo paesaggistico nell’ambito della zona per feste campestri. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 63 Das Gutachten des Amtes für Straßendienst Burggrafenamt (Schreiben vom 26. März 2014, Prot. Nr. 202079) und des Sachverständigenbeirates für Ensembleschutz (Schreiben vom 12. Juni 2014, Prot. Nr. 347820) ist einzuhalten. Il pareri dell’Ufficio Servizio Strade del Burgraviato (nota del 26 marzo 2014, protocollo n. 202079) e del Comitato degli esperti per la tutela degli insiemi (nota del 12 giugno 2014, protocollo n. 347820) sono da rispettare. g) Die Umwidmung von Wohnbauzone B4 – Auffüllzone und private Grünzone in Zone für touristische Einrichtungen – Beherbergung „Schwarzschmied“ mit der Vorschrift zur Erstellung eines Durchführungsplanes und die Ergänzung des Art. 17 (Zone für touristische Einrichtungen – Beherbergung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan werden befürwortet. Der Sachverständigenbeirat für Ensembleschutz hat mit Schreiben vom 12. Juni 2014, Prot. Nr. 347820 ein positives Gutachten mit einer Auflage erteilt, die bei der endgültigen Beschlussfassung durch den Gemeinderat berücksichtigt werden muss. g) La trasformazione da zona residenziale B4 – zona di completamento e da verde privato in zona per impianti turistici ricettivi „Schwarzschmied“ con la prescrizione di elaborare un piano d’attuazione e l’integrazione dell’art. 17 (Zona per impianti turistici ricettivi) delle norme d’attuazione al piano urbanistico vengono accettati. Diese getroffene Entscheidung der Gemeinde steht nicht im Einklang mit dem Gutachten der Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung. Die Gemeinde widerlegt die Ablehnungsgründe wie folgt: Questa decisione del Comune non è conforme al parere della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. Il Comune rigetta le motivazioni di modifica come segue: Der Gemeinderat beschließt mit Ratsbeschluss Nr. 21 vom 21. August 2014 die Abänderungen Punkt a), b), c1) und c2), d), e), f1 und f2) sowie g) wie von der Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung vorgeschlagen, zu genehmigen. Betreffend die Abänderungen Punkt c3) und c4) beharrt der Gemeinderat, in Abweichung zum negativen Gutachten der Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung, aus folgenden Gründen auf die vom Gemeindeausschuss beschlossene Fassung: Abänderung c3): Die Freifläche zwischen der bestehenden Gewerbezone D1 und der mit vorliegendem Antrag auszuweisenden Erweiterungszone wäre für eine in Zukunft mögliche Erweiterung der Gewerbezone D1 reserviert. Es bestünde somit die Möglichkeit die Gewerbezone D1 bis zur Erweiterungszone C7 auszudehnen, um eine möglichst homogene Einheit zu erhalten und der Zersiedelung entgegenzuwirken. Aus diesen Gesichtspunkten soll diese neue Erweiterungszone C7 daher weder in Richtung der bereits bestehenden Gewerbezone D1 noch in Richtung bereits Con delibera n. 21 del 21 agosto 2014 il Consiglio comunale delibera di approvare le modifiche punto a), b), c1) e c2), d), e), f1 e f2) nonchè g), come proposte dalla Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. Per quanto riguarda le modifiche punto c3) e c4) il Consiglio comunale ribadisce, in difformità al parere negativo della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, la versione deliberata dalla Giunta comunale per i seguenti motivi: Modifica c3): Lo spazio esistente fra la zona per insediamenti produttivi D1 e la zona d’espansione C7 da inserire con la richiesta di modifica sarebbe riservato per un eventuale futuro ampliamento della zona per insediamenti produttivi D1. In questo modo viene data la possibilità di estendere la zona per insediamenti produttivi D1 fino alla zona d’espansione C7 per garantire un insieme uniforme e per contrastare la dispersione edilizia. Da questo punto di vista non appare opportuno spostare questa neo formata zona d’espansione C7 né verso la zona per insediamenti produttivi D1 Il Comitato degli esperti per la tutela degli insiemi con nota del 12 giugno 2014, protocollo n. 347820 ha espresso un parere positivo con una condizione che deve essere rispettata nella delibera definitiva attraverso il Consiglio comunale. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 64 bestehender verbauter Bereiche verschoben werden. Der Vorschlag berücksichtigt daher eine mögliche künftige Entwicklung der Fraktion. né verso le zone già edificate. La proposta di modifica tiene pertanto conto dell’eventuale sviluppo urbanistico della frazione. Abänderung c4): Die Zufahrt zur neuen Erweiterungszone C7 und deren Anschluss an die außerhalb liegenden Infrastrukturen kann über die im Straßenverzeichnis der Gemeinde Lana aufscheinende St. Katharinagasse gewährleistet werden. Diese Straße hat somit durchaus öffentlichen Charakter. Der Anschluss an die primären Infrastrukturen der St. Katharinagasse kann somit ohne größere Aufwände erfolgen. Einer in Zukunft eventuell notwendigen Ausweisung von weiteren Erweiterungszonen angrenzend an die bestehende Auffüllzone B4 könnte unabhängig von der Ausweisung dieser neuen, auszuweisenden Erweiterungszone, stattgegeben werden. Das zu errichtende Einzelhaus fügt sich harmonisch in das bestehende Umfeld, welches ebenfalls eine Reihe von Einzelhäusern aufzuweisen hat, ein. Es kann als passend und typisch für diesen Ortsbereich und das entsprechende städtebauliche Gefüge angesehen werden. Da auch in Zukunft ein homogenes Erscheinungsbild des städtebaulichen Gefüges gewahrt werden soll, steht gegenständliche Ausweisung auch nicht im Widerspruch zu einer eventuellen künftigen neuen Zone in diesem Bereich. Unter diesem Gesichtspunkt verhindert gegenständliche Ausweisung auch nicht eine Weiterentwicklung der St. Agatha-Siedlung. Modifica c4): L’accesso alla nuova zona d’espansione C7 e l’allacciamento della medesima alle infrastrutture esterne può essere garantita attraverso la via S. Caterina. La predetta strada ha assolutamente un carattere pubblico. Perciò l’allacciamento alle infrastrutture primarie della via S. Caterina può essere realizzato senza grossi oneri. Un inserimento di zona d’espansione nel piano urbanistico comunale confinante all’esistente zona di completamento B4 si potrebbe approvare indipendentemente dall’inserimento della prevista nuova zona d’espansione. La singola casa d’abitazione da realizzare si inserisce armonicamente nel contesto residenziale esistente caratterizzato parimenti da una serie di case unifamiliari, per cui può essere considerato adatta e tipica per l’assetto urbanistico di questo settore comunale. Il nuovo inserimento non è neanche ostativo all’eventuale inserimento di una nuova zona, in quanto anche in futuro si intende conservare l’attuale assetto urbanistico omogeneo caratterizzato, come detto, da un insieme di case unifamiliari. Da questo punto di vista ciò non impedisce un ulteriore sviluppo dell’inserimento S. Agata. Die Landesregierung teilt das Gutachten der obgenannten Kommission betreffend die Änderungen zu Punkt a), b), c1) und c2), d), e), f1 und f2) sowie g) mit den von Amts wegen vorgeschlagenen Ergänzungen. Für die Umwidmungen Punkte c3) und c4) müssen andere geeignete Flächen gefunden werden, damit die Gemeinde den Raumordnungsvertrag vom 5. November 2011 erfüllen kann. Die Änderungen des Bauleitplanes sind durch die Artikel 19 und 21 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 i.g.F. geregelt. La Giunta provinciale condivide il parere della suddetta Commissione in merito alle modifiche ai punti a), b), c1) e c2), d), e), f1 e f2) nonchè g) con le integrazioni proposte d’ufficio. Per le trasformazioni ai punti c3) e c4) devono essere trovate aree idonee, poiché il Comune possa soddisfare la convenzione urbanistica del 5 novembre 2011. Le modifiche al piano urbanistico sono regolamentate dagli articoli 19 e 21 della legge provinciale dell’11 agosto 1997, n. 13 con successive modifiche. DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt delibera Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 65 mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi die von der Gemeinde Lana mit Ratsbeschluss Nr. 21 vom 21. August 2014 beantragten Abänderungen zum Bauleitplan wie folgt teilweise zu genehmigen: a) Die Ergänzung des Art. 18 (Zone für touristische Einrichtungen – Campingplatz) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan betreffend die höchstzulässige Baumassendichte für den „Alpin Fitness Waldcamping“ in Völlan (von 0,08 m³/m² auf 0,2 m³/m²) wird genehmigt. Der obgenannte Artikel wird mit folgendem Zusatz ergänzt: „Für den Campingplatz „Alpin Fitness Waldcamping“ in Völlan auf der BP 301, K.G. Völlan wird die höchstzulässige Baumassendichte mit 0,2 m³/m² festgelegt“. di approvare parzialmente le modifiche al piano urbanistico proposte dal Comune di Lana con la delibera consiliare n. 21 del 21 agosto 2014 come segue: a) L’integrazione dell’art. 18 (Zona per impianti turistici – campeggio) delle norme d’attuazione al piano urbanistico riguardante la densità edilizia per il campeggio “Alpin Fitness Waldcamping” a Foiana (da 0,08 m³/m² a 0,2 m³/m²) viene approvata. Il succitato articolo viene integrato con il seguente testo: b) Die Eintragung eines Durchführungsplanes für das Gewerbegebiet D1 „L. Zuegg“ auf den BP.en 1273, 1331, 1394, 1395, 1449 und den GP.en 1780/4 und 1780/11, K.G. Lana wird genehmigt, um den dort ansässigen Betrieben strukturelle Anpassungen und notwendige Erweiterungen zu ermöglichen. Die Änderung der höchstzulässigen Gebäudehöhe von 9,5 m auf 10 m wird nicht genehmigt, da mit dem Durchführungsplan von der Höhe abgewichen werden kann. b) L’inserimento di un piano d’attuazione per la zona per insediamenti produttivi D1 “L. Zuegg” sulle pp.ed. 1273, 1331, 1394, 1395, 1449 e sulle pp.ff. 1780/4 e 1780/11, C.C. Lana viene approvato, per dare alle imprese già situate in questa zona la possibilità di effettuare gli adeguamenti strutturali nonché gli ampliamenti necessari. L’aumento dell’altezza massima degli edifici da 9,5 m a 10 m non viene approvato, poiché da quest’ultima si può derogare tramite il piano d’attuazione. c1) Die Umwidmung von ca. 170 m² der GP.en 453/9 und 448/1, K.G. Völlan von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C7 – Erwieterungszone „Völlan-Propst-Wieser-Weg“ (Dichte 1,3 m³/m²) mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 wird genehmigt. c1) La trasformazione di ca. 170 m² delle pp.ff. 453/9 e 448/1, C.C. Foiana da zona di verde agricolo in zona residenziale C7 – zona d’espansione “Foiana-Via Prevosto-Wieser“ (densità 1,3 m³/m²) con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 viene approvata. c2) Die Umwidmung von ca. 205 m² der GP 1375/3, K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone (Dichte: 1,3 m³/m²) „Lana-Spitalgasse“ mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 wird genehmigt. c2) La trasformazione di ca. 205 m² della p.f. 1375/3, C.C. Lana da zona di verde agricolo in zona residenziale C7 – zona d’espansione “Lana-Vicolo Ospizio” (densità 1,3 m³/m²) con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 viene approvata. c3) Die Umwidmung von ca. 450 m² der GP 629/3, K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone „Völlan-Feldweg“ mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 wird in Anleh- c3) La trasformazione di ca. 450 m² della p.f. 629/3, C.C. Lana da zona di verde agricolo in zona residenziale C7 – zona d’espansione “Foiana-Via dei Campi” con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 viene riget- “Per il campeggio “Alpin Fitness Waldcamping” a Foiana sulla p.ed. 301, C.C. Foiana la densità edilizia massima viene fissata in 0,2 m³/m²”. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 66 nung an das negative Gutachten der Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung abgelehnt. Für die Erfüllung des Raumordnungsvertrages vom 5. November 2011 ist eine andere geeignete Fläche zu bestimmen. tata in adeguamento al parere negativo della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. Per l’attuazione della convenzione urbanistica del 5 novembre 2011 deve essere travata un’altra area idonea all’edificazione. c4) Die Umwidmung von ca. 630 m² der GP 1318/2, K.G. Lana von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone C7 – Erweiterungszone „Lana-St. Agatha-Straße“ mit Raumordnungsvertrag im Sinne von Art. 40/bis des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 wird in Anlehnung an das negative Gutachten der Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung abgelehnt. Für die Erfüllung des Raumordnungsvertrages vom 5. November 2011 ist eine andere geeignete Fläche zu bestimmen. c4) La trasformazione di ca. 630 m² della p.f. 1318/2, C.C. Lana da zona di verde agricolo in zona residenziale C7 – zona d’espansione “Lana-Via S. Agata” con convenzione urbanistica ai sensi dell’art. 40/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 viene rigettata in adeguamento al parere negativo della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio. Per l’attuazione della convenzione urbanistica del 5 novembre 2011 deve essere travata un’altra area idonea all’edificazione. d) Die Umwidmung von ca. 2.420 m² Landwirtschaftsgebiet und ca. 1.220 m² Wald in öffentliches Grün sowie die Umwidmung von ca. 1.370 m² öffentlichem Grün in Landwirtschaftsgebiet wird genehmigt. Es handelt sich um eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand. d) La trasformazione di ca. 2.420 m² da zona di verde agricolo e di ca. 1.220 m² da bosco in zona di verde pubblico nonché la trasformazione di ca. 1.370 m² da zona di verde pubblico in zona di verde agricolo vengono approvate. Si tratta di una rettifica in base allo stato di fatto. e) Die flächengleiche Verschiebung von ca. 160 m² Wohnbauzone B4 - Auffüllzone- in Landwirtschaftsgebiet und von Landwirtschaftsgebiet in Wohnbauzone B4 – Auffüllzone wird genehmigt. e) Lo spostamento di equivalente superficie di ca. 160 m² da zona residenziale B4 – zona di completamento in zona di verde agricolo e da zona di verde agricolo in zona residenziale B4 – zona di completamento viene approvato. f) 1. Die Umwidmung von Wald und Landwirtschaftsgebiet in Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen und in öffentlichen Parkplatz in Pawigl wird genehmigt. Es handelt sich um eine Richtigstellung laut tatsächlichem Bestand. 2. Die Ausweisung der Zone für öffentliche Einrichtungen - Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen auf den GP.en 2830/4, 226/2 und 166/3, K.G. Lana wird genehmigt. Der Art. 19 (Zone für öffentliche Einrichtungen – Verwaltung und öffentliche Dienstleistung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird wie folgt ergänzt: „Die auf den GP.en 2830/4, 226/2 und 166/3, K.G. Lana bestehende Fläche ist für den Ausschank und Überdachungen für ländliche Feste vorbehalten. Für diese Zone gilt eine höchstzulässige Gebäudehöhe mit 5 m und eine höchstzulässige Kubatur von 500 m³“. f) 1. La trasformazione da bosco e zona di verde agricolo in zona per attrezzature collettive – amministrazione e servizi pubblici e in parcheggio pubblico a Pavicolo viene approvata. Si tratta di una rettifica in base allo stato di fatto. 2. La previsione della zona per attrezzature collettive – amministrazione e servizi pubblici sulle pp.ff. 2830/4, 226/2 e 166/3, C.C. Lana viene approvata. L’art. 19 (Zona per attrezzature collettive - amministrazione e servizi pubblici) delle norme d’attuazione al piano urbanistico viene integrato nel modo seguente: “L’area consistente nelle pp.ff. 2830/4, 226/2 e 166/3, C.C. Lana è destinata a chioschi e tettoie per le feste campestri. Per questa zona valgono un’altezza massima degli edifici di 5 m ed una cubatura massima di 500 m³”. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 67 Das Gebiet mit besonderer landschaftlicher Bindung im Bereich des Festplatzes wird gestrichen. Das Gutachten des Amtes für Straßendienst Burggrafenamt (Schreiben vom 26. März 2014, Prot. Nr. 202079) und des Sachverständigenbeirates für Ensembleschutz (Schreiben vom 12. Juni 2014, Prot. Nr. 347820) ist einzuhalten. La zona con particolare vincolo paesaggistico nell’ambito della zona per feste campestri viene stralciata. Il pareri dell’Ufficio Servizio Strade del Burgraviato (nota del 26 marzo 2014, protocollo n. 202079) e del Comitato degli esperti per la tutela degli insiemi (nota del 12 giugno 2014, protocollo n. 347820) sono da rispettare. g) Die Umwidmung von Wohnbauzone B4 – Auffüllzone und private Grünzone in Zone für touristische Einrichtungen – Beherbergung „Schwarzschmied“ mit der Vorschrift zur Erstellung eines Durchführungsplanes wird genehmigt. Der Art. 17 (Zone für touristische Einrichtungen – Beherbergung) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird mit folgendem Wortlaut ergänzt: g) La trasformazione da zona residenziale B4 – zona di completamento e da verde privato in zona per impianti turistici ricettivi „Schwarzschmied“ con la prescrizione di elaborare un piano d’attuazione viene approvata. L’art. 17 (Zona per impianti turistici ricettivi) delle norme d’attuazione al piano urbanistico è integrato con il seguente testo: „Für die Touristenzone „Schwarzschmied“ auf der BP 119/1 und den GP.en 1472/3, 1472/4 sowie 1472/1, K.G. Lana gilt eine höchstzulässige Baumassendichte von 2,5 m³/m²“. “Per la zona turistica „Schwarzschmied“ sulla p.ed. 119/1 e sulle pp.ff. 1472/3, 1472/4 nonché 1472/1, C.C. Lana vale und densità edilizia massima di 2,5 m³/m²“. Das Gutachten des Sachverständigenbeirat für Ensembleschutz (Schreiben vom 12. Juni 2014, Prot. Nr. 347820) ist einzuhalten. Il parere del Comitato degli esperti per la tutela degli insiemi (nota del 12 giugno 2014, protocollo n. 347820) è da rispettare. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. Questa delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. EROS MAGNAGO IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. EROS MAGNAGO Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 68 95835 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 30. September 2014, Nr. 1138 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 settembre 2014, n. 1138 Gemeinde Mölten: Genehmigung des Gefahrenzonenplanes - RB Nr. 29 vom 11.08.2014 GAB Nr. 326/2013 Comune di Meltina: Approvazione del piano delle zone di pericolo - Del. Cons. n. 29 dell’11.08.2014 - DGC n. 326 /2013 Prämisse Der Gemeindeausschuss von Mölten hat mit Beschluss Nr. 326/2013 den Entwurf für den Gefahrenzonenplan beschlossen. Premessa La Giunta comunale di Meltina con deliberazione n. 326/2013 ha adottato la proposta del piano delle zone di pericolo. Die Gemeinde hat das Verfahren gemäß Art. 21 des LROG durchgeführt. Zum vorgelegten Plan sind keine Stellungnahmen oder Einwände eingebracht worden. Il Comune ha applicato la procedura prevista dall’art. 21 della LUP. Non sono state presentate osservazioni o proposte al piano proposto. Die Konferenz der Dienststellen hat in der Sitzung vom 03.04.2014 die übermittelten Unterlagen überprüft und dabei positives Gutachten erteilt mit Vorschriften, die bei der endgültigen Beschlussfassung zu berücksichtigen sind. La conferenza dei servizi, nella seduta del 03.04. 2014 ha esaminato la documentazione trasmessa ed ha espresso parere favorevole con prescrizioni, da rispettare nella la delibera definitiva. Insbesondere hat sie folgende Unterlagen eingesehen: • die Karte der Bearbeitungstiefe; • die Gefahrenzonenkarte; • die Karte des spezifischen Risikos; • Kurzbericht und ausführlicher Bericht. Ha visionato in particolare i seguenti documenti: Die Gemeinde Mölten beschließt mit RB Nr. 29 vom 11.08.2014, unter Berücksichtigung des Gutachtens der Dienststellenkonferenz, die Genehmigung des Gefahrenzonenplanes, die Streichung der Position „Gefahrenzone“ aus der Legende des Flächenwidmungsplanes und die entsprechende Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan. Il Comune di Meltina con del. cons. n. 29 dell’11.08.2014, tenendo conto del parere della conferenza dei servizi, delibera l’approvazione del piano delle zone di pericolo, lo stralcio della posizione “zona di pericolo” dalla legenda del piano di zonizzazione e la relativa integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico. Die Landesregierung teilt das positive Gutachten der Dienststellenkonferenz und befürwortet den Gefahrenzonenplan wie vom Gemeinderat beschlossen. La Giunta provinciale condivide il parere favorevole della conferenza dei servizi ed accetta il piano delle zone di pericolo come proposto dal Consiglio comunale. Gestützt auf den Art. 22-bis des Landesraumordnungsgesetzes, Landesgesetz vom 11.08.1997, Nr. 13; Visto l’art. 22-bis della Legge urbanistica provinciale, L.P. dell’11/08/1997, n. 13; beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera • • • • La carta del grado di studio; La carta delle zone di pericolo; La carta delle zone di rischio specifico; Relazione sintetica e Relazione dettagliata. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 69 einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: Den Gefahrenzonenplan der Gemeinde Mölten, wie mit Ratsbeschluss Nr. 29 vom 11.08.2014 beantragt, zu genehmigen. Weiters wird die Position „Gefahrenzone“ aus der Legende des Flächenwidmungsplanes gestrichen. Di approvare il piano delle zone di pericolo del Comune di Meltina, come proposto con delibera consiliare n. 29 dell’11.08.2014. Inoltre viene stralciata la posizione “zona di pericolo” dalla legenda del piano di zonizzazione. In die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird folgende Bestimmung aufgenommen: Nelle norme di attuazione al piano urbanistico viene inserita la seguente normativa: „Art. 37 - Gefahrenzonen Die Gefahrenzonen sind mit dem geltenden Gefahrenzonenplan und der Durchführungsverordnung, DLH vom 05.08.2008 Nr. 42 i.g.F., geregelt.” “Art. 37 - zone di pericolo Le zone di pericolo sono disciplinate dal piano delle zone di pericolo vigente e dal regolamento di esecuzione, DPP 05/08/2008, n. 42 con succ. mod.” Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. EROS MAGNAGO IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. EROS MAGNAGO Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 70 95861 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Oktober 2014, Nr. 1197 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 ottobre 2014, n. 1197 Gemeinde Karneid: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde - RB Nr. 37 vom 19.08.2014 - GAB Nr. 220/2014 Comune di Cornedo all’Isarco: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale Del. Cons. n. 37 del 19.08.2014 - DGC n. 220/2014 Prämisse Premessa Der Gemeindeausschuss von Karneid hat mit Beschluss Nr. 220/2014 den Entwurf für Änderungen zum Bauleitplan beschlossen. La Giunta comunale di Cornedo all’Isarco con deliberazione n. 220/2014 ha adottato una proposta di modifica al piano urbanistico. Die Gemeinde hat das Verfahren gemäß Art. 21 des LROG durchgeführt. Zu den vorgesehenen Änderungen sind 4 Stellungnahmen bzw. Einwände eingebracht worden. Il Comune ha applicato la procedura prevista dall’art. 21 della LUP. Sono state presentate 4 osservazioni risp. proposte alle varianti previste. Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat in der Sitzung vom 10.07.2014 den Antrag überprüft und dabei positives Gutachten erteilt. Der Bedarf an Parkplätzen ist vorhanden. Die Verteilung der Baumassen in den angrenzenden Wohnbauzonen erfolgt mittels Durchführungsplan. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio nella seduta del 10/07/2014 ha esaminato la modifica proposta ed ha espresso parere favorevole in merito. Esiste la necessità di posti macchina. La distribuzione delle cubature nelle zone residenziali confinanti avviene con il piano di attuazione. Die Gemeinde Karneid beschließt mit RB Nr. 37 vom 19.08.2014, unter Berücksichtigung des Gutachtens der Kommission, folgende Abänderungen zum Bauleitplan: Il Comune di Cornedo all’Isarco con del. cons. n. 37 del 19.08.2014, tenendo conto del parere della Commissione, delibera le seguenti modifiche al piano urbanistico: Vergrößerung des öffentlichen Parkplatzes in der Fraktion Blumau um rund 1.589 m², Umwidmung von Wohnbauzone B3 in Wohnbauzone B6 sowie Anpassung der Zonengrenzen an die Katastersituation und an die Grenzen des Durchführungsund des angrenzenden Wiedergewinnungsplanes, gemäß graphischer Unterlage. Die betroffene Wohnbauzone B3 – Auffüllzone (Dichte 2,8 m³/m²) soll durch die Reduzierung der Fläche in eine Wohnbauzone B6 (Dichte 3,16 m³/m²) umgewidmet werden. Der Antrag der Gemeinde wird damit begründet, dass in der Fraktion Blumau seit Jahren ein akutes Parkplatzproblem besteht. Ingrandimento del parcheggio pubblico nella frazione Prato all’Isarco di 1.589 m² ca., trasformazione della zona residenziale B3 in zona residenziale B6 nonch adeguamento dei confini di zona ai confini catastali ed ai confini del piano di attuazione e del piano di recupero confinante, secondo l’allegato grafico. La zona residenziale B3 – zona di completamento interessata (indice 2,8 m³/m²), in seguito alla riduzione dell’area, viene trasformata in zona residenziale B6 (indice 3,16 m³/m²).` Weiters sollen die Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wie folgt ergänzt werden: „Art. 14 bis - Wohnbauzone B6 - Auffüllzone Inoltre viene proposto di integrare le norme di attuazione al piano urbanistico come segue: „Art. 14 bis - Zona residenziale B6 - zona di completamento La richiesta del Comune viene motivata con il problema della mancanza di posti macchina, che esiste già da anni nella frazione Prato all’Isarco. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 71 Diese Wohnbauzone umfasst die im Sinne des Artikels 36, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 in geltender Fassung, gänzlich oder teilweise bebauten Flächen, welche weder eine besondere geschichtliche oder künstlerische Bedeutung noch einen besonderen Wert als Ensemble haben. Questa zona residenziale comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate ai sensi dell’articolo 36, comma 4 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche, le quali non presentano particolare interesse storico o artistico, né sono di particolare pregio ambientale. Es gelten folgende Bauvorschriften: • höchstzulässige Baumassendichte: 3,16 m³/m² • höchstzulässige überbaute Fläche: 40% • höchstzulässige Gebäudehöhe: 9,5 m • Mindestgrenzabstand: 5 m • Mindestgebäudeabstand: 10 m • höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 75% Valgono i seguenti indici: • densità edilizia massima: 3,16 m³/m² • rapporto massimo di copertura: 40% • altezza massima degli edifici: 9,5 m • distanza minima dal confine: 5 m • distanza minima tra gli edifici: 10 m • rapporto massimo di superficie impermeabile: 75% Für die im Flächenwidmungsplan eigens abgegrenzten Zonen ist im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes ein Durchführungsplan zu erstellen.“ Per le zone appositamente delimitate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della legge urbanistica provinciale.“ Die Landesregierung teilt das positive Gutachten der Kommission und befürwortet den Antrag wie vom Gemeinderat beschlossen. Die übermittelten Unterlagen, betreffend den Durchführungsplan, sind von der Gemeinde beim DFPL Verfahren zu berücksichtigen, welches in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fällt. La Giunta provinciale condivide il parere favorevole della Commissione ed accetta la modifica come richiesta dal Consiglio comunale. La documentazione trasmessa, che riguarda il piano di attuazione, dev’essere presa in considerazione dal Comune in occasione della trattazione del piano di attuazione, che è competenza comunale. Weiters wird von Amts wegen eine Richtigstellung gemäß LRB 2921/2006 vorgenommen. Inoltre viene apportato d’ufficio una rettifica secondo la DGP 2921/2006. Gestützt auf die Art. 19 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13 i.g.F. Visti gli artt. 19 e 21 della Legge urbanistica provinciale, LP 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: Die von der Gemeinde Karneid mit Ratsbeschluss Nr. 37 vom 19.08.2014 beantragten Abänderungen zum Bauleitplan wie folgt zu genehmigen: Di approvare le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di Cornedo all’Isarco con delibera consiliare n. 37 del 19.08.2014, come segue: Die Vergrößerung des öffentlichen Parkplatzes in der Fraktion Blumau um rund 1.589 m² wird genehmigt, ebenso die Umwidmung von Wohnbauzone B3 in Wohnbauzone B6, die Anpassung der Zonengrenzen an die Katastersituation und an die Grenzen des Durchführungs- und des angrenzenden Wiedergewinnungsplanes. Vengono approvati l’ingrandimento del parcheggio pubblico nella frazione Prato all’Isarco di 1.589 m² ca., la trasformazione della zona residenziale B3 in zona residenziale B6, l’adeguamento dei confini di zona ai confini catastali ed ai confini del piano di attuazione e del piano di recupero confinante. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 Auch die Ergänzung der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan wird genehmigt. Der einzufügende Text lautet wie folgt: „Art. 14 bis - Wohnbauzone B6 - Auffüllzone 72 Diese Wohnbauzone umfasst die im Sinne des Artikels 36, Absatz 4 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13 in geltender Fassung, gänzlich oder teilweise bebauten Flächen, welche weder eine besondere geschichtliche oder künstlerische Bedeutung noch einen besonderen Wert als Ensemble haben. Viene pure approvata l’integrazione delle norme di attuazione al piano urbanistico. Il testo da inserire è il seguente: „Art. 14 bis - Zona residenziale B6 - zona di completamento Questa zona residenziale comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate ai sensi dell’articolo 36, comma 4 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche, le quali non presentano particolare interesse storico o artistico, né sono di particolare pregio ambientale. Es gelten folgende Bauvorschriften: höchstzulässige Baumassendichte: 3,16 m³/m² höchstzulässige überbaute Fläche: 40% höchstzulässige Gebäudehöhe: 9,5 m Mindestgrenzabstand: 5 m Mindestgebäudeabstand: 10 m höchstzulässige Versiegelung des Bodens: 75% Valgono i seguenti indici: densità edilizia massima: 3,16 m³/m² rapporto massimo di copertura: 40% altezza massima degli edifici: 9,5 m distanza minima dal confine: 5 m distanza minima tra gli edifici: 10 m rapporto massimo di superficie impermeabile: 75% Für die im Flächenwidmungsplan eigens abgegrenzten Zonen ist im Sinne des Landesraumordnungsgesetzes ein Durchführungsplan zu erstellen.“ Per le zone appositamente delimitate nel piano di zonizzazione deve essere redatto un piano di attuazione ai sensi della legge urbanistica provinciale.“ Weiters wird von Amts wegen eine Richtigstellung gemäß LRB 2921/2006 vorgenommen. Inoltre viene apportato d’ufficio una rettifica secondo la DGP 2921/2006. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. EROS MAGNAGO IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. EROS MAGNAGO Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 73 95833 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 14. Oktober 2014, Nr. 1216 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 14 ottobre 2014, n. 1216 Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung - Teilweise Änderung der Beschlüsse Nr. 2081/11 und Nr. 554/13 Assistenza sanitaria transfrontaliera - modifica parziale delle deliberazioni n. 2081/11 e n. 554/13 DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE Artikel 33 des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, in geltender Fassung, regelt die indirekte Krankenhausbetreuung zugunsten der beim Landesgesundheitsdienst eingeschriebenen Personen mit Wohnsitz in der Provinz Bozen, die in öffentlichen oder privaten Einrichtungen aufgenommen werden, die für die erforderliche Leistung mit dem staatlichen Gesundheitsdienst oder mit dem Landesgesundheitsdienst nicht vertraglich gebunden sind. L’articolo 33 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, disciplina l’assistenza ospedaliera in forma indiretta a favore delle persone residenti in provincia di Bolzano e iscritte al Servizio sanitario provinciale, che si ricoverano in strutture pubbliche o private non aventi per quella tipologia di prestazioni rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale o provinciale. Mit dem Finanzgesetz 2012 des Landes wurde dieser Artikel grundsätzlich geändert. La legge finanziaria 2012 della Provincia ha apportato sostanziali modifiche a detto articolo 33. Es wurde vorgesehen, dass das Anrecht auf Rückerstattung ausgeschlossen ist, wenn die betreffenden Personen über eine Privatversicherung verfügen oder andere von der Landesregierung anerkannte Entschädigungsformen in Anspruch nehmen können, welche solche medizinische Kosten decken. Werden diese Gesundheitsleistungen nur teilweise abgedeckt, steht ein Höchstbetrag zu, der zusammen mit der von der Versicherung abgedeckten Quote nicht den effektiv getragenen und vom Landesgesundheitsdienst anerkannten Betrag übersteigen darf. Weiters wurde vorgesehen, dass der Rückerstattungsbetrag nach dem von der Landesregierung festgesetzten Tarif bemessen wird, welcher unter jenem für direkt erbrachte Leistungen liegt und auf Grund der von derselben festgesetzten Einkommensgrenze festgelegt wird. È stato previsto che il diritto al rimborso è escluso nel caso in cui le persone dispongano già di un’assicurazione privata o di altre forme di indennizzo, individuate dalla Giunta provinciale, che coprano tali spese sanitarie. Qualora tali spese sanitarie siano coperte solo in parte, spetta un rimborso massimo che, sommato alla quota coperta dall’assicurazione, non superi le spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio sanitario provinciale. Inoltre, è stato previsto che il rimborso venga stabilito secondo la tariffa predeterminata dalla Giunta provinciale in misura inferiore a quella fissata per le prestazioni erogate in forma diretta ed in base alle fasce di reddito dalla stessa stabilita. Die Landesregierung hat mit Beschluss Nr. 2081 vom 30. Dezember 2011 das neue Rückerstattungssystem für die indirekte Betreuung bei Krankenhausaufenthalten festgelegt. La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2081 del 30 dicembre 2011, ha determinato il nuovo sistema di rimborso per l'assistenza indiretta in regime di ricovero. Dieser Beschluss legt für Krankenhausaufenthalte in ausländischen Einrichtungen, die nicht auf Rechnung und zu Lasten des nationalen Gesundheitsdienstes tätig sind, Rückerstattungstarife nach Aufenthaltstagen fest. Diese Tarife unter- Detta deliberazione prevede per i ricoveri in strutture all’estero non operanti per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale un rimborso a tariffa per giornata di degenza, che varia in caso di ricovero chirurgico o medico. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 74 scheiden sich je nachdem, ob es sich um chirurgische oder medizinische Aufenthalte handelt. Der Beschluss der Landesregierung Nr. 554 vom 15. April 2013 regelt hingegen die Rückvergütung für ambulatorische chirurgische Leistungen. La deliberazione della Giunta provinciale n. 554 del 15 aprile 2013 disciplina invece il rimborso di prestazioni in regime di chirurgia ambulatoriale. Dieser Beschluss sieht auch für die Beanspruchung der Rückvergütung der ambulatorischen chirurgischen Eingriffe die Anwendung der Durchführungsverordnung betreffend die einheitliche Erhebung von Einkommen und Vermögen (DLH vom 11. Jänner 2011, Nr. 2) vor. Es ist darin auch vorgesehen, dass im Falle einer Privatversicherung oder einer anderen anerkannten Entschädigungsform, welche medizinische Kosten abdeckt, ein Höchstbetrag zusteht, der zusammen mit der Versicherungsquote oder mit einer anderen Entschädigungsform nicht die effektiv getragenen und vom Landesgesundheitsdienst anerkannten Kosten übersteigen darf. Detta deliberazione prevede l’applicazione del regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio (D.P.P. 11 gennaio 2011, n. 2) anche ai fini della fruizione del rimborso per gli interventi di chirurgia ambulatoriale. Inoltre, essa prevede che, in caso di assicurazione privata o altra forma di indennizzo che copra anche solo in parte la spesa sanitaria sostenuta dall’utente, a quest’ultimo spetti un rimborso massimo che, sommato alla quota coperta dall’assicurazione o dall’altra forma di indennizzo, non superi le spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio sanitario provinciale. Mit dem gesetzesvertretenden Dekret vom 4. März 2014, Nr. 38, wurden auf staatlicher Ebene die Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung sowie die Durchführungsrichtlinie 2012/52/EU der Kommission vom 20. Dezember 2012 mit Maßnahmen zur Erleichterung der Anerkennung von in einem anderen Mitgliedstaat ausgestellten ärztlichen Verschreibungen umgesetzt. Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, è stata data attuazione a livello nazionale alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché alla direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Dieses gesetzesvertretende Dekret legt die Grenzen und die Modalitäten für die Rückerstattung von Gesundheitsleistungen, die ein Patient in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union in Anspruch genommen hat, fest. Dabei sind keine Grenzen für die Rückerstattung vorgesehen, die an das Einkommen des Patienten gebunden sind. Es ist auch nicht vorgesehen, dass im Falle einer Privatversicherung die Rückerstattung auf einen Restbetrag beschränkt ist. Detto decreto legislativo stabilisce i limiti e le modalità di rimborso delle prestazioni di assistenza sanitaria di cui un paziente ha usufruito in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Esso non contempla, nella sua previsione, limiti di rimborso ancorati al reddito del paziente e tanto meno il rimborso residuale in caso di assicurazione privata. Ferner erstattet der Versicherungsmitgliedstaat die Kosten für die grenzüberschreitende Behandlung bis zu den Höchstbeträgen, die er übernommen hätte, wenn die betreffende Leistung in seinem Hoheitsgebiet erbracht worden wäre, wobei die Erstattung die Höhe der tatsächlich durch die Behandlung entstandenen Kosten nicht überschreiten darf. Inoltre, i costi che si riferiscono all’assistenza transfrontaliera sono rimborsati dallo Stato membro di affiliazione in misura corrispondente ai costi che il sistema avrebbe coperto se tale assistenza fosse stata prestata nello Stato di appartenenza, senza che tale copertura superi il costo effettivo della prestazione ricevuta. Daraufhin wurde mit dem Landesgesetz vom 19. Juni 2014, Nr. 4 (Änderung des Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7, "Neuregelung des Lan- Quindi, con legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del servizio sanitario Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 75 desgesundheitsdienstes") die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung geregelt. provinciale"), è stata disciplinata l’assistenza sanitaria transfrontaliera. Es ist somit notwendig, die Landesregelung über die indirekte Betreuung bei Krankenhausaufenthalten und über die ambulatorischen chirurgischen Leistungen in Bezug auf Patienten, die sich für eine Behandlung in ein anderes EU-Land begeben, den neuen Gegebenheiten anzupassen und folglich die genannten Beschlüsse Nr. 2081 und Nr. 554 teilweise abzuändern. Ne consegue la necessità di adeguare alla nuova situazione la disciplina provinciale sull’assistenza sanitaria indiretta in regime di ricovero e sull’assistenza per prestazioni chirurgiche ambulatoriali a favore di pazienti che si recano in altri Paesi appartenenti alla UE e, quindi, di modificare parzialmente le predette deliberazioni n. 2081 e n. 554. Dies vorausgeschickt, Ciò premesso, beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. nach Punkt 12) des Beschlusses der Landesregierung Nr. 554 vom 15. April 2013 folgenden Punkt 13) einzufügen: „13) die Bestimmungen dieses Beschlusses gelten nur für Leistungen, die auf dem Staatsgebiet erbracht werden. Für Gesundheitsleistungen, die in einem anderen EUMitgliedstaat erbracht werden, erfolgt die Rückvergütung gemäß den Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 4. März 2014, Nr. 38, und des Landesgesetzes vom 19. Juni 2014, Nr. 4.“, 1. di aggiungere, dopo il punto 12) della deliberazione della Giunta provinciale n. 554 del 15 aprile 2013, il seguente punto 13): “13) le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano unicamente alle prestazioni erogate sul territorio nazionale. Le spese sanitarie per cure effettuate in un altro Stato membro dell'Unione Europea sono rimborsate secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, e alla legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4.”; 2. nach Punkt 18) des Beschlusses der Landesregierung Nr. 2081 vom 30. Dezember 2011 folgenden Punkt 19) einzufügen: „19) vorbehaltlich der Punkte 12) und 14) gelten die Bestimmungen dieses Beschlusses nur für Leistungen, die auf dem Staatsgebiet erbracht werden. Für Gesundheitsleistungen, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat erbracht werden, erfolgt die Rückvergütung gemäß den Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 4. März 2014, Nr. 38, und des Landesgesetzes vom 19. Juni 2014, Nr. 4.“, 2. di aggiungere, dopo il punto 18) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 30 dicembre 2011, il seguente punto 19): “19) le disposizioni di cui alla presente deliberazione, ad eccezione di quelle ai punti 12) e 14), si applicano unicamente alle prestazioni erogate sul territorio nazionale. Le spese sanitarie per cure effettuate in un altro Stato membro dell'Unione Europea sono rimborsate secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, e alla legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4.”; 3. die Bestimmungen der Beschlüsse der Landesregierung Nr. 554 vom 15. April 2013 und Nr. 2081 vom 30. Dezember 2011 gelten nicht für Gesundheitsleistungen, die außerhalb der Europäischen Union erbracht werden, 3. le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 554 del 15 aprile 2013 e n. 2081 del 30 dicembre 2011 non trovano applicazione per le prestazioni erogate in Paesi non appartenenti all’Unione Europea; 4. dieser Beschluss gilt ab dem Tag, an dem er gefasst wurde. Was die indirekte Betreuung bei Krankenhausaufenthalten betrifft, gilt er für Aufnahmen, die nach dem Tag der Beschlussfassung erfolgt sind. 4. la presente deliberazione trova applicazione a partire dalla data della sua adozione. In particolare, per l'assistenza indiretta in regime di ricovero, essa vale per le ammissioni alla degenza a partire dalla data di adozione della deliberazione medesima. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 76 5. Der Beschluss der Landesregierung Nr. 731 vom 17. Juni 2014 ist widerrufen. 5. La deliberazione della Giunta provinciale n. 731 del 17 giugno 2014 è revocata. 6. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht. 6. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione TrentinoAlto Adige/Südtirol. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. EROS MAGNAGO IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. EROS MAGNAGO Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 77 95872 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 ottobre 2014, n. 1224 BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Oktober 2014, Nr. 1224 Comune di Salorno: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale - Del. Cons. n. 41 del 24.09.2014 - DGC n. 185 /2014 Gemeinde Salurn: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde - RB Nr. 41 vom 24.09.2014 - GAB Nr. 185/2014 Prämisse Der Gemeindeausschuss von Salurn hat mit Beschluss Nr. 185/2014 den Entwurf für Änderungen zum Bauleitplan beschlossen. Premessa La Giunta comunale di Salorno con deliberazione n. 185/2014 ha adottato una proposta di modifica al piano urbanistico. Die Gemeinde hat das Verfahren gemäß Art. 21 des LROG durchgeführt. Zu den vorgesehenen Änderungen sind keine Stellungnahmen oder Einwände eingebracht worden. Il Comune ha applicato la procedura prevista dall’art. 21 della LUP. Non sono state presentate osservazioni o proposte alle varianti previste. Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat in der Sitzung vom 14.08.2014 den Antrag überprüft und positives Gutachten erteilt. La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio nella seduta del 14.08.2014 ha esaminato la proposta ed ha espresso parere favorevole. Die Gemeinde Salurn beschließt mit RB Nr. 41 vom 24.09.2014, unter Berücksichtigung des Gutachtens der Kommission, folgende Änderung der Bestimmungen über den Ensembleschutz: Il Comune di Salorno con del. cons. n. 41 del 24.09.2014, tenendo conto del parere della Commissione, delibera la seguente modifica alle norme sulla tutela degli insiemi: Aus den generellen Bestimmungen “Öffentlicher Straßenraum und Freiflächen” soll der nachstehende Wortlaut gestrichen werden, da er laut Gemeinde viel zu einschränkend ist und nicht ausreicht, um die bestehenden Betriebe (Bars und Gastbetriebe) angemessen sichtbar zu machen: „Werbeschriften und Ähnliches sind in gemalter Form anzubringen. Auf Leuchtreklamen und Fahnenschilder ist grundsätzlich zu verzichten.“ Stralcio dalle disposizioni generali “Spazio pubblico stradale e superfici inedificate“ della dicitura sotto riportata, poiché secondo il Comune è estremamente limitante e non sufficiente a garantire la giusta evidenza alla presenza di servizi (bar, ricettività): „Insegne pubblicitarie e simili dovranno essere affisse in forma di pittura sul muro. Si dovrà evitare in generale l'installazione di insegne luminose.“ Stattdessen soll folgender Wortlaut eingefügt werden. Viene proposto di sostituire il testo stralciato con la seguente nuova dicitura. „Die bestehenden Elemente der Stadtgestaltung wie Geschäftsschilder, Auslagenfenster, freistehende Auslagenkästen, Straßenlampen usw. sind zu erhalten, soweit sie von urkundlichem Interesse sind. Allfällige neue städtische Gestaltungselemente, inbegriffen Verkaufsstände sowie Einrichtungen zur Bewirtung im Freien, müssen mit Elementen gestaltet werden, welche in Form und Material funktional und dimensional dem Charakter des Standortes entsprechen.” „Gli elementi di arredo urbano quali insegne, vetrine, vetrinette esterne, lampioni ecc. esistenti sono da conservare qualora di interesse documentario. L'eventuale nuovo arredo urbano quali insegne, vetrine, vetrinette esterne, lampioni ivi compresi chioschi nonché attrezzature per l'esercizio del plateatico, deve essere realizzato con elementi di forma e materiale funzionalmente e dimensionalmente coerente con il carattere del sito.” Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 78 Die Landesregierung teilt das positive Gutachten der Kommission und befürwortet den Antrag wie vom Gemeinderat beschlossen. La Giunta provinciale condivide il parere favorevole della Commissione ed accetta la modifica come richiesta dal Consiglio comunale. Gestützt auf die Art. 19 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom 11.08.1997, Nr. 13 i.g.F. Visti gli artt. 19 e 21 della Legge urbanistica provinciale, LP 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche beschließt LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: Die von der Gemeinde Salurn mit Ratsbeschluss Nr. 41 vom 24.09.2014 beantragte Änderung der Bestimmungen über den Ensembleschutz wie folgt zu genehmigen: Di approvare la modifica alle norme sulla tutela degli insiemi, proposta dal Comune di Salorno con delibera consiliare n. 41 del 24.09.2014, come segue: Aus den generellen Bestimmungen “Öffentlicher Straßenraum und Freiflächen” wird der nachstehende Wortlaut gestrichen: „Werbeschriften und Ähnliches sind in gemalter Form anzubringen. Auf Leuchtreklamen und Fahnenschilder ist grundsätzlich zu verzichten.“ Dalle disposizioni generali “Spazio pubblico stradale e superfici inedificate“ viene stralciata la seguente dicitura: „Insegne pubblicitarie e simili dovranno essere affisse in forma di pittura sul muro. Si dovrà evitare in generale l'installazione di insegne luminose.“ Stattdessen wird folgender Wortlaut eingefügt: Il testo stralciato viene sostituito con la seguente dicitura: „Gli elementi di arredo urbano quali insegne, vetrine, vetrinette esterne, lampioni ecc. esistenti sono da conservare qualora di interesse documentario. „Die bestehenden Elemente der Stadtgestaltung wie Geschäftsschilder, Auslagenfenster, freistehende Auslagenkästen, Straßenlampen usw. sind zu erhalten, soweit sie von urkundlichem Interesse sind. Allfällige neue städtische Gestaltungselemente, inbegriffen Verkaufsstände sowie Einrichtungen zur Bewirtung im Freien, müssen mit Elementen gestaltet werden, welche in Form und Material funktional und dimensional dem Charakter des Standortes entsprechen.” L'eventuale nuovo arredo urbano quali insegne, vetrine, vetrinette esterne, lampioni ivi compresi chioschi nonché attrezzature per l'esercizio del plateatico, deve essere realizzato con elementi di forma e materiale funzionalmente e dimensionalmente coerente con il carattere del sito.” Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. EROS MAGNAGO IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. EROS MAGNAGO Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 79 95855 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Oktober 2014, Nr. 1226 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 ottobre 2014, n. 1226 Gemeinde Sarntal: Genehmigung von Änderungen am Landschaftsplan betreffend die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet und bestockte Wiese und Weide (Ratsbeschluss Nr. 40 vom 25.09.2014 – GAB 376/14) Comune di Sarentino: Approvazione di una modifica al piano paesaggistico concernente la trasformazione da bosco in zona agricola e in prato e pascolo alberato (delibera consiliare n. 40 del 25/09/2014 – DGC 376/14) Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue: Die Gemeinde Sarntal hat mit Beschluss des Gemeindeausschusses vom 26.06.2014, Nr. 376, mehrere Änderungen zum Landschaftsplan bzw. Bauleitplan beantragt. Die Punkte 5, 6 und 12 des Beschlusses betreffen die folgenden Änderungen: Il Comune di Sarentino ha chiesto con deliberazione della Giunta comunale del 26/06/2014, n. 376, alcune modifiche al piano paesaggistico rispettivamente piano urbanistico. I punti 5, 6 e 12 della deliberazione riguardano le seguenti modifiche: trasformazione da bosco in zona agricola sulle pp.ff. 3056/1, 3060/1, 3061/1, 3062/1, 3064 e 3066/1, C.C. Sarentino, nella misura complessiva di 8.497 mq; trasformazione da bosco in zona agricola sulle pp.ff. 7027, 7030/1, 7120/2 e pp.ed. 1229 e 3773, C.C. Sarentino, nella misura complessiva di 11.580 mq; trasformazione da bosco in zona agricola sulle pp.ff. 5014/1, 5024 e 5026, C.C. Sarentino, nella misura complessiva di 15.843 mq. - - - Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf den Gp.en 3056/1, 3060/1, 3061/1, 3062/1, 3064 und 3066/1, K.G. Sarntal, im Ausmaß von insgesamt 8.497 m²; Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf den Gp.en 7027, 7030/1, 7120/2 und Bp.en 1229 und 3773, K.G. Sarntal, im Ausmaß von insgesamt 11.580 m²; Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet auf den Gp.en 5014/1, 5024 und 5026, K.G. Sarntal, im Ausmaß von insgesamt 15.843 m². Die Gemeinde hat das Verfahren gemäß Artikel 19 LG 13/1997 durchgeführt. Zu den vorgesehenen Änderungen sind keine Stellungnahmen oder Einwände eingebracht worden. Il Comune ha applicato la procedura prevista dall’articolo 19 LP 13/1997. Non sono state presentate osservazioni o proposte alle varianti previste. Die Kommission für die Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland hat in der Sitzung vom 16.09.20104 die Anträge überprüft und mit folgenden Begründungen mit Änderungen genehmigt: La Commissione per la trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato o verde alpino nella seduta del 16/09/20104 ha esaminato le proposte e le ha approvate con modifiche con le seguenti motivazioni: - - Beschluss Nr. 176/14 (Gp.en 3056/1, 3060/1, 3061/1, 3062/1, 3064 und 3066/1, K.G. Sarntal): Die Kommission stellt fest, dass im zentralen und im nördlichen Bereich der beantragten Fläche keine negativen Auswirkungen in hydrogeologischer, forstlich-ökologischer oder landschaftlicher Hinsicht zu erwarten sind, weshalb dieser Teil genehmigt werden kann. Deliberazione n. 176/14 (pp.ff. 3056/1, 3060/1, 3061/1, 3062/1, 3064 e 3066/1, C.C. Sarentino): La Commissione constata che nella parte centrale e settentrionale della superficie richiesta non si prospettano conseguenze negative di ordine idrogeologico, forestaleecologico oppure paesaggistico e quindi potrà essere approvata questa parte. La super- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 80 ficie che si accosta a ovest e si estende fino al confine catastale e la fascia boschiva a sud sono invece troppo ripide e vengono rigettate. La Commissione quindi accoglie la richiesta parzialmente in base all’apposito allegato grafico. Die westlich angrenzende Fläche bis zur Parzellengrenze und der südlich anschließende Waldrandstreifen sind hingegen als steil einzustufen und werden abgelehnt. Die Kommission nimmt den Umwidmungsantrag folglich teilweise gemäß eigener graphischer Unterlage an. - Beschluss Nr. 177/14 (Gp.en 7027, 7030/1, 7120/2 und Bp.en 1229 und 3773, K.G. Sarntal): Die Kommission stellt fest, dass im Bereich der Gp. 7120/2, K.G. Sarntal, das Gewässer in der Gefahrenzone liegt. Aufgrund des hydrogeologischen Risikos und der ökologischen Bedeutung der Ufervegetation wird die Umwidmung im Bereich der Gefahrenzone, sowie auf der kleinen, westlich bis zur Grundstücksgrenze hin anschließenden Teilfläche abgelehnt. Aus den selben Gründen werden im Bereich der Gp.en 7027 und 7030/1, K.G. Sarntal, die Fläche in der Gefahrenzone sowie die im unteren Bereich angrenzende Teilfläche abgelehnt. Für die restlichen Flächen sind keine negativen Auswirkungen in hydrogeologischer, forstlich-ökologischer oder landschaftlicher Hinsicht zu erwarten, weshalb der Antrag des Gemeindeausschusses hier angenommen werden kann. Die Kommission nimmt den Umwidmungsantrag folglich teilweise gemäß eigener graphischer Unterlage an. - Deliberazione n. 177/14 (pp.ff. 7027, 7030/1, 7120/2 e pp.ed. 1229 e 3773, C.C. Sarentino): La Commissione constata che nella zona della p.f. 7120/2, C.C. Sarentino, il torrente si trova nella zona di pericolo. Per motivi del rischio idrogeologico e per l’importanza ecologica della vegetazione ripale viene rigettata il cambio della destinazione sulla zona di pericolo e sulla piccola superficie rimanente fino al confine catastale ad ovest. Per gli stessi motivi nei pressi delle pp.ff. 7027 e 7030/1, C.C. Sarentino, vengono rigettate le superfici parziali che si trovano nella zona di pericolo e la parte adiacente nel settore inferiore. Per le altre superfici non si prospettano conseguenze negative di ordine idrogeologico, forestaleecologico oppure paesaggistico e quindi per queste superfici potrà essere approvata la richiesta della Giunta comunale. La Commissione quindi accoglie la richiesta parzialmente in base all’apposito allegato grafico. - Beschluss Nr. 182/14 (Gp.en 5014/1, 5024 und 5026, K.G. Sarntal): Die Kommission stellt fest, dass der an den Wildbach angrenzende Bereich unter landschaftsökologischen Gesichtspunkten einen hohen Wert hat, da er mit dem Gewässer tief in den Talraum vorstößt und eine Korridorfunktion wahrnimmt. Aus diesem Grunde soll dieser Teil als Waldgebiet erhalten bleiben. Die restlichen Flächen können für die Landwirtschaft genutzt werden, da keine negativen Auswirkungen in hydrogeologischer, forstlich-ökologischer oder landschaftlicher Hinsicht zu erwarten sind. Dabei stimmt die Kommission bei der unteren Fläche, die unmittelbar an die bestehende Wiese anschließt, einer Umwandlung in Landwirtschaftsgebiet zu, während die darüber liegende Weide als bestockte Wiese und Weide eingetragen wird und durch einen lockeren Baumbestand weiter landschaftlich in Erscheinung treten soll. Als Ausgleichsmaßnahme ist die Pflanzung eines Heckenstreifens längs der Betonmauer der Schotter- - Deliberazione n. 182/14 (pp.ff. 5014/1, 5024 e 5026, C.C. Sarentino): La Commissione constata che il settore in adiacenza al torrente sotto aspetti paesaggistici e ecologici ha un valore alto, perché lungo il corso d’acqua penetra profondamente nel fondovalle e riceve una funzione di corridoio verde. Per questo motivo questa parte dovrà rimanere bosco. Le altre superfici potranno essere utilizzate dall’agricoltura, poiché non si prospettano conseguenze negative di ordine idrogeologico, forestale-ecologico oppure paesaggistico. In quest’ambito la Commissione accetta la modifica in zona agricola sulla superficie inferiore, situata in adiacenza al prato esistente, mentre il pascolo soprastante potrà essere inserito come prato e pascolo alberato, caratterizzando così anche in futuro il paesaggio con un’alberatura leggera. Come misura di compensazione è previsto la messa a dimora di una siepe lungo il muro in calcestruzzo dell’impianto di lavorazione di ghiaia, un ulteriore compensazione sarà da definire nell’ambito del progetto Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 81 verarbeitung vorgesehen, ein zusätzlicher Ausgleich soll vor Durchführung der Arbeiten im Ausführungsprojekt definiert werden. Die Kommission nimmt den Umwidmungsantrag folglich mit Änderungen gemäß eigener graphischer Unterlage an. esecutivo. La Commissione quindi accoglie la richiesta con variazioni in base all’apposito allegato grafico. Die Gemeinde beschließt mit den Ratsbeschluss vom 25.09.2014, Nr. 40 unter Berücksichtigung des Gutachtens der Kommission, die Abänderung zum Landschaftsplan. Il comune con del. cons. del 25/09/2014, n. 40 tenendo conto del parere della Commissione, delibera la modifica al piano paesaggistico. Die Landesregierung stellt fest, dass die Gemeinde die Bedingungen der Kommission im Ratsbeschluss berücksichtigt hat und befürwortet daher die Anträge wie vom Gemeinderat beschlossen. La Giunta provinciale, avendo constatato che il Comune ha rispettato le condizioni della Commissione nella delibera consiliare, accetta le modifiche come richieste dal Consiglio comunale. Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa: 1. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16 (Landschaftsschutzgesetz), in das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13 (Landesraumordnungsgesetz) und in das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21 (Forstgesetz); 1. della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16 (Legge sulla tutela del paesaggio), della legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale) e della legge provinciale del 21 ottobre 1996, n. 21 (Ordinamento forestale); 2. in den Beschluss der I. Landschaftsschutzkommission vom 23.07.2007, Nr. 14/07 (Landschaftsplan der Gemeinde Sarntal). 2. della deliberazione della Ia Commissione per la tutela del paesaggio del 23/07/2007, n. 14/07 (Piano paesaggistico del Comune di Sarentino). DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. Die von der Gemeinde Sarntal mit Ratsbeschluss vom 25.09.2014, Nr. 40 beantragten Änderungen zum Landschaftsplan – Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet und in bestockte Wiese und Weide (Beschlüsse der Kommission für die Umwidmung von Wald, landwirtschaftlichem Grün, bestockter Wiese und Weide oder alpinem Grünland Nr. 176/14, 177/14 und 182/14) – sind mit den diesbezüglichen graphischen Darstellungen genehmigt. 1. Le modifiche al piano paesaggistico, proposte dal Comune di Sarentino con del. cons. del 25/09/2014, n. 40 – concernente la trasformazione da bosco in zona agricola e in prato e pascolo alberato (deliberazioni della Commissione per la trasformazione di bosco, verde agricolo, prato e pascolo alberato o verde alpino n. 176/14, 177/14 e 182/14) – sono approvate con i relativi elementi grafici. 2. Der Bauleitplan der Gemeinde wird von Amts wegen in Übereinstimmung gebracht. 2. Il piano urbanistico del Comune viene portato d’ufficio in conformità. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 82 Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. EROS MAGNAGO IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. EROS MAGNAGO Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 83 95856 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Autonome Provinz Bozen - Südtirol Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 21. Oktober 2014, Nr. 1227 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 21 ottobre 2014, n. 1227 Gemeinde Lana: Genehmigung von Abänderungen am Landschaftsplan (Ratsbeschluss Nr. 20 vom 21.08.2014 – GAB 74/14) Comune di Lana: Approvazione di modifiche al piano paesaggistico (delibera consiliare n. 20 del 21/08/2014 – DGC 74/14) Die Landesregierung hat folgenden Sachverhalt zur Kenntnis genommen: La Giunta provinciale ha preso in considerazione quanto segue: Die Gemeinde Lana hat mit Beschluss des Gemeindeausschusses vom 25.02.2014, Nr. 74, die nachfolgenden Abänderungen zum Landschaftsplan der Gemeinde Lana beantragt, betreffend die Neuabgrenzung von Bannzone und Landschaftsschutzgebiet orographisch links der Falschauer sowie die Anpassung der Durchführungsbestimmungen und Berichte an den aktuellen Standard: a) Reduzierung der Bannzone im Bereich der mit Teilungsplan Nr. 502 vom 08.06.2012 gebildeten Gp. 328/7 und auf einem Teil der Gp. 328/1, K.G. Lana, gemäß beiliegender graphischer Unterlage zur Realisierung eines Wohngebäudes; b) Umwidmung der Landschaftsschutzbindung im orographisch linken Teil der Falschauer in Landschaftsschutzgebiet gemäß beiliegender graphischer Unterlage um die Errichtung von Hofstellen in diesem Bereich zu ermöglichen; c) Anpassung der Durchführungsbestimmungen und Berichte an den aktuellen Standard der Landschaftsplanung, auf Vorschlag des Amtes für Landschaftsökologie. Il Comune di Lana ha chiesto con delibera della Giunta comunale del 25/02/2014, n. 74, le seguenti modifiche al piano paesaggistico del Comune di Lana, concernente la nuova delimitazione della zona di rispetto e della zona di tutela paesaggistica sul lato orografico sinistro del rio Valsura, nonché l’adattamento delle norme di attuazione e delle relazioni agli standard attuali: Die Gemeinde hat das Verfahren gemäß Artikel 19 LG 13/1997 durchgeführt. Zu den vorgesehenen Änderungen sind keine Stellungnahmen oder Einwände eingebracht worden. Il Comune ha applicato la procedura prevista dall’articolo 19 LP 13/1997. Non sono state presentate osservazioni o proposte alle varianti previste. Die Kommission für die Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat die Änderung in der Sitzung vom 03.07.2014 (Beschluss Nr. 14/14) überprüft und beschließt die Änderungen mit den nachfolgenden Bemerkungen: a) vorbehaltlich des Vorhandenseins der rechtlichen Voraussetzungen für das Bauvorhaben, die von der Gemeinde zu prüfen sind, befürwortet die Kommission die Reduzierung der Bannzone; b) die Kommission befürwortet die Änderung von Bannzone in Landschaftsschutzgebiet, La Commissione per la Natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio ha esaminato nella seduta del 03/07/2014 (deliberazione n. 14/14) la proposta e approva le modifiche con le seguenti osservazioni: a) salvo la presenza dei presupposti giuridici per la realizzazione dell’opera edile, che saranno da esaminare dal Comune, la Commissione approva la riduzione della zona di rispetto; b) la Commissione approva la modifica da zona di rispetto in zona di tutela paesaggistica per a) b) c) riduzione della zona di rispetto nell’ambito della nuova p.f. 328/7, creata con il tipo di frazionamento n. 502 del 08/06/2012, e su una parte della p.f. 328/1, C.C. Lana, secondo l’allegato grafico annesso per realizzare un edificio residenziale; modifica del vincolo paesaggistico sulla parte orograficamente sinistra del rio Valsura in zona di tutela paesaggistica secondo l’allegato grafico annesso per rendere possibile la realizzazione di sedi agricole in questo settore; adattamento delle norme di attuazione e delle relazioni agli standard attuali della pianificazione paesaggistica, su proposta dell’Ufficio Ecologia del paesaggio. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 c) damit die Errichtung von Hofstellen in diesem locker verbauten Hangsegment ermöglicht wird; die Kommission befürwortet die Anpassung an den aktuellen Standard der Landschaftsplanung. c) 84 rendere possibile la realizzazione di sedi agricole in questo segmento del pendio, caratterizzato da una sparsa edificazione; la Commissione approva l’adattamento agli standard attuali della pianificazione paesaggistica. Die Gemeinde beschließt mir RB Nr. 20 vom 21.08.2014, unter Berücksichtigung der Gutachtens der Kommission, die Änderungen des Landschaftsplanes. Mit eigenem Schreiben vom 25.09.2014 bestätigt sie die rechtlichen Voraussetzungen für das Bauvorhaben im Bereich der Gp. 328/7, K.G. Lana. Il Comune con del. cons. n. 20 del 21/08/2014, tenendo conto del parere della Commissione, delibera le modifiche al piano paesaggistico. Con apposita lettera del 25/09/2014 conferma i presupposti giuridici per la realizzazione dell’opera edile nei pressi della p.f. 328/7, C.C. Lana. Die Landesregierung teilt das positive Gutachten der Kommission und befürwortet den Antrag, wie vom Gemeinderat beschlossen. La Giunta provinciale condivide il parere favorevole della Commissione ed accetta la modifica come richiesta dal Consiglio comunale. Die Landesregierung hat in folgende Rechtsgrundlagen Einsicht genommen: La Giunta provinciale ha preso atto della seguente normativa: 1. in das Landesgesetz vom 25. Juli 1970, Nr. 16 (Landschaftsschutzgesetz), in das Landesgesetz vom 11. August 1997, Nr. 13 (Landesraumordnungsgesetz) und in das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21 (Forstgesetz); 1. della legge provinciale del 25 luglio 1970, n. 16 (Legge sulla tutela del paesaggio), della legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale) e della legge provinciale del 21 ottobre 1996, n. 21 (Ordinamento forestale); 2. in den Beschluss der Landesregierung Nr. 3118 vom 30. August 2004 (überarbeiteter Landschaftsplan der Gemeinde Lana). 2. della delibera della Giunta provinciale n. 3118 del 30 agosto 2004 (Piano paesaggistico rielaborato del Comune di Lana). DIE LANDESREGIERUNG LA GIUNTA PROVINCIALE beschließt delibera einstimmig in gesetzmäßiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi: 1. Die von der Gemeinde Lana mit Ratsbeschluss Nr. 20 vom 21.08.2014 beantragten Änderungen am Landschaftsplan sind mit den nachfolgenden Bestandteilen, im Sinne des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16 genehmigt: erläuternder Bericht, Durchführungsbestimmungen, ein Plan im Maßstab 1:10.000 und ein Ausschnitt im Maßstab 1:5.000. 1. Der Bauleitplan der Gemeinde wird von Amts wegen in Übereinstimmung gebracht. 2. 2. di approvare le modifiche al piano paesaggistico, proposte dal Comune di Lana con deliberazione consiliare n. 20 del 21/08/2014 con le seguenti componenti, ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16: - relazione illustrativa, norme di attuazione, una planimetria in scala 1:10.000 ed un estratto in scala 1:5.000. Il piano urbanistico del Comune viene portato d’ufficio in conformità. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 85 Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-Südtirol veröffentlicht und tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung in Kraft. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. DER LANDESHAUPTMANN DR. ARNO KOMPATSCHER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. ARNO KOMPATSCHER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. EROS MAGNAGO IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. EROS MAGNAGO Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 86 GEMEINDE LANA COMUNE DI LANA DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUM LANDSCHAFTSPLAN NORME DI ATTUAZIONE AL PIANO PAESAGGISTICO Art. 1 Allgemeines Art. 1 Generalità Die folgenden Durchführungsbestimmungen werden bezugnehmend auf die Kategorien des Artikel 1 und gemäß Artikel 5 des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung festgesetzt. Le norme di attuazione che seguono vengono determinati in riferimento agli oggetti di cui all’articolo 1 ed ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche. Integrierenden Bestandteil des Landschaftsplanes bilden: Fanno parte integrante del piano paesaggistico: - - die kartographischen Anlagen, bestehend aus einem Lageplan im Maßstab 1:10.000 und einem Ausschnitt im Maßstab 1:5.000, der erläuternde Bericht und die nachfolgenden Durchführungsbestimmungen. le cartografie allegate, consistenti in una planimetria in scala 1:10.000 ed uno stralcio in scala 1:5.000, la relazione illustrativa ed le seguenti norme di attuazione. Art. 2 Weite Landstriche, die eine natürliche oder von Menschenhand umgeformte Landschaft, unter Einbeziehung der Siedlungen, bilden und die einzeln oder in ihrer Gesamtheit Zeugnis von Zivilisation geben (Artikel 1/b des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung). Art. 2 Zone corografiche costituenti paesaggi naturali o trasformati ad opera dell’uomo comprese le strutture insediative, che presentino, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà (riferimento al par. b) dell’articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successiva modifica). Es handelt sich um natürliche oder vom Menschen mitgestaltete Gebiete, die wegen ihrer landschaftlichen Schönheit und Eigenart oder Naturausstattung und Umweltfunktion oder ihrer Bedeutung für die ortstypische Siedlungsstruktur oder ihrer besonderen Erholungseignung oder als Umgebungsschutz von Natur- und Kulturdenkmälern mit dem Ziel der Erhaltung dieser Funktionen ausgewiesen werden. Si tratta di aree naturali o formate anche dall’attività umana che per la loro bellezza e singolarità paesaggistica, le risorse naturali o la loro importanza per la tipica struttura insediativa locale, nonché per la loro particolare idoneità a fini ricreativi o di protezione nei confronti di monumenti naturali e culturali in essi presenti, sono sottoposte a vincolo di tutela allo scopo di conservare tali funzioni. a) a) Gebiete von landschaftlichem Interesse Zone di interesse paesaggistico Diese umfassen das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme der Wohnbau- und Gewerbegebiete mit genehmigtem Durchführungsplan im Sinne des Artikel 6, Absatz 3 des Landesgesetzes Nr. 16/1970. Es gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes und des Gemeindebauleitplanes sofern nicht durch nachfolgende Bestimmungen spezifisch geregelt. Comprendono l’intero territorio comunale escluse le zone abitative e produttive fornite di piano di attuazione approvato ai sensi del comma 3 del articolo 6 della legge provinciale n. 16/1970. Valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale e del piano urbanistico comunale nonché le norme specifiche come segue. Die als "Auwald" eingetragenen Flächen sind Überreste wertvollster Naturlebensräume mit Le aree contrassegnate come "bosco ripariale" rappresentano residui di habitat naturali Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 87 einer bedrohten, aber sehr vielfältigen Flora und Fauna. Für deren Fortbestand ist die Erhaltung optimaler hydrologischer Verhältnisse und der charakteristischen Vegetation von großer Bedeutung. Kulturänderungen sind untersagt. Die forstliche Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Landesforstgesetzes. con una grande biodiversità e molte specie minacciate, sia vegetali che animali. Per la loro salvaguardia è di grande importanza il mantenimento di caratteristiche idrologiche ottimali e della vegetazione tipica. Sono vietati cambiamenti di coltura. L'utilizzazione forestale soggiace alle disposizioni della legge forestale provinciale. „Bestockte Wiesen und Weiden“ sind von besonderem landschaftlichem und ökologischem Wert. Bei der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung ist auf die Pflege, Wiedergewinnung und langfristige Sicherung ihrer Charakteristik und der aufgelockerten Bestockung zu achten. Bei geringem Bestockungsgrad ist die Stockrodung und die Entnahme von Lärchen nur bei Vorhandensein von ausreichender Lärchenverjüngung gestattet. I „prati e pascoli alberati“ sono particolarmente pregevoli dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Nella conduzione agro-forestale va prestata particolare attenzione alla cura, al ripristino ed alla conservazione nel tempo delle loro caratteristiche e della particolare copertura. Nel caso di copertura scarsa l’allontanamento delle ceppaie e il prelievo dei larici è consentito solo in presenza di sufficiente rinnovazione del larice stesso. „Kastanienhaine“ sind ästhetisch wertvolle Kulturlandschaftsbereiche und Lebensräume für eine bedrohte Fauna. Kulturänderungen sind hier deshalb untersagt. I “castagneti” sono paesaggi colturali di altissimo valore estetico e habitat per una fauna minacciata. Pertanto sono vietati cambiamenti di coltura. „Feuchtgebiete“ sind hochwertige Naturlebensräume für eine spezialisierte und bedrohte Flora und Fauna. Für deren Fortbestand ist die Erhaltung der gegebenen hydrologischen Verhältnisse und der charakteristischen Vegetation von großer Bedeutung. Es sind deshalb Trockenlegungsarbeiten, die Torfentnahme, das Ablagern von Material jeglicher Art sowie das Ausbringen von Dünger untersagt. Gestattet ist die ordentliche Instandhaltung der bestehenden Gräben. Le “zone umide” rappresentano habitat naturali di grande valore per una flora e fauna altamente specializzate e minacciate. Per la loro salvaguardia è di grande importanza il mantenimento delle caratteristiche idrologiche presenti e della vegetazione tipica. Sono perciò vietati le opere di prosciugamento del terreno, l'estrazione di torba, il deposito di materiale di qualsiasi genere nonché la concimazione. È consentita la manutenzione ordinaria dei fossi esistenti. b) Landschaftliche Bannzone Innerhalb dieser Flächen besteht ein absolutes Bauverbot für die Errichtung bzw. Erweiterung oberirdischer Gebäude jeglicher Art, ausgenommen Pumpstationen in den beiden Bannzonen „Agatha“ und „Brandis“. Für bestehende Hofstellen und Wohngebäude gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes. Sollte für eine notwendige Aussiedlung oder Neuerrichtung einer geschlossenen Hofstelle außerhalb der Bannzone kein geeigneter Standort gefunden werden, so soll eine gezielte Änderung der Abgrenzung der Bannzone am Rand des Siedlungsraumes vorgenommen werden, um eine bestmögliche Eingliederung des Bauvorhabens zu erreichen. b) Zona di rispetto paesaggistica Entro tali aree vige un assoluto divieto di costruzione e / o ampliamento di edifici fuori terra di qualsiasi genere, escluso stazioni di pompaggio nelle due zone di rispetto „Agatha“ e „Brandis“. Per le sedi di aziende agricole e gli edifici residenziali esistenti valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale. Nel caso di un necessario trasferimento o la realizzazione ex novo della sede di un maso chiuso, dove non sia possibile identificare un sito adeguato al di fuori della zona di rispetto, va modificata la delimitazione della zona di rispetto in maniera mirata nelle adiacenze della zona abitata al fine di garantire il miglior inserimento possibile della costruzione. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 c) 88 Verboten sind Schotterverarbeitungsanlagen unter Ausnahme befristeter, an eine Abbaukonzession gebundener, mobiler Anlagen ausschließlich zur Sortierung des vor Ort abgebauten Materials. Weiters ist das Überqueren des Gebietes mit Elektro- und Telefonfreileitungen verboten. Ausgenommen sind die Anschlüsse für bestehende und zulässige Gebäude, die sich in der Zone oder in unmittelbarer Umgebung befinden, wenn dafür das Überqueren des geschützten Gebietes notwendig ist. Sono vietati gli impianti per il trattamento della ghiaia, ad eccezione di impianti mobili a tempo determinato connessi ad una concessione di estrazione per la lavorazione di materiali estratti in loco. Inoltre è vietato l‘attraversamento della zona stessa mediante elettrodotti aerei e linee aeree per il servizio telefonico, ad eccezione degli allacciamenti agli edifici esistenti ed ammessi nella zona stessa o in quelle contigue, per raggiungere le quali risulti necessario l‘attraversamento della zona vincolata. Die Projekte von zulässigen Bauten oder Eingriffen in den in der graphischen Beilage eigens gekennzeichneten Flächen unterliegen der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung. I progetti di fabbricati o interventi ammessi entro le aeree appositamente segnate nella planimetria sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Amministrazione Provinciale. Landschaftsschutzgebiet c) Zona di tutela paesaggistica Für das einbezogene Landwirtschaftsgebiet gelten die Bestimmungen des Landesraumordnungsgesetzes ausgenommen die Verlegung und Neuerrichtung von Gebäuden, die nur dann gestattet werden können, wenn der Antragsteller anderswo keine für die Errichtung des Gebäudes geeigneten Gründe besitzt. Die Verlegung und Neuerrichtung von Gebäuden unterliegen der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung; diese kann den geeigneten Standort festlegen, um eine bessere Einfügung in das umliegende Landschaftsbild zu gewährleisten. Per la relativa zona di verde agricolo valgono le disposizioni della legge urbanistica provinciale, esclusi il trasferimento e la costruzione ex novo di edifici, che possono essere autorizzati soltanto qualora il richiedente non possiede altrove terreno adatto per l’impianto dell'edificio. Il trasferimento e la costruzione ex novo di edifici sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Amministrazione provinciale, la quale può indicare l’ubicazione in relazione alle esigenze emergenti da un più idoneo inserimento nel quadro paesaggistico circostante. Verboten sind Schotterverarbeitungsanlagen unter Ausnahme befristeter, an eine Abbaukonzession gebundener, mobiler Anlagen ausschließlich zur Sortierung des vor Ort abgebauten Materials. Weiters ist das Überqueren des Gebietes mit Elektro- und Telefonfreileitungen verboten. Ausgenommen sind die Anschlüsse für bestehende und zulässige Gebäude, die sich in der Zone oder in unmittelbarer Umgebung befinden, wenn dafür das Überqueren des geschützten Gebietes notwendig ist. Sono vietati gli impianti per il trattamento della ghiaia, ad eccezione di impianti mobili a tempo determinato connessi ad una concessione di estrazione per la lavorazione di materiali estratti in loco. Inoltre è vietato l’attraversamento della zona stessa mediante elettrodotti aerei e linee aeree per il servizio telefonico, ad eccezione degli allacciamenti agli edifici esistenti ed ammessi nella zona stessa o in quelle contigue, per raggiungere le quali risulti necessario l‘attraversamento della zona vincolata. Die Projekte von zulässigen Bauten oder Eingriffen in den in der graphischen Beilage eigens gekennzeichneten Flächen unterliegen der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung. I progetti di fabbricati o interventi ammessi entro le aeree appositamente segnate nella planimetria sono soggetti all’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Amministrazione Provinciale. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 d) Großräumiges „Vigiljoch“ I) II) Landschaftsschutzgebiet Schutzziele: d) Zona estesa di tutela “Monte San Vigilio” I) 89 paesaggistica Obiettivi di tutela: - der Erhalt der besonderen landschaftlichen Schönheit und des Naturpotentials; - il mantenimento della particolare bellezza paesaggistica e del potenziale naturale della zona; - der Erhalt des Erholungswertes und der Ruhe des Gebietes; - il mantenimento della particolare vocazione ricreativa e della tranquillità della zona; - die Sicherung des typischen „Sommerfrische-Charakters“ des Gebietes; - il mantenimento delle caratteristiche di villeggiatura; - die Gewährleistung eines weitgehendst autofreien Vigiljoches; - garantire una zona prevalentemente libera dal traffico; - die Priorität der Seilbahn vor dem Auto. - la priorità della funivia rispetto all’automobile. Veränderung der Geländebeschaffenheit und Wanderwege II) Alterazione della morfologia del terreno e sentieri turistici Untersagt ist die Eröffnung von Steinbrüchen und Gruben jeglicher Art. E’ vietata l’apertura di cave di qualsiasi tipo. Bodenverbesserungsarbeiten im alpinen Grün sind nur kleinflächig und abgestimmt auf den Dünganfall des gealpten Viehs gestattet. Bei Bodenmeliorierungen soll grundsätzlich die Grasnarbe erhalten werden, sie dürfen vorwiegend nur in Entsteinungen und Entstrauchungen bestehen. Das anfallende Steinmaterial ist am Rande der Meliorierungsfläche geordnet abzulagern. Trockenlegungen von Mooren und Seggenrieden sind nicht gestattet. I miglioramenti fondiari nel verde alpino sono consentiti per superfici limitati e dimensionati in relazione al concime organico prodotto dal bestiame da pascolo. Di principio i miglioramenti devono limitarsi a spietramenti e decespugliamenti e la cotica erbosa non deve venir asportata. Il pietrame va depositato ordinatamente al margine dell’area migliorata. Sono vietate le opere di drenaggio nelle torbiere e nei cariceti. Trassenänderungen von bestehenden Wanderwegen und Steigen sowie der Bau von neuen Wanderwegen und die Neumarkierung von aufgelassenen Steigen ist nur mit Genehmigung der Landesbehörde für Landschaftsschutz gestattet. Modifiche di tracciato ai sentieri esistenti, l’apertura di nuovi sentieri nonché la segnalazione di sentieri abbandonati è consentita solo con autorizzazione da parte dell’autorità provinciale per la tutela del paesaggio. III) Hochbautätigkeit Innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ist die Errichtung von neuen Gebäuden bzw. die Erweiterung von Gebäuden verboten, ausgenommen Bauten für die Alm- und Forstwirtschaft, sofern sie für eine rationelle Betriebsführung erforderlich sind. Neue Almställe sind nur dann zulässig, wenn sie für nicht weniger III) Attività edile All’interno della zone di tutela paesaggistica è vietata la costruzione di fabbricati, ad eccezione di quelli per l’alpicoltura e la selvicoltura, se sono necessari per una conduzione razionale dell’azienda. Nuove stalle per l’alpicoltura sono solo consentite se vengono utilizzate per almeno 15 capi di bestiame gros- Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 als 15 Stück Großvieh dienen. Für bestehende Hofstellen gelten die Bestimmungen der Landesraumordnungsgesetze. so. Per aziende agricole già preesistenti valgono le disposizioni della legge urbanistica. Erlaubt ist der Abbruch und der Wiederaufbau bestehender Bauten unter der Bedingung, dass die Zweckbestimmung keine Veränderung erfährt. E’ consentita la demolizione nonché la ricostruzione degli edifici esistenti a condizione che rimanga inalterata la destinazione d’uso degli stessi. IV) Verkehrsbeschränkung für Motorfahrzeuge 1. 2. 90 IV) Limitazione della circolazione con veicoli a motore Die Verkehrserschließung des Gebietes erfolgt grundsätzlich durch die Seilbahnen „Vigiljoch“ und „Pawigl“ sowie durch den Sessellift „Larchbühel“. La zona va raggiunta principalmente tramite le funivie “Monte San Vigilio“, “Rio Lagundo“ e “Pavicolo” nonché la seggiovia “Dosso dei Larici”. Der Motorfahrzeugverkehr innerhalb des Landschaftsschutzgebietes ist untersagt, unbeschadet der folgenden Bestimmungen. La circolazione con veicoli a motore all’interno della zona di tutela paesaggistica è vietata, fatto salvo quanto di seguito previsto. Die unten angeführten Personen dürfen mit Ermächtigung der örtlich zuständigen Forststation vom 1. Mai bis zum 31. Oktober, von 6 bis 9 und von 18 bis 21 Uhr, und vom 1. November bis zum 30. April, von 6 bis 10 und von 17 bis 21 Uhr, beschränkt auf den kürzesten Anfahrtsweg, verkehren; die Liegenschaften oberhalb der Waldkönigin können ausschließlich über den Bärenbadweg angefahren werden: 1. Con autorizzazione della Stazione Forestale territorialmente competente, dal 1° maggio al 31 ottobre, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 nonché dalle ore18.00 alle ore 21.00 e dal 1° novembre al 30 aprile dalle ore 6.00 alle ore 10.00 nonché dalle ore 17.00 alle ore 21.00 possono circolare limitatamente al percorso più breve le persone sotto riportate; gli immobili sopra la Waldkönigin possono essere raggiunti esclusivamente tramite la strada “Bärenbad”: - Gastwirte, deren Betrieb innerhalb der Grenze des Landschaftsschutzgebietes liegt, wobei nur die jeweilige Liegenschaft angefahren werden darf, sowie die Bergstationen der Vigiljochbahn und des Sesselliftes Larchbühel nur zu Versorgungsfahrten; - i gestori degli alberghi situati all’interno della zona di tutela paesaggistica possono raggiungere esclusivamente il proprio esercizio alberghiero nonché le stazioni a monte della funivia per Monte S. Vigilio e della seggiovia solo per corse di rifornimento; - Eigentümer von Ferienhäuser, wobei nur die jeweilige Immobilie dreimal pro Jahr angefahren werden darf; - i proprietari di case di villeggiatura possono raggiungere esclusivamente il proprio immobile tre volte all’anno; - Handwerker, beschränkt auf die Durchführung der in der Ermächtigung angegebenen Arbeiten und die dafür erforderliche Zeit; - gli artigiani, limitatamente all’esecuzione dei lavori indicati nel permesso di circolazione e al tempo strettamente necessario per l’espletamento del servizio; - Zulieferer, wobei nur die zu versorgenden Betriebe bzw. Ferienhäuser angefahren werden dürfen. - i fornitori: possono raggiungere esclusivamente le aziende e le case di villeggiature da rifornire. Mit Ermächtigung der örtlich zuständigen Forststation dürfen beschränkt auf den kürzesten Anfahrtsweg verkehren: 2. Con autorizzazione della Stazione forestale territorialmente competente possono circolare, limitatamente al percorso più breve: Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 - - Besitzer und Betreuer landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen, beschränkt auf die Anfahrt zur jeweiligen Liegenschaft und zur Durchführung von land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten; die Anzahl der Fahrerlaubnisse wird im Verhältnis zur Größe und Bewirtschaftungsintensität der land- und forstwirtschaftlichen Flächen erteilt; Die im Diensteinsatz stehenden Verwalter und Beamte von öffentlichen Körperschaften sowie die Jagdaufseher des Gebietes. - - 91 i proprietari e gestori di zone ad uso agricolo-forestale; essi possono raggiungere le particelle di bosco e quelle ad uso agricolo limitatamente all’esecuzione di lavori agricolo-forestali; il numero di permessi di circolazione viene rilasciato in relazione all’estensione e intensità di coltivazione dell’area ad uso agricoloforestale; gli amministratori e dipendenti di enti pubblici nonché i guardacaccia e –pesca della zona, ad esclusivo scopo di lavoro. Innerhalb des gesamten Landschaftsschutzgebietes darf die Geschwindigkeit von 30 km/h nicht überschritten werden. All’interno dell’intera zona di tutela paesaggistica i veicoli non possono superare la velocità di 30 chilometri all’ora. Im Zeitraum der Wintersaison (Öffnungszeiten des Skigebietes) und bei geschlossener Schneedecke besteht ein absolutes Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge auf Räder auf allen im Bauleitplan als Skipisten oder Skiwegen ausgewiesenen Flächen. Nel periodo della stagione invernale (apertura degli impianti della zona sciistica) e con un manto nevoso compatto è vietata la circolazione con veicoli a motore su ruote in tutte le aree individuate dal piano urbanistico comunale come pista da sci o come collegamento sciistico. Der Verkehr mit Raupenfahrzeugen ist untersagt. Ausgenommen davon sind Raupenfahrzeuge, die für die Präparierung der Pisten und für Rettungsmaßnahmen notwendig sind, sowie die Raupenfahrzeuge der Gastwirte, die die Anfahrtswege zum Gastbetrieb bei genügender Schneelage zwei Stunden vor Beginn und zwei Stunden nach Ende der Betriebszeiten des Skigebietes in der Wintersaison benützen dürfen, gemäß den oben für die Gastwirte festgelegten Zufahrtsbestimmungen. Il traffico con motoslitte e veicoli cingolati è vietato. Esclusi da questo divieto sono i gatti della neve e i veicoli cingolati destinati alla preparazione delle piste e per interventi di emergenza, nonché i veicoli cingolati e le motoslitte degli osti, i quali possono circolare sulle strade con un manto nevoso compatto e secondo le modalità di accesso stabilite per i gestori degli alberghi, di cui sopra, due ore prima e due dopo la chiusura degli impianti di risalita della zona sciistica. Das Erkennungszeichen muss an der Windschutzscheibe gut ersichtlich angebracht werden. Il contrassegno deve essere applicato, ben visibile, all’interno del parabrezza del veicolo. V) Radfahren und Reiten V) Circolare in bicicletta e cavalcare Das Radfahren und Reiten ist ausschließlich auf Wegen mit einer Mindestbreite von 1,5 m erlaubt. È consentito circolare in bicicletta e cavalcare solo su strade e sentieri di larghezza non inferiore a 1,5 m. Art. 3 Teile des natürlichen Lebensraumes (Biotope), auch wenn sie von Menschenhand geschaffen wurden, die eine besondere ökologische Funktion auf den umliegenden Siedlungsraum ausüben (Artikel 1/c des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung) Art. 3 Elementi naturali del paesaggio (biotopi), anche se dovuti all’opera dell’uomo, aventi una speciale funzione ecologica sull’ambiente antropizzato circostante (articolo 1, lettera c della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche) In diese Kategorie fallen folgende Biotope: 41/1 Falschauer 41/2 Krebsbach Rientrano in tale categoria i seguenti biotopi: 41/1 Valsura 41/2 Rio dei gamberi Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 92 In den abgegrenzten Gebieten ist jegliche Kulturänderung und Veränderung der Umwelt untersagt, sowohl was das Landschaftsbild als auch die naturkundlichen Merkmale betrifft, mit besonderer Rücksicht auf die Tier- und Pflanzenwelt sowie die hydrologischen und mikroklimatischen Verhältnisse. In tali settori di territorio è vietato qualsiasi cambiamento di coltura e alterazione dello stato ambientale, sia esso riferito al quadro fisico, come a quello naturalistico, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna, nonché alle caratteristiche idrologiche e microclimatiche. Innerhalb der Biotope sind insbesondere verboten: das Errichten von Bauten und Anlagen jeglicher Art, auch solche vorläufigen Charakters; In particolare nei biotopi è vietato: - realizzare qualsiasi tipo di costruzioni e impianti, anche a carattere provvisorio; - die Torfentnahme, Kulturänderungen, Trockenlegungs- und Meliorierungsarbeiten sowie Geländeveränderungen jeglicher Art; - l’estrazione di torba, qualsiasi tipo di cambiamento di coltura, opere di prosciugamento del terreno, di bonifica, spianamenti nonché movimenti di terra; - das Landen, Starten und Überfliegen unterhalb von 500 Metern mit Fluggeräten jeglicher Art; - l’atterraggio, il decollo ed il sorvolo ad una quota inferiore di metri 500 con velivoli di qualsiasi tipo; - das Liegenlassen von Abfall und das Ablagern von Müll, Mist und Material jeglicher Art; - abbandonare e depositare rifiuti, letame e materiale di qualsiasi genere; - das Verschmutzen und die Verrohrung von Gewässern sowie das Einleiten von Abwässern; - inquinare e intubare le acque nonché scaricare acque reflue; - das Pflücken, Ausgraben und Vernichten von wildwachsenden Pflanzen und Pilzen; - raccogliere, estirpare e distruggere la vegetazione spontanea ed i funghi; - das Erlegen, Fangen, Verletzen oder Stören wildlebender Tiere, eingeschlossen die Jagd; erlaubt ist die Nachsuche nach außerhalb der Biotope angeschossenem Wild, sowie im Biotop Falschauer die Jagd auf das Schalenwild und den Fuchs, gemäß geltenden Jagdbestimmungen; - abbattere, catturare, ferire o disturbare gli animali selvatici, compresa la caccia; è consentita la ricerca di selvaggina ferita fuori dai biotopi nonché la caccia agli ugulati ed alla volpe nel biotopo Valsura secondo la normativa venatoria vigente; - das Ausüben jeglicher Sportart; - l’esercizio di qualsiasi tipo di sport; - der Badebetrieb; - l’attività balneare; - das Ausbringen von Düngern; - concimare; - das Anzünden von Feuern; - accendere fuochi; - das Lagern und Kampieren mit Zelten, Wohnwagen und dergleichen; - bivaccare e campeggiare con tende, camper, roulotte e simili; - der Verkehr mit Motorfahrzeugen jeglicher Art, ausgenommen für die land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit. - circolare con veicoli a motore di ogni tipo ad eccezione delle attività agroforestali. - das Reiten; - cavalcare; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 - das Radfahren; - circolare in bicicletta; - jede ungebührliche Lärmentwicklung; - provocare qualsiasi rumore molesto; - Hunde frei laufen zu lassen; - lasciare vagare i cani; - die Beweidung; - pascolare; 93 Gestattet sind: Sono consentiti: - die erforderlichen Biotoppflegemaßnahmen; - gli interventi necessari per la gestione naturalistica del biotopo; - die forstliche Nutzung; sie muss im Sinne der Bestimmungen des Forstgesetzes und ausschließlich mit naturnahen Waldbaumethoden durchgeführt werden, wobei die Zielsetzungen des Schutzgebietes zu berücksichtigen sind. - l’utilizzo forestale; deve avvenire ai sensi delle norme della legge forestale ed esclusivamente con metodi di selvicoltura seminaturale, tenendo conto delle finalità di tutela del territorio protetto. - die Ausübung der Fischerei an der Falschauer und am Fischteich orographisch rechts der Falschauer, sowie im Krebsbach. - l’esercizio della pesca nel torrente Valsura ed al laghetto da pesca, situato ortograficamente a destra del torrente Valsura, nonché nel Rio dei Gamberi. Art. 4 Naturdenkmäler, bestehend aus Naturgebilden oder Teilen derselben, die einen bedeutenden wissenschaftlichen, ästhetischen, heimat- und volkskundlichen Wert besitzen, sowie den dazugehörigen Bannstreifen, die geschützt werden müssen, um einen ungestörten Genuss der Denkmäler zu gewährleisten (Artikel 1/a des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung). Art. 4 Monumenti naturali consistenti in elementi o parti limitate alla natura, che abbiano un valore preminente dal punto di vista scientifico, estetico, etnologico o tradizionale, con le relative zone di rispetto, che debbano essere tutelate per assicurare il migliore godimento dei monumenti stessi (riferimento al par. a) articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16 e successive modifiche). In diese Kategorie fallen die nachstehend angeführten und in der beiliegenden Karte eingetragenen Naturdenkmäler: Rientrano nella categoria i seguenti monumenti naturali individuati nell’allegata planimetria: 41/1 Nußbaum beim Röschhof 41/1 noce presso il maso Rösch 41/2 Hängebuche beim Ansitz Neubrandis 41/2 faggio pendulo presso Neubrandis 41/3 Tanne beim Ansitz Neubrandis 41/3 abete presso Neubrandis 41/4 zwei Zypressen bei Braunsberg 41/4 due cipressi presso Braunsberg 41/5 Wasserfall Brandisgaul 41/5 cascata Brandisgaul 41/6 Eislöcher bei der Leonburg 41/6 buchi di ghiaccio presso Leonburg 41/7 Aichholzerweiher 41/7 Aichholzerweiher 41/8 Weinreichmoos 41/8 Weinreichmoos 41/9 Gaulschlucht 41/9 Gaulschlucht Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 94 41/10 Himalayazeder – Oberlana 41/10 Cedro dell’Himalaya – Lana di sopra Es ist verboten die angeführten Naturdenkmäler zu beschädigen oder zu beeinträchtigen. È vietato danneggiare o compromettere i monumenti naturali sopra indicati. Art. 5 Archäologisches Schutzgebiet Art. 5 Zona archeologica Es handelt sich um Fundstellen von besonderer archäologischer und geschichtlicher Bedeutung, die in der beiliegenden Karte eigens gekennzeichnet sind. Trattasi di aree di ritrovamento di particolare importanza archeologica e storica, appositamente contrassegnate nell’allegata planimetria. In diesen Teilgebieten ist für jede tiefgreifende Veränderung der Beschaffenheit des Areals die Ermächtigung der Abteilung für Denkmalpflege einzuholen. Per tali settori, ogni consistente modificazione dell’assetto dell’area delimitata deve essere autorizzata dalla Soprintendenza provinciale ai Beni Culturali. Art. 6 Landschaftliche Strukturelemente Art. 6 Elementi strutturali paesaggistici Für das gesamte Gemeindegebiet gilt: Per l’intero territorio comunale vige Trockenmauern, alte Pflasterwege, Lesesteinwälle, Waale und Waalwege, Feldhecken, Flurgehölze und Ufervegetation sind wegen ihrer besonderen landschaftlichen, ökologischen und heimatkundlichen Bedeutung geschützt. Ihre Entfernung bzw. Veränderung unterliegt der Landschaftsschutzermächtigung durch die Landesverwaltung, auch wenn sie in den beiliegenden graphischen Planunterlagen nicht explizit ausgewiesen sind. Gestattet ist die ordentliche Instandhaltung. I muri a secco, le antiche strade lastricate, argini di pietrame, canali d’irrigazione e passeggiate del canale, siepi, boschetti isolati e la vegetazione ripariale sono tutelati per la loro particolare importanza paesaggistica, ecologica e storico-culturale. Ogni rimozione rispettivamente modifica di essi è sottoposto all’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Amministrazione Provinciale, anche se nelle planimetrie allegate non sono determinati esplicitamente. Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria. Wasserläufe und Gräben erfüllen als aquatische Lebensräume und Naturkorridore eine wichtige landschaftsökologische Funktion. Untersagt sind deren Zuschüttung oder Verrohrung (ausgenommen jene Stellen mit Wegüberbrückungen) und die Mahd der Grabenböschungen in der Zeit vom 15. März bis 15. Juli, es sei denn sie muss aus Sicherheitsgründen vorsorglich durchgeführt werden. Außerhalb dieses Zeitraumes darf die Mahd nur abschnittsweise und möglichst wenig oft erfolgen. I corsi d'acqua ed i fossi assumono come habitat acquatici e corridoi naturali un’importante funzione paesaggistico-naturale. Sono vietati il riempimento e l’intubamento di essi (ad eccezione dei punti con sovrappassi) e lo sfalcio delle scarpate dei fossi nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio, eccetto che deve essere eseguito precauzionalmente per motivi di sicurezza. Nel restante arco dell’anno lo sfalcio può essere effettuato solo per settori ed il meno possibile. Nicht ortsübliche Umzäunungen, insbesondere die Verwendung von Stacheldraht, sind nicht gestattet. Sono vietati le recinzioni non usuali ed in particolare l’uso del filo spinato. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 95 95863 Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2014 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Gemeinden der Provinz Bozen Gemeinde Ahrntal Comuni in provincia di Bolzano Comune di Valle Aurina GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 10. Oktober 2014, Nr. 37 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 10 ottobre 2014, n. 37 Gemeindesatzung Ahrntal - Anpassungen im Sinne der Regionalgesetze Nr. 1 vom 05.02.2013 und Nr. 3 vom 02.05.2013 Statuto comunale della Valle Aurina - adattamenti ai sensi delle leggi regionali del 05.02.2013, n. 1 e del 02.05.2013, n. 3 Die Satzung der Gemeinde Ahrntal wurde mit Ratsbeschluss Nr. 13 vom 27.01.2006 genehmigt und im Amtsblatt der Region vom 26.04.2006 veröffentlicht. Lo statuto del Comune di Valle Aurina è stato approvato con deliberazione consiliare 27.01.2006, n. 13 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del 26.04.2006. Die Regionalgesetze Nr. 1 vom 05.02.2013 und Nr. 3 vom 02.05.2013 haben Änderungen an der Gemeindeordnung und am Gemeindewahlgesetz vorgenommen. Kraft Art. 22 des RG Nr. 1/2013 haben die Gemeinden ihre Satzung innerhalb von 18 Monaten ab Inkrafttreten des RG, also innerhalb 14.09.2014, anzupassen. Le leggi regionali n. 1 del 05.02.2013 e n. 3 del 02.05.2013 hanno apportato delle modifiche all'ordinamento dei comuni ed alla legge elettorale comunale. Ai sensi dell'articolo 22 della LR n. 1/2013 i comuni devono adattare i propri statuti entro 18 mesi dall'entrata in vigore della LR, ossia entro il 14.09.2014. Der Südtiroler Gemeindenverband hat die wesentlichen Änderungen, welche für die Gemeindesatzung von Bedeutung sind, mit Mitteilung Nr. 31 vom 04.04.2014 veröffentlicht. Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano con comunicazione 04.04.2014, n. 31 ha pubblicato le modifiche rilevanti per gli statuti comunali. Es wird für notwendig erachtet, die Gemeindesatzung wie im beschließenden Teil dieses Beschlusses angeführt dem Gesetz anzupassen. Si rende necessario quindi di adeguare lo Statuto comunale come specificato nella parte dispositiva di questa deliberazione. Am 11.09.2014 haben bei 19 Anwesenden (gerechtfertigt abwesend: Oberarzbacher Hans Christian) und 18 Abstimmenden (Kaiser Erich stimmt nicht ab) 12 Gemeinderatsmitglieder für die Anpassungen gestimmt und 6 dagegen (Weger Hubert, Innerbichler Renate, Stolzlechner Alfred, Rauchenbichler Benjamin, Hofer Martin, Moser Margith). Il giorno 11.09.2014 hanno votato 19 presenti (assente giustificato: Oberarzbacher Hans Christian) e 18 votanti (non vota: Kaiser Erich) 12 consiglieri per gli adattamenti e 6 hanno espresso voto contrario (Weger Hubert, Innerbichler Renate, Stolzlechner Alfred, Rauchenbichler Benjamin, Hofer Martin, Moser Margith). Nachdem die gesetzlich vorgeschriebene 2/3Mehrheit nicht erreicht wurde, gilt die Satzungsanpassung als genehmigt, wenn in nachfolgenden Sitzungen 2x die absolute Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder erreicht wird. Siccome la maggioranza dei due terzi, prescritta dalla legge, non è stata raggiunta lo statuto è approvato se in successive sedute ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In der Ratssitzung vom 08.10.2014 stimmten bei 19 Anwesenden und Abstimmenden (gerechtfertigt abwesend: Oberarzbacher Hans Christian) 12 Gemeinderatsmitglieder für die Änderungen und 7 dagegen (Weger Hubert, Innerbichler Renate, Stolzlechner Alfred, Rauchenbichler Benjamin, Hofer Martin, Kaiser Erich, Moser Margith). Nella seduta consiliare del 08.10.2014 hanno votato 19 presenti e votanti (assente giustificato: Oberarzbacher Hans Christian) 12 consiglieri per le variazioni e 7 hanno espresso voto contrario (Weger Hubert, Innerbichler Renate, Stolzlechner Alfred, Rauchenbichler Benjamin, Hofer Martin, Kaiser Erich, Moser Margith). Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 Nach Einsichtnahme in: 96 Visti: - die vom Art. 81 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Gemeindeordnung vorgeschriebenen Gutachten; - i pareri prescritti dall'art. 81 del testo unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei comuni; - den Haushaltsplan des laufenden Jahres; - il bilancio preventivo corrente; - die Regionalgesetze betreffend die Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden (Einheitstext: D.P.R.A. Nr. 4/L vom 28.05. 1999); - le leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni (Testo unico: D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L); - die Verordnung über das Rechungswesen, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 99 vom 21.09.2000, abgeändert mit Ratsbeschluss Nr. 35 vom 28.05.2014; - il regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare 21.09.2000, n. 99, modificato con delibera consiliare 28.05.2014, n. 35; - die Satzung dieser Gemeinde, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 13 vom 27.01.2006 (veröffentlicht im Amtsblatt der Region, Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt Nr. 17/I-II vom 26.04.2006); - lo Statuto di questo Comune, approvato con delibera consiliare 27.01.2006, n. 13 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, supplemento n. 1 al B.U. n. 17/I-II del 26.04. 2006); - die geltenden Regionalgesetze über die Gemeindeordnung (Einheitstext: D.P.Reg. Nr. 3/L vom 01.02.2005); - le vigenti leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni (Testo unico: DPReg. 01.02.2005, n. 3/L); Beschließt IL CONSIGLIO COMUNALE DER GEMEINDERAT Delibera durch Handerheben per alzata di mano ABSTIMMENDE VOTANTI 19 1. a) b) c) JA-STIMMEN VOTI FAVOREVOLI 13 folgende Änderungen an der Gemeindesatzung, genehmigt mit Ratsbeschluss Nr. 13 vom 27.01.2006, vorzunehmen: die Streichung des Art. 5 „Chancengleichheit“; Abs. 1 des Art. 16 der geltenden Gemeindesatzung wird durch folgenden ersetzt: Der Gemeindeausschuss besteht aus dem Bürgermeister / der Bürgermeisterin als Vorsitzende/n und aus 4 Referenten/innen. Abs. 6 des Art. 16 der geltenden Gemeindesatzung wird durch folgenden ersetzt: Der Gemeindeausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der amtierenden Ausschussmitglieder anwesend ist. NEIN-STIMMEN VOTI CONTRARI 6 Weger Hubert, Innerbichler Renate, Stolzlechner Alfred, Rauchenbichler Benjamin, Kaiser Erich, Moser Margith 1. a) ENTHALTUNGEN ASTENSIONI di approvare le seguenti modifiche allo Statuto comunale di cui alla deliberazione del Consiglio comunale 27/01/2006, n. 13: la cancellazione dell’art. 5 „Pari opportunità”; b) il comma 1 dell´art. 16 dello Statuto comunale vigente è sostituito dal seguente: La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da numero 4 assessori. c) il comma 6 dell´art. 16 dello Statuto comunale vigente è sostituito dal seguente: La legalità della seduta della Giunta comunale è data con la presenza della maggioranza degli assessori in carica. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 d) die Ergänzung folgenden Artikels: d) 97 l´integrazione del seguente articolo: Art. 47 Übergangsbestimmungen Art. 47 Norme transitorie 1. Die mit Gemeinderatsbeschluss Nr. 37 vom 10.10.2014 vorgenommenen Änderungen des Artikels 16 Absatz 1 dieser Satzung betreffend die Anzahl der Mitglieder des Gemeindeausschusses finden ab der ersten Neuwahl des Gemeinderates nach In-Kraft-Treten des genannten Gemeinderatsbeschlusses Anwendung. Bis zur Neuwahl wird weiterhin der durch den genannten Gemeinderatsbeschluss geänderte Artikel 16 Absatz 1 angewandt. 1. Le modifiche apportate con la deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 10.10.2014 all'articolo 16 comma 1 del presente statuto relativo al numero dei componenti la Giunta comunale trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo all'entrata in vigore di detta deliberazione. Fino a tale rinnovo continua a trovare applicazione l'articolo 16 comma 1 modificato dalla menzionata deliberazione consiliare. 2. Die im Artikel 5 dieser Satzung enthaltenen Bestimmungen über die Chancengleichheit finden bis zur ersten Neuwahl des Gemeinderates Anwendung, welche nach In-Kraft-Treten des Gemeinderatsbeschlusses Nr. 37 vom 10.10.2014 stattfinden werden, und sind dann abgeschafft. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 di questo statuto riguardante la rappresentanza dei sessi si applicano fino al primo rinnovo del consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della deliberazione consigliare n. 37 del 10.10.2014 e da tale momento sono abrogate. Gelesen, genehmigt und unterfertigt Letto, confermato e sottoscritto DER VORSITZENDE GEOM. HELMUT GEBHARD KLAMMER IL PRESIDENTE GEOM. HELMUT GEBHARD KLAMMER DER GEMIENDESEKRETÄR ERNST HOFER IL SEGRETARIO COMUNALE ERNST HOFER Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 98 95839 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 ottobre 2014, n. 1813 Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 – articolo 48, comma 1 delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale e legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 - articoli 2 e 3 delle norme di attuazione della Variante 2000 al PUP - Carta di sintesi geologica - Ottavo aggiornamento APPROVAZIONE - Prot. n. 264/14D. Omissis LA GIUNTA PROVINCIALE Omissis - a voti unanimi, legalmente espressi; delibera 1. di approvare, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo Piano urbanistico provinciale e delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 delle norme di attuazione della Variante 2000 al PUP l’ottavo aggiornamento della Carta di sintesi geologica negli atti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, stabilendone la relativa efficacia con il giorno successivo alla sua pubblicazione; 3. di confermare che le previsioni contenute nella Carta di sintesi geologica, così come modificata dal presente provvedimento di approvazione dell’ottavo aggiornamento, sostituiscono ogni corrispondente disposizione tecnica cartografica e normativa contenuta in tutti gli strumenti urbanistici vigenti e che ad essa deve essere fatto preliminare riferimento per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE ___________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 99 95840 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 ottobre 2014, n. 1814 Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i – COMUNE DI MEZZOCORONA – variante al piano regolatore generale per l’adeguamento delle norme di attuazione ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 1 luglio 2013 - APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 265/14R Omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale, adottata in via definitiva dal Comune di MEZZOCORONA con verbale di deliberazione consiliare n. 38 di data 11 settembre 2014, le modifiche richieste nella valutazione tecnica n. 45/14 di data 1 agosto 2014 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e ribadite nella lettera del Servizio di data 30 settembre 2014, prot. n. 516483/18.2.2, come condivise dall’Amministrazione comunale; 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale di MEZZOCORONA adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 38 di data 11 settembre 2014, negli elaborati che così modificati vengono allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera B); 3) di dare atto che la presente variante al piano regolatore generale del Comune di MEZZOCORONA è stata adottata in adeguamento ai criteri di urbanistica commerciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 di data 1 luglio 2013 mediante le integrazioni alle norme di piano (SEZIONE QUARTA); 4) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 45/14 di data 1 agosto 2014 corrispondente all’allegato A); 5) come evidenziato nelle premesse, il procedimento di approvazione della variante al PRG del Comune di MEZZOCORONA in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento; 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE ___________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 100 95841 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 ottobre 2014, n. 1815 L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i., L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI RONZONE - Variante al piano regolatore generale. APPROVAZIONE CON MODIFICHE- prot. n. 265/14R Omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di introdurre nella variante al piano regolatore, adottata in via definitiva dal Comune di RONZONE con verbale di deliberazione consiliare n. 08 di data 29 aprile 2014 come successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 16 di data 25 giugno 2014, le modifiche, come condivise dal Comune, contenute nella valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 1745VPC2 del 19 agosto 2014; 2) di allegare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento le valutazioni tecniche della CUP e del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, qui di seguito elencati: - valutazione tecnica della Commissione Urbanistica Provinciale n. 09 di data 04 luglio 2012, corrispondente all’allegato A); - valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 1745 VPC di data 11 dicembre 2013, corrispondente all’allegato B) - valutazione del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 1745VPC2 di data 19 agosto 2014 corrispondente all’allegato C); 3) di approvare con le modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale del Comune di RONZONE definitivamente adottata con verbale del Consiglio consiliare n. 08 di data 29 aprile 2014 come successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 16 di data 25 giugno 2014, negli elaborati che, allegati sub lettera D), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 4) di disporre l’aggiornamento del Piano urbanistico provinciale in relazione al tematismo delle aree agricole di pregio secondo quanto descritto nel documento di rendicontazione contenuto negli elaborati allegati sub lettera D); 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE ____________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 101 95842 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 ottobre 2014, n. 1816 Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. – legge provinciale. 4 marzo 2008, n. 1 – COMUNE DI GRIGNO – variante 2010 al piano regolatore generale - APPROVAZIONE - prot. n. 267/14D. Omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di approvare la variante al piano regolatore generale di GRIGNO adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 28 di data 10 settembre 2014, negli elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione medesima; 2) di dare atto che il piano regolatore generale del Comune di GRIGNO è da considerarsi adeguato ai contenuti della deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 del 4 ottobre 2013 in materia di definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, di distanze, di spazi di parcheggio e di fasce di rispetto stradali, e rispetto all’articolo 40 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale relativo alla disciplina delle aree a bosco; 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE ____________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 102 95843 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 ottobre 2014, n. 1817 L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI LIVO: Variante al piano regolatore generale. APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 268/14D. Omissis LA GIUNTA PROVINCIALE Omissis - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di introdurre nella variante al piano regolatore, adottata in via definitiva dal Comune di LIVO con verbale di deliberazione commissariale n. 02 di data 22 agosto 2014, le modifiche, come condivise dal Comune, richieste dalla CUP e dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, contenute nelle valutazioni tecniche citate in premessa, ed allegate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento sub lettere A), B) e C); 2) di approvare, subordinatamente alle modifiche di cui al punto 1) la variante al piano regolatore generale del Comune di LIVO definitivamente adottata con verbale di deliberazione commissariale n. 02 di data 22 agosto 2014, negli elaborati di piano che, modificati secondo le indicazioni contenute nella valutazione tecnica del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 1869VPC2 di data 25 settembre 2014, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera D); 3) di dare atto che la variante al piano regolatore generale del Comune di LIVO risulta adeguata ai criteri di urbanistica commerciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 2013; 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE ___________________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 103 95859 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 ottobre 2014, n. 1828 Approvazione del settimo aggiornamento della cartografia del Rischio Idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche Il Relatore comunica: Con d.P.R. 15 febbraio 2006, entrato in vigore l’8 giugno 2006, è stato reso esecutivo il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Trento previsto dall’art. 14 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, predisposto ed adottato ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 concernente “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche”. Il Piano è costituito da una parte descrittiva, da una parte normativa e da una parte cartografica. A quest’ultima appartengono oltre che la carta degli ambiti fluviali, la carta della pericolosità idrogeologica, quella dei valori d’uso del suolo e quella del rischio idrogeologico. La carta del rischio idrogeologico è derivata dalla sovrapposizione delle cartografie dei valori d’uso del suolo e della pericolosità secondo la metodologia descritta nella parte IV del documento del Piano. Il rischio è graduato in quattro classi, da R1 a R4 e disciplinato dal capo IV delle Norme di attuazione del Piano stesso, denominato “Aree a rischio idrogeologico”. Le modifiche della cartografia del rischio idrogeologico sono previste e disciplinate dall’art. 19 delle Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) che dispone quanto segue: “1. La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle aree di cui al presente capo è effettuata sulla base di: a) variazioni della pericolosità dovute al miglioramento delle conoscenze inerenti alle dinamiche idrogeologiche; b) realizzazione o adeguamento di opere di difesa in grado di mitigare il livello di rischio o il grado di esposizione allo stesso dei beni interessati; c) variazioni del valore d’uso del suolo. d) variazioni della vulnerabilità correlate a specifici accorgimenti costruttivi, condizioni o misure di sicurezza afferenti l’utilizzazione degli immobili in relazione ai fenomeni attesi. 2. Gli aggiornamenti cartografici che non comportano una revisione del Piano e che risultano conseguenti alle attività di cui al precedente comma, non costituiscono modifiche o integrazioni ai sensi dell’articolo 3 e sono deliberati dalla Provincia.” Con deliberazione n. 2432 del 17 novembre 2006 è stato approvato il primo aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico che aveva recepito le variazioni della Carta di Sintesi Geologica (CSG) fino ad allora effettuate e le variazioni della carta dell’ Uso del Suolo Pianificato (USP) conseguenti all’approvazione di nuovi Piani Regolatori Generali dei Comuni (PRG) o loro varianti. Tale primo aggiornamento è stato effettuato secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 di data 22 settembre 2006 con oggetto: ”Metodologia per l’aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche”. Ad esso è poi seguito un secondo aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1477 del 13 luglio 2007. e successivamente un terzo, approvato con deliberazione n. 2250 del 5 settembre 2008. Ad essi sono seguiti un quarto aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3145 del 22 dicembre 2009, un quintoapprovato con deliberazione n. 1551 del 18 luglio 2011 ed infine un sesto aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 228 del 15 febbraio del 2013. E’ oggi necessario effettuare un ulteriore aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico al fine di recepire le nuove variazioni dell’Uso del Suolo Pianificato (USP) che determinano una conseguente variazione della carta del Valore d’Uso del Suolo del PGUAP e le nuove modifiche della Carta di Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 104 Sintesi Geologica che determinano a loro volta una variazione della carta della Pericolosità Idrogeologica. Entrambe queste nuove cartografie concorrono alla modifica conseguente della cartografia del rischio idrogeologico del PGUAP. Come previsto nella parte IV del documento del PGUAP e nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 con oggetto “Metodologia per l'aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche”, la struttura competente in ordine all’attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, oggi l’Incarico dirigenziale per la programmazione di protezione civile (IDPPC) incardinato nel Dipartimento Protezione civile, a cui fa capo l’Ufficio studi e pianificazione, avvalendosi della collaborazione del Servizio Geologico, ha provveduto ad aggiornare la cartografia della Pericolosità Idrogeologica in base alle variazioni della CSG contenute nell’ottavo aggiornamento in approvazione da parte della Giunta provinciale in data odierna, allineando i due strumenti pianificatori. Inoltre come previsto dalla metodologia sopra richiamata, l’Incarico speciale per la Programmazione di protezione civile ha acquisito dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e dal servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali la carta dell’Uso del Suolo Pianificato aggiornato al mese di ottobre 2014 (note trasmissione di data 23 settembre 2014 prot. 504302 e di data 14 ottobre 2014 prot. 545101) e su questa base cartografica, sempre avvalendosi della collaborazione del Servizio geologico, ha provveduto successivamente a creare la carta dei Valori d’Uso del Suolo del PGUAP. In aggiunta alle modifiche derivanti dalle procedure sopra descritte, nel presente aggiornamento è stata inserita anche la modifica del grado di pericolosità di esondazione e conseguentemente anche del rischio della p.f 2156 del CC di Volano così come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2366 del 31 ottobre 2013. In tale deliberazione era stata assunta la decisione di approvare la variante urbanistica della p.f 2156 CC Volano subordinatamente alla depenalizzazione della sua pericolosità avvenuta a seguito della realizzazione e del collaudo dei lavori di messa in sicurezza come attestato da uno specifico studio di compatibilità eseguito dallo studio tecnico del dott. For. Silvio Grisotto. La stessa deliberazione al punto 2) incaricava l'IDPPC di effettuare la relativa modifica cartografica della carta della pericolosità e del rischio idrogeologico del PGUAP da eseguirsi in occasione del suo successivo aggiornamento. Inoltre facendo seguito alla nota di data 8 gennaio 2014 prot. 6816 del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e alla nota di data 7 aprile 2014 prot. 58399 del comune di Trento si è proceduto alla variazione dei valori di uso del suolo delle aree classificate verde privato (H2) disciplinate dall’art. 72 delle norme di attuazione del Prg del comune di Trento. Tali aree erano state riportate nell’uso del suolo pianificato con codice B26 “Verde di rispetto culturale e naturale” e come tali erano state trasposte nella carta dei valori d’uso del suolo del PGUAP come RIC così come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984/2006. Tale trasposizione seppur valida per la maggior parte delle aree con medesima natura e destinazione non era corretta nel caso del Comune di Trento dove le aree a verde privato disciplinate dall’art. 72 sono delle particolari aree urbanizzate a scopo residenziale e come tali pertanto debbono essere trasposte nella categoria di valore d’uso del suolo del PGUAP come ABI. La presa d’atto delle modifiche della CSG e dell’USP unitamente ai casi specifici sopra citati, sono stati esaminati in sede di conferenza dei servizi prevista dalla metodologia di aggiornamento della cartografia del rischio del PGUAP di cui alla deliberazione n. 1984 del 22 settembre 2006 La conferenza è stata convocata dall’Incarico dirigenziale per la programmazione di protezione civile in data 16 settembre 2014 con nota prot. 478459 di data 10 settembre 2014, coinvolgendo tutte le strutture provinciali competenti in materia di pericolosità e rischio ed anche il Servizio Gestioni patrimoniali per il caso specifico di Volano. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE udita la relazione; visti: il D.P.R. 15 febbraio 2006; l’art. 19 delle Norme di Attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche; la deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 di data 22 settembre 2006 con oggetto: ”Metodologia per l’aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.”; Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 105 a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1. di prendere atto che con deliberazione della Giunta provinciale di data odierna è stato approvato l’ottavo aggiornamento della Carta di Sintesi Geologica che ha determinato il conseguente aggiornamento della cartografia della Pericolosità Idrogeologica del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche; 2. di prendere atto che sulla base dell’aggiornamento della cartografia dell’Uso del Suolo Pianificato redatto dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e dal Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali è stata aggiornata la cartografia del Valore d’Uso del Suolo del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche; 3. di approvare, per quanto riportato in premessa e nei punti precedenti, il settimo aggiornamento della cartografia del Rischio Idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche sulla base dell’aggiornamento della cartografia del Valore d’Uso del Suolo e della Pericolosità Idrogeologica e di allegare tali cartografie alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa; 4. di demandare all’Incarico dirigenziale per la programmazione di protezione civile la pubblicazione del settimo aggiornamento della cartografia del rischio idrogeologico del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche sul sito www.pguap.provincia.tn.it. 5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. 6. di disporre che il presente provvedimento divenga esecutivo il primo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA UGO ROSSI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE ___________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 106 95904 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Comuni in provincia di Trento Comune di Bieno DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 23 ottobre 2014, n. 25 Adeguamento dello Statuto del Comune di Bieno alla L.R. 01/2013 Il Relatore comunica: con deliberazione consiliare n. 40 dd. 28/11/1994 è stato approvato lo Statuto comunale ai sensi della L.R. 1/1993. successivamente con deliberazioni consiliari n. 7 dd. 25/03/1996 e 35 del 24.11.2006, venivano apportate al testo Statutario delle modifiche al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni legislative emanate. l’entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 05.02.2013, (modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli Organi dei Comuni) stabilisce che i Comuni adeguino il proprio Statuto, alle disposizioni recate dalla L.R. stessa, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa legge: In caso di mancato adeguamento il Consiglio comunale viene sciolto, previa diffida ad adempiere entro tre mesi; il termine di diciotto mesi scadrà pertanto il giorno 14 settembre 2014; entro tale data gli Statuti comunali dovranno essere adeguati con riferimento alla riduzione del numero dei componenti la Giunta comunale, stabilita dall’art. 2 della L.R. 1/2013 che ha modificato l’art. 2 della L.R. 30.11.1994, n. 3 e s.m.; il testo dell’attuale Statuto pertanto deve essere revisionato, provvedendo alla modifica puntuale degli articoli interessati ed in particolare dell’art. 14, 1 comma, rubricato “Art. 14. composizione” (della Giunta comunale) che, nella sua attuale versione, risulta così formulato: “Il Sindaco con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. quattro Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.” omissis. la legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 avente ad oggetto “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei Comuni” all’art. 2, comma 1, lett. a), testualmente recita: “1. All’art. 2 della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Giunta Comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori stabilito dallo statuto, non superiore a: omissis…f) 2 componenti nei comuni della Provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti.”; il Comune di Bieno rientra nella classe demografica fino a 1.000 abitanti; è pertanto necessario modificare l’attuale formulazione del primo comma dell’art. 14 dello Statuto del Comune di Bieno, indicando quale numero di componenti la Giunta comunale n. 2 assessori anziché n. 4 assessori, lasciando invariato il resto; l’apposita Commissione comunale, in seduta del 05.06.2014, ha preso atto delle modifiche da apportare. necessita ora procedere all’approvazione dell’adeguamento dello Statuto vigente per adeguarlo alla nuova normativa anzi citata. IL CONSIGLIO COMUNALE Udita e condivisa la relazione. Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 107 Vista la legge regionale n. 7 del 2004, i cui contenuti sono stati trasfusi nei quattro testi unici adottati con altrettanti decreti del Presidente della Giunta regionale (nn. 1/L, 2/L, 3/L e 4/L del 1° febbraio 2005, previsti dall’art. 67 della legge regionale n. 7). Visti in particolare gli artt. 3 e 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L che disciplina i contenuti dello Statuto comunale e le modalità per l’approvazione. Ritenuto opportuno ed urgente, in quanto i termini per l’approvazione delle modifiche sono abbondantemente decorsi, provvedere all’approvazione della revisione dello Statuto vigente per adeguarlo alla nuova normativa anzi citata mediante riformulazione del primo comma dell’art. 14. Rilevato che ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L “Lo statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”. Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. Visto lo Statuto comunale attualmente in vigore. Preso atto del parere favorevole espresso sulla presente deliberazione ai fini della regolarità tecnico-amministrativa, a sensi dell’art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L. Atteso che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto ininfluente in riferimento alle disposizioni in materia di contabilità e procedura di spesa; Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori DELIBERA 1. 2. 3. 4. di approvare, per quanto esposto in premessa, la revisione dello Statuto comunale vigente per adeguarlo alla nuova normativa mediante modificazione del primo comma dell’art. 14 che risulta così formulato: “Il Sindaco con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. due Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.” di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente esecutiva in quanto i termini per l’approvazione delle modifiche sono abbondantemente decorsi. di incaricare i competenti Uffici comunali a trasmettere copia dello Statuto revisionato alla Giunta Regionale ed al Commissariato del Governo di Trento ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell’art. 3 del T.U.LL.RR.O.C. succitato. di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi: a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2, lett. b), della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.; (I ricorsi b) e c) sono alternativi). IL PRESIDENTE GIOIRGIO MARIO TOGNOLLI IL SEGRETARIO COMUNALE STEFANO MENGUZZO Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 COMUNE DI BIENO PROVINCIA DI TRENTO LO STATUTO "CARTA FONDAMENTALE" DEL COMUNE approvato con deliberazione consiliare n. 35 di data 24.11.2006 adeguato con deliberazione consiliare n. 25 di data 23.10.2014 108 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 109 PREAMBOLO Conoscere la storia della comunità nella quale si vive, significa sapere dove ci si trova ed aiuta a scegliere la strada del futuro. Per questo il Proemio Storico dovrebbe essere più ampio e ricco di notizie, ma, purtroppo, Bieno non possiede un proprio archivio, essendo ogni documentazione storica andata distrutta con l'incendio del paese nella Grande Guerra. Di certo è, comunque, che Bieno esiste "ab immemorabili" indipendente sia da Strigno che dal Tesino, come testimoniano alcuni documenti che risalgono al Duecento. Il primo, riportato da Giuseppe Andrea Montebello in "Notizie storiche, topografiche e religiose della Valsugana e Primiero", edito a Rovereto nel 1793, porta la data del 16 giugno 1241. Si citano alcune parole: "... causa appellationis que vertitur inter Comune Plebis de Tesino et Buxetum Sindicum ipsius Comunis ex una parte et Comune Bleni et Jacobum Sindicum ipsius Comunis ex altera.."; Si tratta di una causa tra i Comuni di Pieve e Bieno. A quell'epoca (1241) Bieno era già costituito in Comune, col proprio Sindaco. Lo stesso Montebello, descrive Bieno così: "Bieno resta sul monte a tramontana e levante di Strigno. Attesa la scarsezza della campagna, gli uomini di questo villaggio, ad imitazione dei Tesini, si procacciano il necessario vito col girar per molti e lontani paesi, principalmente nell'Italia inferiore e nella Spagna, con mercanzie colle quali fanno dei piccoli guadagni corrispondenti alla piccolezza del negozio, ma non pertanto si riparano dalla povertà. Nel 1599, dal Vescovo Giacomo Ravellio, la loro chiesa di S. Biagio fu eretta in cura da un Sacerdote, che amministri i Sacramenti, attesa la distanza dalla Parrocchiale e la strada pericolosa e incomoda. L'anno 1641, poi, la Comunità si ingegnò a farla ergere in Pieve, smembrata da quella di Strigno e n'otenne anche favorevol rescritto dall'arciduchessa Claudia; ma per le opposizioni dell'Arciprete di Strigno si venne ad una composizione dilatando alquanto i diritti di quel Curato, ma conservata la sua unione colla Parrocchia antica....". Si comprende, da questo riferimento, come Bieno gravitò sempre su Strigno, sia dal punto di vista politico che amministrativo, facendo esso parte della Giurisdizione di Ivano e del Pievado di Strigno. Ma si può notare come venga messa in evidenza anche la "distanza" che "distacca" il paese dal Tesino e da Strigno. Questa posizione geografica ha senza dubbio influito sulla vita e quindi sul carattere degli abitanti. La "indipendenza", cui si accennava sopra, venne interrotta il 15 gennaio 1928; il Comune di Bieno venne aggregato a Pieve Tesino e fu ricostituito il 21 gennaio 1947. Lo svantaggio della distanza da altri centri venne attenuato nel 1842 con la costruzione della nuova strada Strigno-Bieno-Castello Tesino. Il paese, meno isolato, ampliò i contatti con l'esterno ma conservò le sue caratteristiche fondamentali, tra le quali lo spirito allegro e la capacità immediata di contatto umano che rendono Bieno ospitale e simpatico. La costante nella storia di Bieno rimane comunque l'impossibilità per i suoi abitanti di trovare lavoro in loco; l'emigrazione rimane quindi l'unica soluzione al problema del secondo Dopoguerra. L'esodo massiccio verso Stati esteri procurò la rimessa di valuta pregiata e, contemporaneamente, lasciò spazio di occupazione a chi rimaneva. Ma aveva inizio il lento, inesorabile abbandono della campagna e dell'allevamento. Nel frattempo si presentò, quasi a compenso, una nuova possibilità economica: il turismo. Basato su due solide premesse, l'ospitalità della gente appunto e la posizione geografica che pone Bieno come balcone sulla Valsugana Orientale, il turismo venne gradualmente affermandosi ed ancora oggi è settore di una certa rilevanza per l'economia del paese. Negli anni settanta il sorgere di industrie in Valsugana frenò il flusso migratorio e permise anzi il rientro di parecchi bienati dall'estero. Attualmente la situazione pare stabilizzata nei settori economico ed anagrafico, permanendo costante la ricerca della crescita, anche in senso socio-culturale. 2 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 110 TITOLO I - PRINCIPI Art. 1. Territorio, stemma, sede a) Territorio Il territorio compreso nel nesso catastale del Comune di Bieno ammonta a complessivi 1169 ettari. Il territorio catastale confina: - a Nord con il Comune di Scurelle; - a Est con il Comune di Pieve Tesino; - a Sud con il Comune di Strigno; - a Ovest con il Comune di Strigno. b) Stemma Il Comune ha un proprio stemma, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 5391 del 20 luglio 1984. Lo stemma ha le seguenti caratteristiche: "Una croce patente circondata da due semicerchi ancorati ed aventi le caratteristiche d'argento, ad uno scudo artificiale ancorato in campo rosso, caricato di una croce patente". Il Regolamento disciplina l'uso dello stemma. c) Sede La sede legale del Comune di Bieno, degli Organi e degli Uffici del medesimo, è fissata in Bieno, presso il Municipio, in Piazza Maggiore. Organi, Uffici e Servizi possono avere sede decentrata. Art. 2. Principi ispiratori e obiettivi programmatici Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona, compresi i diritti religiosi. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti, della Parrocchia e delle associazioni portatrici di interessi diffusi di ogni espressione della comunità locale. Promuove la tutela della vita umana fin dal suo primo inizio, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare l'educazione integrale dei figli, anche 3 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 111 tramite servizi sociali ed educativi. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio ed alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne ed uomini, di ogni lingua, razza, stirpe e religione. Concorre nell'ambito delle sue competenze alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibili all'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future, rispettando la natura ed il suo Creatore. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico, del paese e le tradizioni culturali e religiose. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni nonché della Parrocchia. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nel paese convivono. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali, locali ed ecclesiali. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini, delle associazioni e della Parrocchia. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, basandosi anche sulla dottrina sociale proposta dal Magistero della Chiesa, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione. Concorre nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali ed attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale, democratico e religioso. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione , celerità, imparzialità, responsabilità, uguaglianza, democraticità. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione di altri organismi, enti o società. 4 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 112 TITOLO II – PARTECIPAZIONE Art. 3. Nozione Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative sociali nonché delle associazioni di volontariato. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di: a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali; b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni d’età; c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all’attività dell’Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi. Art. 4. Regolamento Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell’iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum. CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE Art. 5. Richieste di informazioni, petizioni e proposte Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte. Ai fini di questo Statuto si intende per: richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell’attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1; petizione, la richiesta scritta presentata da almeno venticinque soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno venticinque iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo; proposta, la richiesta scritta presentata da almeno venticinque soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno venticinque iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all’ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell’atto di cui richiede l’adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all’espressione dei pareri richiesti dall’ordinamento e qualora non adottate è data 5 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 113 comunicazione motivata al proponente. CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE Art. 6. Consultazione popolare Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei Consiglieri o di almeno venticinque cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali. Nell’atto di indizione sono individuati la data e l’oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti. Possono essere sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica. Art. 7. Consulte, Comitati e Conferenze Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento di cui al precedente art. 4. Il Sindaco annualmente può invitare i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale sono illustrate le scelte del Comune in particolare rispetto all’adeguatezza dei servizi resi alla Comunità. CAPO III – REFERENDUM Art. 8. Norme generali Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del Consiglio comunale, purchè in numero almeno pari a quaranta. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. L’esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l’Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all’ordine del giorno l’oggetto del referendum. Art. 9. Esclusioni Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. 6 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 114 Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento: a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso; b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune; c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; d) al personale del Comune e delle Aziende speciali; e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali; f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione; g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti; h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni. Art. 10. Norme procedurali Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente. Il Comitato dei Garanti valuta l’ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l’espressione della volontà popolare. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie di cui all’art. 8, 2° comma, da effettuarsi entro i successivi due mesi. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi tre mesi. 7 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 115 TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI CAPO I - ORGANI DI GOVERNO SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE Art. 11. Attribuzioni Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera: a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Bieno o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’umanità intera; b) l’approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi; Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d’opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni. Art. 12. Convocazione Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l’ordine del giorno. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Nella prima seduta il Consiglio tratta gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale. SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE Art. 13. Attribuzioni e funzionamento Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l’ordine del giorno. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti. Art. 14. Composizione Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. quattro due 8 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 116 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. Può essere nominato un Assessore, anche cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, esso può partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva. Art. 15. Consigliere delegato II Sindaco può nominare dei Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell’ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico. Art. 16. Mozione di sfiducia Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario. SEZIONE III - IL SINDACO Art. 17. Attribuzioni Il Sindaco rappresenta il Comune, è l’organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all’esecuzione degli atti. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della rispettiva funzione. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall’Assessore più anziano per età. CAPO II - ALTRI ORGANI Art. 18. Il Presidente del Consiglio Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell’ordine 9 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 117 assunta dal Vicesindaco, dall’Assessore più anziano d’età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d’età. Art. 19. Gruppi consiliari I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo. Art. 20. Il Consigliere comunale Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i motivi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco, provvede ad informarlo dell’onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l’assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte. Art. 21. Commissioni Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l’esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un’adeguata rappresentanza delle minoranze. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale. 10 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 118 CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO Art. 22. Norme generali Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di: a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all’ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione; b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno; c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune. Il Consigliere comunale, per l’effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. 11 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 119 TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI Art. 23. Principi Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell’Amministrazione, nonchè nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio. Art. 24. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l’esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell’interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell’espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell’effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l’assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo. 12 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 120 TITOLO V – GARANZIE Art. 25. Opposizioni e ricorsi E’ ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito. Condizioni per la proposizione del ricorso sono: a) che sia presentato da un cittadino; b) che sia presentato non oltre l’ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione; c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso; d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare: a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere “a”, “b” e “c”; b) la dichiarazione di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell’impugnazione; c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi; d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale; e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l’accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale. CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO Art. 26. Il Difensore civico E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell’azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto. Art. 27. Attivazione dell’istituto Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di 13 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 121 estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all’Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune. Con la convenzione il Consiglio impegna l’Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l’accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all’istituto. 14 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 122 TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI Art. 28. Principi L’ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità. L’organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all’informazione e agli atti del Comune. L’assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale. Art. 29. Forma di gestione amministrativa Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell’attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite. Gli articoli 31 e 32 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta. Art. 30.Organizzazione Il Comune, con regolamento, definisce l’articolazione della propria struttura organizzativa. La Giunta comunale, sulla base dell’articolazione organizzativa del Comune: a) attribuisce le funzioni di cui all’articolo 29 comma 3; b) individua la competenza all’adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all’articolo 29 commi 1 e 3; c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune; d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell’Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l’adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c). La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento. Art. 31. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente. 15 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 123 Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a: - rilasciare le autorizzazioni; - adottare le ordinanze; - stipulare gli accordi ed i contratti; - adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale; - adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell’Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega. Il Sindaco o gli Assessori, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo. Art. 32. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta La Giunta comunale, ove non diversamente disposto: a) gestisce il fondo spese di rappresentanza; b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell’ambito di giudizi promossi da terzi; c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza; d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne; e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati; f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l’uso di beni e la gestione dei servizi; g) individua i contraenti, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, individua i soggetti da invitare ai confronti; h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso; i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti. Alla Giunta, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall’ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo. Art. 33. Il Segretario comunale Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all’articolo 29 commi 1 e 2: a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma; b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l’attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi; c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza; d) in assenza di disposizioni è responsabile dell’istruttoria di tutti gli atti rimessi alla 16 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 124 competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento; e) roga i contratti nei quali l’Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse del Comune; f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità. Art. 34. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni. Art. 35. Rappresentanza in giudizio Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge. 17 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 125 TITOLO VII - ATTIVITA’ CAPO I – PRINCIPI GENERALI Art. 36. Enunciazione dei principi generali Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità. Il Comune nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. Art. 37. Convocazioni e comunicazioni Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l’utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l’ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. Art. 38. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni Fermo restando quanto previsto dall’ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all’albo comunale. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1. Art. 39. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti. CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA Art. 40. I Regolamenti Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l’estrazione di copia da parte di chiunque. Art. 41. Le ordinanze Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. 18 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 126 Art. 42. Sanzioni amministrative La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall’ordinamento. CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 43. Procedimento amministrativo L’attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni. Art. 44. Regolamento sul procedimento Il Comune disciplina con regolamento: a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un’adeguata partecipazione; b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti; c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti. CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI Art. 45. Principi Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza. 19 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 127 TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA Art. 46. Linee programmatiche Il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l’attuazione delle linee programmatiche di mandato. Art. 47. Programmazione finanziaria – controllo Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall’ordinamento vigente ed in particolare: a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche; b) il bilancio di previsione pluriennale; c) il bilancio di previsione annuale. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi. La Giunta propone all’approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull’andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione; Art. 48. Gestione – controllo La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l’attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell’attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata le gestione delle risorse del Comune. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l’esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo. Art. 49. La gestione del patrimonio I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d’uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo. Art. 50. Servizio di tesoreria Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria. L’affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all’apposito capitolato speciale d’appalto. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione 20 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 128 volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate. Art. 51. Il revisore dei conti Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune. Il Sindaco può invitare/richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti; Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale. 21 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 129 TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI Art. 52. Norme generali I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi. Art. 53.Tariffe L’istituzione delle tariffe relative all’utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi: a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio; b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l’anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio cui si riferiscono. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici . L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo. 22 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 130 TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 54. Revisioni dello statuto Per revisione dello Statuto si intende sia l’adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell’articolato vigente. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell’entrata in vigore di un nuovo Statuto. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione. Art. 55. Norme transitorie Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente. Art. 56. Disposizioni finali Lo Statuto, dopo l’approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del Comune. 23 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 131 PREAMBOLO TITOLO I – PRINCIPI 3 Art. 1 Territorio, stemma, sede Art. 2 Principi ispiratori e obiettivi programmatici 3 3 TITOLO II – PARTECIPAZIONE 5 Art. 3 Nozione Art. 4 Regolamento CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE Art. 5 Richieste di informazioni, petizioni e proposte CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE Art. 6 Consultazione popolare Art. 7 Consulte, Comitati e conferenze CAPO III – REFERENDUM Art. 8 Norme generali Art. 9 Esclusioni Art. 10 Norme procedurali 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI 8 CAPO I - ORGANI DI GOVERNO SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE Art. 11 Attribuzioni Art. 12 Convocazione SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE Art. 13 Attribuzioni e funzionamento Art. 14 Composizione Art. 15 Consigliere delegato Art. 16 Mozione di sfiducia SEZIONE III - IL SINDACO Art. 17 Attribuzioni CAPO II - ALTRI ORGANI Art. 18. Il Presidente del Consiglio Art. 19 Gruppi consiliari Art. 20 Il Consigliere comunale Art. 21 Commissioni CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO Art. 22 Norme generali 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI 12 24 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 132 Art. 23 Principi Art. 24 Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità 12 12 TITOLO V – GARANZIE 13 Art. 25 Opposizioni e ricorsi CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO Art. 26 Il Difensore civico Art. 27 Attivazione dell’istituto 13 13 13 13 TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 15 Art. 28 Principi Art. 29 Forma di gestione amministrativa Art. 30 Organizzazione Art. 31 Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco Art. 32 Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta Art. 33 Il Segretario comunale Art. 34 Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso Art. 35 Rappresentanza in giudizio 15 15 15 15 16 16 17 17 TITOLO VII - ATTIVITA’ 18 CAPO I – PRINCIPI GENERALI Art. 36 Enunciazione dei principi generali Art. 37 Convocazioni e comunicazioni Art. 38 Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni Art. 39 Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA Art. 40 I Regolamenti Art. 41 Le ordinanze Art. 42 Sanzioni amministrative CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 43 Procedimento amministrativo Art. 44 Regolamento sul procedimento CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI Art. 45 Principi 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA 20 Art. 46 Linee programmatiche Art. 47 Programmazione finanziaria - controllo Art. 48 Gestione - controllo Art. 49 La gestione del patrimonio 20 20 20 20 25 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 133 Art. 50 Servizio di tesoreria Art. 51 Il revisore dei conti 20 21 TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI 22 Art. 52 Norme generali Art. 53 Tariffe 22 22 TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 23 Art. 54 Revisioni dello statuto Art. 55 Norme transitorie Art. 56 Disposizioni finali 23 23 23 26 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 134 95871 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Comuni in provincia di Trento Comune di Bondo DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 7 ottobre 2014, n. 28 Comune di Bondo. Adeguamento del vigente Statuto comunale alla L.R. 05.02.2013, n. 1, in materia di composizione degli organi del Comune. IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamata la propria precedente deliberazione n. 26 del 06.10.2009, esecutiva, con la quale è stato approvato lo Statuto comunale del Comune di Bondo attualmente in vigore. Rilevato che l’art. 22 della L.R. 05.02.2013, n. 1, recante modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei Comuni, stabilisce che i Comuni adeguino il proprio Statuto alle disposizioni recate dalla stessa legge entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della medesima, avvenuta in data 14 marzo 2013 e che in caso di mancato adeguamento entro il termine ultimo del 14 settembre 2014 il Consiglio comunale venga sciolto, previa diffida ad adempiere entro tre mesi. Vista la circolare della Regione Trentino Alto-Adige n. 1/EL/2014 di data 23.05.2014, che ricorda ai Comuni detto obbligo e l’imminente scadenza per darvi attuazione. Precisato che l’adeguamento riguarda sostanzialmente la riduzione del numero dei componenti della Giunta comunale (da 4 a 2 oltre al Sindaco, per questo Comune) e la riduzione del numero dei componenti del Consiglio comunale (da 15 a 12, compreso il Sindaco) e che peraltro lo Statuto vigente, per i componenti il Consiglio, rinvia alle norme di legge. Ritenuto di provvedere all'adeguamento dello Statuto comunale in relazione alle disposizioni di legge sopra richiamate, precisando in particolare come per questo Comune necessiti modificare, all’interno del Titolo III – Capo I – Sezione II - Giunta comunale – articolo 15. Composizione, il primo comma, relativamente alla composizione della Giunta comunale (da quattro a due componenti, oltre al Sindaco), mantenendo invariato per il resto il testo statutario nella formulazione adottata con la richiamata deliberazione consiliare n. 26 del 06.10.2009, esecutiva. Evidenziato pertanto come l’art. 15 dello Statuto comunale debba assumere la nuova formulazione di seguito riportata: Art. 15. Composizione 1. 2. 3. 4. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori pari a due, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. omissis omissis omissis Richiamato l’art. 55, comma 2, del vigente Statuto comunale – ripreso dall’art. 3, comma 2, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. – il quale prevede testualmente che: “Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati”. Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Segretario comunale e dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 81 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 135 Dato atto che non necessita l’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria, resa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999,n. 4/L., così come successivamente modificato ed integrato, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa. Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. Con voti espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 13, contrari nessuno ed astenuti nessuno, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori previamente eletti, delibera 1. di adeguare, per quanto meglio specificato in premessa, lo Statuto comunale del Comune di Bondo alle disposizioni di cui alla L.R. 05.02.2013, n. 1, "Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni", nel rispetto dei termini precisati all'art. 22 della cennata legge regionale; 2. di precisare che, in considerazione del precedente punto n. 1., per questo Comune necessita apportare allo Statuto comunale, nel Titolo III – Capo I – Sezione II-Giunta comunale, le seguenti modifiche all’articolo 15: Art. 15. Composizione 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di Assessori pari a due, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. 2. omissis 3. omissis 4. omissis mantenendo invariato per il resto il testo statutario nella formulazione adottata con precedente deliberazione consiliare n. 26 del 06.10.2009, esecutiva; 3. di specificare che la modifica di cui al precedente punto n. 2. dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché pubblicata all’albo per trenta giorni consecutivi e che entrerà in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione; 4. di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente alla modifica statutaria adottata, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Ministero dell'Interno, nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, per quanto di rispettiva competenza; 5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 79, comma 1, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L., la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi dieci giorni dall’inizio della sua pubblicazione; 6. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg, 01.02.2005, n. 3/L., durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art. 2, lettera b), della legge 06.12.1971, n. 1034 entro 60 giorni. IL SINDACO GIUSEPPE BONENTI LA SEGRETARIA COMUNALE DOTT. ELSA MASÈ __________________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 136 95866 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Comuni in provincia di Trento Comune di Campodenno DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 27 ottobre 2014, n. 25 Comune di Campodenno: Modifica art. 20 Statuto Comunale STATUTO DEL COMUNE DI CAMPODENNO Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31.03.2009. Entrato in vigore il 09.05.2009 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 08.04.2009 al 08.05. 2009. Pubblicato sul supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 parte I di data 23/06/2009. Adeguamento ai sensi articolo 22 della L.R. 5 febbraio 2013 con deliberazione del consiglio comunale n. 25 di data 27/10/2014. Art. 20. Composizione 1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da numero tre Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi. 2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi hanno diritto partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto. Devono partecipare alle sedute consiliari, nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco. 3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi. 4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva. 5. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. 6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, le stesse sono irrevocabili e sono immediatamente efficaci. Il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni seguendo le modalità indicate dalla L.R. 4 gennaio 1993 n. 1/L e ss. mm. e dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 137 95903 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Comuni in provincia di Trento Comune di Cloz DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 28 ottobre 2014, n. 23 Comune di Cloz. Modifica commi 1 e 2 dell'art. 17 dello statuto comunale. RELAZIONA IL SINDACO - lo Statuto del Comune di Cloz è stato approvato con deliberazione consiliare n. 42, dd. 10.08.2010 – esecutiva; - l’art. 1 comma 1 della L.R. 05.02.2013, n.1 “Modifica alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezioni degli organi dei comuni”, testualmente recita: “ all’articolo 1 della legge regionale 30.11.1994, n. 3 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche: 1. il comma 1 è sostituito dai seguenti: il Consiglio comunali dei Comuni della Provincia di Trento è composto da a-b-c-d ed e) omissis, f) 12 componenti nei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato”; - l’articolo 22 della medesima legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, stabilisce che i comuni adeguino il proprio statuto alle disposizioni recate dalla LR 1/2013 entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa legge. In caso di mancato adeguamento il consiglio comunale viene sciolto, previa diffida ad adempiere entro tre mesi; - che la L.R. 1/2013 (più volte citata) è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 7 del 12 febbraio 2013 ed è entrata in vigore il trentesimo giorno successivo, ossia il 14 marzo 2013, per cui il termine di diciotto mesi stabilito dall’articolo 22 della LR 1/2013 è scaduto il giorno 14 settembre 2014; - che per il Comune di Cloz, avente un numero di abitanti inferiore a mille, la composizione del Consiglio comunale è fissata in 12 membri; - l’art. 2 – comma 1 della L.R. 05.02.2013, n. 1, riporta: “ all’art. 2 della legge regionale n. 3 del 1994 e s.m. sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1 - La Giunta comunale si compone del Sindaco che la presiede e un numero di assessori stabilito dallo statuto, non superiore a: a-b-c-d ed e) omissis f) 2 componenti per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti; - nell’ambito del Comune di Cloz (popolazione inferiore a 1000 abitanti) la Giunta sarà quindi composta da n. 2 componenti; - che in particolare per quanto riguarda lo Statuto di Cloz risulta necessario modificare solo l’articolo 17 – commi 1 e 2 del medesimo al fine di adeguare l’articolato al numero di componenti la giunta comunale stabilita dall’articolo 2 LR 1/2013, che ha modificato l’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e s.m; quanto sopra per il fatto che l’art. 12 dello Statuto stesso al comma 1 stabilisce: “l’elezione del Consiglio comunale, la durata, il numero dei consiglieri assegnati e la loro posizione giuridica sono regolamentati dalla legge regionale; IL CONSIGLIO COMUNALE Letti in particolare i primi due commi dell’art. 17 dell’ attuale Statuto comunale che recitano: Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 138 Art. 17. Composizione La Giunta è composta dal Sindaco e da n.4 (quattro) assessori, di cui uno avente le funzioni di Vice sindaco, assicurando la partecipazione di ambo i sessi. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, quindi a 2 (due), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto. 1. 2. Proposto di fissare in due il numero degli Assessori componenti la Giunta comunale; Rilevata quindi la necessità di modificare i primi due commi dell’art. 17 dello Statuto che avrà il seguente dettato: Art. 17. Composizione 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. 2. Uno degli Assessori nominati dal Sindaco può essere un cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, egli può partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto. ……. omissis Sentita quindi la proposta del Sindaco di porre in votazione il punto; Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25; Vista l’urgenza di provvedere; Visto lo Statuto Comunale; Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dell’atto da parte del Segretario comunale, ai sensi dell’art. 56, comma 1, della L.R. 04.01.1993 n.1, come sostituito dall’art. 16, comma 6, della L.R. 23.10.1998 n.10, Con voti favorevoli n.12, contrari n.0, astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti e resi separatamente per quanto riguarda l’immediata esecutività, DELIBERA 1. Di modificare, per quanto sopra esposto, i primi due commi dell’art. 17 dello Statuto del Comune di Cloz, al fine di ridurre il numero dei componenti la Giunta comunale a decorrere dalle elezioni per il rinnovo degli organi comunali dell’anno 2015, così come presente nella legge regionale 05.02.2013, n.1, che avrà il seguente dettato: 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco. 2. Uno degli Assessori nominati dal Sindaco può essere un cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, egli può partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto. ……… omissis 2. Di confermare i restanti punti 3-4-5 e 6 dell’articolo 17 dello Statuto comunale, così come approvato con delibera consiliare n.42, dd. 10.08.2010 – esecutiva a sensi di legge. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 139 3. Di disporre la pubblicazione della modifica statutaria dello Statuto comunale, nel testo di cui al punto 1, all’Albo Pretorio del Comune di Cloz per 30 giorni consecutivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul Sito del Comune di Cloz. 4. Di dare atto che il nuovo articolato entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune, data dalla quale cesserà di produrre effetti quello vigente. 5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 - 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. 01.02.2005 n. 3/L. 6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54 comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l’art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7; ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104. Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto IL SINDACO MARIA FLORETTA IL SEGRETARIO COMUNALE FONDRIEST DR. MARCO Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 140 95908 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2014 Comuni in provincia di Trento Comune di Ossana DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 22 ottobre 2014, n. 27 Approvazione nuovo Statuto del Comune di Ossana Relazione del Presidente. Nel corso degli anni sono sopravvenute importanti modifiche normative che rendono necessario procedere all’adozione di un nuovo Statuto comunale in linea con le stesse ed adeguato alle esigenze dell’Amministrazione comunale. In particolare si evidenzia: la L.R. n. 07 di data 22 dicembre 2004 di riforma dell’ordinamento delle autonomie locali che, nel complesso, disegna un nuovo equilibrio nei rapporti tra organi politici e struttura burocratica consentendo agli organi politici di riappropriarsi in parte delle funzioni gestionali trasferite all’apparato burocratico dopo la riforma dell’ordinamento del 1993 (LR 1/1993) e quella ordinamentale e contabile del 1998 (LR 10/1998); la L.R. n. 01 di data 05.02.2013 inerente “modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi comunali” che ha introdotto nuove importanti disposizioni in tema di parità di genere ed è intervenuta sul sistema elettorale dei Comuni. Gli articoli 1 e 2 hanno infatti modificato le previgenti disposizioni relative alla composizione deiConsigli e delle Giunte dei Comuni della Regione. Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, come il Comune di Ossana , è stabilito che il Consiglio comunale sia composto da dodici componenti, mentre la Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di due componenti, in luogo dei quattro precedentemente previsti. L’art. 22 della L.R. n. 01/2013 prevede che i Comuni adeguino il proprio Statuto alle disposizioni recate dalla stessa legge regionale entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge avvenuta in data 14 marzo 2013 e pertanto entro il termine del 14 settembre 2014. Alla luce di queste premesse con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 21.07.2010 è stata nominata la Commissione Statuto, prevista dall’art. 15 del vigente Statuto al fine di elaborare un nuovo Statuto comunale rispondente a quanto sopra evidenziato. La stessa ha predisposto lo Statuto rimesso agli atti ad allegato alla presente deliberazione, composto da n. 58 articoli che viene sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale. Vi sono quindi tutti i presupposti affinchè il consiglio comunale possa procedere all’approvazione del nuovo testo dello statuto comunale. IL CONSIGLIO COMUNALE Udita e condivisa la relazione . Esaminato lo schema di statuto come predisposto dalla Commissione appositamente costituita, il quale si compone di n. 58 articoli e viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. Vista la legge regionale di data 22 dicembre 2004 n. 7 e la successiva legge regionale di data 05.02.2013 n. 1. Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; Accertato che, ai sensi dell’articolo 3 del T.U.LL.RR.O.C., lo statuto deve essere deliberato in prima Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 141 istanza con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e che, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. Con voti favorevoli n. 14, contrari n 0 astenuti n. 0, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, proclamati dal presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati, DELIBERA 1. 2. 3. 4. 5. 6. di approvare il nuovo Statuto del Comune di Ossana in adeguamento alle disposizioni della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e la successiva legge regionale di data 05.02.2013 n. 1, che composto da 58 articoli, viene allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale; di precisare che, dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto viene meno l'efficacia del precedente statuto; di disporre la pubblicazione del testo dello statuto, così come approvato, nel bollettino ufficiale della regione nonché mediante affissione all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi; di disporre che copia dello Statuto venga inviato alla Giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli Statuti comunali ed al Commissariato di Governo di Trento, come disposto dall’art. 3 comma 4 del T.U.L.L.R.R.O.C.C., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. di dare atto che il nuovo testo dello statuto del Comune di Ossana entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del comune, come disposto dall’art. 3 comma 3 del T.U.L.L.R.R.O.C.C., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, comma 3°, del T.U.L.L.R.R.O.C.C., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; Di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa: opposizione alla 11.1971 n. 1199. Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 2 della L. 06.12.1971 n. 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24. IL SINDACO LUCIANO DELL’EVA IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA LOIOTILA Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 Comune di Ossana STATUTO COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr 27 di data 22 ottobre 2014 ed esecutivo a seguito di pubblicazione all’Albo pretorio dal 03.11.2014 per 30 giorni consecutivi, come disposto dall’art. 3 comma 3 del T.U.L.L.R.R.O.C.C., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ss.mm; 142 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 143 INDICE PREAMBOLO IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE DESCRIZIONE DEL COMUNE TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI ISPIRATORI DELLO STATUTO. FINALITA'. OBIETTIVI. ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI ISPIRATORI DELLO STATUTO. FINALITA' OBIETTIVI ART. 2 - PARI OPPORTUNITÀ TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE, COMITATI LOCALI, FORME REFERENDARIE, DIFENSORE CIVICO ART. 3 - PARTECIPAZIONE ART. 4 - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ART 4bis OPPOSIZIONI ALLA DELIBERAZIONI ART. 5 - CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM ART. 6 - ESCLUSIONI ART. 7 - NORME PROCEDURALI ART. 8 - PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ART. 9 - DIFENSORE CIVICO TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE ART. 10 - FUNZIONI ART. 11 - CONSIGLIERI COMUNALI ART. 12 - REGOLAMENTO INTERNO ART. 13 - CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE ART. 14 - DELIBERAZIONI DELLE PROPOSTE ART. 15 – ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ CAPO II - SINDACO E GIUNTA COMUALE ART. 16 - SINDACO ART. 17 - FUNZIONI ART. 18 - DELEGHE ART. 19 - VICE SINDACO ART. 20 - GIUNTA COMUNALE ART. 21 - FUNZIONAMENTO ART. 22 - ELEZIONI DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA ART. 23 - LINEE PROGRAMMATICHE ART. 24 - DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI ART. 25 - MOZIONE DI SFIDUCIA ART. 26 - INDENNITA' DI PRESENZA TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ART. 27 - PRINCIPI ART. 28 - FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA ART. 29 - ORGANIZZAZIONE ART. 30 - ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO pag. 2 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 144 ART. 31 - ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA ART. 32 - IL SEGRETARIO COMUNALE ART. 33 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO E DI GARA ART. 34 - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO TITOLO V - ATTIVITÀ CAPO I – PRINCIPI GENERALI ART. 35 - ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI ART. 36 - CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI ART. 37 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI ART. 38 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI CAPO II – L’ATTIVITA’ NORMATIVA ART. 39 - I REGOLAMENTI ART. 40 - LE ORDINANZE ART. 41 - SANZIONI AMMINISTRATIVE CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ART. 42 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ART. 43 - ISTRUTTORIA PUBBLICA ART. 44 - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI ART. 45 - PRINCIPI TITOLO VI - CONTABILITA’ E FINANZA ART. 46 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – CONTROLLO ART. 47 - GESTIONE – CONTROLLO ART. 48 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ART. 49 - BILANCIO SOCIALE ART. 50 - SERVIZIO DI TESORERIA ART. 51 - IL REVISORE DEI CONTI TITOLO VII - SERVIZI PUBBLICI ART. 52 – I SERVIZI PUBBLICI LOCALI ART. 53 – TARIFFE ART. 54 – PATECIPAZIONE A SOCIETA’ DI CAPITALI TITOLO VIII - FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE ART. 55 – PRINCIPIO DI COOPERAZIONE TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 56 - REVISIONI DELLO STATUTO ART. 57 - NORME TRANSITORIE ART. 58 - DISPOSIZIONI FINALI ALLEGATO A) – Planimetria del territorio comunale ALLEGATO B)– Stemma e gonfalone del Comune pag. 3 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 145 PREAMBOLO IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL COMUNE Ossana: Trentino - Italia Piccolo comune del Trentino Occidentale, situato a 15 km dal Passo del Tonale ed a 60 km dal casello autostradale di S. Michele all’Adige (Autostrada del Brennero), Ossana è sede, oltre che della Scuola Professionale ad indirizzo alberghiero, dell’Istituto Comprensivo scolastico Alta Val di Sole. Nella frazione di Fucine è presente una vasta area adibita a zona industriale-artigianale, oggi in via sviluppo. Il comune di Ossana si è di recente dotato di un moderno Centro Recupero Materiali , un vero e proprio modello cui guardano con interesse molti altri (e ben più grandi) comuni trentini ed italiani. Vede poi la presenza del Gruppo Sportivo che, nel panorama valligiano e non, svolge da oltre vent’anni un ruolo di traino nel campo dello sport dei più giovani, conseguendo non pochi prestigiosi risultati a livello nazionale e internazionale, organizzando manifestazioni di elevato livello agonistico. Ossana: tra storia e arte Ossana (725 ab.; 970 m s.l.m.), con le frazioni di Cusiano e Fucine si trova in una suggestiva conca in mezzo all'alta Val di Sole (Trentino - Italia). Il luogo corrisponde a quello che era anticamente il polo religioso dell'alta valle: la Pieve di Ossana. Oltre che religioso, in passato, Ossana fu anche centro di potere temporale, come testimoniano i resti del poderoso castello medioevale di S. Michele. Di un Castrum Vulsanae si ha notizia già dal 1191: esso costituiva parte integrante del patrimonio dei principi-vescovo di Trento. Ma in seguito, a quell'importantissimo castello, volse lo sguardo anche l'avido conte Mainardo del Tirolo: da allora il castello fu in possesso ora dei vescovi, ora dei conti del Tirolo. A partire dal 1400 circa fu proprietà di una serie di famiglie nobiliari che si susseguirono nel tempo, finché l'imponente fortezza cadde sotto i colpi prima dei rustici, poi dei veneti, dei francesi, dei bavaresi ecc.. Ciò che rimane, come osservava O. Brentari nel 1902, sono soltanto "pittoresche rovine, gigante scheletro senza carne e cartilagine". Oggi è in atto un intervento di recupero del castello di Ossana ad opera della Provincia Autonoma di Trento. Assieme al castello, il patrimonio artistico di Ossana comprende la chiesetta di stile gotico di S. Maria Maddalena di Cusiano. Ad impreziosire questa chiesa del 1400 sono i bei affreschi interni di Giovanni e Battista Baschenis de Averaria. Altro centro artistico degno di nota è la chiesetta di S. Antonio, isolata e nascosta tra i larici del colle Tomino. La chiesa, in stile barocco, si trova in un recinto di mura merlate con le stazioni della Via Crucis del XVIII secolo. Nelle adiacenze si trovano pure i resti di un Cimitero Militare austro-ungarico, area recentemente recuperata dal comune. A conclusione di questo brevissimo excursus sul patrimonio artistico di Ossana, ricordiamo come l'archivio storico custodito presso la canonica sia uno tra i più significativi delle valli del Noce. Tra le figure di maggior spicco nelle arti e nelle scienze, cui Ossana ha dato i natali, ricordiamo qui il pittore Bartolomeo Bezzi ed il filosofo Jacopo Aconcio. pag. 4 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 146 TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI ISPIRATORI DELLO STATUTO. FINALITA'. OBIETTIVI. ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI ISPIRATORI DELLO STATUTO. FINALITA'. OBIETTIVI 1. Il Comune orienta la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica, ispirandola alla tutela dei diritti inviolabili della persona e alla solidarietà. 2. Rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, delle Associazioni portatrici di interessi diffusi, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività. 3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia nella Comunità assicurando sostegno ai genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli con adeguati servizi sociali e formativi. 4. Promuove la solidarietà nella Comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi. Ricerca soluzioni al bisogno abitativo. 5. Afferma e promuove la propria apertura verso coloro che non appartengono alla Comunità di Ossana, nel solco della tradizione di accoglienza e di mediazione culturale e sociale che ha caratterizzato le proprie origini. 6. Favorisce iniziative di contatti con Comunità esterne per uno scambio culturale e sociale. 7. Tutela la salute dei cittadini; concorre alla salvaguardia dell'ambiente; promuove l'equilibrato assetto del territorio; opera per la coesistenza delle diverse specie viventi. 8. Tutela il lavoro. Promuove attività economiche per lo sviluppo sociale della Comunità. 9. Sostiene e valorizza il volontariato e le libere Associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione. 10. Valorizza il patrimonio storico ed artistico e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione fra le istituzioni culturali. 11. Valorizza l'equilibrio e l'esperienza dei giovani e degli anziani per garantire la loro presenza attiva nel tessuto sociale. 12. Il Comune tutela l’ambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento, promuovendo il rispetto per la natura e l’equilibrio fra lo sviluppo socio-economico e l’ambiente. 13. Il Comune promuove l’attuazione di un ordinato assetto e di una equilibrata utilizzazione del territorio, promuovendo e coordinando gli interventi di natura pag. 5 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 147 urbanistica ed edilizia con particolare attenzione verso le aree non edificate, l’ambiente preesistente, i centri storici e le aree verdi. 14. Il Comune contribuisce alla cooperazione pacifica tra i popoli e le nazioni sostenendo il processo di integrazione europea. ART. 2 PARI OPPORTUNITÀ 1. Il Comune garantisce nell’ambito delle sue possibilità le pari opportunità tra donna e uomo a livello politico ed amministrativo per offrire ad entrambi i generi le stesse possibilità di sviluppo e di crescita. 2. A tal fine sono adottate le seguenti misure: a) In seno alla Giunta comunale e alle Commissioni consiliari devono essere rappresentati entrambi i generi, a condizione che all’interno dei consiglieri eletti tra la maggioranza siano rappresentati entrambi i generi. b) Negli altri organi collegiali del Comune devono essere rappresentati entrambi i generi. Chi è autorizzato a presentare proposte per la nomina in organi di enti, istituzioni ed aziende, è tenuto, se possibile, a designare un candidato per ciascuna funzione. pag. 6 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 148 TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE, COMITATI LOCALI, FORME REFERENDARIE, DIFENSORE CIVICO. ART. 3 PARTECIPAZIONE 1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. 2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, le organizzazioni di volontariato e cooperativistiche, anche con la messa a disposizione dei beni e servizi o con altre forme di sostegno reale. 3. A questo fine il Comune istituisce un apposito albo, con modalità e requisiti stabiliti dal regolamento della partecipazione. 4. Le forme associative iscritte all'albo possono presentare istanze, petizioni e proposte con le modalità previste dallo statuto e/o dal regolamento della partecipazione. 5. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di: a) cittadini residenti, singoli o organizzati in Associazioni, comitati e gruppi, anche informali; b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni d’età; c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate. 6. Con le forme previste dal regolamento i rappresentanti delle Associazioni ed Enti partecipano all'attività delle Commissioni istituite su problematiche di loro interesse. 7. Tutti i cittadini residenti e non, nelle forme stabilite con regolamento, hanno diritto di presentare istanze, petizioni o proposte al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi. 8. Le modalità di presentazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità. ART. 4 STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE 1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative, il Comune prevede e disciplina tramite apposito regolamento consulte, assemblee ed altri incontri pubblici. pag. 7 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 149 2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini: a) la promozione del ruolo della donna nell’ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne; b) la promozione del ruolo dell’anziano nell’ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni; c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione del disagio giovanile, nonché alla promozione della cultura della legalità. 3. Il Sindaco comunica, adottando adeguate forme di pubblicità, i risultati dei programmi e dei progetti riferiti alle attività sopra indicate. ART. 4 BIS OPPOSIZIONI ALLE DELIBERAZIONI 1. I cittadini, nell’ambito delle azioni di cooperazione e partecipazione alla formazione della volontà dell’ente, possono presentare, in forma scritta, opposizioni motivate alle deliberazioni degli organi comunali durante il periodo della loro pubblicazione. 2. L’opposizione è volta a conseguire il riesame della deliberazione da parte dell’organo che l’ha adottata, il quale ne viene informato nella prima adunanza utile successiva alla presentazione. 3. In sede di riesame della deliberazione opposta, l’organo competente può assumere i seguenti provvedimenti motivati: a) dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione; b) sospensione dell’efficacia della deliberazione opposta; c) accoglimento, anche parziale, dell’opposizione e contestuale adozione dei provvedimenti conseguenti rispetto alla deliberazione opposta; d) rigetto dell’opposizione. 4. Decorsi 60 giorni dalla presentazione dell’opposizione senza che sia stato adottato il provvedimento finale, l’opposizione si intende rigettata a tutti gli effetti. 5. Il regolamento comunale sulle consultazioni popolari e il referendum determinai tempi nonché le modalità del loro svolgimento. ART. 5 CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM pag. 8 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 150 1. Il Comune riconosce il referendum, sia propositivo che consultivo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate. 2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, dal 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del Consiglio comunale. 3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un “sì” o con un “no”. 4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali. 5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. 6. L’esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l’Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all’ordine del giorno l’oggetto del referendum. ART. 6 ESCLUSIONI 1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. 2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria. 3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento: a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso; b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune; c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; d) al personale del Comune e delle Aziende speciali; e) allo statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale; f) agli statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione; g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti; h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni. ART. 7 NORME PROCEDURALI pag. 9 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 151 1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente. 2. Il Comitato dei Garanti valuta l’ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l’espressione della volontà popolare. 3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all’espletamento della consultazione, a esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti. 4. Dopo la verifica di ammissibilità, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi trenta giorni. 5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi. ART. 8 PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 30 o almeno tre Associazioni, Organismi, Enti o Categorie locali possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. 2. Ogni proposta indica le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque. 3. Il Sindaco trasmette le proposte entro 30 giorni dalla presentazione all'Organo competente informandone i Presidenti dei gruppi consiliari, corredandole dei pareri di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L ss.mm., nonchè dell'eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria. 4. L'Organo competente sente i rappresentanti dei proponenti entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta. 5. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, ne viene dato atto in apposito verbale. 6. Gli Uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali. ART. 9 DIFENSORE CIVICO pag. 10 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 1. 152 La funzione di Difensore Civico viene esercitata mediante affidamento convenzionato al difensore Civico provinciale. pag. 11 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 153 TITOLO III ORGANI ISTITUZIONALI. CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE ART. 10 FUNZIONI 1. L’elezione del Consiglio comunale, la durata, il numero dei Consiglieri assegnati e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale. 2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera. Il Consiglio comunale rimane in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, alla adozione dei soli atti urgenti. 3. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Controlla l’attività svolta ed i risultati conseguiti per garantire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione e dei servizi comunali. 4. Adotta i provvedimenti nelle materie di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L ss.mm., con competenza esclusiva ed inderogabile. 5. Con specifico riguardo alle sue funzioni di controllo ed indirizzo spettano al Consiglio comunale le ulteriori competenze: - approva con le modalità di cui all’articolo 23 del presente statuto il documento contenente le linee programmatiche del Sindaco neo eletto; - fissa i principi generali, gli indirizzi ed atti fondamentali, secondo i quali l’Amministrazione va gestita; - conferimento di cittadinanza onoraria; - funzione di controllo relativo a tutta l’Amministrazione onde garantire imparzialità, trasparenza e partecipazione diretta del cittadino alla cosa pubblica; - la vigilanza sulla efficienza, economicità e correttezza dell’Amministrazione; - fissazione dell’indennità da corrispondersi ai componenti delle Commissioni per la partecipazione alle relative sedute; - i provvedimenti nel procedimento per l’assunzione nonché la nomina del Segretario comunale; - conferimento di ogni tipo di onorificenza ai sensi del regolamento; - nomina dei componenti di Commissioni, comitati ed altri organi collegiali (ad eccezione delle Commissioni giudicatrici di concorsi per assunzioni di personale), in tutti i casi in cui una legge statale, regionale e provinciale ne attribuisca esplicitamente la competenza al Consiglio comunale, nonché nomina dei propri pag. 12 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 - - - 6. 154 rappresentanti in Commissioni, comitati ed altri organi collegiali nei quali debba essere rappresentata di diritto la minoranza politica; approvazione dei piani di finanziamento generali ed assunzione di mutui non previsti nel bilancio di previsione; determinazione dei presupposti (stanziamenti) nel bilancio di previsione per l’assunzione di anticipazioni di cassa; istituzione di tributi, contributi e tasse, fissazione di criteri per la determinazione del loro ammontare nonché determinazione della disciplina generale delle tariffe per l’uso di beni e servizi; nei limiti riconosciuti dalla legge, definizione delle modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate; fissazione dei criteri per la concessione di contributi ordinari e straordinari ad Associazioni; alienazioni immobiliari, permute, espropriazioni, che non siano espressamente previste nel bilancio di previsione e nella relativa relazione previsionale e programmatica o in altre deliberazioni fondamentali del Consiglio; fissazione dei presupposti (stanziamenti) nel bilancio di previsione per la costituzione di depositi straordinari e acquisto di beni immobili, nonché fissazione dei criteri per la classificazione degli alloggi non utilizzati come prima abitazione in relazione al trattamento tributario; determinazione dei criteri per la locazione di terreni e fabbricati di proprietà comunale. Spetta inoltre al Consiglio: - adottare le delibere riguardanti la toponomastica, nei limiti e nelle forme rientranti nella competenza comunale (c.d. odonomastica); - dichiarare la decadenza dalla carica di Consigliere; - procedere alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune, ovvero anche da esso dipendenti o controllati, garantendo una adeguata rappresentanza delle minoranze politiche presenti nel Consiglio mediante l’adozione del sistema del voto limitato ai sensi dell’articolo 12 comma 7 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L ss.mm. e quindi attribuendo ad ogni Consigliere la facoltà di votare per non più della metà dei seggi più uno da assegnare, se il numero dei posti da assegnare è superiore a 2 (due), ove per minoranza si intende quella frazione del Consiglio comunale formata dagli esponenti dei gruppi consiliari che non siano rappresentati nella Giunta comunale. Gli amministratori ed i Consiglieri comunali possono, in connessione con il mandato politico, essere eletti e nominati nei Consigli di amministrazione di società di capitale, partecipate dal Comune, sia in modo maggioritario che minoritario; - determinare gli indirizzi di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché dell’orario di apertura al pubblico degli uffici periferici dell’Amministrazione pubblica, così come previsto dall’articolo 29, comma 6 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L ss.mm.; pag. 13 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 155 - procedere alla costituzione di aziende speciali e delle istituzioni ai sensi dell’articolo 69 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L ss.mm., con l’approvazione dei relativi statuti e la nomina e revoca dei componenti dei relativi Consigli di amministrazione; - deliberare le convenzioni pubbliche per la gestione associata di servizi, approvare il relativo statuto e la relativa convenzione, sia che si tratti di consorzi o di altra forma associativa tra comuni; - deliberare il passaggio di beni immobili, esistendone i presupposti, dal demanio pubblico al patrimonio comunale; - procedere alla nomina del Revisore dei conti (articolo 39 decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e ss.mm.); - adottare i provvedimenti di riequilibrio della gestione finanziaria nei casi di cui all’articolo 20, comma 2 decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L e ss.mm.; - promuovere forme di consultazione popolare ai sensi dell’articolo 75 decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L ss.mm.; - stipulare accordi in applicazione della convenzione di Madrid; - approvare gli atti di gara e i contratti di servizio nel caso di esternalizzazione di servizi pubblici; - stabilire l’idoneità e la disponibilità di spazi e strutture tecniche adatte allo svolgimento dell’attività dei gruppi consiliari. 7. Al momento della definizione dei programmi generali di opere pubbliche secondo l’articolo 26, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L ss.mm. il Consiglio comunale stabilisce per quali interventi si riserva l’approvazione dei piani volumetrici e dei progetti di massima; tale approvazione è obbligatoria in ogni caso per interventi i quali superino l’importo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). 8. La Giunta comunale presenta al Consiglio comunale una relazione finanziaria e tecnicoamministrativa sull’andamento dello sviluppo programmatico, sull’attuazione degli indirizzi del Consiglio, sullo stato di avanzamento dei lavori pubblici, almeno una volta all’anno, oltre che in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. 9. Per materie particolarmente complesse o politicamente rilevanti il Consiglio può, a richiesta di un quarto (1/4) dei Consiglieri in carica, sentire il Revisore incaricato, esperti, rappresentanze economiche e sindacali nonché i dirigenti comunali. Anche la Giunta comunale può proporre quanto sopra statuito, disciplinando il tutto a mezzo regolamento. 10. Il Consiglio su proposta del Sindaco può attribuire a singoli Consiglieri specifici incarichi e compiti anche temporanei al fine di favorire il buon andamento dell’attività e dei lavori del Consiglio o il coordinamento con altri organi, enti o associazioni, senza compenso alcuno. Nello specifico incarico attribuitogli, il Consigliere designato è pag. 14 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 156 invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta limitatamente alla discussione di argomenti attinenti al suo incarico ed è altresì tenuto a partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari che trattino questioni di rilevanza nell’ambito del suo mandato. Per la seduta degli organi collegiali alla quale partecipa in ragione del suo specifico incarico, tale Consigliere ha diritto a tutti i vantaggi ed ai permessi riconosciuti dalla legge per la partecipazione dei Consiglieri alle sedute. 11. Il Consiglio approva il proprio regolamento interno e le modifiche del medesimo con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; il regolamento interno e le modifiche sono approvate se per due volte ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il regolamento interno disciplina la convocazione del Consiglio, il numero legale per la validità della seduta, lo svolgimento della stessa, la votazione, nonché le materie previste dalle disposizioni di settore e dal presente statuto. 12. Il regolamento interno del Consiglio comunale determina le competenze delle Commissioni nominate dal Consiglio, le forme di pubblicità dei loro lavori, la partecipazione di esperti non appartenenti al Consiglio e fissa per quest’ultimi la misura delle indennità per la partecipazione alle sedute delle Commissioni e del Consiglio. 13. Il Consigliere comunica preventivamente la non partecipazione alla seduta del Consiglio di norma per iscritto, anche tramite telefax e posta elettronica, al Segretario comunale. In caso di comunicazione omessa o tardiva per tre sedute consecutive del Consiglio il Consigliere deve essere dichiarato decaduto da parte del Consiglio. Il Sindaco comunica al Consigliere l’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza, il Consigliere, entro 20 giorni dalla comunicazione, può comunicare per iscritto cause giustificative. Si considerano cause giustificative, che determinano l’archiviazione del procedimento, esclusivamente le cause che hanno originato l’impossibilità della tempestiva comunicazione ovvero l’impossibilità della partecipazione in riferimento ad almeno una seduta. Il Consiglio decide sulla decadenza entro 20 giorni dalla scadenza del termine suddetto. 14. La discussione nel Consiglio comunale può essere registrata sul nastro o supporto digitale, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno del Consiglio comunale. Il Segretario comunale redige un verbale della riunione del Consiglio comunale, nelle forme previste dal regolamento interno del Consiglio. Su espressa richiesta da parte dei Consiglieri sussiste il diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. 15. Le deliberazioni di cui alle materie indicate dai commi precedenti non possono essere adottate in via surrogatoria da altri organi comunali, ad eccezione di quelle attinenti le variazioni di bilancio. Tali delibere devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale a pena di decadenza entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla loro approvazione o comunque nella prima seduta consiliare utile successiva a quella della loro adozione. Nelle variazioni di bilancio non sono ricompresi i movimenti contabili operati sul fondo di riserva ordinario e sul fondo di riserva di cassa. pag. 15 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 16. 157 Il Consiglio comunale definisce annualmente gli indirizzi e le scelte operative per l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, attraverso l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale. Le verifiche da parte del Consiglio comunale dell’attuazione delle linee programmatiche e dei relativi programmi, di cui al comma precedente, avvengono secondo i tempi e le modalità stabiliti dal regolamento di contabilità e comunque almeno una volta nel mese di settembre, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio. Il Consiglio comunale può, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali assegnati, formulare ulteriori indirizzi di carattere programmatico indicando le linee da perseguire. ART. 11 CONSIGLIERI COMUNALI 1. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. 2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente e assunte al protocollo dell’ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, salvo che ricorrano i presupposti di cui all’art. 83, comma 1, lett. B n. 5 del testo unico del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. ART. 12 REGOLAMENTO INTERNO 1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità allo statuto, da un regolamento interno adottato dal Consiglio stesso, con le modalità previste al comma 11 dell’articolo 11 del presente statuto. 2. In particolare il regolamento disciplina: a) la costituzione e i diritti dei Gruppi consiliari; b) il funzionamento delle conferenze dei Presidenti dei gruppi consiliari; c) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le competenze delle Commissioni consiliari; d) la nomina e la revoca di rappresentanti del Consiglio comunale; e) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle Commissioni non sono pubbliche; pag. 16 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 f) g) h) i) 3. 158 la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio; le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri; i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari; gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e sugli organismi da esso promossi o di cui fa parte. Le modifiche del regolamento interno sono approvate con la stessa procedura dell'adozione. ART. 13 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE 1. Il regolamento interno stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio e norme generali per il suo funzionamento. 2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che ne formula l'ordine del giorno, dando priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente. La convocazione deve essere fatta in modo da facilitare la partecipazione dei cittadini. 3. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati. 5. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è sufficiente l'intervento di metà meno uno dei Consiglieri comunali assegnati, ferma restando la maggioranza richiesta per particolari deliberazioni. 6. Su specifici argomenti il Consiglio comunale favorisce la partecipazione al dibattito di esperti o rappresentanti di Enti e Organismi, con modalità definite dal regolamento. 7. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto e -se richiesti- obbligo di partecipare alle adunanze del Consiglio comunale, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto. 8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete. ART. 14 DELIBERAZIONI DELLE PROPOSTE 1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze. pag. 17 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 159 2. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti. Non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su schede, le schede nulle. 3. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento. ART. 15 ESCLUSIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori o ai consiglieri comunali si considerano connesse con il mandato elettivo e pertanto non costituiscono cause di incompatibilità o di ineleggibilità, qualora siano conferiti per la tutela degli interessi del Comune o per assicurare l’esercizio di servizi e attività di pubblica utilità effettuato nell’interesse generale della comunità. Dell’esistenza delle condizioni indicate nel presente comma viene dato atto nel relativo atto di nomina. 2. Il Consiglio comunale, per le nomine di propria competenza, evidenzia e motiva adeguatamente nei relativi provvedimenti l’esistenza delle condizioni indicate al comma 1. Analogamente, nell’approvazione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende e istituzioni, il Consiglio comunale definisce le motivazioni per le quali nell’effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto previsto dal precedente comma. 3. La nomina o la designazione di Amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l’assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo. CAPO II - SINDACO E GIUNTA COMUNALE ART. 16 SINDACO 1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, è membro del rispettivo Consiglio ed è l'organo responsabile dell' amministrazione del Comune. 2. Rappresenta il Comune e la Comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal Consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune, esprime l' unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli interventi generali approvati dal Consiglio. pag. 18 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 160 3. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani. 4. Nelle occasioni in cui è richiesto e nelle altre in cui risulti opportuno porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica. ART. 17 FUNZIONI 1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l’organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli Uffici ed all’esecuzione degli atti. 2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune. 3. Convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno e ne dirige i lavori secondo regolamento. 4. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. 5. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario. 6. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed alla esecuzione degli atti. 7. Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le disposizioni normative vigenti in materia, sulla base dell’individuazione degli atti devoluti alla loro competenza effettuata dalla Giunta comunale. 8. Rappresenta l’Ente in giudizio e promuove davanti all’autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie. 9. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio. 10. Quale ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune. ART. 18 DELEGHE 1. Il Sindaco può conferire, ove lo ritenga, delega delle proprie competenze ed attribuzioni, eventualmente comprendendovi anche la firma degli atti relativi, agli Assessori e Funzionari, dando delle deleghe attribuite le comunicazioni di legge. pag. 19 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 2. 161 Il Sindaco può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune negli organismi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente. ART. 19 VICE SINDACO 1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo statuto, dal Vice Sindaco, nominato dal Sindaco stesso all'inizio del proprio mandato, scegliendolo tra i componenti della Giunta. 2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età; in assenza o in mancanza di Assessori, il Consigliere più anziano di età. 3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori, devono essere fatte le comunicazioni previste dalla legge. ART. 20 GIUNTA COMUNALE 1. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario, ai Funzionari incaricati di funzioni dirigenziali e/o direttive. 2. Essa è composta dal Sindaco che la presiede e da due Assessori, tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco. Possono essere eletti ad Assessori, purchè in numero non superiore ad uno, i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed Assessore. 3. La Giunta sottopone al Consiglio comunale proposte formalmente redatte e istruite per l'adozione degli atti di competenza. 4. La Giunta in particolare, nell'esercizio delle proprie attribuzioni: a) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione; b) individua gli atti devoluti alla competenza del Segretario comunale e dei Funzionari incaricati di funzioni dirigenziali e/o direttive. c) autorizza il Sindaco a stare in giudizio ed approva transazioni; d) prende atto dell'ammissibilità delle proposte di referendum; fissa la data per lo svolgimento e determina la copertura della spesa. pag. 20 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 162 5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato dell'organizzazione dei servizi. 6. La Giunta altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie: a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero nei rapporti tra se stessa, il Sindaco, il Segretario comunale; b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale; c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore dei conti. ART. 21 FUNZIONAMENTO 1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale. 2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge. 3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale. 4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono parteciparvi su invito, per consultazioni, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché Funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili per le deliberazioni. ART. 22 ELEZIONI DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, assicurando la presenza di ambo i generi, secondo quanto previsto dall’articolo 2 comma 2 del presente Statuto. 3. La prima seduta, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, ad esclusione del Sindaco neo eletto, deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. ART. 23 pag. 21 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 163 LINEE PROGRAMMATICHE 1. Il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell’Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità. 2. Il Consiglio comunale discute le linee programmatiche ed il relativo documento non prima di 15 giorni dal suo invio ai Consiglieri. ART. 24 DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI 1. In caso di dimissioni o di cessazione dall'Ufficio di Assessori per altra causa il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. 2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione. ART. 25 MOZIONE DI SFIDUCIA 1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta comunale non ne comporta le dimissioni. 2. Quando sia presentata una mozione di sfiducia il Consiglio è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti approva una mozione di sfiducia nominativa e sottoscritta dai due quinti dei Consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario. ART. 26 INDENNITA' DI PRESENZA 1. Ai Consiglieri spetta un'indennità di presenza determinata nella misura fissata dalla Giunta Regionale. pag. 22 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 2. 164 La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali, formalmente istituite e salvo diversa disposizione regolamentare o del Consiglio comunale. pag. 23 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 165 TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. ART. 27 PRINCIPI 1. L’ordinamento degli Uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla Comunità. 2. L’organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all’informazione e agli atti del Comune. 3. L’assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale. ART. 28 FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA 1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell’attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale. 3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1 possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite. 4. Gli articoli 30 e 31 del presente statuto attribuiscono alcuni degli atti connessi all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta. pag. 24 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 166 ART. 29 ORGANIZZAZIONE 1. Il Comune, con regolamento, definisce l’articolazione della propria struttura organizzativa. 2. La Giunta comunale, sulla base dell’articolazione organizzativa del Comune: a) attribuisce le funzioni di cui all’articolo 28 comma 3; b) individua la competenza all’adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all’articolo 28 commi 1 e 3; c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune; d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. 3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell’Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l’adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e la responsabilità dei procedimenti di cui al comma 2 lettera c). 4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai Preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento. ART. 30 ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO 1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente. 2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a: a) rilasciare le autorizzazioni; b) adottare le ordinanze; c) stipulare gli accordi ed i contratti; d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale; e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti. 3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell’Amministrazione possono essere delegati ad Assessori, al Segretario comunale, a Funzionari o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega. pag. 25 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 4. 167 Il Sindaco o gli Assessori, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo. ART. 31 ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA 1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto dai regolamenti, adotta gli atti comportanti impegno di spesa superiore agli importi che le leggi provinciali in materia di appalti di lavori pubblici e di servizi e forniture individua come limite massimo per l’affidamento con la trattativa diretta e comunque: a) gestisce il fondo spese di rappresentanza; b) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza; c) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne; d) concede i sussidi o i contributi comunque denominati; e) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l’uso di beni e la gestione dei servizi; f) individua il contraente ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, individua i soggetti da invitare ai confronti; g) nomina le Commissioni giudicatrici di gara o di concorso, fatte salve diverse disposizioni regolamentari; h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti; i) adotta le azioni ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi al Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici, ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi nonché la nomina del legale con l’impegno delle relative spese; j) la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell’impresa, l’applicazione delle clausole penali; k) l’espressione dei pareri, ad enti ed organi esterni al Comune, che la legge non attribuisca alla competenza del consiglio o che lo statuto non attribuisca alla competenza del Sindaco, del Segretario o dei responsabili dei servizi; l) l’espropriazione o l’acquisizione di immobili necessari per l’esecuzione di opere pubbliche i cui progetti siano già stati approvati; m) i contratti mobiliari, compresa l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni,o ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio. pag. 26 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 2. 168 Alla Giunta, nell’adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall’ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l’efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all’emanazione dell’atto conclusivo. ART. 32 IL SEGRETARIO COMUNALE 1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. 2. Il Segretario comunale è il Funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. 3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all’articolo 28 commi 1 e 2: a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma; b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l’attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi; c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza; d) in assenza di disposizioni è responsabile dell’istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento; e) può rogare i contratti nei quali l’Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell’interesse del Comune; f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti. 4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i Preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità. ART. 33 PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO E DI GARA 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le Commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni. 2. Le Commissioni giudicatrici di gara sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni nelle forme previste dal regolamento per l’attività contrattuale. pag. 27 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 169 ART. 34 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO 1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso. Con provvedimento giuntale si può autorizzare anche il Segretario comunale o altro assessore. 2. Per gli atti di natura tributaria locale il Funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dal Sindaco, rappresenta il Comune in giudizio. 3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge. pag. 28 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 170 TITOLO V ATTIVITÀ. CAPO I – PRINCIPI GENERALI ART. 35 ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI 1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità. 2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità. 3. Il Comune nell’adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente. ART. 36 CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI 1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l’utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l’ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale. 2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. ART. 37 PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI GENERALI E DELLE DETERMINAZIONI 1. Fermo restando quanto previsto dall’ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le deliberazioni e le ordinanze che riguardano l’intera collettività sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all’albo comunale o all’albo informatizzato. 2. Salvo specifiche disposizioni di legge l’elenco delle determinazioni adottate nel mese viene pubblicato, al solo fine di pubblicità notizia con l’esposizione all’albo. 3. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione dei commi 1 e 2. ART. 38 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI pag. 29 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 171 1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e del Revisore dei conti. 2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. CAPO II – L’ATTIVITÀ NORMATIVA ART. 39 I REGOLAMENTI 1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato. 2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale. 3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l’estrazione di copia da parte di chiunque. ART. 40 LE ORDINANZE 1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo. 2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, ordine pubblico e sicurezza urbana, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. ART. 41 SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l’applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall’ordinamento. pag. 30 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 172 CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ART. 42 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1. L’attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo. 2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, si fa riferimento alla normativa provinciale e nazionale. 3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità. ART. 43 ISTRUTTORIA PUBBLICA 1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell’atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili. 2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune. 3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica. ART. 44 REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO 1. Il Comune disciplina con regolamento : a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un’adeguata partecipazione; b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti; c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti. pag. 31 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 2. 173 Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un’efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti. CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI ART. 45 PRINCIPI 1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza. 2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell’ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. pag. 32 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 174 TITOLO VI CONTABILITA’ E FINANZA. ART. 46 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – CONTROLLO 1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall’ordinamento vigente ed in particolare: a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche; b) il bilancio di previsione pluriennale; c) il bilancio di previsione annuale. 2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi. 3. La Giunta propone all’approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione: a) fornendo informazioni sull’andamento finanziario (economico e patrimoniale) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione; b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune; c) valutando l’impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull’economia insediata. 4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda convocazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei Consiglieri in carica. ART. 47 GESTIONE – CONTROLLO 1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l’attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio. 2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell’attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione. 3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata le gestione delle risorse del Comune. 4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l’esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo. pag. 33 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 175 ART. 48 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d’uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse. 2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente. 3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo. ART. 49 BILANCIO SOCIALE 1. Il bilancio sociale è lo strumento con il quale il Comune rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini ed ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l’Amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale ed il suo mandato. 2. Il bilancio sociale deve esprimere il senso dell’azione dell’Amministrazione, descrivendo i processi decisionali ed operativi che la caratterizzano e le loro ricadute sulla Comunità. 3. Il bilancio sociale deve essere realizzato con cadenza periodica, almeno riferito alla durata del mandato, permettendo di confrontare ciclicamente gli obiettivi programmati con i risultati raggiunti favorendo la definizione di nuovi obiettivi ed impegni dell’Amministrazione. 4. Il bilancio sociale deve essere integrato con il sistema di programmazione e controllo e con l’intero sistema informativo contabile. ART. 50 SERVIZIO DI TESORERIA 1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria. 2. L’affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all’apposito capitolato speciale d’appalto e alle disposizioni del regolamento di contabilità. pag. 34 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 176 ART. 51 IL REVISORE DEI CONTI 1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità con la collaborazione degli Uffici del Comune. 2. Il Sindaco può invitare o richiedere la presenza del Revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti. Il Revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale. pag. 35 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 177 TITOLO VII I SERVIZI PUBBLICI. ART. 52 I SERVIZI PUBBLICI LOCALI 1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria. 2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia. 3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell’adeguatezza dell’ambito territoriale comunale sotto il profilo dell’economicità e dell’efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione sovracomunale 4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate. ART. 53 TARIFFE 1. L’istituzione delle tariffe relative all’utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spetta alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria. 2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi: - servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio; - in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali. 3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l’anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio cui si riferiscono. Si possono prevedere modalità e forme agevolative, in via generale e/o per determinate categorie di utenti secondo la capacità contributiva degli stessi e il numero dei componenti del nucleo familiare, quando vi siano particolari ragioni di carattere sociale e per i servizi di stretta necessità sociale; in tal caso, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo. pag. 36 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 178 4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici. 5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi. ART. 54 PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALI 1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio comunale, di motivata deliberazione, assunta a maggioranza assoluta, con la quale vengono determinati la quota di partecipazione, le condizioni statutarie e le forme di controllo e vigilanza. Gli amministratori ed i Consiglieri comunali possono, in connessione con il mandato politico, essere eletti e nominati nei Consigli di amministrazione di società di capitale, partecipate dal Comune, sia in modo maggioritario che minoritario. 2. Il comune può altresì partecipare anche con quote di minoranza a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico-sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali di rilevanza strutturale. 3. È riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dimissione della partecipazione. pag. 37 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 179 TITOLO VIII FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE. ART. 55 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE 1. Nel quadro degli obiettivi e delle finalità della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri comuni, con le comunità di valle, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato. 2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi ed unioni di Comuni, secondo quanto disciplinato dal capo VIII del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (DPReg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ss.mm). pag. 38 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 180 TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ART. 56 REVISIONI DELLO STATUTO 1. Per revisione dello statuto si intende sia l’adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell’articolato vigente. 2. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. 3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto produce effetti solo a seguito dell’entrata in vigore di un nuovo statuto. 4. Il Consiglio comunale, prima dell'adozione dei provvedimenti di revisione dello statuto, acquisisce il preventivo parere delle Associazioni del Comune. ART. 57 NORME TRANSITORIE 1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2 lettera a) - 3 e 10 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente statuto. ART. 58 DISPOSIZIONI FINALI 1. Le denominazioni maschili di persone contenute nel presente statuto si riferiscono ad entrambi i generi (sessi). 2. Il comma 1 trova applicazione anche ai regolamenti ed alle deliberazioni già approvati o da approvare prima dell’entrata in vigore del presente statuto. 3. Lo statuto, dopo l’approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento. pag. 39 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 181 4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’albo pretorio del Comune. 5. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello statuto, secondo i criteri interpretativi delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile. pag. 40 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 182 Allegato A) dello statuto del Comune di OSSANA PLANIMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE pag. 41 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 183 Allegato B) dello statuto del Comune di OSSANA OSSANA Stemma: "Campo di cielo al castello torricellato di un pezzo merlato alla ghibellina di rosso, fondato su pianura di verde, aperto e finestrato del campo mirato di nero. Lo scudo sarà sormontato da corona di Comune". pag. 42 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 184 Gonfalone del Comune di Ossana Gonfalone: "Drappo rettangolare del rapporto di 5/9, terminante in quattro merli guelfi capovolti; bianco, chiuso ai lati da due pali d'azzurro, caricato al centro da un palo troncato di rosso e di verde; il tutto pendente da un bilico, sarà bordato e frangiato d'argento e recherà al centro lo stemma comunale munito dai suoi ornamenti, sovrastante l'argentea dicitura COMUNE DI OSSANA, concavemente disposta. Il bilico sarà appeso all'asta, coperta da una guaina di velluto verde mediante un cordone a nappe, d'argento". pag. 43 185 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 95831 Comunicati - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento COMUNICATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Aggiornamento elenco tecnici competenti in acustica iscritti in altre Regioni Continua Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 186 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 187 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 188 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 189 Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 190 95668 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 22 ottobre 2014, n. 922 Accertamento dei limiti della proprietà del demanio idrico provinciale ai sensi dell'art. 5 della L.P. n. 18 di data 08.07.1976 e s.m. recante norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali. Rio Dugal (Acqua Pubblica n. 2218) in C.C. Mortaso I nel Comune di Spiazzo. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BACINI MONTANI - considerato che a seguito dei lavori di sistemazione idraulica e forestale eseguiti sul rio Dugal, iscritto al n. 2218 dell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Trento, finalizzati alla messa in sicurezza del corso d’acqua, si è resa necessaria la definizione dell’assetto catastale e tavolare in quanto la situazione reale dello stesso rio, differisce da quella catastale in quanto priva di rappresentazione grafica; - preso atto che l’approvazione dei lavori di sistemazione idraulica ancorché eseguiti nell’alveo del rio Dugal in C.C. Mortaso I configura che il torrente, nel tratto considerato, abbia acquisito l’attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 238 di data 18.02.1999, recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e quindi l’acqua del rio Dugal in C.C. Mortaso I fa parte del demanio provinciale in quanto è pubblica e demaniale come pure l’invaso entro cui scorre; - che lo stesso corso d’acqua, in caso di mancanza della proprietà demaniale intavolata nei beni del demanio idrico, si identifica nell'alveo inciso fino al ciglio superiore delle sponde, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera b) della L.P. 08.07.1976, n. 18 e s.m.; - che l'area che costituisce l'alveo come anzidetto fa parte del demanio idrico, ai sensi dell’art. 822 del Codice Civile, ancorché la proprietà intera o di parte della stessa area sia ascritta a privati cittadini od enti; - che ai fini della tutela e gestione del pubblico bene, in conformità a quanto disposto dall'art. 823 del Codice Civile e dell’art. 5 della L.P. 08/07/1976 n. 18 e s.m., si rende necessario realizzare rispondenza tra situazione di fatto e catasto - tavolare dei beni in argomento; - che a tal fine sono stati predispost i relativo tipi di frazionamento n. 210/2005 e n. 223/2005 entrambi data 30.03.2005, redatto dal geom. Paolo Franzoni su incarico del Servizio Bacini montani, regolarmente vistati; - considerato che il corso attuale del rio Dugal in C.C. Mortaso I, nel tratto interessato dai tipi di frazionamento n. 210/2005 e n. 223/2005 in C.C. Mortaso I entrambi di data 30.03.2005, ha ora un assetto idraulico stabile e ben definito; - verificato che il suddetto frazionamento nel suo complesso individua il nuovo assetto idraulico del corso d’acqua tenendo conto anche delle nuove opere ma per il quale deve essere comunque riconosciuto, per una porzione di superficie, il titolo originario della natura demaniale del bene e quindi soggetto a delimitazione ai sensi dell’art. 5 della L.P. 08.07.1976, n. 18 e s.m.; - vista la determinazione dell’Agenzia provinciale opere pubbliche n. 368 di data 29.05.2013 avente ad oggetto “Lavori di sistemazione idraulico forestale del rio Dugal in C.C. Mortaso I. (F 123-2011) Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 191 Determinazione di esproprio definitivo. Art. 18 L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità); - che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 463 di data 11/11/1999, i provvedimenti di accertamento dei limiti del demanio idrico provinciale, ivi comprese le spiagge lacuali, emanati in conformità alla disciplina legislativa provinciale, costituiscono titolo per le conseguenti operazioni di intavolazione e di voltura catastale dei medesimi beni a favore della provincia. L'intavolazione e la voltura catastale sono effettuate a cura della Provincia medesima; - che ai sensi dell’art. 5 della L.P. 8/07/1976 n. 18 e s.m. e dal comma 6 dell’art. 4 della medesima legge, l’accertamento dei limiti della proprietà del demanio idrico e effettuato con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente, tenuto conto della situazione di fatto; - visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.; - vista la L.P. 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento”; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2673 dd. 20 marzo 1998, successivamente modificata con deliberazione n. 13097 dd. 20.11.1998, che ha approvato lo schema di regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti", ai sensi dell'art. 3 della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; - visto il D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26.03.1998, recante “Funzioni della Giunta Provinciale e gestione amministrativa dei Dirigenti”; determina 1) di approvare in via definitiva la proposta di accertamento dei limiti del demanio idrico provinciale e gli atti che la corredano e di fissare il perimetro dell’alveo occupato dal rio Dugal in C.C. Mortaso I nel Comune di Spiazzo, secondo i tipi di frazionamento n. 210/2005 e n. 223/2005 in C.C. Mortaso I entrambi di data 30.03.2005, redatti dal geom. Paolo Franzoni, iscritto al n. 1145 dell’Albo del Collegio provinciale geometri, regolarmente vistati; 2) di procedere, in applicazione dell’art. 5 della L.P. 08/07/1976 n. 18 e s.m. alla definizione dell’accertamento della demanialità del rio Dugal in C.C. Mortaso I nel Comune di Spiazzo e di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa; 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige, in conformità all’art. 5 della L.P. 08/07/1976, n. 18 e s.m.; 4) di dare atto che le superfici delle particelle fondiarie elencate nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, occupate dall'alveo originario del rio Dugal in C.C. Mortaso I nel Comune di Spiazzo, saranno ricomprese, ad avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, nella neoformata particella fondiaria 1997, da annettere nella P.T. 169 in C.C. Mortaso I, e da intavolare a nome della Provincia Autonoma di Trento - Beni Demaniali - Ramo Acque - libere da diritti di ipoteca e diritti di servitù, in conformità allo stato nuovo dei prospetti di divisione dei tipi di frazionamento n. 210/2005 e n. 223/2005 in C.C. Mortaso I entrambi di data 30.03.2005; 5) di procedere alla richiesta dell'aggiornamento della situazione patrimoniale ai Dirigenti del Servizio Catasto e del Servizio Libro Fondiario competenti, secondo quanto disposto nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 6) di dare atto che il presente provvedimento costituisce titolo per le conseguenti operazioni catastali e per l’intavolazione tramite la relativa istanza tavolare da presentare a cura del Dirigente del Servizio Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 192 Gestioni Patrimoniali e logistica, nell’ambito dell’intero progetto di sistemazione idraulico forestale del rio Dugal in C.C. Mortaso I, che ricomprende anche il presente accertamento dei limiti della proprietà del demanio idrico provinciale del corso d’acqua medesimo ai sensi dell'art. 5 della L.P. n. 18 di data 08.07.1976 e s.m.; 7) la presente, viene inviata per opportuna conoscenza al Comune di Spiazzo e per quanto di competenza al Servizio Gestioni Patrimoniali e logistica. Avverso la presente determinazione è ammesso, in via amministrativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla data di notifica o di comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso. IL DIRIGENTE DOTT. ROBERTO COALI ____________________________________________________________________________ Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 193 Allegato In base ai nuovi tipi di frazionamento n. 210/2005 e n. 223/2005 in C.C. Mortaso I entrambi di data 30.03.2005 si è reso necessario: 1) Il frazionamento delle sottoelencate particelle fondiarie: PARTITA TAVOLARE PARTICELLA SUP. TOTALE m2 SUPERFICIE OGGETTO DELLA DIVISIONE m2 SUPERFICIE ALVEO ORIGINARIO m2 9 9 168 168 769 32 1446 1676 1894 1931 280 274/1 1083 24.360 1.596 750 417 2.369 884 601 29 12 198 203 1927 402 234 13 7 168 49 873 TOTALE SUP. nella neoformata p.f. 1997 in C.C. Mortaso I, di cui m2 873 quale alveo a titolo originario. 2) La neoformata particella fondiaria 1997 sarà annessa in P.T. 169 in C.C. Mortaso I e intavolata a nome della Provincia Autonoma di Trento – Beni Demaniali – Ramo Acque. Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 194 95868 Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2014 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 29 ottobre 2014, n. 479 Autorizzazione alla sdemanializzazione della neo formata p.ed. 1134 C.C. Scurelle - (F. 18 - 2014) Omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA omissis determina 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa, la p.ed. 1134 in C.C. Scurelle, dalla categoria dei Beni Demaniali - ramo acque a quella dei beni del Patrimonio Disponibile della Provincia Autonoma di Trento; 2) di richiedere la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; 3) di attestare che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale. p. IL DIRIGENTE ING. PIERGIORGIO RECH Bollettino Ufficiale n. 44/I-II del 04/11/2014 / Amtsblatt Nr. 44/I-II vom 04/11/2014 195 95886 Avvisi - Parte 1 - Anno 2014 Comuni in provincia di Trento Comune di Fondo AVVISO DEL SEGRETARIO COMUNALE Comune d Fondo - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 41 di data 30 ottobre 2014. Pubblicazione modifica dell’art. 17 dello statuto comunale relativa al numero massimo dei componenti della Giunta Comunale. COMUNE DI FONDO PROVINCIA DI TRENTO Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 di data 30 ottobre 2014 in adeguamento alla L.R. 5 febbraio 2013 n. 1 è stata modificato il l secondo comma dell’art. 17 dello Statuto del Comune di Fondo ed aggiunto il comma tre, nella seguente formulazione: 17. GIUNTA COMUNALE 2. La Giunta è composta dal sindaco e da n. 03 (tre) Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi. 3. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore alla metà, quindi a n. 1 (uno), anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale. Gli Assessori, compresi quelli nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del Consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, gli Assessori nominati o eletti tra cittadini non facenti parte del Consiglio, possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.” La presente pubblicazione è effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 3, del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sul bollettino ufficiale della Regione e all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi. Le modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune Fondo, 4 novembre 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUCA SANTINI ___________________________________________________________________________________________
© Copyright 2024 ExpyDoc