Introduzione e quadro generale

Tori no 17 settembre 2014
Igor Gallo – Settore Vigilanza sul mercato- Servizio metrico
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1
La sicurezza dei prodotti nell’Unione
Europea e la marcatura CE –
Introduzione e quadro generale
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Centro congressi Torino Incontra – 17 settembre 2014
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2
Agenda
Introduzione
Decisione 768/2008
Premesse
Norme tecniche armonizzate
Operatori economici e controlli
Progettazione, Produzione e Conformità
Dichiarazione conformità
Marcatura CE
Direttiva Generale Sicurezza Prodotti
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3
Agenda
Introduzione
Decisione 768/2008
Premesse
Norme tecniche armonizzate
Operatori economici e controlli
Progettazione, Produzione e Conformità
Dichiarazione conformità
Marcatura CE
Direttiva Generale Sicurezza Prodotti
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4
Evoluzione storica della legislazione prodotti EU
'approccio tradizionale o "vecchio approccio“
norme dettagliate contenenti tutte le specifiche tecniche ed i requisiti
amministrativi
1985
"nuovo approccio“
limita il contenuto delle norme ai "requisiti essenziali" lasciando i
dettagli tecnici a norme armonizzate europee
2008
“New Legislative Framework“ (Nuovo quadro normativo)
luglio 2008, costruito sul Nuovo Approccio e completato il generale
quadro normativo, con tutti gli elementi necessari per la valutazione
della conformità, l’accreditamento e la sorveglianza del mercato
compreso il controllo dei prodotti realizzati al di fuori dell'Unione
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Il ‘New Legislative Framework’ NLW - Origini
Fine anni 90 si coglie la necessità di implementare il nuovo
approccio, in direzione:
• coerenza complessiva e consistenza
• processo di notifica e di accreditamento
• procedure di valutazione della conformità (moduli)
• Marcatura CE e sorveglianza sul mercato
Nuovo pacchetto legislativo libera circolazione
prodotti (Ayral goods package):
Regolamento europeo 764/2008
Regolamento europeo 765/2008
Decisione 768/2008
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6
Il ‘New Legislative Framework’ – Normative
Regolamento europeo 764/2008
• Mutuo riconoscimento
Regolamento europeo 765/2008
• base giuridica per l'accreditamento
• vigilanza del mercato
• consolida il significato della marcatura CE
Decisione 768/2008
• Non di applicazione diretta o indiretta
• Impegno di Parlamento, Consiglio e
Commissione Europea, a seguirla
nell’elaborare normative sui prodotti
sicurezza e
conformità
prodotti ai
requisiti per
tutelare
interessi
pubblici e
corretto
funzionamento
del mercato
unico
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Il ‘New Legislative Framework’ – Fondamenti
Operatori economici e loro responsabilità
Autorità di sorveglianza e loro responsabilità
Accreditamento
Definizione di una politica di sorveglianza
Tracciabilità del prodotto
Gestione di prodotti non conformi e rischi
Attenzione a quello che avviene
dopo la fabbricazione dei prodotti
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I vantaggi del New Legislative Framework NLW
Libera circolazione
Passaporto Europeo
Mercato Unico
Autodichiarazioni
Unicità di regole
Regole uniche e condivise
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I vincoli del New Legislative Framework NLW
Vigilanza mercato
Concorrenza leale
Prodotti sicuri
Requisiti garantiti
Regole seguite
Regole uniche e condivise
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Direttive comunitarie di armonizzazione
• Direttiva giocattoli (2009/48/EC)
• Direttiva bassa tensione (2014/35/UE ora 2006/95/EC)
• Macchine (2006/42/EC)
• Compatibilità elettromagentica (2014/30/UE ora
2004/108/EC)
• Strumenti di misura (2014/32/UE ora 2004/22/EC)
• Strumenti per pesare non automatici (2014/31/UE ora
2009/23/EC)
• Radio equipment and telecommunications terminal
equipment (2014/53/UE)
• [….]
Circa 30 direttive in totale
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Come orientarsi?
Regolamento europeo 765/2008
Decisione 768/2008
Guida sulla attuazione delle norme
di prodotto europee rev. 2014
(Guida Blu)
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4801/attachments/3/trans
lations/en/renditions/native
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12
Come orientarsi?
Regolamento europeo 765/2008
Decisione 768/2008
Guida sulla attuazione delle norme
di prodotto europee rev. 2014
(Guida Blu)
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-marketgoods/documents/internal-market-for-products/new-legislativeframework/index_en.htm
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Agenda
Introduzione
Decisione 768/2008
Premesse
Norme tecniche armonizzate
Operatori economici e controlli
Progettazione, Produzione e Conformità
Dichiarazione conformità
Marcatura CE
Direttiva Generale Sicurezza Prodotti
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Decisione 768/2008/CE - Premesse
• Quadro generale di natura orizzontale per la futura
normativa sull’armonizzazione delle condizioni di
commercializzazione dei prodotti e testo di
riferimento per la normativa esistente
• La decisione, fornisce definizioni e obblighi generali
per gli operatori economici e una serie di procedure
di valutazione della conformità da cui il legislatore
può scegliere, a seconda dei casi
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Decisione 768/2008/CE - Obiettivi
• I prodotti immessi sul mercato comunitario devono
soddisfare normativa comunitaria applicabile
• operatori economici responsabili della conformità dei
prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono
nella catena di fornitura
• elevato livello di protezione degli interessi pubblici,
quali la salute e la sicurezza, e la protezione dei
consumatori e dell’ambiente, e da garantire un’equa
concorrenza sul mercato comunitario.
• prodotti provenienti da paesi terzi nel mercato
comunitario siano conformi a requisiti comunitari e
procedure di valutazione siano state seguite
(ruolo IMPORTATORE)
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Decisione 768/2008/CE - Principi
1. I prodotti immessi sul mercato comunitario devono
essere conformi a tutta la normativa applicabile.
2. All’atto dell’immissione di prodotti sul mercato
comunitario, gli operatori economici, in funzione dei
loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono
responsabili della conformità dei loro prodotti a
tutta la normativa applicabile.
3. Gli operatori economici hanno la responsabilità di
garantire che tutte le informazioni che forniscono in
relazione ai loro prodotti siano accurate, complete e
conformi alle regole comunitarie applicabili.
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Agenda
Introduzione
Decisione 768/2008
Premesse
Norme tecniche armonizzate
Operatori economici e controlli
Progettazione, Produzione e Conformità
Dichiarazione conformità
Marcatura CE
Direttiva Generale Sicurezza Prodotti
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Decisione 768/2008/CE – Protezione Interessi pubblici
1. Requisiti fondamentali formulati in termini di risultati
da raggiungere.
2. Qualora il ricorso alle prescrizioni fondamentali non
sia possibile o appropriato, può stabilire
specificazioni dettagliate.
3. La normativa comunitaria di armonizzazione,
qualora stabilisca prescrizioni fondamentali,
prevede il ricorso alle norme armonizzate, adottate
conformemente alla direttiva 98/34/CE, che
esprimono tali prescrizioni in termini tecnici
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Norme armonizzate e presunzione di conformità
• Definiscono le specifiche tecniche dei prodotti
rispondenti ai requisiti fondamentali definiti nelle
direttive
• Periodicamente riviste ed aggiornate
• Applicazione volontaria il fabbricante può seguire
altre strade
• Seguendo le norme armonizzate => Presunzione di
conformità ai requisiti essenziali
Norme armonizzate non obbligatorie ma
garantiscono la conformità dei prodotti
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/europeanstandards/harmonised-standards/index_en.htm
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20
Il percorso per dimostrare la conformità:
A1
Prodotto da
valutare
Norme armonizzate
A2
B
Prodotto
conforme
Requisiti
essenziali
• Non esiste una via predefinita il fabbricante può scegliere
• Le norme armonizzate sono un percorso privilegiato
PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ
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Gli organismi di normalizzazione
EUROPEI
CEN: Comitato europeo di normalizzazione
CENELEC: Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
ETSI: Istituto europeo norme e telecomunicazioni
NAZIONALI
UNI: Ente nazionale italiano di unificazione (http://www.uni.com/)
CEI : Comitato elettrotecnico italiano (http://www.ceiweb.it/)
CONCIT: Comitato nazionale di coordinamento per le
tecnologie dell’informazione
Mandato da UNI e CEI per operato ambito dell’ETSI
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Norme armonizzate validità: Esempio LVD
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
OEN
(organismo
europeo
Normazione)
Riferimento e titolo norma (Documento di
riferimento)
Riferimento
della norma
sostituita
Data cessazione
presunzione di
conformità della
norma sostituita
CENELEC
EN 60335-2-23:2003 Sicurezza degli
apparecchi elettrici d'uso domestico e
similare - Parte 2: Norme particolari per gli
apparecchi per la cura della pelle e dei
capelli
EN 60335-223:1996 +
A1:2001
Nota 2.1
Data in cui è scaduta
(01/05/2006)
CENELEC
EN 60335-2-23:2003/A1:2008
Nota 3
1.5.2013
CENELEC
EN 60335-2-23:2003/A11:2010
Nota 3
14.4.2013
CENELEC
EN 60335-2-23:2003/A11:2010/EC2012
Nota 2.1: La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita.
Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti
essenziali o altri della pertinente normativa dell'Unione.
Nota 3: La norma sostituita (colonna 4) consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue precedenti
eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita
cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.
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Norme armonizzate validità: Esempio LVD
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
OEN
(organismo
europeo
Normazione)
Riferimento e titolo norma (Documento di
riferimento)
Riferimento
della norma
sostituita
CENELEC
EN 60335-2-23:2003 Sicurezza degli
Nuova norma
apparecchi elettrici d'uso domestico e
garantisce
la
similare - Parte
2: Norme particolari
per gli
apparecchi per la cura della pelle e dei
presunzione
di
capelli
EN 60335-223:1996 +
A1:2001
Nota 2.1
CENELEC
conformità dalla data
EN 60335-2-23:2003/A1:2008
pubblicazione
Nota 3
CENELEC
EN 60335-2-23:2003/A11:2010
Nota 3
CENELEC
Data cessazione
presunzione di
conformità della
norma sostituita
Norma sostituita
rimane
vigore
Data in cuiin
è scaduta
fino(01/05/2006)
alla data di
cessazione della
presunzione
di
1.5.2013
Conformità
14.4.2013
EN 60335-2-23:2003/A11:2010/EC2012
Nel periodo tra le due date (periodo di transizione) le specifiche sia
della nuova norma sia di quella sostituita conferiscono la
presunzione di conformità
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Il punto UNI
Nasce da un accordo di collaborazione fra l’Ente Nazionale Italiano di
Unificazione e la Camera di commercio di Torino nel marzo 2007.
Il “Punto UNI di Diffusione di Torino Centro” si trova presso il Centro di
Documentazione della Camera di commercio di Torino in via Giolitti 26
ed è accessibile su appuntamento al numero 011.5714717 o
all’indirizzo [email protected] a tutti gli operatori
interessati dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:15.
La consultazione delle norme è gratuita.
Per l'acquisto rivolgersi alla sede di Milano Call center 02.70024200 o
all’indirizzo [email protected]
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Agenda
Introduzione
Decisione 768/2008
Premesse
Norme tecniche armonizzate
Operatori economici e controlli
Progettazione, Produzione e Conformità
Dichiarazione conformità
Marcatura CE
Direttiva Generale Sicurezza Prodotti
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Gli operatori economici
Fabbricante
Rappresentante autorizzato
Importatore
Distributore
CAMERA DI COMMERCIO
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Operatori economici ed obblighi
Fabbricante
• persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa
progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il
proprio nome o marchio
• Deve garantire che i prodotti soddisfino i requisiti essenziali
della direttiva
• Prepara documentazione tecnica e fa eseguire corretta
procedura valutazione conformità
• Redige dichiarazione CE di conformità
• Garantisce procedure idonee per produzione in serie
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Operatori economici ed obblighi
Fabbricante
Tracciabilità
• Appone su prodotti un numero di tipo, di lotto, di serie o
elemento di identificazione (su imballaggio o documento
se piccolo).
• Indica sul prodotto nome, denominazione commerciale
registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo dove
possono essere contattati (su imballaggio o in un
documento di accompagnamento del prodotto se piccolo).
• Garantiscono prodotto sia accompagnato da istruzioni e
informazioni sulla sicurezza in una lingua facilmente
compresa dai consumatori (Italia => ITALIANO)
N.C. e rischi
• Gestione propria di prodotti non conformi o a rischio,
ritiro e richiamo
• Gestione rischio in cooperazione con autorità di vigilanza
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Operatori economici ed obblighi
Rappresentante autorizzato
• Nominato dal fabbricante risiede nella Comunità Europea
• Mandato in forma scritta e dettagliato
• contatto per le autorità di controllo degli stati membri
rispetto ad adempimenti delle direttive ed eliminazione
rischi
• Mantiene a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza
dichiarazione CE di conformità e documentazione tecnica
Responsabilità complessiva sempre in capo al fabbricante
Opera solo sugli aspetti oggetto del mandato
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Operatori economici ed obblighi
Importatore
• persona fisica o giuridica, stabilita nella Comunità che
immette sul mercato comunitario un prodotto originario di
un paese terzo
• Verifica che il prodotto abbia seguito appropriata procedura
di valutazione conformità con esito positivo
Tracciabilità
• Verifica che il prodotto presenti le indicazioni previste per il
fabbricante (denominazione fabbricante, tipo, ecc.)
• Appone il proprio nome sul prodotto
• Assicura che vi siano istruzioni ed avvertenze comprensibili
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Operatori economici ed obblighi
Importatore
• Conserva e trasporta il prodotto in modo idoneo
• Conserva dichiarazione CE di conformità emessa dal
fabbricante (10 anni)
N.C. e rischi
• Se ritiene che prodotti da lui immessi siano non conformi,
provvede a conformare (ritiro – richiamo), se presente
rischio grave informazione alle autorità di nazionali
• fornisce informazioni e documentazione (lingua
comprensibile => Almeno inglese) sul prodotto e
cooperazione alle autorità di controllo del mercato
L’importatore non emette dichiarazione di conformità
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Operatori economici ed obblighi
Distributore
• persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa
dal fabbricante o dall’importatore, che mette a
disposizione sul mercato un prodotto;
• Verifica presenza di marcatura CE, documentazione
prescritta istruzioni ed avvertenze in lingua comprensibile
(Italia => Italiano)
Tracciabilità
• Verifica che il prodotto presenti le indicazioni previste per
fabbricante ed importatore(denominazione, tipo, ecc.)
• Conservano e trasportano il prodotto in modo idoneo
• Su richiesta delle autorità di vigilanza forniscono la
documentazione che dimostra la conformità e cooperano
nella eliminazione dei rischi
N.C. e rischi
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Importatore ritenuto fabbricante
Importatore
=
Fabbricante
• quando immette sul mercato un prodotto con il proprio
nome o marchio commerciale
• quando modifica un prodotto già immesso sul mercato
in modo tale che la conformità con le prescrizioni
applicabili potrebbe esserne condizionata.
Soggetto a medesimi obblighi dei fabbricanti
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Le “Autorità di controllo”
Organismo notificato
Autorità di vigilanza
CAMERA DI COMMERCIO
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Le “Autorità di controllo”
Organismo notificato
• Fornisce ai fabbricanti servizi per la valutazione della conformità
• Intervento obbligatorio per alcune direttive di armonizzazione
(prodotti più complessi, rischi più ingenti)
• Notificati specificatamente per direttiva e moduli perseguibili
valida su scala europea
(http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/)
• Libera scelta da parte del fabbricante
• Sottoposti a controlli da parte dell'organismo di notifica
Non eseguono azioni di vigilanza
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Le “Autorità di controllo”
Autorità di vigilanza
• Nuovo approccio => livello elevato di protezione
Libera circolazione di soli prodotti conformi ai requisiti
delle direttive
• Obbligo di organizzare ed effettuare la vigilanza del
mercato in maniera efficace ed estesa:
•interessi dei consumatori
•Interessi dei lavoratori e degli altri utilizzatori
•concorrenza leale
Regolamento 765/2008/CE
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Agenda
Introduzione
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Premesse
Norme tecniche armonizzate
Operatori economici e controlli
Progettazione, Produzione e Conformità
Dichiarazione conformità
Marcatura CE
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Fasi successive alla produzione
Immissione sul mercato
la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario
Messa a disposizione sul mercato
la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso
sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a
titolo oneroso o gratuito
Messa in servizio
la messa in servizio di un prodotto coincide con il primo utilizzo dello
stesso all'interno della Comunità da parte dell'utilizzatore finale
Ritiro
qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul
mercato di un prodotto nella catena della fornitura
Richiamo
qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un
prodotto che è già a disposizione utilizzatore finale
CAMERA DI COMMERCIO
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Ciclo di vita di un prodotto
Progettazione
Produzione
Immissione sul mercato
Messa a disposizione sul mercato
Commercializzazione
Eventuale messa in servizio
Utilizzo finale
CAMERA DI COMMERCIO
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Ciclo di vita di un prodotto
Progettazione
Produzione
Fabbricante
Organismo
notificato
Importatore
Immissione sul mercato
Messa a disposizione sul mercato
Commercializzazione
Distributori
Organismi vigilanza
Ritiro
Eventuale messa in servizio
Utilizzo finale
Utilizzatore finale
Richiamo
CAMERA DI COMMERCIO
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Procedure di valutazione della conformità
•
•
Scelte tra i moduli stabiliti e specificati nell’allegato II,
conformemente ai criteri seguenti:
ƒ adeguatezza del modulo al tipo di prodotto;
ƒ natura dei rischi connessi al prodotto;
ƒ qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi,
fabbricante deve poter eventualmente scegliere tra i
moduli di garanzia qualità (autocertificazione
produzione);
ƒ evitare di imporre moduli troppo onerosi rispetto ai rischi
coperti dalla normativa in questione.
Per prodotti unici e produzioni in piccola serie, le
condizioni tecniche e amministrative relative alle procedure
di valutazione della conformità sono alleggerite.
CAMERA DI COMMERCIO
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I moduli
•
•
•
•
•
Numero limitato di procedure per garantire la
conformità del prodotto
Relativi a fabbricazione e produzione
Ogni direttiva indica quali moduli possono essere
utilizzati
Talvolta il fabbricante può fare scelte, in funzione delle
sue potenzialità (delega più o meno spinta)
Spesso si accettano quale riferimento le norme del
sistema di gestione per la qualità
CAMERA DI COMMERCIO
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I moduli
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Competenza del fabbricante
Progettazione
Produzione
Modulo A, A1 ed A2
Modulo C, C1 e C2
Modulo D
Modulo B
Modulo E
Modulo F
Modulo D1
Modulo E1
Modulo F1
Modulo G
Intervento
di O.N.
Modulo H o H1
> Complessità
prodotto
CAMERA DI COMMERCIO
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I moduli – Esempio 1/2
Modulo A
Controllo interno della produzione
Il fabbricante prende i provvedimenti necessari affinché i processi di
fabbricazione e di controllo garantiscano la conformità dei prodotti alla
documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni degli
strumenti legislativi che ad essi si applicano
Modulo A1
Controllo interno della produzione unito a prove
ufficiali del prodotto
Modulo A2
Controllo interno della produzione unito a controlli
ufficiali effettuati a intervalli casuali
Prove eseguite da organismo accreditato interno o Organismo notificato
CAMERA DI COMMERCIO
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I moduli
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Competenza del fabbricante
Progettazione
Produzione
Modulo A, A1 ed A2
Modulo C, C1 e C2
Modulo D
Modulo B
Modulo E
Modulo F
Modulo D1
Modulo E1
Modulo F1
Modulo G
Intervento
di O.N.
Modulo H o H1
> Complessità
prodotto
CAMERA DI COMMERCIO
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I moduli – Esempio 2/2
Modulo B
Esame CE per tipo (PROGETTAZIONE)
L’esame CE per tipo è la parte di una procedura di valutazione della
conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico
di un prodotto, nonché verifica e certifica
Modulo D
Conformità basata sulla garanzia della qualità nel
processo di produzione (PRODUZIONE)
Modulo F
Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto
(PRODUZIONE)
Interviene organismo notificato
CAMERA DI COMMERCIO
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Esempio 1: LVD
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Competenza del fabbricante
Progettazione
Produzione
Modulo A, A1 ed A2
Modulo C, C1 e C2
2014/35/UE
Modulo D
Modulo B
Modulo E
Modulo F
Modulo D1
Modulo E1
Modulo F1
Modulo G
Intervento
di O.N.
Modulo H o H1
> Complessità
prodotto
CAMERA DI COMMERCIO
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Esempio 2: MID Contatori di volumi gas
Progettazione
Produzione
Modulo A, A1 ed A2
Modulo C, C1 e C2
2014/32/UE
Modulo D
Modulo B
Modulo E
Modulo F
Modulo D1
Modulo E1
Modulo F1
Modulo G
Intervento
di O.N.
Modulo H o H1
> Complessità
prodotto
CAMERA DI COMMERCIO
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Moduli in fase di progetto – All. II decisione 768/2008
CAMERA DI COMMERCIO
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Moduli in fase di produzione – All. II decisione 768/2008
CAMERA DI COMMERCIO
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Agenda
Introduzione
Decisione 768/2008
Premesse
Norme tecniche armonizzate
Operatori economici e controlli
Progettazione, Produzione e Conformità
Dichiarazione conformità
Marcatura CE
Direttiva Generale Sicurezza Prodotti
CAMERA DI COMMERCIO
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Dichiarazione CE di conformità
• Prevista dalle normative comunitarie di armonizzazione
• Dichiarazione del fabbricante che afferma di rispettare
le prescrizioni previste per il prodotto
• Unica dichiarazione per tutti gli atti comunitari
applicabili al prodotto
• Contiene tutte le informazioni necessarie per
identificare la normativa comunitaria di
armonizzazione pertinente a cui la dichiarazione si
riferisce (riferimenti di pubblicazione di detti atti)
Il fabbricate deve sapere quale norme ricadono nel
prodotto che immette sul mercato
Redatta da fabbricante o rappresentante autorizzato (MANDATO)
CAMERA DI COMMERCIO
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Modello dichiarazione CE conformità – All. III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
N. xxxxxx (identificazione unica del prodotto):
Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante
autorizzato:
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la
responsabilità esclusiva del fabbricante (o dell’installatore):
Oggetto della dichiarazione (identificazione di prodotto che ne
consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere una fotografia
laddove opportuno):
L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente
normativa comunitaria di armonizzazione: .........
Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle
specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
Se del caso, l’organismo notificato …: (denominazione, numero)…
ha effettuato (descrizione dell’intervento)… e rilasciato il certificato:
….
Informazioni supplementari:
Firmato in vece e per conto di: ………………………….
(luogo e data del rilascio)
(nome e cognome, funzione) (firma)
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Sovrapposizione più direttive di nuovo approccio:
• Lo stesso prodotto o rischio può essere disciplinato
da due o più direttive;
• Possono combinarsi requisiti essenziali di diverse
direttive
• Messa in servizio solo se il prodotto è conforme a
tutte le direttive ad esso applicabili
• Analisi dei rischi documentata consente a volte di
escludere rischi connessi con alcune direttive
• Possono essere privilegiate alcune direttive che
coprono già tutti i rischi
Il fabbricante deve conoscere quali direttive gravano sul prodotto
CAMERA DI COMMERCIO
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Agenda
Introduzione
Decisione 768/2008
Premesse
Norme tecniche armonizzate
Operatori economici e controlli
Progettazione, Produzione e Conformità
Dichiarazione conformità
Marcatura CE
Direttiva Generale Sicurezza Prodotti
CAMERA DI COMMERCIO
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Regole e condizioni per apposizione marcatura CE
Visibile + leggibile + indelebile
• Apposta sul prodotto (solo se troppo piccolo su
imballaggio o documenti di accompagnamento) prima
della sua immissione sul mercato.
• Seguita dal numero di identificazione organismo
notificato, se interviene nella fase di controllo della
produzione.
• Gli Stati membri garantiscono applicazione corretta del
regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le
azioni contro uso improprio della marcatura.
• Gli Stati membri prevedono altresì sanzioni per le
infrazioni, anche penali, proporzionali alla gravità
dell’infrazione, deterrenti efficaci
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La marcatura CE
All. II del Reg.
765/2008
• In caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE, devono
essere rispettate le proporzioni indicate nel disegno di cui al
paragrafo 1.
• In mancanza di disposizioni legislative specifiche che impongano
dimensioni precise, la marcatura CE ha un’altezza minima di 5 mm.
• Organismo notificato coinvolto nel controllo della produzione deve
essere indicato
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Marcatura CE non conforme
Marcatura conforme
China Export
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Agenda
Introduzione
Decisione 768/2008
Premesse
Norme tecniche armonizzate
Operatori economici e controlli
Progettazione, Produzione e Conformità
Dichiarazione conformità
Marcatura CE
Direttiva Generale Sicurezza Prodotti
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Direttiva Sicurezza Generale Prodotti DSGP
2001/95/CE
1. Garantisce alto livello di protezione (sicurezza)per i
prodotti che non presentano normativa di
armonizzazione
2. Da considerare anche per i prodotti sottoposti a
direttiva di armonizzazione per aspetti da questa
non coperti
3. Introduce il RAPEX (Rapid Exchange) scambio di
informazioni per i prodotti pericolosi
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Sicurezza prodotti: quadro normativo
Ambito Europeo
Direttiva settoriale prodotto
Legge nazionale settoriale di
recepimento direttiva
Direttiva 2001/95/CE
Sicurezza generale dei prodotti
(DSGP)
D.Lgs. 206/2005
Codice del consumo
Parte IV ,Titolo I, artt. 102-113
Ambito Italiano
Se presente
Sempre presente
integrale/complementare
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Esempio direttiva 2006/95/CE - LVD
Ambito Europeo
Direttiva settoriale prodotti
elettrici 2006/95/CE
(LVD)
Direttiva 2001/95/CE
Sicurezza generale dei prodotti
(DSGP)
Legge 791/1977
Integrata
D.Lgs. 626/1996
D.Lgs. 206/2005
Codice del consumo
Parte IV ,Titolo I, artt. 102-113
Ambito Italiano
Integrazione
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Esempio direttiva 2006/95/CE - LVD
Ambito Europeo
Direttiva settoriale prodotti
elettrici 2006/95/CE
(LVD)
Direttiva 2001/95/CE
Sicurezza generale dei prodotti
(DSGP)
Legge 791/1977
Integrata
D.Lgs. 626/1996
D.Lgs. 206/2005
Codice del consumo
Parte IV ,Titolo I, artt. 102-113
Ambito Italiano
Disponibili guide europee indicazioni su integrazione con DSGP
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/guidance_gpsd_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/gpsd_2ndchapiter_en.pdf
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Grazie per l’attenzione!
I nostri recapiti:
Settore vigilanza sul Mercato – Servizio metrico
Via Cavour 17 – 10123 Torino
Tel 0115716753-754
Fax 0115716755
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