Regolamento dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 15 aprile 2014 INDICE Premessa Articolo 1 Composizione dell’Organismo di Vigilanza Quorum costitutivo e deliberativo Articolo 2 Adunanze dell’Organismo di Vigilanza e formalità per la convocazione Articolo 3 Attività dell’Organismo di Vigilanza Articolo 4 Segretario e Libro delle adunanze dell’Organismo di Vigilanza Articolo 5 Dimissioni dei componenti dell’Organismo di Vigilanza Articolo 6 Rieleggibilità e revoca dei componenti dell’Organismo di Vigilanza. Articolo 7 Requisiti soggettivi dei componenti dell’Organismo di Vigilanza e cause di incompatibilità. Articolo 8 Linee di riporto dell’Organismo di Vigilanza. Premessa L’Organismo di Vigilanza è una delle componenti peculiari ed imprescindibili del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo voluto dal Legislatore nell’ambito della normativa concernente la “responsabilità para–penale” delle imprese. Tale Organismo ha il compito di garantire l’effettività del modello di salvaguardia, vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello stesso e di vagliare la sua costante adeguatezza ed aggiornamento, proponendo, eventualmente, le relative modificazioni all’organo decisionale. Di seguito si riportano, nel dettaglio, le regole che presiedono al funzionamento dell’Organismo di Vigilanza redatte alla luce delle prescrizioni volute dal Legislatore con il D. Lgs. 231/2001. 1. Composizione dell’Organismo di Vigilanza Quorum costitutivo e deliberativo L’Organismo di Vigilanza è un organo collegiale di tipo misto, formato - al fine di garantire l’indipendenza, l’autonomia e la professionalità dello stesso - da tre soggetti individuati dalla società (cosiddetti “membri interni”), quali referenti interni e da un membro esterno. Più in dettaglio, con la delibera consiliare dell’11 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione ha previsto quali membri interni, oltre ad un consigliere indipendente, esponenti del Servizio Internal Auditing e della Funzione di Compliance; ciò al fine di garantire un valido raccordo tra le funzioni aziendali di controllo e l’organismo di vigilanza. L’Organismo di Vigilanza rimane in carica per la durata di anni 3 (tre) a far data dalla predetta delibera di investitura o per un diverso periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. Il Coordinatore o Presidente è individuato tra i componenti dell’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza si intenderà validamente costituito qualora alla riunione partecipino almeno i due terzi dei componenti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti e nel caso di parità di voti, validamente espressi, prevarrà il voto del Presidente. 2. Adunanze dell’Organismo di Vigilanza e formalità per la convocazione Le riunioni dell’Organismo di Vigilanza saranno convocate, senza particolari formalità (sarà valida la convocazione indirizzata a tutti i componenti con qualsiasi mezzo vale a dire a mano, a mezzo fax, via mail), a cura del Presidente e conterranno l’indicazione degli argomenti da trattare. L’avviso di convocazione sarà inviato ai componenti dell’Organismo di Vigilanza almeno sette giorni prima della riunione (termine, tuttavia, da non ritenersi perentorio ai fini della validità della riunione). Le riunioni dell’Organismo di Vigilanza si terranno presso la sede della Banca di Credito Popolare o in qualsivoglia altro luogo, purché nell’ambito del territorio nazionale e previo avviso nella convocazione. Le riunioni avranno cadenza almeno trimestrale, anche se l’Organismo di Vigilanza si radunerà ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti. 3. Attività dell’Organismo di Vigilanza L’Organismo di Vigilanza attuerà la propria azione di vigilanza seguendo le seguenti direttrici operative: nell’ambito di tutta la realtà aziendale, al fine di accertare l’eventuale modificazione delle mappatura delle aree di rischio; nell’ambito delle attività già individuate quali attività sensibili, al fine di riscontrare il pedissequo rispetto delle procedure implementate (si faccia riferimento alla cd. Mappatura delle Aree di Rischio); studio di nuove procedure, nel caso dell’individuazione di nuove tipologie di attività da ritenersi quali attività sensibili; modifiche delle procedure in essere, qualora l’attività aziendale subisca delle modifiche da ritenersi rilevanti ai fini della formalizzazione dell’attività stessa; conseguenti modifiche del Modello di Gestione, Organizzazione e Vigilanza, scaturenti dalle attività sopra descritte; attivazione ed esecuzione di indagini interne, in coordinamento con la funzione di controllo interno, indagini anche funzionali ad assolvere ai doveri di controllo in materia di antiriciclaggio, imposti all’Organismo di Vigilanza dall’art. 52 del D. Lgs. 231/07. Con riferimento a tale ultimo incombente, l’Organismo potrà decidere di avvalersi della collaborazione di un soggetto interno all’organizzazione della società, che funga da referente; effettuazione di attività formative rivolte al personale, per quanto concerne l’evoluzione della normativa in argomento ovvero in relazione ad eventuali modifiche legislative che vadano ad interessare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001; proposta di sanzioni disciplinari, nel caso di accertate violazioni delle disposizioni di cui al Codice Etico. 4. Segretario e Libro delle adunanze dell’Organismo di Vigilanza Il Presidente dell’Organismo di Vigilanza, in sede di prima riunione, provvederà a nominare il Segretario delle adunanze tra i membri interni dell’Organismo di Vigilanza stesso. Il Segretario provvederà a redigere il verbale delle adunanze dell’Organismo di Vigilanza e ad archiviare gli stessi in forma cartacea in apposito registro. Sarà cura del Coordinatore inoltrare i verbali al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, al Collegio Sindacale e al Direttore Generale per opportuna conoscenza e per l’assunzione di eventuali provvedimenti di competenza. L’Organismo di Vigilanza utilizza quale sistema di inoltro e di scambio di comunicazioni / documenti, la propria casella di posta elettronica dedicata. 5. Dimissioni dei componenti dell’Organismo di Vigilanza La volontà di dimettersi di un componente dell’Organismo di Vigilanza dovrà essere comunicata al Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le dimissioni saranno immediatamente efficaci. Qualora si dimettano tre membri dell’Organismo di Vigilanza, le dimissioni del componente da ultimo presentate saranno valide a far data dalla riunione cronologicamente successiva alla presentazione delle stesse ovvero a far data dalla nomina del componente in sostituzione, se intervenuta in data antecedente alla predetta riunione. Sino a tale data il componente dimissionario espleterà le proprie funzioni in regime di prorogatio. 6. Rieleggibilità e revoca dei componenti dell’Organismo di Vigilanza I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono, alla scadenza del mandato triennale, rieleggibili. I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono revocabili dal Consiglio di Amministrazione nel caso che abbiano svolto la funzione con negligenza ovvero abbiano perso i requisiti soggettivi di cui al successivo art. 7. 7. Requisiti soggettivi dei componenti dell’Organismo di Vigilanza e cause di incompatibilità I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono attestare l’assenza di cause di incompatibilità – facendone apposita dichiarazione all’atto di accettazione della nomina - allo svolgimento dell’incarico che di seguito, a titolo esemplificativo, si elencano: non vantare rapporti lavorativi, negli ultimi tre anni, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni; non essere portatori di conflitti di interesse, anche potenziali, con la società; non avere svolto, nei tre esercizi precedenti all’attribuzione dell’incarico, funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate; non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423; non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione o il caso di estinzione del reato, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell’assicurazione, del credito, dei mercati mobiliari e dell’antiriciclaggio. Non essere stati condannati alla pena detentiva non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica o in materia tributaria. Non essere stati condannati alla pena detentiva non inferiore a due anni per qualsiasi delitto non colposo. 8. Linee di riporto dell’Organismo di Vigilanza L’Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità all’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Collegio Sindacale e del Direttore Generale. Con periodicità almeno annuale, l’Organismo di Vigilanza predispone per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio Sindacale (per il tramite dei rispettivi Presidenti) e per il Direttore Generale un rapporto scritto sulla attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l’esito degli stessi, le verifiche e l’esito delle stesse, l’eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, etc., ed un piano dell’attività prevista per l’anno successivo. Il reporting ha ad oggetto: l’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza; le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del Modello. Gli incontri con gli Organi cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dallo stesso Organismo di Vigilanza e dagli organi di volta in volta coinvolti. L’Organismo di Vigilanza può, inoltre, coordinarsi con tutte le funzioni competenti presenti in BCP. Qualora nello svolgimento delle attività appaia opportuno l’approfondimento di aspetti per i quali sono richieste competenze specialistiche, l’Organismo di Vigilanza può incaricare professionisti esterni, previo il rilascio da parte di questi di una dichiarazione attestante l’assenza di circostanze ostative (conflitti di interesse, rapporti di parentela con amministratori esecutivi, etc.). Di tali incarichi ne darà informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, l’Organismo di Vigilanza, nell’ambito del più ampio modello delle interconnessioni tra le strutture di controllo adottato dalla Banca, si relaziona con l’Internal Auditing, la Compliance e il Risk Management nonché con il Collegio Sindacale, al fine di garantire le previste sinergie nell’ambito degli obiettivi attribuiti a ciascuna delle predette funzioni. In particolare l’Organismo di Vigilanza invita il Collegio Sindacale a partecipare alle proprie riunioni; il Collegio Sindacale, qualora all’ordine del giorno si presentassero argomenti rientranti nella sfera di interesse 231/01, può convocare il predetto Organismo di Vigilanza.
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