pdf La sentenza del TRibunale di Bari - Enti Locali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari terza sezione civile nella persona del magistrato dr. Michele Campanale ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11976/09 R.G. di appello alla sentenza n. 14223/08 del Giudice di
Pace di Bari
tra
Comune Di Bari, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Bari presso l'avv. Vi.Di. dal quale è
rappresentato e difeso
appellante
e
Ce.Ba., domiciliata in Bari presso il suo studio legale, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86
CPC
appellata
All'udienza del 19.02.2014 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti di
seguito riportate.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante come da atto di appello: "Voglia l'On.le Tribunale di Bari..., 2) In via preliminare:
in accoglimento del presente gravame, dichiarare nulla la sentenza impugnata per omessa
pronuncia...decidendo nel merito; 3)Nel merito: in accoglimento del presente gravame annullare e
riformare integralmente la sentenza impugnata e conseguentemente dichiarare non meritevole di
accoglimento il ricorso originario spiegato dall'avv. Ce., con tutte le ulteriori conseguenze di legge;
4)In ogni caso, con condanna alla integrale rifusione delle spese diritti ed onorari di entrambi i gradi
di giudizio. 5) In via meramente subordinata, accogliere il ricorso relativamente al capo della
sentenza in cui si condanna la P.A. resistente al pagamento delle spese processuali, annullandolo e
riformandolo, con tutte le conseguenze di legge".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso al Giudice di Pace di Bari depositato il 26.10.2006 l'avv. Ba.Ce. ha
proposto opposizione al verbale n. 568542/2006/A del 6.04.2006 con cui la Polizia Municipale di
Bari le ha contestato quale proprietaria dell'autoveicolo Toyota Yaris targata (...) e di obbligata in
solido la violazione di cui all'art.7 c.I° D.Lg. 30.04.1992 n. 285 per aver il conducente parcheggiato
detta vettura in località (zona fronte Camera di Commercio) dove la sosta è vietata in modo
permanente, nonché al verbale n. 557592/2006/A del 20.03.2006 con cui la Polizia Municipale di
Bari le ha contestato quale proprietaria dello stesso autoveicolo e di obbligata in solido la violazione
di cui all'art.158 c.2° lettera g) D.Lg. 30.04.1992 n. 285 per aver il conducente parcheggiato la
vettura su attraversamento pedonale, che l'opposizione si fondava sull'asserita illegittimità dei
verbali perché - a dire della opponente - non indicata e non individuabile la esatta località in cui
sarebbe stata parcheggiata la autovettura, sullo stato di necessità essendo stata la vettura comunque
utilizzata dal di lei marito per l'esercizio dell'attività di medico e parcheggiata in "parcheggi di
fortuna" per la necessità di visitare a domicilio pazienti in gravi condizioni di salute, che con
sentenza n. 14223/08 depositata il 17.09.2008 il Giudice di Pace di Bari ha accolto parzialmente la
opposizione annullando il verbale n. 557592/2006/A per asserita violazione dell'art. 201 D.Lg.
30.04.1992 n. 285 perché in esso non indicato il numero civico o non contenuta altra indicazione
specifica del luogo di commissione dell'infrazione in violazione del diritto di difesa della
opponente, con citazione notificata il 2.11.2009 il Comune di Bari ha proposto appello deducendo
(1) l'errata e falsa applicazione di legge perché - al contrario di quanto ritenuto in sentenza l'indicazione del numero civico nei cui pressi è stata commessa la violazione era irrilevante non
essendo stata contestata dalla opponente la esistenza sul luogo del divieto di sosta, (2) la nullità
della sentenza per omessa pronuncia sulla opposizione al verbale n. 568542/2006/A, (3) in
subordine la illegittimità della condanna alle spese per aver la Ce. agito in proprio e non nella
qualità di difensore di se stessa.
Premesso brevemente in rito che correttamente lo appello è stato proposto con citazione perché non
si prevedeva al momento dell'impugnazione (prima della entrata in vigore del D.Lg. 1°.09.2011 n.
150) per lo appello in materia di sanzioni amministrative una deroga al rito ordinario (in tal senso
Cass.civ. sez. un. 10.02.2014 n. 2907, Cass.civ. sez.un. 22.11.2010 n. 23594, Cass.civ. sez.un.
18.11.2010 n. 23285 e Cass. civ. sez.un. 18.11.2010 n. 23286), verificata la tempestività
dell'appello perché proposto nel termine lungo (ex art. .327 CPC, nel testo vigente prima del
4.07.2009 qui applicabile ratione temporis e con la sospensione prevista per il periodo feriale), si
ritiene l'appello fondato.
Col primo motivo di impugnazione il Comune di Bari allega l'errata e falsa applicazione di legge
perché, al contrario di quanto ritenuto in sentenza dal giudice di primo grado, era irrilevante
l'indicazione nel verbale di contestazione del numero civico nei pressi del quale è stata commessa la
violazione o altra indicazione specifica del luogo di commissione non essendo stata contestata dalla
Ce. l'esistenza del divieto di sosta dove la vettura era stata in effetti parcheggiata.
Il motivo è condivisibile.
Anche se l'art. 201 Codice della Strada prevede che il verbale contenga "gli estremi precisi e
dettagliati" della violazione e anche se l'art. 383 del Regolamento di Esecuzione del Codice della
Strada impone di indicare "la località" in cui la violazione è stata commessa, nel caso in esame non
era in effetti necessaria l'indicazione del numero civico nei cui pressi era stata parcheggiata la
vettura né altra indicazione specifica al riguardo perché nella opposizione ad entrambe le violazioni
contestate la Ce. non ha allegato la mancanza del divieto di sosta nel luogo di commissione delle
violazioni. Le indicazioni suddette nel verbale di contestazione sono prescritte dal Codice della
Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione per consentire al trasgressore il diritto al
contraddittorio e quello di difesa garantendogli la possibilità di verificare che nel luogo sarebbe
stata commessa la violazione del divieto questo sussistesse e fosse segnalato. Ma qualora il
trasgressore, come nel caso in esame, non muova contestazioni sul punto (sull'esistenza e sulla
segnalazione del divieto violato), l'omissione della indicazione del numero civico o di altra
indicazione specifica del luogo di commissione della violazione non incide sul diritto di difesa, non
rileva dunque ai fini della validità del verbale di contestazione (in tal senso, nel caso di omessa
indicazione del numero civico, v. Cass.civ. sez.II 9.03.2007 n. 5447).
Col secondo motivo d'appello il Comune di Bari allega la nullità della sentenza per omessa
pronuncia sulla opposizione al verbale n. 568542/2006/A.
L'omessa pronuncia, causa di nullità parziale della sentenza per la quale il giudice di appello non
può rimettere gli atti a quello di primo grado non rientrando in alcune delle ipotesi di cui agli artt.
353 e 354 CPC, in effetti vi è perché su detto verbale nulla ha ivi deciso il giudice di primo grado.
L'opposizione al verbale n. 568542/2006/A va dunque decisa in questa sede, con il suo rigetto, per
le stesse ragioni su esposte in relazione al verbale n. 557592/2006/A su cui il giudice di primo grado
ha deciso erroneamente.
Gli altri motivi di appello restano assorbiti.
L'altro motivo di opposizione (stato di necessità), proposto dinanzi al Giudice di Pace e da questo
non esaminato perché ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo motivo di opposizione, (oltre
che infondato perché in primo grado non addotta alcuna prova della esistenza dello stato di
necessità) deve intendersi rinunciato, ai sensi dell'art. 346 CPC, perché non riproposto in appello
dalla Ce., né in comparsa di risposta, né nei verbali di udienza, né in altri atti processuali.
Le spese di lite di questo secondo grado di giudizio, da liquidare secondo i parametri di cui al D.M.
10.03.2014 n. 55 essendo stata l'attività difensiva completata (con l'esame di questa sentenza e le
attività successive) durante la vigenza di detto decreto e stante l'unitarietà del compenso (in tal
senso Cass.civ. sez.un. 12.10.2012 n. 17406 e Corte Cost. 7.11.2013 n. 261 alle quali si rinvia),
seguono la soccombenza. Considerato il valore esiguo della controversia, si ritiene di liquidare il
compenso per entrambi i gradi di giudizio nella misura media dei parametri approvati con il D.M.
10.03.2Q14 n. 55 ridotta del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari terza sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la
sentenza n. 14223/08 del Giudice di Pace di Bari proposto dal Comune di Bari nei confronti di
Ce.Ba. con citazione notificata il 2.11.2009, così provvede:
1)accoglie l'appello e per l'effetto, dichiarata la nullità parziale della sentenza appellata nella parte
in cui è omessa la decisione sull'opposizione al verbale nn.568542/2006/A della Polizia Municipale
di Bari, rigetta le opposizioni proposte da Ce.Ba. con ricorso depositato il 26.10.2006 dinanzi al
Giudice di Pace di Bari avverso i verbali n. 568542/2006/A e n. 5575 92/2 006/A della Polizia
Municipale di Bari;
2)condanna Ce.Ba. a rimborsare al Comune di Bari le spese di lite del primo grado di giudizio
liquidate in Euro 165,00 per compenso professionale, oltre r.s.f. (15%), CAP ed IVA come per
legge sul compenso, nonché le spese di lite di questo grado di appello liquidate in Euro 315,00 per
compenso professionale ed Euro 10,70 per spese non imponibili, oltre r.s.f. (15%), CAP ed IVA
come per legge sul compenso.
Così deciso in Bari, il 30 agosto 2014.
Depositata in Cancelleria il 9 settembre 2014.