REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari terza sezione civile nella persona del magistrato dr. Michele Campanale ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11976/09 R.G. di appello alla sentenza n. 14223/08 del Giudice di Pace di Bari tra Comune Di Bari, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Bari presso l'avv. Vi.Di. dal quale è rappresentato e difeso appellante e Ce.Ba., domiciliata in Bari presso il suo studio legale, rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 CPC appellata All'udienza del 19.02.2014 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti di seguito riportate. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante come da atto di appello: "Voglia l'On.le Tribunale di Bari..., 2) In via preliminare: in accoglimento del presente gravame, dichiarare nulla la sentenza impugnata per omessa pronuncia...decidendo nel merito; 3)Nel merito: in accoglimento del presente gravame annullare e riformare integralmente la sentenza impugnata e conseguentemente dichiarare non meritevole di accoglimento il ricorso originario spiegato dall'avv. Ce., con tutte le ulteriori conseguenze di legge; 4)In ogni caso, con condanna alla integrale rifusione delle spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. 5) In via meramente subordinata, accogliere il ricorso relativamente al capo della sentenza in cui si condanna la P.A. resistente al pagamento delle spese processuali, annullandolo e riformandolo, con tutte le conseguenze di legge". MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che con ricorso al Giudice di Pace di Bari depositato il 26.10.2006 l'avv. Ba.Ce. ha proposto opposizione al verbale n. 568542/2006/A del 6.04.2006 con cui la Polizia Municipale di Bari le ha contestato quale proprietaria dell'autoveicolo Toyota Yaris targata (...) e di obbligata in solido la violazione di cui all'art.7 c.I° D.Lg. 30.04.1992 n. 285 per aver il conducente parcheggiato detta vettura in località (zona fronte Camera di Commercio) dove la sosta è vietata in modo permanente, nonché al verbale n. 557592/2006/A del 20.03.2006 con cui la Polizia Municipale di Bari le ha contestato quale proprietaria dello stesso autoveicolo e di obbligata in solido la violazione di cui all'art.158 c.2° lettera g) D.Lg. 30.04.1992 n. 285 per aver il conducente parcheggiato la vettura su attraversamento pedonale, che l'opposizione si fondava sull'asserita illegittimità dei verbali perché - a dire della opponente - non indicata e non individuabile la esatta località in cui sarebbe stata parcheggiata la autovettura, sullo stato di necessità essendo stata la vettura comunque utilizzata dal di lei marito per l'esercizio dell'attività di medico e parcheggiata in "parcheggi di fortuna" per la necessità di visitare a domicilio pazienti in gravi condizioni di salute, che con sentenza n. 14223/08 depositata il 17.09.2008 il Giudice di Pace di Bari ha accolto parzialmente la opposizione annullando il verbale n. 557592/2006/A per asserita violazione dell'art. 201 D.Lg. 30.04.1992 n. 285 perché in esso non indicato il numero civico o non contenuta altra indicazione specifica del luogo di commissione dell'infrazione in violazione del diritto di difesa della opponente, con citazione notificata il 2.11.2009 il Comune di Bari ha proposto appello deducendo (1) l'errata e falsa applicazione di legge perché - al contrario di quanto ritenuto in sentenza l'indicazione del numero civico nei cui pressi è stata commessa la violazione era irrilevante non essendo stata contestata dalla opponente la esistenza sul luogo del divieto di sosta, (2) la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla opposizione al verbale n. 568542/2006/A, (3) in subordine la illegittimità della condanna alle spese per aver la Ce. agito in proprio e non nella qualità di difensore di se stessa. Premesso brevemente in rito che correttamente lo appello è stato proposto con citazione perché non si prevedeva al momento dell'impugnazione (prima della entrata in vigore del D.Lg. 1°.09.2011 n. 150) per lo appello in materia di sanzioni amministrative una deroga al rito ordinario (in tal senso Cass.civ. sez. un. 10.02.2014 n. 2907, Cass.civ. sez.un. 22.11.2010 n. 23594, Cass.civ. sez.un. 18.11.2010 n. 23285 e Cass. civ. sez.un. 18.11.2010 n. 23286), verificata la tempestività dell'appello perché proposto nel termine lungo (ex art. .327 CPC, nel testo vigente prima del 4.07.2009 qui applicabile ratione temporis e con la sospensione prevista per il periodo feriale), si ritiene l'appello fondato. Col primo motivo di impugnazione il Comune di Bari allega l'errata e falsa applicazione di legge perché, al contrario di quanto ritenuto in sentenza dal giudice di primo grado, era irrilevante l'indicazione nel verbale di contestazione del numero civico nei pressi del quale è stata commessa la violazione o altra indicazione specifica del luogo di commissione non essendo stata contestata dalla Ce. l'esistenza del divieto di sosta dove la vettura era stata in effetti parcheggiata. Il motivo è condivisibile. Anche se l'art. 201 Codice della Strada prevede che il verbale contenga "gli estremi precisi e dettagliati" della violazione e anche se l'art. 383 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada impone di indicare "la località" in cui la violazione è stata commessa, nel caso in esame non era in effetti necessaria l'indicazione del numero civico nei cui pressi era stata parcheggiata la vettura né altra indicazione specifica al riguardo perché nella opposizione ad entrambe le violazioni contestate la Ce. non ha allegato la mancanza del divieto di sosta nel luogo di commissione delle violazioni. Le indicazioni suddette nel verbale di contestazione sono prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione per consentire al trasgressore il diritto al contraddittorio e quello di difesa garantendogli la possibilità di verificare che nel luogo sarebbe stata commessa la violazione del divieto questo sussistesse e fosse segnalato. Ma qualora il trasgressore, come nel caso in esame, non muova contestazioni sul punto (sull'esistenza e sulla segnalazione del divieto violato), l'omissione della indicazione del numero civico o di altra indicazione specifica del luogo di commissione della violazione non incide sul diritto di difesa, non rileva dunque ai fini della validità del verbale di contestazione (in tal senso, nel caso di omessa indicazione del numero civico, v. Cass.civ. sez.II 9.03.2007 n. 5447). Col secondo motivo d'appello il Comune di Bari allega la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla opposizione al verbale n. 568542/2006/A. L'omessa pronuncia, causa di nullità parziale della sentenza per la quale il giudice di appello non può rimettere gli atti a quello di primo grado non rientrando in alcune delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 CPC, in effetti vi è perché su detto verbale nulla ha ivi deciso il giudice di primo grado. L'opposizione al verbale n. 568542/2006/A va dunque decisa in questa sede, con il suo rigetto, per le stesse ragioni su esposte in relazione al verbale n. 557592/2006/A su cui il giudice di primo grado ha deciso erroneamente. Gli altri motivi di appello restano assorbiti. L'altro motivo di opposizione (stato di necessità), proposto dinanzi al Giudice di Pace e da questo non esaminato perché ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo motivo di opposizione, (oltre che infondato perché in primo grado non addotta alcuna prova della esistenza dello stato di necessità) deve intendersi rinunciato, ai sensi dell'art. 346 CPC, perché non riproposto in appello dalla Ce., né in comparsa di risposta, né nei verbali di udienza, né in altri atti processuali. Le spese di lite di questo secondo grado di giudizio, da liquidare secondo i parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 essendo stata l'attività difensiva completata (con l'esame di questa sentenza e le attività successive) durante la vigenza di detto decreto e stante l'unitarietà del compenso (in tal senso Cass.civ. sez.un. 12.10.2012 n. 17406 e Corte Cost. 7.11.2013 n. 261 alle quali si rinvia), seguono la soccombenza. Considerato il valore esiguo della controversia, si ritiene di liquidare il compenso per entrambi i gradi di giudizio nella misura media dei parametri approvati con il D.M. 10.03.2Q14 n. 55 ridotta del 50%. P.Q.M. Il Tribunale di Bari terza sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 14223/08 del Giudice di Pace di Bari proposto dal Comune di Bari nei confronti di Ce.Ba. con citazione notificata il 2.11.2009, così provvede: 1)accoglie l'appello e per l'effetto, dichiarata la nullità parziale della sentenza appellata nella parte in cui è omessa la decisione sull'opposizione al verbale nn.568542/2006/A della Polizia Municipale di Bari, rigetta le opposizioni proposte da Ce.Ba. con ricorso depositato il 26.10.2006 dinanzi al Giudice di Pace di Bari avverso i verbali n. 568542/2006/A e n. 5575 92/2 006/A della Polizia Municipale di Bari; 2)condanna Ce.Ba. a rimborsare al Comune di Bari le spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in Euro 165,00 per compenso professionale, oltre r.s.f. (15%), CAP ed IVA come per legge sul compenso, nonché le spese di lite di questo grado di appello liquidate in Euro 315,00 per compenso professionale ed Euro 10,70 per spese non imponibili, oltre r.s.f. (15%), CAP ed IVA come per legge sul compenso. Così deciso in Bari, il 30 agosto 2014. Depositata in Cancelleria il 9 settembre 2014.
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