repubblica italiana

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO
SEZIONE 7
riunita con l'intervento dei Signori:
ARBASINO PAOLO Presidente
GATTI LAURA Relatore
COLAVOLPE RENATO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5594/13
depositato il 19/11/2013
- avverso la sentenza n. 99/43/13
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
proposto dall'ufficio: REGIONE LOMBARDIA
difeso da:
(omissis)
(omissis) (omissis)
controparte:
(omissis)
(omissis) (omissis)
difeso da:
(omissis)
(omissis) (omissis)
Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (omissis) TAS. AUTOMOBILI 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO n. (omissis) TAS. AUTOMOBILI 2006
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di un ricorso, presentato dalla sig.ra (omissis), avverso una cartella esattoriale
emessa da Equitalia per il mancato pagamento della tassa automobilistica, relativa ad
un veicolo di sua proprietà, per gli anni 2005 e 2006.
La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento
menzionato in cartella e chiedeva l'annullamento della stessa.
Non si costituiva in giudizio Equitalia nei cui confronti era stato instaurato il giudizio.
La CTP di Milano accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la notifica dell'atto di
accertamento su cui la cartella si fondava.
Riteneva anche compiuto il termine di prescrizione triennale ed annullava la cartella.
Compensava le spese del giudizio.
Presenta appello la Regione Lombardia che contesta in toto la sentenza impugnata
poiché il ricorso di primo grado non era stato notificato anche a lei Regione che avrebbe
potuto produrre copia della notifica dell'atto di accertamento. Documenta quanto
affermato e chiede la riforma della sentenza impugnata.
Si costituisce parte appellata che ribadisce quanto già dedotto con il ricorso.
Agli atti non vi sono documenti depositati di Equitalia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, presa visione di quanto in atti depositato dalle parti, ed ascoltato
quanto dalle stesse esposto in pubblica udienza, passa all'esame dei fatti di cui è
causa.
La Regione Lombardia non ha partecipato, poiché non chiamata in causa, al giudizio di
primo grado e la sentenza è stata emessa nei confronti delle parti in giudizio Equitalia e
la sig.ra (omissis).
Ora, l'appello qui in esame è stato presentato dalla Regione Lombardia, e pertanto,
come anche la Suprema Corte ha più volte sottolineato (si veda per tutte Cass. n. 10208
del 13/07/2002 e Cass. n. 23129 del 16/11/2010): "In applicazione del principio per il
quale è legittimato a ricorrere in appello soltanto colui che sia stato parte del giudizio di
primo grado ....", l'appello proposto da un soggetto che non sia stato parte del giudizio è
inammissibile.
Prosegue la Corte rimarcando che: "In tale ipotesi la inammissibilità è rilevabile in ogni
stato e grado del giudizio".
Alla luce di tale principio questo Collegio dichiara inammissibile l'appello proposto dalla
Regione Lombardia.
Quanto alle spese, esaminato l'iter della vicenda processuale questo Collegio ritiene di
doverle dichiarare compensate e
P.Q.M.
La Commissione dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate.
Milano, 3 aprile 2014