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L’impugnazione del lodo irrituale
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La qualificazione della clausola arbitrale: arbitrato rituale e irrituale. –
3. La modalità di impugnazione del lodo irrituale. – 4. Segue. I motivi.
1. Il presente lavoro si prefigge di analizzare la possibilità e la modalità di impugnazione
del lodo irrituale. A tal fine è opportuno prendere le mosse da una fattispecie concreta
che ci potrà essere d’aiuto nella risoluzione delle problematiche sottese al tema
d’indagine.
Si pensi al caso in cui la società Alfa s.a.s. e gli eredi del socio Caio siano in contrasto in
relazione all’interpretazione della clausola contenuta nell'atto costitutivo della società
medesima, avente ad oggetto il criterio da utilizzare per la liquidazione della quota del de
cuius, Caio, in favore degli eredi, ai sensi della quale "la liquidazione si effettuerà in base alle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato".
Le differenti valutazioni che le parti avevano dato ad un cespite del bilancio avevano reso
inevitabile l'instaurazione di un arbitrato irrituale, quale previsto dal medesimo atto
costitutivo così come interpretato dalle parti medesime. In particolare la clausola
compromissoria così testualmente recitava “La decisione su tutte le controversie che potranno
insorgere in ordine all’interpretazione del presente statuto sarà deferita ad un arbitro amichevole
compositore”; si precisa altresì che l’atto costitutivo della società era stato approvato nel
2003.
Tale arbitrato si concludeva in senso favorevole agli eredi di Caio, conseguentemente la
società Alfa S.a.s. impugnava il lodo davanti alla Corte d’Appello competente,
sostenendo da un lato che l’arbitro aveva ecceduto i propri poteri per aver deciso non in
base ad equità ma secondo diritto e, dall’altro, per essere incorso in un errore di giudizio.
In tale sede la società sosteneva, altresì, la natura rituale dell’arbitrato, mai eccepita in
precedenza. Si tratterà, quindi, di valutare se l’impugnazione promossa da Alfa possa
essere accolta.
2. E’ noto che l’arbitrato costituisce uno strumento col quale le parti sottraggono al
giudice ordinario la decisione di una determinata lite e la affidano ad arbitri, cioè soggetti
privati incaricati dalle parti di decidere la controversia. Questo mezzo di risoluzione
alternativa delle controversie può assumere due diverse connotazioni, da cui discendono
effetti diversi: quella rituale e quella irrituale.
In particolare, dalla qualificazione di una clausola arbitrale come rituale o irrituale
derivano una serie di conseguenze, soprattutto in relazione alla modalità
d’impugnazione. È opportuno quindi chiarire cosa s’intenda per arbitrato rituale1, e
In generale sull’arbitrato rituale V. SATTA, Contributo alla dottrina dell’arbitrato, Milano, 1931; REDENTI,
Compromesso, in Nuovo Dig. it., III, Torino, 1938, p. 482 ss.; CARNACINI, Arbitrato rituale, in Noviss. Dig. it, I,
Torino, 1958, p. 874 ss.; VECCHIONE, L’arbitrato nel sistema del processo civile, Napoli, 1971; BIAMONTI, Arbitrato
(dir. proc. civ.), in Enc. dir., II, Milano, 1958, p. 899 ss.; SCHIZZEROTTO, Dell’arbitrato, Milano, 1982; MAZZARELLA,
Arbitrato e processo, Padova, 1968; MARANI, Aspetti negoziali e aspetti processuali dell’arbitrato, Torino, 1956; PUNZI,
L’arbitrato nel diritto italiano, in Studi in onore di D’Avack, Milano, 1976, p. 501 ss.; ID., Luci e ombre nella riforma
dell’arbitrato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 395 ss.; CECCHELLA, L’arbitrato, Torino, 1991. In ordine alla natura
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viceversa, per irrituale2, anticipando che a seguito del D.lgs. 40/2006 è stato introdotto
nel codice di rito l’art. 808-ter c.p.c. dedicato proprio a quest’ultimo tipo di arbitrato.
L’arbitrato rituale è quello che trova la propria regolamentazione nel codice di procedura
civile e si conclude con una pronuncia, c.d. lodo, che alla data dell’ultima sottoscrizione
produrrà gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria ai sensi
dell’art. 824 c.p.c.3
Mentre con l’arbitrato irrituale, le parti affidano agli arbitri non il compito di comporre
una lite attraverso un giudizio ma di redigere un accordo per definire in via amichevole
le contestazioni riguardanti determinati rapporti giuridici, attraverso una dichiarazione
di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti.
A seguito della riforma del 2006 è stato introdotto l’art. 808-ter c.p.c.4 rubricato “Arbitrato
irrituale”. Tale norma ha ridotto le distanze dall’arbitrato rituale5 ed ha attribuito
espressamente valenza contrattuale al lodo pronunciato dagli arbitri irrituali. In dottrina,
è stato rilevato come, ora, le due figure di arbitrato – rituale e irrituale – sembrano
avvicinarsi per disciplina, salva la possibilità di colmare le lacune di quella irrituale per
mezzo delle disposizioni proprie del contratto, con l’effetto di ripristinare la differenza
fra i due istituti6.
Di fronte ad una convenzione di arbitrato7, il primo problema che ci si trova ad affrontare
concerne proprio l’individuazione del tipo di arbitrato cui le parti hanno affidato la
decisione della controversia8.
dell’arbitrato rituale, V. E.F. RICCI, La natura dell’arbitrato rituale e del relativo lodo, in Riv. dir. proc., 2001, p. 259 ss.;
CAVALLINI, Sulla natura dell’arbitrato rituale, in Riv. dir. proc., 2002, p. 942 ss.; ID., Profili dell’arbitrato rituale,
Milano, 2005.
2 In generale sull’arbitrato irrituale prima del D.lgs. 40/2006, VASETTI, Arbitrato irrituale, in Noviss. Dig. it., I,
Torino, 1958, p. 846 ss.; COLLURA, Contributo allo studio dell’arbitrato libero in Italia, Milano, 1978; RECCHIA,
Arbitrato irrituale, in Noviss. Dig. it., (Appendice), I, Torino, 1980, p. 362 ss.; MONTESANO, Aspetti problematici
dell’arbitrato irrituale dopo la riforma del 1983, in Riv. trim dir. proc. civ., 1991, p. 441 ss.; ID., Aspetti problematici della
giurisprudenza della Cassazione negli arbitri liberi, in Riv. dir. proc., 1995, p. 1 ss.; VOIELLO, Per la qualificazione
dell’arbitrato irrituale (il contributo della giurisprudenza), in Riv. dir. proc., 1997, p. 538 ss.; BOVE, Note in tema di
arbitrato libero, in Riv. dir. proc., 1999, p. 688 ss.; CARPI, Il procedimento nell’arbitrato irrituale, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1991, p. 451 ss.; MARINELLI, La natura dell’arbitrato irrituale, Torino, 2002.
3 Il lodo pur acquisendo efficacia di sentenza dalla data dell’ultima sottoscrizione, tuttavia non è idoneo ad
instaurare il processo esecutivo. Affinché possa costituire valido titolo esecutivo è necessaria l’ulteriore fase di
exequatur di cui all’art. 825 c.p.c. attraverso il deposito del lodo presso la cancelleria del Tribunale nel cui
circondario vi è la sede dell’arbitrato. Il Tribunale accerta la regolarità formale del lodo e lo dichiara esecutivo.
4 TOTA, Appunti sul nuovo arbitrato irrituale, in Riv. arb., 2007, p. 555 ss. ; SASSANI , L’arbitrato a modalità irrituale, in
Riv. arb., 2007, p. 25 ss.; MARINELLI, Arbitrato irrituale, in Codice degli arbitrati, Torino, 2006, p. 36 ss.; BOVE,
L’arbitrato irrituale dopo la riforma, in www.judicium.it; AMENDOLAGINE, Riforma dell’arbitrato e sistema
giurisdizionale a confronto nella risoluzione delle controversie civili, in N. giur. civ. comm., 2007, p. 65 ss.; VERDE,
Arbitrato irrituale, in Riv. arb., 2006, p. 665 ss.; MONTALENTI, La riforma dell’arbitrato: primi appunti, in Giur. it.,
2007, p. 501 ss.; SOLDATI, I principi della terza riforma dell’arbitrato, in Contr., 2006, p. 426 ss.; CAMPANILE,
L’arbitrato irrituale da negozio innominato a contratto tipico: sviluppo della figura e ipotesi interpretative della nuova
disciplina, in Contr. e impr., 2007, p. 819 ss.; ORDOISIO, Prime osservazioni sulla nuova disciplina dell’arbitrato, in Riv.
dir. proc., 2006, p. 253 ss.;
5 Cfr. SASSANI, ivi, per il quale la norma segna la fine dell’arbitrato irrituale quale arbitrato libero, inteso come
episodio non regolato dalla legge.
6 In questo senso V. BARTOLINI, La scelta delle parti fra arbitrato rituale ed irrituale. L’interpretazione della clausola
compromissoria fra incertezze giurisprudenziali e interventi legislativi, in N. giur. civ., 2008, p. 147 ss.
7 La convenzione di arbitrato può assumere la veste di clausola compromissoria o di compromesso e trova
espressa disciplina negli artt. 807 e 808 c.p.c.
8 Sul tema V. BARTOLINI, ivi.
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Orbene, per quanto attiene al quadro normativo esistente prima della riforma del 2006, la
giurisprudenza9 riteneva che in caso d’incertezza sull’individuazione della species
dell’arbitrato, questa doveva essere risolta nel senso che le parti abbiano voluto
prevedere un arbitrato irrituale, in considerazione del favor della competenza del giudice
ordinario, cui le parti eccezionalmente derogherebbero con il deferimento ad arbitri
rituali del potere di decidere la controversia.
Posto che sia l’arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra
l’uno e l’altro tipo non risiedeva nel fatto che con il primo le parti affidano agli arbitri una
funzione sostitutiva di quella del giudice, ma andava ravvisata nel circostanza che,
nell’arbitrato rituale, le parti vogliono che si giunga ad un lodo suscettibile di essere reso
esecutivo e di produrre effetti di una sentenza, con l’osservanza del regime formale del
procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato irrituale affidano all’arbitro la soluzione
delle controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione
amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le
quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro
volontà10.
A seguito dell’introduzione dell’art. 808-ter c.p.c. la volontà delle parti di devolvere la lite
ad un arbitrato irrituale deve necessariamente essere espressa per iscritto. In particolare
la suddetta norma prevede che “le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire
che, in deroga a quanto disposto dall’art.824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante
determinazione contrattuale”. Pertanto, tutte le volte in cui le parti non esprimano
espressamente per iscritto la volontà a che la controversia sia decisa mediante
determinazione contrattuale, si dovrà ritenere che abbiano optato per quello rituale. In
questo modo, si ribalta l’orientamento giurisprudenziale più sopra illustrato: ora, infatti,
l’arbitrato irrituale avrà un’applicazione residuale rispetto a quello rituale, che costituisce
la regola generale11.
Una volta chiarita, a livello astratto, la diversa fisionomia dell’arbitrato irrituale rispetto a
quello rituale, risulta agevole concludere che l’arbitrato de quo, promosso per fare luce
sull’interpretazione da adottarsi in merito ad una clausola statutaria, stipulata nel 2003,
non era preordinato all’ottenimento di una decisione con tutti i crismi della sentenza
giudiziale, ma piuttosto era preordinato al semplice accertamento interpretativo della
volontà delle parti espressa nella clausola statutaria mediante ricorso ad un arbitro che
9 Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2005, n. 1398, in Giust. civ., 2005, p. 1486; Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2002, n.
4841, in Giur. it., p. 1212; Cass. civ. , sez. I, 8 agosto 2001, n. 10935, in Giust. civ. Mass., 2001, p. 1571; Cass. civ.,
sez. I, 17 gennaio 2001, n. 562, in Giust. civ. Mass., 2001, p. 97; Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2000 n. 8788, in Giust.
civ. Mass., 2000, p. 1424; Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 1999, n. 1476, in Giust. civ. Mass., 1999, p. 372.
10 In questo senso V. Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2007, n. 14972, in Civ., 2009, p. 69 ss., con nota di MARROLLO; Cass.
civ., sez. I, 13 aprile 2001, n. 5527 in Giust. civ., 2002, p. 2909 e, ancora in dottrina, PUNZI, Disegno sistematico
dell’Arbitrato, Padova, 2000; ALOISIO, Arbitrato – Rituale e irrituale, in AA.VV., Dizionario dell’arbitrato, Torino,
1997; MIRABELLI - GIACOBBE, Diritto dell’Arbitrato, Napoli, 1997.
11 In senso conforme si è espresso anche CONSOLO, LUISO, Codice di procedura civile commentato, III, Milano, 2007,
p. 5721, i quali hanno sostenuto che “Il precetto che impone il ricorso alla forma scritta appare infine coerente con
l’ulteriore dato positivo fissato dall’art. 808-ter, e cioè che la ritualità dell’arbitrato, con l’applicabilità della disciplina
legale di cui agli artt. 806 ss. c.p.c. e del regime processuale del lodo risultante dagli artt. 824-bis ss. c.p.c., costituisce la
regola; mentre l’irritualità costituisce una figura derogatoria del regime ordinariamente operante, per scegliere la quale le
parti sono onerate ad una espressa formulazione”.
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avrebbe dovuto operare come amichevole compositore12. Nel caso di specie, la
formulazione della clausola arbitrale non forniva alcun utile elemento per propendere a
favore della natura rituale dello stesso, e pertanto alla luce dell’orientamento
giurisprudenziale più sopra illustrato13, nel dubbio si deve optare per la natura irrituale
dell’arbitrato.
In conclusione, nella fattispecie presa in esame, ci troviamo di fronte ad un lodo irrituale.
Va da ultimo precisato che se la clausola compromissoria di cui si discute fosse stata
stipulata dopo marzo 2006, non saremmo giunti alla medesima conclusione prospettata.
La norma contenuta nell’art. 808-ter c.p.c. è chiara nel prevedere che sussiste un arbitrato
irrituale solo se effettivamente ed espressamente le parti l’hanno previsto, altrimenti si
versa nell’ambito di quello rituale, a prescindere dall’analisi delle espressioni e della
volontà delle parti. Ci sentiamo di aderire, quindi, alla posizione di chi ha affermato che
“in caso di dubbio sulla qualificazione come rituale o irrituale dell’arbitrato prescelto dalle parti
deve sciogliersi in favore della natura rituale e della conseguente integrale applicabilità della
disciplina legale”.14.
3. Come è stato più sopra evidenziato, dalla qualificazione dell’arbitrato discendono
effetti diversi. In particolare, il regime di impugnazione del lodo arbitrale è differente a
seconda che ci si trovi di fronte ad un lodo rituale o irrituale. Infatti, l’organo
giurisdizionale competente a conoscere l’invalidità del primo è la Corte d’Appello nel cui
distretto è la sede dell’arbitrato, ed i mezzi di impugnazione che si possono esperire sono
l’impugnazione per nullità, la revocazione straordinaria e l’opposizione di terzo, mentre
l’art. 829 c.p.c. si occupa di specificare quali sono i motivi per i quali è ammesso il ricorso
al rimedio della nullità15.
Viceversa, ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c. il lodo contrattuale è impugnabile dinnanzi al
giudice di primo grado competente secondo le regole ordinarie. Di conseguenza il
12 Si precisa tuttavia che la giurisprudenza maggioritaria escludeva che potesse essere decisiva per affermare la
natura irrituale dell’arbitrato l’eventuale definizione contenuta nel patto compromissorio degli arbitri come
amichevoli compositori o l’eventuale previsione di inappellabilità del lodo. In questo senso V. per citarne alcune
Cass. civ., sez. I, 8 luglio 2004, n. 12561, in Foro it., 2005, p. 2835 ; Cass. civ., sez. I, 4 giugno 2001, n. 7520, in
Giust. civ., 2002, p. 2244; Cass. civ., sez. I, 01 febbraio 1999, n. 833, in Giust. civ., 1999, p. 3034.
13 V. nota 9.
14 Così CONSOLO, LUISO, op.cit., p. 5724.
15 In particolare il lodo rituale può essere impugnato per nullità nei seguenti casi: 1) se la convenzione
d’arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell’art. 817, comma 3°. In particolare il vizio determinato dalla
carenza di un valido patto compromissorio non si può dedurre, in sede di impugnazione del lodo, se questo
non è stato rilevato prima davanti agli arbitri; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi
prescritti dagli artt. 806-815, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3) se il lodo è stato
pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’art. 812 c.p.c.; 4) se il lodo ha pronunciato
fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, ferma la disposizione dell’art. 817, comma 4°, o ha deciso il
merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito della controversia non poteva essere deciso; 5) se il
lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell’art. 823; 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la
scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell’art. 821; 7) se nel procedimento non sono state osservate le
forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata; 8) se il lodo è
contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti,
purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento; 9) se non è stato osservato nel
procedimento arbitrale il principio del contraddittorio; 10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il
merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri; 11) se il lodo contiene
disposizioni contraddittorie; 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande e delle eccezioni
proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.
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controllo giurisdizionale sul lodo irrituale dovrà passare per un normale processo di
cognizione, con i consueti gradi di giudizio16.
La norma in questione elenca anche i motivi di impugnazione, in particolare si tratta di:
a) invalidità della convenzione arbitrale; b) pronuncia su conclusioni che esorbitano dai
limiti della convenzione di arbitrato; c) nomina degli arbitri al di fuori delle forme e dei
modi pattuiti; d) pronuncia del lodo da parte di arbitro incapace ex art. 812 c.p.c.; e)
violazione delle regole poste dalle parti come condizione di validità del lodo; f) mancato
rispetto del contraddittorio. È stato evidenziato del resto come i motivi di impugnazione
del lodo irrituale assomigliano ad un riassunto di quelli previsti per il lodo rituale17.
Nel regime anteriore la riforma del 2006, si riteneva che il lodo arbitrale irrituale potesse
essere impugnato solo per i vizi che possono inficiare ogni manifestazione di volontà
negoziale come l'errore, la violenza, il dolo, l'incapacità delle parti che hanno conferito
l'incarico o dell'arbitro stesso18.
Orbene, in dottrina19, si ritiene che ai motivi di impugnazione di cui all’art. 808-ter c.p.c. si
aggiungano le tradizionali azioni di impugnazione negoziale e dei vizi ad esse connessi,
che si ritenevano operanti anche prima della riforma del 2006.
Di conseguenza il lodo irrituale, in virtù della sua natura essenzialmente negoziale, può
essere invalidato per gli stessi motivi che determinano l’annullamento del contratto, cioè
l’incapacità delle parti o degli arbitri, errore, violenza, dolo, eccesso dei limiti del
mandato nonché violazione di norme imperative.
Tuttavia, l’impugnazione del lodo irrituale per errore è limitata dalla giurisprudenza20 al
solo errore sostanziale e non a quello di diritto21, e a condizione che si tratti di errore
essenziale e facilmente riconoscibile; si deve trattare, pertanto, di un errore di fatto
essenziale che abbia inficiato la volontà delle parti, per effetto di una falsa
rappresentazione o di un’alterata percezione della realtà e degli elementi di fatto
sottoposti al loro esame, e si verifica quando gli arbitri non abbiano preso visione degli
elementi della controversia o ne abbiano supposto altri inesistenti, ovvero abbiano dato
come contestati fatti pacifici e viceversa22.
In proposito BERTOLINI, op.cit., p. 150 osserva come la norma abbia ripreso quanto già emerso a livello
giurisprudenziale.
17BARTOLINI, op.cit., p. 148. V. anche CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Padova, 2008, p. 411
afferma che i “motivi-vizi decisori paiono piuttosto echeggiare l’orientamento che ricostruisce l’arbitrato rituale e
l’arbitrato libero come un fenomeno sostanzialmente unitario: due atti privati di giudizio – strutturalmente identici l’uno
rispetto all’altro – dei quali il solo lodo rituale è destinato, per il tramite dell’exequatur giudiziario, a produrre gli effetti
della sentenza civile statale”.
18 In questo senso V. Cass. civ., sez. un., 27 ottobre 2008, n. 25770 in Guida dir., 2008, p. 48.
19 BOVE, Ancora sull’arbitrato irrituale, in www.judicium.it, p. 34 ss; in senso contrario V. SASSANI , L’arbitrato a
modalità irrituale, in Riv. arb., 2007, p. 26.
20 Cfr. Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2009, n. 3637, in Giust. civ. Mass., 2009, p. 235; Cass. civ., sez. I, 19 ottobre
2006, n. 22374, in Giust. civ. 2007, p. 2176; Cass. civ., sez. lav., 17 agosto 2004, n.16049, in Giust. civ. Mass., 2004,
pp. 7-8; Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2004, n. 9392, in Giust. civ. Mass., 2004, p. 5; Cass. civ., sez. I, 24 febbraio
2004, n. 3614, in Giust. civ. Mass., 2004, p. 2; Cass. civ., sez. I, 16 gennaio 2003, n. 7654, in Giur. it., 2004, p. 493;
Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2002, n. 4841, in Giust. civ., 2002, p. 1212; Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2001, n.
11678; Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2000, n. 8222, in Giust. civ. Mass., 2000, p. 1318.
21 Secondo la giurisprudenza si deve escludere ogni forma di impugnazione per errore di giudizio, in ordine sia
alla valutazione delle prove che all’opportunità dei provvedimenti adottati in concreto dagli arbitri, V. Cass.,
sez. I, 8 agosto 1990, n. 8010, in Giust. civ. Mass., 1990, fasc. 8; Trib. Roma, 10 novembre 2001, in Giur. it., 2002, p.
1637; Trib. Napoli, 8 maggio 1997, in Gius, 1997, p. 1756.
22 Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2004, n. 18577, in Giust. civ. Mass., 2004, p. 9; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2003, n.
7654, cit.; Cass. civ., sez. I, 18 settembre 2001, n. 11678, cit.
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Dobbiamo, pertanto, concludere che i lodi irrituali sono impugnabili anche con le
ordinarie azioni di nullità o di annullamento dei negozi giuridici, da proporsi senza
alcune termine di decadenza, ma nel termine di prescrizione di 5 anni. Mentre deve
escludersi avverso il lodo irrituale l’esperibilità dei mezzi di impugnazione previsti dagli
artt. 827 ss. c.p.c., che sono invece proponibili nei confronti del lodo rituale.
4. Prima di esaminare i motivi adotti dalla società Alfa a sostegno dell’impugnazione del
lodo de quo, va evidenziato che detta impugnazione è stata promossa avanti la Corte di
Appello.
Sul punto si rileva che il giudice competente a decidere sull’impugnazione del lodo
contrattuale, ai sensi dell’art.808-ter c.p.c., è il giudice ordinario secondo le regole di cui al
libro primo del codice di rito. Alla medesima conclusione perveniva anche la dottrina e la
giurisprudenza23 che, anteriormente alla riforma del 2006, sostenevano che tale lodo fosse
impugnabile per i vizi che comunemente consentono di fondare l’impugnazione dei
negozi e degli atti giuridici privati, avanti al giudice ordinario di primo grado, sulla base
degli ordinari criteri di competenza per materia, valore e territorio. Ne consegue, già da
questa preliminare osservazione, che l’impugnazione fatta valere dalla Società Alfa dovrà
essere rigettata in rito, in quanto proposta innanzi alla Corte d’Appello anziché al giudice
di primo grado.
Altra preliminare considerazione attiene alla circostanza che la società Alfa ha sollevato
per la prima volta in sede di impugnazione l’eccezione di ritualità dell’arbitrato. La
giurisprudenza24 ha precisato che è inammissibile l’impugnazione di un lodo fondata su
questioni relative alla natura rituale o irrituale dell’arbitrato qualora le questioni
medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo
mai state sollevate nel corso del giudizio arbitrale.
A questo punto è opportuno valutare, brevemente, i motivi adotti da Alfa a fondamento
dell’impugnazione del lodo arbitrale di cui si discute.
In primo luogo, a sostegno dell’impugnazione si sostiene che l’arbitro anziché decidere
secondo equità, avrebbe deciso secondo diritto applicando nel caso di specie una norma
di legge ai fini della risoluzione della controversia.
Con riferimento a tale motivo si deve evidenziare come il richiamo nel dispositivo anche
ad una norma di diritto sostanziale dimostra che le valutazioni fatte dall’arbitro,
chiamato a decidere secondo equità, non hanno volutamente ignorato il dettato
normativo. Sul punto possiamo evidenziare che “equità non è diritto – diritto non è equità”.
Da molto tempo è stato ampiamente accolto in giurisprudenza il principio secondo cui
l’equità non preclude l’applicazione della norma di diritto che, per definizione, è equa.
Salvo che non si voglia sostenere che la norma di diritto è iniqua.
E’ pacifico, quindi, che i due concetti non siano in antitesi tra loro ma sono in uno stretto
rapporto di continuità.
In particolare, non sussiste contrapposizione tra diritto ed equità, atteso che il giudizio di
equità richiede pur sempre il riferimento ad una fattispecie normativa e la comparazione
tra noma di legge ed eventuale criterio equitativo prescelto, il quale può operare ove sia
obbiettivamente giustificata una disparità di trattamento rispetto a quello che
23 Cass. civ., sez. lav., 17 agosto 2004, n. 16049, cit.; Cass. civ., sez. I, 18 maggio 2004, n. 9293, cit.5; Cass. civ., sez.
lav., 26 marzo 2004, n. 6113, in Giust. civ. Mass., 2004, p. 3.
24 Cass. civ, sez. I, 26 febbraio 2000, n. 2184, in Giust. civ. Mass., 2000, p. 485.
80
deriverebbe dall’applicazione delle norme di diritto. È, pertanto, potere degli arbitri
chiamati al giudizio secondo equità applicare il diritto ogni volta in cui essi ne ravvisino
la coincidenza con l’equità, ed il loro apprezzamento al riguardo si sottrae ad ogni
censura, poiché un controllo su di esso equivarrebbe ad un sindacato sul retto esercizio
dei poteri equitativi25.
L’arbitro, quindi, non è incorso in alcun eccesso di mandato per aver ritenuto applicabile
al caso di specie una norma di legge.
La società Alfa sostiene, altresì, la nullità del lodo per essere incorso l’arbitro in errore
essenziale o sostanziale di cui agli artt. 1428 e 1429 c.c.; tale errore avrebbe inficiato la
formazione della volontà dell’arbitro e si concretizzerebbe, a detta di Alfa, in un errore di
valutazione o di giudizio.
Anche tale censura è inammissibile, in quanto fondata su motivi che non possono trovare
alcuno spazio nella fase di impugnazione di un lodo irrituale, il quale potrà essere
oggetto di censura solo ed esclusivamente per vizi che possano generare l’annullamento
del contratto ex artt. 1427 e ss. c.c.
Come è stato più sopra evidenziato26, l'errore di fatto - l'unico che può eventualmente
rilevare come causa d'impugnazione del lodo irrituale - è causa di annullabilità del lodo
esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da
un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di
fatto sottoposti al loro esame, ovvero derivi dall'aver omesso l'esame di elementi esistenti
o l'aver erroneamente supposto dati inesistenti, e non anche quando la deviazione
attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi sono stati esattamente percepiti (c.d.
errore di giudizio.)27. Da ultimo si segnala che, come da giurisprudenza assolutamente
costante, nel caso de quo non può rilevare neppure l'iniquità manifesta, salvo che non sia
ascrivibile ad un comportamento doloso degli arbitri, poiché la disciplina dell'arbitraggio
contenuta nell'art. 1349 c.c. non è assolutamente applicabile all'arbitrato irrituale28.
In fine ribadiamo l’assoluta libertà dell’arbitro nella conduzione della procedura anche
con riferimento all’ammissibilità delle prove. Infatti, il lodo irrituale, per il suo carattere
negoziale, e non giurisdizionale, non è impugnabile per errore di giudizio in ordine alla
valutazione delle prove o all’opportunità delle determinazioni prese per la composizione
della controversia, bensì, potendo venire in considerazione solo i vizi idonei ad inficiare
qualsiasi negozio giuridico, esclusivamente per errore determinato da un’alterata
percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti
all’esame degli arbitri29.
Alla luce di quanto sinora esposto, è evidente l’importanza che riveste la corretta
interpretazione della convenzione di arbitrato ai fini della qualificazione dello stesso.
La natura arbitrale o irrituale dell’arbitrato incide, oltre che sulle modalità di svolgimento
del giudizio medesimo, soprattutto sulla forma di impugnazione e sul giudice
competente a pronunciarsi.
Nel caso preso come punto di riferimento della presente indagine, vista la qualificazione
irrituale dell’arbitrato si deve ritenere che presumibilmente, alla luce della dettato
In questo senso V. Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2000, n. 8937, in Giust. civ. Mass., 2000, p. 1488.
V. par. 3.
27 Cfr. Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2003, n. 7654, in Giur. it., 2004, p. 493.
28 Fra le altre V. Cass. civ., sez. I, 29 agosto 1995, n. 9070, in Giust. civ. Mass., 1995, p. 1553.
29 Cass. civ., sez. I, 17 novembre 1982, n. 6162, in Giust. civ. Mass., 1982, fasc. 10-11.
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legislativo e degli orientamenti giurisprudenziali, Alfa vedrà rigettata l’impugnazione
proposta: da un lato, infatti ha promosso l’impugnativa dinnanzi ad un giudice
incompetente (la Corte d’Appello); dall’altro, come illustrato, i motivi addotti a
fondamento dell’azione non possono trovare accoglimento.
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