STUDIO LOCATELLI STUDIO LEGALE LEGALE LOCATELLI NEWSLETTER 04/2014 del 04.04.14 1. RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO ALLA VITA SESSUALE – CONVIVENTE MORE UXORIO. Trib. Verona, sez. III civ. 26 settembre 2013 – Giudice Vaccari. 2. S DANNO DA PERDITA DI CHANCE DI SOPRAVVIVENZA – LIQUIDAZIONE DELLA CHANCE A FAVORE DELLA MADRE E DEI FRATELLI. Trib. Reggio Emilia, 27 febbraio 2014 - Giudice Morlini. T U D 3. I N ESSO CAUSALE – ACCERTAMENTO PROBATORIO – DIVERSITÀ CON I GIUDIZI DI PROBABILITÀ LOGICA. O Cass. Pen., Sez. IV, 27 febbraio 2014, n. 9695, Pres. Brusco – Rel. Iannello L E G A L E L O C A T E L L I 4. INVALIDITÀ PERMANENTE E RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA SPECIFICA Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2013, n. 25634 – Pres. Finocchiaro – Rel. Massera 5. RESPONSABILITÀ MEDICA – DOVERE DI INFORMAZIONE - INADEMPIMENTO QUALIFICATO – INFORMAZIONE GENERICA – INADEGUATEZZA. Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2013, n. 24109 – Pres. Uccella – Rel. Carleo 6. RESPONSABILITÀ MEDICA – ONERE PROBATORIO – NESSO CAUSALE – ESCLUSIONE. Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2014, n. 2185 - Pres. Petti – Rel. Cirillo P A D O V A galleria a. de gasperi, 4 - pd +39 049 66 36 12 r.a. [email protected] +39 049 65 45 22 P.I. 02174360285 STUDIO LEGALE LOCATELLI 1. RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO ALLA VITA SESSUALE – CONVIVENTE MORE UXORIO. Trib. Verona, sez. III civ. 26 settembre 2013 – Giudice Vaccari. S T U D I O L E G A L E L O C A T E L L I P A D O V A Con la decisione in esame il Tribunale di Verona approfondisce un tema degno di nota, intimamente collegato alla ben nota nozione di danno non patrimoniale statuite dalle Sentenze Gemelle del 2008. In particolare, la Corte di merito si chiede se il diritto alla vita sessuale assurga al rango di posizione giuridicamente tutelata all’interno del rapporto coniugale e se la stessa sia estensibile anche al rapporto di convivenza more uxorio (che è proprio il caso posto all’attenzione del Tribunale veronese), richiamando a tal fine: a) i molteplici arresti giurisprudenziali che ebbero ad esprimersi in tema di libertà sessuale dell’individuo, bene giuridicamente protetto inquadrato tra i diritti inviolabili della persona che l’art. 2 della Costituzione impone di garantire ancora nel lontano 1987; b) l’assimilazione tra stabile convivenza more uxorio e matrimonio alla quale è giunta la giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni conclusivamente affermando come “anche dal rapporto di convivenza derivano obblighi analoghi a quelli derivanti dal matrimonio, tra i quali non si vede perché non possa essere incluso quello di fedeltà, è agevole comprendere come anche il convivente di colui che abbia subito una lesione agli organi sessuali, comportante una significativa limitazione della propria vita sessuale, possa patire questa stessa conseguenza”. La sentenza inoltre si segnala perché respinge la richiesta istruttoria di ctu medico legale avanzata da parte convenuta, sulla base del rilievo che: “alla formulazione di un giudizio di responsabilità nei riguardi dei sanitari che operarono la X nelle circostanze sopra descritte può giungersi sulla base della considerazione che alle puntuali valutazioni del ct di parte attrice la convenuta non ha contrapposto né una propria ct di parte né della documentazione di carattere scientifico che potessero supportare il suo assunto secondo cui l'evento riferito dall'attore sarebbe stata una ordinaria complicanza. A ben vedere poi il convenuto, nell'articolare tale difesa, non si è fatto carico di spiegare come potesse conciliarsi con essa il particolare, opportunamente evidenziato nella relazione del ct di parte, che in questo caso le fistole furono due. Tale circostanza infatti è sufficientemente indicativa, in difetto di una valida spiegazione alternativa, della sussistenza dei profili di colpa evidenziati dal c.t. di parte attrice nel comportamento dei sanitari che operarono la donna. In mancanza di risultanze di carattere tecnico scientifico ed anche fattuali favorevoli al convenuto non può poi darsi ingresso alla ctu dallo stesso richiesta che quindi ha carattere eminentemente esplorativo”. 2. DANNO DA PERDITA DI CHANCE DI SOPRAVVIVENZA – LIQUIDAZIONE DELLA CHANCE A FAVORE DELLA MADRE E DEI FRATELLI. Trib. Reggio Emilia, 27 febbraio 2014 - Giudice Morlini. Una recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia riconosce il danno da perdita di chance di sopravvivenza alla madre ed ai fratelli della vittima cardiopatica, la quale non era stata tempestivamente sottoposta ad un intervento adeguato (nel caso di specie, impianto di devices ICD+CRT). L’impianto di tale presidio - secondo la ctu - non avrebbe né con certezza, né con il criterio del ‘più probabile che non’, impedito l’evento morte, e ciò anche in considerazione della molteplicità delle alterazioni aritmiche della donna; tuttavia si è accertato che la corretta prestazione medica avrebbe “significativamente” ridotto il rischio morte. Per questa ragione, l’organo giudicante – dopo aver ribadito i noti principi in tema di risarcimento del danno da perdita di chance – liquida il danno ai congiunti in via equitativa, tenendo conto dell’età della vittima (47 anni) al momento del decesso, nonché della complessiva e precaria situazione di salute della stessa; conseguentemente – prendendo a base i parametri minimi del Tribunale di Milano (importo di € 163.000 per la perdita di un figlio ed € 23.600 per la perdita di un fratello) – viene riconosciuta la somma di € 60.000,00 alla madre, nonché la somma di € 10.000,00 a ciascuno dei fratelli della vittima. STUDIO LEGALE LOCATELLI 3. NESSO CAUSALE – ACCERTAMENTO PROBATORIO – DIVERSITÀ CON I GIUDIZI DI PROBABILITÀ LOGICA. Cass. Pen., Sez. IV, 27 febbraio 2014, n. 9695, Pres. Brusco – Rel. Iannello S T U D I O L E G A L E L O C A T E L L I P A D O V A Con la decisione in esame la Corte di Cassazione torna ad esprimersi in tema non già di nesso causale in sé e per sé ma di accertamento probatorio dello stesso osservando come ai fini della prova giudiziaria della causalità non sia decisivo il coefficiente percentuale più o meno elevato di probabilità frequentistica desumibile dalla legge di copertura utilizzata ma il poter ragionevolmente confidare nel fatto che detta legge statistica trovi applicazione anche nel caso concreto oggetto di giudizio, stante l’alta probabilità logica che siano da escludere fattori causali alternativi. Ragionando in tali termini, sempre secondo la prospettiva assunta dalla Corte di legittimità, al concetto di probabilità logica andrebbe riconosciuto il carattere fondamentale non già di ricercare la determinazione quantitativa delle frequenze relative di classi di eventi, ma di razionalizzare l’incertezza relativa all’ipotesi su un fatto riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (o di prova) disponibili in relazione a quell’ipotesi. In buona sostanza, nel ribadire il ragionamento promosso dall’ormai famosa Sentenza Franzese inerente la necessità di un elevato grado di credibilità razionale, la Corte osserva come con riferimento al grado di inferenza probatoria non possa cristallizzarsi il ragionamento in precise entità numeriche date dall’utilizzo delle leggi statistiche di copertura, ma debba essere operata una valutazione caso per caso che tenga conto dunque delle singole circostanze concrete. Con tale decisione, dunque, viene sottolineata la necessità di calare le proprie considerazioni all’interno del singolo caso concreto, prescindendo da ogni valutazione prettamente numerica, dovere, per verità, già contenuto nella pronuncia delle S.U. del 2002 e che, quindi, si pone a conferma di un orientamento giurisprudenziale ormai costante sul punto. 4. INVALIDITÀ PERMANENTE E RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA SPECIFICA Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2013, n. 25634 – Pres. Finocchiaro – Rel. Massera Con la sentenza n. 25634 del 14 novembre 2013, la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all’integrità psicofisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa (nello stesso senso Cass. civ. n. 17514/2011). La Cassazione, specificando ulteriormente tale concetto, afferma poi che nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il Giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando tale voce di danno con criteri equitativi. In ogni caso si potrà ricorrere alla prova presuntiva soltanto nel caso in cui si può ritenere ragionevolmente probabile che il danneggiato percepirà in futuro un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio. 5. RESPONSABILITÀ MEDICA – DOVERE DI INFORMAZIONE - INADEMPIMENTO QUALIFICATO – INFORMAZIONE GENERICA – INADEGUATEZZA. Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2013, n. 24109 – Pres. Uccella – Rel. Carleo Con la sentenza n. 24109 del 2013, la Corte di Cassazione torna ad esprimersi in merito al dovere di informazione e di avviso posto a carico dei sanitari, affermando il principio secondo cui costituisce inadempimento qualificato del sanitario l’omessa o inesatta informazione sui profili di incertezza circa la non definitività di un intervento di sterilizzazione. Secondo la Cassazione, infatti, la peculiarità dell’intervento comporta che il medico sia tenuto, proprio in ragione dello specifico e particolare obiettivo perseguito dalla paziente, ossia quello di evitare nuove gravidanze, a fornire informazioni non meramente generiche, al fine di consentire alla paziente di adottare le opportune misure e di effettuare gli utili accertamenti e controlli clinici atti ad impedire ulteriori gravidanze non volute. STUDIO LEGALE LOCATELLI 6. RESPONSABILITÀ MEDICA – ONERE PROBATORIO – NESSO CAUSALE – ESCLUSIONE. Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2014, n. 2185 - Pres. Petti – Rel. Cirillo Con la pronuncia in esame la Suprema Corte, pur ribadendo il principio secondo il quale, in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, quest’ultimo ha l’esclusivo onere di dedurre un qualificato inadempimento, restando a carico del debitore l’onere di dimostrare l’insussistenza dell’allegata inadempienza o del fatto che, pur essendovi stato un inadempimento, esso non abbia avuto alcuna incidenza causale nella determinazione del danno, ha precisato che, tuttavia, tale regola non trova applicazione nelle ipotesi in cui il giudice di merito sia pervenuto ad una ricostruzione del fatto che escluda, in termini di nesso di causalità, ogni collegamento tra il comportamento colposo dei sanitari e l’evento di danno. In altri termini, è sufficiente, per il rigetto della domanda risarcitoria, che il giudice di merito sia giunto ad un accertamento di fatto che escluda la sussistenza del nesso eziologico, e ciò anche laddove tale accertamento di fatto – indicato quale preciso compito del giudice di merito – sia avvenuto mediante l’ausilio di consulenti tecnici quando, per la complessità della vicenda, non è pensabile che il giudice prescinda dall’apporto dato dalle specifiche conoscenze tecniche dei consulenti d’ufficio. In tali casi, peraltro, non risulta necessario, per lo stesso giudice di merito, dare ulteriormente conto del perché le conclusioni dei c.t.u. siano state recepite. S T U D I O L E G A L E L O C A T E L L I P A D O V A 1.
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