Allegato G - Convenzione CONVENZIONE PER L

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Allegato G - Convenzione
CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI DOTTORATO IN ESERCIZIO DI
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA EX ART. 5, D.LGS. 167/2011
(TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO) DI CUI AL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 29
OTTOBRE 2013
TRA
l’Università degli Studi di ___________ C.F. ______________________, nella persona del
Prof. _______________ in qualità di Rettore o di altro soggetto con poteri di firma1
E
l’Impresa _______________, Codice Fiscale/Partita Iva __________________, con sede
legale in _______________ Via _______________, nella persona del Legale Rappresentante
__________________, nato a _______________ il _____________ e residente a
______________ in Via _______________.
Premesso che:
- l’art.5, primo comma del D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167, Testo Unico dell’Apprendistato
(di seguito T.U.A), prevede che possano essere assunti con contratto di apprendistato in
tutti i settori di attività giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni per il
conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, inclusi i dottorati di
ricerca;
- l’intervento in materia di dottorati in esercizio di apprendistato di alta formazione e ricerca (
di seguito “dottorato/i in apprendistato”) rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la
Regione Sardegna intende dare concretezza all’inserimento di giovani qualificati e con titoli
di studio elevati nel tessuto produttivo isolano in modo da favorirne l’accrescimento delle
potenzialità di crescita e sviluppo e quindi di competitività;
- in data 11.12.2012 la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro,
Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha sottoscritto con le
Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e le parti sociali e datoriali un Accordo quadro
1
In caso di altro soggetto con poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma
1
finalizzato a regolamentare l’apprendistato di alta formazione, ricerca e praticantato, così
come riformato dal D.lgs. 14.09.2011, n. 167;
- l’Università degli Studi di ________________ ha emanato il Regolamento d’Ateneo dei corsi
di dottorato di ricerca con D.R. n. _______ del ___/___/_____, successivamente modificato
con D.R. n. _______ del ___/___/_____;
- il 29.10.2013 la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha sottoscritto con le Università degli Studi
di Cagliari e di Sassari un Protocollo d’Intesa per la sperimentazione dei dottorati di ricerca
apprendistato (di seguito “Protocollo d’Intesa”);
- in data ___/___/_____ l’Università degli Studi di ___________ha pubblicato il bando di
concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, istituiti presso l’Ateneo di
____________, anno accademico __________, ciclo __________________;
- In data 10/02/2014 sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 5079/220/F.P.
l’Avviso relativo alle modalità di acquisizione dell’offerta formativa per il conseguimento del
titolo universitario di dottore di ricerca in apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi
dell’art.5 del D.lgs. 167/2011 e le Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei corsi di
dottorato in apprendistato;
- in data ___/___/_____ l’Università degli Studi di ____________ e l’impresa
_______________ hanno definito, di comune accordo ai sensi dell’art.5 del TUA e
nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in __________________ istituito presso l’Ateneo
di ________________; un progetto specifico di formazione e ricerca sul seguente tema
______________________
- nella realizzazione del progetto congiunto di formazione e ricerca, l’Università, che rilascia il
titolo di dottore di ricerca, presidia il percorso di formazione formale dell’apprendista, sia in
ambito universitario che all’interno dell’impresa;
- in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione formale di cui sia esclusivamente
responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità del
progetto congiunto di formazione e ricerca e di quanto previsto all’art.5 del TUA, al datore di
lavoro si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- l’impresa ________________ ha assunto/deve assumere presso la propria sede operativa
di ______________ con il contratto di apprendistato di alta formazione di cui all’art.5 del
D.Lgs 167 del 2011 per il conseguimento del titolo di_dottore di ricerca ________________
il soggetto di seguito identificato:
Cognome:
CF:
Nome:
luogo e data di nascita:
Residenza:
Idoneo/idonea al corso di dottorato in
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto
La presente convenzione regola le modalità di attuazione cui l’Università degli Studi di
___________________ e l’impresa __________________ devono attenersi nella gestione del
percorso sperimentale di dottorato in apprendistato di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
_____________ del ___/___/_____
Art. 2
Principi generali
L’intero percorso di sperimentazione dei dottorati di ricerca in apprendistato deve attuarsi in
coerenza e secondo quanto stabilito dalla disciplina generale e da quella formativa del
contratto di apprendistato.
In particolare, le Parti si impegnano a:
- osservare quanto dettato dal D.lgs. 14 settembre 2011,n.167 (T.U.A.) con particolare
riferimento agli artt. 2 (Disciplina Generale), 5 (Apprendistato di alta formazione e
ricerca), 6 (Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze)
e 7-commi 1, 2 e 10 (Disposizioni Finali);
- osservare la regolamentazione regionale in materia di durata, articolazione, contenuti e
standard della formazione formale nell’ambito dei dottorati in apprendistato, secondo
quanto definito nel Protocollo d’Intesa e nell’Avviso relativo alle modalità di acquisizione
dell’offerta formativa regionale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in
apprendistato di alta formazione ai sensi del’art.5 del D.Lgs. 14 settembre 2011,n.167;
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5079/220/F.P. del 10/02/2014;
- definire e condividere il Piano formativo individuale degli apprendisti, descrivendo in tale
documento l’articolazione dei progetti formativi e di ricerca, gli obiettivi dei singoli progetti
e le modalità di coordinamento tra l’attività svolta in azienda e quella svolta in ambito
universitario sulla base del modello approvato dalla Regione Sardegna. Il Piano
Formativo dovrà essere predisposto entro i termini previsti dall’art.2 del D.Lgs.14
settembre 2011,n.167 e dalla contrattazione collettiva;
- non apportare modifiche sostanziali al percorso sperimentale
Determinazione Dirigenziale n _____________ del ___/___/____.;
approvato
con
- mettere in atto azioni finalizzate ad integrare la formazione e la ricerca svolte in ambito
aziendale con quelle assicurate dall’Università degli Studi di _______________;
- sostenere l’attività di formazione e di ricerca svolta dei dottorandi/apprendisti, mettendo a
disposizione adeguate professionalità di supporto all’intero processo di apprendimento
come precisato nel successivo articolo 3;
- fornire, secondo la tempistica e le modalità indicate dall’Amministrazione regionale, dati e
informazioni relativi al percorso sperimentale del dottorato in apprendistato approvato e
risultante dal Piano Formativo Individuale anche ai fini del monitoraggio e della verifica
dell’andamento delle attività e dell’effettivo raggiungimento dei risultati attesi.
Art. 3
Tutoraggio
A sostegno del percorso sperimentale del dottorato in apprendistato, l’Università degli Studi di
___________ e l’impresa ______________ indicano ciascuna un referente dell’apprendista,
rispettivamente un tutor formativo ed un tutor aziendale che, per l’intera durata formativa del
contratto, operano in stretto raccordo e collaborano alla definizione del piano formativo
individuale, al raccordo tra la formazione accademica e quella aziendale, al monitoraggio del
percorso, garantendo l’impegno orario stabilito per ambedue le figure nell’Avviso e nelle relative
Linee Guida.
Art. 4
Risultati della ricerca, utilizzo delle informazioni e divulgazione dei risultati
Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione della ricerca di cui al percorso
sperimentale del dottorato di ricerca indicato in premessa e tutte le informazioni ad essa
relative resteranno di proprietà comune delle Parti sottoscrittrici della presente Convenzione.
L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle Parti è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le
Parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente
Convenzione senza previo reciproco accordo. La divulgazione dei risultati della ricerca avverrà,
salvo diverso accordo tra le Parti, con evidenza dei loghi dell’Impresa __________________ e
dell’Università degli Studi di _________________.
Art. 5
Proprietà intellettuale
Salvo quanto dispone la normativa vigente in materia di proprietà industriale e fermo restando il
diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui il
dottorato di ricerca in apprendistato indicato in premessa dia luogo a risultati degni di
protezione brevettuale o a forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il
regime dei risultati è quello della comproprietà in quota 70% per l’ impresa ______________ e
30% per l’Università degli Studi di _______________ a meno che non si possa stabilire una
diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del
contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle
partecipazioni finanziarie delle Parti.
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo
fra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di
tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.
L'Università degli Studi di ________________ e l’impresa ____________________ possono
congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi
relativi alla proprietà e all'uso dei risultati inventivi.
L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del
Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della Parte che ne ha il
diritto esclusivo.
Art. 6
Dati personali
I dati personali degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato ai sensi della presente
Convenzione saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (D. lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in ogni
caso, ai soli fini della gestione del rapporto di apprendistato, da intendersi in termini generali,
con l’inclusione anche dei rapporti con enti previdenziali, assistenziali e con l’Amministrazione
finanziaria.
Titolari del trattamento dei dati ai fini della Convenzione sono, negli ambiti di rispettiva
competenza, l’Università degli Studi di ___________ e l’ impresa __________________.
Art. 7
Norme finali
La presente Convenzione, redatta in duplice copia originale, ha la durata di ______ anni dalla
data della relativa sottoscrizione ed è rinnovabile - o, anche prima della scadenza, modificabile
e/o integrabile - su comune volontà delle parti firmatarie, da manifestarsi per iscritto.
Tutti i costi legati all’assunzione e al mantenimento in servizio degli apprendisti sono a carico
dell’impresa ________________.
Per l’Università non vi sarà alcun onere finanziario derivante dalla stipula della presente
convenzione.
Il Protocollo d’Intesa per la sperimentazione dei dottorati di ricerca in esercizio di apprendistato
di alta formazione sottoscritto in data 29.10.2013, l’Avviso e le Linee Guida per la gestione e
rendicontazione dei corsi di dottorato in apprendistato approvati con Determinazione
Dirigenziale n. 5079/220/F.P. del 10/02/2014 costituiscono parte integrante della presente
Convenzione.
Cagliari, ___/___/_____
Per l’Università degli Studi di ______
Per l’Impresa