Logo Università Logo Azienda Allegato G - Convenzione CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI DOTTORATO IN ESERCIZIO DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA EX ART. 5, D.LGS. 167/2011 (TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO) DI CUI AL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 29 OTTOBRE 2013 TRA l’Università degli Studi di ___________ C.F. ______________________, nella persona del Prof. _______________ in qualità di Rettore o di altro soggetto con poteri di firma1 E l’Impresa _______________, Codice Fiscale/Partita Iva __________________, con sede legale in _______________ Via _______________, nella persona del Legale Rappresentante __________________, nato a _______________ il _____________ e residente a ______________ in Via _______________. Premesso che: - l’art.5, primo comma del D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167, Testo Unico dell’Apprendistato (di seguito T.U.A), prevede che possano essere assunti con contratto di apprendistato in tutti i settori di attività giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, inclusi i dottorati di ricerca; - l’intervento in materia di dottorati in esercizio di apprendistato di alta formazione e ricerca ( di seguito “dottorato/i in apprendistato”) rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione Sardegna intende dare concretezza all’inserimento di giovani qualificati e con titoli di studio elevati nel tessuto produttivo isolano in modo da favorirne l’accrescimento delle potenzialità di crescita e sviluppo e quindi di competitività; - in data 11.12.2012 la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha sottoscritto con le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e le parti sociali e datoriali un Accordo quadro 1 In caso di altro soggetto con poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma 1 finalizzato a regolamentare l’apprendistato di alta formazione, ricerca e praticantato, così come riformato dal D.lgs. 14.09.2011, n. 167; - l’Università degli Studi di ________________ ha emanato il Regolamento d’Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca con D.R. n. _______ del ___/___/_____, successivamente modificato con D.R. n. _______ del ___/___/_____; - il 29.10.2013 la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha sottoscritto con le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari un Protocollo d’Intesa per la sperimentazione dei dottorati di ricerca apprendistato (di seguito “Protocollo d’Intesa”); - in data ___/___/_____ l’Università degli Studi di ___________ha pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, istituiti presso l’Ateneo di ____________, anno accademico __________, ciclo __________________; - In data 10/02/2014 sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 5079/220/F.P. l’Avviso relativo alle modalità di acquisizione dell’offerta formativa per il conseguimento del titolo universitario di dottore di ricerca in apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi dell’art.5 del D.lgs. 167/2011 e le Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei corsi di dottorato in apprendistato; - in data ___/___/_____ l’Università degli Studi di ____________ e l’impresa _______________ hanno definito, di comune accordo ai sensi dell’art.5 del TUA e nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in __________________ istituito presso l’Ateneo di ________________; un progetto specifico di formazione e ricerca sul seguente tema ______________________ - nella realizzazione del progetto congiunto di formazione e ricerca, l’Università, che rilascia il titolo di dottore di ricerca, presidia il percorso di formazione formale dell’apprendista, sia in ambito universitario che all’interno dell’impresa; - in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione formale di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità del progetto congiunto di formazione e ricerca e di quanto previsto all’art.5 del TUA, al datore di lavoro si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente; - l’impresa ________________ ha assunto/deve assumere presso la propria sede operativa di ______________ con il contratto di apprendistato di alta formazione di cui all’art.5 del D.Lgs 167 del 2011 per il conseguimento del titolo di_dottore di ricerca ________________ il soggetto di seguito identificato: Cognome: CF: Nome: luogo e data di nascita: Residenza: Idoneo/idonea al corso di dottorato in Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Oggetto La presente convenzione regola le modalità di attuazione cui l’Università degli Studi di ___________________ e l’impresa __________________ devono attenersi nella gestione del percorso sperimentale di dottorato in apprendistato di cui alla Determinazione Dirigenziale n. _____________ del ___/___/_____ Art. 2 Principi generali L’intero percorso di sperimentazione dei dottorati di ricerca in apprendistato deve attuarsi in coerenza e secondo quanto stabilito dalla disciplina generale e da quella formativa del contratto di apprendistato. In particolare, le Parti si impegnano a: - osservare quanto dettato dal D.lgs. 14 settembre 2011,n.167 (T.U.A.) con particolare riferimento agli artt. 2 (Disciplina Generale), 5 (Apprendistato di alta formazione e ricerca), 6 (Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze) e 7-commi 1, 2 e 10 (Disposizioni Finali); - osservare la regolamentazione regionale in materia di durata, articolazione, contenuti e standard della formazione formale nell’ambito dei dottorati in apprendistato, secondo quanto definito nel Protocollo d’Intesa e nell’Avviso relativo alle modalità di acquisizione dell’offerta formativa regionale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in apprendistato di alta formazione ai sensi del’art.5 del D.Lgs. 14 settembre 2011,n.167; approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5079/220/F.P. del 10/02/2014; - definire e condividere il Piano formativo individuale degli apprendisti, descrivendo in tale documento l’articolazione dei progetti formativi e di ricerca, gli obiettivi dei singoli progetti e le modalità di coordinamento tra l’attività svolta in azienda e quella svolta in ambito universitario sulla base del modello approvato dalla Regione Sardegna. Il Piano Formativo dovrà essere predisposto entro i termini previsti dall’art.2 del D.Lgs.14 settembre 2011,n.167 e dalla contrattazione collettiva; - non apportare modifiche sostanziali al percorso sperimentale Determinazione Dirigenziale n _____________ del ___/___/____.; approvato con - mettere in atto azioni finalizzate ad integrare la formazione e la ricerca svolte in ambito aziendale con quelle assicurate dall’Università degli Studi di _______________; - sostenere l’attività di formazione e di ricerca svolta dei dottorandi/apprendisti, mettendo a disposizione adeguate professionalità di supporto all’intero processo di apprendimento come precisato nel successivo articolo 3; - fornire, secondo la tempistica e le modalità indicate dall’Amministrazione regionale, dati e informazioni relativi al percorso sperimentale del dottorato in apprendistato approvato e risultante dal Piano Formativo Individuale anche ai fini del monitoraggio e della verifica dell’andamento delle attività e dell’effettivo raggiungimento dei risultati attesi. Art. 3 Tutoraggio A sostegno del percorso sperimentale del dottorato in apprendistato, l’Università degli Studi di ___________ e l’impresa ______________ indicano ciascuna un referente dell’apprendista, rispettivamente un tutor formativo ed un tutor aziendale che, per l’intera durata formativa del contratto, operano in stretto raccordo e collaborano alla definizione del piano formativo individuale, al raccordo tra la formazione accademica e quella aziendale, al monitoraggio del percorso, garantendo l’impegno orario stabilito per ambedue le figure nell’Avviso e nelle relative Linee Guida. Art. 4 Risultati della ricerca, utilizzo delle informazioni e divulgazione dei risultati Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione della ricerca di cui al percorso sperimentale del dottorato di ricerca indicato in premessa e tutte le informazioni ad essa relative resteranno di proprietà comune delle Parti sottoscrittrici della presente Convenzione. L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle Parti è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione senza previo reciproco accordo. La divulgazione dei risultati della ricerca avverrà, salvo diverso accordo tra le Parti, con evidenza dei loghi dell’Impresa __________________ e dell’Università degli Studi di _________________. Art. 5 Proprietà intellettuale Salvo quanto dispone la normativa vigente in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui il dottorato di ricerca in apprendistato indicato in premessa dia luogo a risultati degni di protezione brevettuale o a forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in quota 70% per l’ impresa ______________ e 30% per l’Università degli Studi di _______________ a meno che non si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle Parti. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le Parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. L'Università degli Studi di ________________ e l’impresa ____________________ possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà e all'uso dei risultati inventivi. L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della Parte che ne ha il diritto esclusivo. Art. 6 Dati personali I dati personali degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato ai sensi della presente Convenzione saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in ogni caso, ai soli fini della gestione del rapporto di apprendistato, da intendersi in termini generali, con l’inclusione anche dei rapporti con enti previdenziali, assistenziali e con l’Amministrazione finanziaria. Titolari del trattamento dei dati ai fini della Convenzione sono, negli ambiti di rispettiva competenza, l’Università degli Studi di ___________ e l’ impresa __________________. Art. 7 Norme finali La presente Convenzione, redatta in duplice copia originale, ha la durata di ______ anni dalla data della relativa sottoscrizione ed è rinnovabile - o, anche prima della scadenza, modificabile e/o integrabile - su comune volontà delle parti firmatarie, da manifestarsi per iscritto. Tutti i costi legati all’assunzione e al mantenimento in servizio degli apprendisti sono a carico dell’impresa ________________. Per l’Università non vi sarà alcun onere finanziario derivante dalla stipula della presente convenzione. Il Protocollo d’Intesa per la sperimentazione dei dottorati di ricerca in esercizio di apprendistato di alta formazione sottoscritto in data 29.10.2013, l’Avviso e le Linee Guida per la gestione e rendicontazione dei corsi di dottorato in apprendistato approvati con Determinazione Dirigenziale n. 5079/220/F.P. del 10/02/2014 costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Cagliari, ___/___/_____ Per l’Università degli Studi di ______ Per l’Impresa
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