Disdetta

Promemoria
Disdetta
Disdetta
Cessazione del rapporto di lavoro
Protezione dalla disdetta (periodi protetti
Cessazione del rapporto di lavoro
Rapporto di lavoro di durata determinata
Un rapporto di lavoro di durata determinata cessa senza disdetta (art. 334 cpv. 1 CO – Codice delle obbligazioni)
Un rapporto di lavoro di durata determinata che continua dopo la scadenza concordata è considerato
di durata indeterminata (art. 334 cpv. 2 CO)
Rapporto di lavoro di durata indeterminata
Un rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti (art. 335 cpv. 1 CO)
Su richiesta, la disdetta deve essere motivata per iscritto (art. 335 cpv. 2 CO)
Per il datore di lavoro e per il lavoratore non possono essere stipulati termini di disdetta diversi (art. 335a cpv. 1 CO)
Durante il periodo di prova
Il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni; è considerato periodo di prova
il primo mese del rapporto di lavoro (art. 335b cpv. 1 CO)
Deroghe possono essere convenute unicamente mediante accordi scritti, contratti normali o contratti collettivi.
Il periodo di prova non può comunque superare i tre mesi (art. 335b cpv. 2 CO)
Dopo il periodo di prova
Il termine di disdetta (art. 335c cpv. 1 CO) è
– di un mese durante il primo anno di servizio
– di due mesi dal secondo fino al nono anno di servizio compreso
– di tre mesi successivamente
Questi termini possono essere modificati mediante un accordo scritto, un contratto normale o un contratto collettivo.
Si può stabilire un termine di disdetta inferiore a un mese solo mediante un contratto collettivo e unicamente per il primo
anno di servizio (art. 335 cpv. 2 CO).
Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese.
Protezione dalla disdetta
disdetta (periodi protetti)
Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro (art. 336c cpv. 1 CO)
durante i seguenti servizi obbligatori svizzeri: militare, protezione civile, servizio militare femminile, servizio
della Croce Rossa o servizio civile. Questo a condizione che la durata dei suddetti servizi sia superiore a dodici giorni.
La protezione dal licenziamento è valida anche per le quattro settimane precedenti e seguenti.
se si è parzialmente o totalmente inabili al lavoro a causa di una malattia o di un infortunio. Questa protezione è valida:
– nel primo anno di servizio al massimo per 30 giorni
– dal secondo al quinto anno di servizio compreso al massimo per 90 giorni
– a partire dal sesto anno di servizio al massimo per 180 giorni
– durante la gravidanza e le 16 settimane dopo il parto
– se con il consenso del datore di lavoro si partecipa a un servizio, ordinato dall’autorità federale competente,
nell’ambito dell’aiuto all’estero
La disdetta data durante uno dei suddetti periodi non è valida (è nulla). Se la disdetta è invece stata notificata prima di uno
dei suddetti periodi di protezione e il termine all’inizio del periodo di protezione non è ancora giunto a scadenza, il termine di
disdetta viene sospeso e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo di protezione (art. 336c cpv. 2 CO).
Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che
non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente
successivo (art. 336c cpv. 3 CO).
In casi simili rivolgersi assolutamente al più vicino ufficio di pagamento della Cassa disoccupazione Unia.
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