Foglio informativo relativo a FINANZIAMENTO “FINLOMBARDA-BEI” (ai sensi della deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. IX/2411 del 26 ottobre 2011 – “linea Generale”) Aggiornato al 3 novembre 2014 INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa Via C. Colombo, 1/3 - 20825 – Barlassina (MB) Tel.: 0362857711 – Fax: 0362564276 e-mail:[email protected] casella P.E.C.:[email protected] sito internet: www.bccbarlassina.it Registro delle Imprese della CCIAA di Monza e Brianza al n. 434327 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A157431 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. Capitale sociale e Riserve al 31.12.2013 (risultanti dall’ultimo bilancio approvato): euro 157.088.590 CHE COS’È IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO “FINLOMBARDA-BEI” – “linea Generale” Si tratta di un contratto di finanziamento chirografario concesso, per il 60%, dalla Banca e, per il 40%, da Finlombarda (la quale utilizza la provvista messa a disposizione dalla Banca Europea degli Investimenti, per brevità denominata anche BEI). Il mutuatario gode anche del contributo in conto interessi a valere sul fondo denominato “abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI”, istituito con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. IX/2048 del 28 luglio 2011, nella misura di 1 punto percentuale. Beneficiari: piccole e medie imprese, in qualunque forma costituite, con sede operativa in Lombardia, iscritte nel Registro delle Imprese e operative da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda, appartenenti ad uno dei settori indicati nei “Criteri attuativi” dell’iniziativa, disponibili presso le filiali della Banca. Finalità: finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale delle piccole e medie imprese operanti in Lombardia. Caratteristiche del finanziamento: Il finanziamento che gode del contributo in conto interessi può essere chirografario o assistito da garanzia personale. aggiornato al 3 novembre 2014 1/6 Rischi Mutuo a Tasso variabile Il finanziamento in oggetto è a tasso variabile. Questo significa che, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Il contratto può prevedere che la Banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione dei tassi di interesse. Solo se il mutuatario non è una micro-impresa, il contratto può prevedere la possibilità, per la Banca, di modificare in via unilaterale anche i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto medesimo. ON I SULLA BANCA CONDIZIONI ECONOMICHE C QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 6,756% riferito ad un finanziamento ipotetico di euro 100.000 della durata di 36 mesi, con rate semestrali costanti posticipate calcolate al tasso variabile calcolato con la media semestrale Euribor 6 mesi 360 lettera, rilevata 2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio del periodo di interessi, identificata nella data del 1° maggio e 1° novembre di ogni anno e pubblicato sul circuito telematico “Reuters” sulla pagina Euribor 01 + 6,00 % ( attualmente pari al tasso del 6,184%). Nel calcolo del TAEG è ricompresa la commissione per la garanzia diretta del Fondo. Trattandosi di finanziamento che prevede un tasso variabile, il TAEG ha valore puramente esemplificativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questo resti immutato per tutta la durata del contratto. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, ad esempio, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non necessari per la concessione del finanziamento. COSTI VOCI Minimo: Massimo: Importo finanziabile Durata Modalità di calcolo degli interessi aggiornato al 3 novembre 2014 € 50.000 € 500.000 comunque nei limiti del 50% del valore di nuovi ordini accettati o contratti di fornitura dell’impresa finanziata, aventi un importo minimo di euro 100.000 e antecedenti di massimo 3 mesi rispetto alla data della domanda di finanziamento. Minima 24 mesi Massima 36 mesi (escluso il periodo di preammortamento) anno civile 360 giorni 2/6 Parametro di indicizzazione media semestrale Euribor 6 mesi 360 lettera, rilevato 2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio del periodo di interessi, identificata nella data del 1° maggio e 1° novembre di ogni anno e pubblicato sul circuito telematico “Reuters” , sulla pagina Euribor 01, arrotondato allo 0,001superiore (attuale: 0,183% - calcolato: 0,184%). Spread 6,00% Tasso attuale 6,184% Tasso di mora Maggiorato del 3,00% rispetto al tasso attuale. Spese per la gestione del rapporto Spese per la stipula del contratto SPESE MASSIME TASSI MASSIMI MUTUI A TASSO VARIABILE Istruttoria Nessuna spesa prevista Gestione pratica euro zero Incasso rata con addebito automatico in conto corrente con pagamento per cassa Invio comunicazioni in forma cartacea on line PIANO DI AMMORTAMEN TO Commissione per la garanzia diretta del Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996 euro zero euro zero euro zero euro zero Max 0,50% sull’importo erogato Tipo di ammortamento Progressivo francese Tipologia di rata Costante Periodicità delle rate semestrale ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (Fonte Il Sole 24 Ore) Parametro di indicizzazione Data Valore media semestrale Euribor 6 mesi 360 lettera, rilevato 2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio del periodo di interessi, identificata nella data del 1° maggio e 1° novembre di ogni anno e pubblicato sul circuito telematico “Reuters” , sulla pagina Euribor 01. 01/05/2014 0,427% 01/11/2013 0,341% 01/05/2013 0,327% aggiornato al 3 novembre 2014 3/6 Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al momento della stipula. Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (m) Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (mesi) 6,184% 6,184% Importo della rata semestrale per € 100.000 di capitale 24 36 € 26.961,92 € 18.516,08 Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni Non previsto € 18.859,36 Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) Non previsto € 18.565,07 (*) Rata calcolata al tasso del 6,00% pari al valore dello spread, nell’ipotesi di azzeramento dei parametri d’indicizzazione. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo agli “altri finanziamenti alle imprese”, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccbarlassina.it). SERVIZI ACCESSORI Polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente Non obbligatoria ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da oggetti terzi: Imposta sostitutiva 0,25% della quota di finanziamento facente capo alla Banca Altro Non previsto TEMPI DI EROGAZIONE - Durata dell’istruttoria : entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione completa (compresa delibera di Finlombarda spa). - Disponibilità dell’importo: in un’unica soluzione, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, a condizione che non vi sia stata alcuna modifica sostanziale relativa al progetto, in relazione alla quale Finlombarda si è impegnata a dare comunicazione, ai sensi dell’articolo 8.01 del contratto di finanziamento tra Finlombarda medesima e Banca Europea degli Investimenti ESTINZIONE ANTICIPATA, REVOCA DEL FINANZIAMENTO, PORTABILITA’ E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento in qualunque momento, corrispondendo alla banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento dell’estinzione aggiornato al 3 novembre 2014 4/6 stessa, pagando un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, non superiore al 1,00% del debito residuo. Il compenso omnicomprensivo non è dovuto se, essendo il mutuo concesso ad un imprenditore individuale o ad una società qualificabile come micro-impresa, l’estinzione anticipata totale avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità. Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine In determinate ipotesi previste nel contratto, questo si scioglie a richiesta della Banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole. Revoca del finanziamento In determinate ipotesi, previste nelle “Linee guida del finanziamento”, disponibili in filiale, il finanziamento potrà essere revocato. Portabilità del mutuo Se mutuatario è un imprenditore individuale o una micro-impresa, nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La Banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso. Reclami, ricorsi e mediazione nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all’interpretazione e all’applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l’Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all’Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: [email protected] e [email protected] Se il mutuatario non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a: � Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca; � Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il mutuatario può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il mutuatario non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. � Se il mutuatario intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. aggiornato al 3 novembre 2014 5/6 LEGENDA Imposta sostitutiva Istruttoria Parametro di indicizzazione Piano di ammortamento Piano di ammortamento “francese” Quota capitale Quota interessi Rata costante Rimborso in un’unica soluzione Spread Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora Tasso effettivo globale medio (TEGM) aggiornato al 3 novembre 2014 Imposta pari allo 0,25% della somma erogata dalla banca. Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo agli “altri finanziamenti alle imprese”, per i finanziamenti non garantiti da ipoteca, e ai “mutui con garanzia ipotecaria”, per i finanziamenti garantiti da ipoteca, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. 6/6
© Copyright 2024 ExpyDoc