Mutui FINLOMBARDA BEI

Foglio informativo relativo a
FINANZIAMENTO “FINLOMBARDA-BEI”
(ai sensi della deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. IX/2411
del 26 ottobre 2011 – “linea Generale”)
Aggiornato al 3 novembre 2014
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa
Via C. Colombo, 1/3 - 20825 – Barlassina (MB)
Tel.: 0362857711 – Fax: 0362564276
e-mail:[email protected]
casella P.E.C.:[email protected]
sito internet: www.bccbarlassina.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Monza e Brianza al n. 434327
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A157431
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di
Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
Capitale sociale e Riserve al 31.12.2013 (risultanti dall’ultimo bilancio approvato):
euro 157.088.590
CHE COS’È IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO “FINLOMBARDA-BEI” – “linea
Generale”
Si tratta di un contratto di finanziamento chirografario concesso, per il 60%, dalla Banca e, per il 40%, da
Finlombarda (la quale utilizza la provvista messa a disposizione dalla Banca Europea degli Investimenti, per
brevità denominata anche BEI).
Il mutuatario gode anche del contributo in conto interessi a valere sul fondo denominato “abbattimento
interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI”, istituito con deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia n. IX/2048 del 28 luglio 2011, nella misura di 1 punto percentuale.
Beneficiari:
piccole e medie imprese, in qualunque forma costituite, con sede operativa in Lombardia, iscritte nel
Registro delle Imprese e operative da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda,
appartenenti ad uno dei settori indicati nei “Criteri attuativi” dell’iniziativa, disponibili presso le filiali della
Banca.
Finalità:
finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale delle piccole e medie
imprese operanti in Lombardia.
Caratteristiche del finanziamento:
Il finanziamento che gode del contributo in conto interessi può essere chirografario o assistito da garanzia
personale.
aggiornato al 3 novembre 2014
1/6
Rischi
Mutuo a Tasso variabile
Il finanziamento in oggetto è a tasso variabile. Questo significa che, rispetto al tasso iniziale, il tasso di
interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento del parametro di indicizzazione fissato
nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Il contratto può prevedere che la Banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del
rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione dei tassi di interesse. Solo se il
mutuatario non è una micro-impresa, il contratto può prevedere la possibilità, per la Banca, di modificare in
via unilaterale anche i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel
contratto medesimo.
ON
I SULLA BANCA
CONDIZIONI ECONOMICHE
C
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
6,756%
riferito ad un finanziamento ipotetico di euro 100.000 della durata di 36 mesi, con rate semestrali costanti
posticipate calcolate al tasso variabile calcolato con la media semestrale Euribor 6 mesi 360 lettera, rilevata
2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio del periodo di interessi, identificata nella data del 1° maggio e
1° novembre di ogni anno e pubblicato sul circuito telematico “Reuters” sulla pagina Euribor 01 + 6,00 %
( attualmente pari al tasso del 6,184%).
Nel calcolo del TAEG è ricompresa la commissione per la garanzia diretta del Fondo.
Trattandosi di finanziamento che prevede un tasso variabile, il TAEG ha valore puramente
esemplificativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questo resti
immutato per tutta la durata del contratto.
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, ad esempio, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi
accessori non necessari per la concessione del finanziamento.
COSTI
VOCI
Minimo:
Massimo:
Importo finanziabile
Durata
Modalità di calcolo degli interessi
aggiornato al 3 novembre 2014
€ 50.000
€ 500.000
comunque nei limiti del 50% del valore di
nuovi ordini accettati o contratti di fornitura
dell’impresa finanziata, aventi un importo
minimo di euro 100.000 e antecedenti di
massimo 3 mesi rispetto alla data della
domanda di finanziamento.
Minima 24 mesi
Massima 36 mesi
(escluso il periodo di preammortamento)
anno civile 360 giorni
2/6
Parametro di indicizzazione
media semestrale Euribor 6 mesi 360 lettera,
rilevato 2 giorni lavorativi precedenti la data di
inizio del periodo di interessi, identificata nella
data del 1° maggio e 1° novembre di ogni
anno e pubblicato sul circuito telematico
“Reuters” , sulla pagina Euribor 01, arrotondato
allo 0,001superiore (attuale: 0,183% - calcolato:
0,184%).
Spread
6,00%
Tasso attuale
6,184%
Tasso di mora
Maggiorato del 3,00% rispetto al tasso
attuale.
Spese per la gestione del
rapporto
Spese
per la
stipula
del
contratto
SPESE MASSIME
TASSI MASSIMI
MUTUI A TASSO VARIABILE
Istruttoria
Nessuna spesa prevista
Gestione pratica
euro zero
Incasso rata
con addebito automatico in conto
corrente
con pagamento per cassa
Invio comunicazioni
in forma cartacea
on line
PIANO DI
AMMORTAMEN
TO
Commissione per la garanzia diretta del Fondo di garanzia di
cui all’art. 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996
euro zero
euro zero
euro zero
euro zero
Max 0,50% sull’importo erogato
Tipo di ammortamento
Progressivo francese
Tipologia di rata
Costante
Periodicità delle rate
semestrale
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (Fonte Il Sole 24 Ore)
Parametro di indicizzazione
Data
Valore
media semestrale Euribor 6 mesi 360 lettera, rilevato
2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio del
periodo di interessi, identificata nella data del 1°
maggio e 1° novembre di ogni anno e pubblicato sul
circuito telematico “Reuters” , sulla pagina Euribor 01.
01/05/2014
0,427%
01/11/2013
0,341%
01/05/2013
0,327%
aggiornato al 3 novembre 2014
3/6
Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al
momento della stipula.
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA (m)
Tasso di
interesse
applicato
Durata del
finanziamento
(mesi)
6,184%
6,184%
Importo della rata
semestrale per €
100.000 di capitale
24
36
€ 26.961,92
€ 18.516,08
Se il tasso di
interesse
aumenta del 2%
dopo 2 anni
Non previsto
€ 18.859,36
Se il tasso di
interesse diminuisce
del 2% dopo 2 anni (*)
Non previsto
€ 18.565,07
(*) Rata calcolata al tasso del 6,00% pari al valore dello spread, nell’ipotesi di azzeramento dei parametri d’indicizzazione.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero
108/1996), relativo agli “altri finanziamenti alle imprese”, può essere consultato in filiale e sul sito internet
(www.bccbarlassina.it).
SERVIZI ACCESSORI
Polizza assicurativa a copertura del rimborso del
credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione
del cliente
Non obbligatoria
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da oggetti terzi:
Imposta sostitutiva
0,25% della quota di finanziamento facente capo
alla Banca
Altro
Non previsto
TEMPI DI EROGAZIONE
-
Durata dell’istruttoria : entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione
completa (compresa delibera di Finlombarda spa).
-
Disponibilità dell’importo: in un’unica soluzione, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, a
condizione che non vi sia stata alcuna modifica sostanziale relativa al progetto, in relazione alla
quale Finlombarda si è impegnata a dare comunicazione, ai sensi dell’articolo 8.01 del contratto di
finanziamento tra Finlombarda medesima e Banca Europea degli Investimenti
ESTINZIONE ANTICIPATA, REVOCA DEL FINANZIAMENTO, PORTABILITA’ E
RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento in qualunque momento,
corrispondendo alla banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento dell’estinzione
aggiornato al 3 novembre 2014
4/6
stessa, pagando un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, non superiore al 1,00% del debito
residuo.
Il compenso omnicomprensivo non è dovuto se, essendo il mutuo concesso ad un imprenditore individuale o
ad una società qualificabile come micro-impresa, l’estinzione anticipata totale avviene nell’ambito di
un’operazione di portabilità.
Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine
In determinate ipotesi previste nel contratto, questo si scioglie a richiesta della Banca, che,
conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole.
Revoca del finanziamento
In determinate ipotesi, previste nelle “Linee guida del finanziamento”, disponibili in filiale, il finanziamento
potrà essere revocato.
Portabilità del mutuo
Se mutuatario è un imprenditore individuale o una micro-impresa, nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il
cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere
neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto
mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La Banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 10 giorni lavorativi decorrenti
dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.
Reclami, ricorsi e mediazione
nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all’interpretazione e
all’applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l’Autorità finanziaria ha la facoltà di
utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa
presentazione di un reclamo all’Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della
sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera
raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso
ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi:
[email protected] e [email protected]
Se il mutuatario non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al
giudice, può rivolgersi a:
� Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il
sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure
chiedere alla Banca;
� Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il mutuatario può
attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di
raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per
questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54,
tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il mutuatario non fosse soddisfatto della
decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
�
Se il mutuatario intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità
della relativa domanda, rivolgersi all’ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare
una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che
la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo
che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di
rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché
iscritto nell’apposito registro ministeriale.
aggiornato al 3 novembre 2014
5/6
LEGENDA
Imposta sostitutiva
Istruttoria
Parametro di indicizzazione
Piano di ammortamento
Piano di ammortamento
“francese”
Quota capitale
Quota interessi
Rata costante
Rimborso in un’unica soluzione
Spread
Tasso annuo effettivo globale
(TAEG)
Tasso di interesse nominale
annuo
Tasso di mora
Tasso effettivo globale medio
(TEGM)
aggiornato al 3 novembre 2014
Imposta pari allo 0,25% della somma erogata dalla banca.
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
determinare il tasso di interesse.
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle
singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito
nel contratto.
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito,
l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la
durata del mutuo.
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto.
Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in
percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il
tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria
della pratica e di riscossione della rata.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel
pagamento delle rate.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un
tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti
quelli pubblicati, il TEGM relativo agli “altri finanziamenti alle imprese”,
per i finanziamenti non garantiti da ipoteca, e ai “mutui con garanzia
ipotecaria”, per i finanziamenti garantiti da ipoteca, aumentarlo di un
quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza
tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti
percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura
tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare
che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
6/6