7b sub.4 - Mutuo Chirografario con intervento Confartfidi PU

Normativa sulla Trasparenza Bancaria
Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela
7/b sub. 4 - Mutuo chirografario con intervento della Cooperativa di Garanzia
“Confartfidi Pesaro-Urbino”
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare Valconca della Provincia di Rimini società cooperativa per azioni, Via Bucci, 61
47833 Morciano di Romagna (RN).
Tel. 0541/859201 - Fax 0541/987802
e- mail: [email protected] / Sito internet: www.bancavalconca.it
Iscrizione n. 627.00 all’Albo delle Banche, di cui all’articolo 13 del Dlgs n.° 385 del
01.09.1993
COS’E’ IL MUTUO CHIROGRAFARIO CON INTERVENTO COOP. GARANZIA
Il mutuo con intervento della Cooperativa di garanzia Confartfidi Pesaro-Urbino è un finanziamento a breve o medio termine concesso a particolari categorie di soggetti (es. artigiani, commercianti, ecc.) per finanziare investimenti connessi con l’attività svolta.
Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico (mensile, trimestrale, semestrale,
annuale, a scelta del Cliente) di rate comprensive di capitale ed interessi, calcolate secondo un
piano di ammortamento a cui viene applicato un tasso variabile.
Il finanziamento, oltre che dalla fideiussione della Cooperativa di Garanzia, è di norma assistito
da garanzie di altro tipo (ad es. fideiussioni di terzi, pegno, ovvero cambiale pari al 100%
dell’importo erogato).
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In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto –
nei casi consentiti dalla legge e se previsto in contratto – il pagamento di una penale.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
− rischio tasso:
− possibili variazioni in senso sfavorevole dei tassi, a fronte di fluttuazioni del mercato, in
presenza di mutui a tasso variabile; la rata, per esempio, con un aumento del tasso potrebbe aumentare in maniera consistente;
− impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito a tasso variabile preveda un tasso minimo; in tal caso, per esempio, la rata non potrà
cogliere l’andamento favorevole del tasso al di sotto della soglia del tasso minimo;
− rischio variazione delle condizioni economiche applicate diverse dal tasso, qualora sia contrattualmente previsto (spese, commissioni, ecc); per esempio l’aumento delle commissioni
di incasso rata comporterà un maggior onere a carico del cliente;
− rischio di escussione delle eventuali garanzie personali richieste dalla Banca; nell’eventualità
per esempio di rate non pagate, la Banca potrebbe chiedere la sistemazione dell’esposizione
direttamente ai garanti tra i quali la cooperativa di garanzia per la percentuale di sua spettanza.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
TASSO D’INTERESSE
Tasso Variabile:
indicizzato all’Euribor a 6 mesi (media mese precedente) aggiornato al primo gennaio e al primo luglio di ogni anno con due decimali di arrotondamento ai 10 centesimi
superiori, maggiorato di uno spread pari a 5 punti.
Tasso Variabile a Gennaio 2014:
Euribor 360 giorni 6 mesi media mese precedente 0,40% + spread 5 punti pari a
5,40%
DURATA MASSIMA: Fino a 84 mesi
TASSO DI MORA: maggiorazione di 3 punti percentuali con il limite massimo previsto dai
Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo e 23 giugno 2003.
TASSO MINIMO: di norma coincidente con il tasso di stipula, fatti salvi i casi in cu i tra Banca e Cliente venga pattuito un tasso minimo più elevato nel rispetto dei limiti imposti dalla legge sull’usura 108/1996.
MODALITA’ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: il conteggio degli interessi viene eseguito sulla base dell’anno commerciale, fatto salvo il conteggio degli interessi di mora che viene
eseguito sulla base dell’anno civile.
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CALCOLO T.A.E.G.
In base alle vigenti Disposizioni di Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari, e in base al provvedimento di Banca d'Italia del 28/03/2013 di recepimento della direttiva 2011/90/UE sul calcolo del TAEG, non essendo note le date e gli importi dei pagamenti, ai
fini del computo del TAEG abbiamo ipotizzato le seguenti circostanze:
a) gli interessi sono pagati insieme ai rimborsi del capitale;
b) una spesa diversa dagli interessi espressa come somma unica (ad es. spese di istruttoria, imposta sostitutiva per mutui di durata superiore a 18 mesi, commissione di certificazione contratti, recupero spese visure) è pagata alla data di conclusione dell’accordo di credito con la precisazione che l’esempio – potendo il cliente scegliere tra la tassazione a regime ordinario e
l’imposta sostitutiva ex. art.17 DPR. 601/1973 – è stato calcolato utilizzando l’imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’importo del mutuo;
c) le spese diverse dagli interessi espresse come più pagamenti (ad es. spese di incasso rata)
sono pagate a intervalli regolari, iniziando dalla data del primo rimborso del capitale: in particolare, negli esempi che seguono abbiamo ipotizzato il costo massimo, in ragione di anno, previsto per il pagamento delle rate pari ad € 2,75 mensili per un totale annuale di € 33,00;
d) il pagamento finale estingue il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri.
Esempio 1 (a breve termine)
Abbiamo ipotizzato i seguenti elementi: capitale finanziato € 50.000,00 – tasso 5,40% (0,40 –
Euribor 6 mesi media mese precedente rilevato il 01/01/2014 arrotondato ai 10 centesimi superiori + spread di 5 punti) – durata 18 mesi – rate mensili - spese istruttoria € 100,00 - commissioni per ogni addebito rata € 2,75 – commissione per certificazione contratti € 7,50 – recupero
spese visure € 30,00 - Recupero spese per bollo su cambiale a garanzia del finanziamento:
€ 600,00
T.A.E.G. 7,74%
Esempio 2 (a medio/lungo termine)
Abbiamo ipotizzato i seguenti elementi: capitale finanziato € 100.000,00 – tasso 5,40% (0,40 –
Euribor 6 mesi media mese precedente rilevato il 01/01/2014 arrotondato ai 10 centesimi superiori + spread di 5 punti) – durata 60 mesi – rate mensili - spese istruttoria € 100,00 – imposta
sostitutiva 0,25% - commissioni per ogni addebito rata € 2,75 – commissione per certificazione
contratti € 7,50 – recupero spese visure € 30,00 - Recupero spese per bollo su cambiale a garanzia del finanziamento: € 10,09
T.A.E.G.
5,78%
Trattandosi di tassi variabili il tasso di interesse utilizzato nell’esempio ed il relativo TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa, assumendo un valore del tasso immutato, rispetto
a quello iniziale, per tutta la durata del contratto.
Inoltre, incidono in modo rilevante sulla misura del T.A.E.G. i seguenti costi:
- spese ristrutturazione del finanziamento: € 250,00;
- spese per accollo mutuo chirografario: € 150,00;
- recupero spese per bollo su cambiale eventualmente richiesta a garanzia del finanziamento:
spese indicate in seguito;
- recupero delle spese effettive sostenute per le visure ipocatastali, non quantificabili a priori;
- spese della Cooperativa di Garanzia per il rilascio della fideiussione, non quantificabili a priori.
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spese di istruttoria
0,10% dell’importo del mutuo
(minimo € 100,00, massimo € 500,00)
€ 2,75
commissioni incasso rate
polizza infortuni clientela:
finanziamento fino a 24 mesi
€ 8,00
finanziamento oltre i 24 mesi
€ 16,00
penale per estinzione parziale o anticipata
2%
calcolata sulla quota di capitale rimborsata anticipatamente;
per esempio penale 2% debito residuo € 10.000,00 – calcolo (2 x 10.000 ): 100 = € 200,00
Imposta sostituiva: è dovuta in caso di mutuo con durata superiore a 18 mesi ed è pari allo
0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata.
Commissione per certificazione contratti
€ 7,50
spese ristrutturazione del finanziamento
€ 250,00
spese per accollo mutuo chirografario
€ 150,00
Spese per sospensione pagamento rate
massimo € 300,00
(salvo esenzioni previste per legge)
recupero delle spese effettive sostenute per le visure ipocatastali, non quantificabili a priori, con
un minimo di € 30,00 per ogni visura, relative a persone fisiche o giuridiche, titolari di beni
immobili, che intervengono nella pratica di finanziamento.
Per i mutui di durata superiore ai 18 mesi, si può scegliere tra le seguenti tassazioni:
- Imposta sostitutiva di cui all’art.17 del Dpr. 601/1973 (pari allo 0,25% dell’importo del
mutuo, oppure pari al 2% in caso di acquisto/ristrutturazione/costruzione seconda casa);
- Regime ordinario: Imposta di registro (in misura di legge, solo in caso d’uso e
non alla stipula del mutuo);
Imposta di bollo (in misura di legge, solo per regolamenti per cassa).
Recupero spese per bollo su cambiale eventualmente richiesta a garanzia del finanziamento:
Cambiale emessa con scadenza a breve termine (entro i 18 mesi)
12 per mille dell’importo facciale, con arrotondamento ai 10 centesimi di euro per difetto o per
eccesso, a seconda che la frazione di bollo calcolato superi o meno i 0,05 centesimi, con un minimo di € 0,50
Cambiale emessa con scadenza a medio – lungo termine (oltre i 18 mesi)
L’importo di riferimento è quello facciale: € 0,052 per ogni 516,46 euro con i medesimo arrotondamenti visto per il breve termine
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 delle Legge sull’usura (L.n.
108/1996), relativo ai contratti di mutuo può essere consultato in Filiale e sul sito internet della
banca www.bancavalconca.it
ESTINZIONE ANTICIPATA
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo. L’estinzione totale comporta
la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale oltre interessi ed altri accesi
ancora dovuti – tutto insieme –in via anticipata rispetto al piano di ammortamento iniziale.
L’ art. 120 ter. T.U. - D. lgs del 01/09/1993 n.° 385 pone il divieto di applicazione di penali nel
solo caso di persone fisiche che provvedano all’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati, o accollati a seguito di frazionamento (anche ai sensi del d lgs n. 122/2005), finalizzati
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all’acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione od allo svolgimento della
propria attività economica o professionale.
Fuori dai casi in cui si applica il divieto sopra indicato, ai sensi dell'art. 40 comma 1° del citato
T.U. è facoltà della parte mutuataria di restituire anticipatamente in tutto o in parte quanto dovuto in linea capitale; in questo caso dovrà essere corrisposta alla banca, oltre al capitale ed agli
interessi maturati, anche una commissione pari al 2% sul residuo debito capitale.
PORTABILITÀ DEL MUTUO
Il D.L. 31 gennaio 2007 n.° 7 (cosiddetto decreto Bersani) semplifica l’iter da seguire per trasferire un mutuo da un Istituto di credito ad un altro e rinegoziarne quindi le condizioni.
L’operazione è definita “surrogazione per volontà del debitore”.
Con la surroga un soggetto, debitore di una certa somma nei confronti di un creditore, decide di
trasferire il suo debito su di un altro creditore, permettendo a quest’ultimo di beneficiare delle
stesse garanzie (reali e/o personali) accessorie al credito cui si riferisce la surrogazione, senza
alcun gravame per il debitore.
L’operazione è esente da applicazione dell’imposta sostitutiva.
L’art. 120 quater del d lgs 385/1993 - come introdotto dal D. lgs 13/8/2010 n. 141 e poi modificato dalla legge 2011 n. 106 - prevede che nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni – per cause dovute al finanziatore originario - entro 10 giorni, dalla data in cui il cliente
chiede al banca surrogata di acquisire dal finanziatore originario l’esatto importo del debito residuo, il finanziatore originario è tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del
mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per finanziatore
originario di rivalersi sulla banca surrogata nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a
quest’ultima.
DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE – RISOLUZIONE DEL MUTUO
Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all' Art. 1186 c.c. - ivi compreso il prodursi di eventi tali
da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, fmanziaria od economica del beneficiario - costituisce decadenza dal beneficio del termine.
La Banca inoltre avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell' Art. 1456 c.c., qualora:
a) il mutuatario non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso;
b) il mutuatario o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale
finanziaria od economica.
c) il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal contratto;
d) risulti che il mutuatario o gli eventuali garanti abbiano fornito dati non aderenti alla realtà
o abbiano tralasciato di comunicarne ogni variazione che abbia a verificarsi rispetto alle
notizie in precedenza fornite e, in particolare, eventuali cambiamenti di indirizzo.
Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato
rimborso del credito per capitale, interessi, anche di mora, e accessori tutti e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti del mutuatario che dei garanti, nel modo e
con la procedura che riterrà più opportuni.
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RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE
Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto disciplinante
il presente finanziamento, il cliente può rivolgersi all’ufficio reclami della banca presso la direzione generale della Banca Popolare Valconca Soc. Coop. Via Bucci, 61 – 47833 Morciano di
Romagna (RN), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento; responsabile Signora Fraternali,
mail: [email protected]
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell’intermediario, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
• Arbitro Bancario Finanziario (ABF) :
Collegio con sede a Milano – Segreteria Tecnica- Via Cordusio, 5 – 20123 Milano, per i
ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio in Emilia Romagna;
Collegio con sede a Roma – Segreteria Tecnica- Via Venti Settembre, 97/e – 00187 Roma, per i ricorsi presentati dai clienti che hanno il proprio domicilio nelle Marche.
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure rivolgersi alla banca.
Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere
all'autorità giudiziaria. Il Cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare,
presso il Conciliatore Bancario Finanziano - Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al
rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la
conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Il Cliente, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario,
una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c. p. c).
LEGENDA
Cooperative di garanzia
Interessi di mora
Parametro di indicizzazione
Parte mutuataria
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Sono associazioni, per lo più costituite per categorie (artigiani, commercianti, ecc) che facilitano l’accesso al credito
ai propri iscritti fornendo garanzie fideiussorie agli Istituti
di credito.
Curano anche la gestione e l’erogazione dei contributi
pubblici.
Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate
Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene
ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità indicate.
Nel contratto di mutuo è la parte che riceve la somma di denaro e si impegna a restituirla con pagamenti rateali dilazionati e dietro corresponsione di un interesse.
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Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate, calcolato al tasso definito nel contratto.
La banca applica il piano di ammortamento alla francese: la
rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi, a
mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare
degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la
Rata
restituzione della somma avuta in prestito, secondo cadenze
stabilite contrattualmente.
La rata è composta da:
- una quota capitale (cioè una parte dell’importo prestato);
- una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il
mutuo e calcolata sul residuo debito capitale utilizzando
l’anno commerciale e divisore 360)
Il contratto di mutuo chirografario viene registrato presso
Registrazione
l’Agenzia delle Entrate di Rimini.
Spese per l'analisi di concedibilità.
Spese di istruttoria
Maggiorazione prevista dal contratto applicato al tasso del
Spread
parametro di indicizzazione prescelto.
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso
T.A.E.G.
in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso.
Comprende il tasso di interesse e altre voci di spese, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della
rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle
notarili, similmente alla penale ed al tasso di mora.
E’ la soglia minima di tasso sotto la quale non si scende.
Tasso minimo
Tasso di interesse che varia secondo l’andamento del paraTasso variabile
metro di indicizzazione indicato nel contratto con aggiornamento di norma al primo gennaio ed al primo luglio di ogni
anno.
Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
dell’Economia e Finanze come previsto dalla legge
(T.E.G.M.)
sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario,
quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati,
il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che
quanto richiesta dalla banca / intermediario non sia superiore.
Piano d’ammortamento
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