www.ildirittoamministrativo.it N. 00562/2014REG.PROV.COLL. N. 09489/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9489 del 2006, proposto da: Buccarelli Aurelio, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso l’avvocato Vincenzo Parato (studio Mastrorosa) in Roma, via Nizza, 92; contro Azienda Unità Sanitaria Locale LE/2; Comitato Verifica Cause Servizio (Ex Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZIONE STACCATA DI LECCE - SEZIONE III n. 03863/2006, resa tra le parti, concernente riconoscimento equo indennizzo per infermita' dipendente da causa di servizio Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Viste le memorie difensive; 1 www.ildirittoamministrativo.it Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il Cons. Vittorio Stelo e udito l’ avvocato dello Stato Barbieri; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce – Sezione III, con sentenza n. 3863 del 6 aprile 2006 depositata il 6 luglio 2006, ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto dal signor Aurelio Buccarelli, collaboratore professionale – infermiere in servizio presso la scuola infermieri di Casarano (LE), avverso la deliberazione n. 5219 del 30 aprile 1996 dell'Azienda U.S.L. di Lecce/2 e il parere del C.P.P.O. (Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie) n. 46 del 16 febbraio 1996, recanti il diniego della concessione dell'equo indennizzo corrispondente alla VIII categoria tab. A-misura massima, per la patologia “epatite cronica attiva anti hcv positiva moderatamente aggressiva”, che è stata riconosciuta sì come dipendente da causa di servizio, ma, trattandosi di forma “moderata”, si è ritenuta ascrivibile invece alla tab. B nella misura minima. Il Tribunale ha sostenuto che l'Amministrazione non potesse discostarsi dal parere del C.P.P.O., in quanto munito di adeguata e congrua motivazione, e che quindi fosse sufficiente il richiamo allo stesso per relationem, mentre l'acquisizione del parere dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Sanità, come preteso dal ricorrente, era nella facoltà dell'Amministrazione e solo in caso di dissenso con il C.P.P.O.. 2. Il signor Aurelio Buccarelli, con atto notificato il 9 novembre 2006 e depositato il 22 novembre 2006, ha interposto appello, riproponendo sostanzialmente i motivi di primo grado. In particolare evidenzia il precedente diverso parere espresso dalla C.M.O. (Commissione MedicoOspedaliera) dell'Ospedale Militare di Taranto, che aveva ascritto la patologia lamentata, dipendente da servizio, alla VIII ctg./tab. A – misura massima, e che, a suo avviso, era stato disatteso immotivatamente dal C.P.P.O. senza per di più procedere ad ulteriori accertamenti. Vengono reiterate così lamentele circa sia l'omessa considerazione da parte del C.P.P.O. del quadro clinico dell'interessato e della patologia asseritamente cronica, attiva, non di certo “normale” e “moderata”, sia l'omessa motivazione da parte dell'Amministrazione nel privilegiare il parere del C.P.P.O., di cui si è limitata a “prendere atto”, sia l'invasione della sfera decisionale della C.M.O.. 3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito con atto dell'Avvocatura generale dello stato depositato l'11 giugno 2013 a sostegno della sentenza impugnata. 4. La causa, all'udienza pubblica del 19 dicembre 2013, è stata trattenuta in decisione. 2 www.ildirittoamministrativo.it 5. L'appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma, condividendo le puntuali argomentazioni già svolte dai giudici di primo grado. La materia del riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, della liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo è stata oggetto nel tempo di più disposizioni normative, complesse e articolate, le quali hanno ormai “tipizzato” il relativo procedimento e il suo iter prevedendo altresì l'espressione di pareri, anche da parte di qualificato organismo tecnico quale il C.P.P.O., di variegata composizione professionale, ai quali è affidato dall'ordinamento il giudizio imparziale e oggettivo sul piano medico e legale in posizione di autonomia e indipendenza, in quanto momento di sintesi deputato all'accertamento definitivo della effettività e fondatezza della richiesta, anche alla luce della tutela dell'erario e quale superiore valutazione di giudizi espressi da altri apparati e quindi con autonomo potere di riesame previsto per finalità diverse da quelle oggetto della valutazione resa dalla C.M.O. con la quale non è in contraddizione. La giurisprudenza ha quindi delineato la valenza di ognuno di quei pareri nello svolgersi del procedimento e le connesse conseguenze sui poteri/facoltà dell'Amministrazione; valga il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 24 giugno 1996; ai pareri della Commissione Speciale per il pubblico impiego n. 242 del 19 dicembre 1998, e, ex multis, della II Sezione n. 380/2000 e n. 1242/2003; alle sentenze della VI n. 4546 del 28 giugno 2004, della IV nn. 3967 e 7375/2004, e, da ultimo, della III n. 3491/2013, e a quella giurisprudenza la Sezione intende conformarsi anche nel presente contenzioso. L'Amministrazione nella fattispecie ha dato infatti puntuale applicazione al contesto normativo ora citato, per cui la stessa ha inoltrato al C.P.P.O. l'istanza di equo indennizzo, così come previsto per legge essendo l'intervento del predetto organo tecnico-giuridico elemento essenziale del procedimento. Il C.P.P.O., com'era nella sua autonoma facoltà, si è espresso in modo diverso dal giudizio, dal quale non è pregiudicato né condizionato, della Commissione Medico-Ospedaliera, riconoscendo la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, ma ascrivendola, ai fini dell'equo indennizzo, alla ctg/tab. B nella misura minima. Le valutazioni del C.P.P.O. sono insindacabili nel merito in questa sede, trattandosi di discrezionalità tecnica, che si è esternata, visto anche il citato parere n. 28 del 28 gennaio 1994 della C.M.O. di Taranto, in una motivazione razionale, immune da vizi di manifesta illogicità ed irrazionalità, e quindi l'Amministrazione ben poteva supportare la propria deliberazione per relationem a detto parere e non aveva l'obbligo di motivare le ragioni di tale adesione. Di conseguenza, non sussisteva alcun obbligo per l'Azienda, come sottolineato dal T.A.R., di far ricorso all'ulteriore fase subprocedimentale presso il citato Ufficio Medico Legale ministeriale. 3 www.ildirittoamministrativo.it Si aggiunge infine, per completezza, che con la legge n. 214/2011 i benefici in questione sono stati soppressi facendo salvi i procedimenti in corso quale quello all'esame. 6. L'appello va quindi respinto e va confermata la sentenza impugnata. Tenuto conto del tempo trascorso si ritiene di disporre la compensazione delle spese del grado P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 19 dicembre 2013 e del 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati: Pier Giorgio Lignani, Presidente Bruno Rosario Polito, Consigliere Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore Dante D'Alessio, Consigliere Silvestro Maria Russo, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/02/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 4
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