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N. 00562/2014REG.PROV.COLL.
N. 09489/2006 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso
numero
di
registro
generale
9489
del
2006,
proposto
da:
Buccarelli Aurelio, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio eletto
presso l’avvocato Vincenzo Parato (studio Mastrorosa) in Roma, via Nizza, 92;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale LE/2; Comitato Verifica Cause Servizio (Ex Comitato Pensioni
Privilegiate Ordinarie) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZIONE STACCATA DI LECCE - SEZIONE III n.
03863/2006, resa tra le parti, concernente riconoscimento equo indennizzo per infermita' dipendente
da causa di servizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
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Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il Cons. Vittorio Stelo e udito l’
avvocato dello Stato Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce – Sezione III, con sentenza n. 3863
del 6 aprile 2006 depositata il 6 luglio 2006, ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso
proposto dal signor Aurelio Buccarelli, collaboratore professionale – infermiere in servizio presso la
scuola infermieri di Casarano (LE), avverso la deliberazione n. 5219 del 30 aprile 1996
dell'Azienda U.S.L. di Lecce/2 e il parere del C.P.P.O. (Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie) n.
46 del 16 febbraio 1996, recanti il diniego della concessione dell'equo indennizzo corrispondente
alla VIII categoria tab. A-misura massima, per la patologia “epatite cronica attiva anti hcv positiva
moderatamente aggressiva”, che è stata riconosciuta sì come dipendente da causa di servizio, ma,
trattandosi di forma “moderata”, si è ritenuta ascrivibile invece alla tab. B nella misura minima.
Il Tribunale ha sostenuto che l'Amministrazione non potesse discostarsi dal parere del C.P.P.O., in
quanto munito di adeguata e congrua motivazione, e che quindi fosse sufficiente il richiamo allo
stesso per relationem, mentre l'acquisizione del parere dell'Ufficio Medico Legale presso il
Ministero della Sanità, come preteso dal ricorrente, era nella facoltà dell'Amministrazione e solo in
caso di dissenso con il C.P.P.O..
2. Il signor Aurelio Buccarelli, con atto notificato il 9 novembre 2006 e depositato il 22 novembre
2006, ha interposto appello, riproponendo sostanzialmente i motivi di primo grado.
In particolare evidenzia il precedente diverso parere espresso dalla C.M.O. (Commissione MedicoOspedaliera) dell'Ospedale Militare di Taranto, che aveva ascritto la patologia lamentata,
dipendente da servizio, alla VIII ctg./tab. A – misura massima, e che, a suo avviso, era stato
disatteso immotivatamente dal C.P.P.O. senza per di più procedere ad ulteriori accertamenti.
Vengono reiterate così lamentele circa sia l'omessa considerazione da parte del C.P.P.O. del quadro
clinico dell'interessato e della patologia asseritamente cronica, attiva, non di certo “normale” e
“moderata”, sia l'omessa motivazione da parte dell'Amministrazione nel privilegiare il parere del
C.P.P.O., di cui si è limitata a “prendere atto”, sia l'invasione della sfera decisionale della C.M.O..
3. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito con atto dell'Avvocatura generale dello
stato depositato l'11 giugno 2013 a sostegno della sentenza impugnata.
4. La causa, all'udienza pubblica del 19 dicembre 2013, è stata trattenuta in decisione.
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5. L'appello è infondato e la sentenza impugnata merita conferma, condividendo le puntuali
argomentazioni già svolte dai giudici di primo grado.
La materia del riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, della liquidazione della
pensione privilegiata e dell'equo indennizzo è stata oggetto nel tempo di più disposizioni normative,
complesse e articolate, le quali hanno ormai “tipizzato” il relativo procedimento e il suo iter
prevedendo altresì l'espressione di pareri, anche da parte di qualificato organismo tecnico quale il
C.P.P.O., di variegata composizione professionale, ai quali è affidato dall'ordinamento il giudizio
imparziale e oggettivo sul piano medico e legale in posizione di autonomia e indipendenza, in
quanto momento di sintesi deputato all'accertamento definitivo della effettività e fondatezza della
richiesta, anche alla luce della tutela dell'erario e quale superiore valutazione di giudizi espressi da
altri apparati e quindi con autonomo potere di riesame previsto per finalità diverse da quelle oggetto
della valutazione resa dalla C.M.O. con la quale non è in contraddizione.
La giurisprudenza ha quindi delineato la valenza di ognuno di quei pareri nello svolgersi del
procedimento e le connesse conseguenze sui poteri/facoltà dell'Amministrazione; valga il richiamo
alla sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 24 giugno 1996; ai pareri della Commissione
Speciale per il pubblico impiego n. 242 del 19 dicembre 1998, e, ex multis, della II Sezione n.
380/2000 e n. 1242/2003; alle sentenze della VI n. 4546 del 28 giugno 2004, della IV nn. 3967 e
7375/2004, e, da ultimo, della III n. 3491/2013, e a quella giurisprudenza la Sezione intende
conformarsi anche nel presente contenzioso.
L'Amministrazione nella fattispecie ha dato infatti puntuale applicazione al contesto normativo ora
citato, per cui la stessa ha inoltrato al C.P.P.O. l'istanza di equo indennizzo, così come previsto per
legge essendo l'intervento del predetto organo tecnico-giuridico elemento essenziale del
procedimento.
Il C.P.P.O., com'era nella sua autonoma facoltà, si è espresso in modo diverso dal giudizio, dal
quale non è pregiudicato né condizionato, della Commissione Medico-Ospedaliera, riconoscendo la
dipendenza dell'infermità da causa di servizio, ma ascrivendola, ai fini dell'equo indennizzo, alla
ctg/tab. B nella misura minima.
Le valutazioni del C.P.P.O. sono insindacabili nel merito in questa sede, trattandosi di
discrezionalità tecnica, che si è esternata, visto anche il citato parere n. 28 del 28 gennaio 1994 della
C.M.O. di Taranto, in una motivazione razionale, immune da vizi di manifesta illogicità ed
irrazionalità, e quindi l'Amministrazione ben poteva supportare la propria deliberazione per
relationem a detto parere e non aveva l'obbligo di motivare le ragioni di tale adesione.
Di conseguenza, non sussisteva alcun obbligo per l'Azienda, come sottolineato dal T.A.R., di far
ricorso all'ulteriore fase subprocedimentale presso il citato Ufficio Medico Legale ministeriale.
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Si aggiunge infine, per completezza, che con la legge n. 214/2011 i benefici in questione sono stati
soppressi facendo salvi i procedimenti in corso quale quello all'esame.
6. L'appello va quindi respinto e va confermata la sentenza impugnata.
Tenuto conto del tempo trascorso si ritiene di disporre la compensazione delle spese del grado
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto,
conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 19 dicembre 2013 e del 22 gennaio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere, Estensore
Dante D'Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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