1 Roma, 19 febbraio 2014 Prot. n. Circ19/FG/RS/rb Ai - SLC-CGIL

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Roma, 19 febbraio 2014
Prot. n. Circ19/FG/RS/rb
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LORO SEDI
Oggetto: LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014):
 Art. 1 comma 223 rivalutazione Indennità integrativa speciale indennizzo
legge 210/92 (sangue infetto).
Sommario: la Legge di stabilità all’art. 1 comma 223, prevede uno stanziamento per
l’anno 2014 e l’anno 2015 di 50 milioni di euro in attuazione alla sentenza della Corte
Europea dei diritti dell’Uomo del 3 settembre 2013, recante l’obbligo di liquidazione ai
titolari d’indennizzo della Legge 210/92, degli importi maturati a titolo di rivalutazione
dell’indennità integrativa speciale.
Care compagne e compagni,
come oramai noto, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 293/2011, anche la Corte
dei Diritti Umani di Strasburgo, ha condannato l'Italia a pagare la rivalutazione
dell'indennità integrativa speciale percepita per la contaminazione subita attraverso
trasfusioni di sangue o di somministrazione di derivati. Questo ha comportato per il
Governo, all’indomani della sentenza, nella persona del Ministro Beatrice Lorenzin a
dichiarare: “È necessario reperire ulteriori risorse per garantire il pagamento degli arretrati
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agli aventi diritto. Il Ministero della Salute ha stimato in circa 100 milioni di euro tale nuova
esigenza finanziaria e intende avviare un'iniziativa necessaria affinché in tale legge sia
introdotta una specifica disposizione idonea a garantire l'esecuzione della sentenza della
Corte Europea”.
Disattendendo in parte la stima del Ministero della Salute, tra gli oltre 800 commi della
legge di stabilità e, in attuazione alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del
3 settembre 2013, recante l'obbligo di liquidazione degli importi maturati a titolo di
rivalutazione dell’indennità integrativa speciale ai titolari dell'indennizzo della Legge
210/92, il Governo Italiano ha disposto un incremento di 50 milioni, per ciascuno degli anni
2014 – 2015.
Solo pochi danneggiati, ci informano alcune nostre strutture, entro la fine di febbraio,
riceveranno dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Finanze il pagamento degli
arretrati della rivalutazione, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011,
e della decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 3 settembre 2013.
Ad oggi non è dato sapere in che ordine verranno messe in pagamento le rivalutazioni
degli indennizzi e, soprattutto, i tempi di attesa per i danneggiati. Il Ministero
dell’Economia, Regioni e ASL stanno pagando, non tutti in verità, con decorrenza 1
gennaio 2012, o 1 gennaio 2013, tali importi. In attesa che lo Stato Italiano paghi a tutti i
beneficiari anche gli “arretrati” della rivalutazione, come stabilito dalla Corte Europea, è
comunque consigliabile promuovere un giudizio avanti il Tribunale competente, sezione
Lavoro.
Infatti, pur non essendo stata data dagli organismi preposti, a oggi, nessuna indicazione,
siamo portati a credere che il Ministero della Salute riconoscerà il diritto, per primi, ai
danneggiati che hanno ottenuto la rivalutazione su azione legale.
Nel caso di giudizi pendenti, essendo la somma stanziata inferiore alla stima del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e, quasi certamente non sufficiente a soddisfare tutti gli
aventi diritto, a nostro avviso, e opportuno proseguire l’azione legale.
Un caro saluto
p./Il settore
p./il Collegio di Presidenza
(Roberto Scipioni)
(Franca Gasparri)
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Indicazioni
1. Se l’indennità è stata ottenuta in via amministrativa, ai fini dell’interruzione dei termini
prescrizionali, è consigliabile presentare rituale domanda di rivalutazione e diffida
(moduli presenti sul SIINCA), ed entro 1 anno, comunque adire le vie legali per
ottenere una sentenza dichiarativa (diritto alla rivalutazione) e, successivamente, un
giudizio di esecuzione o di quantificazione;
2. Se ottenuta in via giudiziaria (sentenza dichiarativa) senza il riconoscimento della
rivalutazione, si procede come sopra;
3. Se ottenuta in via giudiziaria (sentenza dichiarativa) con rivalutazione, si procede con
un giudizio di esecuzione o di quantificazione.
Una volta ottenuta la sentenza di esecuzione o di quantificazione si può:
1. Attendere che il Ministero paghi spontaneamente: in seguito alla sentenza della
CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), esecutiva dal 3 dicembre, relativa alla
rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, l’Italia ha sei mesi di tempo per
pagare;
2. Procedere con il pignoramento (molti legali hanno segnalato l’esito negativo dei
procedimenti anche alla presenza di un precetto e di un’esecuzione forzata, per
mancanza di fondi del Ministero della Sanità da pignorare);
3. Chiedere al TAR il giudizio di ottemperanza (si chiede che il TAR nomini altra
Autorità che effettui lei per conto del Ministero il pagamento.
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Excursus Normativo
L’indennizzo, così come definito dall’art. 2 della legge 210/92 e successive
modificazioni, consiste in un assegno vitalizio, reversibile per quindici anni, il cui
importo è composto di due quote:
1. Un importo determinato in base alla tabella "B" allegata alla legge 29 aprile
1976, n. 177 (modificata dall’articolo 8 della 111/84) e rivalutato annualmente
in base al tasso di inflazione programmato (art. 2 comma 1.)
2. Un secondo importo più sostanzioso, l’indennità integrativa speciale (art. 2
comma 2.).
Il problema sorge in quanto solo nel comma 1 della legge è specificato che:
“L’indennizzo è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione
programmato", indicazione non ripetuta nel comma 2. Questo ha portato il Ministero a
escludere la componente del comma 2 dall'annuale adeguamento, tant'è che la
stessa, che costituisce più del 90% dell'intero indennizzo, è rimasta invariata nel
tempo nella misura mensile fissa di € 514,33.
La Cassazione su questo tema ha dato pareri discordanti e mentre si attendeva una
pronuncia delle Sezioni unite, il legislatore con la legge 122/2010 disponeva che la
somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non doveva
essere rivalutata secondo il tasso d'inflazione.
L’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 293/2011) ha affermato che
l'importo di IIS deve essere rivalutato. Un’interpretazione contraria sarebbe
incostituzionale in quanto in netto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione essendo
leso il principio di uguaglianza tra i soggetti danneggiati.
Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha confermato l’obbligo dello Stato
italiano di rivalutare l’intero indennizzo previsto dalla Legge 210/92 a favore di coloro
che hanno contratto patologie di carattere irreversibile a seguito di somministrazione
di vaccinazioni, prodotti emoderivati o sangue infetti. La Corte di Strasburgo riconosce
il diritto alla rivalutazione dell’I.I.S. non solo ai ricorrenti che hanno visto accolta la loro
domanda, ma a tutte le persone danneggiate che beneficiano dell’indennizzo ex lege.
Infine la legge di stabilità (art 1 comma 223) dispone: “Al fine di dare attuazione alla
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête
no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione
dell'indennità integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è incrementata di euro 50 milioni
per ciascuno degli anni 2014 e 2015”.
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