REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERNABAI Renato - Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25885-2011 proposto da:
N.A. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 91, presso lo studio dell'avvocato
MOIRAGHI ELEONORA NICLA, rappresentato e difeso dall'avvocato CAPASSO CARMINE,
giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente contro
S.D.V.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall'avv. INTARTAGLIA ANTONIO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - SEZIONE
FAMIGLIA E MINORI;
- intimato avverso la sentenza n. 2278/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 3.6.2011, depositata il
22/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2014 dal Consigliere Relatore
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
In un procedimento di divorzio tra N.A. e S.d.
V.M.G., la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 22 giugno 2011, in riforma della sentenza del
Tribunale di Napoli del 07 ottobre 2010, determinava in Euro 250,00 mensili l'assegno in favore della
moglie.
Ricorre per cassazione il N..
Resiste con controricorso la S.d.S..
Il ricorrente contesta, con più motivi tra loro strettamente collegati, l'esistenza dei presupposti per
l'assegno di divorzio.
Non si ravvisano violazioni di legge.
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del
tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di
vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010).
Va precisato che il regime di separazione, anche riguardo all'assegno, non vincola quello di divorzio,
trattandosi di rapporti distinti ed autonomi (Cass. N. 18433 del 2010).
Evidenzia il giudice a quo la disparità di posizione economica tra le parti (redditi da lavoro) a favore del
marito, con notevole sproporzione a danno della moglie. Correttamente si afferma che non tutti gli
elementi, previsti dalla norma, per la quantificazione dell'assegno, debbono essere considerati (tra le
altre, Cass. N. 23690 del 2008), e tuttavia, accanto alla predetta disparità di condizioni economiche,
vengono richiamati la durata del matrimonio, nonchè l'apporto anche economico, dato dalla moglie al
menage familiare, mentre al contrario non si considerano "ragioni della decisione", essendovi stata
reciproca rinuncia agli addebiti in sede di separazione.
Altri motivi, altrettanto strettamente connessi, attengono alla decorrenza dell'assegno dalla domanda.
Come correttamente precisa la sentenza impugnata, giurisprudenza consolidata ha fornito una
interpretazione assai meno rigorosa di quella sostenuta dall'odierno ricorrente (tra le altre, Cass. n. 5140
del 2011).
In particolare, il giudice può disporre la decorrenza dalla domanda, anche in mancanza di sentenza non
definitiva, e non occorre esplicita richiesta di decorrenza, dovendo la stessa ritenersi ricompresa nella
domanda di assegno; potrebbe esservi pronuncia al riguardo, anche soltanto in grado di appello; come
nella specie, a seguito di appello incidentale.
Quanto alla tardività della domanda e alla affermata violazione di diritto di difesa, il ricorso è del tutto
generico e non autosufficiente.
Circa infine il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti, il giudice a quo
con motivazione adeguata e non illogica, chiarisce che l'aumento è dovuto necessariamente alle
accresciute esigenze di due giovani studenti (si precisa altresì che una borsa di studio della figlia, del
resto assai limitata, non escluderebbe la autosufficienza economica della stessa).
Quanto alle spese nel giudizio di appello, la sentenza impugnata richiama la soccombenza del marito;
quanto al primo grado, è lo stesso ricorrente a confermare la compensazione per soccombenza
reciproca, senza che, in sede di appello, fosse stato formulato gravame al riguardo.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, per il presente giudizio di legittimità, e per quello di sospensione
ex art. 373 c.p.c. davanti alla Corte d'Appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, nonchè, per il
giudizio di sospensione ex art. 373 c.p.c., che liquida in Euro 600,00, comprensive di Euro 100,00 per
esborsi, oltre accessori di legge, per entrambi i procedimenti.
A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le
generalità e gli altri atti identificativi delle parti in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014