Associazione Giuslavoristi Italiani Ordine degli Avvocati di Milano Milano, 17 novembre 2014 “SCUSAMI SE TI HO SCRITTO UNA LETTERA LUNGA, NON HO AVUTO IL TEMPO PER SCRIVERLA PIÙ CORTA” L’ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA MEMORIA DI COSTITUZIONE: GLI ONERI DI ALLEGAZIONE E CONTESTAZIONE dott.ssa Chiara Colosimo Tribunale di Milano, Sezione Lavoro I Giudici hanno un obbligo aggiuntivo: in sentenza devono parlare alla parte, ossia devono dar conto dei motivi del torto e della ragione, avendo cura di renderli comprensibili ai diretti interessati, ossia ai soggetti titolari dei diritti la cui tutela è stata loro demandata. L’Avvocato deve scrivere atti che sono diretti a un tecnico. L’assistito desidera – rectius pretende – che l’atto sia espressione piena dei timori, dello sdegno, delle ragioni più intime e personali dell’agire e del resistere? L’assistito deve comprendere che il ruolo dell’Avvocato è quello di farsi portavoce di istanze e ragioni che necessitano di essere azionate con modalità e regole ben precise. RISCHIO redigere un atto che dà una piena “soddisfazione morale” all’interessato e che non gli consentirà di ottenere alcuna “ragione sostanziale” in giudizio Mortara “dinanzi al Magistrato non si va per tacere, bensì per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell’avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite” ONERE DI ALLEGAZIONE E’ PRINCIPIO GENERALE DELL’ORDINAMENTO le parti devono allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l’assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita" La parte che vuole far valere un diritto in giudizio deve allegare e provare i fatti a sé favorevoli, e quindi i fatti costitutivi del diritto. Il soggetto nei cui confronti è proposta la domanda ha l’onere di eccepire, allegare e dimostrare i fatti impeditivi utili a neutralizzare l’efficacia dei fatti costitutivi. Ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., l’onere di allegazione comporta (sia per l’attore che per il convenuto): la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico la precisa indicazione dei fatti la precisa indicazione dei documenti sui quali tali pretese sono fondate (e, ovviamente, la richiesta dell’assunzione dei relativi mezzi di prova) L’onere di cui si discute concerne tutti E SOLO gli elementi che si ritengono necessari e determinanti ai fini della decisione della controversia: quegli elementi sui quali, ove necessario, il Giudice potrà procedere alla verifica istruttoria (Cass. Civ., Sez. Lav., 8 luglio 2014, n. 15527) schema processuale caratterizzato da preclusioni e decadenze il regime di allegazione è inderogabile l’interesse sotteso al sistema tratteggiato dal Legislatore non è infatti di natura privatistica, ma ha carattere pubblicistico ed è funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata Cass. Civ., Sez. Lav., 14 giugno 2007, n. 13878 – parte motiva “il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l’impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo” ATTENZIONE Art. 414 c.p.c. e Art. 1,co. 48, Legge 92/2012 STESSI ONERI DI ALLEGAZIONE circoscrivere la causa petendi e il petitum, ossia delineare quel thema decidendum Art. 414, n. 4, c.p.c. “l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni” “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l’esame complessivo dell’atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa…” (Cass. Civ., Sez. VI, 8 febbraio 2011, n. 3126, ordinanza) NULLITA’ INSANABILE DEL RICORSO “la rinnovazione non consentirebbe comunque di recuperare le preclusioni istruttorie e probatorie ormai verificatesi in merito alla concreta articolazione delle mansioni svolte dal lavoratore ricorrente, sicché l’adesione all’ipotesi della rinnovazione comporterebbe per il lavoratore un risultato giuridico il rigetto della domanda per mancata tempestiva proposizione della prova, non articolabile nell’atto da rinnovare – peggiore rispetto alla dichiarazione di nullità dell’atto, che consente invece all’attore la sua riproposizione in ossequio alle regole di cui all’art. 414 c.p.c.” (Tribunale di Bari, 30 ottobre 2008, n. 16651) “opinando diversamente, il meccanismo del rinnovo del ricorso ex art. 164, comma 5, c.p.c., finirebbe per scardinare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, connotata, nel rito del lavoro, dal c.d. principio di prevenzione nella formulazione delle istanze istruttorie da parte del ricorrente, così producendo un effetto di sovvertimento dei principi cardine dell’impianto processuale, inaccettabile sia sul piano logico, che sotto il profilo della coerenza del sistema considerato nel suo complesso” (Tribunale di Bari, 4 febbraio 2008, n. 1823) ONERE DI CONTESTAZIONE Art. 115, co. 1, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” DIFETTO DI CONTESTAZIONE 1. un effetto per chi doveva contestare, poiché il fatto non contestato diventa incontrovertibile e non richiede più una specifica dimostrazione 2. un effetto per colui che allega il fatto non contestato, in quanto sarà esonerato dall’onere della prova 3. un effetto per il giudice, in quanto quest’ultimo ha l’obbligo di ritenere provato il fatto senza svolgere istruttoria in merito Art. 416, co. 3, c.p.c. “nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda…”. se il convenuto costituito non provvede a contestare specificamente i fatti costitutivi del diritto dedotto, i medesimi fatti sono da considerare esistenti e incontrovertibili: restano estranei alla materia del contendere e al conseguente potere di accertamento del giudicante “Nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice… il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l’impossibilità di contestare o richiedere prova oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo” (Cass. Civ., SS. UU., 17 giugno 2004, n. 11353) “La funzione della non contestazione ai fini della determinazione dell’oggetto della controversia, e la necessaria correlazione tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, comporta che la decadenza per l’indicazione dei mezzi di prova, espressamente comminata dall’art. 416, 3° comma, implichi altresì preclusione per i primi, alla cui dimostrazione i secondi sono finalizzati. La tendenziale irreversibilità della non contestazione risulta comunque dalla struttura complessiva del processo. Quando poi la domanda giudiziale è integrata da conteggi, contenuti nello stesso contesto o in allegato unito al ricorso, occorre distinguere la componente fattuale di tali conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione sopra riassunti, da quella giuridica o normativa, che ne è esente” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 aprile 2002, n. 5526; Cass. Civ., SS.UU., 23 gennaio 2002, n. 761) CONTESTAZIONE CONTEGGI il Supremo Collegio ha chiarito che l’onere della specifica contestazione dei conteggi sussiste anche quando si contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione: la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Civ., Sez. Lav., 19 marzo 2014, n. 6332) PARTE RICORRENTE: STESSI ONERI DI CONTESTAZIONE le parti sono costrette a delimitare la materia controversa individuando con chiarezza gli elementi in contestazione “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione; ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l’altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell’udienza di cui all’art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell’atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell’art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all’attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 marzo 2003, n. 3245) IN CONCRETO… …CONSIGLI PER GLI ACQUISTI REGOLE DEL PROCESSO 1. esigono che le parti introducano immediatamente tutti gli elementi che ritengono determinanti ai fini della decisione 2. impongono alle parti di individuare con pari tempestività gli elementi in contestazione non cedere alla tentazione di dire (e produrre!) tutto “e anche di più” per il timore di omettere qualche elemento che potrebbe risultare ex post essenziale non raccontare tutta la storia professionale del lavoratore non narrare tutte le vicende aziendali salvo che le stesse non risultino fondamentali ai fini della ricostruzione dei fatti di causa rilevanti ai fini del decidere dire tutto per demandare al Giudice l’individuazione delle allegazioni utili a fondare la domanda o la difesa: - appesantire un atto con allegazioni del tutto superflue crea un inutile sovraccarico di informazioni destinate, inevitabilmente, a indebolire le ragioni fatte valere dalle parti che rischiano, di fatto, di passare in secondo piano - l’inutile sovrabbondanza di elementi, inoltre, rischia di determinare quel “fallo di confusione” che può determinare il rigetto della domanda pur fondata Continenza, chiarezza e linearità espositiva sono lo strumento principe per consentire al Giudice di individuare con immediatezza il thema decidendum: 1. evitare di inserire nel processo informazioni inutili 2. evitare di ripetere, in una sorta di infinito moto circolare, le medesime allegazioni reiterando, in varie forme, argomentazioni di identico contenuto 3. coerenza nell’esposizione e consequenzialità logica nel passaggio dalla parte “in fatto” alla parte “in diritto argomentazione “in diritto” non deve tramutarsi in un copia-incolla di precedenti giurisprudenziali, accatastati l’uno accanto all’altro, senza alcun collegamento concreto con il fatto offerto alla valutazione del giudice e senza alcun tentativo di ricostruzione propositiva La tesi deve essere argomentata sulla base delle norme e della giurisprudenza di riferimento PERTINENZA E SPECIFICITA’ Genericità allegazioni: rende inammissibile l’istruttoria Genericità contestazioni: rende incontrovertibile la allegazione avversaria ATTENZIONE del tutto inutili sono le tipiche frasi rituali del processo quali “contrariis rejectis” o “integralmente contestato quanto avversariamente affermato” SONO “... una affermazione difensiva assolutamente generica…” (Cass. Civ., Sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356) FORMA sconsigliate espressioni enfatiche, ridondanti, perplesse, o gratuitamente indignate STILE evitare sottolineature, cambi di carattere e formato, punti interrogativi o esclamativi ripetuti, parole tutte in maiuscolo PROBLEMA non è scrivere al Giudice una lettera lunga o corta MA considerare lo scopo della lettera e fare in modo che la stessa risulti funzionale allo scopo medesimo e il più chiara possibile l’esame comparato di allegazioni e contestazioni risulterà tanto più agevole quanto più vi sarà nell’atto un approccio ordinato, logico e sistematico PROCESSO CIVILE dialogo tra le parti processuali nel quale ogni fatto storico a)deve essere utile a dimostrare la fondatezza della domanda e introdotto in modo specifico e puntuale: allegazione b) deve essere valorizzato nelle sue conseguenze giuridiche in funzione della domanda: rilievo c)deve essere dimostrato: prova Tutti quegli elementi – di contenuto o di stile – che non sono utili ai fini dell’allegazione, del rilievo e della prova sono superflui e sovrabbondanti, e vestono la lettera al Giudice di una funzione – rectius, di una disfunzione – che non le dovrebbe esser propria Grazie
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